D.P.R. 18 aprile 1994, n. 342
“ Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio “
( G.U. dell’ 8 Giugno 1994, n. 132 Suppl. Ordinario n. 87)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la
legge 7 agosto 1990, n. 241;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l'articolo 2, commi
7, 8 e 9;
Visto il
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione dell'11 febbraio 1994;
Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e
della Camera dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 31
marzo 1994;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
12 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale;
E M A N A
il seguente regolamento:
Articolo 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'aumento del numero dei facchini, contenuto nell'elenco n. 4, allegato alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed i procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio, ad esso connessi ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, disciplinati dall'articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, adottato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalla legge 3 maggio 1955, n. 407.
2. Ai fini del presente regolamento si intende: per "testo unico", il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; per "autorita'", l'autorita' locale di pubblica sicurezza; per "ufficio provinciale", l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.
Articolo 2
Esercizio dell'attivita' di facchino
1. L'attivita' di facchino, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, modificato dall'articolo 2, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, puo' essere esercitata previa denuncia di inizio all'autorita', attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti previsti dalle disposizioni legislative vigenti, eventualmente accompagnata dall'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste.
2. L'attivita' puo' essere iniziata immediatamente dopo la comunicazione stessa. Entro e non oltre sessanta giorni dalla comunicazione, l'autorita' puo' disporre, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attivita', nel caso in cui la persona risulti pregiudicata o pericolosa.
3. L' autorita' competente puo' comunque provvedere a controlli e disporre il divieto di prosecuzione dell'attivita' nel caso in cui la persona venga dichiarata pregiudicata o pericolosa successivamente allo scadere del termine di cui al precedente comma.
4. L'esercizio dell'attivita' di facchino non e' soggetta ad alcun limite numerico o contingente complessivo.
Articolo 3
Soppressione delle commissioni per la disciplina dei lavori di facchinaggio
1. La commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio, istituita dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1955, n. 407, e le commissioni provinciali di cui all'articolo 3 della stessa legge sono soppresse.
Articolo 4
Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione
1. Gli uffici provinciali esercitano, anche in materia di facchinaggio, le funzioni ad essi attribuite dalla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante: "Modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale". Agli uffici provinciali sono altresi' attribuite le funzioni amministrative in materia di determinazione di tariffe minime, in precedenza esercitate dalle commissioni di cui all'articolo 3.
2. Ai fini dell'esercizio di tali funzioni, l'autorita' trasmette agli uffici provinciali copia delle comunicazioni di inizio dell'attivita' ricevute ai sensi del presente regolamento.
Articolo 5
Norme abrogate
1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e' abrogato l'articolo 121 del testo unico, nella parte in cui si riferisce all'attivita' di facchino. E' abrogata, altresi', la legge 3 maggio 1955, n. 407.
Articolo 6
Entrata in vigore del regolamento
1. Il
presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 aprile 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
GIUGNI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 26 maggio 1994
Atti di Governo, registro n. 92, foglio n. 6