| Atti Parlamentari |
CAMERA DEI DEPUTATI |
Proposta di legge n. 301 (Deputati Lucidi ed altri) presentata il 30 Maggio 2001
Proposta di legge n. 452 (Deputato Cento) presentata il 04 Giugno 2001
Proposta di legge n. 823 (Deputato Pistone) presentata il 13 Giugno 2001
Proposta di legge n. 868 (Deputati Misuraca - Amato) presentata il 14 Giugno 2001
Proposta di Legge n. 1172 (Deputato Molinari) presentata il 3 Luglio 2001
Proposta di Legge n. 2188 (Deputato Stucchi) presentata il 17 gennaio 2002
Proposta di Legge n. 2303 (Deputati Nespoli ed Altri) presentata il 07 febbraio 2002
Proposta di Legge n. 2393 (Deputati Ascierto, La Russa) presentata il 21 febbraio 2002
Proposta di Legge n. 2880 (Deputato PEZZELLA) presentata il 19 Giugno 2002
Disegno di Legge n. 4209 (Ministri Pisanu ed Altri) presentata il 25 luglio 2003
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XIV LEGISLATURA
| Atti Parlamentari |
CAMERA DEI DEPUTATI |
PROPOSTA DI LEGGE N. 301
d'iniziativa dei deputati
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LUCIDI, AMICI, BANTI, BATTAGLIA, BENVENUTO, BIELLI, BONITO, BOVA, BURLANDO, CAMO, CARBONELLA, CARBONI, CEREMIGNA, CRISCI, CUSUMANO, DE BRASI, DE FRANCISCIS, DI SERIO, D'ANTONA, DIANA, DUCA, FILIPPESCHI, FIORONI, FOLENA, GAMBINI, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, INNOCENTI, LADU, LEONI, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, LUCA', LUMIA, LUSETTI, MANTINI, MARAN, MARIOTTI, MAZZARELLO, MOLINARI, MOTTA, NIGRA, OLIVERIO, PIGLIONICA, PISTONE, POTENZA, PREDA, ROTUNDO, RUGGHIA, RUZZANTE, SANDI, SINISCALCHI, SPINI, TIDEI, VOLPINI |
Disciplina degli istituti di vigilanza privata e
delle guardie particolari giurate
Presentata il 30 maggio 2001
XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 301
Relazione
Onorevoli Colleghi! - Le principali norme sugli
istituti di vigilanza privata e le guardie particolari giurate sono contenute
nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635. Da tempo è avvertita la necessità di una nuova
disciplina per descrivere in un moderno quadro di riferimento l'attività del
settore della vigilanza privata. Questa attività, infatti, non solo si realizza
in un contesto sociale ed economico assai diverso da quello nel quale trovarono
origine le disposizioni ancora in vigore, ma è stata interessata da cambiamenti
tali da meritare una diversa attenzione del legislatore. Va anzitutto
considerato che, attualmente, il settore svolge un gran numero di funzioni di
prevenzione e di contrasto alle azioni della criminalità rivolte contro la
proprietà. Contribuisce, quindi, a soddisfare l'attuale domanda di sicurezza dei
cittadini mediante l'offerta di personale e di mezzi per la tutela di beni
esattamente individuati. Non si può non tenere conto che questa attività
richiede un costante aggiornamento della qualità, della strumentazione, una
formazione specifica delle donne e degli uomini che svolgono il lavoro di
vigilanza, utili ad assicurare una effettiva protezione da minacce criminali che
con maggiore intensità e con modalità diverse si rivolgono oggi contro la
proprietà. Tuttavia, pur non potendo considerare marginale l'impatto sociale che
ha l'attività di vigilanza, le potenzialità che esprime restano imbrigliate in
una cornice normativa che non consente, da un lato, agli istituti di rendere al
meglio e di aggiornare i servizi - si pensi, ad esempio, alla durata annuale
della licenza o alla sua limitazione territoriale, che mal si presta
all'organizzazione del trasporto di valori o alla vigilanza satellitare - e,
d'altro canto, neppure consente allo Stato di governare lo sviluppo, sinora
disordinato ma continuo, di un settore che realizza, pur secondo regole di
mercato, un'opera di prevenzione nell'interesse dei cittadini che la richiedono.
La presente proposta di legge ha lo scopo di rispondere a questa duplice
esigenza individuando norme che, pur lasciando libertà all'organizzazione delle
imprese, garantiscano una corretta realizzazione della concorrenza nella
direzione della qualità del servizio. Nello schema elaborato vi è, rispetto alla
disciplina previgente, una chiara distinzione tra quel che compete alla legge
stabilire e quel che, invece, può essere demandato ad una diversa
regolamentazione, dinamica, utilmente idonea a seguire nel tempo l'evoluzione
del settore e la sua incidenza nella vita della collettività.
Accade già oggi che si ricerchino, nelle maglie di una legislazione
inadeguata, soluzioni concertate e avanzate per dare alle imprese la possibilità
di operare in condizioni di trasparenza, di lealtà, di rispetto dei confini con
le funzioni assegnate in via esclusiva allo Stato, di garanzia dei lavoratori.
Più volte, infatti, queste condizioni sono passate in secondo ordine rispetto ad
altre priorità - ad esempio, il contenimento dei costi - e queste, più o meno
circoscrivibili, hanno comunque messo in ombra il concorso alla sicurezza dei
cittadini che da questa attività può derivare. Non possiamo e non vogliamo
dimenticare che in nome di questa attività ci sono stati lavoratori che hanno
perso la vita, prestando diligentemente il loro servizio e rimanendo vittime di
azioni criminali! La proposta di legge guarda anche alle guardie particolari
giurate, per assicurare loro, come da tempo è richiesto, una qualifica
professionale, una adeguata formazione e, così, una dignità che oggi non hanno.
Si pensi che attualmente sono considerati operai generici!
E' tempo di intervenire con una discussione nuova che coinvolga il
legislatore e promuova una riforma specifica, tenendo conto che altri Stati
d'Europa stanno operando nella stessa direzione, anche ispirati dalle
disposizioni comuni che oggi si impongono, aprendo ad un orizzonte per il quale
non possono bastare a promuovere la vigilanza privata norme che la stringono in
un ambito angusto e la rendono marginale.
Si auspica pertanto la rapida approvazione della presente proposta di
legge.
Articoli
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).
1. La presente legge disciplina la prestazione, da parte
degli istituti di vigilanza privata e delle guardie
particolari giurate da essi dipendenti, di servizi di
vigilanza e di custodia di beni mobili e immobili, di
trasporto e scorta di valuta o di valori.
2. La prestazione di cui al comma 1 è considerata attività
privata ausiliaria per la prevenzione ed il mantenimento della
sicurezza e dell'ordine pubblico.
Art. 2.
(Attività di vigilanza e di custodia).
1. Gli enti ed i privati possono affidare esclusivamente
agli istituti di vigilanza privata:
a) la vigilanza e la custodia dei beni facenti
parte del proprio patrimonio, sia a titolo di proprietà che di
altro diritto reale;
b) il trasporto, la scorta e la custodia di valuta
o di valori;
c) la ricezione di allarmi provenienti da beni
mobili registrati in movimento e da beni immobili.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro
due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabiliti:
a) le tipologie di servizi con le quali gli
istituti possono assolvere i loro compiti ed i relativi
requisiti essenziali per la sicurezza individuale e
collettiva;
b) le prestazioni per le quali è richiesto
obbligatoriamente l'impiego di guardie particolari giurate
armate.
Art. 3.
(Istituti di vigilanza privata).
1. Gli istituti di vigilanza privata sono imprese che
operano in base a rapporti giuridici di diritto privato.
2. Il servizio svolto dagli istituti di vigilanza privata
non costituisce esercizio di pubbliche funzioni.
Art. 4.
(Licenza).
1. Per lo svolgimento di ciascuna delle attività di cui
all'articolo 2, i titolari o gli amministratori degli istituti
di vigilanza devono avere ottenuto specifica licenza.
2. La licenza di cui al comma 1 può essere trasmessa e può
dare luogo a rapporti di rappresentanza. Resta fermo il
disposto dell'articolo 8, secondo comma, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773.
3. Competente al rilascio della licenza è il prefetto del
capoluogo della regione nella quale l'istituto intende
esercitare la propria attività.
4. Per le attività indicate all'articolo 2, comma 1,
lettere b) e c), competente al rilascio della
licenza è il Ministro dell'interno.
5. Il Ministro dell'interno, per quanto di propria
competenza, ed i prefetti dei capoluoghi di regione, previa
indicazione dei prefetti delle relative province, stabiliscono
il numero massimo delle licenze da rilasciare, tenuto conto
dell'entità della popolazione residente, dello sviluppo
sociale ed economico, dell'incidenza dei reati contro il
patrimonio, dei territori interessati. Stabiliscono, altresì,
il limite di organico complessivo con riferimento alle attività economiche interessate ai servizi e alle Forze
dell'ordine impiegate.
6. Nella licenza sono indicati i servizi che l'istituto
può svolgere.
7. La licenza non conferisce diritto all'esercizio di
pubbliche funzioni o alla limitazione della libertà
individuale.
8. E' consentito agli istituti di vigilanza di costituirsi
in raggruppamenti temporanei di impresa o in consorzi, nel
rispetto delle licenze ottenute.
Art. 5.
(Requisiti).
1. Possono ottenere la licenza coloro che:
a) siano capaci di agire;
b) non abbiano riportato condanna per delitto non
colposo;
c) abbiano capacità tecnico-professionali
acquisite e documentate;
d) non abbiano prestato servizio nelle Forze
armate o nelle Forze di polizia nei cinque anni precedenti.
2. Nella domanda per ottenere la licenza devono inoltre
essere indicati:
a) la natura giuridica dell'istituto e la sede
legale;
b) la composizione societaria nonché le generalità
complete di tutti i soci nel caso di società di capitali e
degli amministratori od institori nel caso di società
cooperative;
c) l'ambito di operatività in relazione
all'attività da svolgere;
d) le finalità e gli obiettivi di sviluppo, gli
investimenti previsti, il progetto esecutivo e le conseguenze
sull'occupazione;
e) il piano finanziario, le garanzie e il capitale
disponibili;
f) le tariffe minime dei servizi.
3. La licenza è rilasciata quando siano stati indicati
tutti i requisiti richiesti e ne sia stata verificata la
rispondenza alle direttive inerenti la programmazione
dell'attività di vigilanza privata, emanate dal Ministro
dell'interno.
4. L'istituto richiedente deve, inoltre, avere provveduto
al versamento presso la Cassa depositi e prestiti di una
cauzione nella misura stabilita dall'autorità competente al
rilascio della licenza con riferimento alle indicazioni di cui
alle lettere c) e d) del comma 2.
5. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non
possono essere ordinati dalla medesima autorità, se non
quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione
dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere
obbligazioni da adempiere in ragione dei servizi per i quali
l'istituto era autorizzato.
6. Dell'avvenuto rilascio della licenza è data
comunicazione al prefetto della provincia nella quale
l'istituto ha sede.
7. Il diniego della licenza deve essere motivato.
8. La licenza ha validità di cinque anni e può essere
rinnovata previa presentazione di apposita domanda e
permanenza dei requisiti che ne hanno determinato il
rilascio.
Art. 6.
(Programmazione dell'attività di vigilanza privata).
1. E' istituita, presso il Ministero dell'interno, una
Commissione nazionale con il compito di contribuire alla
programmazione dell'attività di vigilanza privata, di
competenza del Ministro dell'interno.
2. In particolare, la Commissione di cui al comma 1
esprime parere su:
a) l'adozione di nuove tipologie di servizi;
b) l'ampliamento del settore della vigilanza
privata in rapporto allo sviluppo sociale ed economico dei
territori, all'entità della popolazione residente e
all'incidenza dei reati contro il patrimonio;
c) i programmi dei corsi di formazione e di
riqualificazione per le guardie particolari giurate;
d) l'adozione di direttive inerenti le dotazioni,
la qualità delle protezioni, le uniformi, l'armamento, i mezzi
di collegamento ed i supporti per le guardie particolari
giurate; nonché relative all'adozione e all'uso di dispositivi
acustici e visivi e alle agevolazioni per le operazioni di
servizio e di emergenza;
e) gli interventi necessari ad assicurare lo
sviluppo del settore compatibilmente con le esigenze di
sicurezza e di ordine pubblico;
f) le tariffe dei servizi da adottare nel rispetto
degli oneri contrattuali e delle disposizioni vigenti.
3. Sono componenti della Commissione di cui al comma 1:
a) il Ministro dell'interno o un suo
rappresentante, che la presiede;
b) il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale o un suo rappresentante;
c) il Capo della Polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza;
d) i rappresentanti delle associazioni degli
istituti di vigilanza privata;
e) i rappresentanti delle associazioni sindacali
di categoria maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
4. I componenti della Commissione di cui al comma 3,
lettere d) ed e), sono nominati con decreto del
Ministro dell'interno, da emanare entro un mese dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
5. Ciascun prefetto del capoluogo di regione provvede ad
istituire, entro lo stesso termine di cui al comma 4, un
osservatorio regionale, con il compito di:
a) monitorare le attività della vigilanza
privata;
b) elaborare proposte in ordine alle questioni di
cui al comma 2;
c) sottoporre ai prefetti le irregolarità o le
violazioni delle quali sia data conoscenza, perché siano
irrogate le conseguenti sanzioni da parte delle autorità
competenti.
6. Fanno parte dell'osservatorio regionale di cui al comma
5:
a) un rappresentante per ognuno dei prefetti della
regione;
b) un rappresentante per ognuno dei questori della
regione;
c) un rappresentante della direzione regionale del
lavoro competente per territorio;
d) un rappresentante per ogni associazione degli
istituti di vigilanza privata avente sede nel territorio;
e) un rappresentante per ogni sindacato di
categoria aderente alle associazioni sindacali firmatarie di
contratto collettivo nazionale di lavoro o firmatarie di
contratto integrativo territoriale.
Art. 7.
(Guardie particolari giurate).
1. Sono guardie particolari giurate coloro che abbiano
ottenuto il relativo attestato di qualifica.
2. La guardia particolare giurata è ammessa all'esercizio
delle sue funzioni solo dopo la prestazione del giuramento, ai
sensi della legge 23 dicembre 1946, n. 478. Il giuramento è
reso avanti al prefetto o ad altro funzionario delegato, che
ne rilascia certificazione.
Art. 8.
(Natura giuridica).
1. Le guardie particolari giurate, nell'esercizio della
loro attività, rivestono la qualifica di persone incaricate di
pubblico servizio.
2. Le guardie particolari giurate sono obbligate ad
aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli ufficiali
di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
3. La vigilanza sulle modalità di espletamento del
servizio delle guardie particolari giurate e sui relativi
livelli di sicurezza è esercitata dal questore, ai sensi delle
disposizioni del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n.
1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, nonché ai
sensi del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144,
convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526.
Art. 9.
(Formazione).
1. Con regolamento adottato con decreto del Ministro
dell'interno, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti il programma per i corsi
di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica
di guardia particolare giurata, di cui all'articolo 7, comma
1, nonché le modalità di svolgimento dei corsi e di verifica
del risultato raggiunto da ogni candidato. Sono, altresì,
stabilite le modalità di riqualificazione del personale già
dipendente dagli istituti di vigilanza.
2. I corsi di formazione rientrano nelle competenze delle
regioni.
3. Per potere accedere al corso di formazione per il
conseguimento dell'attestato di qualifica di guardia
particolare giurata occorre avere documentato il possesso dei
seguenti requisiti:
a) avere raggiunto la maggiore età ed avere
adempiuto gli obblighi di leva;
b) avere conseguito il titolo di studio previsto
per le scuole dell'obbligo;
c) non avere riportato condanna per delitto non
colposo;
d) essere cittadino di uno Stato membro
dell'Unione europea.
Art. 10.
(Ruolo regionale delle guardie particolari giurate).
1. E' istituito il ruolo regionale delle guardie
particolari giurate, di seguito denominato "ruolo".
L'iscrizione al ruolo e la permanenza nello stesso sono
subordinate al possesso dei requisiti soggettivi richiesti e
dell'attestato di qualifica.
2. Gli istituti di vigilanza privata sono obbligati ad
assumere come guardie particolari giurate soltanto il
personale scelto tra gli iscritti al ruolo.
3. L'iscrizione nel ruolo è conservata anche in caso di
risoluzione del rapporto di lavoro.
4. Le guardie particolari giurate beneficiano, ai fini del
trattamento previdenziale, di un anno di contribuzione
figurativa per ogni cinque anni di servizio prestato.
5. L'addestramento della guardia particolare giurata
concernente l'uso delle armi è affidato alle sezioni di tiro a
segno nazionale, ai sensi della legge 28 maggio 1981, n.
286.
6. La licenza di porto di armi a tassa ridotta è
rilasciata all'iscritto al ruolo che comprovi l'avvenuta
assunzione da parte di un istituto che attesti la sua
destinazione a compiti di vigilanza e di custodia armata ed è
ritirata all'atto della cancellazione dal ruolo stesso.
Art. 11.
(Controlli e sanzioni).
1. Gli istituti di vigilanza privata non possono svolgere
prestazioni per le quali non abbiano ottenuto specifica
licenza.
2. Qualora sia accertata una violazione del divieto di cui
al comma 1, l'istituto deve cessare immediatamente le
prestazioni non autorizzate e garantire l'applicazione ai
servizi autorizzati delle guardie particolari giurate
impiegate.
3. Ove permanga la violazione di cui al comma 1, il
prefetto la segnala all'autorità competente al rilascio della
licenza in possesso dell'istituto, che provvede alla revoca
della stessa.
4. Gli istituti hanno l'obbligo di trasmettere ogni anno
all'autorità che ha rilasciato la licenza una relazione
contenente i dati del personale in servizio e relativi alla
formazione dello stesso, il numero ed il tipo di servizi
effettuati ed una statistica sui fatti constatati
nell'esercizio annuale.
5. Gli istituti di vigilanza hanno, altresì, l'obbligo di
comunicare tempestivamente all'autorità che ha rilasciato la
licenza le eventuali variazioni intervenute nei requisiti
indicati nella domanda.
6. La licenza è revocata quando vengono meno le condizioni
soggettive che hanno consentito il rilascio o quando emergano
circostanze che, se conosciute, avrebbero dato luogo al
diniego.
7. Qualora intervengano variazioni nei requisiti
oggettivi, l'autorità competente valuta le stesse con
riferimento alle direttive ministeriali e, ove sussista una
difformità, la indica all'istituto assegnandogli un termine,
pari a sei mesi, per regolarizzare la propria posizione.
8. I prefetti assicurano controlli periodici e comunque
annuali degli istituti di vigilanza in ordine al rispetto dei
requisiti di cui all'articolo 5. Le risultanze dei controlli
effettuati sono sottoposte all'osservatorio regionale di cui
all'articolo 6, comma 5.
9. La cauzione, di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, è
posta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti
all'esercizio dell'ufficio e dell'inosservanza delle
condizioni imposte dalla licenza. Il prefetto, nel caso di
inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o
in parte, sia devoluta all'erario dello Stato.
10. La revoca della licenza importa l'immediata cessazione
delle funzioni delle guardie particolari giurate che dipendono
dall'istituto di vigilanza interessato.
11. La revoca della licenza è preceduta dalla notifica da
parte del prefetto al titolare o legale rappresentante
dell'istituto di vigilanza della relativa contestazione
motivata, assegnando un termine di trenta giorni per la
eventuale opposizione.
Art. 12.
(Disciplina transitoria).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge i soggetti che abbiano già destinato guardie
particolari giurate alle attività indicate all'articolo 2,
devono conformarsi alle disposizioni della legge medesima, nel
termine di un anno. In caso contrario, devono cessare la loro
attività e le guardie particolari giurate da essi dipendenti
sono convocate in servizio presso gli istituti di vigilanza
con ordinanza del prefetto del capoluogo di regione, assunta
previo parere dell'osservatorio regionale di cui all'articolo
6, comma 5.
2. Le guardie particolari giurate già in servizio presso
gli istituti di vigilanza ottengono l'attestato di qualifica
con la sola frequenza di un corso di riqualificazione
professionale.
3. Gli istituti di vigilanza che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, abbiano già ottenuto rilascio
della licenza, possono ottenerne, una sola volta, una proroga
annuale, qualora permangano le condizioni che hanno dato luogo
al rilascio. Alla scadenza della proroga sono tenuti a
conformarsi alle disposizioni della presente legge.
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XIV LEGISLATURA
| Atti Parlamentari |
CAMERA DEI DEPUTATI |
PROPOSTA DI LEGGE N. 452
d'iniziativa del deputato
CENTO
Disciplina degli istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate
Presentata il 4 giugno 2001
PROGETTO DI LEGGE - N. 452
Relazione
Onorevoli
Colleghi! - Il Parlamento si è già occupato più volte del riordino delle forze
di polizia generalmente intese, tralasciando di esaminare il riordino degli
istituti di vigilanza e della condizione giuridica delle guardie giurate.
Ora è tornata di grande attualità la necessità di disciplinare questo fenomeno,
che per diffusione sul territorio, per numero di addetti, per disponibilità di
armamenti e strumentazioni moderne di ogni tipo, svolge non solo attività di
presidio di impianti produttivi privati, ma assicura anche servizi di sicurezza
presso enti statali e locali.
Si tratta di vere e proprie forze ausiliarie i cui fini concorrono sempre di più
al raggiungimento della sicurezza collettiva e alla repressione della
criminalità.
A fronte di questi compiti l'attuale legislazione è del tutto inadeguata,
frammentaria, contraddittoria; basta ricordare che la materia è ancora
prevalentemente disciplinata dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3
aprile 1937, n. 526.
Come si vede, è necessaria una seria e radicale riforma della materia sia per
mettere ordine nella prassi amministrativa ed autorizzativa, sia per ridefinire
lo status giuridico del personale utilizzato, anche in relazione al crescente
impegno teso non solo a tutelare beni privati, ma anche a fronteggiare la
criminalità nelle aree a rischio e nelle grandi metropoli.
Vi chiedo, perciò di sostenere la presente proposta di legge composta da dodici
articoli, alla quale si possono eventualmente apportare emendamenti migliorativi
in sede di esame parlamentare.
Il complesso degli articoli riguarda le attribuzioni delle guardie giurate, i
requisiti di nomina, le modalità di revoca, la natura giuridica del servizio, le
norme antimonopolio.
Alla stesura della presente proposta di legge hanno partecipato numerose
rappresentanze di lavoratori del settore.
Articoli
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Le guardie particolari giurate durante
l'espletamento del servizio e per ogni atto compiuto sono, a tutti gli effetti
di legge, considerate pubblici ufficiali e sono soggette alle disposizioni
vigenti in materia.
Art. 2.
1. Il decreto di nomina a guardia
particolare giurata e il porto d'armi non possono essere concessi a coloro che
abbiano subìto condanne per reati contro la pubblica amministrazione o contro il
patrimonio dello Stato, anche se non passate in giudicato.
2. Il decreto di nomina e il porto d'armi sono immediatamente revocati
qualora la guardia particolare giurata subisca una condanna per i reati di cui
al comma 1.
