" Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi ".
(G.U. 21 aprile 1975, n. 105)
Articolo 1
Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra.
Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica
sicurezza e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono
armi da guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di
offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali
o estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse,
gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie
o gli involucri esplosivi o incendiari.
Fatto salvo quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 2, sono armi tipo guerra
quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso
munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico
per l'esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di
impiego comuni con le armi da guerra.
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti
di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.
Articolo 2
Armi e munizioni comuni da sparo.
Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente
articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi
comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo
con azione manuale;
d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti
per il funzionamento semiautomatico;
e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché
non a funzionamento automatico;
f) le rivoltelle a rotazione;
g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta
eccezione per quelle a colpo singolo (5).
Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare
all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche
per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di
fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari.
Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da
sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi,
sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5
joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca
ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo
6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa
alla persona (1) (6).
Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere
costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica
esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze
stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze
e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali
venga rilasciata apposita licenza del questore (2).
Le disposizioni del
testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della
presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano
nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro
impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono
comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione
per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile
(3) (4).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 21 febbraio
1990, n. 36.
(2) Comma così modificato dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306.
(3) Con L. 6 marzo 1987, n. 89 (Gazz. Uff. 18 marzo 1987, n. 64) sono state approvate
norme per l'accertamento medico dell'idoneità al porto delle armi e per l'utilizzazione
di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino. Successivamente, con D.M.
15 settembre 1989 (Gazz. Uff. 18 ottobre 1989, n. 244) sono state dettate le condizioni
e caratteristiche tecniche e strutturali degli strumenti lanciarazzi e relative
munizioni da utilizzare nel soccorso alpino.
(4) Comma così modificato dall'art. 1, L. 21 febbraio 1990, n. 36.
(5) Comma così modificato dall'art. 11, L. 21 dicembre 1999, n. 526.
(6) Comma così modificato dall'art. 11, L. 21 dicembre 1999, n. 526.
Articolo 3
Alterazione di armi.
Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
Articolo 4
Porto di armi od oggetti atti ad offendere.
Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo
42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero
773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria
abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati,
sfollagente, noccoliere.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione
o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da
punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere
metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come
arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo
e di luogo, per l'offesa alla persona.
Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da
lire 100.000 a lire 400.000. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli
oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda.
E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.
Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda
da lire 200.000 a lire 800.000. La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda
da lire 400.000 a lire 800.000 quando il fatto è commesso da persona non munita
di licenza.
Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione
pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma,
è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a
lire 800.000.
La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti
commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica
quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque
sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e
quinto (1).
Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti
atti ad offendere.
Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.
Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le
aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni
e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo
che non vengano adoperati come oggetti contundenti.
(1) Comma soppresso dall'art. 8, D.L. 26 aprile 1993, n. 122.
Articolo 5
Limiti alle registrazioni.
Divieto di giocattoli trasformabili in armi.
Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo
55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773
e successive modificazioni, non si applicano alla vendita al minuto delle cartucce
da caccia a pallini, dei relativi bossoli o inneschi nonché alla vendita dei pallini
per le armi ad aria compressa. e dei giocattoli pirici.
(1)
L'articolo 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge
2 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato.
Le disposizioni del citato testo unico, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e quelle
della presente legge non si applicano ai giocattoli.
I giocattoli riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche
e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da
sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti
idonei all'offesa della persona. Devono inoltre avere l'estremità della canna parzialmente
o totalmente occlusa da un visibile tappo rosso incorporato.
Nessuna limitazione è posta all'aspetto dei giocattoli riproducenti armi destinati
all'esportazione.
Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza l'osservanza
delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni
e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni.
Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza
aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti
di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa
a norma del quarto comma (2).
(1) Parole soppresse dall'art. 10 della Legge 25 gennaio 2006, n. 29
(2) Il penultimo e l'ultimo comma così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'art. 2, L. 21 febbraio 1990, n. 36.
