Art.
365
L'approvazione del Prefetto rilasciata alle guardie particolari, ai
sensi degli artt. 44 del T.U. di L. 31 agosto 1907, n. 690,
e 82
del regolamento 20 agosto 1909, n. 666, non può essere rinnovata quando risulti che il titolare non si trovi nel
possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della Legge.
E,
tuttavia, in facoltà del Prefetto di rinnovare l'approvazione quando il titolare
abbia riportato condanna per reati diversi da quelli contemplati dall'art. 82,
n. 3 del citato regolamento.
Art.
366.
Rimangono in vigore le
disposizioni degli artt. 135
e seguenti del regolamento approvato con regio
decreto 21 gennaio 1929, n. 62, concernenti la materia della revisione cinematografica e del nulla osta per la proiezione
in pubblico delle pellicole, in quanto applicabili, fino a quando tale materia
non sarà riordinata con norme da emanarsi su proposta del Ministro per la
cultura popolare di concerto col Ministro per l'Interno. (1)
I modelli contenuti
nell'allegato E al presente regolamento possono essere modificati con decreto
del Ministro dell'Interno.
(1)
Comma da ritenersi abrogato a seguito dell'entrata in vigore della l. 21 aprile
1962, n. 161)