" Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità
dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande
".
[1]
(G.U.del
12 febbraio 1992, n.
35)
Art. 1
Sorvegliabilità esterna
1.
I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad
esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere
caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d'accesso
o d'uscita.
2. Le porte o altri ingressi devono consentire
l'accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere
utilizzati per l'accesso ad abitazioni private.
3. In caso di locali parzialmente interrati,
gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo
pubblico.
4. Nel caso di locali ubicati ad un livello
o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d'accesso,
la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall'autorità di pubblica
sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di
cui al comma 1,
l'apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi
e la chiusura di ulteriori vie d'accesso o d'uscita.
Art. 2
Caratteristiche delle
vie d'accesso
1.
Nessun impedimento deve essere frapposto all'ingresso o uscita del locale durante
l'orario di apertura dell'esercizio e la porta d'accesso deve essere costruita in
modo da consentire sempre l'apertura dall'esterno.
Art. 3
Sorvegliabilità interna
1.
Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani
non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura
o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.
2. Eventuali locali interni non aperti al
pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell'autorizzazione di
cui all'art. 3,
comma 1,
della legge 25 agosto 1991,
n. 287, e non può essere impedito l'accesso agli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.
3. In ogni caso deve essere assicurata mediante
targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l'identificabilità
degli accessi ai vani interni dell'esercizio e le vie d'uscita del medesimo.
Art. 4
Caratteristiche dei
locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati
1.
I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande
devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente
collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.
All'esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni
che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all'interno.
Art. 5
Norma transitoria
1.
I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande dovranno essere resi conformi
alle disposizioni degli articoli precedenti entro diciotto mesi dalla predetta data.
2.
Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi
diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento
debbono essere chiuse a chiave durante l'orario di apertura del pubblico esercizio
e deve essere impedito l'accesso a chiunque.
[1]Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare
la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.