Articolo 6
Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
È istituita, presso il Ministero dell'interno, la
commissione consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un presidente,
di due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di Stato,
di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri, di cinque
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui quattro in
rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni plurime delle
associazioni di categoria più rappresentative, di uno del Ministero del commercio
con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui uno della direzione generale
delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di finanza, di tre esperti in materia
balistica e di un esperto in armi antiche, artistiche, rare o comunque di importanza
storica (1).
Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario della direzione generale
della pubblica sicurezza.
Il presidente e i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro
per l'interno, durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati. Per ciascun
componente effettivo è nominato un supplente.
In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni il componente
effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza o di impedimento
dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti.
La commissione esprime parere obbligatorio sulla catalogazione delle armi prodotte
o importate nello Stato, accertando che le stesse, anche per le loro caratteristiche,
non rientrino nelle categorie contemplate nel precedente articolo 1, nonché su tutte
le questioni di carattere generale e normativo relative alle armi e alle misure
di sicurezza per quanto concerne la fabbricazione, la riparazione, il deposito,
la custodia, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la raccolta,
la collezione, il trasporto e l'uso delle armi (2).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 16 luglio
1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio 1982, n. 197). Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio
1994, n. 608.
(2) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 16 luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20
luglio 1982, n. 197), rettificato con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 23 luglio
1982, n. 201.
Articolo 7
Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.
È istituito presso il Ministero dell'interno il catalogo
nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad anima
liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali è ammessa la produzione
o l'importazione definitiva (1).
La catalogazione dei prototipi di nuova produzione o di nuova importazione avverrà
sulla base dei disegni e delle caratteristiche indicate nella domanda o dei prototipi
stessi.
La presentazione del prototipo non è comunque richiesta per i fucili da caccia ad
anima liscia, nonché per le riproduzioni di armi antiche ad avancarica, all'iscrizione
dei quali in catalogo si procede tenendo conto delle caratteristiche comuni a tali
armi (2).
L'iscrizione dell'arma nel catalogo costituisce accertamento definitivo della qualità
di arma comune da sparo posseduta dal prototipo.
Nel catalogo sono indicati:
il numero progressivo d'iscrizione;
la descrizione dell'arma e il calibro;
il produttore o l'importatore;
lo Stato in cui l'arma è prodotta o dal quale è importata.
Confezioni artistiche od artigianali non alterano il prototipo se rimangono invariate
le qualità balistiche, il calibro e le parti meccaniche di esso.
Con propri decreti da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro per l'interno
determina:
1) la data d'inizio delle operazioni di catalogazione;
2) le modalità per l'iscrizione nel catalogo e quelle relative al rifiuto dell'iscrizione;
3) le modalità per la pubblicazione e gli aggiornamenti del catalogo.
(1) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 16 luglio
1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio 1982, n. 197).
(2) Comma abrogato dall'art. 4, L. 16 luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20 luglio
1982, n. 197).
Articolo 8
Accertamento per il rilascio di autorizzazione di polizia in materia di armi.
La richiesta intesa ad ottenere il nulla osta per
l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi dell' articolo
35, terzo comma, del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931,
n. 773, modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi dell'acquisto
o della cessione.
La licenza di cui all' articolo
31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio
dell'industria di riparazione delle armi.
Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio,
il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti
dagli artt.
28,
31,
32,
35,e
42 del testo unico sopraccitato e
37, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento
della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione
alla collezione (1).
Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito
esame presso la commissione di cui all'articolo 49 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero
della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività
di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che
rappresentano, a norma dell'articolo 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione
di polizia.
Coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi
armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della
pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità
al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del
tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio
delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi.
L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l'acquisto e il porto
di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge.
La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata
in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano
adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla
competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del
presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore
della legge.
L'art. 33 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.
(1) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 21 febbraio 1990, n. 36.
Articolo 9
Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi.
Oltre quanto stabilito dall'art.
11 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la
raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito,
la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate
alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell' art.
43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità
di pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del certificato
di cui al quarto comma dell'art.
35 del predetto T.U. modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito
nella L. 22 dicembre 1956, n. 1452.
Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della L. 31 maggio 1965, n.
575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a
coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla
L. 27
dicembre 1956, n. 1423.
Articolo 10
Divieto di detenzione e raccolta di armi da guerra. Collezione di armi comuni da
sparo.
