Legge 8 Agosto 1985, n. 443
“ Legge
- quadro per l'artigianato “
(Gazz.
Uff. 24 agosto 1985, n. 199)
Art. 1. Potestà
delle regioni
Art. 2. Imprenditore
artigiano
Art. 3. Definizione di impresa artigiana
Art. 4.
Limiti dimensionali
Art. 5. Albo delle imprese artigiane
Art. 6. Consorzi, società consortili e associazioni tra
imprese artigiane
Art. 7. Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio
Art. 8.
Istruzione artigiana
Art. 9. Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato
Art. 10. Commissioni provinciali per l'artigianato
Art. 11. Commissioni regionali per l'artigianato
Art. 12. Consiglio nazionale dell'artigianato
Art. 13. Disposizioni transitorie e finali.
Art. 1.
Potestà delle regioni.
In conformità all'articolo 117 primo comma, della
Costituzione, le regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito
dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze
delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.
Ai sensi ed agli effetti del precedente comma, in armonia con gli indirizzi della
programmazione nazionale, spetta alle regioni l'adozione di provvedimenti diretti
alla tutela ed allo sviluppo dell'artigianato ed alla valorizzazione delle produzioni
artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali,
con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza
tecnica, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo
economico, alla realizzazione di insediamenti artigiani, alle agevolazioni per
l'esportazione.
Le regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole,
normalmente, agli enti locali. (1)
1) L'articolo 117 della Costituzione è stato modificato dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, recante modifiche al titolo V. Di conseguenza, i primi due commi dell'art. 1 sono da considerarsi superati in quanto incompatibili con le nuove disposizioni costituzionali. E’ bene ricordare, invece, che analoga cosa non può dirsi per il resto della legge, almeno per le disposizioni che comportano effetti sul piano civilistico e previdenziale, in quanto trattasi di materie che restano di esclusiva competenza statale.
Art. 2.
Imprenditore artigiano.
E' imprenditore artigiano colui che esercita personalmente,
professionalmente e in qualità di titolare, l'impresa artigiana, assumendone la
piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione
e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale,
nel processo produttivo.
Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività
artigiana e di esercizio della sua professione.
Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi statali.
L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono
una peculiare preparazione ed implicano responsabilità a tutela e garanzia degli
utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle
leggi statali.
Art. 3.
Definizione di impresa artigiana.
É artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore
artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo
prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione di beni, anche semilavorati,
o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione
di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie
di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo
il caso che siano solamente strumentali e accessorie all'esercizio dell'impresa.(2)
E' artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge
e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma
di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e
per azioni ed in accomandita per azioni a condizione che la maggioranza dei soci,
ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche
manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente
sul capitale (3).
E' altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente
legge e con gli scopi di cui al primo comma:
a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio semprechè il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, semprechè ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 2 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice (4).
c) In caso di trasferimento per atto tra vivi della titolarità delle società di cui al terzo comma, l'impresa mantiene la qualifica di artigiana purchè i soggetti subentranti siano in possesso dei requisiti di cui al medesimo terzo comma (4).
L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.
2) per la definizione di attività agricole vedi ora l'articolo 1 del DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2001, n. 228 che ha sostituito l'art. 2135, c.c. Per la definizione delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande vedi il c. 1, dell'art. 1, della Legge 25 agosto 1991, n. 287 recante Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi ed il c. 3, dell'art. 7, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante Riforma della disciplina relativa al settore del commercio
3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L. 20 maggio 1997, n. 133 prima e dal comma 1 dellart. 13 della legge 5 marzo 2001, 57.
4) Commi inseriti dall'art. 1, comma 2, L. 20 maggio 1997, n. 133.
L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a1 2a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del presidente della Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato; (5)
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
5) i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura sono stati individuati ex novo dal Decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 recante Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura
Art. 5.
Albo delle imprese artigiane
E' istituito l'albo provinciale delle imprese artigiane,
al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui
agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte
dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011
(6)
La domanda di iscrizione al predetto albo e le successive denunce di modifica
e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto
20 settembre 1934, n. 2011 e sono annotate nel registro delle ditte entro quindici
giorni dalla presentazione.
