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Legge 17 agosto 2005, n. 174
" Disciplina dell'attivita' di acconciatore "
(G.U. n. 204 del 2 Settembre 2005)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente
legge:
Art. 1.
(Principi generali)
1.
La presente legge reca i principi fondamentali di
disciplina dell'attivita' professionale di
acconciatore ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione. Con la presente legge
sono inoltre stabilite disposizioni a tutela della
concorrenza relative all'esercizio di tale attivita'.
2. L'esercizio dell'attivita'
professionale di acconciatore rientra nella sfera
della liberta' di iniziativa economica privata ai
sensi dell'articolo 41 della Costituzione. La
presente legge e' volta ad assicurare l'esercizio
dell'attivita', l'omogeneita' dei requisiti
professionali e la parita' di condizioni di
accesso delle imprese del settore al mercato,
nonche' la tutela dei consumatori.
3. Le
disposizioni della presente legge si applicano a
tutte le imprese che svolgono l'attivita' di
acconciatore, siano esse individuali o in forma
societaria, ovunque tale attivita' sia esercitata,
in luogo pubblico o privato.
Art.
2.
(Definizione ed esercizio dell'attivita' di
acconciatore)
1. L'attivita' professionale di
acconciatore, esercitata in forma di impresa ai
sensi delle norme vigenti, comprende tutti i
trattamenti e i servizi volti a modificare,
migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto
estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti
tricologici complementari, che non implicano
prestazioni di carattere medico, curativo o
sanitario, nonche' il taglio e il trattamento
estetico della barba, e ogni altro servizio
inerente o complementare.
2. L'esercizio
dell'attivita' di acconciatore e' soggetto ad
autorizzazione concessa con provvedimento del
comune, previo accertamento del possesso
dell'abilitazione professionale di cui
all'articolo 3 nonche' in osservanza delle vigenti
norme sanitarie.
3. L'attivita' di acconciatore
puo' essere svolta anche presso il domicilio
dell'esercente ovvero presso la sede designata dal
cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle
leggi e dai regolamenti regionali. E' fatta salva
la possibilita' di esercitare l'attivita' di
acconciatore nei luoghi di cura o di
riabilitazione, di detenzione e nelle caserme o in
altri luoghi per i quali siano stipulate
convenzioni con pubbliche amministrazioni.
4.
Non e' ammesso lo svolgimento dell'attivita' di
acconciatore in forma ambulante o di
posteggio.
5. I trattamenti e i servizi di cui
al comma 1 possono essere svolti anche con
l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti ai
sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e
successive modificazioni. Alle imprese esercenti
l'attivita' di acconciatore, che vendono o
comunque cedono alla propria clientela prodotti
cosmetici, parrucche e affini, o altri beni
accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi
effettuati, non si applicano le disposizioni
contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, e successive modificazioni.
6. Per
l'effettuazione dei trattamenti e dei servizi di
cui al comma 1, le imprese esercenti l'attivita'
di acconciatore possono avvalersi anche di
soggetti non stabilmente inseriti all'impresa,
purche' in possesso dell'abilitazione prevista
dall'articolo 3. A tale fine, le imprese di cui al
presente comma sono autorizzate a ricorrere alle
diverse tipologie contrattuali previste dalla
legge.
7. L'attivita' professionale di
acconciatore puo' essere svolta unitamente a
quella di estetista anche in forma di imprese
esercitate nella medesima sede ovvero mediante la
costituzione di una societa'.
E' in ogni caso
necessario il possesso dei requisiti richiesti per
lo svolgimento delle distinte attivita'. Le
imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai
servizi indicati al comma 1, possono svolgere
esclusivamente prestazioni semplici di manicure e
pedicure estetico.
Art. 3.
(Abilitazione
professionale)
1. Per esercitare l'attivita' di
acconciatore e' necessario conseguire un'apposita
abilitazione professionale previo superamento di
un esame tecnico-pratico preceduto, in alternativa
tra loro:
a) dallo svolgimento di un corso di
qualificazione della durata di due anni, seguito
da un corso di specializzazione di contenuto
prevalentemente pratico ovvero da un periodo di
inserimento della durata di un anno presso
un'impresa di acconciatura, da effettuare
nell'arco di due anni;
b) da un periodo di
inserimento della durata di tre anni presso
un'impresa di acconciatura, da effettuare
nell'arco di cinque anni, e dallo svolgimento di
un apposito corso di formazione teorica; il
periodo di inserimento e' ridotto ad un anno, da
effettuare nell'arco di due anni, qualora sia
preceduto da un rapporto di apprendistato ai sensi
della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni, della durata prevista dal contratto
nazionale di categoria.
2. Il corso di
formazione teorica di cui alla lettera b) del
comma 1 puo' essere frequentato anche in costanza
di un rapporto di lavoro.
3. Il periodo di
inserimento, di cui alle lettere a) e b) del comma
1, consiste in un periodo di attivita' lavorativa
qualificata, svolta in qualita' di titolare
dell'impresa o socio partecipante al lavoro,
dipendente, familiare coadiuvante o collaboratore
coordinato e continuativo, equivalente come
mansioni o monte ore a quella prevista dalla
contrattazione collettiva.
4. Non costituiscono
titolo all'esercizio dell'attivita' professionale
gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito
della frequenza di corsi professionali che non
siano stati autorizzati o riconosciuti dagli
organi pubblici competenti.
