DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio
1997 n. 155
(G.U. n. 136 del 13 giugno 1997 - S. O. n. 118)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il
1994, ed in particolare l'articolo 32;
Vista la direttiva 93/43/CEE, del Consiglio del 14 giugno 1993,
sull'igiene dei prodotti alimentari;
Vista la direttiva 93/3/CE, della Commissione del 26 gennaio 1996,
recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE, con riguardo al
trasporto marittimo di oli e grassi liquidi sfusi;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982,
n. 777, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 107;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni
permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 16 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e
delle risorse agricole, alimentari e forestali;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce, fatte salve le disposizioni previste da norme specifiche, le norme generali di igiene dei prodotti alimentari e le modalità di verifica dell'osservanza di tali norme.
ART. 2
(Definizioni)
1. Ai fini
del presente decreto si intende per:
a) igiene dei prodotti alimentari, di seguito denominata "igiene": tutte le
misure necessarie per garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti
alimentari. Tali misure interessano tutte le fasi successive alla produzione
primaria, che include tra l'altro la raccolta, la macellazione e la mungitura, e
precisamente: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il
confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione,
la vendita o la fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore;
b) industria alimentare: ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di
lucro, che esercita una o più delle seguenti attività: la preparazione, la
trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto,
la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la
somministrazione, di prodotti alimentari;
c) alimenti salubri: gli alimenti idonei al consumo umano dal punto di vista
igienico;
d) autorità competente: il Ministero della sanità, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano, i comuni e le unità sanitarie locali, secondo
quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive
modificazioni;
e) responsabile dell'industria alimentare: il titolare dell'industria alimentare
ovvero il responsabile specificatamente delegato.
ART. 3
(Autocontrollo)
1. Il
responsabile dell'industria deve garantire che la preparazione, la
trasformazione, la fabbricazione, il confezionamento, il deposito, il trasporto,
la distribuzione, la manipolazione, la vendita o la fornitura, compresa la
somministrazione, dei prodotti alimentari siano effettuati in modo igienico.
2. Il responsabile della industria alimentare deve individuare nella propria
attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli
alimenti e deve garantire che siano individuate, applicate, mantenute ed
aggiornate le adeguate procedure di sicurezza avvalendosi dei seguenti principi
su cui è basato il sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti
critici HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points):
a) analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;
b) individuazione dei punti in cui possono verificarsi dei rischi per gli
alimenti;
c) decisioni da adottare riguardo ai punti critici individuati, cioè a quei
punti che possono nuocere alla sicurezza dei prodotti;
d) individuazione ed applicazione di procedure di controllo e di sorveglianza
dei punti critici;
e) riesame periodico, ed in occasione di variazioni di ogni processo e della
tipologia d'attività, dell'analisi dei
rischi, dei punti critici e delle procedure di controllo e di sorveglianza.
3. Il responsabile dell'industria alimentare deve tenere a disposizione
dell'autorità competente preposta al controllo tutte le informazioni concernenti
la natura, la frequenza e i risultati alla procedura di cui al comma 2.
4. Qualora a seguito dell'autocontrollo di cui al comma 2, il responsabile
dell'industria alimentare constati che i prodotti possano presentare un rischio
immediato per la salute provvede al ritiro dal commercio dei prodotti in
questione e di quelli ottenuti ritiro degli stessi; il prodotto ritirato dal
commercio deve rimanere sotto la sorveglianza e la responsabilità dell'autorità
sanitaria locale fino al momento in cui, previa autorizzazione della stessa, non
venga distrutto o utilizzato per fini diversi dal consumo umano o tratto in modo
da garantirne la sicurezza; le spese sono a carico del titolare dell'industria
alimentare.
5. Le industrie alimentari devono attenersi alle disposizioni di cui
all'allegato, fatte salve quelle più dettagliate o rigorose attualmente vigenti
purché non costituiscano restrizione o ostacolo agli scambi; modifiche a tali
disposizioni possono essere effettuate con regolamento del Ministro della sanità
previo espletamento delle procedure comunitarie.
ART. 4
(Manuali di corretta prassi igienica)
1. Al fine di facilitare l'applicazione delle misure di cui all'articolo 3,
possono essere predisposti manuali di corretta prassi igienica tenendo conto,
ove necessario, del Codice internazionale di prassi raccomandato e dei principi
generali di igiene del Codex Alimentarius.