A decorrere dall'entrata in vigore della presente
legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da
guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra.
Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art.
28 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente
all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per
successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero
della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti
muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o
di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti
per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede,
il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto
a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di
apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni
dei precedenti artt. 8 e 9.
Chiunque trasferisce le armi di cui all'articolo
28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle
indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la
multa da lire 400.000 a lire 4.000.000.
E' punito con l'ammenda fino a lire 200.000 chiunque, essendone obbligato, omette
di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo.
Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi
armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali
indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti
pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale
nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra
o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di
collaudo.
La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'articolo
31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18
giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo
e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto
dell'articolo
37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157
(1). La detenzione di armi
comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza
di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello
del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica
ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica
(2).
Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica
e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare
di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento
da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali
entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano
ai fini di cui al sesto comma.
La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro
che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel
sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione
del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni
di commercio e di industria.
Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma
è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 400.000
a lire 2.000.000.
(1) Periodo così sostituito, prima, dall'art. 1, L.
25 marzo 1986, n. 85, poi modificato dall'art. 4, L. 21 febbraio 1990, n. 36, ancora
sostituito dall'art. 12, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, ed infine così modificato dall'art.
9, L. 19 dicembre 1992, n. 489.
(2) Comma così sostituito dall'art. 5, L. 16 luglio 1982, n. 452 (Gazz. Uff. 20
luglio 1982, n. 197). Vedi, anche, l'art. 37,
legge 11 febbraio 1992, n. 157.
Articolo 11
Immatricolazione delle armi comuni da sparo.
Sulle armi comuni da sparo prodotte nello Stato devono
essere impressi, in modo indelebile ed a cura del produttore, la sigla od il marchio,
idonei ad identificarle nonché il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare
nel catalogo nazionale ed il numero progressivo di matricola, nonché
l'indicazione del luogo di produzione e della sigla della Repubblica italiana o
di altro Paese, nel caso di importazione dell'arma da Paese esterno all'Unione
europea (1). Un numero progressivo
deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi.
Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco
Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni,
accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel
primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica italiana
e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. L'operazione deve essere
annotata con l'attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi
a cura del Banco o della sezione.
Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di prova di uno dei
banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione
al Banco di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al
primo comma.
Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi di cui al comma
precedente, l'importatore deve curare i necessari adempimenti.
In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco
o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto,
vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei
carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola è impresso il numero progressivo
di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al secondo comma.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresì alle armi comuni da
sparo ed alle canne intercambiabili importate dall'estero. Si osservano a tal fine
le modalità di cui al successivo art. 13.
Le norme del presente articolo relative all'apposizione sulle armi del numero d'iscrizione
nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto
ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma, n. 1.
Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente
comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni,
ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di questo ultimo a norma
del quinto comma:
le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in vigore
della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente
al 1920;
le armi portatili da fuoco di cui al precedente articolo 1 appartenenti a privati
di cui è consentita la detenzione.
Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale
di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalità previste dall'articolo
3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, è concesso una tantum un contributo
straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato di previsione della spesa
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. All'onere di 270
milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980,
all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento predisposto per il rinnovo della
convenzione di Lomé. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (2).
(1) Primo comma così modificato dall'art. 15 della Legge 16 marzo 2006, n. 146, pubblicata sul S.O. della Gazz. Uff. dell'11 aprile 2006, n. 85.
(2) Gli ultimi tre commi così sostituiscono l'originario ultimo comma per effetto dell'articolo unico, Legge 25 febbraio 1981, n. 40 (Gazz. Uff. 3 maggio 1981, n. 61).
Articolo 12
Importazione definitiva di armi da sparo.
Chi, senza licenza per la fabbricazione ed il commercio
di armi intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel corso
dello stesso anno solare, oltre la licenza del questore di cui all'articolo
31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,
deve munirsi di apposita licenza del prefetto della provincia in cui l'interessato
ha la propria residenza anagrafica.
La richiesta intesa ad ottenere il rilascio delle licenze di importazione deve essere
motivata.
