Ministero dell’Interno
Decreto Ministeriale 17 aprile 2003
" Modifica dei libretti di porto d’armi ".
(G. U. del 17 luglio 2003 n. 164)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art.
42, terzo comma
del T.U.L.P.S., approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
il quale da' facolta' al questore di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco
ed al prefetto di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare
rivoltelle o pistole di qualunque misura, o bastone animato la cui lama non abbia
una lunghezza inferiore a sessantacinque centimetri;
Visto l'art.
61
del regolamento
per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il quale stabilisce che la licenza di
porto d'armi e' rilasciata su apposito libretto personale formato da una copertina
conforme al modulo annesso al regolamento di esecuzione contenente la fotografia
e la firma del richiedente e l'indicazione delle sue generalita' e dei suoi connotati,
nonche' da uno o piu' fogli di carta bollata sui quali sono riprodotti i modelli
annessi allo stesso regolamento;
Visto l'art.
71
Visti i modelli 1, 4 e 9 dell'allegato E del regolamento per l'esecuzione del
T.U.L.P.S., relativi rispettivamente al libretto personale per licenze di porto
d'armi, al libretto personale per licenze di porto di fucile ed al libretto per
licenza di porto d'armi per difesa personale a guardie particolari giurate e le
relative versioni bilingue per la provincia di Bolzano;
Visti i decreti ministeriali di modifica del modello 1 e del modello 9, rispettivamente
datati 12 aprile 1986 e 16 febbraio 1987, con i quali e' stata sostituita la dicitura
"il Questore"; con la dicitura "il Prefetto", apposta in calce ad entrambi i modelli;
Considerato che i libretti di porto d'armi necessitano di una revisione generale
in quanto le "avvertenze" poste a tergo degli stessi sono ampiamente datate e
non piu' rispondenti alle numerose modifiche normative intervenute nel corso degli
anni;
Rilevata l'esigenza di adottare opportune misure anticontraffazione nei libretti
di porto d'armi;
Visto l'art. 366, secondo comma, del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.,
che da' facolta' al Ministro dell'interno di modificare i modelli contenuti nell'allegato
E del regolamento stesso;
Decreta:
Art. 1.
1. I libretti di porto d'armi modelli
1, 4 e 9 e le relative versioni bilingue sono modificati come da modelli a stampa
conformi al tipo in allegato, che costituiscono parte integrante del presente
decreto.
2. I modelli a stampa sono prodotti con caratteristiche anticontraffazione comprendenti
l'utilizzazione di:
a) carta speciale filigranata contenente fibrille colorate visibili;
b) inchiostri di sicurezza;
c) fondino di sicurezza con microscrittura;
d) numerazione tipografica di ciascun esemplare con caratteri alfanumerici;
e) pellicole olografiche di protezione dei dati identificativi e della fotografia
del titolare.
Art. 2.
1. L'istituzione dei nuovi modelli di libretti di
porto d'armi di cui al presente decreto non incide sulla validita' dei libretti
di porto d'armi sinora rilasciati e in corso di validita' fino alla scadenza degli
stessi.
2. I nuovi modelli, conformi al tipo approvato con il presente decreto, sostituiscono
i precedenti libretti utilizzati per i rilasci e/o rinnovi delle licenze di porto
d'armi e dovranno essere utilizzati non appena saranno disponibili presso gli
uffici territoriali del Governo e presso le questure.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 17 aprile 2003
Il Ministro: Pisanu
Allegato :
pag. 7 pag. 8 pag. 9 pag. 10 pag. 11 pag. 12 pag. 13 pag. 14 pag. 15 pag. 16 pag. 17 pag. 18
LIBRETTO PER LICENZA DI PORTO DI FUCILE
AVVERTENZE (*)
1. Il presente libretto
personale è rilasciato per le licenze di porto di fucile per uso di caccia, tiro
a volo o difesa personale. Per le licenze per uso di caccia e per il tiro a volo
esso ha validità di sei anni dalla data del rilascio; per la licenza per difesa
personale esso ha validità di cinque anni dalla data del rilascio, subordinatamente
al rinnovo annuale della licenza. Per le licenze diporto di fucile per uso di
caccia o per difesa personale il pagamento delle relative tasse sulle concessioni
governative è annuale.
2. La licenza di porto di fucile è strettamente personale. Non è consentito il porto dell'arma da parte di persona che si accompagni a chi è munito di licenza. Quando si porta l'arma è necessario portare anche la licenza, che non deve essere disgiunta dal libretto. L'arma e la licenza devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di PS.. Per l'esercizio della caccia si osservano altresì le disposizioni vigenti in materia di vigilanza venatoria.
3. Per l'esercizio dell'attività venatoria occorre essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio della predetta attività. I massimali delle polizze assicurative sono determinati secondo quanto stabilito dall'art. 12 della legge 157/92.
4. Il titolare
della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio
venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, utensili da punta o da taglio
atti alle esigenze venatorie (art. 13, comma 6 legge 157192). L'esercizio dell’attività
venatoria è consentito soltanto nei luoghi, nei tempi e nelle forme determinati
dalla legge 157/92.