2. L'elaborazione dei manuali di cui al comma 1 è effettuata dai settori
dell'industria alimentare e dai rappresentanti di altre parti interessate quali
le autorità competenti e le associazioni dei consumatori, in consultazione con i
soggetti sostanzialmente interessati tenendo conto, se necessario, del Codice
internazionale di prassi raccomandato e dei principi generali di igiene del
Codex Alimentarius.
3. I manuali di cui ai commi 1 e 2 possono essere elaborati anche dall'Ente
nazionale italiano di unificazione (UNI).
4. Il Ministero della sanità valuta la conformità all'articolo 3 dei manuali di
cui ai commi 1 e 2 secondo le modalità da esso stabilite e, se li ritiene
conformi, li trasmette alla Commissione europea.
5. Ai fini dell'attuazione delle norme generali di igiene e della
predisposizione dei manuali di corretta prassi igienica, le industrie alimentari
possono tenere anche conto delle norme europee della serie EN 29000 ovvero ISO
9000.
ART. 5
(Controlli)
1. Il controllo ufficiale per accertare che le industrie alimentari osservino le
prescrizioni previste dall'articolo 3, si effettua conformemente a quanto
previsto dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123; per tale controllo si
deve tener conto dei manuali di corretta prassi igienica di cui all'articolo 4.
2. Gli incaricati del controllo di cui al comma 1 effettuano una valutazione
generale dei rischi potenziali concernenti la sicurezza degli alimenti, in
relazione alle attività svolte dall'industria alimentare, prestando una
particolare attenzione ai punti critici di controllo dalla stessa evidenziati,
al fine di accertare che le operazioni di sorveglianza e di verifica siano state
effettuate correttamente dal responsabile.
3. Al fine di determinare il rischio per la salubrità e la sicurezza dei
prodotti alimentari si tiene conto del tipo di prodotto, del modo in cui e'
stato trattato e confezionato e di qualsiasi altra operazione cui esso e'
sottoposto prima della vendita o della fornitura, compresa la somministrazione
al consumatore, nonché delle condizioni in cui e' esposto o in cui e'
immagazzinato.
4. I locali utilizzati per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera
b), vengono ispezionati con la frequenza, ove prevista, indicata nel decreto del
Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 132 alla Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1995; tale frequenza può
tuttavia essere modificata in relazione al rischio.
5. Il controllo di prodotti alimentari in impostazione si effettua in conformità
al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
ART. 6
(Educazione sanitaria in materia alimentare)
1. Il Ministero della sanità, d'intesa con le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le unita' sanitarie locali, promuove campagne informative dei cittadini sull'educazione sanitaria in materia di corretta alimentazione, anche, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, nelle scuole di ogni ordine e grado, con la partecipazione dei docenti di materie scientifiche e di educazione fisica, nell'ambito delle attività didattiche previste dalla programmazione annuale.
ART. 7
(Modifiche di talune disposizioni preesistenti)
1. All'articolo 4, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. 283, dopo la
parola: "alimentazione" sono inserite le seguenti: ", materiali e oggetti
destinati a venire a contatto con sostanze alimentari" e, dopo la parola:
"campioni" le parole: "delle sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti:
"di tali sostanze, materiali e oggetti".
2. All'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, introdotto dall'articolo 2 del decreto
legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, sono soppresse le parole: "di zinco".
ART. 8
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato il responsabile dell'industria
alimentare è punito con:
a) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dodici
milioni per l'inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 3;
b) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire diciotto
milioni per la mancata o non corretta attuazione del sistema di autocontrollo di
cui all'articolo 3, comma 2, o per l'inosservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 5;
c) la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire sessanta
milioni per la violazione degli obblighi di ritiro dal commercio previsti
dall'articolo 3, comma 4.
2. L'Autorità incaricata del controllo procede all'applicazione delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora il responsabile
dell'industria alimentare non provveda ad eliminare il mancato o non corretto
adempimento delle norme di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, entro un congruo
termine prefissato.
3. Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, ovvero la
violazione dell'obbligo di ritiro dal commercio previsto dall'articolo 3, comma
4, è punito, se ne deriva pericolo per la salubrità e la sicurezza dei prodotti
alimentari, con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire seicentomila a
lire sessanta milioni.
ART. 9
(Norme transitorie e finali)
1. Le industrie alimentari devono adeguarsi alle disposizioni del presente
decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore, fatta
eccezione per quelle che vendono o somministrano prodotti alimentari su aree
pubbliche, le quali devono adeguarsi entro diciotto mesi dalla data della sua
pubblicazione.
