Legge 23 Febbraio 1960, n. 186
“Modifiche
al R.D.L 30 dicembre 1923, n. 3152 sulla obbligatorietà della punzonatura
delle armi da fuoco portatili ”
(1)
(1) La presente legge sostituisce interamente il R.D.L. 30 dicembre 1923 n.
3152.
( G.U. del 23 Marzo 1960, n. 71 )
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
il Presidente della Repubblica
promulga
la seguente legge:
Articolo 1
Le armi
da fuoco portatili di qualunque calibro e dimensione fabbricate in Italia, le
armi a salve, le armi tipo guerra regolamentari nazionali o straniere,
allestite a nuovo o modificate ad uso caccia da ditte private e per la vendita
a privati, debbono essere sottoposte alla prova del Banco nazionale di prova,
di Gardone Val Trompia (Brescia) istituito con R.D. 3 febbraio 1910, n. 20,
modificato con R.D. 15 novembre 1925, o di sua sezione che dovesse
eventualmente costituirsi in altra località
(1)
La prova subita deve risultare da appositi marchi, impressi su ogni singola
arma, dal Banco o dalla sezione che l'ha eseguita; occorrendo, dal Banco o
dalla sezione predetta, può essere rilasciato anche un certificato per l'arma
o le armi provate, di pertinenza di una singola ditta
(2).
Le armi importate dall'estero sono pure soggette a detta
prova, qualora non portino il marchio della prova già subita presso un Banco
di prova autorizzato dallo Stato di origine e per convenzione internazionale
considerato Banco ufficiale (3).
[Agli effetti della disposizione contenuta nel precedente comma, le dogane
presso le quali vengono presentate per la importazione armi da fuoco non
marchiate o munite di marchi apposti da Banchi di prova esteri non
riconosciuti debbono, dopo la nazionalizzazione, curare l'inoltro di dette
armi in cauzione al Banco Nazionale di Prova]
(4).
Gli apparecchi portatili di impiego industriale funzionanti
per mezzo di sostanze esplosive devono essere sottoposti a prova presso il
Banco nazionale di prova secondo la normativa internazionale adottata dalla
Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco
portatili (CIP) con decisioni CIP XV-8 del 1978 e CIP XVI-6 del 1980, e
successivi emendamenti (5).
(1)
Le originarie parole «nonché le armi tipo guerra» sono state sostituite
dalle attuali «le armi a salve, le armi tipo guerra» a norma dell art. 1 comma
5 della L. 6 dicembre 1993, n. 509.
(2) Questo comma è stato così sostituito dall'art. 1, della L. 14 marzo
1968, n. 317.
(3) L'art. 2 della R.D.L. 7 maggio 1925, n. 714 (decreto emanato sotto
il vigore del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, ora sostituito dalla presente
legge) così dispone:
«2. Fino a quando non abbiano vigore le convenzioni internazionali di cui
all'art. 1 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3152, il Ministro per l'economia
nazionale potrà riconoscere provvisoriamente i marchi dei banchi ufficiali di
prova di quegli Stati esteri che concedano analogo trattamento al nostro
paese».
Con L. 24 dicembre 1928, n. 3486 (Gazzetta Ufficiale 22 marzo 1929, n. 68) è
stata data esecuzione alla convenzione internazionale stipulata a Bruxelles il
15 luglio 1914, tra l'Italia, la Germania, la Francia e il Belgio, per il
riconoscimento reciproco dei punzoni e dei banchi di prova delle armi da
fuoco.
(4) Questo comma è stato abrogato dall'art. 13 della L. 18 aprile 1975,
n. 110.
(5) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 1, della L. 6 dicembre
1993, n. 509.
Articolo 2
Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per
l'industria e commercio, di concerto con il Ministro per la difesa, possono
essere istituite sezioni del Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia
per la prova di armi da fuoco portatili in altre località dove l'industria di
dette armi assumesse una importanza particolare.
Detto decreto deve stabilire se la spesa per l'impianto e per il funzionamento
della sezione in quanto non possa essere fronteggiata con le sue proprie
entrate è a carico degli enti e delle associazioni che hanno preso
l'iniziativa della sua istituzione e che hanno deliberato di contribuire al
suo mantenimento.
