D.P.R. 19 Dicembre 2001, n. 481
" Regolamento recante semplificazione
del procedimento di autorizzazione per l'esercizio
dell'attivita' di noleggio di veicoli senza conducente
".
(G. U. n. 37 del 13 Febbraio
2002)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'allegato A, n. 32, della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ed il relativo regolamento
di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio
1940, n. 635;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; Vista la legge
7 agosto 1990, n. 241;
Visto
il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Vista
la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2000:
"Analisi tecnico-normativa e analisi d'impatto della regolamentazione" pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2000, come integrata dalla direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001: "Direttiva
sulla sperimentazione dell'analisi d'impatto della regolamentazione sui cittadini,
sulle imprese e sulle pubbliche amministrazioni" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 249 del 25 ottobre 2001; Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva
per gli atti normativi nell'adunanza del 24 settembre 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera
dei deputati, IX commissione, e del Senato della Repubblica,
1a commissione, approvato, rispettivamente, nelle sedute del 20 novembre 2001
e del 14 novembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 dicembre 2001;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro dell'interno;
E m a n a
il
seguente regolamento:
Art.
1.
1. L'esercizio dell'attivita' di
noleggio di veicoli senza conducente e' sottoposto
a denuncia di inizio attivita' da presentarsi ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al comune nel cui territorio
e' la sede legale dell'impresa e al comune nel cui territorio e' presente ogni
singola articolazione commerciale dell'impresa stessa per il cui esercizio si
presenta la denuncia.
Art.
2.
1. Il comune trasmette, entro cinque giorni, copia della denuncia
di inizio dell'attivita'
al prefetto. Il prefetto, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione,
puo' sospendere o vietare l'esercizio dell'attivita'
nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del regio decreto 18 giugno 1931,
n. 733, per motivate esigenze di pubblica sicurezza e, in ogni caso e anche
successivamente a tale termine, per sopravvenute esigenze
di pubblica sicurezza.
2. Il prefetto, nel caso in cui sospenda
o vieti l'attivita' di noleggio, anche successivamente
allo scadere del termine di sessanta giorni di cui al medesimo articolo, e' tenuto
a dare comunicazione del provvedimento al Dipartimento per i trasporti terrestri,
Direzione della motorizzazione e sicurezza del trasporto terrestre del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire un controllo sulle
carte di circolazione dei veicoli di proprieta' dei
soggetti nei cui confronti e' stato emanato il provvedimento stesso, nel frattempo
rilasciate.
Art.
3.
1. E' abrogato l'articolo 158 del regio decreto 6 maggio 1940,
n. 635. 2. La disposizione di cui al comma 5, dell'articolo 84 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita alla denuncia
di inizio attivita' di cui al presente regolamento
anziche' alla licenza.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
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