
Legge n° 584 del 11/11/1975
Divieto di fumare
in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.
Circolare n° 69
del 05/10/1976
Precisazioni
sull'applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 1975.
Direttiva del 14/12/1995
Divieto di fumo
in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica
amministrazione.
Circolare n° 4 del
28/03/2001
Interpretazione
ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo.
Legge n° 3 del 16/01/2003
Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003
Attuazione dell'art. 51, comma
2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7
della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei
non fumatori».
Ministero della
Salute Circolare 17 dicembre 2004
Indicazioni interpretative
e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della
legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori
Accordo Stato
Regioni 16 dicembre 2004
Conferenza Permanente
per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno
e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo
51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Legge 30 Dicembre
2004, n. 311 (estratto)
Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Artt. 189,
190 e, 191 legge finanziaria 2005)
Fac-simile Cartello di Divieto di fumare
Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico.
G.U.
n° 322 del 05/12/1975
Art. 1.
È, vietato fumare:
a) nelle corsie degli ospedali; nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado;
negli autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari
di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone; nelle metropolitane;
nelle sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime
e aeroportuali; nei compartimenti ferroviari riservati ai non fumatori che devono
essere posti in ogni convoglio viaggiatori delle ferrovie dello Stato e nei
convogli viaggiatori delle ferrovie date in concessione ai privati; nei compartimenti
a cuccette e in quelli delle carrozze letto, occupati da più di una persona,
durante il servizio di notte;
b) nei locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione, nelle sale chiuse
di spettacolo cinematografico o teatrale, nelle sale chiuse da ballo, nelle
sale-corse, nelle sale di riunione delle accademie, nei musei, nelle biblioteche
e nelle sale di lettura aperte al pubblico, nelle pinacoteche e nelle gallerie
d'arte pubbliche o aperte al pubblico.
Art. 2.
[Nelle carrozze non riservate ai fumatori, le amministrazioni ferroviarie
devono esporre, in posizione visibile, avvisi riportanti il divieto di fumare;
nei quadri delle prescrizioni per il pubblico va riportata anche la norma con
l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori].
[Per l'accertamento dell'infrazione e per la contestazione della contravvenzione
restano ferme le norme vigenti in materia per le ferrovie dello Stato, per le
ferrovie concesse all'industria privata e per gli altri mezzi di trasporto pubblico
ai quali, in mancanza di disciplina specifica, si applicano le norme vigenti
per le ferrovie dello Stato in quanto compatibili].
Coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare
l'ordine all'interno dei locali indicati al precedente articolo 1, lettera a)
e b), nonché i conduttori dei locali di cui alla lettera b) di tale articolo,
curano l'osservanza del divieto, esponendo, in posizione visibile, cartelli
riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori.
Art. 3.
Il conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1, lettera b), può
ottenere l'esenzione dall'osservanza del disposto dell'articolo 1 della presente
legge ove installi un impianto di condizionamento dell'aria o un impianto di
ventilazione rispettivamente corrispondenti alle caratteristiche di definizione
e classificazione determinate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).
A tal fine deve essere presentata al sindaco apposita domanda corredata del
progetto dell'impianto di condizionamento contenente le caratteristiche tecniche
di funzionamento e di installazione.
L'esenzione dall'osservanza del divieto di fumare è autorizzata dal sindaco,
sentito l'ufficiale sanitario.
Il Ministro per la sanità dovrà emanare, entro centottanta giorni dalla data
di pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanità,
disposizioni in ordine ai limiti di temperatura, umidità relativa, velocità
e tempo di rinnovo dell'aria nei locali di cui all'articolo 1, lettera b), in
base ai quali dovranno funzionare gli impianti di condizionamento o di ventilazione.
Art. 4.
Le norme di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 14 agosto 1971,
n. 819, sono estese, ai fini dell'acquisto e dell'installazione degli impianti
di cui al primo comma dell'articolo 3, agli esercenti o proprietari delle sale
cinematografiche appartenenti alle categorie del medio e piccolo esercizio cinematografico,
ovunque ubicate e già in attività anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Art. 5.
Ferme le sanzioni pecuniarie previste dalla presente legge, l'autorità di
pubblica sicurezza può adottare le misure di cui all'articolo
140 del regolamento per la esecuzione del
testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, approvato con
regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, nei casi:
a) che si contravvenga alle norme di cui all'articolo 2, terzo comma;
b) che gli impianti di condizionamento non siano funzionanti o non siano condotti
in maniera idonea o non siano perfettamente efficienti.
Indipendentemente dai provvedimenti adottati dall'autorità di pubblica sicurezza,
l'autorizzazione alla esenzione dall'osservanza del divieto di fumare prevista
all'articolo 3, terzo comma, è sospesa dall'autorità locale di pubblica sicurezza
nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma.
La sospensione può essere revocata dal sindaco, sentito l'ufficiale sanitario,
dopo la constatazione della precisa efficienza dell'impianto in esercizio, qualora
domanda in tal senso venga presentata dal conduttore del locale.
Nei casi di ripetute violazioni delle disposizioni contenute nella lettera b)
del primo comma del presente articolo o di violazioni particolarmente gravi,
il sindaco può revocare, sentito l'ufficiale sanitario, l'autorizzazione all'esenzione
dall'osservanza del divieto di fumare prevista dall'articolo 3, terzo comma.
Art. 6.
Sono a carico del conduttore di uno dei locali indicati all'articolo 1,
lettera b), tutte le spese necessarie per l'esecuzione dei controlli di cui
al precedente articolo.
Art. 7.
1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 250; la misura della
sanzione e' raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una
donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino
a dodici anni.
2. Le persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle disposizioni
contenute in tale articolo, sono soggette al pagamento di una somma da euro
200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata della meta' nelle ipotesi contemplate
all'articolo 5, primo comma, lettera b).
3. L'obbligazione di pagare le somme previste nella presente legge non e' trasmissibile
agli eredi.
Art. 8.
La violazione, quando sia possibile, deve essere contestata immediatamente
al trasgressore, il quale è ammesso a pagare il minimo della sanzione nelle
mani di chi accerta la violazione.
Se non sia avvenuta la contestazione personale al trasgressore, gli estremi
della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti in Italia
entro il termine di trenta giorni dall'accertamento.
Qualora il pagamento non avvenga immediatamente, il trasgressore può provvedervi,
entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di contestazione o
della notificazione, anche a mezzo di versamento in conto corrente postale nel
luogo e con le modalità indicate nel verbale di contestazione della violazione.
A decorrere dal sedicesimo giorno e fino al sessantesimo giorno dalla contestazione
o dalla notificazione, il trasgressore è ammesso al pagamento, con le modalità
di cui al precedente comma, di una somma pari ad un terzo del massimo della
sanzione.
Art. 9.
I soggetti legittimati ad accertare le infrazioni, ai sensi delle norme
richiamate dall'articolo 2 della presente legge, qualora non abbia avuto luogo
il pagamento di cui al precedente articolo 8, presentano rapporto al prefetto
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni.
Il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, sentiti gli interessati ove
questi ne facciano richiesta entro quindici giorni dalla scadenza del termine
utile per l'oblazione, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per
la violazione entro i limiti, minimo e massimo, stabiliti dalla legge e ne ingiunge
il pagamento, insieme con le spese per le notificazioni, all'autore della violazione.
L'ingiunzione prefigge un termine per il pagamento stesso, che non può essere
inferiore a trenta giorni e superiore a novanta giorni dalla notificazione.
L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo.
Contro di essa gli interessati possono proporre azione davanti al pretore del
luogo in cui è stata accertata la violazione entro il termine massimo prefisso
per il pagamento.
L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata
sui beni di coloro contro i quali l'ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità
giudiziaria ritenga di disporre diversamente.
Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero
di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del
codice di procedura civile. Gli atti del procedimento sono esenti da imposta
di bollo e la relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione.
L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa con decreto l'udienza
di comparizione, da tenersi entro venti giorni, e dispone la notifica a cura
della cancelleria del ricorso e del decreto al prefetto e ai soggetti interessati.
È inappellabile la sentenza che decide la controversia.
Art. 10.
Il diritto a riscuotere le somme, dovute per le violazioni indicate dalla
presente legge, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è
stata commessa la violazione.
Art. 11.
Salvo quanto è disposto dall'articolo 9, decorso il termine prefisso per
il pagamento, alla riscossione delle somme dovute, su richiesta della Amministrazione
della sanità procede l'intendenza di finanza, mediante esecuzione forzata con
la osservanza delle norme del testo unico approvato con R.D. 14 aprile 1970,
n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e
degli altri enti pubblici.
Art. 12.
La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno dalla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italia
Circolare n° 69 del 05/10/1976
Precisazioni sull'applicazione della legge n. 584 dell'11 novembre 1975.
