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Rilascio del porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo.
(G. U. 8 luglio 1969, n. 170)
Articolo unico
Per l'esercizio dello sport del tiro a volo è in facoltà del
Questore, ferma restando l'osservanza delle disposizioni contenute nel
Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, rilasciare a chi ne faccia
richiesta, qualora sia sprovvisto di licenza di porto d'armi lunghe da fuoco
concessa ad altro titolo, apposita licenza che autorizza il porto delle armi
lunghe da fuoco dal domicilio dell'interessato al campo di tiro e viceversa.
Per il rilascio di detta licenza non si applicano le disposizioni di cui
alla legge 2 agosto 1967, n. 799.
La licenza ha la durata di 6 anni dal giorno del rilascio e può essere
revocata dal Questore a norma delle leggi di pubblica sicurezza.
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