MINISTERO DELL'INTERNO
Decreto Ministero dell'Interno
Decreto 15 agosto 2005
" Speciali limiti all'importazione, commercializzazione,
trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita'
nonche' all'impiego e al trasporto degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria,
ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito,
con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 "
(G.U. del 17 Agosto 2005, n. 190)
N.B.:
Vedi le modifiche introdotte dal
D.M. 8 aprile 2008
MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il decreto-legge
27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, e particolarmente l'art. 8, comma 1, che demanda
al Ministro dell'interno di disporre, con proprio decreto, per specifiche
esigenze di pubblica sicurezza o
per la prevenzione di gravi reati, speciali
limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione,
trasporto e impiego di detonatori ad accensione elettrica
a bassa e media intensita' e degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ed il relativo regolamento
di esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
Vista la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il
controllo delle armi;
Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli
esplosivi;
Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185,
recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei
materiali di armamento;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, recante le norme di
recepimento della direttiva n. 93/15/CEE del
1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni in
materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per uso civile;
Letto l'art. 11 della predetta direttiva
n. 93/15/CEE, che consente, nel caso di minacce
gravi o di pregiudizi alla sicurezza pubblica l'adozione, nel rispetto del
principio di proporzionalita', di misure necessarie per
la limitazione della circolazione di esplosivi o di munizioni
per prevenire la detenzione o l'uso illecito degli stessi;
Visto il decreto del Ministro dell'interno
di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze,
della difesa e delle attivita' produttive, in data
19 settembre 2002, n. 272, recante il regolamento di esecuzione del
citato decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, ed in particolare
l'art. 17, che, modificando l'allegato C al regolamento del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, ha previsto che
per il trasporto degli esplosivi si applicano le
disposizioni nazionali che recepiscono gli accordi internazionali
in materia di trasporto delle merci pericolose su strada
«A.D.R.», per ferrovia «R.I.D.», per via aerea «I.C.A.O.», per mare «I.M.O» e
nelle acque interne «ADNR»;
Visto il capitolo 8.4 «Prescrizioni relative alla sorveglianza dei
veicoli» del decreto 2 settembre
2003 del Ministro delle infrastrutture e trasporti,
con il quale, per i trasporti interni, e' stato recepito l'Accordo
europeo sul trasporto internazionale di merci pericolose (ADR);
Viste le disposizioni applicative del predetto regolamento n.
272 del 2002, adottate anche in applicazione
della direttiva n. 2004/57/CEE del 23 aprile 2004
e della decisione della Commissione delle Comunita' europee del 15 aprile 2004,
diramate con circolare n. 557/P.A.S.12664-XV.H.MASS(53) del 5 maggio 2005;
Visto l'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti
e dei mezzi di accensione, per l'impiego minerario, istituito
presso il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere,
ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 aprile 1979
recante le «Norme per il rilascio dell'idoneita'
di prodotti esplodenti ed accessori
di tiro all'impiego estrattivo, ai sensi dell'art.
687 del decreto del Presidente della Repubblica
9 aprile 1959, n. 128» e dei relativi decreti attuativi;
Ritenuto di dover circoscrivere, fino
al 31 dicembre 2007, l'impiego dei detonatori ad accensione elettrica,
attivabili mediante apparecchiature elettriche comuni a basso amperaggio,
e l'impiego di esplosivi bi-componenti in
confezioni portatili, in quanto
suscettibili di agevolare il compimento di atti terroristici o altre attivita'
delittuose;
Ritenuto di dover aggiornare
e integrare le disposizioni applicative concernenti il trasporto
delle sostanze esplosive;
Ritenuta altresi', la necessita' di aggiornare
le disposizioni vigenti sul controllo degli
accessi nei luoghi in cui si confezionano,
si detengono o si impiegano esplosivi
e sulle prescrizioni di sicurezza per
la prevenzione dei rischi di sottrazione di prodotti esplodenti
durante le attivita' di trasporto;
Udito il parere della Commissione consultiva
centrale per il controllo delle armi, per le
funzioni consultive in materia di sostanze esplosive
ed infiammabili, espresso nella
seduta straordinaria del 5 agosto 2005 e
ritenuto di accoglierne i suggerimenti;
Considerato che ulteriori provvedimenti, anche normativi, potranno
essere adottati a seguito del monitoraggio
disposto al fine di accertare l'efficienza e l'efficacia
delle misure di sicurezza dei luoghi di fabbricazione e deposito di prodotti esplosivi;
Decreta:
Art. 1.
