Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione.
La tabella dei giuochi proibiti, prescritta dall'art. 110 della Legge, deve essere tenuta esposta in luogo visibile nell'esercizio.
In deroga a quanto previsto dall'art. 110, primo comma, della Legge, la vidimazione e' effettuata dal Sindaco o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli d'azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato, dal Ministero dell'Interno.
Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta costantemente a disposizione dei giuocatori la relativa tariffa.