MINISTERO DELL'INTERNO
“Disposizioni concernenti
la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza
dell'arrivo di persone
alloggiate in strutture ricettive”.
Visto l'art. 7 del decreto -legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, contenente modificazioni all'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicuezza;
Visti il predetto testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 21 luglio 1994, di approvazione del modello delle schede per la comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive;
Visto il proprio decreto in data 12 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1996, con il quale in attuazione del terzo comma del predetto art. 109, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , sono state individuate le modalità di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, anche con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate;
Ritenuta la necessità di dover aggiornate le caratteristiche tecniche delle modalità di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, nonché le modalità di comunicazione mediante consegna delle schede di dichiarazione conformi al modello approvato con il prprio decreto ministeriale 5 luglio 1994;
Uditi i rappresentanti delle associazioni di categoria più rappresentative che ne hanno fatto richiesta;
EMANA
il
seguente decreto:
Art
1.
Comunicazione
giornaliera
La Comunicazione giornaliera prevista dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è effettuata dai gestori delle strutture ricettive di cui al primo comma dello stesso art. 109, anche per il tramite di loro incaricati, entro 24 ore dall'arrivo delle persone alloggiate, all'autorità provinciale di pubblica sicurezza.
Art. 2.
Comunicazione mediante consegna di un elenco
1.
La
comunicazione è effettuate mediante consegna agli uffici di cui ai successivi
commi di un elenco delle schede, anche elaborato per mezzi di sistemi automatici
(tabulato), contenente cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza,(città
o Stato estero), delle persone alloggiate, nonché denominazione e sede della struttura
ricettiva e data de giorno cui la comunicazione si riferisce.
2.
La
comunicazione giornaliera è effettuata al questore della provincia anche per il
tramite del commissariato di pubblica sicurezza territorialmente competente.
3.
Nel
caso di struttura ricettiva ubicata in un comune che non sia sede né di questura
né di commissariato di pubblica sicurezza è in facoltà dei gestori di
effettuare la comunicazione giornaliera di cui al precedente
comma presso i reparti minori dell'Arma dei carabinieri, che provvederanno a trasmettere
gli atti acquisiti, nel puù breve tempo possibile,
alla questura territorialmente competente. Per le strutture ricettive ubicate
in località che non siano sede né di questura, né di commissariato di pubblica
sicurezza, né di reparti minori dell'Arma dei carabinieri, la comunicazione giornaliera
può essere effettuata presso il comune.
4.
Il
dipendente addetto all'ufficio ricevente vista l'elenco o il tabulato ed appone
sullo stesso il timbro dell'ufficio e la data, a riscontro dell'eventuale comunicazione.
5.
La
questura territorialmente competente curerà il ritiro della documentazione acquisita
dai comuni, anche mediante gli uffici di polizia o le stazioni dell'Arma dei carabinieri.
Art. 3.
Comunicazione con mezzi informatici
1.
I gestori
delle strutture ricettive che intendono avvalersi della modalità di comunicazione
mediante trasmissione dei dati con mezzi informatici
devono chiedere il collegamento con la questura della provincia in cui hanno sede
le predette strutture.
Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi della licenza di esercizio
in corso di validità. All'atto della presentazione della domanda dovranno essere
richieste alla questura le caratteristiche tecniche del protocollo di comunicazione
da impiegare.
Ciascuna struttura ricettiva, sulla base delle caratteristiche tecniche del protocollo
di comunicazione da impiegare, predisporrà, a proprie spese, i programmi applicativi
che dovranno essere compatibili con le specifiche tecniche
allegate al presente decreto.
2.
Il
questore della provincia, entro trenta giorni dalla ricezione della domanda può,
con provvedimento motivato, differire la data di attivazione
del collegamento richiesto.
3.
I dati
da trasmettere in via informatica sono quelli indicati
al comma 1 del precedente art. 2. Per il riscontro delle comunicazioni effettuate
con le modalità di cui al presente articolo, la questura fornisce automaticamente
il segnale di avvenuta ricezione.
