MINISTERO DELL'INTERNO
Gazzetta Ufficiale 23 Giugno 2005, n. 144
CIRCOLARE 5 maggio
2005, n. 557
" Decreto 19 settembre 2002, n. 272, recante il «Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile» - Direttiva 2004/57/CEE della Commissione delle Comunita' Europee del 23 aprile 2004 - Decisione della Commissione delle Comunita' Europee del 15 aprile 2004. Circolare dispositiva ed applicativa. "
Ai Prefetti della Repubblica
Ai Questori della Repubblica
Al Commissario del Governo per la provincia di Trento
Al Commissario del Governo per la provincia di Bolzano
Al Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta
e, per conoscenza:
Al Ministero
degli affari esteri
Al Ministero della difesa
Al Ministero della giustizia
Al Ministero delle attivita' produttive
Al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile
Al Comando Generale dell'Arma dei carabinieri
Al Comando Generale della guardia di finanza
Al'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato
Al Commissario dello Stato nella regione Sicilia
Al rappresentante del Governo nella regione Sarda
Al Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia
Al Presidente della Commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta
Al S.I.S.M.I.
Al S.I.S.D.E.
All'Agenzia delle dogane
All'Agenzia delle entrate
Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 158 del 10 luglio 2003 e' stato
pubblicato il decreto 1° luglio 2003 previsto dall'art. 10 del decreto interministeriale
del
19 settembre 2002, n. 272 (d'ora in avanti decreto interministeriale n. 272/2002)
di esecuzione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 (d'ora in avanti: decreto
legislativo n. 7/1997), recante norme di recepimento della direttiva 93/15 CEE
relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato
e controllo degli esplosivi per uso civile.
Ai sensi dell'art. 10 del predetto decreto interministeriale n. 272/2002, quindi,
le disposizioni del decreto legislativo n. 7/1997 e del relativo decreto interministeriale
n. 272/2002 concernente la disciplina delle materie esplodenti, sono in vigore
in Italia dal 25 luglio 2003.
Poiche' si e' evidenziata, nel tempo, l'esigenza di meglio chiarire alcuni aspetti
applicativi del ripetuto decreto interministeriale n. 272/2002, acquisito il conforme
parere tecnico della Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle armi
per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, si
ritiene utile fornire, di seguito, indicazioni relative alle innovazioni piu'
rilevanti apportate dalla nuova normativa.
A tal fine, la presente circolare affronta le questioni pratiche di maggiore richiamo
emerse nella fase di prima attuazione e quelle che rivestono particolare rilievo
e urgenza per la migliore tutela della sicurezza pubblica ed un piu' efficace
controllo della circolazione degli esplosivi civili, garantendo una migliore tracciabilita'
degli stessi.
Al riguardo va, innanzi tutto, precisato che ai sensi della normativa in parola
sono esclusi dal novero degli esplosivi civili:
a) quelli destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e di polizia, compresi
quelli destinati ad essere direttamente utilizzati dagli stabilimenti militari
dell'A.I.D. (Agenzia Industrie Difesa), tuttora diretta emanazione dell'Amministrazione
militare;
b) gli articoli pirotecnici, ovvero i manufatti classificati nella IV e V categoria
dell'Allegato «A» al Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (per i quali
e' in via di definizione il decreto previsto dall'art. 20 del decreto interministeriale
n. 272/2002 - allegato 1 -) e che, ai fini della disciplina comunitaria, sono
qualificati come tali dalla
direttiva 2004/57/CE del 23 aprile 2004 (Gazzetta
Ufficiale dell'U.E. del 29 aprile 2004) con riferimento al suo Allegato I (allegato
2) o che, con riferimento alle indicazioni di cui all'Allegato II della medesima
Direttiva, possano essere riconosciuti come tali;
c) le munizioni per uso civile, salvo quanto disposto dagli articoli 1, comma
3, 10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 7/1997.
