Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642
" Disciplina dell'imposta di bollo ".
(G. U. 11 novembre 1972, n. 292, S.O., n. 3)
TITOLO I
Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento
1. Oggetto dell'imposta.
2. Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso.
3. Modi di pagamento.
4. Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei bolli a punzone.
5. Definizione di foglio, di pagina e di copia.
6. Misura del tributo in caso d'uso.
7. Definizione di ricevuta.
8. Onere del tributo nei rapporti con lo Stato.
TITOLO II
Modi di applicazione dell'imposta
9. Carta bollata.
10. Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello ordinario.
11. Bollo straordinario.
12. Marche da bollo.
13. Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio.
14. Speciali modalità di pagamento.
15. Pagamento in modo virtuale.
15-bis. Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale.
16. Riscossione coattiva.
TITOLO III
Atti e scritti per i quali l'imposta è prenotata a debito
17. Atti dei procedimenti giurisdizionali.
18. Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato.
TITOLO IV
Effetti del mancato od insufficiente pagamento dell'imposta; obblighi, divieti,
solidarietà
19. Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali.
20. Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo.
21. Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario.
22. Solidarietà.
23. Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni.
24. Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti.
25. Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele dichiarazione di conguaglio.
26. Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici.
27. Violazioni costituenti reati.
28. Pena pecuniaria per l'inosservanza di altre prescrizioni.
29. Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta.
30. Responsabilità dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria.
31. Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente decreto.
32. Irreperibilità di valori bollati.
TITOLO VI
Disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni
33. Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria.
34. Accertamento delle violazioni.
35. Organi competenti all'accertamento delle violazioni.
36. Modalità di accertamento delle violazioni.
37. Termini di decadenza - Rimborsi.
38. Ripartizione delle sanzioni amministrative.
TITOLO VII
Vendita dei valori bollati
39. Distribuzione, vendita al pubblico e aggio.
TITOLO VIII
Disposizioni transitorie e finali
40. Disposizioni transitorie.
41. Integrazione dei valori.
42. Entrata in vigore
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IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
TITOLO I
Oggetto e specie dell'imposta e modi di pagamento
Art. 1.
Oggetto dell'imposta.
Sono soggetti alla imposta di bollo gli atti, i documenti e i registri indicati
nell'annessa tariffa.
Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli atti legislativi e,
se non espressamente previsti nella tariffa, agli atti amministrativi dello
Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e loro consorzi.
Art.
2.
Atti soggetti a bollo sin dall'origine o in caso d'uso.
L'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine per gli atti, i documenti e i
registri indicati nella parte prima della tariffa, se formati nello Stato, ed in
caso d'uso per quelli indicati nella parte seconda.
Si ha caso d'uso quando gli atti, i documenti e i registri sono presentati
all'ufficio del registro per la registrazione.
Delle cambiali emesse all'estero si fa uso, oltre che nel caso di cui al secondo
comma, quando sono presentate, consegnate, trasmesse, quietanzate, accettate,
girate, sottoscritte per avallo o altrimenti negoziate nello Stato
(1).
(1)
Articolo così sostituito dall'art. 2, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 pubblicato
sulla G.U. 31
dicembre 1982, n. 359.
Art. 3.
Modi di pagamento.
1. L'imposta di bollo si corrisponde secondo le indicazioni della tariffa
allegata:
a) mediante pagamento dell'imposta ad intermediario convenzionato con l'Agenzia
delle entrate, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito
contrassegno;
b) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia
delle entrate o ad altri uffici autorizzati o mediante versamento in conto
corrente postale.
2. Le frazioni degli importi dell'imposta di bollo dovuta in misura
proporzionale sono arrotondate ad euro 0,10 per difetto o per eccesso a seconda
che si tratti rispettivamente di frazioni fino ad euro 0,05 o superiori ad euro
0,05.
3. In ogni caso l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 1,00, ad
eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari di cui, rispettivamente,
all'articolo 6, numero 1, lettere a) e b), e numero 2, della tariffa - Allegato
A - annessa al presente decreto, per i quali l'imposta minima è stabilita in
euro 0,50 (2).
(2)
Articolo
per ultimo così sostituito dal comma 80 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Con Provvedimento del 5 maggio 2005 pubblicato sulla G.U. del 23 maggio 2005, n. 118, sono state
approvate le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno sostitutivo
delle marche da bollo.
Art.
4.
Forma, valore e carattere distintivi della carta bollata, delle marche da
bollo e dei bolli a punzone.
La carta bollata è filigranata e reca impresso il relativo valore. Se il valore
della carta bollata è inferiore all'imposta dovuta, la differenza viene
corrisposta mediante applicazione di marche da bollo.
La carta bollata, esclusa quella per cambiali, deve essere marginata e contenere
cento linee per ogni foglio.
Con decreto del Ministro delle finanze sono determinati la forma, il valore e
gli altri caratteri distintivi della carta bollata, delle marche da bollo e dei
bolli a punzone, nonché le modalità d'applicazione del visto per bollo.
Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno rilasciato dagli
intermediari, nonché le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo
a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia
(3).
(3) Comma aggiunto dal comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio 2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Con Provvedimento del 5 maggio 2005 pubblicato sulla G.U. del 23 maggio 2005, n. 118, sono state approvate le caratteristiche e le modalità d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo.
Art.
5.
Definizione di foglio, di pagina e di copia.
Agli effetti del presente decreto e delle annesse tariffa e tabella:
a) il foglio si intende composto da quattro facciate, la pagina da una facciata;
b) per copia si intende la riproduzione, parziale o totale, di atti, documenti e
registri dichiarata conforme all'originale da colui che l'ha rilasciata.
Per i tabulati meccanografici l'imposta è dovuta per ogni 100 linee o frazione
di 100 linee effettivamente utilizzate.
Per le riproduzioni con mezzi meccanici, fotografici, chimici e simili il foglio
si intende composto da quattro facciate sempreché queste siano unite o rilegate
tra loro in modo da costituire un unico atto recante nell'ultima facciata la
dichiarazione di conformità all'originale
Art.
6.
Misura del tributo in caso d'uso.
Per gli atti, documenti e registri soggetti a bollo solo in caso d'uso l'imposta è dovuta nella misura vigente al momento in cui se ne fa uso.
Art.
7.
Definizione di ricevuta.
(Articolo soppresso dall'art. 2, D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955 pubblicato sulla G.U. 31 dicembre 1982, n. 359).
8.
Onere del tributo nei rapporti con lo Stato.
Nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico
dell'altra parte, nonostante qualunque patto contrario
(11).
TITOLO II
Modi di applicazione dell'imposta
Art.
9.
Carta bollata.
Sulla carta bollata non si può scrivere fuori dei margini né eccedere il numero
delle linee in essa tracciate. Nei margini del foglio possono apporsi
sottoscrizioni e annotazioni, visti, vidimazioni, numerazioni e bolli prescritti
o consentiti da leggi o regolamenti.
Per gli atti e documenti scritti a mezzo stampa, litografia o altri analoghi
sistemi è consentito, in deroga al disposto del precedente comma, scrivere fuori
dei margini, fermo peraltro il divieto di eccedere le 100 linee per foglio.
È vietato scrivere o apporre timbri o altre stampigliature sul bollo, nonché
usare carta bollata deteriorata nel bollo o nella filigrana o già usata per
altro atto o documento.
Art.
10.
Bollo straordinario o virtuale sostitutivo o alternativo di quello
ordinario.
Nei casi in cui il pagamento dell'imposta di bollo in modo straordinario o
virtuale sia sostitutivo o alternativo di quello ordinario si osservino i limiti
stabiliti dagli articoli 4 e 9 circa il numero delle linee di ciascun foglio.
La disposizione di cui al precedente comma non si applica ai tabulati, repertori
ed ai registri nonché alle copie degli stati di servizio rilasciate dalle
pubbliche amministrazioni
Art.
11.
Bollo straordinario.
Per gli atti soggetti a bollo fin dall'origine l'applicazione delle marche da
bollo, del visto per bollo e del bollo a punzone deve precedere l'eventuale
sottoscrizione e, per i registri e repertori, qualsiasi scritturazione.
È vietato scrivere ed apporre timbri od altre stampigliature sull'impronta del
bollo a punzone o sul visto per bollo.
Art.
12.
Marche da bollo.
L'annullamento delle marche deve avvenire mediante perforazione o apposizione
della sottoscrizione di una delle parti o della data o di un timbro parte su
ciascuna marca e parte sul foglio.
Per l'annullamento deve essere usato inchiostro o matita copiativa.
Sulle marche da bollo non è consentito scrivere né apporre timbri o altre
stampigliature tranne che per eseguirne l'annullamento in conformità dei
precedenti commi.
È vietato usare marche deteriorate o usate in precedenza.
Art.
13.
Facoltà di scrivere più atti sul medesimo foglio.
Un atto per il quale è prevista in via esclusiva od alternativa l'applicazione
dell'imposta in modo straordinario può essere scritto su un foglio che sia già
servito per la redazione di altro atto soggetto ad imposta in modo ordinario o
straordinario a condizione che sia corrisposta la relativa imposta.
Ogni rinnovazione o proroga anche se apposta su atti o documenti formati
precedentemente è soggetta a imposta di bollo nella misura vigente per gli
stessi al momento della rinnovazione o della proroga.
In ogni caso e con il pagamento di una sola imposta possono scriversi sul
medesimo foglio:
1) gli inventari, processi verbali e gli altri atti che sono compiuti in più
sedute;
2) la ratifica apposta sull'atto cui si riferisce;
3) l'accettazione del mandatario apposta sull'atto contenente il mandato;
4) la dichiarazione di conferma e di asseverazione del contenuto di un atto e la
dichiarazione di concordanza con l'originale;
5) l'accettazione della cessione del credito fatta dal debitore ceduto sull'atto
relativo;
6) la dichiarazione di vedovanza scritta sul certificato di esistenza in vita;
7) il certificato di avvenuta iscrizione, trascrizione ed annotamento sui
pubblici registri apposto sulla nota relativa; il duplicato della nota per
l'iscrizione ipotecaria e la sua rinnovazione scritta sul titolo in base al
quale avviene la formalità;
8) la copia della iscrizione, rinnovazione e trascrizione sui pubblici registri
costituenti un solo stato o certificato e le relative aggiunte e variazioni
riportate in un solo stato o certificato anche se lo stato o certificato
concerne più di una persona;
9) il certificato scritto sull'estratto catastale e attestante l'imposta dovuta
per i beni ivi descritti e la dichiarazione di eseguita voltura catastale
apposta sul documento in base al quale la voltura fu eseguita;
10) gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri dei
rispettivi uffici, purché riguardino una sola persona o più persone coobbligate
o cointeressate nell'affare cui si riferisce il contenuto degli estratti che si
rilasciano;
11) i pareri, le conclusioni e i decreti sopra i ricorsi in sede giurisdizionale
od amministrativa;
12) gli atti d'istruzione delle cause, i certificati e le attestazioni apposte
sui medesimi, le relazioni di notificazioni scritte sull'originale e sulla copia
dell'atto notificato, nonché i precetti apposti in calce alle sentenze ed agli
atti rilasciati in forma esecutiva;
13) l'autenticazione o la legalizzazione delle firme apposte sullo stesso foglio
che contiene le firme da autenticare o da legalizzare;
14) le certificazioni dei pubblici uffici apposte sul duplicato e sul secondo
originale delle domande;
15) gli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o
provvedimenti, se redatti in un unico contesto.
Art. 14.
Speciali modalità di pagamento.
Con decreto del Ministro delle finanze saranno determinati gli atti per i quali
l'imposta di bollo, in qualsiasi modo dovuta, può essere assolta mediante
applicazione di speciale impronta apposta da macchine bollatrici, nonché le
caratteristiche tecniche delle macchine stesse, i requisiti necessari per
ottenere l'autorizzazione al loro uso, i termini e le relative modalità di
applicazione .
L'autorizzazione all'impiego di macchine bollatrici è rilasciata, su richiesta
dell'interessato, e in conformità al decreto previsto nel comma precedente,
dall'intendenza di finanza nella cui circoscrizione territoriale la macchina
deve essere posta in uso.
L'utente delle macchine bollatrici non può cederne l'uso o la proprietà a terzi,
nemmeno temporaneamente né trasferirle in altra sede, modificarle o ripararle
senza la preventiva autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata
dall'intendente di finanza e, per le modifiche e le riparazioni, può essere
rilasciata anche dall'ufficio del registro nella cui circoscrizione la macchina
è posta in uso .
Art. 15.
Pagamento in modo virtuale.
Per determinate categorie di atti e documenti, da stabilire con decreto del
Ministro delle finanze, l'intendente di finanza può, su richiesta degli
interessati, consentire che il pagamento dell'imposta anziché in modo ordinario
o straordinario avvenga in modo virtuale .
