(G.U. del 13.9.1988, n. 215)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA.
VISTO l’art. 87 della Costituzione;
VISTO il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
VISTO l’art. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto sportivo;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all’uso dello spazio aereo nazionale;
UDITO il parere del Consiglio di Stato;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 1988;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti:
Emana
il seguente decreto:
Capo I
- Prescrizioni generali -
Art. 1
Responsabilità per la condotta dei voli
1. Il pilota, oltre che all’osservanza delle norme di legge e di regolamento, e delle prescrizioni delle autorità, è tenuto, prima dell’inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni metereologiche, della efficienza dell’apparecchio, delle proprie condizioni psico-fisiche, del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinché il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità.
Art. 2
(Obbligo del casco protettivo). -
1. Durante il volo è obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato all’attività
Art. 3
(Uso delle aree per decollo e atterraggio)
1. Il decollo e l’atterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, avuto, ove occorra, il consenso di chi può disporre dell’area e fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili e militari. — 2. Atterraggi, decolli ed operazioni su od in prossimità di aerodromi od aeroporti civili possono essere effettuati solo mediante specifica autorizzazione del direttore della circoscrizione aeroportuale competente, rilasciata caso per caso, a seguito di coordinamento con i competenti organi di assistenza al volo civili. Dette attività sugli aeroporti militari, anche se aperti al traffico aereo civile, sono vietate salvo casi eccezionali e su specifica richiesta in base alla norrmativa vigente.
Art. 4
Limiti alle operazioni di volo
1.Fatto salvo il caso di pubblica manifestazione od impresa sportiva
autorizzata secondo le modalità previste dall’art. 2 della legge 29 maggio 1954,
n. 340, i voli possono essere svolti unicamente sul territorio nazionale e le
acque territoriali alla distanza di almeno quattro chilometri dai confini dello
Stato.
Art. 5
Identificazione degli apparecchi
(Art. modificato dall'art. 2 - del D.P.R. 207/1993)
1.Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere
muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere colorati
con tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra.
Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi provvisti di motore debbono
inoltre essere iscritti in un apposito registro tenuto dall’Aero Club d’Italia,
vidimato nelle forme di legge, in cui sono annotate le caratteristiche e la
dimensione di ciascun apparecchio, con la specificazione della ditta che lo ha
prodotto: Nel registro sono annotati in ordine cronologico gli atti di cessione
dell’apparecchio.
La registrazione degli apparecchi a motore avviene a seguito di presentazione,
da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei seguenti documenti
in duplice copia:
a) due fotografie dell’apparecchio visto di lato e frontalmente, tendenti ad
identificare il modello dell’apparecchio indipendentemente dalla colorazione che
potrà essere modificata.
b) dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge, della
conformità dell’apparecchio alle caratteristiche prescritte dall’allegato
annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, come successivamente modificato. La
dichiarazione dovrà contenere le seguenti indicazioni: struttura
dell’apparecchio (monoposto o biposto), potenza del motore, peso effettivo
dell’apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza, massima apertura alare,
lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta costruttrice dell’apparecchio
e del motore ove trattasi di prodotti industriali.
L’Aero club d’Italia, verificata la regolarità della prescritta documentazione,
rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una copia vistata della
documentazione stessa e la targa metallica di identificazione. L’Aero club
d’Italia può comunque accertare la conformità tra la dichiarazione del
proprietario del velivolo e le caratteristiche obiettive dello stesso.
La targa metallica, delle dimensioni di cm. 10 x cm 5, sulla quale figura la
lettera I seguita da quattro cifre, deve essere apposta in modo stabile
sull’apparecchio. Le singole lettere e cifre che figurano sulla targa devono
essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle
dimensioni minime di cm. 30 x cm. 15 sulla parte inferiore dell’ala.
Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono sempre
essere tenuti a bordo.
In caso di passaggio di proprietà dell’apparecchio è fatto obbligo
all’acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all’Aero club d’Italia. In
caso di distruzione dell’apparecchio tale obbligo compete al proprietario.
Il proprietario dell’apparecchio ha l’obbligo di denunciare, con le stesse
modalità previste per la iscrizione, le eventuali modifiche alla struttura o
agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, lettera b).
L’Aero club d’Italia procede al ritiro del certificato di identificazione
qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dell’allegato alla legge 25
marzo 1985, n. 106, l’apparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche
stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella modifica dell’allegato
medesimo. Il certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza alle
caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni
dell’apparecchio."