In sede di applicazione della legge
n. 584 dell'11 novembre 1975 ed in relazione ai quesiti posti da vari soggetti
interessati, questo ministero ritiene opportuno precisare quanto segue:
Art. 1 lettera a):
1) Corsie di ospedali - Devono intendersi, ai fini della legge, i locali destinati
alla degenza dei malati ed occupati da due o più pazienti.
Tale interpretazione porta ad escludere i luoghi, quali per esempio le sale
di attesa degli ambulatori o dei gabinetti medici, che non sono destinati al
ricovero ed alla degenza.
2) Aule delle scuole di ogni ordine e grado-Si intendono per tali i locali adibiti
esclusivamente all'insegnamento. Sono esclusi, quindi dall'ambito della legge,
corridoi, servizi igienici, scale, ingressi, uffici ed ogni altro locale chiuso
nel quale non si tenga lezione a studenti di ogni ordine e grado.
3) Autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari
di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone-Sono quelli adibiti
esclusivamente al trasporto collettivo di persone e non ad altri servizi, in
particolare non vanno compresi i taxi in quanto, di norma, vengono utilizzati
in via privata ed esclusiva, né le auto in servizio di Stato in quanto destinate
a scopi diversi dal trasporto collettivo di persone.
4) Metropolitane-Vanno considerate, ai fini della legge, soltanto le relative
vetture destinate al trasporto dei viaggiatori, non anche tutti i locali (atri,
biglietterie, pensiline, ecc.) connessi a tale servizio.
5) Sale di attesa delle stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime
e aeroportuali - Sono i locali chiusi e confinanti adibiti esclusivamente a
tale scopo. Nono sono, pertanto, sottoposti al divieto: biglietterie, ingressi,
le uscite per l'imbarco sugli aerei, ecc.
Art. 1 lettera b):
1) Locali chiusi che siano adibiti a pubblica riunione - Sulla questione il
consiglio di Stato si è espresso nel senso che per tali debbano intendersi quelli
in cui più persone accedono non occasionalmente ma per un tempo ed uno scopo
definiti e con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18 del t.u. della legge
di P.S. e all'art. 19 e segg. del relativo regolamento di esecuzione. Sono,
quindi, esclusi quei locali nei quali la sosta del pubblico, pur prolungandosi
notevolmente non risponde alle caratteristiche ora menzionate e che si riassumono:
a) iniziativa e relativi soggetti promotori;
b) finalità (definite e conformi all'ordine pubblico, alla morale e alla sanità
pubblica);
c) località (predeterminata e aperta al pubblico);
d) tempo (definito nel giorno e nell'ora).
In particolare vanno esclusi i bar, i ristoranti, le sale da thè ed in genere
tutti i pubblici esercizi nei quali la confluenza del pubblico non risponde
a tale requisiti, non essendo giuridicamente possibile l'estensione in via interpretativa
della portata del divieto.
2) Sale chiuse di spettacolo cinematografico o teatrale - Si intendono per tali
i locali chiusi destinati alla proiezione o alla rappresentazione teatrale anche
quando siano muniti di tetto apribile.
Non rientrano pertanto nel divieto le sale cinematografiche e teatrali all'aperto
(le cosiddette arene) e, per esempio, i foyers, le sale di attesa, i gabinetti
ecc.
3) Musei - Il divieto si applica soltanto ai locali chiusi adibiti a tali scopi
con esclusione pertanto dei musei all'aperto, sempreché un eventuale divieto
non discenda da altre norme o disposizioni previste a tutela del patrimonio
artistico.
Artt. 2 e 9:
1) Soggetti legittimati a curare l'osservanza del divieto - Sono da considerarsi
tali coloro cui spetta per legge, regolamento o disposizione di autorità assicurare
l'ordine all'interno dei locali indicati all'art. 1 lettere a) e b), nonché
i conduttori dei locali di cui alla lettera b) del predetto articolo e i promotori
di una pubblica riunione, che ne abbiano dato avviso all'autorità competente
a norma dell'art. 18 del t.u. delle leggi di P.S. e dell'art. 19 e segg. del
relativo regolamento di esecuzione.
L'osservanza del divieto è curata esponendo, in posizione visibile, cartelli
riproducenti la norma con l'indicazione della sanzione comminata ai trasgressori,
richiamando a mezzo del proprio personale, le persone che trasgrediscono il
divieto e sollecitando, ove del caso, l'intervento dei soggetti legittimati
ad accertare le infrazioni.
2) Soggetti legittimati ad accertare l'infrazione - Sono da considerarsi tali
coloro che rivestono la qualifica di ufficiali o agenti di P.S., nonché coloro
che, per legge, nell'esercizio delle loro funzioni sono ad essi equiparati
(1).
(1) Sono esclusi i Vigili sanitari ed altri
assimilabili, che rivestono la qualifica di ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria
nei limiti del servizio.
Art. 11 - Amministrazione
della sanità
Deve intendersi l'amministrazione sanitaria statale, e nel caso specifico, il
prefetto che, per quanto attiene all'attività connessa all'applicazione della
legge in esame va considerato come inserito nelle strutture del ministero della
sanità a livello periferico.
Spetta pertanto a tale autorità promuovere il procedimento di competenza dell'intendenza
di finanza.
Divieto di fumo in
determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori della pubblica
amministrazione.
G.U. n° 11 del 15/01/1996
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 11 novembre 1975,
n. 584, concernente il divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di
trasporto pubblico;
Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio
delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto;
Visto l'art. 25 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, concernente il
testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia;
Vista la decisione del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione
I-bis, 17 marzo 1995, n. 462, che, confermando un proprio indirizzo giurisprudenziale,
ha dato una interpretazione estensiva dell'art. 1, lettera b), della legge 11
novembre 1975, n. 584, nel senso che, ai fini della tutela dei non fumatori,
debbano intendersi per «locali chiusi adibiti a pubblica riunione» non solo
quelli di proprietà pubblica, ma anche quelli di proprietà privata, in relazione
alla fruibilità degli stessi da parte di membri indifferenziati della collettività
per il servizio che vi si rende o per l'attività che vi si svolge;
Considerato che nella predetta decisione del tribunale amministrativo regionale
del Lazio si rileva che dall'accoglimento del ricorso discende, per le amministrazioni
interessate, l'obbligo di provvedere concretamente in maniera satisfattiva dell'interesse
fatto valere;
Vista l'ordinanza 14 maggio 1995, n. 687, della quarta sezione del Consiglio
di Stato, con la quale è stata rigettata la domanda di sospensione cautelare
della decisione sopra citata, con l'argomentazione che «l'obbligo imposto alle
amministrazioni intimate dalla sentenza appellata deve intendersi limitato all'adozione
dei provvedimenti necessari ad assicurare il divieto di fumo negli ambienti
chiusi, di proprietà della pubblica amministrazione, e negli altri locali pubblici
o aperti al pubblico nei quali i cittadini debbono recarsi in funzione dell'utenza
di servizi resi dall'amministrazione»; che «restano estranei all'ambito della
efficacia oggettiva della sentenza appellata i locali di proprietà pubblica
non aperti al pubblico e quelli di proprietà privata nei quali non vengono erogati
servizi dell'amministrazione» e che «il suddetto obbligo deve ritenersi operativo
nei confronti dei soli ambienti con riguardo ai quali le singole amministrazioni
intimate (Ministero della sanità, e Comuni di Roma, Torino, Genova, Napoli e
Bari) sono titolari di specifici e tipici poteri di ordinanza o di direttiva
intesi ad assicurare l'osservanza del divieto di cui all'art. 1 della legge
n. 584 del 1975»;
Ritenuta peraltro l'opportunità, nel dare doveroso adempimento a quanto prescritto
dalla giurisdizione amministrativa, di estenderne gli effetti oltre i limiti
soggettivi del rapporto processuale, vale a dire non solo nei confronti delle
amministrazioni parte in giudizio (Ministero della sanità e, comuni di Roma,
Torino, Genova, Napoli e Bari) ma nei confronti di tutte le pubbliche amministrazioni
naturali destinatarie dei poteri di direttiva del Governo, nonché, per il tramite
di queste, nei confronti dei privati esercenti pubblici servizi a titolo di
concessione o appalto o convenzione o accreditamento;
Visti gli articoli 2, comma 3, lettera d), e 5, comma 2, lettera e), della legge
23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 14 dicembre 1995;
Sulla proposta del Ministro della sanità;
ADOTTA
la seguente direttiva:
Art. 1 .
La presente direttiva, emessa ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sarà osservata dalle amministrazioni dello
Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e dalle
istituzioni educative; dalle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento
autonomo; dalle istituzioni universitarie; dagli enti locali e dai loro consorzi
ed associazioni; dagli enti pubblici non economici nazionali e locali; dalle
aziende e dagli enti del servizio sanitario nazionale.