Gli atti e documenti, per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui
al precedente comma, devono recare la dicitura chiaramente leggibile indicante
il modo di pagamento dell'imposta e gli estremi della relativa autorizzazione.
Ai fini dell'autorizzazione di cui al precedente comma, l'interessato deve
presentare apposita domanda corredata da una dichiarazione da lui sottoscritta
contenente l'indicazione del numero presuntivo degli atti e documenti che
potranno essere emessi durante l'anno.
L'ufficio del registro competente per territorio, ricevuta l'autorizzazione
dell'intendenza di finanza, procede, sulla base della predetta dichiarazione,
alla liquidazione provvisoria dell'imposta dovuta per il periodo compreso tra la
data di decorrenza dell'autorizzazione e il 31 dicembre ripartendone l'ammontare
in tante rate uguali quanti sono i bimestri compresi nel detto periodo con
scadenza alla fine di ciascun bimestre solare.
Entro il successivo mese di gennaio, il contribuente deve presentare all'ufficio
del registro una dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli atti e
documenti emessi nell'anno precedente distinti per voce di tariffa, nonché degli
assegni bancari estinti nel suddetto periodo.
L'ufficio del registro, previ gli opportuni riscontri, procede alla liquidazione
definitiva dell'imposta dovuta per l'anno precedente imputando la differenza a
debito o a credito della rata bimestrale scadente a febbraio o, occorrendo, in
quella successiva.
Tale liquidazione, ragguagliata e corretta dall'ufficio in relazione ad
eventuali modifiche della disciplina o della misura dell'imposta, viene assunta
come base provvisoria per la liquidazione dell'imposta per l'anno in corso. Se
le modifiche intervengono nel corso dell'anno, a liquidazione provvisoria già
eseguita, l'ufficio effettua la riliquidazione provvisoria delle rimanenti rate
con avviso da notificare al contribuente entro il mese successivo a quello di
entrata in vigore del provvedimento che dispone le modifiche. La maggiore
imposta relativa alla prima rata oggetto della riliquidazione è pagata
unitamente all'imposta relativa alla rata successiva. Non si tiene conto, ai
fini della riliquidazione in corso d'anno, delle modifiche intervenute nel corso
dell'ultimo bimestre. Se le modifiche comportano l'applicazione di una imposta
di ammontare inferiore rispetto a quella provvisoriamente liquidata, la
riliquidazione è effettuata dall'ufficio, su istanza del contribuente, entro
trenta giorni dalla presentazione dell'istanza.
L'autorizzazione di cui ai precedenti commi si intende concessa a tempo
indeterminato e può essere revocata con atto da notificarsi all'interessato.
L'interessato, che intenda rinunziare all'autorizzazione, deve darne
comunicazione scritta all'intendenza di finanza presentando contemporaneamente
la dichiarazione di cui al quinto comma per il periodo compreso dal 1° gennaio
al giorno da cui ha effetto la rinunzia. Il pagamento dell'imposta risultante
dalla liquidazione definitiva dovrà essere effettuato nei venti giorni
successivi alla notificazione della liquidazione.
Art. 15-bis.
Versamento dell'acconto sull'imposta di bollo assolta in modo virtuale.
1. Poste italiane s.p.a., le banche e gli altri enti e società finanziari
indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, entro
il 30 novembre di ogni anno, versano, a titolo di acconto, una somma pari al
settanta per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata ai sensi
dell'articolo 15; per esigenze di liquidità l'acconto può essere scomputato dai
versamenti da effettuare a partire dal successivo mese di febbraio
(4).
(4)
Articolo aggiunto dall'art. 4, D.L. 29 novembre 2004, n. 282. Vedi, anche,
quanto disposto dal comma 2 dello stesso art. 4.
Art. 16.
Riscossione coattiva.
Per la riscossione coattiva delle imposte, delle soprattasse e delle pene
pecuniarie si applicano le disposizioni degli articoli da 5 a 29 e 31 del regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639 .
Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l'art. 36
della tariffa allegata al presente decreto.
TITOLO III
Atti e scritti per i quali l'imposta è prenotata a debito
Art. 17.
Atti dei procedimenti giurisdizionali.
Nei procedimenti, compresi quelli esecutivi, innanzi all'autorità giudiziaria
ordinaria e alle giurisdizioni speciali l'imposta dovuta dalle amministrazioni
dello Stato ovvero da persone o enti ammessi al beneficio del patrocinio a spese
dello Stato è prenotata a debito
(5).
[Nella procedura di fallimento si osservano le disposizioni dell'art. 91 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267]
(6).
[Le imposte di bollo prenotate a debito ai sensi dei commi precedenti sono
ripetibili nei casi e con i modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio]
(7)
(5)
Comma così modificato dall'art. 300, comma 3, D. Lgs. 30 maggio 2002, n. 113
e dall'art. 300, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
(6)
Comma abrogato dall'art. 299, D. Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art.
299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
(7)
Comma abrogato dall'art. 299, D. Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art.
299, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Art.
18.
Atti di persone od enti ammessi al patrocinio a spese dello Stato
(8).
Nelle cause e nei procedimenti interessanti persone od enti ammessi al
patrocinio a spese dello Stato non può farsi uso della carta libera, se in
ciascun atto e in ciascuna copia non siano citati gli estremi del decreto di
ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e se, trattandosi di atti,
documenti o copie da prodursi in giudizio, non sia in esso indicato lo scopo
della produzione (9).
(8)
Rubrica
così modificata dall'art. 300, comma 3, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 e dall'art. 300, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
(9)
Articolo così modificato dall'art. 300, comma 3, D.Lgs. 30 maggio 2002, n.
113 e dall'art. 300, comma 3, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Art.
19.
Obblighi degli arbitri, dei funzionari e dei pubblici ufficiali.
Salvo quanto disposto dai successivi articoli 20 e 21, i giudici, i funzionari e
i dipendenti dell'Amministrazione dello Stato, degli enti pubblici territoriali
e dei rispettivi organi di controllo, i pubblici ufficiali, i cancellieri e
segretari, nonché gli arbitri non possono rifiutarsi di ricevere in deposito o
accettare la produzione o assumere a base dei loro provvedimenti, allegare o
enunciare nei loro atti, i documenti, gli atti e registri non in regola con le
disposizioni del presente decreto. Tuttavia gli atti, i documenti e i registri o
la copia degli stessi devono essere inviati a cura dell'ufficio che li ha
ricevuti e, per l'autorità giudiziaria, a cura del cancelliere o segretario, per
la loro regolarizzazione ai sensi dell'art. 31, al competente ufficio del
registro entro trenta giorni dalla data di ricevimento ovvero dalla data del
deposito o della pubblicazione del provvedimento giurisdizionale o del lodo
.