3. Le armi, nei casi di cui al comma 2, sono immediatamente riconsegnate
al responsabile dell'istituto di vigilanza di appartenenza.
Art. 3.
1. E' istituito, presso gli uffici della
prefettura competente per territorio, un elenco degli istituti di vigilanza, con
l'indicazione della ragione sociale, dei legali rappresentanti e delle
generalità di tutti i dipendenti; presso gli uffici della prefettura è altresì
tenuto un elenco delle guardie particolari giurate in mobilità e di quelle in
cerca di prima occupazione. L'elenco è aggiornato annualmente. Entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge possono chiedere
l'iscrizione nei suddetti elenchi tutti coloro che da almeno sei mesi prestano
servizio presso un istituto di vigilanza; successivamente possono iscriversi
solo coloro che siano in possesso del diploma di idoneità di cui al comma 2.
2. Il diploma di idoneità per guardie particolari giurate si consegue
solo dopo aver partecipato e superato uno dei corsi preparatori di cui
all'articolo 4.
3. Il programma dei corsi preparatori di cui al comma 2 deve comprendere
tutte le conoscenze giuridiche rilevanti, le tecniche e i disciplinari
riguardanti l'espletamento del servizio. Particolare rilievo devono avere gli
aspetti tecnici, tecnologici, di pronto intervento e di difesa personale.
4. Il Ministero dell'interno, per la formulazione dei programmi, può
avvalersi della collaborazione di una commissione di esperti per la sicurezza
formata anche da membri appartenenti agli istituti di vigilanza.
5. I programmi ministeriali hanno valore di testo ufficiale per la
preparazione degli aspiranti e devono essere obbligatoriamente recepiti da tutti
gli istituti di vigilanza autorizzati.
Art. 4.
1. Ai fini della preparazione degli
aspiranti guardie particolari giurate devono essere rispettati i seguenti
criteri:
a) i corsi devono avere la durata minima di sei mesi e massima
di dodici mesi;
b) non possono essere iscritti ai corsi di formazione coloro che
non siano risultati idonei alle preventive selezioni psico-attitudinali;
c) compete agli istituti di vigilanza la preventiva selezione
degli aspiranti, sia sotto il profilo fisico che psichico, mediante test
attitudinali e redazione di elaborati;
d) al termine dei corsi di formazione, gli aspiranti sono
sottoposti ad esami finali consistenti in prove scritte, prove orali e tecniche
e di difesa personale.
2. Ciascun istituto, per l'esame degli aspiranti guardie particolari
giurate, forma una commissione composta dai seguenti membri:
a) un funzionario della questura che presiede la commissione;
b) un ufficiale delle guardie giurate;
c) un sottufficiale delle guardie giurate;
d) un graduato delle guardie giurate, con il compito di
verbalizzare l'esito degli esami;
e) una guardia particolare giurata con almeno due anni di
anzianità.
3. Entro venti giorni dal termine degli esami una copia dei verbali
della commissione esaminatrice deve essere depositata presso le prefetture e le
questure competenti per territorio che provvedono ad aggiornare gli elenchi di
cui all'articolo 3.
4. E' fatto divieto di insediare le commissioni d'esame in assenza del
funzionario della questura.
Art. 5.
1. Gli istituti di vigilanza, ogni tre
anni, provvedono, attraverso corsi, a riqualificare il personale. I corsi devono
avere almeno la durata di tre mesi, per quattro ore giornaliere, e sono
retribuiti. Ai corsi sovraintende un funzionario della questura. Al termine dei
corsi, per ogni dipendente sono redatte apposite note di valutazione con
relativo punteggio.
2. Sotto la sovrintendenza di un funzionario della questura, ai fini di
valutare l'idoneità dei dipendenti, è fatto obbligo agli istituti di vigilanza
di effettuare, ogni due anni, test psico-attitudinali, prove tecniche e di
difesa personale. I dipendenti che risultano inidonei sono assegnati ad altre
mansioni.
Art. 6.
1. Gli istituti ed i corpi di vigilanza ed
i loro agenti hanno natura di polizia ausiliaria di tipo privato. Essi operano
su base provinciale.
2. Gli istituti di vigilanza sono disciplinati, per quanto attiene agli
aspetti amministrativi, retributivi, previdenziali e assicurativi secondo le
norme del diritto privato.
Art. 7.
1. Le forze dell'ordine, in caso di
necessità ed urgenza, possono chiedere alle guardie particolari giurate e agli
istituti di vigilanza di collaborare, per tutto il tempo necessario, in forma
gerarchicamente subordinata, all'espletamento di indagini ed operazioni di
polizia concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica, ivi compresa la lotta alla
criminalità di stampo mafioso.
2. Le guardie particolari giurate ed i corpi di vigilanza sono sottratti
agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e
successive modificazioni, allorquando sono chiamati a svolgere le attività di
cui al comma 1.
3. Le prestazioni svolte ai sensi del comma 1 non sono assoggettabili
all'imposta sul valore aggiunto.
Art. 8.
1. Il Ministro dell'interno, entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nomina una
commissione, formata da tre membri, con il compito di determinare gli
equipaggiamenti, il vestiario, i mezzi di protezione, l'armamento, nonché i
mezzi di collegamento ed i supporti prescritti per i corpi di vigilanza.
2. I corpi di vigilanza adottano i seguenti gradi: caporale,
caporalmaggiore, sergente, sergente maggiore, maresciallo in prima, in seconda e
in terza, sottotenente, tenente, capitano, maggiore, tenente colonnello,
colonnello.
3. I segni distintivi del grado sono approvati dalla commissione di cui
al comma 1.
4. I criteri per il funzionamento della cassa soccorso di cui
all'articolo 10 e per l'attribuzione dei gradi e per le relative carriere sono
stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge, da adottare con
decreto del Ministro dell'interno, entro sei mesi dalla data della sua entrata
in vigore.
Art. 9.
1. Gli istituti di vigilanza sono esentati
dall'osservanza delle disposizioni sul collocamento obbligatorio solo per quanto
riguarda i lavoratori facenti parte dell'organico operativo.
Art. 10.
1. E' istituita, a carico degli istituti
di vigilanza, la cassa soccorso per le guardie particolari giurate, con funzioni
di assistenza nei confronti delle guardie particolari giurate e delle loro
famiglie, in condizioni di bisogno per motivi inerenti al servizio svolto.
2. Le forme e i modi del funzionamento della cassa soccorso sono
disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 4.
Art. 11.
1. E' fatto divieto agli istituti di
vigilanza di stabilire rapporti di collegamento, sia pure in forma apparente,
occulta o indiretta, con altri istituti di vigilanza, all'interno della stessa
provincia od operanti in altre province, tali da determinare situazioni di
concentrazioni operative e comunque di sostanziale elusione alla limitazione
provinciale del loro ambito operativo.
2. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può derogare, anche
temporaneamente, alla limitazione territoriale provinciale dell'ambito di
operatività degli istituti e dei corpi di vigilanza.
Art. 12.
1. Sono abolite le associazioni e le
organizzazioni in proprio dei servizi di sicurezza previsti dall'articolo 133
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773. Le competenze in materia di servizi di sicurezza sono
demandate esclusivamente alle forze dell'ordine dello Stato e agli istituti di
vigilanza, quale polizia ausiliaria delle forze di polizia.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
gli organismi di cui al comma 1 devono essere sciolti e gli agenti ad essi
appartenenti, dopo aver seguito i corsi di cui all'articolo 5, con apposite
ordinanze prefettizie, sono collocati in servizio negli istituti di vigilanza.
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XIV LEGISLATURA
| Atti Parlamentari |
CAMERA DEI DEPUTATI |
PROPOSTA DI LEGGE N. 823
d'iniziativa del deputato
PISTONE
Disciplina della Vigilanza e della investigazione privata
Relazione
Onorevoli Colleghi! - Le libertà del cittadino ed
i suoi diritti inviolabili, tra i quali la proprietà, sono posti a fondamento
della Costituzione repubblicana e la loro tutela costituisce un compito primario
che lo Stato è tenuto a garantire attraverso le proprie Forze dell'ordine.
Non si può, tuttavia, pretendere che, alla crescente esigenza di
sicurezza da parte della collettività, lo Stato, sempre più impegnato nella
lotta alla macrocriminalità, riesca a rispondere con una protezione "ad personam".
Da ciò discende la continua espansione di strutture private di vigilanza ed
investigazione che, pur perseguendo principalmente fini di natura privatistica,
concorrono, seppure indirettamente, ad uno scopo di sicurezza collettiva ed alla
repressione della criminalità.
Purtroppo, però, tali attività sono tuttora disciplinate, quasi
unicamente, dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo
regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
norme che, sebbene siano sopravvissute all'avvento della Carta costituzionale,
sono ormai divenute quasi del tutto anacronistiche ed obsolete. Tali norme,
infatti, difficilmente riescono a regolamentare le varie forme che le suddette
attività hanno assunto e vanno assumendo soprattutto in conseguenza dello
sviluppo economico e tecnologico della nostra società.
Appare, pertanto, necessario ed opportuno procedere ad una riforma della
materia che favorisca lo sviluppo del settore, ma che, allo stesso tempo, offra
idonee garanzie di controllo da parte dello Stato.
Nel perseguire i suddetti scopi, con la presente proposta di legge sono
state introdotte alcune importanti novità:
a) è stata estesa la portata della licenza per la vigilanza
privata, facendovi rientrare alcune tipologie di servizi quali la tutela
personale, i servizi di portierato, i servizi d'ordine;
b) è stata estesa anche la portata della licenza per
l'investigazione, comprendendovi le attività di recupero dei crediti, le
indagini in campo assicurativo, le attività cosiddette di "antitaccheggio".
Queste attività e quelle previste dalla lettera a), sono attualmente svolte
senza regole e sono appannaggio di soggetti di incerte capacità professionali e
qualità morali;
c) viene data la possibilità anche ai cittadini comunitari di
espletare le attività di cui alle lettere a) e b), sebbene con alcune
limitazioni inerenti la loro permanenza sul territorio nazionale;
d) viene consentita l'apertura di filiali in province della
medesima regione, con una doverosa limitazione sulla loro consistenza al fine di
evitare che un istituto vada ad espandersi in una provincia diversa da quella di
nascita; norma che si allinea all'auspicato assetto federale del territorio
nazionale;
e) sono state imposte l'unicità della divisa e la frequenza di
corsi di formazione ed aggiornamento per gli agenti giurati, con lo scopo di
evitare le frequenti confusioni con i corpi militari e con le Forze di polizia
dello Stato e garantire una crescente professionalità, con il duplice risultato
della maggiore tutela degli addetti ai lavori e di una superiore qualità del
servizio a vantaggio degli utenti;
f) nel campo dell'investigazione, inoltre, la nuova normativa
permette, tra l'altro, di dare esecuzione alle norme di attuazione del codice di
procedura penale, per quanto attiene alle indagini in campo penale, consentendo
l'effettiva realizzazione della parità tra accusa e difesa nell'ambito del
procedimento penale ed offrendo in tale modo una ulteriore opportunità
occupazionale;
g) la normativa contiene disposizioni volte ad evitare la
costituzione di situazioni di monopolio;
h) una volta per tutte, viene data una qualificazione giuridica
degli agenti giurati riconoscendo loro la qualità di "incaricato di un pubblico
servizio", risolvendo così le numerose dissertazioni in sede giurisprudenziale;
i) è stata introdotta una maggiore severità delle pene
stabilite, che si è resa necessaria al fine di scoraggiare il crescente
abusivismo nel settore e di assicurare, al tempo stesso, una maggiore stabilità
e regolarità del mercato.
Il complesso delle norme qui presentate è il frutto di un attento esame
del settore protratto negli anni.
Articoli
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
ISTITUTI DI VIGILANZA PRIVATA
Art. 1.
1. I singoli privati e le società di
persone o di capitali per prestare servizi di vigilanza, armata e non armata, e
servizi di tutela personale a favore di terzi devono richiedere licenza al
prefetto.
2. Nell'attività di vigilanza di cui al comma 1 sono compresi:
a) la vigilanza fissa e mobile, la custodia, il trasporto e la
scorta valori, il pronto intervento su segnalazione di allarme, la gestione di
centrali di ascolto e di ricezione di allarme o, comunque, ogni altra forma di
vigilanza svolta con l'utilizzo di apparecchiature tecnologiche rivolte alla
tutela della proprietà di terzi;
b) la tutela dell'incolumità fisica di terzi;
c) i servizi di portierato, fatta salva la possibilità di portieri
preposti secondo le norme di diritto civile e che non rivestono la qualità di
agente giurato, ai sensi della presente legge;
d) i servizi d'ordine in occasione di fiere, mostre, congressi,
eventi sportivi o musicali e simili.
3. Le attività indicate al comma 2 devono essere contenute nei limiti
dettati dalla legge ed espletate nei modi e con i limiti stabiliti con decreto
del Ministro dell'interno.
4. La licenza per l'esercizio dell'attività di vigilanza di cui al comma
2 è rilasciata dal prefetto della provincia dove è fissata la sede operativa
dell'istituto di vigilanza privata e consente di espletare i servizi nell'ambito
della provincia stessa, fatto salvo quanto previsto dalla presente legge. La
licenza non abilita all'esercizio di funzioni pubbliche oltre i limiti stabiliti
dalla presente legge.
5. Ai fini del rilascio della licenza di cui al comma 4, il prefetto è
tenuto ad acquisire il parere, non vincolante, del questore.
6. Il prefetto trasmette copia della licenza al Ministro dell'interno.
7. La licenza ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata tramite
la presentazione al prefetto di una dichiarazione di prosecuzione dell'attività
a cui deve essere allegata una relazione sulle operazioni svolte nel corso
dell'anno precedente, secondo le indicazioni stabilite dal Ministro
dell'interno.
Art. 2.
1. Gli istituti di vigilanza privata, per
esigenze operative, possono aprire uffici o presìdi nell'ambito della provincia
dandone preventiva comunicazione al prefetto ed al questore.
2. La documentazione attinente l'attività svolta dall'istituto di
vigilanza deve essere conservata, per almeno cinque anni, nella sede operativa
indicata nella licenza.
3. La licenza consente di acquisire servizi anche al di fuori della
provincia nella quale è rilasciata, purché nell'ambito della medesima regione,
ma in tale caso si deve procedere all'apertura di unità locali o filiali, previa
autorizzazione del prefetto. A capo di ogni unità locale o filiale deve essere
indicato un rappresentante. L'unità locale o filiale, tuttavia, non deve avere
una consistenza superiore al 20 per cento del personale operativo impiegato
nella sede principale.
Art. 3.
1. Per ottenere la licenza di cui
all'articolo 1, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano ovvero di uno Stato membro dell'Unione
europea purché, in tale caso, residente in Italia da almeno cinque anni;
b) essere in possesso del diploma di laurea, richiesto per l'accesso
al ruolo dei funzionari della Polizia di Stato;
c) non trovarsi in relazione di dipendenza con un soggetto pubblico
o privato italiano o straniero;
d) non aver riportato una condanna a pena detentiva superiore a tre
anni per delitto non colposo ed aver ottenuto la riabilitazione;
e) non essere sottoposto a misura di sicurezza personale oppure a
misura di prevenzione;
f) non essere stato dichiarato delinquente abituale professionale o
per tendenza;
g) essere in possesso di una capacità tecnica ed economica adeguata
ai servizi da esercitare.
2. I requisiti di cui alle lettere a), d), e) e f) del comma 1 devono
essere posseduti anche dai soci del titolare e dal rappresentante dell'istituto
di vigilanza privata.
3. A discrezione del prefetto la condizione di cui alla lettera b) del
comma 1 può essere ritenuta soddisfatta quando il richiedente provenga dal ruolo
dei funzionari, o superiore, della Polizia di Stato o dai ruoli equiparati delle
altre Forze di polizia oppure dimostri che, nell'ultimo quinquennio, ha
ricoperto ininterrottamente cariche sociali all'interno di un istituto di
vigilanza privata.
4. La licenza può essere negata per ragioni di sicurezza pubblica o di
ordine pubblico ovvero in considerazione del numero e dell'importanza degli
istituti di vigilanza privata già esistenti.
5. La licenza può essere, altresì, negata a chi ha riportato condanna
per uno dei delitti indicati nel libro II, titoli I, II, III, V, VI, VII, VIII,
XII e XIII, nonché per una delle contravvenzioni indicate nel libro III, titolo
I, capo I, sezione I, articoli da 650 a 661, sezione II, articoli da 678 a 680,
sezione III, articoli da 682 a 685, da 695 a 713, con esclusione dell'articolo
705, del codice penale, nonché per reati in materia tributaria o fiscale, e non
ha ottenuto la riabilitazione.
6. La licenza deve essere revocata qualora vengano a mancare, in tutto o
in parte, le condizioni alle quali è subordinata, e può essere revocata quando
sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che ne avrebbero consentito il
diniego.
Art. 4.
1. Qualora il richiedente la licenza sia
il legale rappresentante di una società, comunque costituita, questi deve essere
investito dei necessari poteri per l'effettiva gestione dell'istituto e deve
essere altresì detentore della maggioranza delle quote o delle azioni, se
trattasi di società di capitali. Le condizioni di cui al presente comma devono
risultare da documentazione originale da allegare alla domanda.
2. Ogni variazione dell'assetto societario deve essere tempestivamente
comunicata al prefetto.
3. Qualora emerga l'esistenza di una società occulta, come definita ai
sensi del codice civile, il prefetto dispone immediatamente il diniego o la
revoca della licenza. Se la licenza è stata già rilasciata, nei confronti del
titolare e dei soci nonché dei soci occulti si applica la pena prevista dal
comma 1 dell'articolo 21.
Art. 5.
1. La licenza non può essere oggetto di
cessione se non nei modi stabiliti dalla presente legge.
2. In caso di morte del titolare della licenza oppure in caso di
rinuncia da parte di questo, nell'ordine, i soci ed i parenti, entro il primo
grado, del titolare possono esercitare il diritto a subentrare nella titolarità.
3. Nel periodo necessario per il compimento dell'istruttoria la
direzione dell'istituto di vigilanza è temporaneamente affidata al comandante
delle guardie il quale può attendere a compiti di ordinaria amministrazione. In
tale periodo il prefetto può affiancare al comandante uno o più funzionari con
il compito di garantire la corretta gestione dell'istituto.
4. Nel caso in cui il diritto a subentrare non sia esercitato da alcuna
delle persone indicate al comma 2, il prefetto invita a subentrare nella
titolarità le persone che hanno inoltrato richiesta di licenza, secondo l'ordine
di presentazione. Nel periodo necessario per il compimento dell'istruttoria si
applicano le disposizioni di cui al comma 3.
5. Esauriti i tentativi per la successione nella titolarità, il prefetto
affida la direzione dell'istituto di vigilanza privata ad uno o più funzionari.
In tale caso non possono essere assunti nuovi contratti e tutti quelli esistenti
sono automaticamente risolti al termine della loro durata.
6. Gli agenti giurati in esubero sono posti in mobilità ed integrati
negli altri istituti di vigilanza privata secondo quanto stabilito dall'articolo
13, comma 2.
7. Alla scadenza dell'ultimo contratto la licenza è automaticamente
revocata.
8. La licenza può essere, altresì, revocata, sentito il parere del
questore e delle organizzazioni sindacali, quando, decorsi almeno due anni dalla
sua fondazione, l'istituto di vigilanza privata non adempia a rilevanti compiti
di sicurezza in relazione alle esigenze presenti nel contesto provinciale.
Art. 6.
1. Il rilascio della licenza è subordinato
al versamento alla Cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura minima
di lire 50 milioni, rivalutabile ogni due anni con decreto del Ministro
dell'interno.
2. Annualmente, entro il 30 settembre, la cauzione di cui al comma 1
deve essere integrata fino a raggiungere la misura del 5 per cento del fatturato
lordo dell'istituto di vigilanza privata e, comunque, non può mai essere
inferiore alla misura minima indicata al medesimo comma 1.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2 la licenza è
revocata.
4. La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti
l'esercizio delle attività autorizzate e dell'osservanza delle condizioni
imposte dalla legge o dall'autorità di pubblica sicurezza. Il prefetto, in caso
di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia
devoluta per metà all'erario dello Stato e per metà al fondo di cui all'articolo
14, comma 5, imponendo al contempo la reintegrazione della stessa entro il
termine di un mese. In caso di mancata reintegrazione la licenza è revocata.
5. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere
ordinati dal prefetto se non quando, decorso almeno un anno dalla cessazione
dell'attività, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni cui
adempiere in conseguenza del servizio al quale era autorizzato.
Art. 7.
1. I titolari degli istituti di vigilanza
privata e gli agenti giurati dipendenti sono tenuti a prestare la loro opera a
richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e ad aderire a tutte le richieste
ad essi rivolte dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.
2. I titolari degli istituti di vigilanza privata devono tenere
quotidianamente a riposo almeno il 5 per cento della forza che all'occorrenza
può essere impiegata in servizi di polizia ove ne sia fatta richiesta da parte
dell'autorità di pubblica sicurezza. In tale caso all'istituto è riconosciuto un
indennizzo con le modalità e nella misura stabilite con decreto del Ministro
dell'interno.
Art. 8.
1. Gli istituti di vigilanza privata
devono dotare i propri dipendenti dell'uniforme, secondo il modello approvato
con decreto del Ministro dell'interno.
2. L'uniforme è unica per tutti gli istituti di vigilanza privata
operanti nell'ambito nazionale, fatta salva la diversità delle mostrine e dei
fregi.
3. Ogni istituto di vigilanza privata deve applicare sull'uniforme, sul
lato sinistro del petto e sul dorso, la propria denominazione e la sigla della
provincia al fine dell'esatta individuazione.
4. Per i servizi di tutela personale e di portierato non è obbligatorio
l'uso dell'uniforme ma la guardia particolare giurata deve comunque indossare
sul petto sinistro un distintivo, secondo il modello approvato con decreto del
Ministro dell'interno.
5. I veicoli in uso agli istituti di vigilanza privata devono avere la
medesima colorazione dell'uniforme e recare sulle fiancate la denominazione e la
sigla della provincia di appartenenza. Gli stessi veicoli devono, inoltre, avere
impressa sul tetto la sigla "IVP" affiancata o sovrapposta alla sigla della
provincia. Ogni istituto, in aggiunta alle prescritte indicazioni, può apporre
sui veicoli un proprio numero identificativo.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai veicoli
utilizzati per i servizi di tutela personale.
7. L'elenco dei veicoli, corredato dalla relativa documentazione, deve
essere comunicato al prefetto ed al questore.
8. E' vietato l'uso di dispositivi di segnalazione acustica o visiva e
di palette segnaletiche.
9. Ogni istituto di vigilanza privata deve assicurare un efficiente
collegamento con i propri agenti giurati a mezzo di idoneo apparato
ricetrasmittente o altro sistema in grado di comunicare con la centrale
operativa. Quest'ultima deve essere collegata alla centrale operativa della
questura.
10. Gli istituti di vigilanza privata sono tenuti ad adottare tutte le
misure di sicurezza volte a tutelare l'incolumità dei propri agenti giurati.
Art. 9.