Art. 2.
Le amministrazioni e gli enti pubblici destinatari del presente atto eserciteranno
i loro poteri amministrativi, regolamentari e disciplinari, nell'ambito dei
propri uffici e delle proprie strutture, nonché i loro poteri di indirizzo,
di vigilanza e di controllo sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti
e sulle aziende private esercenti servizi pubblici, anche sanitari, in regime
di concessione o di appalto ovvero di convenzione o accreditamento, affinché
sia data piena applicazione al divieto di fumo in luoghi determinati, di cui
alla legge 11 novembre 1975, n. 584, secondo l'interpretazione recepita nelle
pronunce della magistratura amministrativa citate nel preambolo del presente
atto.
Art. 3.
In particolare, saranno osservati i seguenti criteri interpretativi:
a) il divieto va applicato in tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo,
dalla pubblica amministrazione e dalle aziende pubbliche per l'esercizio di
proprie funzioni istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici
per l'esercizio delle relative attività, sempreché si tratti - in entrambi i
casi - di locali che in ragione di tali funzioni sono aperti al pubblico;
b) per locale «aperto al pubblico» s'intende quello al quale la generalità degli
amministrati e degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari
permessi negli orari stabiliti;
c) il divieto va comunque applicato nei luoghi nominativamente indicati nell'art.
1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, ancorché non si tratti di locali «aperti
al pubblico» nel senso sopra precisato (esempio: corsie di ospedali, aule scolastiche);
a questi fini s'intende che fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado
sono comprese quelle universitarie;
d) resta salva l'autonomia regolamentare e disciplinare delle amministrazioni
e degli enti in ordine all'eventuale estensione del divieto a luoghi diversi
da quelli contemplati dalla legge 11 novembre 1975, n. 584, con gli strumenti
e gli effetti propri dei rispettivi ordinamenti.
Art. 4.
Per l'attuazione delle presenti direttive saranno curati i seguenti adempimenti:
a) nei locali nei quali si applica il divieto di fumo saranno apposti cartelli
con l'indicazione del divieto stesso nonché l'indicazione della relativa norma,
delle sanzioni applicabili, del soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza
del divieto e dell'autorità cui compete accertare le infrazioni;
b) i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio individueranno
in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione
di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all'autorità competente,
come previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689;
c) per i locali condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura,
ovvero il dipendente o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori
all'osservanza del divieto, e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici
ufficiali ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre
1981, n. 689;
d) a cura dei prefetti saranno rilevati i dati in merito all'osservanza, nelle
diverse amministrazioni, delle norme sul divieto di fumare e sul numero delle
infrazioni annualmente contestate; i dati sono comunicati al Ministro della
sanità, che ne riferisce in Parlamento.
La presente direttiva sarà trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Interpretazione ed applicazione
delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo.
G.U. n° 85 del 11/04/2001
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Ministero degli affari esteri
Al Ministero delle politiche agricole e forestali
Al Ministero dell'ambiente
Al Ministero per i beni e le attivita' culturali
Al Ministero del commercio con l'estero
Al Ministero della difesa
Al Ministero delle finanze
Al Ministero della giustizia
Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
Al Ministero dell'interno
Al Ministero dei lavori pubblici
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Al Ministero dei trasporti e della navigazione
Al Ministero delle comunicazioni
Al Ministero della pubblica istruzione
Al Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica
Al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
Ai sig. ri presidenti delle giunte regionali
Ai sig. ri presidenti delle province di Trento e Bolzano
Ai sig. ri assessori regionali alla sanita'
Il fumo di sigaretta, com'e' noto
dai dati riportati dalla letteratura scientifica mondiale, e' causa di una molteplicita'
di patologie. Il tumore polmonare, ad esempio, in circa il 90% dei casi, e'
causato dal fumo di sigaretta. L'Organizzazione mondiale di sanita' ha piu'
volte richiamato l'attenzione dei Governi su quella che e' stata definita "nuova
epidemia" (90 mila morti in Italia ogni anno, 3 milioni nel mondo).
Occorre da parte di tutti uno sforzo per porre rimedio ad una abitudine o, meglio,
dipendenza che danneggia chi la pone in essere e chi, soprattutto, passivamente
la subisce.
L'ordinamento giuridico italiano contiene varie norme dirette a tutelare la
salute, come sancito all'art. 32 della Costituzione, dai rischi connessi all'esposizione
anche passiva al fumo, alcune delle quali, vigenti gia' da un ventennio, non
sono adeguatamente applicate, sia per una sottovalutazione dei rischi del fumo,
sia a causa di dubbi interpretativi ed applicativi.
In relazione ai quesiti posti da vari soggetti interessati sull'applicazione
della legge 11 novembre 1975, n. 584, e della direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri 14 dicembre 1995, questo Ministero ritiene opportuno precisare
quanto segue.
NORMATIVA VIGENTE IN TEMA DI LIMITAZIONE E DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI APERTI
AL PUBBLICO
Regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, art. 25.
"Testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternita' e
dell'infanzia".
".... chi vende o somministra tabacco a persona minore degli anni 16 e' punito
con la sanzione amministrativa fino a L. 40.000. E' vietato ai minori degli
anni 16 di fumare in luogo pubblico sotto pena della sanzione amministrativa
di L. 4.000."
Legge 11 novembre 1975, n. 584.
"Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico".
La legge persegue scopi di tutela della salute pubblica.
Consapevole dei danni che alla salute puo' arrecare il fumo c.d. passivo, il
legislatore ha posto un generico ed assoluto divieto di fumo nei seguenti locali:
corsie d'ospedale;
aule delle scuole di ogni ordine e grado;
autoveicoli di proprieta' dello Stato, di enti pubblici e di privati concessionari
di pubblici servizi per trasporto collettivo di persone;
metropolitane;
sale d'attesa di stazioni ferroviarie, autofilotranviarie, portuali-marittime,
aeroportuali;
lcompartimenti ferroviari per non fumatori delle Ferrovie dello Stato e delle
ferrovie date in concessione ai privati;
compartimenti a cuccette e carrozze letto, durante il servizio di notte, se
occupati da piu' di una persona;
locali chiusi adibiti a pubblica riunione (ogni ambiente aperto al pubblico
ove si eroga un servizio dell'amministrazione o per suo conto (vedi ultra, T.A.R.
Lazio, sentenza n. 462/1995; Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 14 dicembre 1995);
sale chiuse di cinema e teatro;
sale chiuse da ballo;
sale-corse;
sale riunioni di accademie;
musei;
biblioteche;
sale di lettura aperte al pubblico;
pinacoteche e gallerie d'arte pubbliche o aperte al pubblico.
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995.
"Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei
gestori di servizi pubblici".
La direttiva e' stata emanata in seguito a due pronunce dei giudici amministrativi
che hanno interpretato estensivamente le norme della legge n. 584/1975.
Essa ha quali suoi destinatari tutte le amministrazioni pubbliche.
Per amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, si intendono:
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole
di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni
dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita'
montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti
autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali regionali
e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.
La direttiva prevede che le amministrazioni pubbliche attuino il divieto di
fumo comminato dalla legge n. 584 del 1975, esercitando poteri amministrativi
regolamentari e disciplinari nonche' poteri di indirizzo, vigilanza e controllo
sulle aziende ed istituzioni da esse dipendenti e sulle aziende private in concessione
o in appalto.
La direttiva fornisce, inoltre, i seguenti criteri interpretativi per l'individuazione
dei locali in cui si applica il divieto:
1. per locale aperto al pubblico si deve intendere quello in cui la generalita'
degli amministrati e degli utenti accede, senza formalita' e senza bisogno di
particolari permessi negli orari stabiliti;
2. tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla p.a. e dalle aziende
pubbliche per esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che i locali
siano aperti al pubblico;
3. tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, da privati esercenti servizi
pubblici, sempre che i locali siano aperti al pubblico;
4. i luoghi indicati dall'art. 1 della legge 11 novembre 1975, n. 584, anche
se non si tratta di "locali aperti al pubblico" nel senso precisato dalla direttiva
(es. aule scolastiche: fra le aule delle scuole di ogni ordine e grado si intendono
ricomprese anche le aule universitarie).
La direttiva precisa, inoltre, che le amministrazioni e gli enti possono comunque,
in virtu' della propria autonomia regolamentare e disciplinare, estendere il
divieto a luoghi diversi da quelli previsti dalla legge n. 584 del 1975. Nei
locali in cui si applica il divieto vige l'obbligo di apporre cartelli con indicazione
del divieto di fumo.
Elenco esemplificativo dei locali in cui si applica il divieto di fumo.
