Legge 9 gennaio 2008, n. 2
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 25 gennaio 2008
Art. 1.
(Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori)
1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati. La SIAE, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuove studi e iniziative volti ad incentivare la creatività di giovani autori italiani e ad agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dellingegno diffuse attraverso reti telematiche.
2. Lattività della SIAE
è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie
concernenti le attività dellente, ivi incluse le modalità
di gestione dei diritti, nonché lorganizzazione e le procedure
di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla
giurisdizione ordinaria, fatte salve le competenze degli organi della giurisdizione
tributaria.
3. Il Ministro per i beni e le attività
culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei
ministri, la vigilanza sulla SIAE. Lattività di vigilanza
è svolta sentito il Ministro delleconomia e delle finanze,
per le materie di sua specifica competenza.
4. Lo statuto della SIAE è
adottato dallassemblea su proposta del consiglio di amministrazione
ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro delleconomia e delle finanze. Il presidente
è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
per i beni e le attività culturali e con il Ministro delleconomia
e delle finanze, previa designazione da parte dellassemblea della
SIAE.
5. Larticolo 7 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni, è abrogato.
6. Dallattuazione delle disposizioni
della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato.
Art. 2.
(Usi liberi didattici e scientifici)
1. Dopo il comma 1 dellarticolo 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro delluniversità e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti alluso didattico o scientifico di cui al presente comma».