Capo II
NORME DI CIRCOLAZIONE E DI SICUREZZA
Art. 6
Conduzione dei voli
(Art. modificato dall'art. 3 - del D.P.R. 207/1993)
1.L’attività di volo da diporto o sportivo
può essere condotta dall’alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni
meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo
con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro
tipo di traffico.
Salvo quanto previsto dal comma 3, l’attività è consentita fino ad un’altezza
massima di 500 piedi (15o metri circa) dal terreno, misurata rispetto al punto
più elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di sicurezza dagli
ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai % Km. Dagli aeroporti non ubicati
entro ATZ ( Aerodrome Traffic Zone).
Nei giorni di Sabato, Domenica e nelle altre festività nazionali il limite di
cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica
nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con
il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
E’ vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed
assembramenti di persone, di caserme, di depositi di munizioni, di porti
militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, di stazioni
ferroviarie ed altri centri di vie di comunicazione, di centrali elettriche, di
dighe, di ospedali, di carceri, di opifici, nonché il lancio di oggetti e di
liquidi in volo. E’ altresì vietato il sorvolo delle autostrade, delle strade
statali e delle linee ferroviarie, le quali, quando strettamente necessario,
potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale.
E’ altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico
aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonché le aree
regolamentate, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica
autorizzazione rilasciata da parte del Ministero dei trasporti - Direzione
generale aviazione civile, previo nulla osta del Ministero della difesa per le
attività condotte entro le aree di pertinenza militare. Le domande volte ad
ottenere la suddetta autorizzazione dovranno comunque essere inviate all’Aero
club d’Italia e quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse da questo alla
Direzione generale dell’aviazione civile, competente per la valutazione finale e
l’eventuale rilascio dell’autorizzazione.
E’ vietato portare a bordo degli apparecchi per volo da diporto o sportivo, in
forma fissa o mobile, sensori, mezzi di ripresa, di osservazione e di
rilevamento di ogni specie, eccetto quelli costituenti la strumentazione
autorizzata di bordo."
Art. 7
Voli in prossimità di altri apparecchi
1.E’ fatto divieto di effettuare attività di volo in prossimità di altri
apparecchi ed aeromobili, a distanza tale da creare rischi di collisione.
Art. 8
Precedenze
1.Gli apparecchi in volo, che procedono in opposta direzione, alla stessa
quota e sul medesimo asse longitudinale devono effettuare una virata di scampo
sulla propria destra, a distanza tale da non creare rischi di collisione.
Quando due apparecchi convergono approssimativamente alla stessa quota verso la
medesima posizione, l’apparecchio che ha l’altro sulla sua destra deve dare la
precedenza.
Gli apparecchi devono inoltre, in ogni caso, dare la precedenza agli aeromobili,
e gli apparecchi provvisti di motore debbono dare la precedenza a quelli della
stessa specie che ne siano sprovvisti.
Art. 9
Sorpasso
1.Il sorpasso di altri apparecchi al disopra o al disotto degli stessi
non è consentito se non a quote e distanze tali da non compromettere la libertà
di manovra del sorpassato e per non creare rischi di collisione.
L’apparecchio sorpassante ha la precedenza sull’apparecchio sorpassato. In
nessun caso quest’ultimo deve effettuare manovre tali da limitare la possibilità
di circolazione del primo.
Art. 10
Precedenza in atterraggio
1.Gli apparecchi in volo devono dare la precedenza a quelli in
atterraggio o nella fase finale di avvicinamento per l’atterraggio.
Gli apparecchi in decollo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio.
Quando due o più apparecchi sono in avvicinamento ad una medesima area per
effettuarvi l’atterraggio, l’apparecchio a quota superiore deve dare la
precedenza a quello a quota inferiore.
Art. 11
Emanazione di restrizioni e divieti
1.I provvedimenti di cui all’art. 2, terzo comma della legge 25 marzo
1985, n. 106, devono indicare la durata del divieto o delle limitazioni
all’attività ed i limiti laterali e verticali delle aree interessate.
I predetti provvedimenti devono essere adeguatamente resi di pubblica conoscenza
a cura dell’Aero club d’Italia mediante comunicazione agli aero club federati ed
enti aggregati.
Capo III
ACCERTAMENTO DI IDONEITA’ PER L’ATTIVITA’ DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
Art. 12
Attestato di idoneità
(Art. modificato dall'art. 4 - del D.P.R. 207/1993)
1.Per essere ammessi allo svolgimento di
attività di volo da diporto o sportivo è necessario essere in possesso di un
attestato di idoneità rilasciato dall’Aero club d’Italia.