L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata,
che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi
di cui al primo comma dell'articolo 3, presenti domanda alla commissione di cui
all'articolo 9, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana ed alla
conseguente iscrizione nell'albo provinciale, sempreché la maggioranza dei soci,
ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche
manuale, nel processo produttivo e detenga la maggioranza del capitale sociale
e degli organi deliberanti della società.(6/a)
In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione
o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare,
su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di
uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni
o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio
dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati
o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto
o inabilitato. (7)
In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione
o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare,
su richiesta, l'iscrizione all'albo di cui al primo comma, anche in mancanza di
uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni
o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio
dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati
o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto
o inabilitato.
L'iscrizione all'albo è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni
a favore delle imprese artigiane.
Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento
e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo
comma dell'articolo 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma
del presente articolo.
Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione
propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente
all'esecuzione dell'opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano
alle imprese artigiane iscritte all'albo di cui al primo comma le disposizioni
relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione
amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426
(8), fatte salve quelle previste dalle specifiche normative
statali (9).
Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione
in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'albo
di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili
fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto albo.
Ai trasgressori delle disposizioni di cui al presente articolo è inflitta dall'autorità
regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una
somma di denaro fino a lire cinque milioni, con il rispetto delle procedure di
cui alla
legge 24 novembre 1981, n. 689
6) Il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, pubblicato nella Gazz. Uff. 21 dicembre 1934, n. 299, recava "Approvazione del testo unico delle leggi sulle Camere di commercio, industria ed agricoltura e sugli Uffici provinciali del commercio e dell'industria" -originariamente: sui Consigli provinciali dell'economia corporativa e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa-.
Il Registro delle ditte é stato, di fatto, sostituito dal Registro delle imprese, a seguito della emanazione del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, in attuazione della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, recante Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, pubblicata nella Gazz. Uff. 11 gennaio 1994, n. 7, S.O.
Si segnala che, ai sensi dell'Art. 38, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" tra le "Funzioni e compiti conservati allo Stato" è inclusa la disciplina del registro delle imprese istituito presso ogni camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.)
IL D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 - Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonché per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attività e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (numeri 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) -, pubblicato sulla G.U. n. 272 del 21 novembre 2000, oltre ad unificare le sezioni speciali dei piccoli imprenditori, ha anche modificato, tra le altre cose, la disciplina delle iscrizioni nel registro delle imprese, ed attribuito alle Commissioni provinciali per l'artigianato specifiche competenze in merito alla verifica dei requisiti previsti dalle rispettive normative speciali come necessari per l'esercizio delle imprese di pulizia, installazione d'impianti e autoriparazione, e la loro iscrizione all'Albo imprese artigiane. Analoghe competenze sono state attribuite agli uffici del registro delle imprese, ai fini della iscrizione delle imprese industriali.
6/a) Comma così modificato dal comma 1 dell'art. 13, Legge 5 marzo 2001, n. 57.
7) La disposizione deve ritenersi implicitamente abrogata e sostituita, ai sensi dell'ultima frase dell'articolo 15 delle preleggi con la entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), dal comma 2, lettera f), dell'articolo 4, di detto Dlgs che dispone:
«2. Il presente decreto non si applica:
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.
8) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.
9) La disposizione deve ritenersi implicitamente abrogata e sostituita, ai sensi dell'ultima frase dell'articolo 15 delle preleggi con la entrata in vigore del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), dal comma 2, lettera f), dell'articolo 4, di detto Dlgs che dispone:
«2. Il presente decreto non si applica:
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;»)
Art. 6.
Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane.
I consorzi e le società consortili, anche in forma
di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione
dell'albo di cui al precedente articolo 5.
Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti
nella separata sezione dell'albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese
artigiane, purché le stesse siano esclusivamente riservate alla gestione degli
organismi sopra citati e purché, cumulandosi eventualmente con analoghi interventi
previsti da leggi statali finalizzati al sostegno dell'attività consortile, non
si superino globalmente i limiti previsti dalle stesse leggi statali. In conformità
agli indirizzi della programmazione regionale, le regioni possono disporre agevolazioni
in favore di consorzi e società consortili, anche in forma di cooperativa, cui
partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori
dimensioni così come definite dal CIPI purchè in numero non superiore ad un terzo,
nonché enti pubblici ed enti privati di ricerca e di assistenza finanziaria e
tecnica, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi
deliberanti.
