DELLE AGENZIE PUBBLICHE E DEGLI UFFICI PUBBLICI DI AFFARI
La domanda di licenza per aprire od esercitare un'agenzia o un ufficio pubblico di affari, a termini dell'art. 115 della Legge, deve contenere l'indicazione della natura degli affari a cui si vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell'esercizio e dell'insegna, o l'indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi.
Il rilascio della licenza per le agenzie di viaggio è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1937, n. 2650.
Nella domanda di rinnovazione della licenza per l'esercizio delle agenzie di pegno, ai sensi dell'art. 32, comma terzo, della legge 10 maggio 1938, n. 745 sull'ordinamento dei monti di credito su pegno, si devono indicare la misura degli interessi e degli eventuali diritti accessori a titolo di rimborso spese di custodia, assicurazione, di asta e simili che l'agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno, il metodo che intende seguire nella alienazione dei pegni non riscattati, nonché l'orario di servizio.
A corredo della domanda di rinnovazione della licenza le predette agenzie di pegno debbono inoltre produrre, a norma dell'art. 61 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, recante norme per la attuazione della predetta legge 10 maggio 1938, n. 745, in aggiunta agli altri documenti, quelli che ritiene di stabilire la Banca d'Italia.
Le indicazioni richieste per la domanda devono essere riportate sulla licenza.
Sotto la denominazione di “agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari” usata dall'articolo 115 della Legge,si comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell'assunzione o trattazione
di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Ricadono sotto il disposto del citato articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili.
Non sono soggetti alla
disciplina dell'articolo 115 della Legge le agenzie di trasporto di merci
mediante autoveicoli, di cui alla legge 20 giugno 1935, n.
Non può essere concessa licenza per l’esercizio della mediazione per le professioni liberali.
Deve munirsi della licenza, di cui all'articolo 115 della Legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio, faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.
Non può rilasciarsi licenza per agenzie di collocamento quando si voglia trattare una attività di cui si occupano per legge esclusivamente gli uffici di collocamento presso le competenti organizzazioni sindacali.
Le agenzie, da qualsiasi ente o privato tenute, per il collocamento di nutrici, devono sottoporsi alla vigilanza tecnica del medico provinciale, il quale può prescrivere speciali condizioni nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica.
Coloro che esercitano in forma ambulante una delle attività previste dell'art. 115 della Legge sono tenuti ad esibire la licenza alla autorità locale di pubblica sicurezza dei comuni che percorrono.
L'autorità locale di pubblica sicurezza appone il visto sulla licenza, ed ha facoltà di imporre le limitazioni che ritenga opportune nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni di tempo e di ambiente.
L'autorità di pubblica sicurezza, nel rilasciare la licenza per ulteriore esercizio di agenzia di pegno, deve fissare il limite massimo del tasso dell'interesse e degli eventuali diritti accessori in ragione d'anno che l'agente può percepire, facendolo anche risultare nella tabella delle operazioni da tenersi affissa al pubblico nei locali dell'agenzia, a termini dell'art. 120 della Legge.
Gli oggetti non riscattati
entro trenta giorni dalla scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica
secondo le norme contenute negli articoli
Qualora vi sia fondata ragione per ritenere che un oggetto presentato per un'operazione di pegno sia di provenienza furtiva, l'agente è tenuto a darne subito avviso all'autorità di pubblica sicurezza.
Lo smarrimento o la sottrazione di un oggetto pignorato devono essere subito denunciati alla autorità medesima.
Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplodenti, i commestibili, i liquidi, gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militari od equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto.
E’ vietato di accettare pegni da persone di età minore o in stato di ebrietà, e da persone evidentemente o notoriamente prive di discernimento.
E’ altresì vietata ogni operazione di soppegno.
L'agente è tenuto a comunicare giornalmente, in carta libera, all'autorità di pubblica sicurezza la nota delle operazioni di pegno fatte nella giornata.
Le cose costituite in pegno devono essere assicurate a cura dell'agente contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per un importo uguale al valore di stima ad esse attribuite all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.
Gli esercenti agenzie aventi per oggetto la raccolta d'informazioni a scopo di divulgazione devono presentare all'autorità locale di pubblica sicurezza copia di ciascun bollettino o altro simile mezzo di divulgazione.
Gli esercenti agenzie di vendita, di esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili devono presentare, se richiesti, al Questore la lista dei prezzi degli oggetti posti in vendita.
Sono esonerate dall'osservanza delle disposizioni stabilite dalla legge le imprese di spedizioni e di trasporto iscritte come case di spedizione nel registro della Camera di commercio, ed accreditate presso pubbliche amministrazioni.
All'uopo, le imprese devono produrre al Questore un certificato della amministrazione pubblica presso la quale sono accreditate.