4.
Qualsiasi impedimento, anche solo di natura tecnica, che non
consenta la trasmissione dei dati in via informatica deve essere con ogni mezzo
tempestivamente comunicato alla questura territorialmente competente.
In tale ipotesi il gestore dovrà provvedere ad effettuare la comunicazione giornaliera secondo le modalità individuate, al precedente art. 2, ovvero mediante consegna di copia delle schede.
Art. 4.
Disposizioni finali
1.
Il
decreto ministeriale 12 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana - serie generale - n. 203 del 30 agosto 1996, è abrogato.
2.
Le
disposizioni previste dal presente decreto entreranno in vigore a decorrere dal
1° gennaio 2001.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma,
11 dicembre
2000
Il Ministro:
BIANCO
Norme tecniche: requisiti minimi
Hardware: Personal computer: qualsiasi tipo purché supporti modem di cui sotto
Modem: velocità minima 2400 bps - correzione d'errori sì
Software: Sw di comunicazione: realizzato in proprio o da terze parti
Allegato A: tracciato record dati (ASCII standard, no lettere accentate) protocollo (8 bit di dati, 1 bit di stop, no parità)
Allegato B: diagramma di flusso algoritmo di comunicazione
Allegato A
Record di identificazione struttura ricettiva
|
TIPO RECORD |
LUNGHEZZA |
OBBLIGATORIO/ |
DESCRIZIONE |
|
Numerico |
4 |
O |
Numero di schede da trasmettere |
|
Alfanumerico |
50 |
O |
Denominazione Esercizio |
|
Alfanumerico |
60 |
O |
Indirizzo e numero civico |
|
Alfabetico |
38 |
O |
Luogo di dislocazione esercizio |
|
Numerico |
6 |
O |
Codice Comune (vedi
nota 1) |
|
Numerico |
15 |
F |
Numero telefono |
|
Numerico |
15 |
F |
Numero Fax |
|
Alfanumerico |
40 |
F |
Indirizzo e_mail |
|
Alfanumerico |
10 |
O |
Password di
accesso |
|
TIPO
RECORD |
LUNGHEZZA |
OBBLIGATORIO/ |
DESCRIZIONE |
|
Numerico |
9 |
O |
Numero progressivo schedine
alloggiati |
|
Numerico |
3 |
O |
Sub-Progressivo: Fisso =001 |
|
Numerico |
2 |
O |
Tipo di alloggiato
(vedi
nota 2) |
|
Alfanumerico |
10 |
O |
Data di arrivo
dell'ospite (GG/mm/AAAA) |
|
Alfabetico |
50 |
O |
Cognome |
|
Alfabetico |
30 |
O |
Nome |
|
Numerico |
1 |
F |
Sesso (vedi
nota 3) |
|
Alfanumerico |
10 |
O |
Data di nascita (vedi
nota 4) |
|
Alfabetico |
38 |
O |
Luogo di nascita |
|
Numerico |
2 |
O |
Provincia di nascita se in
italia (vedi
nota 5) |
|
Numerico |
3 |
O |
Codifica Stato di nascita (vedi
nota 6) |
|
Numerico |
3 |
O |
Codifica cittadinanza (vedi
nota 6) |
|
Alfabetico |
38 |
F |
Località di residenza se in Italia |
|
Numerico |
2 |
O |
Provincia di residenza se in Italia (vedi
nota 5) |
|
Numerico |
3 |
O |
Codifica stato di residenza (vedi
nota 6) |
|
Numerico |
5 |
O |
Tipo di documento di
identità (vedi
nota 7) |
|
Alfanumerico |
20 |
O |
Numero documento |
|
Alfabetico |
38 |
O |
Luogo di rilascio del documento (per cittadini
italiani)(vedi
nota 1) |
|
Alfanumerico |
3 |
O |
Stato di rilascio del documento (per cittadini
stranieri)(vedi
nota 6) |
|
TIPO RECORD |
LUNGHEZZA |
OBBLIGATORIO/ |
DESCRIZIONE |
|
Numerico |
9 |
O |
Numero progressivo schedine
alloggiati |
|
Numerico |
3 |
O |
