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AGENZIA DELLE ENTRATE
Provvedimento 5 maggio 2005
" Approvazione delle caratteristiche e delle modalitą d'uso del contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, numero 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e delle caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo a consentire il collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate".
(G.U. del 23 Maggio 2005, n. 118)
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Approvazione delle caratteristiche e delle
modalita' d'uso del contrassegno.
1.1 Il contrassegno sostitutivo delle marche da bollo, ai sensi dell'art. 3,
comma 1, numero 3-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, deve avere le
caratteristiche ed essere utilizzato secondo le indicazioni contenute nell'allegato
A al presente provvedimento;
2. Approvazione delle caratteristiche tecniche del sistema informatico.
2.1. Le caratteristiche del sistema informatico idoneo a consentire il
collegamento telematico tra gli intermediari e l'Agenzia delle entrate sono
indicate nell'allegato B al presente provvedimento.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Motivazioni
Ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, art. 3, comma 1, numero 3-bis, introdotto
dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2004, n. 191, l'imposta di bollo puo' essere assolta mediante
pagamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, il
quale rilascia, con modalita' telematiche, un apposito contrassegno che
sostituisce, a tutti gli
effetti, le marche da bollo.
Ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, anche la tassa di concessione governativa, ove
ne sia previsto il pagamento mediante marche da bollo, deve essere assolta con
le stesse modalita' dell'art. 3 sopra citato.
L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642,
come modificato dal citato decreto-legge n. 168 del 2004, prevede che con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le
caratteristiche e le modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli
intermediari, nonche' le caratteristiche tecniche del sistema informatico idoneo
a consentire il collegamento telematico con la stessa Agenzia.
Con il presente provvedimento, pertanto, si da' attuazione alle sopra citate
disposizioni normative, mediante approvazione delle caratteristiche e delle
modalita' d'uso del contrassegno rilasciato dagli intermediari, al fine di
garantirne la riconoscibilita' da parte dei contribuenti e degli uffici preposti
al controllo, gli standard di sicurezza e la tracciabilita' informatica, nonche'
dei requisiti del sistema informatico idoneo ad assicurare il collegamento tra
gli intermediari e l'Agenzia delle entrate, al fine di garantire la trasmissione
dei dati relativi ai pagamenti e il controllo sull'operato dei rivenditori.
Riferimenti normativi.
a) Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle
entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 5 marzo 1997,
n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1;
art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
b) disposizioni in materia di tributi da assolversi con contrassegni rilasciati
con modalita' telematiche, sostitutivi delle marche da bollo;
Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, art. 3, 4 e 39,
cosi' come modificati dal decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;
Decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, art. 7, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Roma, 5 maggio 2005
Il direttore dell'Agenzia:
Ferrara
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CARATTERISTICHE E MODALITA' D'USO
DEL CONTRASSEGNO RILASCIATO AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 1, NUMERO 3-BIS DEL
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26
OTTOBRE 1972, N. 642.
Il contrassegno deve essere stampato su un
supporto autoadesivo (etichetta) prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato.
Le etichette contegono l'intestazione del Ministero dell'economia e delle
finanze e il logo dell'Agenzia delle entrate e un codice a barre che ne
garantisce la tracciabilita'.
Le etichette hanno, in particolare, le seguenti caratteristiche:
Dimensioni: 55 X 40 mm.
Colori: Blu, per parte del logo dell'Agenzia delle entrate e intestazione del
Ministero dell'economia e delle finanze; arancio, per parte del logo
dell'Agenzia delle entrate, cornice riprodotta in microstampa positiva/negativa,
con le diciture «Ministero dell'economia e finanze agenzia entrate» e fascia
laterale sinistra in prossimita' della banda olografica; Verde, per fondino
numismatico in chiaro/scuro; Fluorescente, per fascia sulla destra
dell'etichetta con stemma della Repubblica Italiana; bifluorescente, per logo
dell'Agenzia delle entrate al centro dell'etichetta; nero, per codice a barre.
Striscia olografica: apposta al lato sinistro dell'etichetta e di 5 mm. di
larghezza, riproduce con effetto ottico variabile una serie di stemmi della
Repubblica italiana addizionati in direzione verticale, con elementi di
microscrittura.
All'atto dell'emissione del contrassegno il rivenditore stampa sulle etichette,
nel rispetto degli standard tecnici definiti, i seguenti dati:
1. denominazione e valore facciale del
contrassegno;
2. dati identificativi del rivenditore;
3. codice di sicurezza
4. data e ora dell'emissione.
Le modalita' d'uso del contrassegno sono le stesse
delle marche da bollo che sostituisce.
Il supporto autoadesivo contiene dei punti di strappo che impediscono che il
contrassegno possa essere staccato dall'atto su cui deve essere apposto senza
lacerarsi.
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CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SISTEMA INFORMATICO IDONEO A CONSENTIRE IL COLLEGAMENTO TELEMATICO TRA GLI INTERMEDIARI E L'AGENZIA DELLE ENTRATE
Il sistema informatico deve consentire la stampa
dei contrassegni mediante apposite emettitrici dislocate presso i rivenditori
autorizzati, nonche' la comunicazione all'Agenzia delle entrate dei dati
relativi alle autorizzazioni preventive alla rivendita e alle riscossioni
effettuate, mediante un flusso telematico.