Il rilascio delle licenze d'importazione è subordinato all'accertamento dell'esistenza,
nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.
Non può essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo non catalogate
a norma del precedente articolo 7.
Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza munirsi della licenza di cui
al primo comma è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire
400.000 a lire 3.000.000.
Articolo 13
Modalità per l'importazione definitiva di armi comuni da sparo.
La dogana alla quale vengono presentate per l'importazione
definitiva armi comuni da sparo deve, dopo la nazionalizzazione, curarne l'inoltro,
a spese dell'importatore, al Banco nazionale di prova di Gardone Valtrompia od alla
più vicina sezione di esso, eccezion fatta per le armi provenienti dagli Stati i
cui punzoni di prova siano riconosciuti in base alla legge 23 febbraio 1960, n.
186, alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, ed alle altre disposizioni vigenti, purché
provviste dei segni distintivi di cui al primo comma dell'art. 11.
E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186.
Articolo 14
Armi inidonee e non catalogate.
Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate
al Banco od alle sezioni non superino la prova prescritta dall'art. 1, L. 23 febbraio
1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati,
è dato avviso, entro trenta giorni, a cura del Banco o della sezione, al produttore
od all'importatore.
Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al primo comma senza
che il produttore abbia disposto il ritiro delle armi ovvero senza che l'importatore
abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle armi medesime alla dogana che ha provveduto
alla loro nazionalizzazione, per la rispedizione all'estero, le armi si considerano
abbandonate e sono versate alla competente direzione di artiglieria che può disporne
la rottamazione e la successiva alienazione.
Sono del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana ai sensi del
comma precedente, delle quali l'importatore non abbia richiesto la rispedizione
fuori dal territorio doganale entro venti giorni dalla comunicazione all'interessato
da parte della dogana medesima.
La rispedizione all'estero delle armi inidonee o non catalogate è effettuata in
deroga ai divieti economici e valutari in materia di armi e comporta lo sgravio
dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione ed il rimborso di quelli
già pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per servizi resi.
Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma sono applicabili anche
per la restituzione ai produttori ed agli importatori delle armi di cui sia stato
eventualmente richiesto il deposito o l'esibizione da parte del Ministero dell'interno
per la catalogazione ai sensi del precedente art. 7.
Contro il giudizio negativo del Banco nazionale di prova per mancata catalogazione
di una arma è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero dell'interno.
Articolo 15
Importazione temporanea di armi comuni da sparo.
I cittadini italiani residenti all'estero, o dimoranti
all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia,
sono ammessi all'importazione temporanea, senza la licenza di cui all'art.
31, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, di
armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano
provviste del numero di matricola.
Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari
esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero
e per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono
determinate le modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto
all'interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonché il numero delle
stesse.
Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un periodo
non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato è soggetto
agli obblighi di cui al precedente articolo 12.
Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo
comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da lire 40.000
a lire 200.000.
Articolo 16
Esportazione di armi.
Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo
di cui al precedente art. 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori la visita
doganale e il riscontro della guardia di finanza.
Il rilascio della licenza per polizia per l'esportazione di armi di ogni tipo è
subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni
di competenza di altre pubbliche amministrazioni.
L'esportazioni delle armi deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal rilascio
della licenza, salvo l'esistenza di giustificati motivi. A tal fine, il titolare
della licenza di polizia deve esibire all'autorità che ha rilasciato la licenza
la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata dall'autorità
medesima.
Il contravventore all'obbligo di cui al precedente comma è punito a norma dell'art.
17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni.
Con decreto del Ministro, per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno,
da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per assicurare
l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione,
nonché quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti
in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia. Con decreto del
Ministro per l'interno, sentito il Ministro per i beni culturali, da pubblicarsi
nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità relative alla temporanea
esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica
ai fini di mostre e scambi culturali.
Articolo 17
Divieto di compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza.
Alle persone residenti nello Stato non è consentita
la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo
che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o commerciali
in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del prefetto della
provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata deve dare comunicazione
all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al comando dei carabinieri del
comune in cui risiede il destinatario.
I trasgressori sono puniti con la reclusione da uno a sei mesi e con la multa fino
a lire 300.000.