L’attestato di cui al comma 1 si consegue superando le prove di esame relative
ad appositi corsi istituiti dall’Aero club d’Italia con le modalità dallo stesso
stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale
dell’aviazione civile.
Possono aspirare al rilascio dell’attestato di cui al primo comma i cittadini
italiani, i cittadini di uno Stato membro della CEE o cittadini di uno Stato con
cui esiste trattamento di reciprocità, purché si tratti di stranieri residenti
in Italia e in regola agli effetti del soggiorno.
Per ottenere il rilascio dell’attestato il richiedente deve presentare il
certificato di idoneità psicofisica di cui agli articoli seguenti, nonché il
nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza che valuterà
anche l’inesistenza di controindicazioni agli effetti della tutela dell’ordine e
della sicurezza pubblica, nonché della sicurezza dello Stato.
Il certificato di idoneità fisica ha valore per due anni; la sua scadenza deve
essere annotata, a cura dell’Aero Club d’Italia, nell’attestato di cui al comma
1. Alla scadenza l’interessato deve presentare un nuovo certificato per la
convalida dell’attestato e per l’annotazione, sullo stesso, della nuova
scadenza.
Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato di idoneità
psico-fisica ha valore per un anno dal compimento del quarantesimo anno di età.
I cittadini stranieri, non residenti, che intendano praticare l’attività di volo
da diporto o sportivo sul territorio dello Stato, devono essere in possesso
della licenza sportiva FAI in corso di validità, rilasciata dalla FAI per il
tramite dell’Aero club nazionale di appartenenza, o di altro attestato
abilitante all’attività di volo da diporto o sportivo rilasciato dall’autorità
competente del Paese di appartenenza e riconosciuto dall’Ae.C.I. Gli stessi
devono essere inoltre muniti del nulla osta del questore competente per il luogo
delle gare sportive o delle manifestazioni aeronautiche e devono provvedere alla
copertura assicurativa ai sensi del presente decreto
Art. 13
Visita medica
1.Le visite mediche per la certificazione dell’idoneità al volo da
diporto o sportivo debbono essere effettuate prima dell’inizio dell’attività
preparatoria.
I piloti di aeromobili, alianti, elicotteri, che, per l’esercizio dell’attività
turistica o professionale, abbiano già superato la prescritta visita medica,
sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente capo.
Art. 14
Soggetti preposti alla certificazione dell’idoneità psico-fisica
1.L’idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da
diporto o sportivo può essere certificata da un istituto medico legale
dell’Aeronautica militare, da una unità sanitaria locale, da un medico militare
dell’A.M., da un medico specializzato in medicina dello sport, ovvero in
medicina aeronautica e spaziale.
Art. 15
Requisiti psico-fisici richiesti
1.I requisiti minimi richiesti per il rilascio del certificato
d’idoneità, di cui all’art. 14, sono i seguenti:
a) visus non inferiore a 5/10 per ciascun occhio raggiungibili anche con l’uso
di lenti correttive. Verificandosi questa ultima ipotesi, il certificato dovrà
farne menzione e l’uso delle lenti durante il volo s’intenderà obbligatorio;
b) campo visivo e senso stereoscopico normali;
c) capacità di percepire i colori per trasparenza;
d) capacità di percepire la voce ordinaria di conversazione, da ciascun orecchio
ad una distanza non inferiore a due metri, volgendo le spalle all’esaminatore;
e) funzione vestibolare normale;
f) assenza di anomalie psico-fisiche incompatibili con l’eserci zio
dell’attività di volo da diporto o sportivo.
Capo IV
ATTIVITA’ PREPARATORIA E DIDATTICA
Art. 16
Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità
(Art. modificato dall'art. 5 - del D.P.R. 207/1993)
1.L’attività teorico-pratica per la
preparazione allo svolgimento dell’attività di volo da diporto o sportivo per il
rilascio del relativo attestato di idoneità deve essere condotta, in attuazione
dei corsi istituiti dall’Aero club d’Italia, secondo le modalità ed i criteri da
quest’ultimo stabiliti ed approvati dal Ministero dei trasporti, presso gli aero
club federati e le associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si
interessano di questioni aeronautiche, aggregate all’Aero club d’Italia.