1. I questori sotto le cui giurisdizioni
ricadono la sede ed i comandi operativi degli istituti di vigilanza privata,
sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro dell'interno, approvano i singoli
regolamenti ed esercitano direttamente, o per il tramite di funzionari della
Polizia di Stato, i controlli sull'attività degli istituti stessi e degli agenti
giurati.
2. I questori possono, altresì, emanare decreti e prescrizioni,
modificare gli ordini di servizio emessi dagli istituti di vigilanza privata e,
comunque, compiere qualsiasi altra legittima azione di censura o avente valore
correttivo nei riguardi degli istituti e dei loro agenti.
3. Il questore esercita la vigilanza sulle funzioni svolte dagli agenti
giurati ed adotta nei loro confronti i provvedimenti di natura disciplinare
dandone comunicazione al prefetto; egli promuove, inoltre, presso quest'ultimo
l'adozione di provvedimenti di natura amministrativa nei confronti degli
istituti di vigilanza privata.
Art. 10.
1. I titolari degli istituti di vigilanza
privata, in caso di verifiche, sono tenuti a collaborare con gli ufficiali od
agenti di polizia giudiziaria.
2. Gli istituti di vigilanza privata comunicano al questore gli elenchi
del personale dipendente, operativo e tecnico-amministrativo, nonché di chiunque
collabori con l'istituto, ed ogni variazione al riguardo.
3. Gli istituti di vigilanza privata sono tenuti a comunicare ogni tre
mesi l'elenco dei clienti con la specificazione dei servizi prestati. Sono,
altresì, tenuti a comunicare giornalmente i servizi prestati dai singoli agenti
giurati.
4. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità
per le comunicazioni di cui al comma 3.
Art. 11.
1. Gli operatori degli istituti di
vigilanza privata sono organizzati nei seguenti ruoli:
a) ruolo operativo;
b) ruolo tecnico-amministrativo.
2. Nel ruolo operativo sono inquadrati tutti i dipendenti che svolgono i
servizi di vigilanza indicati nell'articolo 1. Il ruolo tecnico-amministrativo
ha carattere residuale.
3. Con decreto del Ministro dell'interno sono fissati i criteri per
l'avanzamento in carriera nel ruolo operativo.
Art. 12.
1. I provvedimenti disciplinari nei
confronti degli agenti giurati sono:
a) la diffida;
b) la sospensione dal servizio per un periodo da sei a trenta
giorni;
c) la revoca della nomina.
2. Nei confronti del destinatario della sanzione disciplinare della
sospensione dal servizio per più di tre volte nel periodo di validità del
tesserino il questore propone al prefetto la revoca della nomina.
3. I provvedimenti di natura amministrativa sono:
a) la diffida;
b) il ritiro, in tutto o in parte, della cauzione di cui
all'articolo 6;
c) la revoca della licenza.
Art. 13.
1. In caso di revoca della licenza, il
titolare destinatario del provvedimento nei cinque anni successivi non può
ricoprire cariche sociali né possedere quote od azioni di un istituto di
vigilanza privata operante nella medesima regione. In tale caso il prefetto può
applicare le disposizioni di cui all'articolo 4.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il prefetto, tuttavia, cura che gli
agenti giurati, salvo espressa rinuncia da parte degli stessi, siano assunti
gradualmente dagli altri istituti di vigilanza privata esistenti sul territorio
e non può, nel frattempo, nominarne altri.
Art. 14.
1. Gli istituti di vigilanza privata sono
disciplinati, per quanto attiene agli aspetti amministrativi, retributivi,
previdenziali ed assicurativi, ai sensi delle norme del diritto privato.
2. Gli organi e gli uffici che sono tenuti a vigilare sul rispetto delle
norme di cui al comma 1 sono tenuti a comunicare al gestore eventuali
inadempienze da parte dei datori di lavoro.
3. Gli istituti di vigilanza privata segnalano al questore situazioni o
comportamenti, non conformi alle norme di cui al comma 1, riguardanti gli agenti
giurati alle proprie dipendenze.
4. E' istituito un fondo di assistenza per i particolari casi di bisogno
in cui gli agenti giurati possono trovarsi a causa del servizio svolto e per
l'assistenza ai loro familiari. Il fondo è istituito nei modi e nelle forme
stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 15.
1. Gli istituti di vigilanza privata sono
esentati dagli obblighi normativi vigenti in materia di collocamento
obbligatorio per quanto riguarda i componenti l'organico operativo e sono
assoggettati a tali obblighi per i componenti il ruolo tecnico-amministrativo di
cui all'articolo 11, proporzionalmente al numero di tali dipendenti.
Capo II
AGENTI GIURATI
Art. 16.
1. Gli agenti giurati dipendenti dagli
istituti di vigilanza privata devono seguire un corso di formazione presso gli
stessi istituti ovvero presso istituti riconosciuti dal Ministro dell'interno. I
programmi di insegnamento devono essere conformi ai criteri stabiliti con
decreto del Ministro dell'interno.
2. Al termine del corso di cui al comma 1 gli allievi sostengono un
esame davanti ad una commissione nominata dal prefetto, secondo i criteri
stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
3. L'attestato finale costituisce titolo indispensabile per accedere
alle funzioni di guardia particolare giurata, fatto salvo quanto stabilito alla
lettera g) del comma 1 dell'articolo 17.
4. Gli agenti giurati, almeno ogni due anni, devono seguire dei corsi di
aggiornamento secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 17.
1. La nomina ad agente giurato è proposta
dai titolari degli istituti di vigilanza privata. Per accedere all'esercizio
delle funzioni di agente giurato devono essere posseduti i seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea, purché residente in Italia da almeno tre anni;
b) avere assolto gli obblighi scolastici;
c) non avere riportato una condanna a pena detentiva superiore a
tre anni per delitto non colposo ed aver ottenuto la riabilitazione;
d) non essere sottoposto a misura di sicurezza personale oppure
a misura di prevenzione;
e) non essere stato dichiarato delinquente abituale
professionale o per tendenza;
f) essere in possesso dei requisiti psico-fisici di cui al
decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994, e successive modificazioni;
g) avere conseguito l'attestato di idoneità di cui all'articolo
16, oppure aver prestato servizio, nell'ultimo quinquennio, presso una delle
Forze di polizia, purché il soggetto stesso non sia stato destituito
dall'impiego.
2. La nomina può essere negata a chi ha riportato condanna per uno dei
delitti indicati nel libro II, titoli I, II, III, V, VI, VII, VIII, XII e XIII,
nonché per una delle contravvenzioni indicate nel libro III, titolo I, capo I,
sezione I, articoli da 650 a 661, sezione II, articoli da 678 a 680, sezione III,
articoli da 682 a 685, da 695 a 713, con esclusione dell'articolo 705, del
codice penale, e non ha ottenuto la riabilitazione.
3. La nomina deve essere revocata qualora vengano a mancare, in tutto o
in parte, i requisiti ai quali è subordinata, e può essere revocata quando
sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che ne avrebbero consentito il
diniego.
4. La nomina degli agenti giurati spetta al prefetto previo parere
obbligatorio, non vincolante, del questore.
5. Il prefetto può delegare al questore le funzioni inerenti la nomina
degli agenti giurati.
Art. 18.
1. L'agente giurato che, per qualsiasi motivo, cessi dalle funzioni deve
immediatamente restituire il tesserino di cui all'articolo 19.
2. L'agente giurato è ammesso all'esercizio delle funzioni dopo aver
prestato giuramento davanti al prefetto secondo la seguente formula: "Giuro di
essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le
leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e
diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse".
3. L'agente giurato è tenuto ad indossare l'uniforme o il distintivo,
secondo quanto stabilito dall'articolo 8.
Art. 19.
1. Agli agenti giurati è rilasciato un
tesserino conforme al modello di cui all'allegato A annesso alla presente legge.
Il tesserino ha validità quinquennale ed abilita gli agenti giurati anche al
porto di armi comuni da sparo, corte o lunghe, per la difesa personale. Per tale
tesserino non è dovuta alcuna tassa.
2. Per poter portare le armi gli agenti giurati devono aver superato le
prove di addestramento presso un poligono del Tiro a segno nazionale e devono
effettuare, almeno due volte l'anno, analoghi corsi di addestramento.
3. E' vietato agli istituti di vigilanza privata ed a qualunque altro
soggetto privato rilasciare ai propri dipendenti o collaboratori tessere di
riconoscimento simili a quelle in dotazione agli appartenenti alle Forze di
polizia. Fatte salve le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti in materia,
in caso di inosservanza al divieto di cui al presente comma si applica la pena
della reclusione da due mesi a un anno e la multa da lire 500 mila a lire 2
milioni.
Art. 20.
1. Gli agenti giurati nell'esercizio delle
funzioni rivestono la qualità di incaricato di un pubblico servizio e, nella
flagranza di reato, possono trattenere la persona per il tempo strettamente
necessario alla consegna alle Forze di polizia nonché procedere all'ispezione
sulla persona e sulle cose in possesso di questa ed all'identificazione della
persona e dei testimoni. Delle operazioni svolte l'agente giurato stende
apposito verbale che fa fede in giudizio fino ad impugnazione di falso.
2. Gli agenti giurati che nell'espletamento del servizio vengano a
conoscenza di fatti costituenti reato devono informarne, tempestivamente e per
iscritto, il questore, il quale provvede alle successive comunicazioni
all'autorità giudiziaria.
Capo III
SANZIONI. DISCIPLINA DELL'ATTIVITA'.
MODIFICAZIONI DI NORME E ABROGAZIONI
Art. 21.
1. Chiunque, senza licenza, eserciti
l'attività prevista dall'articolo 1 è punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa fino a lire 10 milioni.
2. Chiunque, senza averne ottenuto la nomina, eserciti le funzioni di
agente giurato, in rapporto di dipendenza da altro soggetto, è punito con la
reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 5 milioni.
3. In caso di abuso della licenza di cui all'articolo 1 o di
inosservanza delle disposizioni di legge o delle prescrizioni dettate dalle
autorità di pubblica sicurezza in materia di vigilanza privata si applica la
pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà.
4. Nei confronti degli agenti giurati i quali abusino delle funzioni o
non osservino le prescrizioni indicate dalla legge o dettate dalle autorità di
pubblica sicurezza si applica la pena prevista dal comma 2 ridotta da un terzo
alla metà.
5. Resta ferma l'adozione dei provvedimenti di natura amministrativa
previsti dalla presente legge.
Art. 22.
1. Chi intenda servirsi dell'opera svolta dagli istituti di vigilanza
privata deve assicurarsi della presenza e della validità della relativa licenza,
anche richiedendone conferma al competente ufficio territoriale del governo.
2. Chiunque usufruisce dei servizi indicati nell'articolo 1 prestati da
soggetti non muniti di licenza è punito, a titolo di concorso, con le pene
stabilite dal comma 1 dell'articolo 21.
Art. 23.
1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
cessa l'efficacia dei decreti di nomina a guardia giurata rilasciati ai sensi
dell'articolo 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. I privati che hanno alle loro dipendenze le guardie giurate nominate
ai sensi dei decreti di cui al comma 1 devono integrarle nel proprio organico
con altra qualifica ovvero esigere che queste siano assunte dagli istituti di
vigilanza privata che subentrano nei servizi.
Art. 24.
1. In materia di contratti per i servizi di vigilanza privata non è
ammessa alcuna intermediazione o subappalto.
2. Per la vigilanza satellitare l'istituto di vigilanza privata può
garantire il controllo nell'ambito del solo territorio autorizzato. Qualora la
vigilanza satellitare sui beni mobili ecceda i limiti territoriali imposti dalla
licenza le segnalazioni di allarme devono essere trasferite esclusivamente al
competente organo di polizia.
Art. 25.
1. Sono abrogati gli articoli da 133 a 141 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, gli
articoli 71 e 72 e da 249 a 260 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, il regolamento di cui al regio decreto 4 giugno 1914, n. 563, il
regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo
1936, n. 508, e il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito
dalla legge 3 aprile 1937, n. 526.
2. L'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal
seguente:
"Art. 27. (Vigilanza venatoria). - 1. La vigilanza sulla
applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:
a) agli agenti dipendenti degli enti locali
delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della
legislazione vigente, la qualifica di agente di polizia giudiziaria e di
pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i
compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 5, comma 5, della
legge 7 marzo 1986, n. 65;
b) agli agenti volontari delle associazioni venatorie,
agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico
faunistico-venatorio nazionale e a quelli delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio, alle quali è riconosciuta la qualifica di agente giurato ai sensi
della legislazione vigente.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli
ufficiali, sottufficiali e agenti del Corpo forestale dello Stato, alle guardie
addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria ed agli agenti giurati comunali, forestali e campestri; è affidata
altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.
3. Gli agenti di cui ai commi 1 e 2 svolgono le proprie
funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.
4. La qualifica di agente giurato volontario può essere
concessa ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza
è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le
funzioni.
6. I corsi di preparazione e di aggiornamento degli agenti di
cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio
venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle
produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui
al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.
7. Le province coordinano l'attività degli agenti giurati
volontari delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.
8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al
comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed
utilizzazione degli agenti giurati volontari".
3. Il secondo comma dell'articolo 22 della legge 14 luglio 1965, n. 963,
è sostituito dal seguente:
"Gli agenti giurati sono nominati secondo quanto stabilito dalle
disposizioni vigenti in materia, previo parere favorevole del capo del
compartimento marittimo".
4. Il secondo comma dell'articolo 31 del testo unico di cui al regio
decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, è sostituito dal seguente:
"Gli agenti giurati devono essere nominati secondo quanto
stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. Essi, ai fini della
sorveglianza sulla pesca, hanno qualità di agenti di polizia giudiziaria".
5. Le regioni adeguano le proprie leggi a quanto stabilito dalla
presente legge entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.
Capo IV
ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA
Art. 26.
1. I singoli privati e le società di persone o di capitali per
esercitare l'attività di investigazione privata devono richiedere la licenza al
prefetto.
2. La licenza è rilasciata dal prefetto della provincia ove è fissata la
sede operativa dell'istituto di investigazione. La licenza non abilita
all'esercizio di funzioni pubbliche oltre i limiti stabiliti dalla presente
legge e consente di effettuare i servizi nell'ambito della provincia, salvo
quanto diversamente stabilito dalla presente legge. Il Ministro dell'interno,
con proprio decreto, fissa i modi ed i limiti per l'espletamento delle attività
investigative di cui alla presente legge.
3. Ai fini del rilascio della licenza, il prefetto è tenuto ad acquisire
il parere, non vincolante, del questore.
4. Il prefetto trasmette copia della licenza al Ministro dell'interno.
5. La licenza ha validità annuale ed è automaticamente rinnovata tramite
la presentazione al prefetto di una dichiarazione di prosecuzione dell'attività
a cui deve essere allegata una relazione sulle operazioni svolte nel corso
dell'anno precedente secondo le indicazioni stabilite dal Ministro dell'interno.
Art. 27.
1. L'attività investigativa privata può essere espletata in qualsiasi
forma purché nei limiti imposti dalla legge ed in particolare nei limiti
stabiliti dal codice penale e dalle norme a tutela dei dati personali, in
particolare dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675.
2. Sono comprese nell'attività investigativa:
a) l'attività di recupero dei crediti, svolta
dalle agenzie autorizzate ai sensi dell'articolo 115 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni;
b) l'attività investigativa del difensore, di cui
all'articolo 327-bis del codice di procedura penale;
c) le investigazioni in campo assicurativo;
d) le attività di antitaccheggio.
Art. 28.
1. Nell'esercizio delle attività di cui all'articolo 327-bis del
codice di procedura penale, il titolare dell'istituto di investigazione privata,
che si trovi nell'impossibilità di procedervi altrimenti, può avanzare istanza
alla competente autorità giudiziaria al fine di poter eseguire ricerche o
acquisire informazioni utili alla difesa. Nel caso l'autorità giudiziaria
conceda l'autorizzazione, l'investigatore deve essere affiancato da un ufficiale
di polizia giudiziaria scelto tra coloro che non abbiano partecipato, neanche
marginalmente, alle precedenti indagini di polizia giudiziaria.
2. L'ufficiale di polizia giudiziaria di cui al comma 1 redige i
necessari verbali, controfirmati dall'investigatore, sulle operazioni compiute e
ne riferisce all'autorità delegante.
3. L'ufficiale di polizia giudiziaria di cui ai commi 1 e 2 non può
partecipare ad alcuna successiva indagine di polizia giudiziaria attinente il
medesimo procedimento.
4. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, determina i criteri
per l'attuazione del presente articolo.
Art. 29.
1. Per poter svolgere l'attività di investigazione privata il
richiedente deve possedere i medesimi requisiti stabiliti per i titolari degli
istituti di vigilanza di cui all'articolo 3, ad esclusione del requisito di cui
alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 3. Tuttavia, chi
intenda richiedere la licenza per esercitare l'attività di investigazione
privata deve essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore
di durata quinquennale.
Art. 30.
1. Il titolare dell'istituto di investigazione privata è tenuto ad avere
un registro delle operazioni su cui devono essere annotati i seguenti dati:
a) le generalità complete ed il documento di
identità delle persone dalle quali riceve l'incarico;
b) l'onorario convenuto e quello percepito;
c) la natura del servizio richiesto.
2. Il registro di cui al comma 1 deve essere conservato per cinque anni.
3. Il titolare di cui al comma 1 deve, altresì, conservare per cinque
anni ogni atto e documento inerente le investigazioni eseguite.
4. Per il registro delle operazioni in campo penale si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 222 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale di cui al decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271.
Art. 31.
1. L'istituto di investigazione privata può avere uffici o presìdi
nell'ambito della provincia ovvero filiali o unità locali all'esterno della
provincia secondo quanto stabilito all'articolo 2 per gli istituti di vigilanza.
2. L'istituto di investigazione privata che si trovi nella necessità di
svolgere indagini al di fuori dell'ambito provinciale, a meno che non disponga
di filiali o unità locali, deve darne tempestiva comunicazione al questore. Le
indagini fuori dell'ambito territoriale autorizzato non devono tuttavia assumere
carattere di continuità ma devono essere effettuate esclusivamente per ragioni
di emergenza e per periodi limitati.
3. Ai fini della presente legge gli istituti di investigazione privata
sono accomunati a quelli di vigilanza privata, e ad essi si applicano le
disposizioni stabilite dagli articoli 4, 5, 6, 7, comma 1, 9, 10, commi 1 e 2,
12, comma 3, 13, comma 1, 14, 15 e 19, comma 3. Nell'ipotesi di cui all'articolo
6, la misura minima della cauzione è fissata in lire 20 milioni.
Art. 32.
1. Gli istituti di investigazione privata devono indicare chiaramente
nei messaggi pubblicitari gli estremi della licenza e devono astenersi dal
diffondere messaggi inesatti o ingannevoli.
2. Fatte salve le sanzioni di natura penale, la violazione a quanto
stabilito dal comma 1 può costituire giusto motivo di revoca della licenza.
Art. 33.
1. Gli istituti di investigazione privata possono avvalersi dell'opera
prestata da investigatori giurati.
2. Ai fini della presente legge gli investigatori giurati sono
accomunati agli agenti giurati, e nei loro confronti si applicano le
disposizioni stabilite dagli articoli 12, commi 1 e 2, 13, comma 2, 16, 17, 18 e
20.
Art. 34.
1. Gli investigatori giurati sono muniti di un tesserino conforme al
modello di cui all'allegato B annesso alla presente legge, che ha validità
quinquennale e non abilita al porto di armi.
Art. 35.
1. Chiunque, senza licenza, eserciti l'attività prevista dall'articolo
26, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa fino a lire 10
milioni.
2. Chiunque, senza averne ottenuto la nomina, eserciti le funzioni di
investigatore giurato, in rapporto di dipendenza da altro soggetto, è punito con
la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 10 milioni.
3. In caso di abuso della licenza di cui all'articolo 26 o di
inosservanza delle disposizioni di legge o delle prescrizioni dettate dalle
autorità di pubblica sicurezza in materia di investigazione privata si applica
la pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà.
4. Nei confronti degli investigatori giurati i quali abusino delle
funzioni o non osservino le prescrizioni indicate dalla legge o dettate dalle
autorità di pubblica sicurezza si applica la pena prevista dal comma 2 ridotta
da un terzo alla metà.
5. Resta ferma l'adozione dei provvedimenti di natura amministrativa
previsti dalla presente legge.
Art. 36.
1. Chi intenda usufruire dei servizi prestati dagli istituti di
investigazione privata deve assicurarsi della presenza e della validità della
relativa licenza, anche richiedendone conferma alla competente prefettura.
2. Chiunque usufruisce dei servizi indicati al comma 1 prestati da
soggetti non muniti di licenza è punito, a titolo di concorso, con le pene
stabilite dal comma 1 dell'articolo 35.
ALLEGATO A
(articolo 19, comma 1)
... (omissis) ...
ALLEGATO B
(articolo 34)
... (omissis) ...
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XIV LEGISLATURA
| Atti Parlamentari |
CAMERA DEI DEPUTATI |
PROPOSTA DI LEGGE N. 868
PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MISURACA, AMATO
Riordino degli istituti di vigilanza privata e delle attribuzioni
delle guardie particolari giurate
Presentata il 14 giugno 2001
Relazione
Onorevoli
Colleghi! - In una situazione di "emergenza criminalità" si fa più forte il
desiderio di sicurezza. Da più parti si leva la richiesta di maggiori controlli
territoriali e di tutela della persona e dei suoi beni, sia morali che terreni.
Attualmente le Forze dell'ordine non sono in grado di garantire al
massimo il controllo della criminalità: l'emergenza dell'immigrazione
clandestina sulle nostre coste ha assorbito numerosi reparti di esse, lasciando
poco coperti altri settori (lotta all'usura, ai sequestri, pattugliamento nelle
ore notturne, eccetera). L'impegno e la lotta alla criminalità mafiosa da parte
delle Forze dell'ordine, dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato,
della Guardia di finanza, che hanno portato ad innumerevoli successi, hanno
contribuito alla diminuzione di tale criminalità a scapito della cosiddetta
"microcriminalità", per l'impossibilità di controllare al meglio il territorio.
In questo quadro si colloca l'esigenza di dare una disciplina chiara e
completa alla materia della vigilanza privata e delle guardie particolari
private, che a tutt'oggi è regolata, in gran parte, dal testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal
regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile
1937, n. 526. La normativa, certamente completa relativamente ai tempi in cui fu
concepita, risulta ora frammentaria, inadeguata e contraddittoria.
La presente proposta di legge è composta da 21 articoli ed ha lo scopo
di fornire un quadro normativo certo con l'intento di istituire un servizio
pubblico poliedrico in supporto alle Forze dell'ordine attuali, e differenziato
per settori di intervento: servizio di tutela e di scorta per le persone e le
autorità; servizio di ordine pubblico per conto dei comuni; servizio di indagine
per conto dell'amministrazione giudiziaria. Si istituisce, così, una nuova
figura di pubblico ufficiale a tutti gli effetti di legge, con una preparazione
specifica ed in possesso dei più alti requisiti professionali.
Articoli
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Attribuzioni).
1. Le guardie particolari giurate, i
graduati, i sottufficiali e gli ufficiali appartenenti ai Corpi di vigilanza
sono, a tutti gli effetti di legge, considerati pubblici ufficiali e sono di
seguito denominati "guardie giurate".