Il sistema complessivo deve essere quindi costituito dalle emettitrici
periferiche in grado di erogare in modalita' autonoma ed esclusiva i
contrassegni, e da un Centro servizi del Gestore del sistema informatico
prescelto dalle associazioni di categoria degli intermediari, per le necessarie
operazioni di raccolta dati, autorizzazione credito e operazioni di servizio, a
cui le emettitrici si collegano periodicamente.
Gestione accesso alla emettitrice
Allo scopo di identificare il punto vendita e
l'operatore in modo univoco ed impedire l'uso a personale non autorizzato,
l'accesso alla emettitrice deve essere consentito esclusivamente mediante
l'inserimento di una carta a microchip (ID Card) nell'apposito lettore da parte
dell'operatore e dalla digitazione del PIN corrispondente alla carta utilizzata.
L'accesso alle funzionalita' della emettitrice deve essere consentito, per la
normale operativita', solo con carte a microchip associate preventivamente alla
emettitrice. L'emettitrice deve ripudiare carte non ad essa associate.
Gestione del credito
L'emettitrice deve gestire differenti crediti (nel
proseguo denominati «borsellini») ciascuno associato alle diverse tipologie di
contrassegno individuate dall'Agenzia delle entrate.
L'emittitrice deve prevedere un'apposita transazione di «ricarica», mediante
collegamento con il Centro servizi.
La transazione con la quale viene ricaricato il «borsellino» costituisce una
autorizzazione preventiva all'emissione di contrassegni per un valore
corrispondente. Il sistema informatico deve rendicontare giornalmente
all'Agenzia delle entrate tutte le transazioni di ricarica avvenute, mediante un
flusso telematico la cui struttura deve essere concordata preventivamente con
l'Agenzia stessa.
Le transazioni di ricarica sono autorizzate nei limiti di un plafond mensile
stabilito dall'Agenzia delle entrate e comunicato al Gestore del sistema
informatico per il tramite di un flusso telematico.
Un «contrassegno» deve poter essere emesso solo se l'importo facciale dello
stesso, al netto dell'aggio, trova capienza nel borsellino corrispondente alla
sua tipologia. In caso, contrario l'emissione del contrassegno deve essere
inibita.
Ad ogni emissione di «contrassegno» il credito del «borsellino» corrispondente
deve essere scalato del valore facciale del contrassegno emesso, al netto
dell'aggio.
Gestione listini
L'emettitrice deve essere predisposta per l'erogazione di contrassegni di valore facciale predefinito, in base ad un listino stabilito dall'Agenzia delle entrate e configurato dal Centro servizi; deve essere prevista anche la stampa di contrassegni di importo libero.
Gestione dei rulli di etichette
L'emettitrice deve essere predisposta per la
stampa su etichette autoadesive disposte su modulo continuo. Il tipo di stampa
deve essere termico. Ogni rullo, prima del suo impiego, deve essere autorizzato
e registrato dal Centro servizi mediante apposita transazione on-line.
Il Centro servizi autorizza ed associa un rullo, individuato in modo univoco,
alla emettitrice del punto vendita solo se non sia stato preventivamente
segnalato come non utilizzabile e non sia stato gia' registrato e autorizzato da
un differente punto vendita. Solo i rulli autorizzati e registrati possono
essere utilizzati per l'emissione dei bolli. Un rullo autorizzato e registrato
per un punto vendita non puo' essere utilizzato ne' autorizzato su emettitrici
di
differenti punti vendita.
Gestione dettagli di emissione
Ciascuna emissione e l'eventuale annullamento
devono essere registrati su memoria flash protetta e duplicata in modo da poter
essere inviata al Centro servizi per il loro trattamento in termini di
censimento e statistiche, secondo modalita' e tempi modulabili e programmabili
in funzione anche del profilo del punto vendita.
I dati
minimi registrati per ogni vendita sono:
causale (emissione, annullo)
codice punto vendita
codice operatore
importo (valore facciale)
identificativo del contrassegno
sigillo elettronico
tipo di contrassegno
data e ora operazione
identificativo emettitrice.
La dimensione della memoria che contiene i
dettagli di vendita deve essere tale da contenere un numero di operazioni pari
almeno alla meta' delle etichette presenti in un rotolo e comunque non inferiore
al numero di contrassegni emessi in una giornata.
I dati relativi alle operazioni di rivendita sono rendicontati dal Gestore del
sistema informatico all'Agenzia delle entrate, con cadenza almeno settimanale.
La rendicontazione avviene mediante un flusso telematico.
Annullamento dei contrassegni emessi
L'annullamento deve essere permesso esclusivamente
per valori emessi durante la giornata e appartenenti al rullo montato sulla
emettitrice.
L'emettitrice deve verificare che il contrassegno sia stato emesso regolarmente
nella stessa giornata, che non sia stato in precedenza gia' annullato e che
appartenga al rullo attualmente in macchina. In caso di verifica positiva esegue
l'operazione di annullamento registrando i dati nella memoria.