Premesso che il divieto di fumo si applica nei luoghi nominativamente indicati
nell'art. 1 della legge n. 584 del 1975, ancorche' non si tratti di locali "aperti
al pubblico" nel senso di locali in cui una generalita' di amministrati e di
utenti accede senza formalita' e senza bisogno di particolari permessi negli
orari stabiliti, si fornisce un elenco esemplificativo dei locali che rientrano
nella generica espressione usata dalla legge n. 584/1975, cosi' come interpretata
dalla sentenza n. 462/1995 del T.A.R. del Lazio, "locali chiusi adibiti a pubblica
riunione" in cui vige il divieto di fumo, allo scopo di agevolare la corretta
applicazione della normativa:
ospedali ed altre strutture sanitarie (corsie, corridoi, stanze per l'accettazione,
sale d'aspetto e piu' in generale locali in cui gli utenti richiedono un servizio
- pagamento ticket, richieste di analisi, ecc...);
scuole di ogni ordine e grado, comprese le universita' (aule, corridoi, segreterie
studenti, biblioteche, sale di lettura, bagni, ecc...);
uffici degli enti territoriali quali regioni, province e comuni;
uffici di altre amministrazioni a livello territoriale: uffici del catasto,
uffici collocamento ecc..;
uffici postali (locali di accesso agli sportelli, corridoi, ecc.);
distretti militari ed altri uffici dell'amministrazione della difesa aperti
al pubblico (uffici di certificazione, uffici informazioni e relazioni con il
pubblico);
uffici I.V.A., uffici del registro;
uffici di prefetture, questure e commissariati, uffici giudiziari;
uffici delle societa' erogatrici di servizi pubblici (compagnie telefoniche,
societa' erogatrici di gas, corrente elettrica, ecc.);
banche, relativamente ai locali in cui si svolgono servizi per conto della pubblica
amministrazione (riscossione imposte e sanzioni pecuniarie, tesoreria per enti
pubblici).
Competenze dei dirigenti in
ordine all'applicazione del divieto di fumo.
I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio ovvero il responsabile
della struttura privata, sono tenuti ad individuare, con atto formale, i locali
della struttura cui sovrintendono, dove, ai sensi dei criteri prima citati,
devono essere apposti i cartelli di divieto.
Spetta ad essi, quindi, predisporre o far predisporre i cartelli di divieto
completi delle indicazioni fissate dalla direttiva:
divieto di fumo;
indicazione della norma che impone il divieto (legge n. 584/1975);
sanzioni applicabili;
soggetto cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e ad accertare le infrazioni
(nominativo del funzionario/i preposto/i dal dirigente, con atto formale, alla
vigilanza sul divieto di fumo nonche' all'accertamento dell'infrazione nei locali
ove e' posto il cartello di divieto, o, ove non si sia proceduto a nomina specifica,
il nome del dirigente responsabile della struttura pubblica ai sensi di legge
e dei regolamenti).
Spetta ai dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio, come
anticipato, individuare in ciascuna di esse, con atto formale, i funzionari
incaricati di vigilare sull'osservanza del divieto, di procedere alla contestazione
delle infrazioni e di verbalizzarle.
Detti funzionari, ove non ricevano riscontro dell'avvenuto pagamento da parte
del trasgressore, hanno l'obbligo di fare rapporto all'autorita' competente,
che, come si e' detto, e', nella maggior parte dei casi, il prefetto, affinche'
irroghi la sanzione.
Nei locali privati, ove si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione
pubblica (concessionari di pubblici servizi) i soggetti obbligati a vigilare
sul rispetto del divieto e ad accertarne la violazione sono coloro cui spetta
per legge, regolamento o disposizioni d'autorita' assicurare l'ordine all'interno
dei locali.
Nei locali privati nominativamente citati dall'art. 1 della legge n. 584 del
1975 (es. nei teatri, nei cinema, nelle sale da ballo, ecc.) tali figure si
identificano nei conduttori dei locali individuati nella lettera b) dell'art.
1 della legge citata.
Sanzioni.
La sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 della legge n. 584/1975 per
il trasgressore e' quella del pagamento di una somma di danaro da L. 1.000 a
L. 10.000.
Per effetto degli articoli 10 e 114 della legge n. 689/1981 le sanzioni amministrative
non possono essere inferiori quanto al minimo a L. 4.000, e quanto al massimo
a L. 10.000.
Per effetto dell'art. 96 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 "Depenalizzazione
dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della
legge 25 giugno 1999, n. 205", l'art. 10 della legge n. 689/1981 e' cosi' modificato:
"La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma non
inferiore a lire dodicimila e non superiore a lire ventimilioni. ... Fuori dei
casi espressamente stabiliti dalla legge, il limite massimo della sanzione amministrativa
pecuniaria non puo' per ciascuna violazione superare il decuplo del minimo.".
L'art. 16 della legge n. 689/1981 ammette il pagamento in misura ridotta della
sanzione se il versamento viene effettuato entro sessanta giorni dalla contestazione
immediata o, se questa non vi e' stata dalla notificazione degli estremi della
violazione.
In forza di tale norma il trasgressore puo' pagare 1/3 del massimo o il doppio
del minimo se piu' favorevole. Nel caso della sanzione relativa al divieto di
fumo, per quanto detto sopra, e' piu' favorevole il pagamento del doppio del
minimo, pari a L. 24.000.
Va precisato in proposito che ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni preliminari
al codice civile, per incompatibilita', resta abrogato l'art. 8 della legge
n. 584/1975 in quanto disciplina una materia successivamente modificata da apposita
legge, appunto la legge n. 689/1981 e che altre norme dispongono il divieto
di maneggiare danaro da parte dei pubblici funzionari (e quindi di riscuotere
direttamente la sanzione dal trasgressore).
Per completare il quadro sanzionatorio occorre ricordare che l'art. 7 della
legge n. 584/1975 prevede una sanzione anche per coloro che sono tenuti a far
osservare il divieto e vengono meno a questo loro dovere; la sanzione per questi
va da L. 20.000 a L. 100.000.
Applicazione della sanzione.
1) Come si accerta l'infrazione:
a) negli uffici pubblici:
il funzionario preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione, deve
essere dotato degli appositi moduli di contestazione. In caso di trasgressione,
questi procedera' a compilare il modulo e a darne copia al trasgressore.
Trascorso inutilmente il termine per il pagamento in misura ridotta, sessanta
giorni, il funzionario che ha accertato la violazione presentera' rapporto,
con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni (ex art. 17, legge
n. 689/1981), al prefetto (competente ex art. 9, legge n. 584/1975).
b) nei locali condotti da privati:
il responsabile della struttura, ovvero il dipendente o il collaboratore da
lui incaricato richiamera' i trasgressori all'osservanza del divieto e curera'
che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali ed agenti competenti
a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (art. 4, lettera c)
della direttiva 14 dicembre 1995).
2) Come si paga la contravvenzione:
il modulo di contestazione deve riportare le indicazioni sul pagamento della
contravvenzione, ove non sia diversamente individuato da specifiche normative
regionali si applica quanto segue:
a) si puo' pagare direttamente al concessionario del servizio di riscossione
dell'ente in cui e' stata accertata l'infrazione, compilando apposito modulo.
Il codice tributo da indicare e' il 131 T, che corrisponde alla voce "sanzioni
amministrative diverse da I.V.A." (V. decreto legislativo n. 237/1997 e relativo
allegato).
Va pero' inserito anche il codice "ufficio". Si tratta di un codice che ogni
amministrazione pubblica deve avere e che dovra' essere stampato sul verbale
di contestazione.
b) si puo' delegare la propria banca al pagamento sempre utilizzando lo stesso
modulo;
c) si puo' pagare presso gli uffici postali con bollettino di conto corrente
postale intestato a servizio riscossione tributi - concessione di ....
Si rammenta che il funzionario che ha accertato l'infrazione non puo' ricevere
direttamente il pagamento dal trasgressore ai sensi delle vigenti leggi.
Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/1991, entro trenta giorni dalla data
di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire all'autorita' competente a ricevere il rapporto scritti difensivi
e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorita'. L'autorita'
competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta,
ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti, se ritiene fondato
l'accertamento, determina con sentenza motivata, la somma dovuta per la violazione
e ne ingiunge il pagamento; in caso contrario emette ordinanza motivata di archiviazione
degli atti. In base alla normativa vigente, a chi e' stata contestata la violazione
e' data facolta' di ricorrere contro la stessa al giudice ordinario territorialmente
competente, sia nel caso in cui non abbia fatto ricorso all'autorita' competente,
sia qualora quest'ultima abbia emanato l'ingiunzione di pagamento della sanzione.
3) Autorita' competente a ricevere il rapporto.