2. Nella applicazione delle disposizioni di cui ai capitoli I e II
dell'allegato, alle lavorazioni alimentari svolte per la vendita diretta ai
sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e per la somministrazione sul posto ai
sensi della legge 5 dicembre 1985, n. 730, nonché per la produzione, la
preparazione e il confezionamento in laboratori annessi agli esercizi di vendita
al dettaglio di sostanze alimentari destinate ad essere vendute nei predetti
esercizi, l'autorità sanitaria competente per territorio tiene conto delle
effettive necessità connesse alla specifica attività.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Introduzione
1. I capitoli sa V a X di questo allegato si applicano a tutte le fasi
successive alla produzione primaria, ossia: preparazione, trasformazione,
fabbricazione, confezionamento, deposito, trasporto, distribuzione manipolazione
e vendita o fornitura, compresa la somministrazione, al consumatore.
I rimanenti capitoli dell'allegato si applicano come segue:
- il capitolo I a tutti i locali tranne quelli contemplati dal capitolo III,
- il capitolo II a tutti i locali in cui gli alimenti vengono preparati,
trattati o trasformati, tranne quelli contemplati dal capitolo III ed esclusi i
locali adibiti a mensa,
- il capitolo III ai locali elencati nel titolo del capitolo,
- il capitolo IV a tutti i tipi di trasporto.
2. Le espressioni "ove opportuno" e "ove necessario" utilizzate in questo
allegato mirano a garantire la sicurezza e la salubrità dei prodotti alimentari.
Capitolo I
Requisiti generali per i locali (diversi da quelli precisati al capitolo III)
1. I locali devono essere tenuti puliti, sottoposti a manutenzione e tenuti in
buone condizioni.
2. Lo schema, la progettazione, la costruzione e le dimensioni dei locali nei
quali si trovano prodotti alimentari devono:
a) consentire un'adeguata pulizia o disinfezione;
b) essere tali da impedire l'accumulo di sporcizia e il contatto con materiali
tossici, la penetrazione di particelle nei prodotti alimentari e, per quanto
fattibile, la formazione di condensa o muffa indesiderabile sulle superfici;
c) consentire una corretta prassi igienica impedendo anche la contaminazione
crociata, durante le operazioni, fra prodotti alimentari, apparecchiatura,
materiali, acqua, ricambio d'aria o interventi del personale ed escludendo
agenti esterni di contaminazione quali insetti e altri animali nocivi;
d) fornire, ove necessario, adeguate condizioni di temperatura per la
lavorazione e l'immagazzinamento igienici dei prodotti.
3. Devono essere disponibili un sufficiente numero di lavabi, adeguatamente
collocati e indicati per lavarsi le mani. Gabinetti disponibili in numero
sufficiente devono essere collegati ad un buon sistema di scarico. I gabinetti
non devono dare direttamente sui locali di manipolazione degli alimenti.
4. I lavabi devono disporre di acqua corrente fredda e calda, materiale per
lavarsi le mani e un sistema igienico di asciugatura. Ove necessario, gli
impianti per il lavaggio dei prodotti alimentari devono essere separati dai
lavabi.
5. Si deve assicurare una corretta aereazione meccanica o naturale, evitando il
flusso meccanico di aria da una zona contaminata verso una zona pulita. I
sistemi di aereazione devono essere tali da permettere un accesso agevole ai
filtri e alle altre parti che devono essere puliti o sostituiti.
6. Tutti gli impianti sanitari che si trovano nei locali dove si lavorano gli
alimenti devono disporre di un buon sistema di aereazione, naturale o meccanico.
7. Nei locali deve esserci una adeguata illuminazione, naturale o artificiale.
8. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopo, nonché progettati e
costruiti in modo da evitare il rischio di contaminazione dei prodotti
alimentari.
9. Ove necessario, devono essere previste installazioni adeguate adibite a
spogliatoio per il personale.