1) - Istanze e comunicazioni.
Le istanze relative agli esplosivi ed agli altri prodotti esplodenti comunque
elencati all'art. 1 del decreto legislativo n. 7/1997, ciascuna delle quali deve
riferirsi partitamente ad un singolo prodotto o a «famiglie» di prodotti dello
stesso tipo - cosi' come espressamente indicati nel singolo certificato CE del
tipo, ove previsto - devono sempre essere effettuate in carta legale (nel rispetto
degli adempimenti previsti dall'art. 38, terzo comma del decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000). Esse, cosi' come le altre comunicazioni previste
dallo stesso decreto legislativo e dal decreto interministeriale n. 272/2002,
debbono sempre contenere:
a) l'indicazione delle generalita' complete del richiedente, che, anche nel caso
di importazioni, esportazioni e trasferimenti (1), deve essere il titolare della
licenza di polizia di cui all'art. 46 e/o 47 T.U.L.P.S.;
(1) In ambito UE i movimenti di merci tra Stati non sono piu' denominati esportazioni
o importazioni, ma, come nel testo, «trasferimenti.».
b) l'indicazione del codice fiscale del richiedente;
c) l'indicazione della ditta per la quale il titolare della licenza opera ed il
relativo codice fiscale o partita I.V.A.;
d) il nome dell'esplosivo o dell'artificio per il quale si effettua la comunicazione;
e) l'ente notificato ed il numero del relativo certificato, ove previsto.
Agli atti ed ai documenti formati all'estero da autorita' estere, comprese le
dichiarazioni di conformita' «CE del tipo» ed i relativi allegati da valere nello
Stato, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un «traduttore ufficiale» ai sensi dell'art.
33 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
Si richiama l'attenzione sul fatto che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, lettera
a), del decreto interministeriale n. 272/2002 non occorre alcuna domanda per l'iscrizione
nella tabella A allegata al Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. dei prodotti
esplodenti rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo n. 7/1997,
in quanto si provvede d'ufficio sulla base della comunicazione di cui qui si e'
detto, sempre che la stessa sia regolarmente effettuata dai produttori o dagli
importatori, ossia dai soggetti muniti di autorizzazioni di polizia ai sensi degli
articoli 46 e 47 T.U.L.P.S.
2) - Marcature CE.
Si richiamano preliminarmente le disposizioni previste dall'art. 2, commi 2 e
3, del decreto legislativo n. 7/1997 in base alle quali e' vietato detenere, utilizzare,
porre in vendita o cedere a qualsiasi titolo, trasportare, importare od esportare
esplosivi per uso civile che siano privi della marcatura CE e che non abbiano
superato la valutazione di conformita' prevista nell'allegato V al predetto decreto
legislativo.
Si ricorda che dal 25 luglio 2003, data di entrata in vigore del decreto interministeriale
n. 272/2002, i produttori o gli importatori che intendano immettere sul territorio
nazionale un esplosivo devono preventivamente munirsi dell'attestato di esame
«CE del tipo» o di altra certificazione di conformita' rilasciata da un organismo
notificato di uno Stato dell'Unione europea, secondo una delle procedure di cui
all'allegato V al decreto legislativo n. 7/1997, dandone immediata comunicazione
a questo Ministero con le modalita' indicate nell'art. 8, commi 6 e 7 del decreto
interministeriale n. 272/2002.
Ove il certificato «CE del tipo» sia rilasciato da un Ente notificato nazionale,
alla comunicazione dei dati concernenti l'esplosivo provvede direttamente quest'ultimo,
ai sensi di quanto previsto dal comma 6 del menzionato art. 8 e con le modalita'
dalla stessa norma stabilite.
