Ministero dell'economia e delle finanze
Decreto Ministeriale 24 Maggio 2005
"Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311"
(G.U. del 28 Maggio 2005 n. 123)
Articolo 1
Aggiornamento degli
importi in misura fissa dell'imposta di
bollo
1. L'importo dell'imposta di
bollo stabilito in misura fissa di euro 11,00
dalle disposizioni vigenti anteriormente alla data
di pubblicazione del presente decreto e' elevato a
euro 14,62.
2. Alla tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di
bollo, come sostituita dal decreto del Ministro
delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
196 del 21 agosto 1992, e modificata dall'art.
1-bis, comma 10, del decreto-legge 12 luglio 2004,
n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, n.
191, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) all'art. 13, commi 1 e 2, le
parole "lire 2.500" sono sostituite dalle
seguenti: "euro 1,81";
b) all'art.
14:
le parole "euro 1,29" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 1,81";
le parole "lire
4.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro
2,58";
le parole "lire 7.000" sono sostituite
dalle seguenti: "euro 4,65";
le parole "lire
10.000" sono sostituite dalle seguenti:"euro
6,80";
c) all'art. 28 le parole "lire 600"
sono sostituite dalle seguenti: "euro
0,52".
Articolo 2
Aggiornamento
degli importi delle tasse sulle concessioni
governative
1. Alla tariffa allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, recante disciplina delle tasse sulle
concessioni governative, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 1995, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole "Ammontare delle
tasse in lire", ovunque ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti "Ammontare delle tasse in euro";
b)
all'art. 1, lettera a), la parola "60.000" e'
sostituita dalla seguente: "40,29";
c) all'art.
1, lettera b), la parola "4.000" e' sostituita
dalla seguente: "2,58".
Articolo
3
Decorrenza
1. Il presente decreto
ha effetto a decorrere dal 1 giugno 2005 e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2005