5. Per ogni sede
dell'impresa dove viene esercitata l'attivita' di
acconciatura deve essere designato, nella persona
del titolare, di un socio partecipante al lavoro,
di un familiare coadiuvante o di un dipendente
dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in
possesso dell'abilitazione professionale di cui al
presente articolo.
6. L'attivita' professionale
di acconciatore puo' essere esercitata dai
cittadini di altri Stati membri dell'Unione
europea in conformita' alle norme vigenti in
materia di riconoscimento delle qualifiche per le
attivita' professionali nel quadro
dell'ordinamento comunitario sul diritto di
stabilimento e di libera prestazione dei
servizi.
Art. 4
(Competenze delle
regioni)
1. In conformita' ai principi
fondamentali e alle disposizioni stabiliti dalla
presente legge le regioni disciplinano l'attivita'
professionale di acconciatore e, previa
determinazione di criteri generali in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, definiscono i contenuti tecnico-culturali
dei programmi dei corsi e l'organizzazione degli
esami di cui all'articolo 3, comma 1, individuando
gli standard di preparazione tecnico-culturale ai
fini del rilascio dei titoli di abilitazione
professionale di cui all'articolo 3 in maniera
uniforme sul territorio nazionale.
2. Le
regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto
sociale e urbano, adottano norme volte a favorire
lo sviluppo del settore e definiscono i principi
per l'esercizio delle funzioni amministrative di
competenza dei comuni.
3. L'attivita' svolta
dalle regioni ai sensi del comma 2 e' volta al
conseguimento delle seguenti finalita':
a)
valorizzare la funzione di servizio delle imprese
di acconciatura, anche nel quadro della
riqualificazione del tessuto urbano e in
collegamento con le altre attivita' di servizio e
con le attivita' commerciali;
b) favorire un
equilibrato sviluppo del settore che assicuri la
migliore qualita' dei servizi per il consumatore,
anche attraverso l'adozione di un sistema di
informazioni trasparenti sulle modalita' di
svolgimento del servizio;
c) promuovere la
regolamentazione relativa ai requisiti di
sicurezza e alle condizioni sanitarie per gli
addetti;
d) garantire condizioni omogenee di
accesso al mercato e di esercizio dell'attivita'
per le imprese operanti nel settore, prevedendo,
anche con il coinvolgimento degli enti locali, una
specifica disciplina concernente il regime
autorizzativo e il procedimento amministrativo di
avvio dell'attivita'.
4. Dall'attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Art. 5.
(Sanzioni)
1. Nei
confronti di chiunque svolga trattamenti o servizi
di acconciatura in assenza di uno o piu' requisiti
o in violazione delle modalita' previsti dalla
presente legge, sono inflitte sanzioni
amministrative pecuniarie da parte delle autorita'
competenti per importi non inferiori a 250 e non
superiori a 5.000 euro, secondo le procedure
previste dalla
legge 24 novembre 1981, n. 689
, e
successive modificazioni.
Art. 6.
(Norme
transitorie)
1. Le attivita' di barbiere e
parrucchiere per uomo e donna di cui alla legge 14
febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni,
assumono la denominazione di "attivita' di
acconciatore".
2. I soggetti che alla data di
entrata in vigore della presente legge sono in
possesso della qualifica di acconciatore o di
parrucchiere, per uomo o per donna, assumono di
diritto la qualifica di acconciatore e sono
equiparati ai soggetti abilitati ai sensi
dell'articolo 3.
3. I soggetti che alla data di
entrata in vigore della presente legge risultano
intestatari delle autorizzazioni comunali di cui
all'articolo 2 della legge 14 febbraio 1963, n.
161, e successive modificazioni, rilasciate per
l'esercizio delle attivita' di parrucchiere per
uomo o per donna, hanno diritto alla rettifica
della denominazione sulle autorizzazioni
medesime.
4. Dalla data di entrata in vigore
della presente legge le autorizzazioni comunali
sono rilasciate esclusivamente per l'esercizio
dell'attivita' di acconciatore.
5. I soggetti
in possesso della qualifica di barbiere e che
intendano ottenere l'abilitazione di cui
all'articolo 3, sono tenuti, in alternativa:
a)
a richiedere, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
l'abilitazione di cui all'articolo 3 in
considerazione delle maturate esperienze
professionali;
b) a frequentare un apposito
corso di riqualificazione professionale
disciplinato ai sensi del comma 1 dell'articolo
3;
c) a sostenere l'esame previsto dal comma 1
dell'articolo 3.
6. Coloro che hanno maturato
un'esperienza lavorativa qualificata, in qualita'
di dipendente, familiare coadiuvante o socio
partecipante al lavoro presso imprese di barbiere,
non inferiore a tre anni, sono ammessi a sostenere
l'esame di cui all'articolo 3, comma 1, previa
frequenza del corso di riqualificazione di cui
alla lettera b) del comma 5 del presente articolo.
Il citato corso puo' essere frequentato anche
durante il terzo anno di attivita' lavorativa
specifica.
7. A coloro i quali, alla data di
entrata in vigore della presente legge, sono in
possesso della qualifica di barbiere ed
esercitano, o hanno in precedenza esercitato,
l'attivita' di barbiere e' comunque garantito il
diritto di svolgere tale attivita'.
Art.
7.
(Termine di applicazione della legislazione
vigente)
1. La legge 14 febbraio 1963, n. 161,
la legge 23 dicembre 1970, n. 1142, e la legge 29
ottobre 1984, n. 735, in quanto compatibili con la
presente legge, continuano ad avere applicazione
fino alla data indicata dalle leggi regionali
adottate sulla base dei principi recati dalla
presente legge.
La presente legge, munita del
sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
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