MINISTERO DELL'INTERNO
Decreto 18 luglio 2001
" Modificazioni all'allegato B del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Depositi di fabbrica, di vendita e di consumo permanente per cartucce per armi di piccolo calibro ".
(G.U. del 10 Agosto 2001, n. 185)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni,
con il quale è stato approvato il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
Visto il
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche ed integrazioni,
con il quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del citato testo
unico;
Visto il proprio decreto in data 23 settembre 1999 concernente "modificazioni agli
allegati A e B al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635";
Rilevato che, a norma dell'art. 3 del citato decreto in data 23 settembre 1999,
le cartucce anche da salve per armi comuni e da guerra sono state collocate nella
categoria V, gruppo A dell'allegato A al regio decreto n. 635/1940;
Visto il capitolo IV dell'allegato B al regio decreto n. 635/1940 contenente le
condizioni da soddisfarsi nell'impianto o adattamento di un fabbricato ad uso di
deposito di materie esplosive;
Ritenuto di dover disciplinare, con riferimento ai depositi di fabbrica, ai depositi
di vendita ed ai depositi di consumo permanente, l'attività di deposito delle cartucce,
anche da salve, per armi da fuoco comuni e da guerra, limitatamente a taluni calibri
predeterminati, tenuto conto dei livelli di sicurezza presi in considerazione dalle
norme internazionali contenute nelle raccomandazioni delle Nazioni unite relative
al trasporto delle merci pericolose (libro arancione);
Visto l'art. 83, ultimo comma, del regio decreto n. 635/1940;
Sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le
funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili e preso atto
dei pareri espressi dalla citata commissione nelle sedute del 21 maggio e del 31
maggio 2001;
Decreta:
Art.1.
Campo di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
con riferimento ai depositi di fabbrica, di vendita e di consumo permanente previsti
dal capitolo IV dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e limitatamente
alle attività di deposito esclusivo di:
cartucce, anche da salve, per armi da fuoco comuni e da guerra a canna rigata di
calibro non superiore a 12,7 mm ed a canna liscia di calibro con diametro non superiore
a 23,50 mm, costituite da un bossolo chiuso, con innesco a percussione, da una carica
propulsiva e, ove non siano da salve, da uno o più proiettili inerti (a palla o
a pallini);
cartucce con innesco a percussione per usi tecnici.
2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto le cartucce devono essere imballate
in conformità alle prescrizioni ed ai requisiti previsti dalla normativa internazionale
di cui alle raccomandazioni delle Nazioni unite relative al trasporto delle merci
pericolose, conseguendo, a tale condizione, la classificazione di rischio 1.4S.
3. Resta fermo il combinato disposto di cui all'art. 28 T.U.L.P.S. ed all'art. 10
della legge 18 aprile 1975, n. 110, in ordine alla fabbricazione e detenzione di
munizioni per armi da guerra.
Art.2.
Caratteristiche dei locali di deposito
1. I locali destinati al deposito di fabbrica, di vendita
o di consumo permanente dei prodotti di cui all'art. 1 devono articolarsi su un
solo piano ed avere strutture verticali (pareti) con caratteristiche REI 90 o rese
tali.
2. I locali di cui al comma primo possono essere dotati di scaffalature metalliche
o in legno ignifugato; le scaffalature metalliche devono essere collegate alla rete
equipotenziale di terra ovvero ad idoneo dispersore di terra secondo le norme vigenti.
3. Le finestre dei singoli locali devono essere munite di inferriate e di reti metalliche
a maglie strette tali da impedire l'introduzione di corpi o oggetti dall'esterno.
4. È ammesso che i locali destinati al deposito abbiano conformazione ad "igloo"
ai sensi del cap. I, n. 4, lettera c-ter, dell'allegato B al regio decreto n. 635/1940;
in tale caso le distanze di sicurezza interne ed esterne, di cui al successivo art.4,
commi primo e secondo, possono essere ridotte sino alla metà.
5. Nei locali destinati al deposito è fatto divieto di fumare e fare uso di fiamme
libere. A tal fine deve essere collocata la prescritta segnaletica di sicurezza.
6. L'accesso ai locali destinati al deposito deve essere consentito esclusivamente
al personale addetto.
Art.3.
Recinzione dei depositi
1. Fermo restando il disposto del capitolo IV, n. 4,
lettera c), dall'allegato B al regio decreto n. 635/1940, ove il deposito di vendita
o di consumo permanente sia articolato su più locali, è consentita la realizzazione
di una unica recinzione che circondi il perimetro dei locali stessi, avente caratteristiche
esattamente conformi a quelle indicate nel citato capitolo IV, n. 4, lettera c),
dell'allegato B.