5. È punito con le sanzioni penali previste dall'ari. 20 bis della legge 18 aprile
1975, n. 110:
· chiunque consegna un'arma comune da sparo, fra quelle indicate nel primo e secondo
comma dell'ari. 2 della stessa legge, a minori degli anni diciotto, che non siano
in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci,
a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio di un'arma;
• chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi medesime le cautele
necessarie per impedire che alcuna delle persone succitate giunga ad impossessarsene
agevolmente.
È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche, anche alle persone munite della
licenza (art. 4 legge 110/75). Per i titolari di licenza di porto di fucile per
uso di caccia è vietato il porto delle armi all'interno dei centri abitati e delle
altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque
genere e, comunque, nei giorni non consentiti per l'esercizio venatoria.
6. Ai sensi dell'art. 57 del T.U.LP.S., senza licenza dell'autorità di PS. è vietato sparare armi da fuoco in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo o in direzione di una pubblica via. La trasgressione è punita a nonna dell'ars. 703 c. p. anche qualora il fatto sia commesso in un luogo ove vi sia adunanza o concorso di persone.
7. Fatte salve le disposizioni speciali contenute nell'art. 32 della legge 157/92, la trasgressione alle presenti avvertenze è valutabile ai fini della revoca della licenza.
(*) N.B. Le presenti avvertenze costituiscono indicazioni di sintesi e pertanto non esauriscono né modificano le disposizioni vigenti in materia.
LIBRETTO PER LICENZE DI PORTO D’ARMI
AVVERTENZE (*)
I. Il presente libretto
ha validità quinquennale subordinatamente al rinnovo annuale della licenza di
porto d'armi di cui all'art. 42 T.U.L.P.S.. Quando la licenza è scaduta non si
può portare l'arma, anche se sia stata presentata la domanda per la rinnovazione
annuale. Il rinnovo della licenza comporta il pagamento della relativa tassa sulle
concessioni governative.
2. La licenza di porto d'armi è strettamente personale. Non è consentito il porto dell'arma da parte di persona che si accompagni a chi è munito di licenza. Quando si porta l'arma è necessario portare anche la licenza, che non deve essere disgiunta dal libretto. L'arma e la licenza devono essere esibite ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di P.S..
3. Qualora la licenza consenta il porto dei bastone animato, la lunghezza della lama non deve essere inferiore a sessantacinque centimetri.
4. È punito
con le sanzioni penali previste dall'ars. 20 bis della legge 18 aprile 1975, n.
110:
· chiunque consegna un'arma comune da sparo, fra quelle indicate nel primo e secondo
comma dell'art. 2 della stessa legge, a minori degli anni diciotto, che non siano
in possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente incapaci,
a tossicodipendenti o a persone imperite nel maneggio di un'arma;
• chiunque trascura di adoperare nella custodia delle armi medesime le cautele
necessarie per impedire che alcuna delle persone succitate giunga ad impossessarsene
agevolmente.
È vietato portare armi nelle riunioni pubbliche, anche alle persone munite della
licenza (ari. 4 legge 110/1975).
5. Ai sensi dell'ars. 57 del T.U.L.P.S., senza licenza dell'autorità di P.S. è
vietato sparare armi da fuoco in luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo o
in direzione di una pubblica via. La trasgressione è punita a norma dell'art.
703 c.p. anche qualora il fatto sia commesso in un luogo ove vi sia adunanza o
concorso di persone.
6. La trasgressione alle presenti avvertenze è valutabile ai fini della revoca della licenza.
(*) N.B. Le presenti avvertenze costituiscono indicazioni di sintesi e pertanto non esauriscono né modificano le disposizioni vigenti in materia.
armi, caccia, libretto, personale, licenza, armi, caccia, libretto, personale, licenza, armi, caccia, libretto, personale, licenza, armi, caccia, libretto, personale, licenza, armi, caccia, libretto, personale, licenza, armi, caccia, libretto, personale, licenza, armi, caccia, libretto, personale, licenza, armi, caccia, libretto, personale, licenza, armi, caccia, libretto, personale, licenza, armi, caccia, libretto, personale, licenza, armi, caccia, libretto, personale, licenza, armi, caccia, libretto, personale, licenza, armi, caccia, libretto, personale, licenza, armi, caccia, libretto, personale, licenza, armi, caccia, libretto, personale, licenza, armi, caccia, libretto, personale, licenza,
caccia, fucile, fucile, fucile,caccia, fucile, fucile, fucile, fucile, fucile, caccia, fucile, fucile, fucile, fucile, fucile, caccia, fucile, fucile, fucile, fucile, fucile, caccia, fucile, fucile, fucile, fucile, fucile, d'armi, d'armi, d'armi, darmi, darmi, darmi, darmi, d'armi, d'armi, d'armi, darmi, darmi, darmi, darmi, darmi, darmi, darmi, darmi, darmi, darmi,