Un aspetto problematico e' correlato alla identificazione della autorita' competente
a ricevere il rapporto sulle violazioni accertate. Ove non sia diversamente
individuato da specifiche normative regionali si applica quanto segue.
L'art. 9 della legge n. 584 del 1975, nella sua formulazione testuale, dispone
che i soggetti legittimati ad accertare le infrazioni presentino il rapporto
al prefetto.
Tale disposizione, tuttavia, deve oggi essere applicata in maniera conforme
ai sopravvenuti indirizzi
espressi dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 1034 del 27 ottobre 1988.
Il giudice delle leggi ha, infatti, affermato che non spetta allo Stato indicare
gli uffici competenti a ricevere il rapporto ex lege n. 689/1981 quando le violazioni
siano attinenti a materie di competenza regionale.
In particolare, relativamente al divieto di fumo sui mezzi di trasporto tranviario
e delle ferrovie in concessione, nonche' nei locali adibiti allo stesso servizio
di trasporto, la sentenza ha precisato che, quando l'infrazione inerisce attivita'
affidate, a titolo proprio o di delega alle regioni, a norma dell'art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, la competenza a ricevere
il rapporto deve essere imputata agli organi dalle stesse individuati.
Lo stesso principio e' stato affermato dalla Corte con riguardo al divieto di
fumo nei locali chiusi di cui all'art. 1 della legge n. 584, "quando la proibizione
di fumare si riferisce a luoghi, locali o mezzi sui quali si esercita la competenza
regionale (come ad esempio, le strutture del Servizio sanitario nazionale, i
musei e le biblioteche affidate alle regioni)...".
Ne consegue che il rapporto va presentato alla regione quando la violazione
sia stata rilevata:
a) nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella competenza
regionale;
b) nell'ambito di luoghi, locali o mezzi sui quali le regioni esercitano competenze
proprie o delegate;
c) nell'ambito degli uffici o delle strutture della regione o delle aziende
o istituzioni da essa dipendenti.
Il rapporto va presentato all'ufficio provinciale della M.C.T.C. competente
per territorio (art. 1, comma 1, voce Ministero dei trasporti, lettera a) del
decreto del Presidente della Repubblica n. 571/1982), quando le violazioni siano
state rilevate nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico rientranti nella
competenza statale, ad esclusione delle violazioni accertate negli ambiti di
competenza delle Ferrovie dello Stato per le quali occorre aver riguardo a quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.
Il rapporto va presentato all'ufficio di sanita' marittima aerea e di frontiera
e all'ufficio veterinario di confine, di porto, aeroporto e di dogana interna
quando le violazioni siano state rilevate negli ambiti di rispettiva competenza
(art. 1, comma 1, voce Ministero della sanita', del decreto del Presidente della
Repubblica n. 571/1982).
Il rapporto, infine, va presentato al prefetto in tutti i restanti casi.
Disposizioni ordinamentali
in materia di pubblica amministrazione.
G.U. Suppl. Ordin. n° 15 del 20/01/2003
Art. 51 - (Tutela della salute dei non fumatori.)
1. E' vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.
2. Gli esercizi e i luoghi di lavoro di cui al comma 1, lettera b), devono essere
dotati di impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria regolarmente funzionanti.
Al fine di garantire i livelli essenziali del diritto alla salute, le caratteristiche
tecniche degli impianti per la ventilazione ed il ricambio di aria sono definite,
entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella
Gazzetta Ufficiale, con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta
del Ministro della salute. Con lo stesso regolamento sono definiti i locali
riservati ai fumatori nonche' i modelli dei cartelli connessi all'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Negli esercizi di ristorazione, ai sensi del comma 1, lettera b), devono
essere adibiti ai non fumatori uno o piu' locali di superficie prevalente rispetto
alla superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
4. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro
della salute, possono essere individuati eventuali ulteriori luoghi chiusi nei
quali sia consentito fumare, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi
1, 2 e 3. Tale regolamento deve prevedere che in tutte le strutture in cui le
persone sono costrette a soggiornare non volontariamente devono essere previsti
locali adibiti ai fumatori.
5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito
dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
6. Al fine di consentire una adeguata attivita' di informazione, da attivare
d'intesa con le organizzazioni di categoria piu' rappresentative, le disposizioni
di cui ai commi 1, 2, primo periodo, 3 e 5 entrano in vigore decorso un anno
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
7. Entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro della salute di concerto con i Ministri della
giustizia e dell'interno, sono ridefinite le procedure per l'accertamento delle
infrazioni, la relativa modulistica per il rilievo delle sanzioni nonche' l'individuazione
dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti
a ricevere il rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'articolo 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e di quelli deputati a irrogare le relative
sanzioni.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo non comportano maggiori oneri
a carico del bilancio dello Stato.
9. Rimangono in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli
3, 5, 6, 8, 9, 10 e 11 della legge 11 novembre 1975, n. 584.
10. Restano ferme le disposizioni che disciplinano il divieto di fumo nei locali
delle pubbliche amministrazioni.
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003
Attuazione dell'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di «tutela della salute dei non fumatori».
G.U. n° 300 del 29/12/2003
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, in materia di «tutela della salute dei non fumatori»;
Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 24 luglio 2003 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante «Regolamento di attuazione dell'art. 51, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto l'accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, di cui all'art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto recepisce l'Accordo tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla tutela della salute dei non fumatori, sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome del 24 luglio 2003.
Art. 2.
1. Sono definiti nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, i requisiti tecnici dei locali per fumatori, dei relativi impianti di ventilazione e di ricambio d'aria e dei modelli dei cartelli connessi al divieto di fumare.
Roma, 23 dicembre 2003
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Letta
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Tremonti
Allegato 1
REQUISITI TECNICI DEI LOCALI PER FUMATORI, DEI RELATIVI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI RICAMBIO D'ARIA E DEI MODELLI DEI CARTELLI CONNESSI AL DIVIETO DI FUMO.
1. I locali riservati ai fumatori, di cui all'art. 51, comma 1, lettera b) della legge 16 gennaio 2003, n. 3 devono essere contrassegnati come tali e realizzati in modo da risultare adeguatamente separati da altri ambienti limitrofi, dove e' vietato fumare. A tal fine i locali per fumatori devono rispettare i seguenti
requisiti strutturali:
a) essere delimitati da pareti a tutta altezza su quattro lati;
b) essere dotati di ingresso con porta a chiusura automatica, abitualmente in posizione di chiusura;
c) essere forniti di adeguata segnaletica, conforme a quanto previsto dai successivi punti 9 e 10;
d) non rappresentare un locale obbligato di passaggio per i non fumatori.
2. I locali per fumatori devono essere dotati di idonei mezzi meccanici di ventilazione forzata, in modo da garantire una portata d'aria di ricambio supplementare esterna o immessa per trasferimento da altri ambienti limitrofi dove e' vietato fumare. L'aria di ricambio supplementare deve essere adeguatamente filtrata. La portata di aria supplementare minima da assicurare e' pari a 30 litri/secondo per ogni persona che puo' essere ospitata nei locali in conformita' della normativa vigente, sulla base di un indice di affollamento pari allo 0,7 persone/mq. All'ingresso dei locali e' indicato il numero massimo di persone ammissibili, in base alla portata dell'impianto.
3. I locali per fumatori devono essere mantenuti in depressione non inferiore a 5 Pa. (Pascal) rispetto alle zone circostanti.
4. La superficie destinata ai fumatori negli esercizi di ristorazione, ai sensi dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, deve comunque essere inferiore alla meta' della superficie complessiva di somministrazione dell'esercizio.
5. L'aria proveniente dai locali per fumatori non e' riciclabile, ma deve essere espulsa all'esterno attraverso idonei impianti e funzionali aperture, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di emissioni in atmosfera esterna, nonche' dai regolamenti comunali di igiene ed edilizi.
6. La progettazione, l'installazione, la manutenzione ed il collaudo dei sistemi di ventilazione devono essere conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di sicurezza e di risparmio energetico, come pure alle norme tecniche dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI). I soggetti abilitati sono tenuti a rilasciare idonea dichiarazione della messa in opera degli impianti secondo le regole dell'arte ed in conformita' dei medesimi alla normativa vigente. Ai fini del necessario controllo, i certificati di installazione comprensivi dell'idoneita' del sistema di espulsione, e i certificati annuali di verifica e di manutenzione degli impianti di ventilazione devono essere conservati a disposizione dell'autorita' competente.
7. Nei locali in cui e' vietato fumare sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che evidenziano tale divieto. Ai fini della omogeneita' sul territorio nazionale, tecnicamente opportuna, tali cartelli devono recare la scritta «VIETATO FUMARE», integrata dalle indicazioni della relativa prescrizione di legge, delle sanzioni applicabili ai contravventori e dei soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e cui compete accertare le infrazioni.