Art. 20.
Cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario irregolari di bollo.
La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno bancario non hanno la qualità di
titoli esecutivi se non sono stati regolarmente bollati sin dall'origine e,
qualora si tratti di titoli provenienti dall'estero, prima che se ne faccia uso.
Il portatore o possessore, non può esercitare i diritti cambiari inerenti al
titolo se non abbia corrisposto l'imposta di bollo dovuta e pagato le relative
sanzioni amministrative.
La inefficacia come titolo esecutivo deve essere rilevata e pronunciata dai
giudici anche d'ufficio .
Art.
21.
Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario.
I notai, gli ufficiali giudiziari ed i segretari comunali, devono negli atti di
protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo
pagata per detti titoli e, quando questi siano muniti di marche da bollo o di
visto per bollo, devono anche indicare l'ufficio che ha annullato le marche od
apposto il visto e la relativa data.
Art.
22.
Solidarietà.
Sono obbligati in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali
sanzioni amministrative:
1) tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti,
documenti o registri non in regola con le disposizioni del presente decreto
ovvero li enunciano o li allegano ad altri atti o documenti;
2) tutti coloro che fanno uso, ai sensi dell'art. 2, di un atto, documento o
registro non soggetto al bollo fin dall'origine senza prima farlo munire del
bollo prescritto.
La parte a cui viene rimesso un atto, un documento o un registro, non in regola
con le disposizioni del presente decreto, alla formazione del quale non abbia
partecipato, è esente da qualsiasi responsabilità derivante dalle violazioni
commesse ove, entro quindici giorni dalla data del ricevimento, lo presenti
all'ufficio del registro e provveda alla sua regolarizzazione col pagamento
della sola imposta. In tal caso la violazione è accertata soltanto nei confronti
del trasgressore.
Indipendentemente dalle pene previste dal codice penale, il venditore o il
locatore delle macchine bollatrici o chi comunque le dà in uso a qualsiasi
titolo è responsabile, in solido con l'utente, della imposta di bollo e delle
sanzioni per le infrazioni rese possibili da difetti di costruzione delle
macchine, da irregolare fornitura di punzoni o dall'omissione della
comunicazione all'amministrazione finanziaria della vendita, della locazione o
della dazione in uso delle macchine stesse .
Art.
23.
Patti sull'onere del tributo e delle sanzioni.
I patti contrari alle disposizioni del presente decreto, compreso quello che
pone l'imposta e le eventuali sanzioni a carico della parte inadempiente o di
quella che abbia determinato la necessità di far uso degli atti o dei documenti
irregolari, sono nulli anche tra le parti.
Art.
24.
Sanzioni a carico di soggetti tenuti a specifici adempimenti.
1. L'inosservanza degli obblighi stabiliti dall'articolo 19 è punita, per ogni
atto, documento o registro, con sanzione amministrativa da lire duecentomila a
lire quattrocentomila.
Art.
25.
Omesso od insufficiente pagamento dell'imposta ed omessa o infedele
dichiarazione di conguaglio.
1. Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l'imposta di bollo dovuta sin
dall'origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione
amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell'imposta o della maggiore
imposta.
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 32, secondo comma, della legge 24 maggio
1977, n. 227, le violazioni relative alle cambiali sono punite con la sanzione
amministrativa da due a dieci volte l'imposta, con un minimo di lire
duecentomila.
3. L'omessa o infedele dichiarazione di conguaglio prevista dal quinto e
dall'ultimo comma dell'articolo 15 è punita con la sanzione amministrativa dal
cento al duecento per cento dell'imposta dovuta.
Art.
26.
Violazioni in materia di uso delle macchine bollatrici.
1. L'utente delle macchine bollatrici che non osservi i divieti di cui
all'ultimo comma dell'articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa da
lire un milione a lire dieci milioni.
Art.
27.
Violazioni costituenti reati.
Chi detiene per lo smercio ovvero smercia carta bollata, marche od altri valori
di bollo precedentemente usati è punito con le pene stabilite dall'art. 466 del
codice penale.
Art.
28.
Pena pecuniaria per l'inosservanza di altre prescrizioni.
(Articolo abrogato dall'art. 5, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473)
Art.
29.
Soprattassa per omesso o insufficiente pagamento dell'imposta.
(Articolo abrogato dall'art. 5, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473)
Art.
30.
Responsabilità dei funzionari dell'Amministrazione finanziaria.
Per gli atti di ogni specie, formati dai funzionari dell'Amministrazione
finanziaria o dai conservatori dei registri immobiliari e dai loro dipendenti
nell'esercizio delle loro funzioni, le sanzioni previste dagli articoli
precedenti si applicano soltanto a carico di colui che ha formato l'atto.
Art.
31.
Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente
decreto.
Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia
stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre
regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del
supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della
violazione.
La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli Uffici del registro mediante
annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa riscossa.
Nell'ipotesi prevista dall'art. 19 la regolarizzazione avviene sull'originale o
sulla copia inviata all'ufficio del registro.
Art.
32.
Irreperibilità di valori bollati.
È ammesso corrispondere l'imposta direttamente agli uffici del registro ovvero
mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro
competente quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi la carta bollata o
le marche da bollo necessarie e tale circostanza sia fatta risultare nel
contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la
causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si
riferisce.
Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la
corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere
assolta esclusivamente mediante visto per bollo.
È altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale
pagamento dell'imposta purché gli stessi siano presentati all'ufficio del
registro per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità
di cui al primo comma e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto
dell'atto.
Il pagamento dell'imposta a norma dei commi precedenti non comporta applicazione
di sanzioni amministrative.
TITOLO VI
Disposizioni relative alle controversie ed alle violazioni
Art.
33.
Ricorsi amministrativi e azione giudiziaria.
Le controversie relative all'applicazione delle imposte previste dal presente
decreto sono decise in via amministrativa dalle intendenze di finanza con
provvedimento motivato avverso il quale è dato ricorso al Ministero delle
finanze nel termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento
stesso se l'ammontare controverso delle imposte e soprattasse supera centomila
lire.
Contro le decisioni del Ministero e quelle definitive delle intendenze di
finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e
nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2) e 3), del codice di procedura
civile.
Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti
rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata
scoperta la falsità o recuperato il documento.