2. Alle guardie giurate competono qualifica ed attribuzione proprie dei
pubblici ufficiali, come determinate dalle leggi vigenti in materia.
3. La qualifica di pubblico ufficiale è operante solo nel corso dello
svolgimento del servizio.
Art. 2.
(Compiti di istituto).
1. I compiti di istituto delle guardie
giurate già previsti dalle norme vigenti in materia sono integrati dai seguenti:
a) servizio di tutela a privati, ovvero accompagnamento e
scorta;
b) servizio di scorta per imputati, testimoni, parti offese e
giudici popolari;
c) servizio di scorta per parlamentari e magistrati.
2. I servizi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 sono autorizzati
dal presidente del tribunale del capoluogo del circondario, sentito il pubblico
ministero, entro dieci giorni dalla richiesta. La richiesta è inoltrata
dall'istituto di vigilanza su domanda dell'interessato.
3. Il servizio di scorta non può avere una durata inferiore a tre mesi e
deve essere svolto contemporaneamente da almeno due guardie giurate con
autoveicolo dell'istituto di appartenenza. Il presidente del tribunale
stabilisce i termini del servizio di scorta.
4. Il diniego alla concessione della scorta deve essere succintamente
motivato.
5. L'Amministrazione giudiziaria corrisponde all'istituto di vigilanza
il rimborso delle spese relative alla vettura impiegata nel servizio ai sensi
della normativa vigente in materia per le amministrazioni dello Stato ed un
compenso rapportato al numero degli uomini utilizzati e alle ore impiegate per
l'effettuazione del servizio. Il compenso unitario è rivalutato annualmente in
relazione alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo calcolata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Art. 3.
(Requisiti).
1. Il decreto di nomina e la licenza di
porto d'armi della guardie giurate non possono essere concessi a chi abbia
subìto condanne per delitto, anche se non passate in giudicato.
2. Il decreto e la licenza di porto d'armi sono soggetti a rinnovo
quinquennale.
Art. 4.
(Revoca).
1. In caso di revoca del decreto e del
porto d'armi alle guardie giurate in servizio, i questori ordinano che le armi
detenute per motivi di servizio e per difesa personale, insieme al distintivo,
siano consegnati alle questure; in caso di inadempienza, ne dispongono il
sequestro.
Art. 5
(Dimissioni e licenziamento).
1. In caso di dimissioni volontarie della
guardia giurata, i questori possono disporre che le armi detenute per motivi di
servizio o per difesa personale siano assoggettate al regime di semplice
detenzione.
Art. 6.
(Obblighi dell'istituto).
1. L'istituto di vigilanza deve
comunicare, entro le ventiquattro ore successive, la cessazione dal servizio
della guardia giurata.
2. L'istituto di vigilanza deve, altresì, fornire, a richiesta della
questura competente, gli elenchi completi delle guardie giurate in servizio o in
organico.
Art. 7.
(Attività formativa).
1. L'istituto di vigilanza deve rendere
conoscibili, per mezzo di appositi manuali, le principali nozioni di diritto
penale, di procedura penale e di ordine pubblico alle guardie giurate
dipendenti, nonché le più elementari tecniche di difesa personale, di tiro con
armi da fuoco e di pronto soccorso.
Art. 8.
(Natura giuridica del servizio).
1. La natura giuridica degli istituti e
dei Corpi di vigilanza e delle loro guardie giurate è quella di polizia
ausiliaria di tipo privato.
2. L'attività degli istituti di vigilanza è disciplinata, per quanto
attiene agli aspetti amministrativi, retributivi, previdenziali e assicurativi,
dalle norme del diritto privato.
3. Le guardie giurate godono, per la peculiarità del loro servizio, ai
fini previdenziali, per la determinazione degli anni di servizio o per la
determinazione dell'età pensionabile, di un abbuono settennale.
Art. 9.
(Competenze particolari).
1. Le guardie giurate, quando procedono
autonomamente, nell'ambito del servizio svolto per i loro compiti di istituto,
possono compiere sequestri di corpi di reato e arresti in flagranza di reato.
2. Le guardie giurate dispongono degli stessi poteri delle Forze
dell'ordine dello Stato quando devono procedere alla cattura o all'arresto degli
autori dei reati previsti negli articoli 380 e 381 del codice di procedura
penale, commessi in flagranza.
3. Le guardie giurate possono svolgere servizi di ordine pubblico per
incarico dei comuni. L'incarico deve avere una durata contrattuale minima di sei
mesi e massima di cinque anni. Il servizio può essere affidato a più istituti di
vigilanza ed in tale caso deve essere ripartito per zone.
Art. 10.
(Qualifica di investigatore privato).
1. Le guardie giurate, munite di diploma
di istruzione secondaria superiore, possono frequentare i corsi allo scopo
predisposti dalle questure per il conseguimento della qualifica di investigatore
privato.
2. Il conseguimento della qualifica di cui al comma 1 abilita anche
all'esercizio in proprio dell'attività di investigazione per conto di privati e
di enti.
3. La licenza e il porto d'armi dell'investigatore privato sono soggetti
al rinnovo quinquennale.
Art. 11.
(Attività investigativa).
1. Per l'espletamento di determinati
accertamenti che si rendano necessari durante la fase dibattimentale del
processo penale, sia in primo grado che in appello, l'autorità giudiziaria
dinanzi alla quale si svolge il dibattimento può incaricare un investigatore
privato di svolgere indagini. L'investigatore privato incaricato è equiparato, a
tutti gli effetti, ad un consulente tecnico d'ufficio.
2. L'investigatore privato può raccogliere dichiarazioni anche con l'uso
di apparecchiature elettromagnetiche. Gli strumenti tecnici e i supporti
magnetici devono essere catalogati presso le competenti questure prima di essere
posti in uso.
Art. 12.
(Collaborazione con le Forze dell'ordine dello Stato).
1. L'investigatore privato può, per lo
svolgimento delle indagini a lui demandate dall'autorità giudiziaria, richiedere
notizie ed informazioni alle questure, ai comandi dei carabinieri o alle altre
amministrazioni pubbliche o private, le quali valutano, di volta in volta,
l'opportunità e i limiti delle informazioni da fornire.
2. L'investigatore privato riferisce, ove occorra, all'autorità
giudiziaria sullo stato dell'indagine richiestagli, anche al fine di ottenere
eventuali ulteriori provvedimenti o autorizzazioni.
Art. 13.
(Uniformi e dotazioni).
1. Ciascun istituto di polizia ausiliaria
può scegliere i distintivi di riconoscimento, i modelli delle uniformi, nonché i
lampeggiatori per i veicoli, che devono essere approvati dal prefetto competente
per territorio. Gli equipaggiamenti ed i colori delle uniformi sono definiti dal
regolamento di attuazione della presente legge.
2. E' facoltà della guardia giurata scegliere l'arma o le armi da fuoco
di cui munirsi per la difesa personale e lo svolgimento del servizio.
Art. 14.
(Gradi).
1. Gli istituti di vigilanza adottano i
seguenti gradi funzionali:
a) sottufficiali:
1) guardia scelta;
2) appuntato;
3) brigadiere;
b) ufficiali:
1) tenente;
2) capitano;
3) colonnello.
Art. 15.
(Deroga allo statuto dei lavoratori).
1. Le guardie giurate e gli istituti di
vigilanza sono sottratti agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla legge
20 maggio 1970, n. 300, quando sono chiamati a collaborare con le Forze
dell'ordine in operazioni di polizia.
Art. 16.
(Disposizioni in materia di personale).
1. Gli istituti di vigilanza sono esentati
totalmente dagli obblighi conseguenti alle norme vigenti sul collocamento
obbligatorio per quanto riguarda l'organico operativo, e sono assoggettati a
tali obblighi per la parte di competenza dei ruoli amministrativi, in modo
proporzionale al numero del solo personale amministrativo già dipendente da ogni
singolo istituto.
Art. 17.
(Doppi turni).
1. Gli istituti di vigilanza che adottano
turni di lavoro giornalieri non superiori alle sei ore, per complessive
trentasei ore settimanali, possono impiegare la guardia giurata per due turni
consecutivi e continuativi, purché la guardia usufruisca delle ventiquattro ore
successive come riposo.
Art. 18.
(Cassa soccorso).
1. E' istituita, con oneri a carico degli
istituti di vigilanza, la Cassa soccorso, per i casi di particolare bisogno in
cui si trovino le guardie giurate a motivo del servizio svolto e per
l'assistenza ai loro familiari, secondo le modalità stabilite dal regolamento di
attuazione della presente legge.
Art. 19.
(Riserve di posti).
1. E' costituita una riserva di posti, non
inferiore al 5 per cento dei posti messi a concorso dallo Stato per le
qualifiche di agente e di vice-ispettore della Polizia di Stato, in favore delle
guardie giurate partecipanti. A tali concorsi sono ammesse le guardie giurate
che non abbiano superato il quarantesimo anno di età per il primo e il
cinquantesimo anno di età per il secondo concorso.
Art. 20.
(Regolamento di attuazione).
1. Il Ministro dell'interno adotta, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il relativo
regolamento di attuazione.
Art. 21.
(Norma transitoria).
1. Sono soppressi i consorzi e le
organizzazioni in proprio dei servizi di sicurezza previsti dal testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773. Le competenze in materia di servizi di sicurezza e di tutela
dell'incolumità personale sono demandate esclusivamente alle Forze dell'ordine
dello Stato ed agli istituti di vigilanza quale polizia ausiliaria delle Forze
di polizia dello Stato.
2. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, gli organismi di cui al comma 1 devono essere
sciolti e gli agenti ad essi appartenenti sono collocati in servizio, per mezzo
di ordinanze prefettizie, negli istituti di vigilanza.
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XIV LEGISLATURA
| Atti Parlamentari |
CAMERA DEI DEPUTATI |
PROPOSTA DI LEGGE N. 1172
d'iniziativa del deputato
MOLINARI
Disciplina dell'esercizio dell'attività delle guardie private e degli istituti di vigilanza
Relazione
Onorevoli Colleghi! - I temi della vigilanza e
della sicurezza delle persone e dei beni costituiscono un problema essenziale
della convivenza civile. Sebbene la nostra Costituzione non affronti
direttamente la questione, appare importante evidenziare l'esistenza di un
diritto naturale dei cittadini alla difesa, senza peraltro creare una
sovrapposizione alle essenziali funzioni esercitate dai pubblici poteri.
In questo contesto la materia è trattata da una complessa trama
normativa, contraddittoria, confusionaria ed obsoleta. Ne deriva la natura
imprecisa dei concetti, delle etimologie e delle disposizioni di legge e
regolamentari.
Con la presente proposta di legge si intendono, invece, affrontare in
modo organico ed unitario i temi della vigilanza e della sicurezza delle persone
e dei beni secondo aggiornate linee quadro riconducibili alla più recente
cultura legislativa anche europea. In primo luogo, si ritiene di dover
abbandonare consolidati orientamenti volti esclusivamente ad una sorta di
sterile imitazione dei mezzi, dei compiti e delle funzioni delle Forze di
polizia.
Parimenti, appare superato relegare le attività economiche connesse alla
vigilanza e alla sicurezza in una situazione di costante ed assoluta minorità.
In secondo luogo, sembra sempre più opportuno riorganizzare l'intero settore
degli istituti di vigilanza e delle guardie private, tenendo conto dell'analisi
comparata con le legislazioni degli altri Paesi della Unione europea (ad
esempio: Francia e Spagna), dei princìpi di imprenditorialità e dei princìpi di
riorganizzazione del sistema amministrativo italiano avviati soprattutto nella
XIII legislatura dal Governo Prodi.
Pertanto, ad esempio, non può non prendersi atto delle vaste
potenzialità offerte dall'utilizzo dell'informatica, anche al fine di avere un
costante monitoraggio delle attività e degli uomini impiegati, che oggi non si
riesce a censire adeguatamente per come invece sarebbe necessario data la
delicatezza del settore.
La presente proposta di legge, nell'abrogare completamente la vigente e
disordinata disciplina, intende:
1) introdurre la definizione e il campo di azione della vigilanza e
della sicurezza delle persone e dei beni;
2) rendere chiari i compiti e le responsabilità dei soggetti
pubblici e privati, evitando la confusione dei ruoli e riconoscendo alle
attività in oggetto di essere parte del sistema nazionale dell'ordine e della
sicurezza pubblici;
3) limitare i poteri discrezionali delle pubbliche autorità
all'esercizio delle attività di vigilanza e di sicurezza in relazione ad ipotesi
definite per motivate circostanze ed obiettivi;
4) creare momenti di confronto e di analisi (albo nazionale e
conferenze periodiche) senza peraltro incorrere nella concertazione obbligatoria
per evitare la lentezza del processo decisionale.
Per tali convergenti ragioni, la presente proposta di legge delinea un
quadro normativo omogeneo caratterizzato in particolare modo:
1) dalla possibilità di esercitare liberamente le attività in modo
indistinto al servizio delle persone e dei beni;
2) dalla previsione di reali e congrui percorsi formativi ed
addestrativi in modo particolarmente qualificato e scrupoloso;
3) dalla istituzione di una banca dati, tutelata al pari di quelle
delle Forze di polizia, al fine di agevolare ogni intervento;
4) dalla eliminazione di numerosi ed antiquati vincoli e
limitazioni.
Onorevoli colleghi, si tratta in definitiva di ripensare il sistema
privato della vigilanza e della sicurezza come un settore vitale ed importante
della nostra società, ricco di competenze professionali da valorizzare
adeguatamente e di valide capacità imprenditoriali, anch'esso posto a
salvaguardia dei diritti fondamentali del cittadino.
Articoli
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Disposizioni generali).
1. Chiunque può destinare guardie private
alla vigilanza e alla sicurezza delle persone e dei beni.
2. L'esercizio delle attività di vigilanza e di sicurezza delle persone
e dei beni deve essere svolto in forma societaria.
3. Le attività di vigilanza e di sicurezza delle persone e dei beni sono
subordinate alla vigilanza e alle prescrizioni delle autorità di pubblica
sicurezza anche ai fini di eventuali servizi di polizia complementari, ma non
sostitutivi, e sempre nei limiti del loro esercizio.
4. Le attività di vigilanza e di sicurezza delle persone e dei beni sono
parte del sistema nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblici.
Art. 2.
(Istituto di vigilanza).
1. L'istituto di vigilanza è l'impresa
avente come oggetto sociale, prevalente od esclusivo, la vigilanza e la
sicurezza delle persone e dei beni.
2. L'esercizio dell'attività di istituto di vigilanza è subordinato alla
concessione rilasciata ai sensi del presente articolo. Il mantenimento della
concessione è, altresì, subordinato alla circostanza che la società abbia non
meno di quindici guardie private alle proprie dipendenze o quindici soci
cooperatori direttamente impegnati nei servizi di vigilanza e di sicurezza, con
esclusione dal computo dei lavoratori che hanno un rapporto di lavoro interinale
o a tempo parziale. Entro dodici mesi non prorogabili dal rilascio della
concessione, deve essere data comunicazione al prefetto del raggiungimento del
livello di impiego previsto dal presente comma.
3. Nella domanda per il rilascio della concessione, oltre al possesso
dei requisiti giuridici per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di
Stato, devono essere indicate:
a) le generalità complete del richiedente la concessione, il quale
deve essere anche il rappresentante legale dell'impresa;
b) la composizione societaria, con l'indicazione delle generalità
complete di tutti i soci, nel caso di società di capitali, e degli
amministratori od institori, nel caso di società cooperative;
c) la descrizione delle strutture e dei mezzi tecnici disponibili;
d) la sede legale e la sede o le sedi operative;
e) le garanzie economiche e finanziarie in relazione al progetto
imprenditoriale presentato.
4. Il rilascio della concessione è vincolato al previo versamento alla
Cassa depositi e prestiti di una cauzione, stabilita dal prefetto, a garanzia di
tutte le obbligazioni inerenti alla osservanza delle prescrizioni della
concessione e al corretto svolgimento della attività di impresa. In caso di
violazione delle prescrizioni o di mancato corretto svolgimento della attività
di impresa, con proprio atto il prefetto dispone la devoluzione, in tutto o in
parte, della cauzione al bilancio dello Stato, imponendo al contempo la
reintegrazione della stessa entro un termine congruo e, comunque, non superiore
a tre mesi.
5. Lo svincolo e la restituzione della cauzione di cui al comma 4 non
possono essere ordinati dal prefetto se non quando, decorsi almeno tre anni
dalla cessazione dell'esercizio dell'attività, il concessionario abbia
responsabilmente dichiarato di non avere obbligazioni da adempiere.
6. La concessione è revocata di ufficio quando la società ha meno di
quindici guardie private alle proprie dipendenze o meno di quindici soci
cooperatori direttamente impegnati nei servizi di vigilanza e di sicurezza, con
esclusione dal computo dei lavoratori che hanno un rapporto di lavoro interinale
o a tempo parziale.
7. La guardia privata in servizio presso un istituto di vigilanza non è
soggetta al rinnovo biennale della qualifica fino a quando permane il rapporto
di lavoro subordinato o la qualità di socio cooperatore direttamente impegnato
nei servizi di istituto.
8. L'istituto di vigilanza deve comunicare i beni o le persone cui
presta la propria opera. Questa comunicazione è rinnovata ad ogni variazione.
10. Le assunzioni di tutto il personale dell'istituto di vigilanza sono
nominative.
Art. 3.
(Tesserino di riconoscimento).
1. Con decreto del Ministro dell'interno è
approvato il tesserino di riconoscimento, rilasciato dal prefetto, con
fotografia in uniforme, in cui sono riportati gli estremi personali della
guardia privata ed annotati gli estremi del decreto di riconoscimento e la
indicazione della attività in forma individuale o in una società.
Art. 4.
(Uniformi, distintivi e armi).
1. La guardia veste l'uniforme o porta il
distintivo, secondo i modelli approvati dal Ministro dell'interno, sentito il
Ministro della difesa.
2. I modelli di cui al comma 1 sono unici per l'intero territorio
nazionale e comprendono anche i segni distintivi delle singole qualifiche. Il
prefetto autorizza l'inserimento in modo appropriato e distinto del marchio
d'impresa.
3. La guardia non ha l'obbligo di indossare l'uniforme e di portare il
distintivo a meno che ciò non sia richiesto dal tipo di servizio o dalle
direttive ricevute.
4. Il Ministro dell'interno individua l'armamento personale utilizzabile
dalla guardia privata in ragione dell'impiego.
Art. 5.
(Formazione ed aggiornamento professionali).
1. La guardia privata deve esercitarsi,
almeno una volta ogni anno, in un poligono di tiro delle Forze di polizia o
delle Forze armate, utilizzando le armi in dotazione od analoghi modelli.
2. La guardia privata in servizio per conto di un istituto di vigilanza
deve svolgere, ogni cinque anni, un corso retribuito di qualificazione
professionale al fine di aggiornare le conoscenze, di svolgere prove tecniche e
di difesa personale e di effettuare prove psico-attitudinali. I dipendenti
inidonei sono assegnati, ove possibile, ad altre mansioni.
3. I poligoni di tiro e le scuole delle Forze di polizia e delle Forze
armate predispongono, a titolo oneroso, le esercitazioni, i corsi formativi ed
addestrativi. Alla conclusione dei corsi e delle esercitazioni al poligono di
tiro sono redatte le note di valutazione con relativo punteggio.
Art. 6.
(Banca dati e vigilanza).
1. E' istituita la banca dati delle
guardie private e degli istituti di vigilanza, comprendente ogni notizia
attinente ai provvedimenti di riconoscimento e di concessione, le eventuali
prescrizioni ed ogni variazione intervenuta.
2. La banca dati ha sede presso il Ministero dell'interno ed è
consultabile con le stesse procedure adottate per gli archivi informatici delle
Forze di polizia.
3. Il prefetto, avvalendosi anche delle Forze di polizia, vigila sul
corretto svolgimento delle attività delle guardie private e degli istituti di
vigilanza e sul mantenimento dei requisiti e tiene costantemente aggiornata la
banca dati con particolare riferimento all'impiego, alla formazione e
all'addestramento delle guardie private. In relazione alla gravità dei fatti
riscontrati procede alle sospensioni e alle revoche.
4. Il questore ha il potere disciplinare sulle guardie private con la
facoltà di sospenderle immediatamente e ritirare le armi in loro possesso, salvo
il provvedimento di revoca da parte del prefetto. Il questore può proporre al
prefetto l'adozione di sanzioni nei confronti degli istituti di vigilanza.
5. Ai fini della presente legge, i provvedimenti adottati dal prefetto
sono definitivi.
Art. 7.
(Albo nazionale e conferenze).
1. Presso il Ministero dell'interno è
tenuto e costantemente aggiornato, in relazione anche delle risultanze della
banca dati di cui all'articolo 6, l'albo nazionale unico degli istituti di
vigilanza.
2. Fanno parte dell'albo nazionale tutti gli istituti di vigilanza in
regola con le disposizioni della presente legge.
3. Almeno ogni anno deve essere convocata la conferenza nazionale
dell'albo nazionale, a cui partecipano tutti le associazioni imprenditoriali e
sindacali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro del settore, al
fine di discutere i problemi di comune interesse.
4. Sugli stessi temi, per quanto di competenza, il Ministro dell'interno
o il prefetto convoca apposite riunioni, anche a richiesta degli interessati,
con la partecipazione dei rappresentati dell'albo nazionale e delle
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle guardie private.
Art. 8.
(Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro).
1. Gli istituti di vigilanza sono tra i
soggetti destinatari della previsione dell'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
2. Il Ministro dell'interno emana il decreto di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, previa consultazione
della conferenza dell'albo nazionale di cui all'articolo 7, comma 3, della
presente legge e delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente
rappresentative delle guardie private, entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 9.
(Regolamento ed abrogazioni).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo adotta il relativo regolamento di
esecuzione che deve prevedere, tra l'altro, i necessari termini transitori di
adeguamento alle disposizioni stabilite dalla medesima.
2. Sono abrogati:
a) gli articoli 133, 138 e 141 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) gli articoli 134, 136 e 137 del citato testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, limitatamente a quanto concerne la
prestazione di opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od
immobiliari;
c) il regolamento di cui al regio decreto 4 giugno 1914, n. 563;
d) il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito
dalla legge 19 marzo 1936, n. 508;
e) il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito
dalla legge 3 aprile 1937, n. 526;
f) gli articoli 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255 e 256 del
regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;
g) gli articoli 257 e 258 del regolamento di cui al regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, limitatamente a quanto concerne gli istituti di vigilanza.
Art. 10.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore
decorsi quattro mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
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XIV LEGISLATURA
| Atti Parlamentari |
CAMERA DEI DEPUTATI |
PROPOSTA DI LEGGE N. 2188
d'iniziativa del deputato
STUCCHI
Istituzione presso il Ministero dell'interno del dipartimento di polizia privata e istituzione dell'albo nazionale degli agenti di polizia privata
Presentata il 17 gennaio 2002
Relazione
Onorevoli Colleghi! - Le agenzie di polizia di
sicurezza privata sollecitano da tempo un'attenzione da parte del Parlamento al
loro comparto, con una legge che disciplini specificatamente e modernamente il
settore.
