Legge 30 aprile 1962, n. 283
(G.U. del 4 giugno 1962, n. 139)
Art. 1
Sono soggette a vigilanza per la tutela della pubblica salute la produzione ed il commercio delle sostanze destinate alla alimentazione. A tal fine l'autorità sanitaria può procedere, in qualunque momento ed a mezzo dei competenti organi ed uffici, ad ispezione e prelievo di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici, dove si producano, si conservino in deposito, si smercino o si consumino le predette sostanze, nonchè sugli scali e sui mezzi di trasporto. Essa può, altresì, procedere al sequestro delle merci e, ove dagli accertamenti eseguiti risulti necessario per la tutela della pubblica salute, alla loro distruzione. Gli esami e le analisi dei campioni sono compiuti dai laboratori provinciali di igiene e profilassi o da altri laboratori all'uopo autorizzati. Quando dall'analisi risulti che i prodotti non corrispondono ai requisiti fissati dalla legge, il capo del laboratorio trasmetterà denuncia al medico o al veterinario provinciale, unendovi il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. Contemporaneamente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicherà all'esercente presso cui è stato fatto il prelievo e all'autorità che ha disposto il prelievo stesso il risultato dell'analisi. Analoga comunicazione sarà fatta al produttore, nel caso che il prelievo riguardi campioni in confezioni originali. Entro 15 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione, gli interessati potranno presentare al medico o al veterinario provinciale istanza di revisione, in bollo, unendo la ricevuta di versamento effettuato presso la Tesoreria provinciale, della somma che sarà indicata nel regolamento per ogni singola voce. Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi sei. In caso di mancata presentazione, nei termini, della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denunce all'autorità giudiziaria.
Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denuncie all'Autorità giudiziaria.
Art. 2
L'esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché di depositi all'ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad autorizzazione sanitaria. Il rilascio di tale autorizzazione è condizionato dall'accertamento dei requisiti igienico-sanitari, sia di impianto, che funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti. I titolari degli stabilimenti e laboratori, nonché dei depositi all'ingrosso, di cui al primo comma, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, nel termine di tre mesi dalla detta data, richiedere la prescritta autorizzazione sanitaria, anche nel caso che fossero in possesso di autorizzazioni rilasciate da altri dicasteri in base a leggi speciali. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000.
Art. 3
Le ispezioni ed i prelievi di campioni, di cui all'art. 1, sono effettuati da personale sanitario o tecnico appositamente incaricato, dipendente dall'autorità sanitaria provinciale o comunale. Le persone indicate nel comma precedente, nei limiti del servizio a cui sono destinate e secondo le attribuzioni ad esse conferite, sono ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e possono, in ogni caso, richiedere, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
Art. 4
Chiunque produce, prepara, detiene, vende o pone in vendita sostanze destinate all'alimentazione, materiali e oggetti destinati a venire a contatto con sostanze alimentari è tenuto a fornire gratuitamente alle persone di cui all'art. 3, i campioni di tali sostanze, materiali e oggetti, da prelevarsi nei limiti e secondo le modalità stabilite nel regolamento. I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a 100.000, salvo l'esecuzione coattiva del prelievo.
Art. 5
E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari:
a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiori o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
b) in cattivo stato di conservazione;
c) con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
e) [la lettera e) è stata soppressa dall'art. 3, L. 26 febbraio 1963, n. 441].
f) [la lettera f) è stata soppressa dall'art. 57, comma 2, L. 19 febbraio 1992, n. 142].
Questa indicazione, se non espressamente prescritta da norme speciali, potrà essere omessa quando la colorazione è effettuata mediante caramello, infuso di truciolo di quercia, enocianina od altri colori naturali consentiti;
g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l'osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
h) che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l'uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all'impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l'intervallo minimo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione al consumo.
Art. 6
La produzione, il
commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo
precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono
soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a
registrazione come presidi sanitari.
Il comma 2 [è stato abrogato dell'art. 6 del D.P.R. 514 del 19 novembre
1997.]
Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi
speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla
composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle
disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con
l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 20.000.000. Il
massimo dell'ammenda è di 30.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera
h) dell'articolo 5 ed a) del presente articolo.
In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si
applicano le disposizioni degli .articoli 163 e 175 del Codice penale.
Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione
della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal
giudice, nei modi stabiliti nel .terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale.
Art. 7
Il Ministro per la sanità con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, può consentire la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande che abbiano subìto aggiunte o sottrazioni o speciali trattamenti ivi compreso l'impiego di raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, antibiotici, ormoni, prescrivendo, del pari, anche le indicazioni che debbono essere riportate sul prodotto finito.
Art. 8
[Le disposizioni
dell'art. 8 sono state abrogate prima dal D.P.R. 18 maggio 1982, n. 322
che a sua volta è stato abrogato dal D.lgs 27 gennaio 1992, n. 109 ]
Art. 9
Le sostanze, il
cui impiego non è consentito nella lavorazione di alimenti e bevande, non
possono essere detenute nei locali stessi di lavorazione o comunque in locali
che siano in diretta comunicazione con questi.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.000.
Art. 10
Il Ministro per
la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il
Consiglio superiore di sanità, approva con proprio decreto l'elenco delle
materie coloranti che possono essere impiegate nella colorazione della carta o
degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari, nonché degli
oggetti d'uso personale e domestico, i requisiti di purezza, i metodi di
dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le modalità d'uso.
Il Ministro per la sanità provvederà nello stesso modo ai successivi periodici
necessari aggiornamenti.
Chiunque produce, vende o comunque mette in commercio sostanze alimentari o
carta od imballaggi destinati specificatamente ad involgere le sostanze stesse,
nonché oggetti d'uso personale e domestico, colorati con colori non autorizzati
è punito con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.
Art. 11
E' vietato
produrre, detenere per il commercio, porre in commercio od usare utensili da
cucina o da tavola, recipienti o scatole per conservare sostanze alimentari,
nonché qualsiasi altro oggetto destinato a venire a contatto diretto con
sostanze alimentari, che siano:
a) di piombo, zinco o di leghe contenenti più del 10 per cento di piombo ad
eccezione dei tubi per l'acqua potabile;
b) stagnati internamente con stagno contenente piombo al di sopra dell'1 per
cento;
c) rivestiti internamente con strati vetrificati, verniciati o smaltati, che,
messi a contatto per 24 ore con una soluzione all'l per cento di acido acetico,
cedano piombo alla temperatura ordinaria;
d) saldati con lega di stagno-piombo, con contenuto di piombo superiore al 10
per cento; sono, tuttavia, tollerate, per la saldatura esterna dei recipienti,
leghe contenenti piombo in misura superiore al 10 per cento, purché le
aggraffature da saldare siano realizzate in modo da garantire la impenetrabilità
da parte della lega saldante;
e) costituiti da materiale nella cui composizione si trovi più di tre
centigrammi di arsenico per 100 grammi di materiale;
f) di materie plastiche o di qualsiasi altro prodotto che possano cedere sapori
od odori che modifichino sfavorevolmente le proprietà organolettiche e rendano
nocive le sostanze alimentari.
Per le sostanze che possono essere cedute dall'imballaggio al prodotto
alimentare, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità,
stabilisce con proprio decreto entro sei mesi dalla pubblicazione della presente
legge le eventuali condizioni, limitazioni o tolleranze di impiego ai fini
indicati.
Le predette disposizioni si applicano altresì ai recipienti, utensili ed
apparecchi che possano venire a contatto diretto con le sostanze alimentari
durante la loro lavorazione o preparazione, nonché ai recipienti destinati a
contenere qualsiasi sostanza d'uso personale, domestico o igienico, che possa
essere assorbita dalla cute o dalle mucose.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000.
Art. 12
E' vietata
l'introduzione nel territorio della Repubblica di qualsiasi sostanza destinata
all'alimentazione non rispondente ai requisiti prescritti dalla presente legge.
I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente articolo 6.
Art. 13
E' vietato
offrire in vendita o propagandare a mezzo della stampa od in qualsiasi altro
modo, sostanze alimentari, adottando denominazioni o nomi impropri, frasi
pubblicitarie, marchi o attestati di qualità o genuinità da chiunque rilasciati,
nonché disegni illustrativi tali da sorprendere la buona fede o da indurre in
errore gli acquirenti circa la natura, sostanza, qualità o le proprietà
nutritive delle sostanze alimentari stesse o vantando particolari azioni
medicamentose.
