Art. 60

L'ordine del Prefetto per la consegna delle armi o delle materie esplodenti, di cui all'art. 40 della Legge, può essere dato con pubblico manifesto.

La consegna è eseguita, nel termine stabilito dal Prefetto, all'autorità di pubblica sicurezza o presso determinati depositi, dove le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente custodite senza spesa, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità militare, che rilascia ricevuta.