Nel caso, invece, in cui il certificato sia rilasciato da Enti notificati di altro
Paese europeo, alla comunicazione, devono essere allegati, come prescrive il comma
7 del richiamato art. 8 del decreto interministeriale n. 272/2002, l'attestato
di esame «CE del tipo» e, ove non gia' presente nell'attestato, una descrizione
completa dell'esplosivo. A tale atto deve essere unita, se non gia' compresa,
l'ulteriore certificazione dell'Ente notificato che attesti il numero di identificazione
delle Nazioni Unite e la classe di rischio o equivalente attestazione dell'autorita'
competente del Paese d'origine dell'esplosivo, ai sensi di quanto disposto dal
paragrafo 2.2.1.1.3 del decreto 2 settembre 2003 (Traduzione in lingua italiana
del testo consolidato della versione 2003 delle disposizioni degli allegati A
e B dell'Accordo europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose su strada
(ADR), di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 20
giugno 2003), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
236 del 10 ottobre 2003 - serie generale.
In particolare, anche a garanzia della «identificabilita» del prodotto, le schede
tecniche e gli altri allegati alla certificazione «CE del tipo» dovranno essere
trasmessi a questo Dipartimento prima dell'inizio della produzione industriale
o dell'immissione dell'esplosivo sul territorio dello Stato.
3) - Etichette.
Per una corretta individuazione del prodotto esplosivo nel territorio nazionale
e per consentirne una migliore tracciabilita' amministrativa, finalizzata alla
piu' efficace tutela della sicurezza pubblica (art. 11 Direttiva 93/15/CEE e art.
1, comma 4 decreto legislativo n. 7/1997), dovra' altresi' essere trasmesso un
fac-simile dell'etichetta che, all'atto dell'immissione sul territorio nazionale,
dovra' essere apposta sull'imballaggio. Ai sensi del combinato disposto dell'art.
11 Direttiva 93/15/CEE e dell'art. 1, comma 4 decreto legislativo n. 7/1997, si
provvedera' affinche' l'etichettatura riunisca, oltre a quanto previsto dalla
direttiva 93/15 CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 (Gazzetta Ufficiale
n. 87 del 14 aprile 2003 serie generale - «Attuazione delle direttive 1999/45/CE
e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imbal-laggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi»), anche, in un unico riquadro, i seguenti dati:
denominazione del prodotto;
numero di identificazione ONU e codice di classificazione;
numero di certificato «CE del tipo»;
categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S.;
nome del fabbricante;
elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze
di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto;
il numero del provvedimento di presa d'atto ministeriale e classificazione ai
sensi dell'art. 19, commi 2 e 3 del decreto interministeriale n. 272/2002.
Particolare attenzione dovra' essere posta nel verificare la coincidenza puntuale
della denominazione dell'esplosivo e del nome del fabbricante riportati nella
documentazione prodotta, richiamando l'attenzione degli interessati sul fatto
che eventuali modificazioni della ragione sociale comportano un aggiornamento
del certificato CE del tipo presso l'Ente notificato.
4) - Movimentazione degli esplosivi.
Occorre distinguere:
a) esplosivo munito di certificato «CE del tipo».
Il decreto legislativo n. 7/1997, recependo la direttiva comunitaria 93/15/CEE,
riconduce alla competenza dei Prefetti il rilascio dell'autorizzazione per le
movimentazioni degli esplosivi per uso civile marcati CE (articoli 8 e 9).
In attesa che sia reso operativo lo schedario informatizzato degli esplosivi muniti
di certificazione «CE del tipo», i signori Prefetti procederanno a rilasciare
le prescritte autorizzazioni sulla base delle indicazioni del Dipartimento della
pubblica sicurezza circa il corretto adempimento degli oneri di comunicazione
di cui all'art. 8, comma 7 del decreto interministeriale n. 272/2002.
A tal fine il Dipartimento della pubblica sicurezza dara', di volta in volta e
per ciascun nuovo esplosivo o gruppo di esplosivi, formale comunicazione a tutti
gli Uffici territoriali del Governo delle procedure espletate, adottando un numero
di protocollo che contraddistinguera' anche il decreto di aggiornamento dell'Allegato
A al Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S (Es. 557/PAS.5431.XVJ/25/2004-CE
(6)).