Capitolo II
Requisiti specifici all'interno dei locali in cui i prodotti alimentari vengono
preparati, lavorati o trasformati (esclusi i locali adibiti a mensa e quelli
specifici nel capitolo III)
1. Nei locali dove i prodotti alimentari sono preparati, lavorati o trasformati
(esclusi i locali adibiti a mensa):
a) i pavimenti devono essere mantenuti in buone condizioni, essere facili da
pulire e ove necessario da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale
resistente, non assorbente, lavabile e non tossico, a meno che gli operatori
alimentari non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali
possano essere impiegati appropriatamente. Ove opportuno la superficie dei
pavimenti deve assicurare un sufficiente scorrimento;
b) le pareti devono essere mantenute in buone condizioni ed essere facili da
pulire e ove necessario da disinfettare. Ciò richiede l'impiego di materiale
resistente, non assorbente, lavabile e non tossico e una superficie liscia fino
ad un'altezza opportuna per le operazioni, a meno che gli operatori alimentari
non dimostrino all'autorità competente che altri tipi di materiali possono
essere impiegati appropriatamente;
c) i soffitti e le attrezzature sopraelevate devono essere progettati, costruiti
e rifiniti in modo da evitare l'accumulo di sporcizia e ridurre la condensa, la
formazione di muffe indesiderabili e lo spargimento di particelle;
d) le finestre e le altre aperture devono essere costruite in modo da impedire
l'accumulo di sporcizia e quelle che possono essere aperte verso l'esterno
devono essere se necessario munite di reti antinsetti facilmente amovibili per
la pulizia. Qualora l'apertura di finestre provochi contaminazioni di alimenti,
queste devono restare chiuse e bloccate durante la produzione;
e) le porte devono avere superfici facilmente pulibili e se necessario
disinfettabili e a tale fine si richiedono superfici lisce e non assorbenti, a
meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità competente che
altri tipi di materiali utilizzati sono adatti allo scopo;
f) i piani di lavoro (comprese le superfici degli impianti) a contatto con gli
alimenti devono essere mantenuti in buone condizioni ed essere facili da pulire
e se necessario da disinfettare. A tal fine si richiedono materiali lisci,
lavabili e in materiale non tossico, a meno che gli operatori alimentari non
dimostrino all'autorita' competente che altri tipi di materiali utilizzati sono
adatti allo scopo.
2. Se necessario, si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e la
disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti, i quali devono essere
in materiale resistente alla corrosione, facili da pulire e avere adeguata
erogazione di acqua calda e fredda.
3. Ove opportuno, si devono prevedere adeguate disposizioni per le necessarie
operazioni di lavaggio degli alimenti. Ogni acquaio o impianto analogo previsto
per il lavaggio degli alimenti deve disporre di un'adeguata erogazione di acqua
potabile calda o fredda onde poter essere mantenuti puliti.
Capitolo III
Requisiti per i locali mobili o temporanei (quali padiglioni, chioschi di
vendita, banchi di vendita autotrasportati), locali utilizzati principalmente
come abitazione privata, locali utilizzati occasionalmente a scopo di
approvvigionamento e distributori automatici.
1. I locali e i distributori automatici debbono essere situati, progettati e
costruiti nonché mantenuti puliti e sottoposti a regolare manutenzione in modo
tale da evitare, per quanto ragionevolmente possibile, rischi di contaminazione
degli alimenti e di annidamento di agenti nocivi.
2. In particolare e laddove necessario:
a) devono essere disponibili appropriate attrezzature per mantenere un'adeguata
igiene personale (compresi impianti igienici per lavarsi e asciugarsi le mani,
attrezzature igienico-sanitarie e locali adibiti a spogliatoi);
b) le superfici in contatto col cibo devono essere in buone condizioni e
facilmente lavabili e se necessario disinfettabili. A tale fine si richiedono
materiali lisci, lavabili e non tossici, a meno che gli operatori alimentari non
dimostrino all'autorità competente che altri materiali utilizzati sono adatti
allo scopo;
c) si devono prevedere opportune disposizioni per la pulizia e se necessario la
disinfezione degli strumenti di lavoro e degli impianti;
d) si devono prevedere adeguate disposizioni per la pulitura degli alimenti;
e) deve essere disponibile un'adeguata erogazione di acqua potabile calda o
fredda;
f) devono essere disponibili attrezzature e impianti appropriati per il deposito
e l'eliminazione in condizioni igieniche di sostanze pericolose o non
commestibili, nonché dei residui (liquidi o solidi);
g) devono essere disponibili appropriati impianti o attrezzature per mantenere e
controllare adeguate condizioni di temperatura dei cibi;
h) i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare, per quanto
ragionevolmente possibile, i rischi di contaminazione.
Capitolo IV
Trasporto
1. I veicoli o i contenitori utilizzati per il trasporto di prodotti alimentari
devono essere mantenuti puliti nonché sottoposti a regolare manutenzione al fine
di proteggere gli alimenti da fonti di contaminazione e devono essere se
necessario progettati e costruiti in modo tale da consentire un'adeguata
pulitura e disinfezione.