Articolo 18
Modalità per il trasporto di armi ed esplosivi.
Salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa
autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli articoli 1 e 2 o parti di esse
deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di imprese di
trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni legislative
o regolamentari, o di soggetti dipendenti dalle aziende produttrici o commerciali
muniti di specifica autorizzazione del questore della provincia di residenza, in
possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 9.
Oltre a quanto stabilito in materia dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773, e dal regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive
rispettive modificazioni, le modalità per il trasporto, di armi o di parti di esse
e di esplosivi di ogni genere, nonché per la spedizione, la ricezione, presa e resa
a domicilio, sono determinate con decreto del Ministro per l'interno, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con i Ministri per la difesa, per le finanze,
per i trasporti, per la marina mercantile e per le poste e le telecomunicazioni,
nell'ambito delle rispettive competenze.
Chiunque non osserva le disposizioni del primo comma o quelle del decreto ministeriale
di cui al precedente comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con
la multa da lire 40.000 a lire 200.000.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cartucce da caccia a
pallini, a salve, da tiro e ad uso industriale ed alle polveri relative alle armi
da caccia.
Il rilascio ai commessi delle tessere di riconoscimento previste dall'articolo 52
del regolamento 6 maggio 1940, n. 635, per il recapito di armi nella provincia è
attribuito alla competenza del questore, previo accertamento della sussistenza dei
requisiti di cui al precedente art. 9.
Articolo 19
Trasporto di parti di armi.
L'obbligo dell'avviso previsto rispettivamente dagli
articoli
28 e
34 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,
deve essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra
e tipo guerra nonché di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, bascule e caricatori
di armi comuni.
Qualora il fatto non costituisca un più grave reato, il contravventore è punito
con l'arresto non inferiore ad un mese e con l'ammenda da lire 80.000 a lire 320.000
se trattasi di parti di armi da guerra o tipo guerra; con l'arresto sino a tre mesi
e con l'ammenda fino a lire 160.000 se trattasi di parti di armi comuni.
Articolo 20
Custodia delle armi e degli esplosivi.
Denunzia di furto, smarrimento o rinvenimento.
La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli
1 e 2 e degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse
della sicurezza pubblica. Chi esercita professionalmente attività in materia di
armi o di esplosivi o è autorizzato alla raccolta o alla collezione di armi deve
adottare e mantenere efficienti difese antifurto secondo le modalità prescritte
dall'autorità di pubblica sicurezza.
Chiunque non osserva le prescrizioni di cui al precedente comma è punito, se il
fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda
fino a lire 1.000.000.
Dello smarrimento o del furto di armi o di parti di esse o di esplosivi di qualunque
natura deve essere fatta immediata denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza
o, se questo manchi, al più vicino comando dei carabinieri.
Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 1.000.000.
Chiunque rinvenga un'arma o parti di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente
il deposito presso l'ufficio locale di pubblica sicurezza o, in mancanza, presso
il più vicino comando dei carabinieri che ne rilasciano apposita ricevuta.
Chiunque rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi
o di rinvenimenti di esplosivi è tenuto a darne immediata notizia all'ufficio locale
di pubblica sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei carabinieri.
Salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia
di detenzione e porto illegale di armi o di esplosivi di qualunque natura, il contravventore
è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000.
Articolo 20-bis
Omessa custodia di armi.
Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che
non siano in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente
incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra quelle
indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi diversi
dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato,
con l'arresto fino a due anni.
Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi, munizioni ed esplosivi
di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate
nel medesimo comma 1 giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda fino a lire due milioni.
Si applica la pena dell'ammenda da lire trecentomila a lire un milione quando il
fatto di cui al primo comma è commesso:
a) nei luoghi predisposti per il tiro, sempre che non si tratti dell'esercizio consentito
di attività sportiva;
b) nei luoghi in cui può svolgersi l'attività venatoria.
Quando i fatti di cui ai commi precedenti riguardano le armi, le munizioni o gli
esplosivi indicati nell'articolo 1 o armi clandestine, la pena è della reclusione
da uno a tre anni (1).
(1) Aggiunto dall'art. 9, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.
