Il Registro, che le agenzie di prestito sopra pegno devono tenere, a termini dell'art. 120 della Legge, č a madre e figlia, stampato, e deve contenere:
a) il nome, cognome e domicilio di chi dā il pegno;
b) la data della operazione;
c) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in pegno;
d) il valore di stima degli oggetti suddetti;
e) l'importo e la durata del prestito;
f) l'interesse e gli eventuali diritti accessori da corrispondersi;
g) la data della spegnorazione;
h) la data della vendita del pegno;
i) la somma ricavata dalla vendita di cui sopra.
La figlia deve essere rilasciata all'interessato e portare la firma dell'agente. Essa deve riprodurre le annotazioni della madre dalla lettera a) alla lettera f) inclusa.
Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o dovuto e l'esito della operazione.
I registri indicati nei due precedenti articoli devono essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autoritā di pubblica sicurezza.