L'autorità amministrativa, adita a norma del primo comma, ha facoltà di
sospendere la riscossione delle imposte in contestazione.
Avverso le decisioni definitive di cui ai precedenti commi è promovibile
l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione
della decisione. Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione
del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può
promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione
stessa.
Art.
34.
Accertamento delle violazioni.
(Articolo abrogato dall'art. 5, D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473)
Art.
35.
Organi competenti all'accertamento delle violazioni.
L'accertamento delle violazioni alle norme del presente decreto, anche se
costituenti reato, è demandato, oltre che ai soggetti indicati negli articoli
30, 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , ai funzionari del Ministero delle
finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di
speciale tessera, nonché limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede
degli uffici predetti, a qualsiasi funzionario ed impiegato addetto agli uffici
stessi.
I soggetti indicati nell'art. 19 e tutti coloro che a norma di disposizioni
legislative o regolamentari sono obbligati a tenere o a conservare libri,
registri, atti o documenti soggetti a bollo sono obbligati ad esibirli ai
funzionari ed impiegati di cui al precedente comma ed agli ufficiali ed agenti
della polizia tributaria.
L'obbligo di cui al precedente comma non si estende agli atti o documenti di cui
siano in possesso le persone indicate negli articoli 351 e 352 del codice di
procedura penale, sempre che tali atti o documenti si riferiscano a materie in
ordine alle quali le dette persone avrebbero diritto di astenersi dal
testimoniare a norma dei citati articoli.
I notai sono tenuti in ogni caso ad esibire gli atti pubblici e le scritture
private depositati presso di loro, ad eccezione degli atti di ricevimento dei
testamenti segreti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi.
Art.
36.
Modalità di accertamento delle violazioni.
Le violazioni delle norme contenute nel presente decreto sono constatate
mediante processo verbale dal quale debbano risultare le ispezioni e le
rilevazioni eseguite, le richieste fatte al contribuente o a chi lo rappresenta
e le risposte ricevute. Il verbale deve esser sottoscritto dal contribuente o da
chi lo rappresenta ovvero indicare il motivo della mancata sottoscrizione. Copia
di esso deve essere consegnata al contribuente.
Gli atti e i documenti possono essere sequestrati soltanto se non è possibile
riprodurne o farne constare il contenuto nel verbale, nonché in caso di mancata
sottoscrizione o di contestazione del contenuto del verbale. I libri e i
registri non possono essere sequestrati; gli organi procedenti possono eseguirne
o farne eseguire copie o estratti, possono apporre nelle parti che interessano
la propria firma o sigla insieme con la data e il bollo di ufficio e possono
adottare le cautele atte ad impedire l'alterazione o la sottrazione dei libri e
dei registri.
La regolarizzazione degli atti, documenti, libri e registri può avvenire a
richiesta del contribuente sulla copia di cui al comma precedente.
Art. 37.
Termini di decadenza - Rimborsi.
L'Amministrazione finanziaria può procedere all'accertamento delle violazioni
alle norme del presente decreto entro il termine di decadenza di tre anni a
decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione.
L'intervenuta decadenza non autorizza l'uso degli atti, documenti e registri in
violazione del presente decreto, senza pagamento dell'imposta nella misura
dovuta al momento dell'uso.
La restituzione delle imposte pagate in modo virtuale e delle relative sanzioni
amministrative deve essere richiesta entro il termine di decadenza di tre anni a
decorrere dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento. Non si fa luogo
alla restituzione delle imposte pagate mediante versamento in conto corrente
postale.
Non è ammesso il rimborso delle imposte pagate in modo ordinario o
straordinario, salvo il caso in cui si tratti:
a) di imposta assolta con bollo a punzone su moduli divenuti inutilizzabili per
sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari;
b) di imposta corrisposta, anche parzialmente, mediante visto per bollo.
La domanda di rimborso deve essere presentata a pena di decadenza,
all'intendenza di finanza entro un anno dalla data di entrata in vigore delle
sopravvenute disposizioni legislative o regolamentari per l'ipotesi di cui alla
lettera a) e dalla data del pagamento dell'imposta corrisposta a mezzo visto per
bollo per l'ipotesi di cui alla lettera b). In questo ultimo caso la domanda di
rimborso deve contenere la espressa rinuncia ad utilizzare l'atto; il rimborso è
comunque subordinato all'assenza di qualsiasi sottoscrizione, sia pure
cancellata, sull'atto e all'adozione da parte dell'ufficio del registro, presso
il quale è stata assolta l'imposta di misura idonea a rendere inutilizzabile
l'atto.
Art.
38.
Ripartizione delle sanzioni amministrative.
Le somme riscosse per le sanzioni amministrative
previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio
1951, n. 168.
TITOLO VII
Vendita dei valori bollati
Art.
39.
Distribuzione, vendita al pubblico e aggio.
La vendita al pubblico dei valori bollati può farsi soltanto dalle persone e
dagli uffici autorizzati con apposito decreto dell'intendente di finanza.
Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori
di generi di monopolio, nonché presso gli ufficiali giudiziari e gli altri
distributori, al 30 giugno 2004, autorizzati già alla vendita di valori bollati,
previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di
riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per
l'inosservanza degli obblighi convenzionali
(10).
Ai soggetti di cui al primo comma compete l'aggio calcolato:
a) sull'ammontare complessivo dei valori bollati prelevati nell'anno, nella
seguente misura:
1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;
b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui
all'articolo 3, primo comma, n. 3-bis), nella misura stabilita dalla convenzione
prevista dal primo comma del presente articol0.
Le persone autorizzate alla vendita al pubblico dei valori bollati sono tenute a
mantenere costantemente le scorte stabilite dal decreto di autorizzazione ed a
soddisfare integralmente e senza ritardo, nei limiti delle dette scorte, le
richieste dei valori bollati rivolte loro dal pubblico.
Il Ministro delle finanze può, con proprio decreto, autorizzare persone od enti
a prelevare per il proprio fabbisogno valori bollati con l'aggio di cui alla
lettera c) direttamente dagli uffici del registro e dagli istituti di credito
autorizzati alla distribuzione.
Il Ministro delle finanze stabilisce, con proprio decreto, i criteri da
osservarsi per la concessione delle autorizzazioni alla vendita al pubblico dei
valori bollati nonché i requisiti, le condizioni e le modalità ai quali le
autorizzazioni stesse sono subordinate.
I venditori di generi di monopolio, autorizzati alla vendita al pubblico dei
valori bollati sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori ed
assistenti.