1. Fermo quanto
previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dalla legge 2 ottobre
1967, n. 895, e dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, la fabbricazione,
l'importazione, l'esportazione, la detenzione, la commercializzazione,
la cessione a qualsiasi titolo, il trasporto e l'impiego
di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensita',
e dei prodotti bi-componenti realizzati in confezioni portatili specificamente
destinate alla realizzazione di esplosivi sono consentiti esclusivamente
per le esigenze operative e di studio delle Forze armate e dei Corpi armati
dello Stato, secondo le norme che ne disciplinano l'utilizzazione.
2. Sui detonatori elettrici a bassa e media intensita', importati
prodotti e commercializzati per le finalita' consentite a norma del
comma 1, devono essere apposti elementi
di marcatura sicuri, preventivamente approvati
dal Ministero dell'interno, atti a migliorarne la
tracciabilita'.
3. Qualora i materiali di cui al comma
1 siano legittimamente detenuti in forza di
autorizzazioni di polizia rilasciate anteriormente
all'entrata in vigore del presente decreto,
essi potranno essere utilizzati, con le modalita' di cui all'art.
2, per le sole attivita' di cava, estrattive o di ingegneria civile, fino al 31
ottobre 2005.
4. Trascorso il termine di cui al
comma 3, i materiali non utilizzati e, comunque, quelli
non suscettibili di utilizzazione in attivita' di cava, estrattive
o di ingegneria civile devono essere distrutti, senza diritto a rimborso o indennizzo,
o consegnati, entro i successivi quindici giorni, ad un deposito delle Forze
armate o di polizia, ovvero ad un deposito
specificamente autorizzato dal prefetto, con oneri di
custodia a carico degli interessati, salvo i quantitativi destinati,
sulla base dei contratti in corso, agli approvvigionamenti
finalizzati alle attivita' consentite a norma del comma 1.
5. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto fino al 31
dicembre 2007.
Art. 2.
1. Le attivita' di posizionamento
e di sparo dei prodotti esplosivi di 2ª e 3ª categoria
per uso civile deve svolgersi alla presenza della Forza pubblica, osservate le
disposizioni vigenti per i servizi a pagamento richiesti da privati, o, in mancanza,
adottando le misure di sicurezza e di controllo
prescritte dal questore, che puo' disporre la vigilanza,
con spese a carico dell'impresa interessata, di guardie particolari
giurate, munite di specifici ordini di servizio.
2. Per le finalita' di cui al comma
1 delle operazioni di posizionamento e sparo deve
essere dato preventivo avviso, almeno cinque giorni prima, al
questore, che, nei tre giorni successivi comunica la disponibilita' della
forza pubblica o prescrive le misure di sicurezza e di controllo occorrenti.
Art. 3.
1. Oltre a quanto previsto
da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, l'autorizzazione al
trasporto su strada degli esplosivi destinati ad impieghi civili,
e' subordinata alla verifica delle condizioni tecniche, logistiche
e organizzative volte ad assicurare la costante sorveglianza dei veicoli.
A tal fine il trasporto degli esplosivi e' sempre effettuato
con mezzi idonei, chiusi, non telonati, muniti di
idonei apparati di telecomunicazioni, nonche' di idoneo sistema di
teleallarme o telesorveglianza collegato con un istituto di
vigilanza privata in grado di assicurare il costante monitoraggio
degli spostamenti del mezzo, la costante ricezione di eventuali allarmi,
nonche', anche mediante accordi con altri Istituti di vigilanza privata
autorizzati ad operare nel territorio da attraversare,
l'immediato intervento in caso di necessita'.
2. Quando e' prescritta la scorta ed il prefetto non dispone,
in relazione alla tipologia del trasporto, che la stessa sia effettuata
a mezzo della Forza pubblica, il servizio
deve essere svolto da guardie particolari giurate specificamente addestrate,
adeguatamente equipaggiate ed armate e
munite di protezione individuale antiproiettile.
