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Legge 25 marzo 1985, n. 106
" Disciplina del volo da diporto o sportivo ".
(G.U. del 1 Aprile 1985, n. 78)
La Camera dei deputati ed il Senato della
Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo,
sempreché compresi nei limiti indicati nell’allegato annesso alla presente
legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell’articolo 743 del codice
della navigazione.
Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell’allegato
annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in
materia di aeromobili.
Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e
le integrazioni da apportare all’allegato annesso alla presente legge, che
si rendano necessarie in relazione all’evoluzione della tecnica e alla sicurezza
della navigazione e del volo da diporto o sportivo.
(1)
Art. 2
Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata
in vigore della presente legge, viene disposto in ordine:
-all’accertamento dell’idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività
di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all’articolo
1, primo comma;
-all’attività preparatoria per l’uso degli stessi apparecchi;
-alle norme di circolazione e di sicurezza;
-all’obbligo dell’assicurazione per danni a terzi.
Il regolamento di cui al comma precedente è emanato con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dei trasporti.
Con provvedimenti del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero
della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea
all’attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui
all’articolo 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della
navigazione aerea, sia civile che militare.
Art. 3
Il Ministero dei trasporti si avvale dell’Aero Club d’Italia
per quanto attiene allo svolgimento dell’attività preparatoria per l’uso
degli apparecchi di cui all’articolo 1, primo comma, nonché alla certificazione
relativa alla predetta attività preparatoria, con le modalità stabilite
dal regolamento di cui all’articolo 2 della presente legge.
Le tariffe fissate dall’Aero Club d’Italia per l’espletamento delle funzioni
di cui al comma precedente sono soggette all’approvazione del Ministero
dei trasporti.
Art.4
Per l’inosservanza delle disposizioni della presente legge,
o del regolamento di cui all’articolo 2 in materia di accertamento della
idoneità psicofisica e dell’attività preparatoria per l’uso degli apparecchi
di cui all’articolo 1, primo comma, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000.
Se l’inosservanza concerne disposizioni in materia di circolazione aerea
si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro
da lire 500.000 a lire 2 milioni.
Se l’inosservanza concerne disposizioni in materia di assicurazione per
danni a terzi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro da lire 200.000 a lire 800.000.
Per la irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano
le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. L’ufficio
periferico del Ministero dei trasporti di cui all’articolo 17 della predetta
legge è la direzione di circoscrizione aeroportuale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Datata Roma, addì 25 marzo 1985
PERTINI
Craxi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Signorile, Ministro dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli
NOTE:
Nota all’art. 1, primo comma:
— Il testo dell’art. 743 del codice della
navigazione è il seguente: «Art. 743. Nozione di aeromobile. — Per aeromobile
si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da
un luogo ad un altro.Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche,
sono stabilite dal regolamento».
Nota all’art. 4, ultimo comma:
— La legge 24 novembre 1981, n. 689, contenente modifiche al sistema penale,
disciplina nel capo I le sanzioni amministrative. In particolare la sezione
I di detto capo (articoli 1-12) contiene i principi generali, mentre la
sezione lì (articoli 13-31) disciplina l’applicazione delle stesse sanzioni.
L’art. l7 di detta legge si riferisce all’ufficio al quale deve essere presentato
il rapporto sulla violazione amministrativa.
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