E’ condizione per la legittimità dell’esercizio dei corsi preparatori la
copertura assicurativa della scuola per i danni provocati e riportati dagli
allievi ed istruttori durante le esercitazioni di volo, con un massimale non
inferiore a lire 500 milioni per persona, animale o cosa, ferme restando le
regole generali concernenti l’assicurazione della responsabilità civile per i
danni a terzi."
Art. 17
Ammissione ai corsi
1.Per essere ammessi ai corsi per il conseguimento dell’attestato di
idoneità a svolgere attività di volo da diporto sportivo i candidati devono:
a) aver compiuto 18 anni, oppure averne compiuti 1 6 ed avere l’assenso, nelle
forme di legge, di chi esercita nei loro confronti la patria potestà;
b) essere in possesso del prescritto certificato medico di idoneità.
Art. 18
Programmi dei corsi
1.I programmi didattici dei corsi previsti dall’art. 17 sono costituiti
da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche.
I programmi delle lezioni e delle esercitazioni, da stabilirsi a cura dell’aero
club d’Italia, devono comprendere nozioni di base delle seguenti materie:
a) aerodinamica;
b) meteorologia;
c) tecnologia e prestazioni degli apparecchi per il volo da
diporto o sportivo;
d) tecnica di volo;
e) tecnica di decollo e di atterraggio;
f) operazione ed atterraggi di emergenza;
g) norme di circolazione e di sicurezza;
h) principi di legislazione aeronautica.
Art. 19
Attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo
1.L’attestato di idoneità a svolgere attività di istruttore di volo da
diporto o sportivo è rilasciato dall’Aero club d’Italia a seguito del
superamento di un apposito corso, istituito dallo stesso Aero club d’Italia, con
modalità approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale
dell’aviazione civile.
Per accedere al corso di cui al comma 1 i candidati devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) età non inferiore ai 21 anni;
b) diploma di scuola media inferiore;
c) titolarità da almeno un anno dell’attestato di idoneità allo svolgimento
dell’attività di volo da diporto o sportivo previsto dall’art. 16.
Art. 20
Prove di esame per il conseguimento dell’attestato di istruttore
1.Le prove di esame per il conseguimento dell’attestato di istruttore di
volo da diporto o sportivo devono comprendere:
a) prove pratiche di volo;
b) prove teoriche e pratiche a terra;
c) esposizione di una lezione relativa ad una materia oggetto dei corsi previsti
per il rilascio dell’attestato di idoneità previsto dall’art. 16.
Capo V
ASSICURAZIONE
Art. 21
Obbligo di assicurazione per danni a terzi (Vedi art. 6 DPR 207)
Art. 22
Requisiti della copertura assicurativa
(Art. modificato dall'art. 7 - del D.P.R. 207/1993)
1.Massimale non inferiore a 1 miliardo per
sinistro, lire 1 miliardo per persona e lire 1 miliardo per animali o cose;
Estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti, con mezzi
provvisti di motore, da persona diversa dall’assicurato ed eventualmente anche
contro la volontà di questi, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa
dell’assicuratore verso l’autore del danno;
Estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave;
Obbligo dell’assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato, a richiesta
di costui;
Divieto, per l’assicuratore, di opporre al terzo danneggiato, nei limiti del
massimale, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedano
l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno, salva la
possibilità di rivalsa dell’assicuratore verso l’assicurato, nella misura e
nelle ipotesi previste dal contratto;
Durata della copertura non inferiore a mesi 6;
Estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto diverso
dall’assicurato, e dal pilota senza limitazioni relative a rapporti di
parentela, professionali e simili.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana: E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Art. 23
Obbligo di assicurazione nel caso di gare e manifestazioni
1.Le gare e le manifestazioni sportive di qualsiasi genere degli
apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono aver luogo
se l’organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la
responsabilità civile propria e dei direttori ed ufficiali di gara, per i danni
arrecati alle persone ed alle cose.
Restano ferme le regole generali in materia di assicurazione obbligatoria degli
apparecchi.
Art. 24
Norme transitorie e finali
1.Per la prima applicazione del presente decreto e, comunque per un
periodo non eccedente i mesi sei dalla data di entrata in vigore, l’Aero club
d’Italia procederà all’attribuzione dei certificati di idoneità al volo da
diporto o sportivo e di istruttore in base alle modalità che verranno stabilite
dalle proprie commissioni tecniche ed approvate dal Ministero dei Trasporti -
Direzione generale dell’aviazione civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana: E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 agosto 1988
COSSIGA
De Mita, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Santuz, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Vassalli
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1988
Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 7
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