I venditori di generi di monopolio e le persone aventi un esercizio aperto al
pubblico, autorizzati alla vendita al pubblico dei valori bollati, devono
esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione «valori
bollati» ed avente le caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle
finanze (11).
L'autorizzazione alla vendita al pubblico dei valori bollati può essere revocata
dall'intendente di finanza qualora il distributore secondario non sia provvisto
delle specie di valori indicate nel decreto di nomina o ne abbia rifiutato la
vendita o preteso un prezzo maggiore di quello stabilito.
L'autorizzazione medesima può essere, altresì, sospesa o revocata
dall'intendente di finanza per gravi motivi dai quali siano derivati o
potrebbero derivare danni all'Erario.
Nei casi di sospensione, revoca o rinuncia dell'autorizzazione alla vendita al
pubblico dei valori bollati, la richiesta di rimborso dei valori bollati rimasti
invenduti, al netto dell'aggio, deve essere presentata all'Intendenza di finanza
entro sei mesi dal ricevimento, da parte dell'interessato, della comunicazione
della sospensione, della revoca o dell'accoglimento della rinuncia.
Il cambio dei valori bollati inutilizzabili perché fuori corso deve essere
richiesto, dalle persone e dagli uffici autorizzati alla vendita al pubblico dei
valori bollati, a pena di decadenza e con le modalità stabilite dal Ministero
delle finanze, entro sei mesi dal giorno della loro inutilizzabilità. Il cambio
dei valori bollati difettosi o avariati potrà invece essere sempre concesso ai
distributori secondari che ne facciano domanda.
Il Ministro delle finanze può affidare, per il tempo ed alle condizioni di cui
ad apposite convenzioni da approvarsi con proprio decreto, la distribuzione
primaria dei valori bollati ad istituti di credito.
Le somme riscosse dai suddetti istituti per tale distribuzione sono versate
dagli istituti medesimi allo Stato al netto delle provvigioni ad essi
riconosciute con le convenzioni di cui al comma precedente nonché dell'aggio
spettante alle persone, uffici ed enti indicati nel secondo e quarto comma.
Il Ministro delle finanze, al fine di assicurare, ai sensi del primo comma
dell'art. 5 della legge 5 agosto 1978, n. 468, la contabilizzazione delle
entrate al lordo delle provvigioni e degli aggi di cui al precedente comma,
dovrà provvedere alla emissione, a carico di apposito capitolo di spesa, di
specifici mandati commutabili in quietanza di entrata per la regolazione
contabile degli importi delle provvigioni e degli aggi relativi alle somme
versate .
(10)
Comma così modificato prima dal comma 10 dell'art. 1-bis, D.L. 12 luglio
2004, n. 168, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e
successivamente dal
comma 42 dell'art. 3, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, come sostituito dalla
relativa legge di conversione.
(11)
Il D.M. 3 agosto 1984
pubblicato sula G.U. 4 settembre 1984, n. 243 ha così
disposto:
«I rivenditori di generi di monopolio, obbligati a termine dell'art. 39 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, alla esposizione dell'insegna indicante «valori
bollati», possono aggiungere alla targa regolarmente già prevista dalle vigenti
disposizioni, la scritta «valori bollati» da collocare sotto la dicitura
«tabacchi», o - se ancora esistente - «sali e tabacchi».
I soggetti diversi dai rivenditori di generi di monopolio, con esercizio aperto
al pubblico, autorizzati alla vendita dei valori bollati, e i rivenditori di
generi di monopolio che non intendono avvalersi della facoltà di cui sopra,
devono esporre all'esterno del locale un'insegna di cm 50x20, a fondo nero
opaco, recante, in colore bianco, lo stemma della Repubblica italiana e la
scritta «valori bollati».
Per una migliore visibilità a distanza di tale insegna, i rivenditori possono
adoperare qualsiasi materiale e qualsiasi sistema di illuminazione, ferme
restando le caratteristiche di cui innanzi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed
avrà esecuzione dal 1° gennaio 1985».
TITOLO VIII
Disposizioni transitorie e finali
Art.
40.
Disposizioni transitorie.
Salvo quanto disposto nella tariffa e nella tabella allegate al presente
decreto, le esenzioni e le agevolazioni nonché i regimi sostitutivi in materia
di bollo, previsti dalle leggi in vigore alla data del 31 dicembre 1972, si
applicano fino al termine che sarà stabilito con le disposizioni da emanare ai
sensi del numero 6 dell'art. 9 o del sesto comma dell'art. 15 della legge 9
ottobre 1971, n. 825.
Per le cambiali di cui al primo comma dell'art. 41 della legge 28 febbraio 1967,
n. 131, rimangono ferme le disposizioni di cui al secondo comma dello stesso
articolo.
Art.
41.
Integrazione dei valori.
I libri ed i registri già bollati in modo straordinario che all'attuazione del
presente decreto si trovino interamente in bianco, dovranno, prima dell'uso,
essere integrati, sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita
dalla tariffa allegata al presente decreto, mediante applicazione di marche da
bollo da annullarsi con l'osservanza delle norme di cui all'art. 12.
Art.
42.
Entrata in vigore.
Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio
1973.
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Allegato
" A
"
Tariffa
-
Parte I
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(Artt. 1 - 21)
Tariffa
-
Parte II
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(Artt. 11 - 32)
Tariffa
- Parte III
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(Artt. 33 - 50)
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Allegato "
B "
TABELLA
Atti, documenti e registri esenti dall'imposta di
bollo in modo assoluto:
1. Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione
delle liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti
elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale.
2. Elenchi e ruoli concernenti l'ufficio del giudice popolare, la leva militare
ed altre prestazioni personali verso lo Stato, le regioni, le province ed i
comuni, nonché tutte le documentazioni e domande che attengono a tali
prestazioni e le relative opposizioni.
3. Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti in materia penale, di
pubblica sicurezza e disciplinare, esclusi gli atti di cui agli articoli 34 e 36
della tariffa e comprese le istanze e denunce di parte dirette a promuovere
l'esercizio dell'azione penale e relative certificazioni. Documenti prodotti nei
medesimi procedimenti dal pubblico ministero e dall'imputato o incolpato.
4. Estratti e copie di qualsiasi atto e documento richiesti nell'interesse dello
Stato dai pubblici uffici, quando non ricorre l'ipotesi prevista dall'art. 17
del presente decreto.
5. Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi
tributo, dichiarazioni, denunzie, atti, documenti e copie presentati ai
competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie, con
esclusione di ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi del contribuente.