Lo stesso numero di protocollo sara' indicato dagli interessati in tutte le successive
istanze concernenti gli esplosivi, unitamente a quello del certificato «CE del
tipo», e dall'Amministrazione, sui relativi provvedimenti, in modo da semplificare
l'attivita' amministrativa e perfezionare, nel contempo, il sistema di tracciabilita'
amministrativa degli esplosivi stessi.
Sul portale del Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza
- Ufficio per l'Amministrazione Generale, sotto la colonna servizi e' presente
il collegamento alla pagina dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa
e sociale, (indirizzo rete multimediale interna I.P. http://10.249.8.214), alla
voce CE DEL TIPO ove saranno pubblicate, in tempo reale ed in ordine cronologico,
le comunicazioni di cui sopra;
b) esplosivi esclusi dalle disposizioni della direttiva 93/15/CEE.
Fermo quanto previsto dalle norme in materia di importazione, esportazione e transito
di materiali ricompresi nella legge 9 luglio 1990, n. 185 (avente ad oggetto:
«Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali
di armamento»), continueranno ad essere oggetto di autorizzazione del Ministro
dell'interno l'importazione, l'esportazione ed il trasferimento degli esplosivi
non ricompresi, secondo quanto detto in premessa, nel campo di applicazione della
richiamata direttiva 93/15.
Resta, altresi', sottoposta alla medesima competenza l'autorizzazione all'importazione
di esplosivi civili marcati CE provenienti da Paesi esclusi dall'applicazione
della direttiva 93/15/CEE. Anche in quest'ultimo caso, l'importatore dovra' presentare
la comunicazione prevista dell'art. 8, comma 7 del decreto interministeriale n.
272/2002, nei termini sopra riportati.
Per quanto riguarda le campionature di materie riconducibili alle fattispecie
degli esplosivi nuovi o sperimentali, che debbono essere movimentate o trasferite
in ambito UE, per esigenze quali la sottoposizione a prova degli Organismi notificati,
nel richiamare le specifiche disposizioni previste dall'art. 99 Regolamento di
esecuzione del T.U.L.P.S., si conferma che esse continuano ad essere assoggettate
alle licenze del Ministero dell'interno.
Sono anche escluse le importazioni di esplosivi che siano destinati ad essere
direttamente impiegati («utilizzati») dalle Forze armate e di polizia dello Stato,
ovvero dagli stabilimenti da esse posseduti e direttamente controllati e gestiti
(A.I.D.).
Si fa, pero', presente che la direttiva 93/15/CEE sugli esplosivi non puo' non
esplicare i suoi effetti anche con riferimento agli esplosivi destinati ad essere
utilizzati - da aziende private - per la realizzazione dei materiali contemplati
della legge n. 185/1990, con particolare riferimento alla definizione stessa degli
esplosivi in parola ed al relativo sistema autorizzatorio delle importazioni.
La lettura sistematica degli articoli 1 e 2, commi 3 e 4, lettera a), della predetta
legge n. 185/1990 e della successiva direttiva CEE (v. art. 1, comma 4 decreto
legislativo n. 7/1997), infatti, consente di affermare che, fermo quanto prescritto
dalla soprarichiamata legge n. 185/1990 in materia di programmi internazionali
o in ambito NATO, le ditte che abbiano ricevuto commesse dalle Forze armate o
dalle Forze di polizia e che debbano importare direttamente dall'estero materiali
esplodenti (ossia: prodotti esplosivi, semilavorati esplosivi, componenti finiti
esplosivi) potranno, alternativamente, o importare materiali gia' muniti di marchio
CE, che saranno quindi assoggettati alle prescrizioni ed alle procedure previste
dal decreto legislativo n. 7/1997, o materiali privi di marchio CE. In questo
ultimo caso le ditte (producendo la prevista commessa) dovranno sempre preventivamente
assoggettare i materiali al diverso sistema del riconoscimento e classificazione
disciplinato dal T.U.L.P.S. e richiedere la licenza d'importazione al Ministro
dell'interno.