Attualmente questa attività è disciplinata da disposizioni contenute nel titolo
IV, articoli 133-141, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui
al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nel regolamento per l'esecuzione del
citato testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nel regio
decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936,
n. 508, nel regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla
legge 3 aprile 1937, n. 526.
Nel ricordare che garantire alla collettività la sicurezza è uno dei compiti
primari dello Stato, si evidenzia che negli ultimi decenni si sono affermate e
diffuse sul territorio strutture di difesa ed intelligence istituite da privati,
con persone che sovente provengono anche dalle Forze dell'ordine.
Se lo Stato democratico deve essere l'attore principale nel campo della
sicurezza, in quanto le Forze dell'ordine sono poste a difesa della libertà del
cittadino - articolo 13 della Costituzione - dei suoi diritti inviolabili -
articolo 2 della Costituzione - e dei suoi beni - articolo 42, secondo comma,
della Costituzione -, e quindi la sicurezza rappresenta un'attività essenziale
all'esistenza stessa dello Stato moderno, nulla ostacola l'esistenza di
strutture private di sicurezza quando la loro attività è disciplinata con legge.
L'equilibrio che deve realizzarsi in una legge di disciplina dell'attività
economica di sicurezza privata può essere inquadrato nel titolo III (Rapporti
economici) della Costituzione: che, all'articolo 41 recita: "L'iniziativa
economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale
o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".
Questo è l'obiettivo della presente proposta di legge: nell'affermare il diritto
costituzionale del singolo cittadino di dare vita ed esercitare un'attività
economica, lo Stato democrativo deve disciplinare l'attività economica, fissando
una serie di requisiti in modo tale che questa attività sia (articolo 41, terzo
comma, della Costituzione) indirizzata e coordinata a fini sociali e,
conseguentemente non sia contraria ai diritti inalienabili del cittadino e alla
sua libertà.
In tale senso le strutture di sicurezza private sono soggetti economici che
offrono i servizi complementari e subordinati rispetto a quelli offerti dallo
Stato, ma che tuttavia sono offerti per far fronte ad un'esigenza e ad una
richiesta che giungono dalla collettività stessa quando questa necessita di
servizi particolari a cui lo Stato, difensore di interessi diffusi e non
particolari, non è in grado di corrispondere o non può soddisfare.
Il notevole e continuo sviluppo di strutture di sicurezza private spinge verso
l'approvazione di una legge specifica per questa attività e per i suoi
operatori, la cui esistenza non può essere posta in discussione ogni qual volta
la sicurezza privata è un mezzo di prevenzione di crimini o di azioni criminose,
e contribuisce conseguentemente al mantenimento della sicurezza pubblica.
Tuttavia la difesa della sicurezza non può divenire momento di aggressione, non
riconoscimento di diritti, invasione delle sfere giuridiche e patrimoniali dei
cittadini per ottenere vantaggi personali o di terzi.
Questo è uno dei motivi che giustificano, come è desumibile dalla presente
proposta di legge, l'attenzione posta dal legislatore nel momento di
costituzione, organizzazione e sviluppo delle attività di sicurezza private
dello Stato, il quale ha il compito costituzionale e conseguentemente super
partes di proteggere i diritti fondamentali di tutti i cittadini e di garantire
la loro sicurezza.
Articoli
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Dipartimento di polizia privata).
1. Nell'ambito del Ministero dell'interno è
istituito il dipartimento di polizia privata, di seguito denominato
"dipartimento".
2. Presso il dipartimento hanno sede:
a) l'albo nazionale degli agenti di polizia privata;
b) la commissione tecnica esaminatrice;
c) l'ufficio amministrativo.
Art. 2.
(Albo nazionale degli agenti di polizia privata. Consiglio degli ordini
professionali nazionali. Ordini professionali nazionale e provinciali).
1. L'accesso all'albo nazionale degli agenti di polizia privata, di seguito
denominato "albo nazionale", è subordinato al superamento con esito positivo
dell'esame presso la commissione tecnica esaminatrice.
2. Gli iscritti all'albo nazionale sono abilitati all'esercizio della
professione su tutto il territorio nazionale in base alla qualifica conseguita.
Per l'attività svolta all'estero si applicano le norme vigenti nel luogo dove
essa si svolge.
3. Sono costituiti gli ordini nazionali, per ciascuna delle qualifiche di cui
all'articolo 6, e gli ordini provinciali degli agenti di polizia privata nei
quali sono iscritti gli appartenenti all'albo nazionale in base alla residenza e
alla qualifica.
4. Agli ordini professionali, ciascuno per tipo di qualifica e per competenza
territoriale, sono conferite le seguenti funzioni:
a) verifica del permanere delle condizioni di idoneità amministrativa e del
corretto svolgimento dell'attività dei propri iscritti;
b) vigilanza al fine di evitare il verificarsi di episodi di esercizio abusivo
della professione di agente di polizia privata.
5. Gli ordini professionali nazionali, ciascuno per la parte di propria
competenza, possono adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei propri
iscritti, su proposta dei rispettivi ordini professionali provinciali.
6. Il consiglio degli ordini professionali nazionali, composto da membri di
ciascun ordine nazionale, stabilisce annualmente l'entità della quota
associativa prevista per il rinnovo dell'iscrizione agli ordini stessi, nonché i
compensi spettanti ai propri iscritti impiegati nei vari uffici e commissioni.
Stabilisce annualmente i tariffari minimi per le singole prestazioni per conto
terzi da parte degli iscritti e decide, altresì, i ricorsi presentati dagli
iscritti sui provvedimenti sanzionatori adottati a loro carico dagli organi
preposti, disponendo, se necessario, l'espulsione dell'ordine di appartenenza e
la radiazione dall'albo nazionale ovvero annullando l'efficacia dei
provvedimenti stessi.
7. Avverso le decisioni dei consigli degli ordini professionali in merito ai
provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso gerarchico; avverso la decisione
del consiglio nazionale degli ordini professionali è ammesso ricorso al Ministro
dell'interno.
8. Gli ordini professionali, nel proprio ambito di competenza, provvedono,
altresì, a promuovere l'attività di formazione e di qualificazione
professionale. Essi esprimono pareri, obbligatori ma non vincolanti, agli organi
superiori in merito alle proposte volte a migliorare la qualità e l'efficacia
del lavoro svolto dagli iscritti.
9. Gli ordini professionali pubblicizzano i bandi di concorso indetti da enti
pubblici e privati che riguardano l'attività dei propri iscritti.
10. I consigli degli ordini sia nazionali sia provinciali sono composti da
cinque membri ciascuno, eletti tra gli iscritti all'albo nazionale per
competenza di qualifica e di territorio, e rimangono in carica tre anni. Uno dei
membri svolge le funzioni di presidente, un membro quelle di segretario, e tre
quelle di consigliere.
Art. 3.
(Commissione tecnica esaminatrice).
1. La commissione tecnica esaminatrice riceve le domande di ammissione all'esame
necessario per ottenere una delle qualifiche di cui all'articolo 6 e predispone
le sessioni di esame presso la propria sede, con una cadenza non inferiore ad
una ogni mese.
2. La commissione tecnica esaminatrice è composta da nove membri, ciascuno con
una qualifica che ne stabilisce l'ambito di competenza nella valutazione dell'esaminsando.
3. I membri e le competenze della commissione tecnica esaminatrice sono i
seguenti:
a) un membro, nominato secondo il criterio della turnazione dai rispettivi
comandi generali della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato, svolge le funzioni
di presidente, verifica il corretto svolgimento delle operazioni di esame e
notifica l'esito dell'esame stesso all'ufficio amministrativo di cui
all'articolo 5 al fine dell'iscrizione all'albo nazionale;
b) un membro, nominato dal Capo della Polizia svolge le funzioni di esaminatore
con competenza sulle materie concernenti il testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive
modificazioni;
c) un membro, nominato dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri, svolge
le funzioni di esaminatore con competenza sulle materie concernenti armi ed
esplosivi;
d) un membro, nominato dall'Ispettore generale capo dei vigili del fuoco, svolge
le funzioni di esaminatore con competenza sulle materie concernenti le normative
antincendio ed antinfortunistiche;
e) un membro, nominato dal Ministro della salute, svolge le funzioni di
esaminatore con competenza sulle materie concernenti il primo soccorso;
f) un membro, che svolge le funzioni di esaminatore per ciascuna qualifica di
cui alle lettere a) b) c) e d) del comma 1 dell'articolo 6, nominato dai
rispettivi ordini nazionali.
4. Ai fini dello svolgimento e della valutazione dell'esame non sono ammessi
titoli preferenziali.
Art. 4.
(Requisiti).
1. Ai fini dell'ammissione all'esame di cui all'articolo 3 ogni cittadino deve
dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:
a) l'idoneità psico-fisica, tramite presentazione della relativa certificazione,
in corso di validità, rilasciata dai competenti organi sanitari in base ai
criteri previsti dai decreti del Ministro della sanità 14 settembre 1994,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994, e 28 aprile
1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1998;
b) non iscrizione al casellario giudiziario per reati violenti non colposi;
c) abilitazione all'uso delle armi rilasciata dai competenti organi iscritti al
tiro a segno nazionale.
2. All'atto della presentazione della domanda di ammissione all'esame, il
cittadino deve allegare la ricevuta di versamento di 155 euro sul conto corrente
intestato alla Tesoreria generale dello Stato.
3. In ogni caso la licenza all'esercizio della professione di agente di polizia
privata non può essere rilasciata a chi non dimostri di possedere i requisiti di
cui al comma 1 ed in particolare ai cittadini soggetti a procedimenti giudiziari
ovvero che hanno subìto condanne per reati non colposi inerenti violenza, armi,
esplosivi, stupefacenti o associazione per delinquere di stampo mafioso.
4. Nella domanda di ammissione all'esame, il cittadino deve dichiarare la
propria residenza e specificare, altresì, per quale qualifica intende ottenere
l'abilitazione.
Art. 5.
(Ufficio amministrativo).
1. L'ufficio amministrativo del dipartimento sovrintende all'attività di tutti
gli agenti iscritti all'albo nazionale, nonché all'attività di tutti gli uffici
e commissioni che compongono il dipartimento stesso. In particolare esso:
a) cura la tenuta dell'albo nazionale;
b) provvede all'aggiornamento dell'albo nazionale in base alle determinazioni
della commissione tecnica esaminatrice circa i nuovi iscritti ovvero in base
alle del consiglio nazionale degli ordini professionali sulla cancellazione
degli iscritti per richiesta degli interessati ovvero per la perdita del
possesso dei requisiti che ne avevano consentito il rilascio;
c) comunica i nominativi dei nuovi iscritti all'albo nazionale ai rispettivi
ordini professionali;
d) è depositario degli statuti e dei regolamenti di ogni organo componente il
dipartimento, ivi compresi gli ordini professionali, le associazioni di
categoria e i centri di cui all'articolo 14.
2. L'ufficio amministrativo provvede, altresì, al conio della placca metallica
ed alla stampa delle tessere di identificazione di cui all'articolo 7.
3. L'ufficio amministrativo è composto da personale designato dal Ministero
dell'interno.
4. Sui provvedimenti disposti dall'ufficio amministrativo è ammesso ricorso al
Ministro dell'interno.
Art. 6.
(Qualifiche).
1. L'agente di polizia privata, in base all'esito positivo dell'esame presso la
commissione di cui all'articolo 3, ottiene la qualifica e la relativa licenza
di:
a) addetto alla sicurezza;
b) addetto alla vigilanza;
c) addetto alla tutela;
d) addetto alle investigazioni.
2. Le qualifiche non sono cumulabili.
3. Una volta ottenuta l'abilitazione da parte della commissione di cui
all'articolo 3, il nuovo titolare di licenza deve prestare, ai fini
dell'iscrizione all'albo nazionale, giuramento presso l'apposito ufficio del
dipartimento secondo la formula di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre
1946, n. 478.
4. Agli agenti di polizia privata di cui al comma 1, nell'ambito esclusivo del
loro servizio, è attribuita la qualifica di agenti di polizia giudiziaria
ausiliaria.
5. E' fatto assoluto divieto di ricoprire una delle qualifiche di cui al
presente articolo a qualunque cittadino italiano sprovvisto dell'abilitazione
necessaria.
6. I cittadini stranieri, non in possesso dell'abilitazione di cui alla presente
legge, che si trovano sul territorio nazionale in ottemperanza a rapporti di
lavoro intrapresi all'estero con committenti di nazionalità non italiana ovvero
non residenti in Italia, previa autorizzazione del dipartimento, possono
svolgere l'attività di cui al presente articolo purché non in modo continuativo
e comunque per un periodo di tempo non superiore a quindici giorni per anno
solare.
7. I cittadini stranieri di cui al comma 6 non possono ottenere l'autorizzazione
all'esercizio della professione di agente di polizia privata senza aver
adempiuto agli obblighi previsti dal comma 10 dell'articolo 13.
8. Il presente articolo non si applica al personale appartenente alle Forze
dell'ordine di Paesi esteri che operino sul territorio nazionale per motivi di
servizio; l'attività di controllo sul loro operato è di esclusiva competenza del
Ministero dell'interno ai sensi della vigente normativa nazionale e degli
accordi internazionali.
9. Non è consentito l'esercizio della professione di agente di polizia privata
agli appartenenti ai Corpi armati dello Stato e ai dipendenti della pubblica
amministrazione che, in relazione alle proprie mansioni, svolgono funzioni di
controllo sulle attività di cui alla presente legge.
Art. 7.
(Tessera di identificazione e placca metallica).
1. Durante lo svolgimento del servizio il titolare di licenza di agente di
polizia privata porta con sé una tessera di identificazione ed una placca
metallica recanti rispettivamente:
a) la tessera:
1) foto;
2) nome e cognome:
3) luogo e data di nascita;
4) residenza;
5) numero di telefono per le emergenze;
6) gruppo sanguigno;
7) qualifica;
8) numero di iscrizione all'albo nazionale;
9) simbolo del dipartimento;
10) simbolo e bandiera nazionale ed europea;
b) la placca:
1) numero di iscrizione all'albo nazionale;
2) simbolo del dipartimento;
3) simbolo e bandiera nazionale ed europea.
2. Gli agenti di cui agli articoli 8 e 9, nello svolgimento del servizio in
divisa, devono esporre la placca metallica.
3. La tessera di cui al presente articolo è da considerare documento di
identificazione personale.
Art. 8.
(Agente di polizia privata addetto alla sicurezza. Svolgimento del servizio e
funzioni).
1. L'agente di polizia privata addetto alla sicurezza, nell'esercizio delle
proprie funzioni, vigila sul buon andamento della normale attività presso i
luoghi pubblici o privati aperti al pubblico che svolgono la loro funzione di
aree adibite a spettacolo, intrattenimento culturale ovvero svago in genere;
dirime pacificamente i dissidi e le controversie tra privati circa l'utilizzo
degli spazi comuni da parte degli avventori.
2. Ai fini del presente articolo per attività di sicurezza nei luoghi pubblici e
privati aperti al pubblico si intende, altresì:
a) il controllo degli accessi;
b) l'osservazione dinamica e la prevenzione di circostanze che possano recare
danno alle persone o alle cose.
3. Salvo quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, nell'ambito dei luoghi ove esercita il proprio
servizio, l'agente di polizia privata addetto alla sicurezza svolge, altresì,
attività di controllo e di verifica dell'adempimento di tutte le norme di
sicurezza relative ai dispositivi antincendio e antinfortunistiche in genere,
segnalando agli organi competenti situazioni di rischio per la salute e
l'incolumità pubbliche. Qualora sia necessario, egli provvede con solerzia alla
richiesta di intervento dell'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 9.
(Agente di polizia privata addetto alla vigilanza. Svolgimento del servizio e
funzioni).
1. L'agente di polizia privata addetto alla vigilanza, nell'esercizio delle
proprie funzioni, vigila e tutela i beni mobili ed immobili cui è destinato per
servizio.
2. Ai fini del presente articolo per attività di vigilanza si intende:
a) la tutela dell'incolumità della proprietà mobile ed immobile pubblica o
privata;
b) l'assistenza tecnica e legale sui sistemi di tele e radio controllo ai fini
della sorveglianza dei beni;
c) la consulenza tecnica e legale sulla tutela del patrimonio pubblico e
privato;
d) il trasporto di beni considerati a rischio;
e) l'attività antitaccheggio.
3. Salvo quanto disposto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, nell'ambito dei luoghi ove esercita il proprio
servizio, l'agente di polizia privata addetto alla vigilanza svolge, altresì,
attività di controllo e di verifica dell'adempimento di tutte le norme di
sicurezza relative ai dispositivi antincendio e antinfortunistiche in genere,
segnalando agli organi competenti situazioni di rischio per la salute e
l'incolumità pubbliche. Qualora sia necessario, egli provvede con solerzia alla
richiesta di intervento dell'autorità di pubblica sicurezza.
Art. 10.
(Agente di polizia privata addetto alla tutela. Svolgimento del servizio e
funzioni).
1. L'agente di polizia privata addetto alla tutela, nell'esercizio delle proprie
funzioni, tutela l'incolumità della persona cui è destinato per servizio.
2. Ai fini del presente articolo per attività di tutela si intende:
a) l'accompagnamento della persona soggetta alla tutela in tutti i luoghi
frequentati dalla stessa;
b) la messa in atto di tutte le misure idonee al fine di preservare l'incolumità
psicofisica della persona accompagnata;
c) la consulenza tecnica e legale sulla protezione delle persone.
3. L'agente di polizia privata addetto alla tutela svolge la sua attività senza
fare uso di divisa.
Art. 11.
(Agente di polizia privata addetto alle investigazioni. Svolgimento del servizio
e funzioni).
1. L'agente di polizia privata addetto alle investigazioni, nell'esercizio delle
proprie funzioni, svolge le attività di investigazione ed informazione in ambito
civile e penale.
2. Ai fini del presente articolo per attività di investigazione intende:
a) la raccolta di informazioni commerciali;
b) l'acquisizione di prove ed informazioni da produrre in giudizio dalle parti,
in ambito civile e penale;
c) la ricerca di persone scomparse;
d) la verifica della fedeltà e della idoneità dei dipendenti di enti pubblici o
privati.
3. L'agente di polizia privata addetto alle investigazioni svolge la propria
attività senza fare uso di divisa.
Art. 12.
(Armi).
1. Il titolare di una delle qualifiche di cui all'articolo 6 può portare per
difesa armi corte, lunghe e bianche purché non catalogate come armi militari.
2. Non vi è limitazione alla detenzione di armi e di munizioni salvo il poterne
dimostrare la buona custodia.
3. La tessera di identificazione di cui all'articolo 7 è documento valido per il
porto e per l'acquisto di armi, di munizioni e del relativo materiale di
ricarica presso le rivendite autorizzate, previa compilazione di un apposito
modulo redatto in tre copie, di cui una è trattenuta dal rivenditore, una dal
titolare della licenza, una è inviata con solerzia presso il domicilio di
pubblica sicurezza di cui all'articolo 13, comma 6, a cura del titolare della
licenza stessa.
4. Ai fini del mantenimento della licenza, il titolare deve compiere non meno di
due sessioni annuali di addestramento presso i centri autorizzati iscritti al
tiro a segno nazionale, provvedendo a darne comunicazione all'ordine provinciale
competente.
5. L'utilizzo di munizioni ricaricate è consentito esclusivamente per l'attività
di addestramento.
6. Il titolare di licenza è responsabile del corretto funzionamento delle armi a
sua disposizione, che devono sempre corrispondere alle caratteristiche tecniche
per cui sono state omologate.
7. Per l'esercizio dell'attività di cui alla presente legge è ammesso l'uso di
munizioni con palla in piombo.
Art. 13.
(Svolgimento del servizio).
1. All'accettazione dell'incarico ed alla fine dello stesso, il titolare della
licenza provvede tempestivamente a darne notizia al proprio domicilio di
pubblica sicurezza, indicando gli estremi del servizio.
2. Il titolare di licenza, nell'ambito del servizio assegnato, è tenuto ad
accertarsi, anche tramite le informazioni che lecitamente possono fornire gli
enti pubblici, che la persona o l'ente incaricante non persegua con esso fini
criminosi.
3. Nel caso la persona o l'ente incaricante persegua fini criminosi, è fatto
assoluto divieto di prestare alcuna opera lavorativa per conto di esso e,
all'atto dell'accertamento, ogni contratto, in corso di validità o pregresso,
tra titolare di licenza e committente, è nullo.
4. In ogni caso l'accertante è tenuto alla tempestiva segnalazione del fatto di
cui al comma 3 all'autorità giudiziaria.
5. I titolari degli istituti che, per le attività da affidare agli agenti in
possesso delle qualifiche di cui all'articolo 6, intendono assumere più unità di
personale munito di licenza, devono comunicare al dipartimento non meno di un
mese prima dell'inizio dell'attività i nominativi degli agenti da assumere alle
proprie dipendenze, i dati identificativi dell'istituto con relativo domicilio
fiscale, le attività da espletare e i relativi mezzi, il numero di iscrizione
all'albo nazionale del personale prescelto e il relativo domicilio di pubblica
sicurezza.
6. Per domicilio di pubblica sicurezza si intende il comando di pubblica
sicurezza che il titolare di una delle licenze di cui all'articolo 6 sceglie,
nell'ambito della provincia di residenza, come autorità competente per quanto
attiene le comunicazioni di polizia amministrativa.
7. Qualora il titolare dell'istituto di cui al comma 5 non sia provvisto della
licenza di cui all'articolo 6, egli delega i compiti di cui al medesimo comma 5
ad un proprio dipendente nominandolo titolare per le sole competenze di polizia
amministrativa.
8. Il titolare dell'istituto deve comunicare tempestivamente ogni variazione
delle situazioni riportate nella notizia di cui al comma 5 al dipartimento.
9. Il titolare dell'istituto deve, altresì, provvedere ad assolvere, per conto
dei propri dipendenti, gli obblighi amministrativi di cui alla presente legge,
ad esclusione di quanto previsto dagli articoli 12 e 19 e dal comma 10 del
presente articolo.
10. L'agente di polizia privata svolge le proprie mansioni come libero
professionista o dipendente di enti pubblici o privati ed è in ogni caso tenuto
a stipulare personalmente una polizza assicurativa integrativa per i rischi
personali e per la responsabilità civile con copertura minima di 2.582.284 euro,
provvedendo a depositare copia della polizza presso l'ordine provinciale
competente.
11. Per gli adempimenti di cui al presente articolo è ammesso, ove possibile,
l'utilizzo di supporti informatici.
Art. 14.
(Centri di formazione e specializzazione).
1. I centri di cui al presente articolo organizzano corsi facoltativi
propedeutici all'esame presso la commissione di cui all'articolo 3 e di
specializzazione.
2. I programmi divulgati nei corsi devono ottenere la preventiva autorizzazione
da parte dell'ufficio amministrativo di cui all'articolo 5.
3. L'ammissione ai corsi propedeutici è subordinata al possesso, da parte degli
allievi, dei requisiti di cui all'articolo 4.
4. L'ammissione ai corsi di specializzazione è subordinata al possesso, da parte
degli allievi, di una delle licenze di cui all'articolo 6.