8. Nelle strutture con piu' locali, oltre al modello di cartello riportato al punto 7, da situare nei luoghi di accesso o comunque di particolare evidenza, sono adottabili cartelli con la sola scritta «VIETATO FUMARE».
9. I locali per fumatori sono contrassegnati da appositi cartelli, con l'indicazione luminosa contenente, per le ragioni di omogeneita' di cui al punto 7, la scritta «AREA PER FUMATORI».
10. I cartelli di cui al punto 9 sono comunque integrati da altri cartelli luminosi recanti, per le ragioni di omogeneita' di cui al punto 7, la dizione: «VIETATO FUMARE PER GUASTO ALL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE», che si accendono automaticamente in caso di mancato o inadeguato funzionamento degli impianti di ventilazione supplementare, determinando la contestuale esclusione della scritta
indicativa dell'area riservata.
11. Il locale non rispondente, anche temporaneamente, a tutte le caratteristiche tecniche di cui ai punti precedenti non e' idoneo all'applicazione della normativa di cui all'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Accordo Stato Regioni 16 dicembre 2004
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Accordo tra il Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di tutela della salute dei non fumatori, in attuazione dell'articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
(GU
n. 303 del 28-12-2004)
CONFERENZA PERMANENTE PER
I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell'odierna seduta del 16 dicembre 2004:
Visti gli articoli 2, comma 2, lettera b) e 4, comma 1, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che al comma 1, a tutela
della salute dei non fumatori, dispone il divieto di fumare nei locali chiusi,
ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli
riservati ai fumatori e come tali contrassegnati, al fine di garantire i livelli
essenziali del diritto alla salute;
Visto il citato art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, che al comma 7 demanda
ad un accordo da sancirsi in questa Conferenza, su proposta del Ministro della
salute, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, la individuazione
delle procedure per l'accertamento delle infrazioni, della relativa modulistica
per il rilievo delle sanzioni, nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati
ad elevare i relativi processi verbali, dei soggetti competenti a ricevere il
rapporto sulle infrazioni accertate ai sensi dell'art. 17 della legge 24 novembre
1981, n. 689, e dei soggetti deputati ad irrogare le relative sanzioni;
Visto lo schema di accordo predisposto dal Ministero della salute, di concerto
con i Ministri della giustizia e dell'interno, ai sensi del citato art. 51,
comma 7, della legge n. 3 del 2003, nel testo trasmesso con nota del 15 novembre
2004;
Considerato che nell'incontro tecnico del 29 novembre 2004, tra amministrazioni
centrali interessate e regioni e province autonome sono state concordate alcune
proposte di modifica al testo della proposta, in ordine ad alcune delle quali
si sono riservate tuttavia una verifica;
Considerato che il Ministero della salute con nota del 13 dicembre 2004 ha trasmesso
una nuova stesura del testo, nella quale sono state recepite le proposte delle
regioni e le osservazioni formulate, sulla scorta delle proposte regionali,
dai Ministeri dell'interno e della giustizia;
Vista la nota del 14 dicembre 2004, con la quale il Ministero dell'interno ha
richiesto ulteriori emendamenti ai punti 2.5, 3 e 4, di carattere meramente
esplicativo, condivise dalle altre amministrazioni centrali, recepite in una
nuova stesura dal Ministero della salute e trasmessa con nota del 15 dicembre
2004;
Vista la nota del 15 dicembre 2004, con la quale detta stesura e' stata inoltrata
alle regioni e alle province autonome;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e delle province
autonome, nel corso dell'odierna seduta, sul testo del presente accordo;
Sancisce accordo
tra i Ministri della salute, dell'interno
e della giustizia e le regioni e le province autonome, nei seguenti termini:
1. Premessa.
Il fumo di tabacco e' la piu' importante causa di morte prematura nei Paesi
sviluppati e rappresenta, pertanto, uno dei piu' gravi problemi di sanita' pubblica
a livello mondiale.
La promozione di stili di vita salutari e la prevenzione dei gravi danni alla
salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco, pertanto,
costituiscono obiettivi prioritari delle politiche sanitarie anche del nostro
Paese e la nuova normativa - che estende l'ambito di applicazione del divieto
di fumare anche ai luoghi di lavoro ed agli esercizi di ristorazione, in coerenza
con i piu' aggiornati orientamenti internazionali in materia di tutela della
salute pubblica contro il tabagismo, riferibili ad esempio alla Convenzione
quadro per il controllo del tabacco approvata dall'Organizzazione mondiale della
sanita' - OMS nel maggio 2003 - si inserisce in questa visione strategica che,
per essere efficace ai fini della protezione della salute dei non fumatori,
necessita di interventi che ne favoriscano la piena applicazione.
Obiettivi.
Lo Stato e le regioni e le province
autonome, pertanto, concordano che:
a) e' indispensabile perseguire l'obiettivo di rendere gli ambienti lavorativi
piu' salubri e che - oltre all'acquisizione da parte dei lavoratori di una maggiore
consapevolezza dei danni derivanti dall'esposizione al fumo passivo - e' necessario
garantire il rispetto delle norme di divieto, sanzionando le eventuali infrazioni;
b) al fine di garantire un'uniforme ed efficace applicazione delle disposizioni
in materia di divieto di fumo nei locali chiusi e di non vanificare il potere
deterrente delle sanzioni, e' necessario definire in modo condiviso le procedure
di massima per l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni stesse e le modalita'
di adempimento degli obblighi posti a carico del responsabile della struttura,
in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 51, comma 7, della legge n. 3 del
2003.
2. Procedure concordate per l'accertamento delle infrazioni, la relativa modulistica
per il rilievo delle sanzioni, nonche' l'individuazione dei soggetti legittimati
ad elevare i relativi processi verbali, di quelli competenti a ricevere il rapporto
sulle infrazioni accertate e di quelli deputati a irrogare le relative sanzioni.
2.1. Nei locali chiusi nei quali si applica il divieto di fumo, di cui all'art.
51 della legge n. 3 del 2003, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto
stesso, della norma che lo impone, delle sanzioni applicabili, del soggetto
cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto e dell'autorita' cui compete
accertare e contestare le infrazioni.
2.2. I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di locali
di pubbliche amministrazioni, aziende e agenzie pubbliche o di privati esercenti
servizi pubblici, ovvero i responsabili di strutture private, fanno predisporre
ed apporre i cartelli di divieto completi delle suddette indicazioni nei locali
in cui vige il divieto, secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003, in attuazione dell'art. 51, comma
2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall'art. 7 della legge
21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori.
2.3. I dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio di pubbliche
amministrazioni, di aziende e agenzie pubbliche individuano, altresi', con atto
formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza del divieto accertare
e contestare le infrazioni. Ove non abbiano proceduto a nomina specifica, spetta
ai dirigenti medesimi l'attivita' di vigilanza ed accertamento e contestazione.
2.4. Nei locali privati, ove si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione
pubblica i soggetti preposti a vigilare sul rispetto del divieto, ad accertare
e contestare la violazione sono individuati in coloro cui spetta per legge,
regolamento o disposizioni d'autorita' assicurare l'ordine all'interno dei locali.
2.5. Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare - fatto
salvo quanto previsto dai successivi punti 3 e 4 - i soggetti incaricati della
vigilanza e dell'accertamento e contestazione delle infrazioni, come pure il
personale dei Corpi di polizia amministrativa locale, conformemente alle disposizioni
vigenti, nonche' le guardie giurate espressamente adibite a tale servizio, su
richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare infrazioni al
divieto svolgono le seguenti attivita':
a) vigilare sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
b) accertare le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
c) redigere in triplice copia il verbale di contestazione, il quale deve contenere,
oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta e delle modalita'
con le quali puo' farsi luogo a pagamento in misura ridotta, l'indicazione dell'autorita'
cui far pervenire scritti difensivi;
d) notificare il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente,
assicurare la notifica del verbale a mezzo posta (entro 90 giorni dall'accertamento),
secondo la procedura di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890.
3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria svolgono le attivita' di cui
al punto 2.5 e 4 di propria iniziativa, ovvero nell'ambito dei servizi di cui
sono incaricati, secondo quanto previsto dall'art. 13, quarto comma della legge
24 novembre 1981, n. 689.
4. Nei locali privati, i soggetti cui spetta la vigilanza sul rispetto del divieto
si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori da essi
formalmente delegati, i quali richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto
e curano che le infrazioni siano immediatamente segnalate ai soggetti pubblici
incaricati a norma dei punti 2.5 e 3.