Le imprese artigiane, anche di diverso settore di attività, possono stipulare
contratti associativi a termine per il compimento in comune di opere o per la
prestazione di servizi, usufruendo, limitatamente allo svolgimento di tali attività,
delle agevolazioni previste dalle leggi in vigore. Alla stipulazione dei contratti
associativi possono partecipare imprese industriali di minori dimensioni in numero
non superiore a quello indicato nel terzo comma del presente articolo. Ai fini
assicurativi e previdenziali i titolari d'impresa artigiana associati nelle forme
di cui ai commi precedenti, hanno titolo all'iscrizione negli elenchi di cui alla
legge 4 luglio 1959, n. 463, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7.
Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio.
La commissione provinciale per l'artigianato di
cui al successivo articolo 9, esaminate l'istruttoria e la certificazione comunale
di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni
e cancellazioni delle imprese artigiane dall'albo provinciale previsto dal precedente
articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti
di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 terzo comma.
(10)
La decisione della commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato
entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione
entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.
La commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui
ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 terzo comma, ha facoltà di disporre accertamenti
d'ufficio ed effettua ogni trenta mesi la revisione dell'albo provinciale delle
imprese artigiane. (10)
Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle
imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio
delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli
articoli 2, 3. 4 e 5 terzo comma nei riguardi di imprese iscritte all'albo, ne
danno comunicazione alle commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli
accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque
essere assunte entro sessanta giorni e che fanno stato ad ogni effetto. Le decisioni
della commissione devono essere trasmesse anche all'organismo che ha effettuato
la comunicazione. (10)
Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato in materia
di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'albo provinciale delle imprese
artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla commissione regionale per
l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa,
anche da parte degli organismi indicati nel comma precedente e di eventuali terzi
interessati.
Le decisioni della commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso,
possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione
stessa davanti al tribunale competente per territorio, che decide in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero.
10) Commi così modificati dal comma 3 dell'art. 13, Legge 5 marzo 2001, n. 57
L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della
Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti
dei principi fondamentali che regolano tale materia.
Le imprese artigiane, singole e associate, possono essere chiamate dalla regione,
con propria legge, a concorrere alle funzioni relative all'istruzione artigiana,
in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni
a tempo limitato e rinnovabili, per l'effettuazione di particolari corsi.
Le regioni possono disciplinare il riconoscimento di bottega-scuola per il periodo
definito dalle convenzioni regionali alle imprese artigiane di cui al comma precedente
che ne facciano richiesta e appartengano ai settori di cui alla lettera c) dell'articolo
4.
Alle regioni competono, nell'ambito della formazione professionale, la promozione
ed il coordinamento delle attività di formazione imprenditoriale ed aggiornamento
professionale per gli artigiani.
Art. 9.
Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato.
Spetta alle regioni disciplinare con proprie leggi
gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.
In questo ambito si dovranno prevedere:
1) la commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5 terzo comma, nonché gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali; (11)
2) la commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato.
11) Commi così modificati dal comma 3 dell'art. 13, Legge 5 marzo 2001, n. 57
Art. 10.
Commissioni provinciali per l'artigianato.
La commissione provinciale per l'artigianato è costituita
con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni
ed è composta da almeno quindici membri.
Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa
artigiana, ed il vice presidente.
Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l'artigianato devono
essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.
Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni
sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell'INPS, dell'ufficio
provinciale del lavoro e la presenza di esperti.
Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei
componenti, all'organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali
per l'artigianato.
Art. 11.
Commissioni regionali per l'artigianato.
La commissione regionale, che ha sede presso la regione ed è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vice presidente. La commissione di cui al precedente comma è composta:
1) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato;
2) da tre rappresentanti della regione;
3) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella regione.
Le norme di organizzazione e funzionamento della commissione sono stabilite con legge regionale.
Art. 12.
[Consiglio nazionale dell'artigianato].(12)
[Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha
sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime
parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di
programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea, all'esportazione,
promuovendo e curando la documentazione e rilevazione statistica delle attività
artigiane.
Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
ed è composto:
1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;
2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;
3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;
4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;
5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma.
Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato].
12) Questo articolo è stato abrogato dal quarto comma dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59")
Art. 13.
Disposizioni transitorie e finali.
La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del
Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia,
le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente
legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole regioni,
di proprie disposizioni legislative.
Fino a diversa individuazione dei settori artigianali di cui alla lettera c) dell'articolo
4, rimangono in vigore gli elenchi dei mestieri artistici tradizionali redatti
in base al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, numero 1202.
(13)
Le imprese che risultano iscritte nell'albo di sui all'articolo 9 della legge
25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'albo di cui all'articolo
5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo albo.
Gli albi provinciali delle imprese artigiane e le commissioni provinciali per
l'artigianato hanno sede normalmente presso le camere di commercio, industria,
agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regolamenta i conseguenti rapporti
fra le regioni e le camere.
Il periodo di durata in carica delle attuali commissioni regionali e provinciali
per l'artigianato è prorogato sino all'insediamento dei nuovi organi previsti
dagli articoli 10 e 11 della presente legge, che in ogni caso deve avvenire entro
un anno dall'entrata in vigore della legge stessa.
Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome che abbiano competenza primaria in
materia di artigianato e formazione professionale. Nelle medesime l'efficacia
costitutiva dell'iscrizione negli albi disciplinati dai rispettivi ordinamenti
fa stato a tutti gli effetti di legge (14).
13) Questo comma ha trovato attuazione col DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 2001, n. 288 recante Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura -vedi-, che ha individuato ex novo i settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura. Conseguentemente il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, numero 1202, deve ritenersi implicitamente abrogato ai sensi dell'art. 15 del R.D. 16 marzo 1942, n. 262, recante Disposizioni sulla legge in generale.
14) Possono invece considerarsi ancora vigenti le disposizioni di legge regionale che hanno regolato la materia, in quanto integrative del D.P.R. 228/2001, in quanto lo stesso contiene una nuova elencazione dei suddetti mestieri, ma avente solo valore esemplificativoVedi, anche, l'art. 5, D.L. 30 dicembre 1987, n. 536.
Allegato 1
Tabella come aggiornata dal D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288, “Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura.” Pubblicato sulla G.U. n. 164 del 17-7-2001 e Corretto a seguito dell'avviso di rettifica pubblicato sulla G.U. n. 216 del 17-9-2001)
Elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura.
|
I |
|
Lavori di figurinista e modellista |
|
Modisterie
(esclusivamente su commissioni) |
|
Confezione
di pellicce e lavorazione delle pelli per pellicceria |
|
Sartorie
e confezioni di capi, accessori e articoli per abbigliamento |
|
Camicerie |
|
Fabbricazione
di cravatte |
|
Fabbricazione
di busti |
|
Fabbricazione
di berretti e cappelli |
|
Confezione
a maglia di capi per abbigliamento |
|
Fabbricazione
di guanti su misura o cuciti a mano |
|
Lavori
di calzoleria |
|
II |
|
Bulinatura del cuoio |
|
Decorazione del cuoio |
|