5. Il personale docente dei corsi di cui al comma 1 deve comunque essere in
possesso di una delle licenze di cui all'articolo 6 inerente la materia
insegnata, ad esclusione delle materie giuridiche e sanitarie di primo soccorso,
il cui insegnamento deve essere effettuato da personale in possesso
dell'autorizzazione concessa rispettivamente dal dipartimento e dal Ministero
della salute.
6. I centri di cui al presente articolo non possono svolgere attività lavorative
diverse dall'insegnamento.
Art. 15.
(Rapporti con le Forze dell'ordine).
1. Il possessore di una delle licenze di cui all'articolo 6, nell'esercizio
delle proprie funzioni è sottoposto all'attività di controllo del dipartimento
di pubblica sicurezza.
2. L'agente di polizia privata è tenuto ad esibire la propria tessera di
identificazione ad ogni membro delle Forze dell'ordine che ne faccia espressa
richiesta.
3. Qualora particolari circostanze di gravità ed urgenza lo richiedano, l'agente
di polizia privata è tenuto a porsi a disposizione degli appartenenti alle Forze
dell'ordine che ne facciano espressa richiesta nell'esercizio delle proprie
funzioni.
4. Il Ministro dell'interno può disporre, in tutto o in parte del territorio
nazionale, la sospensione ovvero la revoca delle licenze di cui all'articolo 6
per gravi motivi di ordine pubblico.
Art. 16.
(Divisa e dispositivi di protezione individuali).
1. Gli agenti di polizia privata di cui agli articoli 8 e 9 svolgono la loro
attività facendo uso di divise approvate dall'ufficio amministrativo di cui
all'articolo 5.
2. Le divise di cui al comma 1 sono in linea di massima simili per tutto il
territorio nazionale ad eccezione delle indicazioni di identificazione personale
e dell'istituto per cui è svolta l'attività.
3. Sono esentati dal vestire la divisa e il distintivo gli agenti di cui
all'articolo 9 durante lo svolgimento dell'attività antitaccheggio.
4. I titolari di istituti che per il proprio lavoro utilizzano più personale
munito di licenza, sono tenuti a fornire ad esso una divisa uguale per tutti,
approvata ai sensi del comma 1.
5. I mezzi di trasporto utilizzati per l'attività di vigilanza devono essere
contrassegnati, in linea di massima, con simboli identificativi e colori simili
per tutto il territorio nazionale ad eccezione dell'identificazione dell'ente
che ne è proprietario.
6. Durante lo svolgimento dell'attività di trasporto di beni mobili, considerati
a rischio, è sempre necessario l'utilizzo di veicoli idonei, da definire con
apposito decreto del Ministro dell'interno.
7. E' fatto comunque obbligo a tutti i titolari delle licenze di cui
all'articolo 6 di utilizzare, nello svolgimento del proprio servizio, indumenti
e dispositivi di protezione tenuti in modo appropriato e decoroso, garantendo la
sicurezza di chi li indossa.
Art. 17.
(Norme di comportamento).
1. Salvi i princìpi della legittima difesa, agli agenti di polizia privata non è
consentito l'uso della forza; in ogni caso le misure adottate devono essere
commisurate all'entità del rischio.
2. Per i titolari della licenza di cui all'articolo 10, nell'ambito esclusivo
dello svolgimento del servizio, il principio della legittima difesa è esteso
alla persona di cui si è assunta la tutela.
3. Nell'ambito esclusivo della competenza del servizio che è chiamato a
svolgere, l'agente di polizia privata è tenuto ad operare il fermo dei cittadini
colti in flagranza di reato provvedendo alla tempestiva segnalazione
dell'accaduto alle autorità di pubblica sicurezza competenti, alle quali
l'assoggettato al fermo deve essere consegnato nel più breve tempo possibile
affinché siano presi i provvedimenti del caso.
4. E' fatto assoluto divieto ai titolari delle licenze di cui all'articolo 6 di
porre in essere comportamenti che possano recare ingiustificato allarme ovvero
danno all'ordine ed alla salute pubblici.
Art. 18.
(Mezzi di segnalazione).
1. Ai titolari di una delle licenze di cui all'articolo 6 è consentito
l'utilizzo, durante il servizio, di dispositivi luminosi intermittenti fissi e
mobili a bordo dei mezzi di trasporto e di apposite palette segnaletiche.
2. Il titolare di licenza deve dare notizia del possesso dei mezzi di cui al
presente articolo all'apposito ufficio del dipartimento.
3. Per quanto concerne i mezzi di segnalazione in uso agli agenti di polizia
privata non sono ammesse deroghe a quanto previsto dalle norme del codice della
strada.
4. Il Ministro dell'interno, con propria circolare, stabilisce, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i colori da utilizzare per
i dispositivi e per le palette di cui al comma 1, uguali per tutto il territorio
nazionale ma diversi da quelli in uso alle Forze dell'ordine.
Art. 19.
(Validità delle licenze).
1. Le licenze di cui all'articolo 6 non sono soggette a scadenza purché il
titolare dimostri il permanere dei requisiti psico-fisici presentando,
all'ordine provinciale di competenza, la certificazione di cui al comma 1
dell'articolo 4 con cadenza biennale.
2. Il titolare, ai fini della conservazione del titolo, deve altresì presentare
all'ordine provinciale di competenza la certificazione di cui al comma 2
dell'articolo 4 con cadenza annuale, allegando la ricevuta di versamento di 26
euro sul conto corrente intestato alla Tesoreria generale dello Stato.
Art. 20.
(Sanzioni).
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la trasgressione alle norme
di cui alla presente legge è punita con la reclusione da sei mesi a cinque anni
e con la multa da 258 euro a 2.582 euro.
2. La violazione delle norme della presente legge è, altresì, punibile con la
sospensione fino a un mese o con la revoca definitiva delle licenze di cui
all'articolo 6.
Art. 21.
(Guardie particolari giurate).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari
di decreto prefettizio di guardia particolare giurata che svolgono la propria
attività come liberi professionisti o alle dipendenze di enti pubblici o privati
sono iscritti di diritto all'albo nazionale come agenti di polizia privata
addetti alla vigilanza, purché inoltrino richiesta al dipartimento entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, allegando la
documentazione attestante la propria qualifica e la certificazione dell'ente per
cui è svolta l'attività, a pena di decadenza.
Art. 22.
(Istituti di vigilanza).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari
di decreto prefettizio per la conduzione di un istituto di vigilanza sono
autorizzati d'ufficio alla conduzione di un istituto di polizia privata, purché
inoltrino richiesta al dipartimento entro un mese dalla data di entrata in
vigore della presente legge, allegando tutta la documentazione attestante la
propria qualifica, a pena di decadenza.
Art. 23.
(Investigatori privati).
1. I titolari di decreto prefettizio di licenza investigativa sono iscritti di
diritto all'albo nazionale come agenti di polizia privata addetti alle
investigazioni, purché inoltrino opportuna richiesta al dipartimento entro un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge a pena la decadenza.
2. Alla richiesta di cui al comma 1 è necessario allegare copia della licenza
posseduta. I dipendenti e i collaboratori di agenzia investigativa, che
intendano continuare a svolgere tale attività, devono inoltrare alla commissione
tecnica esaminatrice di cui all'articolo 3, entro un mese dalla data di entrata
in vigore della presente legge, regolare domanda di ammissione all'esame
allegando, alla documentazione prevista ai sensi dell'articolo 4, anche la
certificazione del responsabile dell'agenzia attestante il rapporto di
dipendenza ovvero di collaborazione in ambito investigativo.
3. Tutti i cittadini che hanno adempiuto a quanto previsto dal comma 2 possono
comunque svolgere la propria attività sino allo svolgimento dell'esame cui sono
convocati, nelle forme più idonee, dall'ente preposto.
Art. 24.
(Agenzie di informazione commerciale).
1. Le agenzie di informazione commerciale sono soppresse a decorrere dalla data
di entrata in vigore della presente legge; i titolari, i dipendenti e i
collaboratori di esse, che intendono continuare a svolgere la propria attività
di informazione, sono tenuti all'esame prescritto al fine di ottenere la
qualifica di cui all'articolo 11 con le stesse modalità previste per i
dipendenti e per i collaboratori di agenzia investigativa.
Art. 25.
(Prova attitudinale).
1. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, provvede,
con proprio decreto, entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, a stabilire le modalità ed i programmi dell'esame cui si deve
sottoporre ogni cittadino che intenda esercitare la professione di agente di
polizia privata.
2. L'esame di cui al comma 1 deve comunque consistere in una prova scritta a
quiz in cui il candidato deve dimostrare la propria attitudine alla professione
e la conoscenza degli argomenti comuni a tutte le attività di cui all'articolo 6
e degli argomenti specifici per ognuna delle singole attività previste dallo
stesso articolo 6.
Art. 26.
(Imposte).
1. Sulle prestazioni per conto terzi fornite dagli agenti di cui all'articolo 6
è applicata l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto pari al 4 per cento.
Art. 27.
(Commissione parlamentare di controllo).
1. E' istituita una Commissione parlamentare di controllo con il compito di
vigilare sulla corretta attuazione delle normative relative all'attività di
polizia privata nonché sulle attività svolte dal dipartimento.
2. Il Ministro dell'interno provvede annualmente alla presentazione alla
Commissione di una relazione sull'attività svolta e sugli obiettivi futuri del
dipartimento. La Commissione, esaminata la relazione, riferisce alle Camere.
Art. 28.
(Raccolta e trattamento dei dati).
1. Salvo quanto disposto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni, su eventuali danni recati da un uso distorto dei dati raccolti,
l'agente di polizia privata è autorizzato al trattamento dei dati anche senza il
consenso dell'interessato, salvo il poterne dimostrare l'assoluta necessità al
fine di espletare le mansioni previste dalla presente legge e dal mandato del
committente.
2. Salvo specifica autorizzazione dell'interessato, i dati raccolti in
ottemperanza del mandato ricevuto non possono più essere utilizzati una volta
ultimato l'incarico, salvo che in sede giudiziaria da parte dell'agente di
polizia privata per la difesa di un proprio diritto ovvero per dimostrare il
proprio buon operato.
3. Il titolare di licenza di cui all'articolo 6 è tenuto, altresì, ad adottare
modalità idonee a garantire la riservatezza della documentazione raccolta
durante il lavoro, conservandola per almeno cinque anni.
Art. 29.
(Norme transitorie).
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'interno provvede alla istituzione degli uffici di cui all'articolo
1.
2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'interno provvede, con proprio decreto, a stabilire la forma, le
dimensioni e la disposizione del contenuto della tessera e della placca di cui
all'articolo 7, unitamente al simbolo del dipartimento.
3. A decorrere dal dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli iscritti all'albo nazionale degli agenti di polizia privata
provvedono, ciascuno per competenza di qualifica e di territorio, ad eleggere in
apposite assemblee indette dalle locali questure gli organi degli ordini
professionali provinciali.
4. Entro un mese dalla loro costituzione, gli ordini professionali provinciali
provvedono all'elezione dei rispettivi ordini professionali nazionali.
5. Fino alla completa costituzione degli organi elettivi e dei rispettivi
uffici, l'attività organizzativa spettante agli ordini professionali è svolta a
livello provinciale dalle questure competenti per territorio e a livello
nazionale dall'ufficio amministrativo di cui all'articolo 5.
6. Fino alla completa costituzione degli organi di cui al comma 5, il
dipartimento provvede ad organizzare, fornendo il personale esaminatore, le
sessioni degli esami necessari per l'ottenimento delle qualifiche di cui
all'articolo 6, con cadenza non inferiore ad una ogni quindici giorni.
Art. 30.
(Entrata in vigore e abrogazioni).
1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e il titolo IV del relativo regolamento di
esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono abrogati.
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XIV LEGISLATURA
| Atti Parlamentari |
CAMERA DEI DEPUTATI |
PROPOSTA DI LEGGE N. 2303
d'iniziativa dei Deputati
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NESPOLI, AIRAGHI, ALBONI, AMORUSO, ANEDDA, DORINA BIANCHI, CAMO, CAMPA, CANNELLA, CARRARA, CASTELLANI, CATANOSO, CESARO, COLLAVINI, GIORGIO CONTE, GIULIO CONTI, COSSA, DI TEODORO, FRAGALA', GRIMALDI, LAMORTE, LIOTTA, LO PRESTI, LUCCHESE, MAZZOCCHI, MEREU, MIGLIORI, MILANATO, MILANESE, NICOTRA, ONNIS, PATRIA, ANTONIO PEPE, PISICCHIO, RAMPONI, RICCIOTTI, ROCCHI, ROMANO, SAIA, SANZA, SERENA, TARANTINO, TUCCI, VILLANI, MIGLIETTA, ALFREDO VITO, ZACCHERA |
Nuova disciplina sul trasporto valori e sul servizio
scorta a valori
Presentata il 7 febbraio 2002
Relazione
Onorevoli Colleghi! - Non sembra necessario
spendere troppe parole per ricordare quanto sia purtroppo di attualità il
problema della sicurezza nel nostro Paese e nel mondo intero, né occorre fornire
prove della grande utilità del servizio svolto nel campo della sicurezza
pubblica e privata dalle imprese di vigilanza privata e dalle guardie
particolari giurate.
Le sempre più frequenti aggressioni messe in atto dalla criminalità comune e
non, ai danni dei beni pubblici e dei privati cittadini e i tragici recenti
eventi terroristici che hanno sconvolto e continuano a minacciare l'intera
collettività hanno riportato in primo piano la questione della sicurezza tra gli
interventi prioritari che il Governo è chiamato ad affrontare; sotto il profilo
della validità del contributo offerto alla sicurezza pubblica dalla vigilanza
privata e sulla necessità di dover urgentemente provvedere al riordino e
all'ammodernamento della legislazione in materia, fanno fede le innumerevoli
proposte di legge che, nella passata legislatura, sono state presentate al
Parlamento da tutti i gruppi politici indistintamente di maggioranza e di
opposizione.
Le difficoltà incontrate nell'esame di tali proposte di legge e la stessa
complessità della materia che sostanzialmente è ancora disciplinata dalle norme
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto n. 773
del 1931, di seguito denominato "testo unico", non hanno sinora reso possibile
l'approvazione di un testo legislativo unitario che disciplinasse l'intera
materia.
Appare allora preferibile affrontare la problematica dettando nuove regole di
comportamento per ciascun settore e per ciascuna forma di svolgimento delle
attività di vigilanza privata, da un lato mantenendo in piedi la struttura
fondamentale dell'ordinamento del testo unico che, nonostante la sua vetustà, ha
mostrato nel corso dei decenni di conservare una sua sostanziale validità,
dall'altro lato provvedendo ad apportare tutte quelle modifiche e integrazioni
alla normativa vigente che valgano a rendere più moderno, al passo con
l'evoluzione della tecnologia, dei costumi e delle relazioni sociali, un
complesso normativo ormai obsoleto.
Con la presente proposta di legge si vuole dunque fornire una disciplina nuova a
quella particolare forma di vigilanza privata che va sotto il nome di trasporto
valori.
Tale settore più di ogni altro ha bisogno di una nuova, urgente e chiara
regolamentazione: esso, infatti, pur non essendo previsto esplicitamente nel
testo unico e nel relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto
6 maggio 1940, n. 635, di seguito denominato "regolamento" ha avuto già da
qualche decennio una diffusione di gran lunga più ampia delle più tradizionali
forme di sorveglianza dei beni privati, sino a diventare senza dubbio il più
importante servizio di protezione che, nell'era moderna, caratterizzata dallo
sviluppo dei traffici e dello scambio di beni, viene richiesto alle imprese
private di vigilanza.
Il trasporto di valori tuttavia, non avendo, come si diceva, alcuna specifica
disciplina legislativa, è stato sino ad oggi regolamentato, per analogia, dalle
norme dettate per la tradizionale vigilanza in sede fissa, operando cioè una
forzatura che ha costretto gli operatori del settore ad agire in una gabbia di
regole originariamente previste per una tipologia di servizi del tutto diversa e
che da un lato limitano ingiustamente la libertà di iniziativa imprenditoriale,
dall'altro non sono sempre giustificate da esigenze di pubblica sicurezza.
La presente proposta di legge intende quindi dare una regolamentazione
legislativa originale ai servizi di trasporto valori, nelle due forme del
trasporto di danaro (trasporto valori propriamente detto) e della scorta a
valori, mantenendo peraltro salvi i princìpi fondamentali contenuti nel testo
unico in materia di vigilanza privata laddove compatibili con le peculiarità
della vigilanza a beni in movimento.
L'esigenza di addivenire in tempi rapidi all'approvazione del provvedimento in
esame trova fondamento sia nell'incertezza in cui sono costretti ad operare le
imprese del settore, sia nella preoccupazione più volte manifestata dai maggiori
utenti della vigilanza privata (banche, uffici postali, grandi magazzini,
eccetera).
Non va infine sottaciuta l'estrema attualità di questa esigenza se si tiene
conto dell'enorme sviluppo che avranno i servizi di trasporto di danaro a
seguito del corso della nuova moneta unica europea, nonché del progressivo
ritiro dalla circolazione della attuale moneta nazionale.
L'articolo 1 della proposta di legge introduce il concetto di trasporto valori e
chiarisce, delimitandolo, il contenuto del provvedimento; viene quindi precisato
che esso si riferisce esclusivamente ad una particolare attività di vigilanza su
beni mobili nel momento del loro spostamento sul territorio, a differenza di
quanto avviene per la tradizionale attività di vigilanza statica; contiene le
definizioni di trasporto valori, nel senso di trasporto di danaro, e di scorta a
valori, ossia di difesa dall'aggressione di qualsiasi bene che rivesta un
particolare valore per il proprietario.
Gli articoli 2 e 3 istituiscono, rispettivamente per il trasporto valori e per
la scorta a valori, le autorizzazioni che il Ministro dell'interno rilascia a
richiesta degli interessati per svolgere tali attività su tutto il territorio
nazionale.
Si tratta di una grande novità rispetto alle autorizzazioni rilasciate dai
prefetti ai sensi dell'articolo 134 del testo unico per l'esercizio della
vigilanza privata in sede fissa, che ha validità esclusivamente nel territorio
provinciale dell'autorità concedente: con l'istituzione di una licenza nazionale
si supera cosi un'annosa questione che ha creato non pochi problemi di
interpretazione e di applicazione delle norme del testo unico, le quali, essendo
dettate per la vigilanza fissa, mal si conciliavano con le esigenze e le
caratteristiche proprie del trasporto valori, per sua natura svolto con beni in
movimento su un territorio sicuramente più ampio dello stretto ambito
provinciale.
Viene altresì superata l'altrettanto spinosa questione della validità
territoriale del decreto prefettizio di attribuzione della qualifica di guardia
giurata.
Le norme in esame contengono anche, altre due importanti novità, costituite
rispettivamente dalla istituzione presso il Ministero dell'interno di appositi
registri nazionali degli istituti autorizzati al trasporto valori e delle
guardie giurate con competenza nazionale e dalla previsione che il Ministro
dell'interno possa annualmente, con proprio decreto, fissare le tariffe minime
che gli istituti di vigilanza dovranno rispettare per ciascun tipo di servizio,
al fine di favorire il rispetto di tutte le prescrizioni e le regole stabilite
per lo svolgimento di servizi così delicati e per incentivare gli operatori ad
adottare tutti i mezzi e le risorse necessarie per assicurare il massimo grado
di sicurezza per il personale, per i committenti e per l'intera collettività.
Una simile previsione in realtà era in qualche modo già contenuta nell'articolo
257 del regolamento, laddove era previsto che nella domanda per ottenere la
licenza fossero indicate le tariffe dei servizi e che il prefetto, nel
rilasciare la licenza, approvasse tali tariffe. In tale maniera peraltro si
erano comportati i prefetti sino ad una decina di anni orsono, allorché, per
pianificare in maniera più uniforme tali atti di approvazione, il Ministro
dell'interno dispose che i prefetti adottassero annualmente un decreto di
fissazione delle tariffe minime.
Più di recente tali disposizioni sono state ritenute non perfettamente aderenti
al dettato normativo e ne è stata disposta la revoca, nonostante gli ottimi
risultati che tali disposizioni avevano conseguito. Con la norma contenuta
nell'articolo 3 viene ripresa la vecchia disposizione e viene definitivamente
chiarita la sua portata.
L'articolo 4 disciplina il caso di perdita della qualifica di guardia giurata a
seguito del licenziamento dall'istituto di vigilanza-datore di lavoro. La norma
contenuta nell'articolo 259 del regolamento prevedeva l'automatica perdita della
qualifica al verificarsi del licenziamento, ingenerando non pochi problemi e
inutili perdite di tempo per l'operatore che, dopo il licenziamento, veniva
riassunto in servizio da altro istituto di vigilanza o da un privato ed era
costretto a ripercorrere tutta la trafila burocratica per ottenere nuovamente la
qualifica.
La modifica proposta consente soltanto di sospendere in capo al dipendente
licenziato la qualifica posseduta per un periodo di un mese, durante il quale il
medesimo avrà la possibilità di conseguire una nuova assunzione senza perdere la
qualifica.
L'articolo 5 indica le modalità di massima con cui dovranno svolgersi i servizi,
lasciando comunque ad una periodica decretazione del Ministro dell'interno
l'onere di stabilire nel dettaglio tutte le prescrizioni ritenute utili.
L'articolo 6 disciplina le attività di contazione del danaro e di custodia dei
valori in caveaux, di cui non vi era alcuna traccia nel testo unico. Tra le
norme transitorie e finali dell'articolo 7 figura la previsione di un periodo di
un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, entro cui le
imprese già operanti nel settore dovranno adeguarsi alla medesima.
Articoli
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Definizioni).
1. La presente legge disciplina le attività delle imprese che svolgono servizi
di trasporto di valori e servizi di scorta a valori, diverse da quelle di cui
all'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 di seguito denominato "testo unico".
2. Il servizio di trasporto valori consiste nell'attività esercitata da un
istituto di vigilanza privata, già autorizzato ai sensi dell'articolo 134 del
testo unico e che sia altresì in possesso dell'autorizzazione del Ministro
dell'interno di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge volta ad
effettuare, per conto di committenti pubblici o privati, trasporto di danaro,
previa eventuale contazione del medesimo e custodia in appositi caveaux,
nell'ambito del territorio nazionale e, se autorizzato dai relativi Paesi, anche
all'estero.
3. Il servizio di scorta ai valori consiste nell'attività di scorta al
trasporto, nell'ambito del territorio nazionale, di qualsiasi bene mobile
ritenuto di valore dal proprietario, escluso il danaro, al fine di prevenirne la
sottrazione o il danneggiamento.
Art. 2.
(Autorizzazione al trasporto valori).