Articolo 21
Distrazione o sottrazione di armi.
Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli artt. 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Articolo 22
Locazione e comodato di armi.
Non è consentita la locazione o il comodato delle
armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero
di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario
sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto
avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo.
E' punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire 400.000 a
lire 3.000.000 chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del
divieto di cui al precedente comma.
La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.
Articolo 23
Armi clandestine.
Sono considerate clandestine:
1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;
2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle
di cui al precedente articolo 11.
E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire quattrocentomila
a lire tre milioni chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia,
pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine
(1).
Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei
anni e con la multa da lire duecentomila a lire due milioni (1).
Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e la multa da lire trecentomila
a lire tre milioni a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi
o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà
o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui
all'articolo 11 (1).
Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia
in materia di armi e la confisca delle stesse armi.
Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità
prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la
presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini dell'iscrizione nel
catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente art. 11.
(1) Comma così sostituito dall'art. 9, D.L. 13 maggio 1991, n. 152.
Articolo 24
Divieto di fabbricazione di esplosivi non riconosciuti.
Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non riconosciuto
o modifica o altera la composizione dei prodotti esplodenti riconosciuti e classificati
a norma dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno
1931, n. 773, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da
lire 400.000 a lire 2.000.000.
La sanzione di cui al comma precedente non si applica ai fabbricanti di prodotti
esplodenti titolari di licenza rilasciata dal Ministero dell'interno per l'attività
di ricerca, studio e sperimentazione condotta nel proprio stabilimento.
Articolo 25
Registro delle operazioni giornaliere.
Chiunque, per l'esercizio della propria attività lavorativa,
fa abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere deve tenere il registro delle
operazioni giornaliere previsto dal primo comma dell'articolo
55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
E' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 400.000
a lire 4.000.000 chi non osserva l'obbligo di cui al comma precedente.
Con la stessa pena sono punite le persone indicate nel primo comma del citato articolo
55 che non osservano l'obbligo di tenuta del registro.
Sono punite con l'arresto da venti giorni a tre mesi e con l'ammenda fino a lire
200.000 le persone obbligate a tenere il predetto registro le quali rifiutano ingiustificatamente
di esibire il registro stesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che
ne facciano richiesta.
Articolo 26
Limiti alla detenzione senza denuncia di munizioni.
È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.
Articolo 27
Requisiti soggettivi per le autorizzazioni in materia di esplosivi.
Il rilascio delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, è subordinato all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 9.
Articolo 28
Responsabilità nell'impiego di esplosivi.
I titolari delle licenze di deposito per il consumo
permanente, temporaneo o giornaliero di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso
adibiti, di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773, e 100 e 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive
modificazioni, devono seguire personalmente o esclusivamente a mezzo delle persone
che li rappresentano a norma dell'art. 8 del citato testo unico le attività e le
operazioni d'impiego e di utilizzo degli esplosivi medesimi.
Chiunque non osserva le disposizioni di cui al precedente comma è punito con la
reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.
Articolo 29
Distrazione o sottrazione di esplosivi.
Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene esplosivi di ogni genere al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Articolo 30
Armi, munizioni ed esplosivi delle Forze armate e dei Corpi dello Stato.
Le autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio decreto 6 maggio 1940, n.
635, e dalla presente legge, nonché gli adempimenti di cui agli articoli
28 terzo comma, e
34 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non sono richiesti
per le armi, o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze armate
ed ai Corpi armati dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato impiegato nell'esercizio delle funzioni e degli altri compiti
di istituto.
Con decreto del Ministro per la difesa, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale,
di concerto con il Ministro per l'interno, verranno specificati i documenti di accompagnamento
necessari per il trasporto delle armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi
che non venga effettuato direttamente dalle Forze armate o dai Corpi armati dello
Stato.
Articolo 31
Vigilanza sulle attività di tiro a segno.
Ferme restando le disposizioni di cui al decreto-legge
16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul Tiro
a segno nazionale e successive modificazioni, i direttori e gli istruttori delle
sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono munirsi di apposita licenza
del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento della capacità tecnica e dei requisiti
di cui al precedente articolo 9.