2. Salvo quanto previsto al capitolo IV A i vani di carico dei veicoli o i
contenitori non debbono essere utilizzati per trasportare materiale diverso
dagli alimenti poiché questi ultimi possono risultarne contaminati.
Gli alimenti sfusi liquidi, granulati o in polvere devono essere trasportati in
vani di carico o contenitori/cisterne riservati al trasporto di prodotti
alimentari. Sui contenitori deve essere apposta una menzione chiaramente
visibile ed indelebile in una o più lingue comunitarie relativa alla loro
utilizzazione per il trasporto di prodotti alimentari ovvero la menzione
"esclusivamente per prodotti alimentari".
3. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di altra merce in
aggiunta agli alimenti o di differenti tipi di alimenti contemporaneamente, si
deve provvedere a separare in maniera efficace i vari prodotti ove necessario
per impedire il rischio di contaminazione.
4. Se i veicoli o i contenitori sono adibiti al trasporto di merci che non siano
prodotti alimentari o di differenti tipi di prodotti alimentari, si deve
provvedere a pulirli accuratamente tra un carico e l'altro per evitare il
rischio di contaminazione.
5. I prodotti alimentari nei veicoli o contenitori devono essere collocati e
protetti in modo da rendere minimo il rischio di contaminazione.
6. Laddove necessario, i veicoli o i contenitori utilizzati per trasportare gli
alimenti debbono poter mantenere questi ultimi in condizioni adeguate di
temperatura e, se del caso, essere progettati in modo che la temperatura possa
essere controllata.
Capitolo IV A
Trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi.
1. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che
devono essere sottoposti a lavorazione e che sono destinati al consumo umano o
che potrebbero essere utilizzati a tale scopo, in serbatoi non adibiti
esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle seguenti
condizioni:
a) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di acciaio
inossidabile o in serbatoi rivestiti di resina epossidica, o di un suo
equivalente tecnico, il carico immediatamente precedente deve essere un prodotto
alimentare o un carico incluso nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di
cui all'appendice 1;
b) qualora gli oli o i grassi vengano trasportati in serbatoi di materiali
diversi da quelli indicati alla lettera a), i tre carichi trasportati in
precedenza, in detti serbatoi devono essere prodotti alimentari o carichi
inclusi nell'elenco dei carichi precedenti accettabili di cui all'appendice 1.
2. Il trasporto con imbarcazioni marittime di oli o grassi liquidi sfusi, che
devono essere sottoposti a ulteriore lavorazione e che sono destinati al consumo
umano o potrebbero essere utilizzati a tale scopo, in serbatoi non adibiti
esclusivamente al trasporto di prodotti alimentari è consentito alle seguenti
condizioni:
a) in serbatoi devono essere di acciaio inossidabile o essere rivestiti di
resina epossidica, o di un suo equivalente tecnico;
b) i tre carichi trasportati in precedenza devono essere prodotti alimentari.
3. Il comandante d'imbarcazioni marittime che trasportano in serbatoi oli e
grassi liquidi sfusi, destinati al consumo umano o che potrebbero essere
utilizzati a tale scopo, conserva un'accurata documentazione probatoria in
merito ai tre carichi precedenti dei serbatoi in oggetto e in marito
all'efficacia del procedimento di pulitura applicato tra un carico e l'altro.
4. Qualora il carico sia stato trasbordato, oltre alla documentazione di cui al
paragrafo 3, il comandante della nave che ha ricevuto il carico conserva
accurata documentazione comprovante che il trasporto precedente degli oli o dei
grassi liquidi sfusi è avvenuto in conformità delle disposizioni dei paragrafi 1
e 2 e attestante l'efficacia del procedimento di pulitura applicato sull'altra
nave tra un carico e l'altro.
5. Ove richiestone, il comandante della nave fornisce alle competenti autorità
di controllo la documentazione probatoria di cui ai paragrafi 3 e 4.
Capitolo V
Requisiti per l'apparecchiatura
Tutto il materiale, l'apparecchiatura e le attrezzature che vengono a contatto
degli alimenti devono essere mantenuti puliti e
a) essere progettati e costruiti in materiale tale da rendere minimi, se
mantenuti in buono stato e sottoposti a regolare manutenzione, i rischi di
contaminazione degli alimenti;
b) ad eccezione dei contenitori e degli imballaggi a perdere, devono essere
progettati e costruiti in materiale tale che, se mantenuti in buono stato e
sottoposti a regolare manutenzione restino sempre assolutamente puliti e, se
necessario, sufficientemente disinfettati in funzione degli scopi previsti;
c) essere installati in modo da consentire un'adeguata pulizia dell'area
circostante.