1. Gli istituti di vigilanza privata che intendono svolgere servizi di trasporto
valori devono produrre apposita domanda di autorizzazione al Ministero
dell'interno, allegando alla medesima:
a) una copia dell'autorizzazione di cui all'articolo 134 del testo unico;
b) l'elenco delle guardie particolari giurate dipendenti per le quali si chiede
il riconoscimento della qualifica valida per l'intero territorio nazionale;
c) l'elenco dei mezzi di trasporto blindati in possesso dei requisiti tecnici di
sicurezza previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione 3 febbraio 1998, n. 332;
d) la descrizione degli impianti e dei sistemi di sicurezza che si intendono
utilizzare;
e) l'impegno a fornire notizia, almeno tre giorni prima dell'inizio del
trasporto per i servizi non ripetitivi, all'autorità provinciale di pubblica
sicurezza del luogo da cui si intende effettuare ciascun trasporto,
dell'itinerario, della data e degli orari, dell'entità delle somme di danaro
trasportate, dei nominativi del committente e del destinatario e delle modalità
del trasporto medesimo;
f) l'impegno di informare, per ciascun trasporto, i prefetti e i questori delle
province che saranno attraversate;
g) la tabella delle tariffe minime adottate per ciascun tipo di servizio, in
relazione anche ai mezzi e al numero delle guardie giurate utilizzate;
h) l'indicazione dell'armamento in dotazione al persona e gli orari di servizio
continuativo di ciascuna guardia.
2. Il Ministro dell'interno, esaminate le domande presentate ai sensi del comma
1 del presente articolo, svolge una istruttoria per accertare il possesso dei
requisiti previsti dal testo unico e dal regolamento di esecuzione del medesimo
testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, acquisendo eventuali
pareri dagli uffici territoriali del governo, e delle questure che ritenga di
consultare, affinché possa essere garantita l'osservanza di tutte le misure di
sicurezza; valutate la idoneità delle tariffe minime indicate nella domanda di
cui al comma 1 del presente articolo, e la sicurezza dei servizi, autorizza con
proprio decreto l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 del presente
articolo e approva la tabella delle tariffe prodotta. A tale fine il Ministro
dell'interno adotta annualmente un decreto che indichi le tariffe minime
applicabili per ciascun tipo di servizio al fine di garantire la massima
trasparenza del settore.
3. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è ammessa la
rappresentanza.
4. Il Ministro dell'interno, nell'autorizzazione, detta le prescrizioni ritenute
opportune per garantire il massimo grado di sicurezza e porre limiti alle
modalità di svolgimento dei servizi, quali l'interdizione di alcuni itinerari o
la fissazione di un valore massimo delle somme trasportabili in un viaggio,
anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 5.
5. Il Ministro dell'interno, svolti gli opportuni accertamenti, con proprio
provvedimento estende a tutto il territorio nazionale la validità della
qualifica di guardia particolare giurata per il personale indicato nella domanda
di cui al comma 1.
6. Presso il Ministero dell'interno sono istituiti il registro degli istituti di
vigilanza autorizzati al trasporto valori e il registro delle guardie
particolari giurate autorizzate sul territorio nazionale per il trasporto
valori.
7. Le autorizzazioni al servizio di trasporto valori e i riconoscimenti della
validità nazionale della qualifica delle guardie giurate sono comunicati dal
Ministero dell'interno agli uffici territoriali del Governo e alle questure e
hanno la durata di tre anni, salva la verifica annuale svolta dai prefetti del
luogo ove ha sede sociale l'istituto, circa il mantenimento dei requisiti
richiesti. Al venir meno anche di uno dei requisiti il prefetto ne dà
comunicazione al Ministero dell'interno proponendo l'eventuale revoca
dell'autorizzazione di cui al presente articolo.
Art. 3.
(Autorizzazione al servizio di scorta a valori).
1. I proprietari di beni mobili di valore che intendano avvalersi di guardie
giurate, autorizzate ai sensi dell'articolo 133 del testo unico e gli istituti
di vigilanza privata che intendano effettuare servizi di scorta a valori
presentano apposita domanda di autorizzazione al Ministro dell'interno,
allegando alla medesima la documentazione di cui alle lettere a), b), d), e), f)
e h) del comma 1 dell'articolo 2, e, limitatamente agli istituti di vigilanza,
la tabella delle tariffe di cui alla lettera g) del medesimo comma 1
dell'articolo 2.
2. Al servizio di scorta a valori si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 2, commi 2, 3 e 4, circa le autorizzazioni rilasciate dal Ministro
dell'interno, fatta eccezione, per le istanze prodotte da privati proprietari
dei beni, delle prescrizioni riguardanti la tabella delle tariffe.
3. Presso il Ministero dell'interno sono istituiti il registro degli istituti di
vigilanza privata autorizzati alla scorta a valori e il registro delle guardie
particolari giurate munite del riconoscimento della validità nazionale della
propria qualifica per la scorta a valori, siano essi dipendenti da istituti di
vigilanza o da privati.
4. L'autorizzazione al servizio di scorta a valori e il riconoscimento della
validità nazionale della qualifica delle guardie giurate, sono comunicati dal
Ministero dell'interno agli uffici territoriali del governo e alle questure e
hanno validità per tre anni, salva la verifica annuale svolta dai prefetti del
luogo ove ha sede sociale l'istituto di vigilanza ovvero ove ha la residenza il
proprietario dei beni, circa il mantenimento dei requisiti richiesti. Al venire
meno di uno di tali requisiti il prefetto ne dà comunicazione al Ministero
dell'interno proponendo l'eventuale revoca della autorizzazione.
Art. 4.
(Perdita della qualifica di guardia giurata).
1. L'articolo 259 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
è sostituito dal seguente:
"Art. 259. - 1. Salvo quanto previsto dal regio decreto-legge 12 novembre 1936,
n. 2144, gli enti ed i privati di cui all'articolo 133 del testo unico di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 2773, e chiunque esercita un istituto di
vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è
tenuto a comunicare al prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dare
notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta.
2. Devono altresì essere comunicati al prefetto gli elenchi e le relative
variazioni degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo
risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti
si riferiscono.
3. Il licenziamento della guardia giurata comporta l'automatica sospensione
della sua qualifica per la durata di un mese: in caso di riassunzione da parte
del medesimo o di altro datore di lavoro cessa la sospensione e la guardia
riacquista la propria qualifica; scaduto il termine di un mese senza che sia
intervenuta una nuova assunzione in servizio la qualifica di guardia giurata
viene definitivamente persa e il datore di lavoro consegna al prefetto il
decreto di nomina.
4. Durante il periodo di sospensione della qualifica di cui al comma 3 resta
sospeso anche il porto d'armi eventualmente in possesso della guardia giurata.
5. La perdita della qualifica di guardia giurata per cessazione dal servizio
determina anche la perdita del riconoscimento della validità nazionale della
qualifica medesima, sia per le guardie autorizzate al trasporto valori che per
quelle autorizzate alla scorta valori".
Art. 5.
(Modalità di svolgimento dei servizi di trasporto valori e di scorta a valori).
1. Il trasporto valori e la scorta a valori devono essere effettuati con mezzi
blindati di proprietà o nella piena ed esclusiva disponibilità dell'istituto di
trasporto valori, aventi le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), e con a bordo guardie giurate armate, compreso l'autista, che
abbiano avuto dal Ministro dell'interno il riconoscimento della validità di tale
qualifica per il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e
dell'articolo 3, comma 3, nonché con l'eventuale impiego di auto di scorta ai
furgoni portavalori, con a bordo guardie giurate armate.
2. La scorta a valori può essere svolta da guardie particolari giurate armate
dipendenti dal proprietario dei beni da trasportare e autorizzate ai sensi
dell'articolo 133 del testo unico che abbiano avuto il riconoscimento del
Ministro dell'interno della validità della qualifica per il territorio nazionale
ai sensi dell'articolo 2, comma 5, oppure da istituti di vigilanza privata già
in possesso della licenza di cui all'articolo 134 del testo unico, con proprie
guardie giurate; in quest'ultimo caso l'istituto deve essere in possesso della
autorizzazione del Ministro dell'interno di cui all'articolo 3 e le guardie
particolari giurate da esso dipendenti devono essere munite del riconoscimento
della validità della qualifica per il territorio nazionale ai sensi degli
articoli 2, comma 5, e 3, comma 3.
3. I beni scortati possono essere trasportati su mezzi di proprietà o nella
piena disponibilità del titolare dei beni ovvero su mezzi di un qualsiasi
trasportatore in possesso di autorizzazione al trasporto di merci per conto
terzi. In entrambi i casi i mezzi di trasporto devono essere adeguati,
compatibilmente con il tipo di merce trasportato, alle caratteristiche ed alle
prescrizioni che il Ministro dell'interno detta nella autorizzazione.
4. Il Ministro dell'interno stabilisce, con propri decreti, i valori massimi
delle somme trasportabili in ciascun servizio di trasporto valori, provvedendo,
altresì al loro periodico aggiornamento.
5. Con i decreti di cui al comma 4 il Ministro dell'interno fissa, altresì, il
numero minimo di guardie, non inferiore comunque a due, da utilizzare per ogni
servizio, nonché l'armamento di dotazione ed ogni altra prescrizione utile alla
sicurezza di tali servizi.
6. I furgoni blindati e le auto di scorta devono possedere le caratteristiche
tecniche previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e
della navigazione 3 febbraio 1998, n. 332.
7. Ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla
legge 19 marzo 1936, n. 508, e del regio decreto-legge 12 novembre 1936, n.
2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, i questori sono incaricati
di adottare un apposito regolamento di servizio disciplinante l'attività degli
istituti di vigilanza privata e delle guardie particolari giurate da essi
dipendenti che svolgono servizi di trasporto valori e di scorta a valori.
Art. 6.
(Contazione del danaro e caveaux).
1. L'autorizzazione al trasporto valori di cui all'articolo 2 comprende anche
l'autorizzazione alla contazione del danaro e al suo deposito in caveaux di
proprietà o nella disponibilità esclusiva dell'istituto di vigilanza privata. La
contazione del danaro può avvenire presso i locali del committente o presso i
caveaux degli istituti; in tale ultimo caso il titolare dell'istituto deve darne
comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza con precisa descrizione delle
caratteristiche dei locali e dei sistemi di difesa passiva installati,
impegnandosi altresì a tenere costantemente aggiornato in un apposito registro,
anche informatico, la situazione delle somme di danaro giacenti, la proprietà di
tali somme ed eventualmente il destinatario delle stesse. L'autorità di pubblica
sicurezza accerta l'idoneità dei locali e detta le prescrizioni ritenute
opportune per la sicurezza delle operazioni da svolgere.
2. L'autorizzazione al servizio di scorta a valori di cui all'articolo 3
comprende anche l'autorizzazione agli istituti di vigilanza privata ad
effettuare, in caso di tali servizi, sopralluoghi presso i locali dei
committenti, al fine di redigere, d'intesa con i committenti medesimi, elenchi
analitici dei beni da scortare con relative stime dei valori dei beni stessi.
Art. 7.
(Norme transitorie e finali).
1. Alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
testo unico e del relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni.
2. Gli istituti di vigilanza privata che già svolgono servizi di trasporto
valori o di scorta a valori sono tenuti a adeguarsi alle disposizioni della
presente legge entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa.
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XIV LEGISLATURA
| Atti Parlamentari |
CAMERA DEI DEPUTATI |
PROPOSTA DI LEGGE N. 2393
d'iniziativa dei Deputati
ASCIERTO, LA RUSSA
Nuove norme
in materia di sicurezza privata
Relazione
Onorevoli Colleghi! - Tutte le indagini
demoscopiche indicano come la gran parte degli italiani identifichi nella
criminalità la maggiore preoccupazione e avverta quindi la sicurezza come un
bisogno primario.
Anche se le statistiche rivelano un qualche miglioramento nel numero dei reati
commessi nel 2000 rispetto al 1999, la situazione rimane pur tuttavia assai
grave.
Il quoziente di criminalità è passato in Italia da 1.500 delitti denunciati ogni
100.000 abitanti nel 1950 a 1.700 nel 1969, a 3.727 nel 1979, a 3.950 nel 1989,
a oltre 5.000 dal 1995 in avanti.
Tra l'inizio degli anni cinquanta e la fine del secolo passato i furti
denunciati in Italia sono passati da meno di 600 ogni 100.000 abitanti a più di
3.000, le rapine da meno di 8 a più di 120, con un aumento del 500 per cento nel
primo caso e del 1.500 per cento nel secondo.
Oltretutto vi è da tenere presente che questi dati si riferiscono ai soli
delitti denunciati, mentre l'alto numero di reati che rimane ad opera di ignoti
(il 96,4 per cento dei furti e l'85 per cento delle rapine, nel 1999) sospinge
in misura sempre maggiore le vittime a non sporgere denuncia.
Questa situazione è alla base del senso di insicurezza che induce gli italiani
ad indicare la delinquenza comune come il problema che desta maggiore
preoccupazione (si veda l'indagine del CENSIS del luglio 2000 sulle paure degli
italiani), più della disoccupazione, del traffico, della droga.
Nel primo rapporto sullo stato della sicurezza in Italia presentato dal
Ministero dell'interno nel febbraio del 2001, l'andamento del fenomeno criminoso
nel corso dell'ultimo trentennio è analizzato minuziosamente, reato per reato.
Ad esso si rimanda per ulteriori approfondimenti.
Se questa è la situazione, chi è preposto alla funzione legislativa non può
sottrarsi a cercare ogni possibile soluzione volta a rendere meno grave il
problema e a ridare fiducia e tranquillità ai cittadini.
La tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico è indubbiamente compito della
pubblica amministrazione, e in tale senso il Governo, il Ministero dell'interno,
le Forze dell'ordine e le amministrazioni locali, ognuno per la parte di propria
competenza, sono costantemente impegnati a fare fronte all'emergenza
criminalità.
Pur tuttavia vi è da notare che chi è portato a delinquere tende a colpire là
dove più facilmente ritiene di poter agire e, soprattutto, là dove ritiene di
poter trarre maggior utili dalle sue imprese.
Per questo motivo già da alcuni decenni in numerosi Stati europei ed
extraeuropei sono state introdotte normative sulla sicurezza privata volte a
regolamentare le attività di chi è maggiormente soggetto al rischio di subire
reati contro il patrimonio e di chi offre fornitura di beni e di servizi per la
prevenzione dei crimini.
L'intervento legislativo nei confronti dei primi soggetti trova giustificazione
nel fatto che il compimento di un furto o di una rapina non rappresenta solo un
danno per chi direttamente lo subisce, ma costituisce un pericolo per
l'incolumità di chi, a qualsivoglia titolo, viene coinvolto suo malgrado
nell'evento e, più in generale, un danno per l'intera società, in quanto ogni
appropriazione indebita alimenta il giro di affari della malavita e sospinge
quest'ultima a reinterare i crimini e ad investire i propri guadagni in
ulteriori traffici illeciti.
Si noti che proprio sulla base di queste considerazioni in Italia è stato
emanato il decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, recante norme in materia di sequestri di
persona. Per risolvere questo grave problema fu introdotto il blocco dei beni
dei familiari per impedire il pagamento dei riscatti, e il numero dei sequestri
scese dai 357 del 1991 ai 103 del 1996, 118 del 1997, 176 del 1998 e 163 nel
1999.
La regolamentazione dell'attività di chi fornisce impianti e servizi di
sicurezza rappresenta invece un doveroso intervento dello Stato a tutela degli
utilizzatori di questi impianti e servizi, intervento tanto più doveroso nel
momento in cui il ricorso agli stessi viene fatto in ossequio ad una norma di
legge o comunque per coadiuvare l'opera della pubblica amministrazione nel
prevenire e reprimere il compimento dei reati.
In un'ottica più allargata, destano grave preoccupazione anche i reati relativi
alla sottrazione di tecnologie ed informazioni, che portano talvolta gravi danni
alle aziende e all'intero "sistema Paese", causando perdite che possono
ripercuotersi anche sul livello occupazionale dei lavoratori. In questo campo si
ritiene che debbano ottenere un riconoscimento le figure professionali dei
security manager delle aziende private e dei consulenti di sicurezza, che molte
volte mettono a disposizione le loro competenze professionali per aiutare le
autorità alla soluzione di problematiche di interesse non solo privato, ma
addirittura nazionale.
Tutto ciò premesso, onorevoli colleghi, si propone ora di introdurre anche in
Italia una normativa, recata dalla presente proposta di legge sulla sicurezza
privata, volta a rendere più difficoltose e meno remunerative le imprese
criminose contro la proprietà e, al tempo stesso, a regolamentare in modo serio
ed efficace la fornitura di impianti e servizi di sicurezza anticrimine.
Al fine di non imporre obblighi eccessivamente onerosi ai destinatari delle
norme, la presente proposta di legge non identifica direttamente le misure di
sicurezza da adottare, ma si limita a fissare dei princìpi e a stabilire alcuni
modelli organizzativi, demandando al regolamento di attuazione della legge
l'istituzione di una commissione permanente presso il Ministero dell'interno con
il compito di individuare tali misure, tenendo conto delle esigenze di tutti i
soggetti. Tale commissione, infatti, è composta da esperti e da rappresentanti
delle categorie, i quali propongono e coordinano l'adozione dei sistemi più
innovativi che il progresso tecnico e tecnologico mette nel tempo a
disposizione. A fronte dell'adozione di tali misure sono previste agevolazioni
secondo il principio di sussidiarietà.
Relativamente al settore più delicato nell'ambito della sicurezza privata, e
cioè quello della vigilanza, le norme proposte intendono liberalizzare e al
tempo stesso mantenere sotto controllo la concessione delle licenze e le
attività svolte, attività che, è bene ricordare, sono ancora regolamentate dal
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, e successive modificazioni. Ogni successiva regolamentazione è
avvenuta mediante emanazione di circolari del Ministero dell'interno, circolari
che hanno sovente dato adito a rimostranze da parte degli utenti ed anche
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Né d'altra parte si può omettere di stabilire nuove regole per un'attività così
soggetta alle novità della tecnica e alle forme in cui si manifesta la
criminalità. Il settore del trasporto valori, in particolare, suscita grande
apprensione, avuti presenti i recenti efferati attacchi nel corso dei quali
hanno perso la vita numerose guardie giurate. La commissione permanente sulla
sicurezza privata avrà tra i suoi primari obiettivi quello di individuare e
imporre misure che limitino al massimo ogni rischio per la vita umana, facendo
ricorso a sistemi di protezione basati in modo sempre più spinto sulla
componente tecnologica.
La presente proposta di legge, nel ribadire innanzitutto che il monopolio
dell'uso della forza ai fini della sicurezza appartiene allo Stato, come riserva
originaria, delega determinate attività, oggi necessarie nella società civile,
mediante autorizzazione (e non concessione!) a tutela dell'incolumità delle
persone e della proprietà, sia mediante attività preventiva che di contrasto,
purché esercitata nella flagranza del reato.
Ne discende una riqualificazione giuridica delle guardie giurate (con il regio
decreto 31 agosto 1907, n. 690, erano "agenti di pubblica sicurezza" e con il
regio decreto 4 giugno, 1914 n. 563, potevano prestare opera ausiliaria ai
comuni), che nella proposta sono definite agenti di sicurezza, con la qualifica
di incaricati di pubblico servizio ed ai quali competono le qualifiche e le
attribuzioni, con riguardo all'ufficio proprio o al servizio espletato, dei
pubblici ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria.
Avremmo risolto un problema non da poco che arrovella la giurisprudenza e trova
concorde e conclamata anche la dottrina. Pensiamo agli effetti, a seguito di un
conflitto a fuoco, sul nomen iuris della fattispecie che diverrà "uso legittimo
delle armi". Pensiamo a quanti fatti del genere succedono ogni giorno e quante
guardie giurate hanno perso la vita o sono accusate di omicidio per uno
stipendio da 1.650.000 lire al mese.
Con queste attribuzioni e con quella di "ausiliari di pubblica sicurezza" quando
comandati dall'Autorità di pubblica sicurezza, abbiamo messo le premesse - ora
sì - per un loro moderno impiego a fianco delle Forze dell'ordine.
Nella proposta di legge sono stati inseriti una serie di istituti nuovi frutto
di centinaia di circolari ministeriali, della giurisprudenza e di pronunciamenti
delle Autorità indipendenti e delle supreme magistrature.
La proposta di legge cerca di risolvere il problema del concentramento di
monopoli ed oligopoli per un verso riconfermando e rafforzando la natura "autorizzatoria"
ed istituzionale, che dovrà essere condotta in prima persona, per un altro
contemperando con il liberismo costituzionalmente previsto con l'articolo 41
della Costituzione, uscendo dal "feudo" prefettizio della provincia, ma non più
di tanto.
Dalla pratica quotidiana dei processi e delle liti, nelle quali sempre e solo è
chiamato il titolare della licenza abbiamo cercato di dare nuove attribuzioni al
titolare, ai fini del valore delle prove.
E' stata definita l'attività tipica della vigilanza, dalla quale discende
chiarezza nella contrattualistica e che dirime per il futuro migliaia e migliaia
di cause (e di dissesti) che hanno attribuito all'attività di vigilanza - nella
magna confusio- funzione assicurativa.
Un distinguo netto è posto tra le attività di vigilanza (in regime
autorizzatorio) e le altre attività di sicurezza che producono, vendono,
installano e mantengono apparecchiature anticrimine. Naturalmente non ci sono
sfuggiti i progettisti, i valutatori, anche riferiti a qualità, ambiente e
salute, e tutta la vasta e variegata gamma dei consulenti e dei consulenti
tecnici. Ed in questo contesto la relativa formazione e la scuola.
Come detto, la proposta di legge delinea gli istituti ed il regolamento darà una
disciplina ordinata per una visione moderna con la quale questo Governo vuole
affrontare tutti gli aspetti e le facce del poliedro sicurezza. Confidiamo
quindi che la presente proposta di legge possa contribuire a contrastare
efficacemente l'attività criminosa, sollevando al tempo stesso gli organi di
polizia, in ossequio al principio di sussidiarietà, da quelle funzioni che
possono essere utilmente svolte da soggetti privati.
Articoli
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DIRITTO ALLA SICUREZZA E ATTIVITA'
PER GARANTIRNE L'ESERCIZIO
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. Ogni persona ha diritto di vivere senza subire o senza avere il timore di
subire offese alla propria incolumità fisica, alle attività che legittimamente
svolge e ai beni che legittimamente possiede.
2. Le attività volte a garantire l'esercizio del diritto di cui al comma 1, la
salvaguardia dell'ordine pubblico, l'incolumità delle persone e la tutela della
proprietà, sono di competenza dello Stato che le svolge, tramite le autorità di
pubblica sicurezza, in modo imparziale a favore di tutte le persone fisiche e
giuridiche presenti sul territorio nazionale.
3. Ogni cittadino ha diritto alla protezione da parte dello Stato, ed ha,
altresì, il dovere di non agevolare il compimento di reati, diretti contro se
stesso o contro tutti, con comportamenti attivi od omissivi.
4. Le persone fisiche e giuridiche che per circostanze inerenti la propria
personalità o per l'attività svolta sono maggiormente soggette al rischio o al
timore di subire offese hanno il dovere di porre in atto concrete misure volte a
prevenire e a contrastare il compimento di ogni offesa, nei termini, con gli
strumenti e i controlli previsti dalla presente legge e dal relativo regolamento
di attuazione di cui all'articolo 11.
Art. 2.
(Attività di prevenzione e di contrasto).
