D.P.R.
" Regolamento per la
semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento
di attivita' disciplinate
dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonche'
al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza (numeri
(G.U.
del
Semplificazioni a carattere generale
Semplificazioni concernenti autorizzazioni in materia di armi ed esplosivi
Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di pubblico spettacolo
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo
Visto l'articolo
Visto l'articolo
Visti il testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
Visti il testo unico della legge sugli
ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
Vista la legge
Vista la legge
Visto il decreto
del Presidente della Repubblica
Vista la legge
Visto il decreto legislativo
Visto l'articolo
Visto l'articolo
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del
Sentita la Conferenza unificata;
Udito il parere
del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del
Acquisito il parere
delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica
Visto il rilievo
n.
Considerata l'opportunita'
di accogliere il suddetto rilievo;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
Sulla proposta del Presidente del Consiglio
dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
dell'interno, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero, della sanita', delle finanze,
per i beni e le attivita' culturali e per gli affari
regionali;
Campo
di
applicazione
a) procedimenti per il rilascio e rinnovo
delle autorizzazioni di pubblica sicurezza per lo svolgimento
di industrie, mestieri, esercizi ed
attivita' imprenditoriali di cui al titolo III del predetto
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e la tenuta dei relativi registri;
b) procedimenti
per il rilascio della licenza di porto d'armi comuni da sparo, di cui all'articolo
c) procedimento
per il rilascio della licenza di collezione delle armi comuni da sparo di cui all'articolo
d) procedimenti
per la concessione dell'agibilita' dei locali di pubblico
spettacolo di cui all'articolo
e) procedimenti
e obblighi previsti dagli articoli
amministrazioni
pubbliche, a norma dell'articolo
Semplificazioni a carattere generale
a) all'articolo
"In deroga a quanto
previsto dall'articolo
Nel caso di trasferimento di taluna
delle attivita' di cui al titolo III della legge in
locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione e' stata rilasciata, o di
sostanziali modificazioni degli stessi, restano in vigore le disposizioni di legge
o di regolamento che subordinano l'esercizio dell'attivita'
alla verifica di idoneita',
comunque definita, dei locali medesimi.";
b) l'articolo
"Art.
E' fatta salva la
facolta' dell'amministrazione di verificare d'ufficio
la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti e di disporre, se ne ricorrono
i presupposti, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attivita'
e la rimozione dei suoi effetti.
Nei casi in cui e' consentita la rappresentanza
nell'esercizio di un'attivita' autorizzata, la domanda
dell'interessato deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante.
Gli atti di consenso possono essere
assunti davanti al dipendente competente a ricevere la documentazione.";
c) dopo l'articolo
d) l'articolo
"Art.
e) all'articolo
f) all'articolo
"I registri di cui al primo comma possono
essere tenuti con modalita' informatiche. A tal fine
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze
e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le
modalita' tecniche di tenuta, vidimazione, assolvimento
dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui al primo comma, predisposti
con mezzi informatici, osservate, in quanto compatibili,
le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di
documenti con strumenti informatici o telematici. Con
lo stesso decreto puo'
prevedersi che idonei supporti informatici, con specifici programmi, siano
resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate, mediante specifiche convenzioni.";
g) all'articolo
"Per le attivita'
ricomprese fra quelle indicate dall'articolo
h) il secondo comma dell'articolo
"In deroga a quanto previsto dall'articolo
i) all'articolo
"Fatte salve le disposizioni di legge
in materia di prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli
preziose, anche
usati. Esse non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore
o di valore esiguo.".
Art.
3
Semplificazioni concernenti autorizzazioni in materia
di armi ed esplosivi
modificazioni:
a) il secondo comma
dell'articolo
"La licenza per la collezione
di armi ha carattere permanente e
puo' essere rilasciata anche per una sola arma comune
da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi della facolta'
di detenere l'arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia
di cui all'articolo
b) all'articolo
Art.
4
Semplificazioni dei procedimenti concernenti i locali di
pubblico spettacolo
modificazioni:
a) il primo comma
dell'articolo
"Per le licenze di cui agli articoli
periodo delle
rappresentazioni.";
b) gli articoli
"Art.
a) esprimere il parere sui progetti
di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico
spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di
solidita', di sicurezza e di
igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele
ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la
conformita' alle disposizioni vigenti e la visibilita'
delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumita'
pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo
e) controllare con frequenza che
vengano osservate le norme e le cautele imposte e che
i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorita'
competente gli eventuali provvedimenti.