Sub-Progressivo di gruppo familiare da 002a
999 |
|
Numerico |
2 |
O |
Tipo di
alloggiato (vedi
nota 2) |
|
Alfanumerico |
10 |
O |
Data di arrivo
dell'ospite (GG/mm/AAAA) |
|
Alfabetico |
50 |
O |
Cognome |
|
Alfabetico |
30 |
O |
Nome |
|
Numerico |
1 |
F |
Sesso (vedi
nota 3) |
|
Alfanumerico |
10 |
O |
Data di nascita (vedi
nota 4) |
|
Alfabetico |
38 |
O |
Luogo di nascita |
|
Numerico |
2 |
O |
Provincia di nascita se in
Italia(vedi
nota 5) |
|
Numerico |
3 |
O |
Codifica Stato di nascita (vedi
nota 6) |
|
Numerico |
3 |
O |
Codifica cittadinanza (vedi
nota 6) |
Record di identificazione
dell'ospite (se codificato come 19/20 nel campo TIPO ALLOGGIATO)
Nota 1 - Codifica ufficiale dei comuni italiani per uso anagrafico, pubblicata
su internet
www.poliziadistato.it
Nota
2
- Ospite
singolo cod. 16
Capo Famiglia cod. 17
Capo gruppo cod. 18
Familiare cod. 19
Membro gruppo cod. 20
Nota 3 - Sesso maschile cod. 1
Sesso femminile cod. 2
Nota 4 - Deve consentire eventuale sub-campo vuoto per giorno e
mese
Nota 5 - Codifica uniformata alle targhe automobilistiche eccetto
ROMA=RM
Nota
6
- Codifica ufficiale
dei paesi per uso anagrafico (uniformato tabella ISTAT) - 3 caratteri numerici
da 001 a 899 (777= Nazioni non codificate), pubblicata su sito Internet
www.poliziadistato.it
Nota 7 - Tabella ASCII dei documenti di identità ammessi, pubblicata su sito internet www.poliziadistato.it
Allegato B

I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi
delle modalità di comunicazione mediante trasmissione
dei dati con mezzi informatici o
telematici possono chiedere il collegamento
con la questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture.
Nella domanda, inviata alla questura di competenza territoriale,
dovranno essere indicati gli estremi della licenza di
esercizio in corso di validità.
La trasmissione delle schede degli ospiti arrivati dovrà
essere effettuata utilizzando una linea telefonica
commutata con un modem standard seriale RS232 avente velocità minima di
2400 bps con correzione di errore.
Il formato dei dati da trasmettere è ASCII standard.
Per ogni trasmissione dovranno essere inviati i dati
nel seguente ordine:
1 record di identificazione
struttura ricettiva
seguito
da
N record di identificazione
ospite (un record per ogni soggetto) secondo i tracciati specificati.
Per ogni record ricevuto relativo all'ospite,
verrà trasmesso un carattere di controllo uguale
a:
I
= se il soggetto è stato inserito nell'archivio della questura;
U = se il soggetto nella data di arrivo era già
presente in archivio ed è stato aggiornato;
N
= se il record non è valido.
Viene
considerato non valido un record nel quale non compaiano le informazioni
obbligatorie (vedi tracciato record) o che contenga caratteri non consentiti.
A ricezione avvenuta e completata, prima della
disconnessione, il software di ricezione invierà
automaticamente all'esercizio ricettivo una comunicazione elettronica, in
formato testo, quale conferma dell'avvenuta acquisizione dei dati inviati.
Tale ricevuta certificherà
l'avvenuta operazione e pertanto dovrà essere conservata dall'esercizio
ricettivo.