La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che esercitano la propria
attività in seno alle sezioni del tiro a segno all'entrata in vigore della presente
legge.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono obbligati a tenere costantemente
aggiornati:
a) l'elenco degli iscritti con le relative generalità;
b) l'inventario delle armi in dotazione con la relativa descrizione per numero di
matricola, tipo, calibro, fabbrica e nazionalità, con richiamo ai titoli che ne
legittimano la provenienza, ai fini di cui all'ultimo comma dell'art.
38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773;
c) il registro di carico e scarico per le munizioni, con l'indicazione dei nominativi
degli utilizzatori;
d) un registro sulle frequenze in cui devono giornalmente annotarsi le generalità
di coloro che si esercitano al tiro, con l'indicazione delle armi da ciascuno impiegate
nonché degli orari di inizio e di conclusione delle singole esercitazioni.
Gli atti di cui al precedente comma devono essere esibiti ad ogni richiesta degli
ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, i quali vi appongono la data e la firma
ogni qualvolta procedono al loro esame.
I presidenti delle sezioni di tiro a segno sono responsabili dell'osservanza delle
disposizioni del primo comma dell'articolo 20 della presente legge.
La vidimazione della carta di riconoscimento prevista dall'art.
76 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, è attribuita all'autorità provinciale
di pubblica sicurezza che vi procede secondo le competenze stabilite dagli articoli
42 e 44 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, previo accertamento dei
requisiti soggettivi prescritti per il rilascio delle licenze di porto d'armi.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi
di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con
l'ammenda da lire 400.000 a lire 2.000.000.
Articolo 32
Vigilanza sulle armi e munizioni raccolte nei musei.
Salva la normativa concernente le armi in dotazione
alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato e fermo restando quanto stabilito
nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulle cose di interesse storico o artistico,
i direttori dei musei di Stato, di altri enti pubblici o appartenenti ad enti morali,
cui è affidata la custodia e la conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo
guerra o di parte di esse, di munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni
da sparo, di collezioni di armi artistiche, rare o antiche devono, entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, redigere l'inventario dei materiali
custoditi su apposito registro ai sensi dell'art. 16, primo comma, del
regio decreto
6 maggio 1940, n. 635. Le persone di cui al primo comma sono altresì obbligate a
curare il puntuale aggiornamento dell'inventario, comunicandone immediatamente le
variazioni al questore.
Per la compilazione dell'inventario e delle variazioni si osservano le formalità
di cui all'articolo 31, terzo comma, lettera b).
L'inventario ed i relativi aggiornamenti devono essere esibiti ad ogni richiesta
degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza i quali vi appongono la data e la
firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
Le persone di cui al primo comma sono responsabili dell'osservanza delle disposizioni
del primo comma dell'art. 20 della presente legge.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore degli obblighi
di cui al presente articolo è punito con l'arresto da tre mesi a due anni o con
l'ammenda da lire 400.000 a lire 2.000.000.
Ai musei indicati nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui
al primo comma dell'articolo
28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 37 del regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, la licenza del Ministero dell'interno non è prescritta per
la cessione di cimeli o armi da parte degli stessi musei.
Le armi antiche e artistiche comunque versate all'autorità di pubblica sicurezza
o alle direzioni di artiglieria non potranno essere distrutte senza il preventivo
consenso di un esperto nominato dal sovrintendente per le gallerie competente per
territorio.
Le armi riconosciute di interesse storico e artistico saranno destinate alle raccolte
pubbliche indicate dalla sovrintendenza delle gallerie competente per territorio.
Tale disciplina non si applica alle armi in dotazione ai Corpi armati dello Stato
eventualmente destinate alla distruzione.
Articolo 33
Aste pubbliche.
1. E' vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle
armi indicate negli articoli 1 e 2.
2. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il trasgressore dell'obbligo
di cui al comma 1 è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda
da lire duecentomila a lire un milione (1).
(1) Cosí sostituito dall'art. 10-bis, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.
Articolo 34
Sanzioni penali.
Le pene stabilite dal codice penale e dal testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,
per le contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi sono triplicate.
In ogni caso l'arresto non può essere inferiore a tre mesi.