Capitolo VI
Residui alimentari
1. I residui alimentari e altri scarti non devono essere ammucchiati nelle aree
di trattamento degli alimenti tranne se ciò sia inevitabile ai fini di un
corretto funzionamento dell'industria alimentare.
2. I residui alimentari e altri scarti devono essere depositati in contenitori
chiudibili a meno che gli operatori alimentari non dimostrino all'autorità
competente che altri tipi di contenitori utilizzati sono adatti allo scopo.
Questi contenitori devono essere costruiti in modo adeguato, mantenuti in buone
condizioni igieniche e ove necessario essere facilmente pulibili e
disinfettabili.
3. Si devono prevedere opportune disposizioni per la rimozione e il deposito dei
residui alimentari e di altri scarti. Le aree di deposito dei rifiuti devono
essere tali da poter essere mantenute facilmente pulite e da impedire l'accesso
di insetti e di altri animali nocivi e la contaminazione dei prodotti
alimentari, dell'acqua potabile, degli impianti o locali.
Capitolo VII
Rifornimento idrico
1. Il rifornimento di acqua potabile deve essere adeguato, come specificato nel
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, concernente la qualità delle acque destinate al
consumo umano, e usato, ove necessario, per garantire che gli alimenti non siano
contaminati.
2. Ove opportuno, il ghiaccio deve essere prodotto con acqua conforme alle
specifiche di cui al D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 e deve essere impiegato,
ogniqualvolta necessario, in modo tale da garantire che i prodotti alimentari
non siano contaminati. Deve essere fabbricato, maneggiato e conservato in modo
da evitare ogni possibile contaminazione.
3. Il vapore direttamente a contatto con i prodotti alimentari non deve
contenere alcuna sostanza che presenti un rischio per la salute o possa
contaminare il prodotto.
4. L'acqua non potabile adoperata per la produzione di vapore, la
refrigerazione, i sistemi antincendio e altri scopi analoghi non concernenti gli
alimenti deve passare in condotte separate, facilmente individuabili e prive di
alcun raccordo o possibilità di riflusso rispetto al sistema di acqua potabile.
Capitolo VIII
Igiene personale
1. Ogni
persona che lavora in locali per il trattamento di prodotti alimentari deve
mantenere uno standard elevato di pulizia personale ed indosserà indumenti
adeguati, puliti e, se del caso, protettivi.
2. Nessuna persona riconosciuta o sospetta di essere affetta da malattia o
portatrice di malattia trasmissibile attraverso gli alimenti o che presenti, per
esempio, ferite infette, infezioni della pelle, piaghe o soffra di diarrea può
essere autorizzata a lavorare in qualsiasi area di trattamento degli alimenti, a
qualsiasi titolo qualora esista una probabilità, diretta o indiretta di
contaminazione degli alimenti con microrganismi patogeni.
Capitolo IX
Disposizioni applicabili ai prodotti alimentari
1. Un'impresa alimentare non deve accettare materie prime o ingredienti se
risultano contaminati, o si può logicamente presumere che siano contaminati da
parassiti, microrganismi patogeni o tossici, decomposti o sostanze estranee che,
anche dopo le normali operazioni di cernita o le procedure preliminari o di
trattamento eseguite in maniera igienica, non siano adatte al consumo umano.
2. Le materie prime e gli ingredienti immagazzinati nello stabilimento devono
essere opportunamente conservati, in modo da evitare un deterioramento nocivo e
la contaminazione.
3. Tutti gli alimenti manipolati, immagazzinati, imballati, collocati e
trasportati, devono essere protetti da qualsiasi forma di contaminazione atta a
renderli inadatti al consumo umano, nocivi per la salute o contaminati in modo
tale da non poter essere ragionevolmente consumati in tali condizioni. In
particolare, gli alimenti devono essere collocati o protetti in modo da ridurre
al minimo qualsiasi rischio di contaminazione. Devono essere previsti
procedimenti appropriati per garantire il controllo degli agenti nocivi.
4. Le materie prime, gli ingredienti, i prodotti intermedi e quelli finiti sui
quali possono proliferare microrganismi patogeni, o formarsi tossine devono
essere conservati a temperature che non provochino rischi per la sanità
pubblica. Compatibilmente con la sicurezza degli alimenti, e' premesso derogare
al controllo della temperatura per periodi limitati, qualora ciò sia necessario
per motivi di praticità durante la preparazione, il trasporto,
l'immagazzinamento, l'esposizione e la fornitura, compresa la somministrazione,
degli alimenti.