Verbali, decisioni e relative copie delle commissioni tributarie nonché copie
dei ricorsi, delle memorie, delle istanze e degli altri atti del procedimento
depositati presso di esse.
Repertori, libri, registri ed elenchi prescritti dalle leggi tributarie ad
esclusione dei repertori tenuti dai notai.
Atti e copie relativi al procedimento, anche esecutivo, per la riscossione dei
tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato, delle
regioni, delle province, dei comuni e delle istituzioni pubbliche di
beneficenza, dei contributi e delle entrate extratributarie di qualsiasi ente
autorizzato per legge ad avvalersi dell'opera dei concessionari del servizio
nazionale di riscossione.
Istanze di rimborso e di sospensione del pagamento di qualsiasi tributo, nonché
documenti allegati alle istanze medesime.
Delegazioni di pagamento e atti di delega di cui all'art. 3 della legge 21
dicembre 1978, n. 843.
6. Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa
riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta
sul valore aggiunto.
Per i suddetti documenti sui quali non risulta evidenziata l'imposta sul valore
aggiunto, la esenzione è applicabile a condizione che gli stessi contengano
l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di
corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto.
7. Titoli di debito pubblico, buoni del tesoro, certificati speciali di credito
ed altri titoli obbligazionari emessi o garantiti dallo Stato, nonché le
relative quietanze; libretti postali di risparmio, vaglia postali e relative
quietanze; ricevute, quietanze ed altri documenti recanti addebitamenti o
accreditamenti formati, emessi ovvero ricevuti dalle banche nonché dagli uffici
della società Poste Italiane SpA non soggetti all'imposta di bollo sostitutiva
di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della tariffa annessa al presente decreto;
estratti di conti correnti postali intestati ad amministrazioni dello Stato;
buoni fruttiferi ed infruttiferi da chiunque emessi; domande per operazioni
comunque relative al debito pubblico e documenti esibiti a corredo delle domande
stesse; procure speciali per ritiro di somme iscritte nei libretti postali
nominativi di risparmio; polizze e ricevute di pegno rilasciate dai monti di
credito su pegno, dai monti o società di soccorso e dalle casse di risparmio;
libretti di risparmio e quietanze sui depositi e prelevamenti, anche se
rilasciate separatamente
(13).
Azioni, titoli di quote sociali, obbligazioni ed altri titoli negoziabili emessi
in serie, nonché certificati di tali titoli, qualunque sia il loro emittente
compresi gli atti necessari per la creazione, l'emissione, l'ammissione in
borsa, la messa in circolazione, la negoziazione o la compravendita di detti
titoli (14).
Quietanze per il rimborso dei titoli, buoni, azioni e quote di cui ai precedenti
commi nonché per il versamento di contributi o quote associative ad associazioni
politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali e
sportive.
8. Copie, estratti, certificati, dichiarazioni ed attestazioni di qualsiasi
genere rilasciati da autorità, pubblici uffici e ministri di culto
nell'interesse di persone non abbienti e domande dirette ad ottenere il rilascio
dei medesimi.
Per fruire dell'esenzione di cui al precedente comma è necessario esibire
all'ufficio che deve rilasciare l'atto, il certificato in carta libera del
sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del
richiedente nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo
luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.
Domande per il conseguimento di sussidi o per l'ammissione in istituti di
beneficenza e relativi documenti.
Quietanze relative ad oblazioni a scopo di beneficenza a condizione che
sull'atto risulti tale scopo.
8-bis. Certificati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione
delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di
appartenenza.
9. Atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie e di
assegni familiari, ricevute dei contributi nonché atti e documenti relativi alla
liquidazione e al pagamento di indennità e rendite concernenti le assicurazioni
stesse anche se dovute in base a leggi straniere.
Domande, certificati, documenti, ricorsi occorrenti per la liquidazione e il
pagamento delle pensioni dirette o di reversibilità, degli assegni e delle
indennità di liquidazione e di buonuscita o comunque di cessazione del rapporto
di lavoro anche se a carico di stranieri.
Domande e relativa documentazione per l'iscrizione nelle liste di collocamento
presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione.
10. Certificati concernenti gli accertamenti che le leggi sanitarie demandano
agli uffici sanitari, ai medici, ai veterinari ed alle levatrici, quando tali
certificati sono richiesti nell'esclusivo interesse della pubblica igiene e
profilassi.
11. Atti e documenti necessari per l'ammissione, frequenza ed esami nella scuola
dell'obbligo ed in quella materna nonché negli asili nido; pagelle, attestati e
diplomi rilasciati dalle scuole medesime.
Domande e documenti per il conseguimento di borse di studio e di presalari e
relative quietanze nonché per ottenere l'esonero totale o parziale dal pagamento
delle tasse scolastiche.
Istanze, dichiarazioni o atti equivalenti relativi alla dispensa, all'esonero o
alla frequenza dell'insegnamento religioso.
12. Atti e provvedimenti del procedimento innanzi alla Corte costituzionale.
Atti, documenti e provvedimenti dei procedimenti giurisdizionali ed
amministrativi relativi a controversie:
1) in materia di assicurazioni sociali obbligatorie ed assegni familiari;
2) individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego;
3) in materia di pensioni dirette o di riversibilità;
4) in materia di equo canone delle locazioni degli immobili urbani.
Atti relativi ai provvedimenti di conciliazione davanti agli uffici del lavoro e
della massima occupazione o previsti da contratti o da accordi collettivi di
lavoro.
Atti e documenti relativi all'esecuzione immobiliare nei procedimenti di cui ai
numeri 1), 2) e 3) del secondo comma e dei provvedimenti di cui al terzo comma
del presente articolo.
Atti e provvedimenti dei procedimenti innanzi al conciliatore, compreso il
mandato speciale a farsi rappresentare ed escluse le sentenze.
13. Atti della procura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi
l'inventario, i conti annuali e quello finale, le istanze di autorizzazione ed i
relativi provvedimenti, con esclusione degli atti e dei contratti compiuti dal
tutore in rappresentanza del minore o dell'interdetto; atti, scritti e documenti
relativi al procedimento di adozione speciale e di affidamento, all'assistenza
ed alla affiliazione dei minori di cui agli articoli 400 e seguenti del codice
civile; atti di riconoscimento di figli naturali da parte di persone iscritte
nell'elenco di cui all'art. 15, D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1945, n. 173.