Limatura del cuoio |
|
Ricamatura del cuoio
(con fila di penne di pavone) |
|
Lucidatura a mano di
pelli |
|
Fabbricazione di pelletteria
artistica |
|
Fabbricazione di pelletteria
comune |
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Pirografia |
|
Sbalzatura del cuoio |
|
Fabbricazione di selle |
|
Stampatura del cuoio
con presse a mano |
|
Tappezzeria in cuoio |
|
Tappezzeria in carta,
in stoffa e in materie plastiche (di mobili per arredo e di interni). |
|
III |
|
Lavori di addobbo e
apparato |
|
Decorazioni con fiori
e realizzazione di lavori con fiori, anche secchi e artificiali |
|
Decorazione di pannelli
in materiali vari per l'arredamento |
|
Decorazione artistica
di stoffe (tipo Batik) |
|
Lavori di pittura, stuccatura
e decorazioni edili |
|
Lavori di pittura letteristica
e di decorazione di insegne |
|
IV |
|
Riproduzione di acquaforti |
|
Realizzazione di originali
litografici per riproduzioni policrome, foto d'arte e di opere dell'arte
pittorica |
|
Riproduzione di litografie
mediante uso di pietre litografiche |
|
Riproduzione di xilografie |
|
Lavori di pittura di
quadri, scene teatrali e cinematografiche |
|
Riproduzione di disegni
per tessitura |
|
Lavori di copista di
galleria |
|
Composizione fotografica
(compresi i lavori fotomeccanici e fototecnici, escluse le aziende che hanno
macchine rotative per la stampa del fototipo) |
|
Lavori di fotoincisione |
|
Lavori di fotoritocco |
|
V |
|
Lavori di doratura,
argentatura, laccatura e lucidatura del legno |
|
Lavori di intaglio (figure,
rilievi e decorazioni), intarsio e traforo; |
|
Lavori di scultura (mezzo
e tutto tondo, alto e basso rilievo) |
|
Fabbricazione di stipi,
armadi e di altri mobili in legno |
|
Tornitura del legno
e fabbricazione di parti tornite per costruzione di mobili, di utensili
e attrezzi |
|
Lavorazione del sughero
|
|
Fabbricazione di ceste,
canestri, bigonce e simili
|
|
Fabbricazione di oggetti
in paglia, rafia, vimini, bambù, giunco e simili; |
|
Lavori di impagliatura
di sedie, fiaschi e damigiane
|
|
Fabbricazione di sedie; |
|
Fabbricazione di carri,
carrelli, carrocci, slitte e simili |
|
Fabbricazione e montaggio
di cornici |
|
Fabbricazione di oggetti
tipici (botti, tini, fusti, mastelli, mestoli e simili) ebanisteria |
|
Fabbricazione di pipe |
|
Fabbricazione di paranchi
a corda, remi in legno e simili |
|
Carpenteria in legno
|
|
Verniciatura di imbarcazioni
in legno |
|
Fabbricazione di oggettistica
ornamentale e di articoli da regalo in legno
|
|
VI |
|
Arrotatura di ferri
da taglio |
|
Lavorazione di armi
da punta e da taglio, coltelli, utensili e altri ferri taglienti |
|
Fabbricazione, lavorazione
e montaggio di armi da fuoco |
|
Fabbricazione di chiavi |
|
Lavori di damaschinatore |
|
Fabbricazione, sulla
base di progetti tecnici, dei modelli di navi e di complessi meccanici navali |
|
Lavorazione del ferro
battuto e forgiato |
|
Fabbricazione di manufatti
edili in acciaio e metallo (magnani) |
|
Modellatura dei metalli |
|
Fabbricazione di modelli
meccanici |
|
Battitura e cesellatura
del peltro |
|
Lavori di ramaio e calderaio
(lavorazione a mano) |
|
Lavori di sbalzatura |
|
Lavori di traforatura
artistica |
|
Lavori di traforatura
artistica |
|
Lavori di fabbro in
ferro compresi i manufatti edili e gli utensili fucinati |
|
Lavori di ferratura,
cerchiatura di carri e di maniscalco |
|
Fabbricazione di bigiotteria
metallica e di oggettistica in metallo |
|
Lavorazione dell'ottone
e del bronzo |
|
Carpenteria in ferro
o altri metalli per imbarcazioni da diporto |
|
Lavori di cromatura |
|
Lavori di fusione di
oggetti d'arte, campane, oggetti speciali e micro fusioni |
|
VII |
|
Lavori di argenteria
ed oreficeria in oro, argento e platino (con lavorazione prevalentemente
manuale, escluse le lavorazioni in serie anche se la rifinitura viene eseguita
a mano) |
|
Lavori di cesellatura |
|
Lavori della filigrana |
|