5. Se gli alimenti devono essere conservati o serviti a bassa temperatura, e'
necessario raffreddarli il piu' rapidamente possibile, al termine dell'ultimo
trattamento termico o dell'ultima fase di preparazione se non e' applicato un
trattamento termico ad una temperatura che non provochi rischi per la salute.
6. Le sostanze pericolose o non commestibili, compresi gli alimenti per animali,
devono essere adeguatamente etichettate e immagazzinate in contenitori separati
e ben chiusi.
Capitolo X
Formazione
I responsabili dell'industria alimentare devono assicurare che gli addetti siano controllati e abbiano ricevuto un addestramento o una formazione, in materia di igiene alimentare, in relazione al tipo di attività.
Elenco dei carichi precedenti accettabili
|
Sostanza |
N. CAS. |
| Acido acetico (acido etanoico; acido di aceto;acido carbossilico di metano) | 64-19-7 |
| Acetone - dimetilchetone; 2-propanone | 67-64-1 |
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Distillati di oli acidi e di acidi grassi da oli e grassi vegetali e/o loro miscele e da grassi e oli animali e marini Idrossido di ammonio (idrato di ammonio; soluzione di ammoniaca; idrato ammonico) |
1336-21-6 |
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Oli e grassi animali, marini e vegetali (diversi da quelli estratti dal guscio dell'anacardio e dal tallolio grezzo) Cera d'api |
8012-89-3 |
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Alcole benzilico (solo purezza per reagenti e NF) |
100-51-6 |
| Acetati di butile (n-; sec; tert-) |
123-86-4 105-46-4 540-88-5 Soluzione di cloruro di calcio 10043-52-4 |
| Lignosolfonato di calcio Cera candelilla | 8006-44-8 |
| Cera carnauba (cera di carnauba) | 8015-86-9 |
| Cicloesano (esametilene; esanaftene; esalidrobenzene) | 110-82-7 |
| Cicloesanolo (esaidrofenolo) | 108-93-0 |
| Olio epossidato di soia (con un tenore minimo di ossigeno ossirano 7%) | 8013-07-8 |
| Etanolo (alcole etilico) | 64-17-5 |
| Acetato d'etile (etere acetico; estere acetico; nafta di aceto) | 141-78-6 |
| 2-etilesanolo (2-etilesilalcole) | 104-76-7 |
| Acidi grassi: ! Acido butirrico (acido n-butirrico; acido butanoico; acido acetico etilico; acido formico propilico) |
107-92-6 |
| Acido valerico (acido n-pentanoico; acido valerianico) | 109-52-4 |
| Acido capronico (acido n-esanoico) | 142-62-1 |
| Acido eptoico (acido n-eptanoico) | 111-14-8 |
| Acido caprilico (acido n-ottanoico) | 124-07-2 |
| Acido pelargonico (acido n-nonanoico) | 112-05-0 |
| Acido caprinico (acido n-decanoico) | 334-48-5 |
| Acido laurico (acido n-dodecanoico) | 143-07-7 |
| Acido lauroleico (acido dodecanoico) | 4998-71-4 |
| Acido miristico (acido n.tetradecanoico) | 544-63-8 |
| Acido miristoleico (acido n-tetradecenoico) | 544-64-9 |
| Acido palmitico (acido n-esadecanoico) | 57-10-3 |
| Acido palmitoleico (acido cis-9-esadecenoico) | 373-49-9 |
| Acido stearico (acido n-ottadecanoico) | 57-11-4 |
| Acido ricinoleico (acido cis 12-idrossiottadec-9-enoico; acido dell'olio di ricino) | 141-22-0 |
| Acido oleico (acido n-ottadecenoico) | 112-80-1 |
| Acido linoleico (acido 9,12-ottadecadienoico) | 60-33-3 |
| Acido linolenico (acido 9,12,15-ottadecatrienoico) | 463-40-1 |
| Acido arachidico (acido eicosanoico) | 506-30-9 |
| Acido benetico (acido docosanoico) | 112-85-6 |
| Acido erucico (acido cis 13-docosenoico) | 112-86-7 |
| Alcoli grassi - alcoli naturali Alcole butilico (1-butanolo; alcole butirrico) | 71-36-3 |
| Alcole caprolico (1-esanolo; alcole esilico) | 111-27-3 |
| Alcole enantilico (1-eptanolo; alcole eptilico) | 110-70-6 |