Devono, dunque, restare sempre sottoposti al controllo diretto delle Autorita'
di pubblica sicurezza tutti i prodotti esplosivi che, a qualsiasi titolo, siano
introdotti nel territorio nazionale e che, non essendo destinati ad essere direttamente
utilizzati da parte di militari o di Forze di polizia, siano introdotti nel ciclo
produttivo di un'azienda come parti di ricambio o componenti specifici per la
costruzione di materiale d'armamento, ai sensi del ricordato art. 2, comma 4,
lettera a) legge n. 185/1990;
c) modulistica.
Si richiama l'attenzione sul fatto che, fermo quanto in precedenza detto, a far
data dal 24 ottobre 2004, data di entrata in vigore della Decisione della Commissione
Europea del 15 aprile 2004 (Gazzetta Ufficiale dell'U.E. 24 aprile 2004), per
l'autorizzazione al trasferimento intracomunitario di esplosivi dovra' utilizzarsi
l'apposito modulo che, anche nella versione bilingue per la provincia di Bolzano,
si allega in copia. Tale documento di accompagnamento degli esplosivi, rilasciato
nel rispetto delle vigenti normative sul bollo, sara' utilizzato ordinariamente
per le movimentazioni in ambito UE (allegato 3).
Su di esso (o, ove necessiti, su di un'appendice allegata) potranno essere riportate
le opportune prescrizioni previste dall'autorizzazione al trasferimento contemplata
dalla richiamata Decisione.
5) - Istanze relative alle munizioni.
Come noto, le munizioni sono sottratte alla disciplina della Direttiva; tuttavia
il decreto legislativo n. 7/1997 precisa (art. 1, comma 3, lettera c), che ad
esse si applicano le previsioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 del medesimo
decreto.
Pertanto le istanze intese ad ottenere l'autorizzazione alle movimentazioni ivi
previste devono comunque contenere tutte le indicazioni richieste dagli articoli
10 e 11 del citato decreto legislativo ed ogni altra indicazione che, per motivi
di sicurezza, il Prefetto richieda espressamente.
In particolare:
a) per i trasferimenti in ambito U.E.
La movimentazione e' assoggetta alle disposizioni contenute negli indicati articoli
10, 11 e 12 del decreto legislativo n. 7/1997, nonche' a quanto previsto dalla
legge 6 dicembre 1993, n. 509, ad oggetto «Norme per il controllo sulle munizioni
commerciali per uso civile».
Si ricorda che per le istanze intese ad ottenere l'introduzione nel territorio
italiano di munizioni provenienti da uno Stato membro dell'U.E. o il trasferimento
delle stesse verso un altro Stato effettuati da soggetti diversi da quelli qualificati
come «armaioli» sono specificamente da acquisire anche le informazioni previste
al comma 3, lettere e) ed f) del predetto art. 11. Si richiama l'attenzione, inoltre,
sulle previsioni della lettera d) del medesimo comma, nonche' su quanto disposto
dal comma 1 dell'art. 10, in merito
alla verifica dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte delle competenti
autorita' dello Stato di partenza;
b) importazione da Paese non U.E.
L'importazione continua ad essere assoggettata alla licenza di cui all'art. 54
T.U.L.P.S.;
c) esportazione verso un Paese non U.E. Continua ad essere richiesta l'autorizzazione
del Prefetto ai sensi del combinato disposto degli articoli 38 e 93 del Regolamento
di esecuzione del T.U.L.P.S.
Si richiama l'attenzione sulla necessita' che siano rispettate, per le munizioni,
le disposizioni in materia di esportazioni verso Paesi soggetti ad embargo o alle
misure restrittive del Codice di condotta europeo, in forza delle quali il rilascio
della licenza e' sottoposto, in ogni caso, al previo nulla osta di questo Ministero;
d) transito verso Paesi extraeuropei.
