Fermo il disposto degli articoli
Per le attivita' ricomprese fra
quelle indicate dall'art. 86 della Legge o dall'art. 158 del presente
regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la
licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque
denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa
verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di
autorizzazione ai fini del predetto art. 86, con l'osservanza delle disposizioni
del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma,
La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate.
(Articolo abrogato dall’art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311)
Per l'esercizio di stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria, non è necessaria la licenza prescritta dall'art. 86 della Legge.
Sono stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria quelli che hanno esclusivamente scopo terapeutico.
Per gli stabilimenti di bagni non soggetti ad autorizzazione dell'autorità sanitaria la concessione della licenza, da parte del Questore, è subordinata all'accertamento delle condizioni di solidità e di sicurezza dell'edificio, da farsi, a spese dell'interessato, da persona tecnica incaricata dall'autorità di pubblica sicurezza, salvo l'accertamento delle buone condizioni igieniche, da farsi dall'autorità sanitaria competente.
L'esercente di stabilimenti di bagni pubblici ha obbligo di provvedere al servizio di pronto soccorso, secondo le norme che saranno prescritte, nei singoli casi, dall'autorità di pubblica sicurezza di concerto con l'autorità sanitaria.
(Articolo abrogato dall’art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311)
(Articolo abrogato dall'art. 3 del DPR 19 dicembre 2001, n. 481)
Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcooliche ai propri soci, a termini dell'art. 86 della Legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza.
L'autorizzazione è in ogni caso rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli enti o dei circoli e in tale sua qualità.
Agli effetti dell'art. 86 della Legge, non si considera vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della Legge, ed a litri 0,33 per le altre.
Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.
I pubblici esercenti debbono tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.
Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al
pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 89 della Legge che
trovansi in vendita nell'esercizio, nonché la
riproduzione a stampa degli artt. 96,
Non è permesso somministrare al minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di giuoco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.
Le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie, allo scopo di accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere hanno sempre facoltà di far procedere al prelevamento dei campioni nei modi e nelle forme stabilite dalle norme speciali sulla materia.
Il prelevamento dei campioni è limitato a due sole bottiglie, che contengano ciascuna non meno di un quinto di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all'autorità richiedente.
Una di tali bottiglie è inviata, per l'accertamento del grado di alcole, ad uno dei laboratori dello Stato incaricato dell'analisi dei vini e l'altra è conservata ad eventuale disposizione dell'autorità giudiziaria.
I campioni non utilizzati si restituiscono allo esercente.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, quando l'accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l'esercente contesti la natura o il grado alcolico della bevanda, debbono sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione.
La denuncia di apertura delle fabbriche o dei depositi di essenze, per la confezione delle bevande alcoliche di qualsiasi genere, deve essere presentata al Prefetto, per iscritto, quindici giorni prima dell'apertura, insieme con l'elenco delle essenze che s'intende di fabbricare o di tenere in deposito.
La denuncia di chiusura delle fabbriche o dei depositi predetti deve presentarsi, pure per iscritto, al Prefetto, non oltre il termine di quindici giorni.
Analogamente si procede per la denuncia delle variazioni che occorresse apportare all'elenco.
Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere accesa una luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura.
Con la chiusura dei pubblici esercizi all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.
Salvo quanto dispongono gli artt.
I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell'esercizio.
(I commi secondo e terzo sono stati abrogati dall’art. 6 del D.P.R. 28maggio 2001, n. 311)
(Articolo abrogato dall'art. 4 del DPR 19 dicembre 2001, n. 480)