| Alcole caprilico (1-n-ottanolo) | 111-87-5 |
| Alcole nonilico (1-nonanolo); alcole pelargonico; (ottilcarbinolo) | 143-08-8 |
| Alcole decilico (1- n-decanolo) | 112-30-1 |
| Alcole laurilico (n-dodecanolo; alcole dodecilico) | 112-53-8 |
| Alcole tridecilico (1-tridecanolo) | 27458-92-0 |
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Alcole miristilico (1-tetradecanolo; tetradecanolo) |
112-72-1 |
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Alcole cetilico (alcole c-16; 1-esadecanolo; alcole cetilico; alcole palmitilico; alcole n-primario esadecilico) |
36653-82-4 |
| Alcole stearilico (1-ottadecanolo) | 112-92-5 |
| Alcole oleilico (ottadecenolo) | 143-28-2 |
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Alcole miristilico laurilico (miscela C12-C14) Alcole stearilico cetilico (miscela C16-C18) Esteri di acidi grassi - qualsiasi estere prodotto dalla combinazione di uno qualunque degli acidi grassi sopra elencati con uno qualunque degli alcoli grassi sopra elencati. Ad esempio: miristato di butile, palmitato oleilico e stearato cetilico Acidi grassi - Esteri metilici Laurato metilico (dodecanoatometilico) |
111-82-0 |
| Palmitato metilico (esadecanoatometilico) | 112-39-0 |
| Stearato metilico (ottadecanoatometilico) | 112-61-8 |
| Oleato metilico (ottadecenoatometilico) | 112-62-9 |
| Acido formico (acido metanoico; acido carbossilico di idrogeno) | 64-18-6 |
| Glicerina (glicerolo) Glicole | 56-81-5 |
| Butanodiolo (1,3-butilenglicolo; 1,3-butanodiolo; | 107-88-0 |
| 1,4-butilenglicole; 1,4-butanodiolo; 2.3- | 110-63-4 |
| butilenglicole; 2,3-butanodiolo, butilenglicole) | 513-85-9 |
| Polipropilenglicole (peso molecolare maggiore di 400) | 25322-69-4 |
| Propilenglicole ¦1,2-propilenglicole; | 57-55-6 |
| 1,2-propanodiolo; 1,2-diidrossipropano; monopropilenglicole (MPG); metilglicole 1,3-propilenglicole (trimetilenglicole; 1,3- propanodiolo) | 504-63-2 |
| n-eptano | 142-82-5 |
| n-esano (purezza tecnica) |
110-54-3 64742-49-0 |
| Isobutanolo (2-metil-1-propanolo) | 78-83-1 |
| Isobutilacetato | 110-19-0 |
| Isodecanolo (alcole isodecilico) | 25339-17-7 |
| Isononal (alcole isononilico) | 27458-94-2 |
| Isoottanolo (alcole isoottilico) | 26952-21-6 |
| Isopropanolo (alcole isopropilico; IPA) | 67-63-0 |
| Linonene (dipentene) | 138-86-3 |
| Soluzione di cloruro di magnesio | 7786-30-3 |
| Metanolo (alcole metilico) | 67-56-1 |
| Metiletilchetone (2-butanone) | 78-93-3 |
| Metilisobutilchetone (4-metil-2-pentanone) | 108-10-1 |
| Metil-ter-butil-etere (MTBE) | 1634-04-4 |
| Microsilice | 7631-86-9 |
| Melasse | 57-50-1 |
| Cera di lignite | 8002-53-7 |
| Nonano | 111-84-2 |
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Paraffina (di tipo commestibile) Pentano |
109-66-0 |
| Acido fosforico (acido ortofosforico) | 7664-38-2 |
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L'acqua potabile e' accettabile come carico precedente solo se il carico immediatamente precedente a quello con il quale e' stata trasportata figura nel presente elenco |
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| Idrossido di potassio (potassa caustica) | 1310-58-3 |
| Acetato n-propilico | 109-60-4 |
| Idrossido di sodio (soda caustica, liscivia) | 1310-73-2 |
| Sorbitolo (d-sorbitolo; alcole esaidrico; d-sorbite) | 50-70-4 |
| Acido solforico | 7664-93-9 |
| Soluzione di nitrato di ammoniaca di urea (UAN) Fecce di vino (vinasses, vinaccia, tartaro, vini, argil arcilla, weinstein, ditartrato di potassio, biturato grezzo di potassio) | 868-14-4 |
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