Art. 71
Il libretto personale per le licenze di porto d'armi alle guardie particolari giurate è formato:
a) da una copertina, conforme all'annesso modello, da rinnovarsi ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni delle generalità e dei connotati del richiedente, nonché quelle relative al decreto di nomina;
b) da uno o più fogli, conformi all'annesso modello, da rinnovarsi annualmente.
Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi della licenza prescritta dall'articolo 42 della Legge e dall'art. 71 del presente regolamento.
La licenza di porto d'armi, a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane la qualità di guardia particolare giurata.