Il consiglio di amministrazione del Banco nazionale di prova
di Gardone Val Trompia può chiedere al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, che le armi da fuoco portatili siano sottoposte a prova
presso lo stabilimento di produzione, qualora l'impresa interessata disponga,
e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco o della sezione, di
locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei
allo scopo a giudizio insindacabile del Banco o della sezione
(1).
Il regolamento amministrativo e tecnico del Banco di prova
deve essere sottoposto all'approvazione del Ministro per l'industria e
commercio il quale provvede con suo decreto, previa intesa col Ministro per la
difesa.
(1)
Questo comma è stato aggiunto
dall'art. 2 della L. 14 marzo 1968, n. 317 (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 8
aprile 1968).
Articolo 3
Le tariffe per le prove delle armi da fuoco soggette alle disposizioni della presente legge sono stabilite dal Ministro per l'Industria e Commercio, su proposta del consiglio di amministrazione del banco, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili.
Articolo 4
I punzoni-tipo occorrenti al marchio delle armi sono provveduti al banco di prova dal Ministero per l'Industria e Commercio e sono conservati alla zecca di Roma, cui ne è affidata l'esecuzione.
Articolo 5
Chi
presenta armi da provare al banco deve essere munito di regolare licenza di
fabbricazione rilasciatagli da una delle Questure della repubblica ed inoltre
deve depositare presso la direzione del banco la propria marca di fabbrica che
può essere rifiutata dalla direzione stessa qualora ne ravvisasse imitazione
servile di marchio già depositato da altro fabbricante.
Chiunque commerci, esponga in vendita o detenga in negozio
relativi magazzini armi complete o canne di armi soggette a prova, le quali
non abbiano subita la prova stessa e non ne portino il marchio, è punito con
l'ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 per arma. (1)
(1) La misura dell'ammenda
è ora da lire 25.000 (ora € 12,00) a lire 250.000 (ora € 129,00) in forza
dell' art. 113, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689. A norma dell'art.
27 c.p. le pene proporzionali non hanno limite massimo. La sanzione è esclusa
dalla depenalizzazione in virtù dell'art. 34, primo comma, lettera e), della
citata L. 689/1981. L'esclusione non opera per le armi a salve e gli strumenti
industriali di cui all'art. 1, in quanto non si tratta si armi proprie.
Articolo 6
Le contraffazioni ai marchi di prova vengono punite ai sensi del codice penale.
(1) Vedi artt. 468, 470 c.p. del 1930, vigente.
Articolo 7
Le disposizioni della presente legge non si applicano alle armi prodotte da stabilimenti militari o da privati per conto delle forze armate e dei corpi armati dello stato, nonché alle armi importate dall'estero per le forze armate e i corpi armati dello stato ovvero destinate a forze armate estere e fabbricate sotto il controllo di enti tecnici delle forze armate o dello stato richiedente. (1)
(1) Circa il collaudo delle armi prodotte da privati per le Forze armate vedi il R.D.L. 9 dicembre 1935, n. 2482.
Articolo 8
Con regolamento da approvarsi mediante decreto del presidente della repubblica, su proposta del ministro per l'industria e commercio, di concerto con il ministro per la difesa e con il ministro per l'interno, saranno emanate le norme per la applicazione della presente legge, particolarmente quelle concernenti l'amministrazione ed il funzionamento del banco di prova - nel cui consiglio di amministrazione avranno adeguato posto le rappresentanze degli enti pubblici fondatori e dei settori produttivi interessati - la composizione ed approvazione dei punzoni - tipo e contrassegni e dei certificati comprovanti le prove eseguite, le prove cui dovranno essere sottoposte le armi, l'accertamento delle contravvenzioni, la vigilanza governativa sul banco in relazione anche alle leggi sulla sicurezza pubblica e sulle armi. (1)
La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana.
È
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello stato.
(1) Il regolamento è stato approvato con D.P.R. 28 ottobre 1964, n. 1612.
Data a Roma, addì 23 febbraio 1960
Gronchi
Segni - Colombo
Gonella - Andreotti
Taviani
Visto, Il Guardasigilli: Gonella