" Norme in materia di armi per uso sportivo "
(G.U. 3 aprile 1986, n. 77)
Articolo 1
Modifica dell'art. 10 della legge
18.04.75, n. 110
Nella legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 10, nel sesto comma, il primo periodo e' sostituito dal seguente: " La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' consentita nel numero di due per le armi comuni da sparo, di sei per le armi da caccia previste dall'art. 9, primo e secondo comma, della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e di sei per le armi per uso sportivo".
Articolo 2
Caratteristiche
delle armi per uso sportivo
1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta tale qualifica, a richiesta
del fabbricante o dell'importatore, dal Ministero dell'interno su conforme
parere della commissione consultiva centrale delle armi, sentite le federazioni
sportive interessate affiliate al CONI.
2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi
sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche
strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego
nelle attività sportive.
3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a catalogo a norma della
legge 18 aprile 1975, n. 110, modificata con la legge 16 luglio 1982, n. 452, è
redatto un apposito elenco, che sarà annesso al Catalogo nazionale
delle armi comuni da sparo.
Articolo 3
Disciplina delle
armi sportive
Delle armi per uso sportivo č consentito il solo trasporto con apposita licenza annuale, valida per il territorio nazionale, rilasciata dal questore, previo accertamento dell'idoneitą psico-fisica e previa attestazione, di una sezione del Tiro a segno nazionale o di una associazione di tiro iscritta ad una federazione sportiva affiliata al CONI, da cui risulti la partecipazione dell'interessato alla relativa attivitą sportiva.
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