2. Ove i locali di deposito di cui al comma primo siano dotati di terrapieno o di
muro tagliafuoco posto a distanza non superiore metri 2,50 dalle pareti esterne,
la recinzione singola si ritiene sostituita da dette protezioni. In tali casi il
varco di accesso deve essere munito di porta o di cancello avente le caratteristiche
indicate nel richiamato capitolo IV, n. 4, lettera c), dell'allegato B al regio
decreto n. 635/1940.
3. Ove le protezioni di cui al comma secondo non abbiano il requisito di continuità
lungo l'intero perimetro del locale adibito a deposito, la recinzione può essere
realizzata in proseguimento con le stesse protezioni, purché senza soluzione di
continuità, fatti salvi i varchi di accesso.
4. Per i depositi di fabbrica, di vendita, o di consumo permanente devono in ogni
caso essere rispettate le distanze dei locali deposito dalla recinzione esterna
come determinate dal capitolo X, n. 3 "sicurezza contro azioni dall'esterno" dell'allegato
B al regio decreto n. 635/1940.
Art.4.
Distanze di sicurezza interne ed esterne
1. I locali destinati al deposito di fabbrica, di vendita,
o di consumo permanente dei prodotti di cui all'art. 1 devono essere ubicati ad
una distanza non inferiore a 2.5 m*
da qualsiasi altro edificio del complesso (fabbrica o deposito).
2. I locali di deposito di cui al comma primo devono distare non meno di metri 100
dagli edifici esterni alla recinzione, nonché dalle vie primarie di comunicazione
quali autostrade, strade statali, regionali, provinciali, linee ferroviarie, fiumi
e canali navigabili; per le altre vie di comunicazione le distanze di rispetto saranno
fissate caso per caso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle
armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili,
sentito il parere della commissione tecnica provinciale.
3. Le distanze di cui ai commi primo e secondo possono essere ridotte alla metà
in presenza di terrapieni o di muri tagliafuoco conformi alla normativa vigente
o anche ulteriormente ridotte ove ricorrano le condizioni di cui al capitolo IV,
n. 2, commi quarto e quinto dell'allegato B al regio decreto n. 635/1940.
4. Nei depositi di vendita o di consumo permanente l'edificio destinato ad abitazione
del guardiano e della sua famiglia, deve essere ubicato ad una distanza non inferiore
a 50 metri e non superiore a 250 metri dai locali destinati al deposito ed essere
in posizione tale da poter consentire l'esercizio di una continua vigilanza.
Art.5.
Carico dei depositi
1. I prodotti esplodenti di cui all'art. 1 da tenere
in deposito in locali conformi alle prescrizioni contenute nel presente decreto
non sono sottoposti a quantitativi massimi di detenzione.
2. Devono in ogni caso essere rispettati i seguenti criteri e le seguenti modalità
di conservazione in ragione della geometria dei locali:
le cartucce possono essere poste in cataste fino ad una altezza non superiore a
metri 1,60 ovvero in "pallettes" o su scaffalature fino ad una altezza non superiore
a metri 3,50; la distanza dell'apice della catasta dall'intradosso della copertura
del locale non deve essere inferiore a metri 0,50; la distanza delle cataste dalle
pareti perimetrali del locale non deve essere inferiore a metri 0,50; i corridoi
di ispezione e movimentazione dei colli devono avere larghezza sufficiente a permettere
l'agevole circolazione del personale e degli eventuali mezzi di sollevamento e movimentazione;
tale larghezza non può essere in ogni caso inferiore a metri 0,60.
3. Resta fermo quanto previsto dall'art. 55, primo comma, del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
Art.6.
Disposizioni finali
1. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli allegati
al regio decreto n. 635/1940 non incompatibili con il presente decreto, nonché le
norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi.
2. Per i locali destinati al deposito di prodotti esplodenti diversi da quelli contemplati
all'art. 1 del presente decreto nonché per le ipotesi in cui sia consentito il deposito
promiscuo dei materiali di cui all'art. 1 con altri prodotti esplodenti, continuano
a trovare applicazione le disposizioni di cui al capitolo IV dell'allegato B al
regio decreto n. 635/1940.
Roma, 18 luglio 2001
Il Ministro: Scajola
*
N.B.: Nel testo pubblicato dalla G.U. è presente un refuso: da leggersi 25 m.
|
Accessi a questa pagina:
|
|