Legge 3 Maggio 1955, n. 407
" Per la disciplina dei lavori di facchinaggio "
(G.U. del 23 Maggio 1955, n. 117)
Nota:
Preambolo
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica
hanno approvato;
Il presidente della repubblica
Promulga
La seguente legge:
Articolo 1
La presente legge regola i lavori dei facchini liberi
esercenti per i quali è prescritta l'iscrizione di cui all'art. 121 del testo
unico delle
leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Sono escluse dalla disciplina di cui alla presente legge le operazioni di
facchinaggio inerenti al grano di ammasso della gestione statale, nonchè
quelle che si eseguono nell'ambito dei porti e aeroporti, delle dogane, dei
mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli, delle stazioni delle Ferrovie
dello Stato per il trasporto di bagagli e colli a mano, in quanto dette
operazioni risultino regolate con particolari norme di legge o di regolamento.
Sono, inoltre, esclusi i lavori di facchinaggio eseguiti dagli imprenditori
personalmente o a mezzo dei propri dipendenti con rapporto di lavoro di
carattere stabile e continuativo, nonchè quelli eseguiti per esigenze di
carattere domestico e familiare.
Articolo 2
Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale è istituita la Commissione centrale per la disciplina dei lavori di
facchinaggio.
La Commissione è presieduta dal Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale, o da un suo delegato, ed è composta:
da un rappresentante del Ministero dell'industria e commercio;
da un rappresentante del Ministero dell'interno;
da due rappresentanti degli industriali;
da due rappresentanti dei commercianti;
da due rappresentanti degli agricoltori;
da sette rappresentanti dei lavoratori.
I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori e dei
lavoratori saranno scelti tra i designati, su richiesta del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, dalle organizzazioni sindacali nazionali di
categoria più rappresentative.
La Commissione dura in carica due anni ed ha sede presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, che istituirà apposita segreteria alla
Commissione stessa.
Articolo 3
In ogni Provincia, con decreto del prefetto, è istituita
la Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.
La Commissione provinciale è presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione ed è composta:
dal questore o da un suo delegato;
da un rappresentante della Camera di commercio, industria ed agricoltura;
da due rappresentanti degli industriali;
da due rappresentanti dei commercianti;
da due rappresentanti degli agricoltori;
da sette rappresentanti dei lavoratori.
I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori e dei
lavoratori saranno scelti tra i designati, su richiesta del direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle
organizzazioni sindacali provinciali di categoria più rappresentative.
La Commissione dura in carica due anni ed ha sede presso l'Ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, che istituirà apposita segreteria alla
Commissione provinciale medesima.
Articolo 4
La Commissione centrale per la disciplina dei lavori di
facchinaggio ha i seguenti compiti:
a) esprimere parere e formulare proposte per tutto quanto si riferisce alla
disciplina dei lavori di facchinaggio ed al coordinamento dell'attività delle
Commissioni provinciali;
b) esprimere pareri e formulare proposte per la fissazione di tariffe a
carattere nazionale;
c) esprimere parere sui ricorsi che siano presentati avverso le determinazioni
adottate dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione in
materia di regolamentazione dei lavori di facchinaggio; nonchè avverso le
determinazioni delle Commissioni provinciali di cui al precedente art. 3;
d) formulare proposte per ogni migliore tutela previdenziale, assistenziale,
mutualistica ed infortunistica dei facchini liberi esercener il lavoro e la
previdenza sociale, il quale decide, sentita la Commissione centrale, entro 90
giorni.
Articolo 9
Contro le inosservanze da parte dei lavoratori, singoli
o associati, potrà essere proposto dalla Commissione provinciale all'autorità
competente il ritiro temporaneo della licenza rilasciata ai sensi dell'art.
121 della
legge 18 giugno 1931, n. 773.
In caso di recidiva, potrà anche essere proposto il ritiro definitivo della
licenza stessa.
Articolo 10
La vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle norme di attuazione della stessa, è demandata all'Ispettorato del lavoro ed ai normali organi di polizia giudiziaria.
Articolo 11
Le infrazioni alla presente legge da parte dei
committenti di lavoro sono punite con ammende da lire 10.000 a lire 100.000.
Articolo 12
Sono abrogate tutte le disposizioni che risultano in contrasto con quelle della presente legge.
Data a Roma, addì 3 maggio 1955
Einaudi
- Scelba
- Vigorelli
- Gava
- Medici
- Mattarella
- Villabruna
Visto, il guardasigilli: De Pietro