5. Nei luoghi di lavoro pubblici e privati, si raccomanda ai datori di lavoro,
come definiti nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche e integrazioni, di fornire anche una adeguata informazione ai lavoratori
sui rischi per la sicurezza e la salute derivanti dal fumo attivo e passivo,
sulle misure di prevenzione del fumo adottate nel luogo di lavoro, sulle procedure
previste dalla normativa vigente per la violazione del divieto di fumare e sulle
modalita' efficaci per smettere di fumare, avvalendosi dei servizi competenti
in materia.
6. Le misure sanzionatorie applicabili alla mancata ottemperanza dell'obbligo
di curare l'osservanza del divieto e alle infrazioni al divieto di fumare -
per tutte le tipologie di locali ed ambienti, ivi compresi tutti i mezzi di
trasporto pubblici - sono quelle previste dall'art. 7 della legge 11 novembre
1975, n. 584, come modificato dall'art. 52, comma 20, della legge 28 dicembre
2001, n. 448.
7. L'art. 16 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni, ammette
il pagamento della sanzione pecuniaria prevista in misura ridotta, pari ad 1/3
del massimo o al doppio del minimo della sanzione, se piu' favorevole, oltre
alle spese del procedimento, nel caso in cui il versamento sia effettuato entro
sessanta giorni dalla contestazione immediata ovvero, se questa non vi e' stata,
dalla data di notifica della violazione.
8. Trascorso il termine di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981, e successive
modificazioni, senza che sia avvenuto il pagamento, l'operatore che ha accertato
la violazione - o il responsabile dell'organo dal quale questi dipende - presenta
rapporto all'autorita' competente con la prova delle eseguite contestazioni
o notificazioni, ai sensi dell'art. 17 della stessa legge n. 689 del 1981.
9. Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, e successive modificazioni,
entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione,
gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti all'autorita'
competente a ricevere il rapporto, eventualmente chiedendo anche di essere sentiti.
L'autorita' competente, sentiti gli interessati che ne abbiano fatto richiesta
ed esaminati i documenti inviati, se ritiene fondato l'accertamento, determina
con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione, integrata dalle spese
per il procedimento, ingiungendone il pagamento; in caso contrario emette ordinanza
motivata di archiviazione degli atti.
10. Il pagamento delle sanzioni amministrative, nel caso di infrazione al divieto
di fumare inflitte da organi statali, e' effettuato:
in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo
131 T, e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo)
ed il codice ufficio;
direttamente presso la Tesoreria provinciale competente per territorio o presso
gli uffici postali tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria
provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione
al divieto di fumo).
11. Il pagamento delle sanzioni amministrative nel caso di infrazione al divieto
di fumare inflitte da organo non statali e' effettuato con modalita' disciplinate
da normative regionali.
12. Qualora non sia stato effettuato il pagamento nei termini previsti dalla
legge, nel caso di infrazioni accertate nell'ambito di amministrazioni statali
o di enti di rilevanza nazionale, colui che ha accertato la violazione presenta
rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni, al Prefetto, quale organo
competente a ricevere il rapporto dei soggetti accertatori e l'eventuale ricorso
dei trasgressori.
13. Il rapporto e' presentato all'Ufficio di sanita' marittima aerea e di frontiera
e all'Ufficio veterinario di confine, di porto e aeroporto, quando le violazioni
siano state rilevate negli ambiti di rispettiva competenza, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571.
14. Negli altri casi detto rapporto - con la prova delle relative contestazioni
- e' inviato al Presidente della regione o ad altra autorita' competente individuata
dalle disposizioni regionali.
15. Lo Stato e le regioni provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza,
al monitoraggio degli interventi attuati ed acquisiscono i dati, in merito all'osservanza
delle norme sul divieto di fumare e al numero delle infrazioni contestate. I
dati regionali sono trasmessi al Ministero della salute, che ne cura la diffusione
ai cittadini.
16. Il Ministero della salute e le regioni curano, nelle forme ritenute piu'
opportune e come tali concordate, un'adeguata informazione dei cittadini sulle
procedure adottate.
17. In assenza di disposizioni normative emanate dalle regioni e province autonome
di Trento e Bolzano, in merito alle procedure di propria competenza richiamate
dal presente accordo, si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni
statali e gli enti pubblici su cui lo Stato esercita le proprie competenze organizzative
esclusive.
18. Il presente accordo si applica nelle province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione.
Roma, 16 dicembre 2004
Il presidente: La Loggia
Il segretario: Carpino
Ministero della Salute Circolare 17 dicembre 2004
Indicazioni interpretative
ed attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori
Nell'approssimarsi della data di piena entrata in vigore delle prescrizioni
dell'art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei
non fumatori - prevista per il 10 gennaio 2005 ex art. 19 del decreto-legge
9 novembre 2004, n. 266 – si ritiene proficuo, con la presente, fornire alcuni
chiarimenti e utili indicazioni sulla portata ampiamente innovativa di dette
disposizioni.
1. Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dai provvedimenti di seguito
cronologicamente elencati:
a. legge n. 584 dell'11 novembre 1975 (in Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1975,
n. 322);
b. direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 dicembre 1995 (in
Gazzetta Ufficiale 15 gennaio 1996, n. 11);
c. art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 2001 (in Gazzetta Ufficiale 29
dicembre 2001, n. 301);
d. art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale 20 gennaio
2003, n. 15);
e. accordo Stato-Regioni del 24 luglio 2003;
f. decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003 (in Gazzetta
Ufficiale 29 dicembre 2003, n. 300);
g. art. 19 del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266.
2. La normativa sopra richiamata - e, in particolare, l'art. 51 della legge
n. 3/2003 - persegue il fine primario della «tutela della salute dei non fumatori»,
con l'obiettivo della massima estensione possibile del divieto di fumare, che,
come tale, deve essere ritenuto di portata generale, con la sola, limitata esclusione
delle eccezioni espressamente previste.
Il fumo di tabacco è la più importante causa di morte prematura e prevenibile
in Italia e rappresenta uno dei più gravi problemi di sanità pubblica a livello
mondiale; ecco perché la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dalla
esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario
della politica sanitaria del nostro Paese e dell'U.E.
La nuova normativa si inserisce in questa visione strategica e per questo si
rende necessario garantire il rispetto delle norme di divieto e il sanzionamento
delle relative infrazioni.
Il divieto di fumare trova applicazione non solo nei luoghi di lavoro pubblici,
ma anche in tutti quelli privati, che siano aperti al pubblico o ad utenti.
Tale accezione comprende gli stessi lavoratori dipendenti in quanto «utenti»
dei locali nell'ambito dei quali prestano la loro attività lavorativa. E' infatti
interesse del datore di lavoro mettere in atto e far rispettare il divieto,
anche per tutelarsi da eventuali rivalse da parte di tutti coloro che potrebbero
instaurare azioni risarcitorie per danni alla salute causati dal fumo.
In forza di detto generalizzato divieto, la realizzazione di aree per fumatori
non rappresenta affatto un obbligo, ma una facoltà, riservata ai pubblici esercizi
e ai luoghi di lavoro che qualora ritengano opportuno attrezzare locali riservati
ai fumatori devono adeguarli ai requisiti tecnici dettati dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2003.
3. Per ciò che concerne l'ambito oggettivo di applicazione della norma, essa
applica il divieto di fumo a tutti i locali chiusi pubblici e privati aperti
ad utenti o al pubblico. Per quelli pubblici, poi, il comma 10 dell'art. 51
della legge n. 3/2003 mantiene immodificate le attuali disposizioni in materia,
restando così confermato il divieto totale di fumo in scuole, ospedali, uffici
della pubblica amministrazione, autoveicoli di proprietà dello Stato, di enti
pubblici e di privati concessionari di pubblici servizi per il trasporto collettivo
di persone, taxi, metropolitane, treni, sale di attesa di aeroporti, stazioni
ferroviarie, autofilotranviarie e portuali-marittime, biblioteche, musei, pinacoteche.
Le nuove prescrizioni del citato art. 51 «tutela della salute dei non fumatori»
della legge n. 3 del 16 gennaio 2003, sono inoltre applicabili e vincolanti
per la generalità dei «locali chiusi» privati aperti ad utenti o al pubblico,
di cui al comma 1 del medesimo articolo, ivi compresi, oltre a bar e ristoranti,
circoli privati e tutti i locali di intrattenimento, come le discoteche, e quelli
ad essi assimilati, come le palestre, le sale corse, le sale gioco, le sale
video games, le sale Bingo, i cinema multisala, i teatri, salva solo la facoltà
di attrezzare a norma aree riservate a fumatori. Resta fermo che, considerata
la libera accessibilità a tutti i locali di fumatori e non fumatori, la possibilità
di fumare non può essere consentita se non in spazi di inferiore dimensione
attrezzati all'interno dei locali, proprio per la definizione «riservati ai
fumatori» utilizzata al comma 1b dell'art. 51 della legge n. 3/2003.