Per i locali e gli impianti con capienza
complessiva pari o inferiore a
Salvo quanto previsto dagli articoli
cui all'articolo
Art.
La commissione comunale di vigilanza
e' nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed e'
composta:
a) dal sindaco o suo delegato che la
presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia
municipale o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo
sanitario pubblico di base
competente
per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico
comunale o suo delegato;
e) dal comandante provinciale dei Vigili
del fuoco o suo
delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.
Alla commissione possono essere aggregati,
ove occorra, uno o piu' esperti in acustica o in altra
disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche
del locale o impianto da verificare.
Possono altresi'
far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico
spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati
dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e
specifica qualificazione professionale.
Quando sono impiegate attrezzature da
trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici
e' comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico
esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di
sicurezza e, per i giochi di cui alla legge
Per ogni componente
della commissione possono essere previsti uno o piu'
supplenti.
Il parere della commissione e' dato
per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i
componenti.
Gli accessi della commissione sono comunicati
al destinatario del provvedimento finale, che puo' parteciparvi,
anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.
Per l'esercizio del controllo di cui
all'articolo
dal dirigente
medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante
dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
Art.
provinciale
di vigilanza.
La commissione provinciale di vigilanza
e' nominata ogni tre anni dal prefetto ed e' composta:
a) dal prefetto o dal vice
prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
b) dal questore o dal vice
questore con funzioni vicarie;
c) dal sindaco del comune in cui si
trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
d) dal dirigente
medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un
medico dallo stesso delegato;
e) da un
ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del
genio civile;
f) dal comandante provinciale dei Vigili
del fuoco o suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.
Possono essere aggregati, ove occorra,
uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina
tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del
locale o impianto da verificare.
Possono altresi'
far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico
spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati
dalle
rispettive
organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione
professionale.
Per ogni componente
possono essere previsti uno o piu' supplenti, commissione
provinciale. Relativamente alla composizione delle sezioni,
ferma restando la facolta' di avvalersi di supplenti,
il
questore
puo' delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente
all'ufficio o comando di polizia competente per territorio e l'ingegnere con funzioni
del genio civile puo' essere sostituito dal dirigente
dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.
Il parere della commissione o della
sezione e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i
componenti.
Si osservano le
disposizioni dei commi quarto e settimo dell'articolo
Per l'esercizio del controllo
di cui all'articolo
Fuori dei casi di cui al comma precedente
e di cui all'articolo
a) nella composizione
di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo
comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti
di capienza superiore a
b) con l'integrazione di cui all'articolo
degli spettatori
o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
sanita'.";
c) al secondo comma dell'articolo
Art.
5
Semplificazioni dei procedimenti concernenti il riconoscimento
della qualifica
di agente di pubblica
sicurezza
"Art.
a) essere maggiorenni;
b) essere in possesso
del diploma di scuola media inferiore;
c) non avere subito condanna a pena
detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
d) avere il godimento dei diritti civili
e politici.
Sono fatti salvi gli
ulteriori requisiti richiesti per l'accesso allo specifico
impiego per il quale e' richiesta la qualita' di agente
di pubblica sicurezza.
All'atto dell'attribuzione della
qualita' di agente di pubblica
sicurezza, l'interessato e' tenuto a prestare giuramento, in deroga all'articolo
L'attribuzione della
qualita' di agente di pubblica
sicurezza e' revocata, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio,
qualora venga a mancare taluno dei requisiti prescritti, ed e' sospesa nei casi
in cui la legge prevede la sospensione dal servizio o, comunque, quando nei confronti
dell'interessato e' adottato un provvedimento restrittivo della
liberta' personale.
Le disposizioni del presente articolo,
si osservano in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono
all'autorita' amministrativa il riconoscimento della
qualita' di agente di pubblica
sicurezza, fatte salve le disposizioni in vigore per la polizia municipale.".
Art.
6
a) l'articolo
b) gli articoli
c) gli articoli
Art.
7
Art.
8
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 maggio 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Bianco, Ministro dell'interno
Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
Veronesi, Ministro della sanità
Del Turco, Ministro delle finanze
Melandri, Ministro per i beni e le attività culturali
Loiero, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2001
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 10, foglio n. 156