13-bis. Contrassegno invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del
regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui
invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
14. Domande per ottenere certificati ed altri atti e documenti esenti da imposta
di bollo; domande per il rilascio di copie ed estratti dei registri di anagrafe
e di stato civile; domande e certificati di nascita per il rilascio del
certificato del casellario giudiziario.
Dichiarazioni sostitutive delle certificazioni e dell'atto di notorietà rese ai
sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni ed integrazioni.
15. Bollette ed altri documenti doganali di ogni specie, certificati di origine.
Atti, documenti e registri relativi al movimento, a qualsiasi titolo, e alla
compravendita di valute e di valori in moneta o verghe.
Fatture emesse in relazione ad esportazioni di merci, fatture pro-forma e copie
di fatture che devono allegarsi per ottenere il benestare all'esportazione e
all'importazione di merci, domande dirette alla restituzione di tributi
restituibili all'esportazione.
Ricevute delle somme affidate da enti e imprese ai propri dipendenti e ausiliari
o intermediari del commercio, nonché agli spedizionieri, per spese da sostenere
nell'interesse dell'ente o dell'impresa.
Domande di autorizzazione d'importazione ai sensi dell'articolo 115 del Trattato
CEE.
16. Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni,
province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane
sempreché vengano tra loro scambiati.
17. Atti che autorità, pubblici funzionari e ministri di culto sono tenuti a
trasmettere all'ufficio dello stato civile; dichiarazioni e processi verbali
trasmessi all'ufficio dello stato civile per comunicare la nascita o la morte di
persone o il rinvenimento di bambini abbandonati.
18. Passaporti e documenti equipollenti; carte di identità e documenti
equipollenti.
Atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti:
a) per gli emigranti, considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni,
che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie;
b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrino
per prestare servizio militare;
c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari;
d) per gli indigenti.
19. Atti costitutivi e modificativi delle società di mutuo soccorso, cooperative
e loro consorzi, delle associazioni agrarie di mutua assicurazione e loro
federazioni, ed atti di recesso e di ammissione dei soci di tali enti.
20. [Atti, documenti e registri relativi alle operazioni delle società
cooperative e loro consorzi aventi, rispettivamente, un capitale sociale
effettivamente versato non superiore a lire 50 milioni e a lire 100 milioni.
Per le società cooperative per case popolari ed economiche tale limite è di L.
1.000.000.000.
Nota: L'esenzione è applicabile quando concorrano le seguenti condizioni:
a) che gli enti contemplati nel presente articolo siano retti, in conformità
dell'art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni, dai principi
e dalla disciplina della mutualità;
b) che gli enti stessi tengano regolarmente i libri obbligatori;
c) che gli atti, documenti e registri siano previsti dai rispettivi statuti, non
concernano rivendite a terzi o attività di mera mediazione e non si riferiscano
- fatta eccezione per le cooperative per case popolari ed economiche o per
appalti di lavori pubblici sottoposte al controllo dei Ministeri dei lavori
pubblici e del lavoro e previdenza sociale - a negozi giuridici di valore
superiore a venti volte il capitale sociale effettivamente versato;
d) che gli atti, documenti e registri siano posti in essere nel decennio dalla
costituzione, salvo che si tratti di contratti di assegnazione o di mutuo
individuale di soci di società cooperative edilizie per case economiche e
popolari a contributo statale, nonché per gli atti diretti o relativi
all'acquisto di abitazioni da parte degli stessi soci.
La detta esenzione non si applica agli assegni bancari, alle cambiali ed ai
libretti di risparmio.
Per le cooperative agricole ed edilizie l'esenzione non si estende alle
retrocessioni volontarie dei beni già assegnati ai soci né alle assegnazioni ad
altri soci di beni già comunque precedentemente assegnati]
(15).
21. Atti relativi ai trasferimenti di terreni destinati alla formazione o
all'arrotondamento delle proprietà di imprese agricole diretto-coltivatrici e
per l'affrancazione dei canoni enfiteutici e delle rendite e prestazioni
perpetue aventi i fini suindicati e relative copie.
Domande, certificazioni, attestazioni, documenti, note di trascrizione
ipotecaria, e relative copie.
21-bis. Domande, atti e relativa documentazione, per la concessione di aiuti
comunitari e nazionali al settore agricolo, nonché di prestiti agrari di
esercizio di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito in
legge, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1928, n. 1760, ovvero prestiti da
altre disposizioni legislative in materia.
22. Atti e documenti relativi alla procedura di espropriazione per causa di
pubblica utilità promossa dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici,
compresi quelli occorrenti per la valutazione o per il pagamento dell'indennità
di espropriazione.
23. Testamenti di qualunque forma redatti e schede di testamenti segreti.
24. Biglietti ed abbonamenti per trasporto di persone nonché domande e documenti
comunque occorrenti per il rilascio di detti abbonamenti.
25. Contratti di lavoro e d'impiego sia individuali che collettivi, contratti di
locazione di fondi rustici, di colonia parziaria e di soccida di qualsiasi
specie e in qualunque forma redatti; libretti colonici di cui all'art. 2161 del
codice civile e documenti consimili concernenti rapporti di lavoro agricolo
anche se contenenti l'accettazione dei relativi conti fra le parti.
26. Quietanze degli stipendi, pensioni, paghe, assegni, premi, indennità e
competenze di qualunque specie relative a rapporti di lavoro subordinato.
27. Conti delle gestioni degli agenti dello Stato, delle regioni, province,
comuni e relative aziende autonome; conti concernenti affari, trattati
nell'interesse delle dette amministrazioni; conti degli esattori e agenti della
riscossione di tributi in genere.
27-bis. Atti, documenti, istanze, contratti, nonché copie anche se dichiarate
conformi, estratti certificazioni, dichiarazioni e attestazioni poste in essere
o richiesti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e dalle
federazioni sportive ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.
27-ter. Atti costitutivi, statuti ed ogni altro atto necessario per
l'adempimento di obblighi dei movimenti o partiti politici, derivanti da
disposizioni legislative o regolamentari.
27-quater. Istanze, atti e provvedimenti relativi al riconoscimento in Italia di
brevetti per invenzioni industriali, di brevetti per modelli di utilità e di
brevetti per modelli e disegni ornamentali (16).
(13)
Capoverso per ultimo così
modificato dall'art. 37, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, come rettificato con Comunicato 11
gennaio 2008 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 11 gennaio 2008, n. 9.
(14)
Comma così modificato dall'art. 37, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248.
(15)
Numero
abrogato dall'art. 66, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331
(16)
Numero aggiunto dal comma 352 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.