I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000.
Alla stessa pena sono soggetti coloro che verbalmente, per iscritto, a mezzo
della stampa ed in qualsiasi modo, offrono in vendita sostanze di qualsiasi
natura atte ad adulterare e contraffare alimenti e bevande.
Art. 14
Il personale
addetto alla presentazione, produzione, manipolazione e vendite di sostanze
alimentari deve essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria
rilasciato dall'ufficiale sanitario. Esso è tenuto a sottoporsi a periodiche
visite mediche di controllo e ad eventuali speciali misure profilattiche nei
modi e termini stabiliti ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica
e di altri trattamenti vaccinali, ad esclusione della vaccinazione
antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali.
E' vietato assumere o mantenere in servizio per la produzione, preparazione,
manipolazione e vendita di sostanze alimentari personale non munito del libretto
di idoneità sanitaria.
I contravventori alla disposizione di cui al primo comma del presente articolo
sono puniti con l'ammenda fino a lire 20.000, ed i contravventori alle
disposizioni di cui al secondo comma con l'ammenda fino a lire 50.000.
Quest'ultima ammenda si applica altresì a carico di chi, pur a conoscenza di
essere affetto da manifestazioni di malattia infettiva diffusiva, continui ad
attendere alla preparazione, produzione, manipolazione o vendita di sostanze
alimentari.
(Il primo comma di questo articolo è stato così
modificato dall'art. 32, 10 comma della Legge 27 dicembre 1997, n. 449)
Art. 15
Il medico ed il
veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici,
indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare la chiusura
temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la
chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento
devono dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello
stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con
l'indicazione del motivo del provvedimento.
Contro il provvedimento del medico o del veterinario provinciale è ammesso il
ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni.
Art. 16
L'autorità sanitaria, quando accerti la nocività di sostanze di qualsiasi natura destinate all'alimentazione, ne ordina il sequestro e la distruzione, a meno che non ritenga di consentirne l'utilizzazione per scopi diversi dall'alimentazione umana.
Art. 17
I contravventori alle disposizioni contenute nel regolamento generale di esecuzione della presente legge e ai vari regolamenti speciali sono puniti con l'ammenda fino a lire 500.000.
Art. 18
Le disposizioni di cui agli articoli 5, 9, 10, 11, 12 e 17 si applicano quando i fatti ivi contemplati non costituiscono reato più grave ai sensi di altre disposizioni.
Art. 19
Le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni della legge stessa riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o la confezione originale non presenti segni di alterazione.
Art. 20
Sono abrogati gli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè qualsiasi altra disposizione incompatibile con la presente legge.
Art. 21
La determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari spetta al Ministero della sanità; a tale scopo è costituita, presso il Ministero della sanità, una Commissione permanente, di cui fanno parte:
a) un rappresentante del Ministero della sanità che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
c) un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
d) un rappresentante del Ministero delle finanze;
e) tre rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;
f) un direttore di sezione chimica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
g) un direttore di sezione medico-micrografica di laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;
h) un rappresentante del laboratorio chimico centrale delle dogane;
i) un direttore di istituto di chimica agraria.
Gli elenchi dei metodi ufficiali di analisi dovranno essere revisionati almeno ogni due anni. La Commissione ha la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti particolarmente competenti nelle singole materie in esame.
Art. 22
Il Ministro per
la sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il
Consiglio superiore di sanità, pubblicherà, con suo decreto, l'elenco degli
additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle
sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro
caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio
negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi.
Entro un anno il Ministro per la sanità pubblicherà l'elenco dei metodi
ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari.
Il Ministro per la sanità è autorizzato a provvedere con successivi decreti ai
periodici necessari aggiornamenti.
Art. 23
La presente legge
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
[il comma 2 è stato soppresso dall'art. 28, della Legge 26 febbraio 1963, n.
441].
È concesso il termine massimo di diciotto mesi dalla data della predetta
pubblicazione per lo smaltimento dei prodotti alimentari disciplinati dall'art.
8 della legge non confezionati con le norme prescritte.
Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge il Governo emanerà il
regolamento per la sua esecuzione.
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