L'applicazione della disposizione contenuta all'art. 106, comma 2, del regolamento
per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza e' limitata, fino alla data del
31 dicembre 2007, ai casi assolutamente eccezionali individuati dal
Dipartimento della pubblica sicurezza, per i quantitativi
minimi dallo stesso indicati.
3. In caso di brevi soste, per comprovate necessita', il
veicolo deve essere collocato in un'area di parcheggio o di sosta nella quale
non corra il rischio di essere danneggiato da altri veicoli, e deve
essere costantemente vigilato dal personale
di bordo o, se prescritta, da quello di scorta.
4. Per le soste prolungate che non
prevedono la presenza del personale di bordo o di scorta, i
veicoli debbono essere custoditi all'interno di aree o
stabilimenti che, sentito il parere della Commissione tecnica
provinciale di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, offrano tutte le garanzie per la sicurezza e l'incolumita'
pubblica previste dalle norme vigenti ed a condizione che:
a) il luogo sia chiuso o recintato, dotato di idonei
sistemi di protezione passiva, di tecnologie di telesorveglianza,
prevenzione delle intrusioni ed allarme e di adeguata vigilanza a
mezzo guardie particolari giurate;
b) il veicolo sia perfettamente chiuso, con il motore
spento, e con il sistema di teleallarme o telesorveglianza
costantemente in funzione;
c) i sistemi di allarme del luogo di sosta
e del veicolo siano collegati con il personale di
vigilanza o con un istituto di vigilanza,
in grado di intervenire immediatamente in
caso di necessita';
d) dopo ogni sosta il veicolo e
il carico siano attentamente controllati.
5. I dati relativi al trasporto degli esplosivi, compresi
quelli dei commi 1, 2 e 3, devono essere conservati per almeno
tre anni e sono comunicati, a richiesta, all'autorita' di pubblica sicurezza.
6. E' vietato trasportare a bordo del veicolo altre persone oltre i componenti
dell'equipaggio (guidatore e personale di scorta), i cui nominativi
debbono essere comunicati alla competente autorita' di pubblica
sicurezza.
7. L'equipaggio non puo' aprire i colli, dei quali ha l'obbligo di
verificare preventivamente l'integrita', ma deve consegnarli chiusi
al destinatario finale indicato nell'autorizzazione al
trasporto, previa identificazione del medesimo.
Art. 4.
1. Oltre a quanto previsto da specifiche disposizioni di legge o di regolamento, le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche, in quanto compatibili, alle autorizzazioni di pubblica sicurezza per il trasporto di esplosivi destinati ad impieghi civili via aerea, via mare, attraverso acque interne o a mezzo ferrovia.
Art. 5.
1. Tutte le
licenze e le autorizzazioni di polizia finalizzate all'acquisto
ed alla movimentazione degli esplosivi
debbono riportare, oltre agli
estremi dei riconoscimenti, delle certificazioni
e delle prese d'atto previste dalle norme vigenti rilasciate
per gli esplosivi stessi, le generalita' complete ed il numero di
codice fiscale dei titolari e delle persone che, comprese i fochini, sono
incaricate della loro effettiva manipolazione ed uso.
Alle annotazioni puo' provvedersi
anche mediante estensioni debitamente vidimate
dalla competente autorita' di pubblica sicurezza.
2. I produttori, i titolari di depositi e gli utilizzatori
degli esplosivi sono tenuti ad impedire l'accesso
e la permanenza di estranei nelle aree in cui insistono
le fabbriche o i depositi di esplosivi ovvero in quelle
in cui gli esplosivi devono essere utilizzati e
ad annotare nel registro di cui all'art. 55 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, o in apposito registro debitamente
vidimato, le generalita' complete dei loro dipendenti e di tutte
le altre persone che, in ragione dell'incarico affidato o per altre
giustificate ragioni sono autorizzate ad accedere nei
predetti luoghi, nonche' delle persone comunque
incaricate della movimentazione degli esplosivi, comunicando
al questore, senza ritardo, ogni variazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entrera' in vigore
a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
Roma, 15 agosto 2005
Il Ministro: Pisanu