Articolo 35
Giudizio direttissimo.
Per i reati previsti dalla presente legge, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo salvo che non siano necessarie speciali indagini. Per i reati connessi si procede, di regola, previa separazione dei giudizi.
Articolo 36
Sanatorie.
I detentori delle armi comuni da sparo che, alla data
di entrata in vigore della presente legge, non abbiano provveduto a denunciare ai
sensi dell'art.
38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773,
le armi medesime, non sono punibili, ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora
ottemperino all'obbligo della denuncia entro il termine di sessanta giorni dalla
predetta data, sempre che la denuncia avvenga prima dell'accertamento del reato.
Non sono, altresì, punibili coloro che, entro lo stesso termine di sessanta giorni
e prima dell'accertamento del reato, consegnano le armi o parti di esse, le munizioni,
gli esplosivi e gli altri congegni micidiali illegittimamente detenuti di cui all'articolo
1 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, modificato dall'art. 9 della L. 14 ottobre
1974, n. 497, né coloro che entro il detto termine provvedono all'obbligo della
denuncia di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 258, convertito
con modificazioni nella legge 14 agosto 1974, n. 393.
Non sono, infine, punibili quanti detengono, in forza di denunzia, presentata a
norma dell'articolo
38 del testo unico della legge di pubblica sicurezza, ed accettata dai competenti
organi, armi da guerra o tipo guerra impropriamente acquisite come armi comuni prima
dell'entrata in vigore della presente legge, sempre che provvedano agli adempimenti
prescritti entro sessanta giorni dalla pubblicazione del catalogo di cui al precedente
art. 7.
Articolo 37
Disposizioni transitorie e finali.
Sino alla pubblicazione del catalogo nazionale delle
armi comuni da sparo previsto dall'art. 7, ne sono ammesse la produzione, l'importazione
e l'esportazione, a condizione che gli esercenti tali attività siano muniti delle
prescritte licenze dell'autorità di pubblica sicurezza e che ogni arma sia contrassegnata
dal numero di matricola.
Sono, altresì, consentiti, anche dopo la pubblicazione del catalogo nazionale di
cui all'articolo 7, l'esportazione ed il commercio di armi comuni da sparo non catalogate,
prodotte od importate anteriormente, purché registrate con i rispettivi numeri di
matricola, a norma dell'articolo
35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Articolo 38
Le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge concernenti i giocattoli si applicano decorso un anno dal giorno di entrata in vigore della legge stessa.
Articolo 39
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente
legge l'autorità di pubblica sicurezza deve procedere ad una revisione straordinaria
delle autorizzazioni a privati per la raccolta di armi da guerra o tipo guerra o
di parti di esse o di munizioni da guerra, previste dall'art.
28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Nell'ipotesi di revoca della licenza, le armi, entro trenta giorni dal relativo
provvedimento, possono essere cedute agli enti pubblici, nonché ai soggetti muniti
di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni
da guerra, ad enti e persone residenti all'estero.
Articolo 40
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge
continuano ad applicarsi le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le
successive rispettive modificazioni, nonché le altre vigenti disposizioni legislative
e regolamentari in materia di armi ed esplosivi.
Nulla è innovato alle disposizioni della legge 14 ottobre 1974, n. 497.
La presente legge, munita del sigillo dello stato,sarà inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana.
E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello stato.
DATA A ROMA,ADDÌ 18 APRILE 1975
LEONE
MORO - GUI - REALE
VISTO, IL GUARDASIGILLI:REALE
L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, L. 110/1975, Legge 18 aprile 1975, 110, Legge 18 aprile 1975, 110, Legge 18 aprile 1975, n. 110, Legge 18 aprile 1975, n. 110, Legge 18 aprile 1975, n. 110, Legge 18 aprile 1975, 110, Legge 18 aprile 1975, 110, Legge 18 aprile 1975, 110, Legge 18 aprile 1975, 110, Legge 18 aprile 1975, 110, Legge 18 aprile 1975, 110, Legge 18 aprile 1975, 110, Legge 18 aprile 1975, 110, Legge 18 aprile 1975, 110, Legge 18 aprile 1975, 110, 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