L'operazione di annullamento comporta il reintegro del credito, gia' scalato al
momento dell'emissione del contrassegno annullato.
Il rivenditore e' obbligato a conservare i contrassegni annullati per almeno
cinque anni.
Specifiche di sicurezza
Il sistema di sicurezza deve basarsi su algoritmi
di cifratura a chiave asimmetrica di tipo RSA. Ogni emettitrice deve disporre di
una coppia di numeri di matricola, uno pubblico ed uno privato, e di una coppia
di chiavi, certificate dall'emittente delle chiavi mediante firma elettronica e
memorizzate in un modulo SAM. Il mutuo riconoscimento Emettitrice-Centro Servizi
deve essere realizzato mediante procedura di autenticazione di tipo «Challenge
Response».
L'autenticita', l'integrita' e la non ripudiabilita' devono essere garantite
attraverso i meccanismi di firma, e la riservatezza e' garantita dai meccanismi
di cifratura.
Il controllo dell'attivita' della emettitrice e degli operatori deve essere
assicurato mediante la memorizzazione degli eventi rilevanti (richiesta credito,
emissione bollo, annullamento) nella memoria protetta e il relativo invio al
Centro Servizi.
L'identificazione dell'operatore e del punto vendita deve essere garantita da ID
Card di tipo ISO 7816 . L'inserimento della ID Card nella emettitrice deve
essere necessario per l'accesso alle funzionalita' di quest'ultima.
In caso di black-out i dati salvati nella memoria protetta devono essere
alimentati da una batteria tampone, che ne garantisce l'integrita' e la
conservazione per almeno un anno. I dati salienti (totalizzatori, log, ecc)
devono essere in ogni caso copiati su modulo SAM e devono essere reperibili
anche in caso di guasto irreparabile della memoria protetta.
I contrassegni devono essere emessi su etichette numerate appartenenti a rulli
associati univocamente al punto vendita.
L'emettitrice deve controllare che sia rispettata la corretta sequenza numerica
delle etichette all'interno di ciascun rullo e ne deve registrare le
discontinuita'.
Su ogni contrassegno emesso, i dati essenziali che lo contraddistinguono (Valore
facciale, tipo, data e ora di emissione, codice punto vendita ecc) devono essere
elementi costitutivi del sigillo di garanzia (MAC) che, insieme alle modalita'
di invio successivo dei dati di dettaglio al Centro servizi, garantisce la
verificabilita', l'integrita', la non ripudiabilita' e l'autenticita' dei dati
riportati sul contrassegno stesso.
L'insieme di tutti i contrassegni emessi ed eventualmente annullati dalla
emettitrice e non ancora inviati al Centro servizi deve essere memorizzato nella
memoria protetta. Una copia deve essere sempre mantenuta nel modulo SAM. Insieme
alle informazioni gia' citate deve essere inoltre conservata la chiave DES per
la generazione (e quindi la verifica) del MAC del sigillo impresso su
ogni contrassegno.
L'emettitrice deve avere un dispositivo
elettronico per la gestione della data e dell'ora con precisione di almeno un
minuto per anno. Il dispositivo deve essere capace di gestire l'ora legale e gli
anni bisestili.
Il corretto funzionamento dell'orologio-calendario deve essere garantito da
batteria tampone e da un sistema di allarme che segnala il malfunzionamento del
sistema orologio-calendario e che determina il blocco dell'operativita' della
emettitrice.
Flussi di rendicontazione
Il Centro servizi deve generare ed inviare all'Agenzia delle entrate i seguenti flussi telematici, i cui dettagli dovranno essere preventivamente concordati con l'Agenzia stessa:
Rendicontazione delle autorizzazioni preventive.
Le autorizzazioni preventive all'emissione di
contrassegni (ricariche dei borsellini) devono essere rendicontate con un
flusso, di norma giornaliero, contenente almeno le seguenti informazioni:
1. identificazione univoca del rivenditore, contenente in ogni caso il codice
fiscale del soggetto autorizzato;
2. dati delle ricariche effettuate al lordo dell'aggio da trattenere;
3. dati delle ricariche effettuate al netto dell'aggio da trattenere.
In ogni caso le rendicontazioni delle ricariche devono consentire all'Agenzia
delle Entrate la disponibilita', entro ogni mercoledi', dei dati relativi alle
ricariche effettuate nella settimana contabile precedente. Qualora tale termine
fosse festivo esso sara' prorogato al primo giorno non festivo successivo.
Si intende per settimana contabile il periodo che va da ogni martedi' al
mercoledi' successivo.
Rendicontazione dei contrassegni emessi
Le rendicontazioni dei contrassegni emessi devono
avvenire tramite un flusso telematico, inviato con cadenza almeno settimanale.
Il flusso deve contenere almeno i seguenti dati:
1. identificazione univoca del rivenditore,
contenente in ogni caso il codice fiscale del soggetto autorizzato;
2. estremi di tutti i contrassegni emessi, con indicazione dei dati
identificativi degli stessi;
3. estremi di tutti i contrassegni annullati, con indicazione dei dati
identificativi degli stessi.