Nulla e' mutato in materia di rilascio della licenza di transito dei materiali
esplodenti. L'art. 54, ultimo comma, del T.U.L.P.S., in particolare, dispone che
per il transito degli esplosivi «e' sufficiente la licenza del Prefetto della
provincia per cui i prodotti entrano nello Stato». Si precisa, ad ogni buon fine,
che la licenza di transito deve essere richiesta anche quando trattasi di quantitativi
o tipologie di materiali il cui trasporto, a mente degli articoli 97 e 98 del
ripetuto regolamento, non e' assoggettato a licenza di polizia.
6) - Altre sostanze esplodenti.
Anche se il clorato di potassio, il clorato di bario e il clorato
di sodio gia' iscritti, come prodotti esplosivi, nell'Allegato A al
Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. e classificati nella 1ª
categoria, gruppo B, non sono oggi compresi nel nuovo Allegato A,
cosi' come novellato dal decreto interministeriale n. 272/2002 (art.
19, punto 2), si deve rilevare che essi sono, nondimeno, tuttora
inseriti nell'Allegato B.
In relazione a cio', sulla scorta del parere dalla Commissione Consultiva Centrale
per il controllo delle armi, per le funzioni consultive in materia di sostanze
esplosive ed infiammabili, espresso nella seduta del 5 maggio 2004, si precisa
che dette sostanze restano comunque soggette, anche nell'interesse della pubblica
incolumita', alle prescrizioni concernenti il deposito, giuste le espresse disposizioni
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo Allegato B del
Regolamento di esecuzione.
7) - Disposizioni finali e transitorie.
Gli esplosivi gia' prodotti o importati nel territorio dello Stato alla data d'entrata
in vigore del decreto interministeriale n. 272/2002, riconosciuti e classificati
sulla base delle norme anteriormente vigenti, possono essere smaltiti, ai sensi
dell'art. 21 del predetto Regolamento, entro il 31 dicembre 2005; il loro consumo
e' pero' limitato al mercato interno ed all'esportazione verso Paesi non appartenenti
all'Unione europea, ferme restando le relative autorizzazioni.
Alla scadenza di tale termine le giacenze non smaltite debbono essere distrutte.
Entro lo stesso termine dovranno essere distrutti gli esplosivi gia' esportati
verso piattaforme in mare aperto, al fine di essere ivi impiegati, i quali, se
non utilizzati, potranno, per motivi di sicurezza, essere reimportati dalle stesse
piattaforme in Italia anche se non sono muniti del certificato «CE del tipo»,
previo nulla osta di questo Ministero.
In ogni caso, per quanto riguarda le modalita' dei trasporti di esplosivi, si
richiama quanto disposto dall'Allegato C al Reg. T.U.L.P.S., cosi' come modificato
dall'art. 17 del decreto interministeriale n. 272/2002, che richiama, oltre alle
citate norme dell'ADR per i trasporti di merci pericolose su strada, quelle del
RID (via ferrovia), dell'I.C.A.O. (via aerea), dell'IMO (via mare) e dell'ADNR
(acque interne).
In particolare, si richiama, in materia di controlli dei trasporti su strada,
quanto disposto dal paragrafo 1.8.1. e 1.8.2 del citato decreto 2 settembre 2003
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Le presenti disposizioni amministrative sono state adottate previo adempimento
degli obblighi di preventiva informazione in ambito comunitario che concernono
le «regole tecniche» (legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modifiche, attuativa
delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE, anche per gli effetti dell'accordo OTC di
cui alla Decisione 94/800/CE del 22 dicembre 1994) e, per le disposizioni di salvaguardia
dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai sensi dell'art. 11 della direttiva
93/15/CEE.
Roma, 5 maggio 2005
Il Ministro: Pisanu
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