Lavori di incisione
di metalli e pietre dure, su corallo, avorio, conchiglie, madreperla, tartaruga,
corno, lava, cammeo |
|
Lavorazione ad intarsio
delle pietre dure |
|
Incastonatura delle
pietre preziose |
|
Lavori di miniatura |
|
Lavori di smaltatura |
|
Formazione di collane
in pietre preziose, pregiate e simili (corallo, giada, ambra, lapislazzuli
e simili) |
|
Infilatura di perle |
|
VIII |
|
Servizi di barbiere |
|
Lavorazione di parrucche |
|
Servizi di parrucchiere
per uomo e donna |
|
Servizi di parrucchiere
per uomo e donna |
|
Attività di estetista
(come disciplinate dalla legge
n. 1/1990) |
|
IX |
|
Fabbricazione di arpe |
|
Fabbricazione di strumenti
a fiato in legno e metallo |
|
Fabbricazione di ottoni |
|
Liuteria ad arco, a
plettro ed a pizzico |
|
Fabbricazione di organi,
fisarmoniche ed armoniche a bocca e di voci per fisarmoniche |
|
Fabbricazione di campane |
|
Lavori di accordatura |
|
Fabbricazione di corde
armoniche |
|
X |
|
Fabbricazione di arazzi |
|
Lavori di disegno tessile |
|
Fabbricazione e lavorazione
manuale di materassi |
|
Lavorazioni di merletti,
ricamo e uncinetto |
|
Tessitura a mano (lana,
seta, cotone, lino, batista, paglia, rafia e affini) |
|
Tessitura a mano di
tappeti e stuoie |
|
Confezione a mano di
trapunte, coltroni, copriletto, piumoni e simili |
|
Lavorazione e produzione
di arredi sacri |
|
Fabbricazione e tessitura
di bomboniere |
|
Fabbricazione di vele |
|
Fabbricazione di retine
per capelli |
|
XI |
|
Lavori di applicazione
di vetri |
|
Lavori di decorazione
del vetro |
|
Fabbricazione di perle
a lume con fiamma |
|
Lavori di incisione
di vetri |
|
Lavori di piombatura
di vetri |
|
Fabbricazione di oggetti
in vetro |
|
Fabbricazione di vetrate |
|
Molatura di vetri |
|
Modellatura manuale
a fuoco del vetro |
|
Soffiatura del vetro |
|
Fabbricazione di specchi
mediante argentatura manuale |
|
Produzione di ceramica,
gres, terrecotte, maiolica e porcellana artistica o tradizionale |
|
Fabbricazione di figurini
in argilla, gesso, cartapesta o altri materiali |
|
Lavori di formatore
statuista |
|
Lavori di mosaico |
|
Lavori di scalpellino
e di scultura figurativa ed ornamentale in marmo o pietre dure |
|
Lavorazione artistica
dell'alabastro |
|
XII |
|
Rilegatura artistica
di libri |
|
Fabbricazione di oggetti
in pergamena |
|
Fabbricazione di modelli
in carta e cartone |
|
Lavorazione della carta
mediante essiccazione |
|
Lavorazione della carta
mediante essiccazione |
|
Fabbricazione di ventagli |
|
Fabbricazione di carri
e oggetti in carta, cartone e cartapesta |
|
Fabbricazione di maschere
in carta, cartone, cartapesta, cuoio, ceramica, bronzo, etc. |
|
XIII |
|
Lavorazione cereali
e sfarinati; |
|
Produzione di paste
alimentari con o senza ripieno |
|
Produzione di pane,
grissini, focacce ed altri prodotti da forno |
|
Produzione di pasticceria,
cacao e cioccolato, confetteria e altri prodotti dolciari; |
|
Produzione di gelateria |
|
Produzione di sciroppi,
succhi, confetture, nettari, marmellate e altri prodotti similari |
|
Produzione di olio d'oliva |
|
Produzione di conserve
animali e vegetali |
|
Produzione e conservazione
di prodotti ittici |
|
Produzione e stagionatura
di salumi |
|
Lavorazione ed essiccazione
di carni fresche |
|
Lavorazione di grassi,
strutto e frattaglie |
|
Produzione e stagionatura
di formaggi, latticini, burro, ricotta ed altri prodotti caseari |
|
Produzione di specialità
gastronomiche |
|
Produzione e invecchiamento
di vini, aceti, mosti ed altri prodotti similari |
|
Produzione di distillati
e liquori |
|
Lavorazione di funghi
secchi e tartufi |
|
Lavorazione di erbe
e aromi |
|
Lavorazione di frutta
secca e conservata |
artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, legge, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli, artigiano, artigianato, impresa, impresa artigiana, albo artigiano, legge-quadro, albi e ruoli,