4. Per quanto concerne specificamente le responsabilità che gravano sui gestori
degli esercizi pubblici, l'art. 7 della legge n. 584/1975, come espressamente
disposto dal comma 5 dell'art. 51 della legge n. 3/2003, è stato sostituito
dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 che prevede
un inasprimento delle sanzioni amministrative per i trasgressori al divieto
di fumo e per coloro cui spetta, in base all'art. 2 della legge n. 584/1975,
di curare l'osservanza del divieto, qualora non ottemperino al loro compito.
A tale riguardo e per comprendere esattamente la portata della norma, deve essere
richiamato l'art. 4, lettera c), della direttiva del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 14 dicembre 1995, il quale prevede testualmente: «Per i locali
condotti da soggetti privati, il responsabile della struttura, ovvero dipendente
o collaboratore da lui incaricato, richiamerà i trasgressori all'osservanza
del divieto e curerà che le infrazioni siano segnalate ai pubblici ufficiali
ed agenti competenti a norma dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689».
Al riguardo si precisa che sui soggetti responsabili della struttura o sui loro
delegati ricadono gli obblighi di:
1) richiamare formalmente i trasgressori all'osservanza del divieto di fumare;
2) segnalare, in caso di inottemperanza al richiamo, il comportamento del o
dei trasgressori, ai pubblici ufficiali e agenti ai quali competono la contestazione
della violazione del divieto e la conseguente redazione del verbale di contravvenzione.
Sarà loro cura anche esporre cartelli, come indicato nell'accordo stipulato
in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 16 dicembre 2004.
In presenza di violazioni a detta disposizione si applicano le misure sanzionatorie
previste dall'art. 7, secondo comma, della legge 11 novembre 1975, n. 584, recante
«Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico» con
particolare riferimento all'art. 2 della medesima legge.
5. L'art. 2 della legge n. 584 dell'11 novembre 1975 inquadrato nel contesto
organico della disciplina all'esame, porta ad escludere limitazioni agli obblighi
dei gestori, i quali pertanto non sono tenuti soltanto alla materiale apposizione
del cartello di divieto di fumo ma anche ad attuare interventi attivi di dissuasione
nei confronti dei trasgressori osservando così gli adempimenti previsti dal
richiamato art. 4, lettera c), della direttiva 14 dicembre 1995. Infatti, il
tenore letterale del sopra citato art. 2, che recita testualmente «... curano
l'osservanza del divieto ...», risulterebbe assolutamente privo di concreto
significato pratico ove inteso nel senso di limitare gli obblighi dei gestori
alla mera esposizione del cartello, poiché ciò non giustificherebbe in alcun
modo la applicazione delle misure sanzionatorie, comprese tra un minimo di 200
e un massimo di 2000 euro, previste dall'art. 52, comma 20, della legge n. 448
del 28 dicembre 2001. Inoltre, considerato che il comma 9 dell'art. 51 della
legge n. 3/2003 ha fra l'altro mantenuto in vigore anche l'art. 5 della citata
legge n. 584/1975, qualora non siano osservati gli obblighi che ricadono sui
gestori, il questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi,
o revocare la licenza di esercizio del locale.
6. Quanto alla previsione di aumenti degli importi delle sanzioni, misura contemplata
nella legge finanziaria 2005, sembra sufficiente ricordare il principio che
si debbono applicare le misure sanzionatorie vigenti al momento dell'accertamento
della violazione: principio inequivoco, idoneo a superare qualsivoglia dubbio
in subiecta materia, ivi compreso quello delle modalità di aggiornamento dei
cartelli di divieto, posto che ogni presunta difficoltà al riguardo può essere
agevolmente superata con l'apposizione, di semplici talloncini autoadesivi indicatori
delle variazioni intervenute agli importi delle sanzioni.
7. Con l'accordo definito nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 16
dicembre 2004 è stata data attuazione al comma 7 dell'art. 51 della legge n.
3/2003, ridefinendo in particolare le procedure per l'accertamento delle infrazioni
e l'individuazione dei soggetti legittimati ad elevare i relativi processi verbali.
L'approvazione di tale accordo ha completato il quadro organico della disciplina
di settore relativa al divieto di fumo.
Va precisato, in questo senso, che i dirigenti preposti alle strutture amministrative
e di servizio di pubbliche amministrazioni, di aziende e di agenzie pubbliche
individuano con atto formale i soggetti cui spetta vigilare sull'osservanza
del divieto, accertare e contestare le infrazioni. Resta inteso che, ove non
vi abbiano provveduto, spetta ad essi stessi esercitare tale attività di vigilanza,
di accertamento e di contestazione.
Nei locali privati in cui si svolge comunque un servizio per conto dell'amministrazione
pubblica sono invece tenuti a vigilare sul rispetto del divieto di fumare, ad
accertare le infrazioni ed a contestare la violazione i soggetti cui spetta
per legge, regolamento o disposizioni di autorità assicurare l'ordine interno
dei locali.
Nelle strutture pubbliche e private soggette al divieto di fumare i soggetti
incaricati della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle infrazioni,
come pure il personale dei corpi di polizia amministrativa locale, conformemente
alle disposizioni vigenti, nonché le guardie giurate espressamente adibite a
tale servizio, su richiesta dei responsabili o di chiunque intenda far accertare
infrazioni al divieto:
- vigilano sull'osservanza dell'applicazione del divieto;
- accertano le infrazioni, contestando immediatamente al trasgressore la violazione;
- redigono in triplice copia il verbale di contestazione, che deve dare atto
dell'avvenuto richiamo da parte del responsabile della struttura o suo delegato
e contenere - oltre agli estremi del trasgressore, della violazione compiuta
e delle modalità con le quali può avvenire il pagamento della sanzione pecuniaria
in misura ridotta
- l'indicazione dell'autorità cui far pervenire scritti difensivi;
- notificano il verbale ovvero, quando non sia possibile provvedervi immediatamente,
ne assicurano la notifica a mezzo posta (entro novanta giorni dall'accertamento
dell'infrazione), secondo la procedura prevista dalla legge 20 novembre 1982,
n. 890.
Le indicazioni finora espresse, ovviamente, non pregiudicano la possibilità
degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, normalmente impegnati in altri
compiti istituzionali di maggior rilievo, di svolgere tali attività di accertamento
e di contestazione delle infrazioni di propria iniziativa ovvero nell'ambito
dei servizi di cui sono incaricati, come previsto dall'art. 13, quarto comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Nei locali privati, infine, i soggetti cui spetta vigilare sul rispetto del
divieto si identificano nei conduttori dei locali stessi o nei collaboratori
da essi formalmente delegati che, in base a quanto chiarito al punto 4 della
presente circolare, richiamano i trasgressori all'osservanza del divieto e provvedono
a segnalare immediatamente le infrazioni ad uno dei soggetti pubblici incaricati
della vigilanza, dell'accertamento e della contestazione delle violazioni in
precedenza indicati.
Fermi i chiarimenti e le indicazioni di cui sopra, corre l'obbligo di ribadire
anche in questa sede che ogni eventuale, ulteriore dubbio che dovesse emergere
dalla normativa sul divieto di fumare a tutela della salute dei non fumatori
dovrà essere valutato alla luce del fondamentale principio cui e' informata
tale disciplina, in base al quale «è proibito fumare in tutti i locali chiusi,
ad eccezione delle abitazioni private e dei locali riservati ai fumatori se
esistenti e purché dotati delle caratteristiche previste dal decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2003».
Roma, 17 dicembre 2004
Il Ministro della Salute
LEGGE 30 dicembre
2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).
G.U. n. 306 del 31 Dicembre 2004
SANZIONI PER IL DIVIETO DI FUMO
189. Le sanzioni amministrative per infrazioni al divieto di fumare,
previste dall’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono
aumentate del 10 per cento.
190. I proventi delle sanzioni amministrative per infrazioni al divieto
di fumare inflitte, a norma dell’articolo 51, comma 7, della legge 16 gennaio
2003, n. 3, da organi statali affluiscono al bilancio dello Stato, per essere
successivamente riassegnati, limitatamente ai maggiori proventi conseguiti per
effetto degli aumenti di cui al comma 189, ad appositi capitoli di spesa dello
stato di previsione
del Ministero della salute per il potenziamento degli organi ispettivi e di
controllo, nonchè per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione
alla salute finalizzate alla prevenzione del tabagismo e delle patologie ad
esso correlate.
191. Resta ferma l’autonoma, integrale disponibilità da parte delle singole
regioni, ai sensi degli articoli 17, terzo comma, e 29, terzo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, dei proventi relativi alle infrazioni di cui al comma
189, accertate dagli organi di polizia locale, come tali ad esse direttamente
attribuiti.
FAC-SIMILE CARTELLO DI DIVIETO
DI FUMO