1. Le attività di prevenzione e di contrasto dei crimini contro la persona e
contro la proprietà svolte mediante l'impiego di personale, anche se non armato,
per conto o a beneficio di terzi, possono essere esercitate da istituti privati
di vigilanza esclusivamente su delega dell'autorità di pubblica sicurezza e nei
termini e con i controlli previsti dalla presente legge e dal relativo
regolamento di attuazione. Ai fini del presente comma, non costituiscono
attività di prevenzione le attività relative alla progettazione, realizzazione,
installazione e manutenzione di sistemi tecnici e tecnologici.
2. L'attività di contrasto si esercita nella flagranza del reato e si conclude
al termine dell'attività criminosa.
3. Le attività di produzione, vendita, installazione e manutenzione di impianti
e di sistemi tecnici e tecnologici per la prevenzione e il contrasto dei crimini
possono essere esercitate da chiunque nei termini e con i controlli previsti
dalla presente legge e dal relativo regolamento di attuazione.
4. Ogni attività repressiva, successiva alla consumazione di un crimine e
conseguente all'attività di contrasto o di investigazione, è di esclusiva
competenza dell'autorità giudiziaria e dell'autorità di pubblica sicurezza nei
termini e con le garanzie previsti dalla legislazione vigente.
Art. 3.
(Commissione permanente sulla sicurezza privata).
1. Presso il Ministero dell'interno è istituita la commissione permanente sulla
sicurezza privata, con il compito di:
a) adempiere alle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, dal relativo
regolamento di attuazione, nonché da altre norme di legge o di regolamento;
b) provvedere alla definizione e all'aggiornamento dei riferimenti procedurali e
delle disposizioni impartite in ragione del mutare delle condizioni o delle
conoscenze tecniche;
c) vigilare sul rispetto della presente legge da parte di tutti i soggetti
interessati;
d) adottare o promuovere provvedimenti e sanzioni in relazione al compimento di
fattispecie predefinite.
2. Il regolamento di attuazione della presente legge determina la composizione,
l'ordinamento ed il funzionamento della commissione permanente sulla sicurezza
privata e della conferenza generale nazionale dei titolari degli istituti
privati di vigilanza di cui all'articolo 11.
Capo II
PERSONE FISICHE E GIURIDICHE A RISCHIO
Art. 4.
(Persone fisiche e giuridiche a rischio).
1. Ai fini della presente legge:
a) sono persone fisiche a rischio coloro che, per l'attività o la professione
svolta o per il patrimonio legittimamente posseduto, possono subire o avere
timore di subire offesa;
b) sono persone giuridiche a rischio le imprese presso le quali sono utilizzati
o custoditi in via continuativa beni materiali o immateriali di cospicuo valore,
facilmente asportabili e commerciabili o riutilizzabili da terzi, ovvero le
imprese industriali, commerciali o di servizi che in ragione della loro attività
o per la loro rilevanza economica o sociale, possono essere, o avere timore di
essere, oggetto di offesa.
2. Le persone fisiche a rischio possono avvalersi dell'attività di istituti
privati di vigilanza e di agenzie di investigazione per prevenire e contrastare
il verificarsi di fatti in danno della persona o dei beni propri, con i
controlli e nei termini previsti dalla presente legge, dal relativo regolamento
di attuazione e dalle norme vigenti che regolano le attività dei citati istituti
ed agenzie.
3. Le persone fisiche a rischio e chiunque agisca per conto delle stesse,
successivamente alla notizia di un pericolo, di minaccia o di una offesa
ricevuta, devono attenersi alle disposizioni inpartite dall'autorità di pubblica
sicurezza.
4. Le persone giuridiche a rischio devono:
a) nominare un responsabile della sicurezza anticrimine, idoneamente
qualificato, ove abbiano cinquanta o più dipendenti;
b) prevedere un piano di sicurezza anticrimine, periodicamente aggiornato, che
includa specifiche attività di formazione, iniziale e permanente, dei dipendenti
esposti a rischio o addetti alla sicurezza anticrimine;
c) adottare misure idonee per prevenire e contrastare il compimento di atti
criminosi a danno del proprio patrimonio, dei propri dipendenti e di coloro che
con esse si relazionano.
5. Il regolamento di attuazione della presente legge individua:
a) le tipologie delle imprese a rischio e le relative misure minime di
prevenzione e di contrasto;
b) il profilo professionale ed i criteri di qualificazione del responsabile
della sicurezza anticrimine;
c) i criteri generali di formulazione del piano di sicurezza anticrimine;
d) le modalità ed i termini di segnalazione ai competenti uffici pubblici delle
informazioni di cui al comma 6.
6. A cura della commissione permanente sulla sicurezza privata è istituito
presso il Ministero dell'interno un apposito elenco delle persone giuridiche a
rischio, nel quale sono riportati:
a) denominazione, ragione sociale e sede dell'impresa a rischio;
b) nominativo, domicilio e recapiti del legale rappresentante;
c) nominativo, domicilio e recapiti del responsabile della sicurezza
anticrimine, se previsto;
d) elenco e riferimenti logistici dei punti operativi interessati alle tipologie
di rischio individuate nel regolamento di attuazione della presente legge;
e) dichiarazione di rispondenza, rilasciata dal legale rappresentante e, se
previsto, dal responsabile della sicurezza anticrimine, alle misure di
prevenzione e di contrasto di cui al comma 5, lettera a), per ciascuno dei punti
operativi di cui alla lettera d) del presente comma;
f) dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante o, in sua vece, dal
responsabile della sicurezza anticrimine, attestante la predisposizione e la
validità attuale del piano di sicurezza anticrimine;
g) modalità e termini di conservazione della documentazione afferente le misure
di sicurezza programmate o realizzate.
7. Le persone fisiche e le persone giuridiche a rischio, per la valutazione,
l'organizzazione la realizzazione e la gestione delle misure di sicurezza
possono avvalersi dell'opera di consulenti iscritti in un apposito registro
istituito dalla commissione permanente sulla sicurezza privata presso il
Ministero dell'interno.
8. Le persone fisiche e le persone giuridiche a rischio per l'esercizio
dell'attività di vigilanza individuata ai sensi dell'articolo 8, comma 2, devono
avvalersi di istituti privati di vigilanza muniti di valida autorizzazione
tenuto conto della competenza territoriale.
9. Le persone fisiche e le persone giuridiche a rischio per l'acquisto,
l'installazione e la manutenzione degli impianti e dei sistemi di sicurezza
devono avvalersi di fornitori di beni e di servizi in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 9, comma 1, lettera a).
Art. 5.
(Principio di sussidiarietà).
1. Gli oneri sostenuti dalle persone fisiche e giuridiche a rischio per
l'adozione di misure di autotutela sono soggetti ad agevolazioni, secondo il
principio di sussidiarietà.
2. Gli istituti privati di vigilanza di cui all'articolo 6, in ragione di
servizi di interesse generale per la collettività da essi svolti beneficiano di
agevolazioni e di detrazioni fiscali, secondo il principio di sussidiarietà,
determinate da leggi o da appositi decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze di concerto con il Ministro dell'interno.
Capo III
VIGILANZA PRIVATA
Sezione I
Istituti privati di vigilanza
Art. 6.
(Istituti privati di vigilanza).
1. Gli istituti privati di vigilanza sono i soggetti giuridici ai quali lo Stato
delega, mediante apposita autorizzazione, l'esercizio, sotto il controllo
dell'autorità di pubblica sicurezza, delle attività di prevenzione e di
contrasto dei crimini contro la persona e contro la proprietà, come definite
all'articolo 2.
2. L'autorizzazione è rilasciata dalla commissione permanente sulla sicurezza
privata ai cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea che ne fanno
richiesta, tenuto conto dei requisiti personali del richiedente e degli
amministratori dell'impresa, della idoneità ed efficacia dello svolgimento
dell'attività nonché della situazione della sicurezza pubblica esistente sul
territorio di riferimento, come definiti nel regolamento di attuazione della
presente legge.
3. L'esercizio delle attività di vigilanza e di sicurezza può essere svolto in
forma individuale o societaria.
4. L'autorizzazione è rilasciata ai legali rappresentanti degli istituti privati
di vigilanza; per il diniego o la revoca dell'autorizzazione si applicano le
disposizioni del regolamento di attuazione della presente legge.
5. L'autorizzazione consente agli istituti privati di vigilanza di operare nella
provincia per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione stessa o nelle
province limitrofe, nell'ambito della medesima regione, o in via eccezionale, in
una o più province situate nel territorio delle regioni confinanti, ovvero di
operare nell'intero territorio nazionale per i servizi individuati dall'articolo
8, comma 2, in base al contenuto dispositivo dell'atto autorizzatorio.
6. Il titolare dell'autorizzazione è comandante del Corpo privato di vigilanza,
che è tenuto a dirigere personalmente. Egli è responsabile, altresì, delle
attività amministrative aventi particolare rilievo ed è tenuto a partecipare al
capitale dell'impresa. Al comandante, in quanto intestatario del provvedimento
autorizzatorio generale, competono le attribuzioni proprie degli agenti di
sicurezza.
7. La rappresentanza degli istituti privati di vigilanza è prevista, in via
ordinaria, solo per rami di attività, per competenze o per affari, considerate
la vastità e l'importanza dell'impresa, con procura institoria.
8. L'autorizzazione ha validità annuale ed è rinnovata automaticamente per un
pari periodo, a condizione che non intervengano mutamenti nel contenuto
dispositivo o nei presupposti dello stesso atto autorizzatorio.
9. La commissione permanente sulla sicurezza privata approva o, qualora non
pervengano ad esse richieste in merito, determina, per ogni istituto privato di
vigilanza:
a) l'uniforme e i segni distintivi;
b) l'equipaggiamento, l'armamento, i mezzi di protezione ed i supporti tecnici e
logistici di cui l'agente di sicurezza deve disporre nell'esercizio di ciascuna
tipologia di servizio.
10. Il rapporto di lavoro dei dipendenti degli istituti privati di vigilanza, di
natura privatistica, è regolato da un contratto collettivo nazionale di lavoro,
che deve tenere conto, oltre che della specificità del settore, anche delle
indicazioni eventualmente fornite dalla commissione permanente sulla sicurezza
privata.
11. Le attività, l'organizzazione e la modalità di esercizio dell'impresa degli
istituti privati di vigilanza sono stabilite con un regolamento interno
approvato dal prefetto della provincia per la quale è rilasciata
l'autorizzazione e recante altresì le caratteristiche del Corpo e dei servizi.
12. La responsabilità contrattuale nel rapporto di vigilanza è regolata ai sensi
della legislazione vigente in materia ed, in particolare, delle disposizioni del
codice civile, tale responsabilità è correlata alle attività che gli istituti
stessi dichiarano di poter prestare a favore dei soggetti richiedenti e non è
soggetta alla stipula di ulteriori politiche assicurative.
Sezione II
Agenti di sicurezza
Art. 7.
(Agenti di sicurezza).
1. L'attività di agente di sicurezza può essere svolta solo alle dipendenze di
un istituto privato di vigilanza.
2. L'agente di sicurezza, nell'esercizio della sua attività, riveste la
qualifica di incaricato di pubblico servizio.
3. All'agente di sicurezza, con riguardo all'ufficio proprio o al servizio
espletato, competono le qualifiche e le retribuzioni proprie dei pubblici
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, che svolgono temporaneamente
con natura ausiliaria. Quando comandato dall'autorità di pubblica sicurezza ed
esclusivamente per il servizio espletato, ad esso competono le attribuzioni
proprie degli agenti ausiliari di pubblica sicurezza.
4. I verbali redatti dagli agenti di sicurezza si riferiscono alle operazioni
svolte nel servizio d'istituto e fanno fede, in giudizio, fino a querela di
falso.
5. Le guardie particolari giurate che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, risultano incaricate da enti pubblici o da soggetti privati alla
vigilanza o alla custodia delle rispettive proprietà mobiliari o immobiliari
possono continuare a prestare la loro opera per un periodo massimo di tre anni.
Allo scadere di tale termine i citati enti o soggetti, possono affidare i
servizi resi dalle medesime guardie ed un istituto privato di vigilanza, con
l'eventuale richiesta allo stesso di assumere alle proprie dipendenze le guardie
già addette a tali servizi.
6. Il decreto di nomina ad agente di sicurezza è rilasciato a persone in
possesso di idonei requisiti formativi, psico-fisici, attitudinali e di buona
reputazione ed è a tempo indeterminato.
7. La nomina ad agente di sicurezza è disposta su istanza del titolare
dell'istituto privato di vigilanza, mediante rilascio di decreto da parte del
prefetto della provincia in cui l'istituto privato di vigilanza è autorizzato ad
operare e nella quale l'agente presta prevalentemente la sua attività.
8. La nomina ad agente di sicurezza comporta il rilascio del porto d'armi, a
tassa di concessione ridotta, che deve essere rinnovato annualmente.
9. Gli agenti di sicurezza possono portare armi anche al di fuori dell'ambito
del servizio comandato.
10. In caso di perdita dei requisiti personali richiesti ai sensi del comma 6,
la nomina ad agente di sicurezza e il porto d'armi sono immediatamente sospesi.
La revoca della nomina ad agente di sicurezza e del porto d'armi hanno valore su
tutto il territorio nazionale.
11. Presso ogni ufficio territoriale del Governo è istituito il registro degli
agenti di sicurezza; un agente di sicurezza può essere iscritto a un solo
registro, ferma restando la facoltà di operare in ogni provincia in cui
l'istituto privato di vigilanza da cui dipende è autorizzato ad esercitare la
propria attività.
12. Il regolamento di attuazione della presente legge indica le modalità di
formazione, di aggiornamento e di pubblicità del registro di cui al comma 11.
13. La commissione permanente sulla sicurezza privata stabilisce i requisiti per
l'accesso ed il programma dei corsi per il conseguimento dell'idoneità ad agente
di sicurezza nonché per la relativa riqualificazione dopo la prima nomina.
14. I corsi di formazione professionale degli agenti di sicurezza sono di
competenza delle regioni.
15. L'agente di sicurezza presta servizio nei modi e nei tempi indicati dalla
direzione dell'istituto privato di vigilanza ed è tenuto ad aderire alle
richieste avanzate da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia
giudiziaria per ragioni di servizio. In tali casi, la possibile interruzione del
normale servizio d'istituto non può essere censurata dalla direzione
dell'istituto privato di vigilanza né invocata dal committente del servizio
quale causa di rescissione del contratto.
Sezione III
Servizi di vigilanza
Art. 8.
(Servizi di vigilanza).
1. I servizi di vigilanza hanno il fine di prevenire o di contrastare il
compimento di reati contro la persona e contro il patrimonio.
2. E' attività tipica di vigilanza quella che si estrinseca nell'esercizio dei
poteri dell'agente di sicurezza con un rapporto diretto ed immediato sul bene
vigilato.
3. I servizi di vigilanza, individuati nel regolamento di attuazione della
presente legge, oltre che dalle forze dell'ordine, possono essere svolti solo
dagli agenti di sicurezza.
4. Gli agenti di sicurezza, al fine di assicurare una maggiore efficacia dei
servizi espletati sono abilitati ad usare automezzi, segnali luminosi ed
acustici e palette, diversi per colore e per forma da quelli in uso alle Forze
di polizia, previa autorizzazione del prefetto.
5. La commissione permanente sulla sicurezza privata fissa le modalità generali
e le misure minime di sicurezza per lo svolgimento dei servizi di vigilanza.
6. Gli agenti di sicurezza non possono essere distratti dai servizi di vigilanza
loro assegnati per essere adibiti a servizi diversi da quelli individuati dal
regolamento di attuazione della presente legge, se non per brevi periodi di
tempo.
7. Gli istituti privati di vigilanza possono assumere, oltre agli agenti di
sicurezza, personale da destinare alla effettuazione di servizi diversi da
quelli di vigilanza, a condizione che tali servizi rientrino nell'oggetto
sociale e nei requisiti della capacità d'impresa.
Capo IV
AZIENDE CHE PRODUCONO, VENDONO ED INSTALLANO APPARECCHIATURE ANTICRIMINE
Art. 9.
(Aziende che producono, vendono ed installano apparecchiature anticrimine).
1. La commissione permanente sulla sicurezza privata provvede alla
individuazione:
a) dei requisiti tecnici e professionali delle imprese o delle ditte individuali
che producono, vendono, realizzano, installano o curano la manutenzione di
impianti e di sistemi anticrimine, inclusi i requisiti di idoneità anche
professionale per specifiche posizioni dirigenziali e di coordinamento,
individuate dal regolamento di attuazione della presente legge;
b) dei termini e delle modalità di formazione, di aggiornamento e di pubblicità
degli elenchi o registri relativi ai soggetti di cui alla lettera a);
c) delle norme tecniche nazionali e dell'Unione europea di riferimento o, in
mancanza, dei criteri sostitutivi o di equivalenza, per le apparecchiature
anticrimine e per i collegamenti con le centrali operative delle forze
dell'ordine e degli istituti privati di vigilanza.
Capo V
SANZIONI. NORME FINALI
Art. 10.
(Sanzioni).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sulla base dei principi e dei criteri direttivi da
essa desumibili, un decreto legislativo per la determinazione delle ipotesi di
violazione della presente legge e delle relative sanzioni.
Art. 11.
(Regolamento di attuazione).
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro dell'interno, è adottato il regolamento di
attuazione della medesima legge, recante in particolare:
a) per la commissione permanente sulla sicurezza privata di cui all'articolo 3:
1) la composizione;
2) l'ordinamento;
3) le modalità di funzionamento, ivi compresa l'istituzione della conferenza
nazionale dei titolari degli istituti privati di vigilanza;
b) per le persone giuridiche a rischio, ai sensi dell'articolo 4, comma 5:
1) la tipologia;
2) il profilo professionale e i criteri di qualificazione del responsabile della
sicurezza anticrimine;
3) i criteri generali di formulazione del piano specifico di sicurezza
anticrimine;
4) le modalità e i termini di segnalazione ai competenti uffici pubblici delle
informazioni;
c) per gli istituti privati di vigilanza, ai sensi dell'articolo 6, comma 2:
1) i requisiti personali del richiedente e degli amministratori;
2) i requisiti essenziali della capacità d'impresa nello svolgimento
dell'attività;
3) gli elementi di rilevazione della situazione della sicurezza pubblica
esistente sul territorio di riferimento;
d) per gli agenti di sicurezza ai sensi dell'articolo 7, comma 12, le modalità
di formazione, di aggiornamento e di pubblicità del registro degli agenti di
sicurezza, di cui al medesimo articolo 7, comma 11;
e) l'individuazione dei servizi di vigilanza, ai sensi dell'articolo 8, comma 3;
f) le modalità per l'adeguamento alla disciplina stabilita dalla presente legge
ed i relativi termini di attuazione, che non possono comunque superare i tre
anni a decorrere dalla data in vigore dalla medesima legge.
Art. 12.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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XIV LEGISLATURA
| Atti Parlamentari |
CAMERA DEI DEPUTATI |
PROPOSTA DI LEGGE N. 2880
d'iniziativa del Deputato
PEZZELLA
Disciplina degli istituti di sicurezza civile privata e
delle guardie particolari giurate
Relazione
Onorevoli Colleghi! - Con la presente
proposta di legge si intende raggiungere l'obiettivo di chiarire il ruolo dei
dipendenti di enti pubblici adibiti a compiti di sicurezza e vigilanza e di
quelli di istituti privati che vengono destinati agli stessi compiti, nonché
qualificarne la funzione di pubblico interesse.
Per i dipendenti degli istituti privati, l'articolato sopperisce a carenze
legislative tanto più rimarchevoli in quanto, di fatto, il personale adibito a
compiti di sicurezza e vigilanza già opera in sostituzione dei corpi dello
Stato, in cronica penuria di organico.
Si consideri, ad esempio, che gli onerosi compiti di tutela e difesa della
proprietà privata, come di quella pubblica, gravano quasi completamente sui
predetti istituti, così come vastissima è la loro presenza per la tutela e la
difesa dell'incolumità dei cittadini, soprattutto quando agiscono in guisa di
prevenzione contro la piaga dei sequestri di persona a scopo di estorsione o
quando debbono intervenire nelle numerose rapine a mano armata compiute contro
banche e gioiellerie.
Vi è, quindi, un pubblico interesse che induce a considerare come urgente la
presente normativa, così da poter dotare anche il personale degli istituti di
vigilanza di quella qualificazione e preparazione tecnico-operativa che si
ritiene necessaria nello svolgimento dei compiti assimilabili a quelli svolti
dalla pubblica sicurezza.
La presente proposta di legge nel prendere atto della multiforme realtà sociale
che ha creato figure nuove, a volte parallele a quella che era la funzione
tipica della protezione della proprietà privata affidata alle guardie giurate,
ipotizza anche il riconoscimento giuridico delle guardie del corpo.
In definitiva, si è voluto valorizzare la professionalità prendendo atto di una
nuova realtà di lavoro per creare nuove opportunità professionali.
Con la presente proposta di legge si intende creare una disciplina organica,
coordinata e nuova, della realtà delle guardie giurate.
Articoli
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Gli enti pubblici e privati, le società comunque costituite e i singoli
cittadini possono servirsi, per la custodia, la vigilanza e la sorveglianza dei
loro beni mobili e immobili, per il trasporto e la scorta di valori, per la
tutela della persona umana, nonché per eseguire investigazioni, ricerche o
raccogliere informazioni, di guardie particolari giurate dipendenti da istituti
di sicurezza civile privata, istituiti ai sensi della presente legge.
2. E' fatto divieto di utilizzare altri operatori di sicurezza a qualsiasi
titolo, per le mansioni e gli scopi di cui al presente articolo.
Art. 2.
1. Presso gli uffici territoriali del Governo di ogni capoluogo di regione sono
istituiti i seguenti elenchi:
a) un elenco regionale di titolari di istituti di sicurezza civile privata;
b) un elenco regionale delle guardie particolari giurate dipendenti dagli
istituti di sicurezza civile privata con sede nella regione;
c) un elenco regionale delle guardie particolari giurate disoccupate. Tali
guardie particolari giurate possono iscriversi ad un massimo di tre elenchi
regionali;
d) un elenco regionale delle guardie particolari giurate dipendenti da un
istituto di sicurezza civile privata con sede in altra regione, che hanno
inoltrato richiesta di trasferimento. Tali guardie particolari giurate, oltre
all'iscrizione nell'elenco delle guardie particolari giurate della regione dove
ha sede l'istituto di sicurezza civile privata dal quale dipendono, possono
iscriversi in altri due elenchi regionali.
2. Gli elenchi di cui al comma 1 sono disciplinati ai sensi dell'articolo 3.
3. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo è
obbligatoria per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1.
Art. 3.
1. Negli elenchi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 possono
essere iscritti, su loro richiesta, i cittadini italiani che siano in possesso
dei seguenti requisiti:
a) aver conseguito il brevetto di nomina a guardia particolare giurata
rilasciato ai sensi dell'articolo 6;
b) essere in possesso di risorse economiche e finanziarie e di immobili
disponibili per l'avvio dell'attività;
c) aver versato presso la Cassa depositi e prestiti una cauzione nella misura
stabilita dal comitato nazionale di cui all'articolo 5;
d) avere ottenuto l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, competente territorialmente, per ricoprire la qualifica di
amministratore delegato della società ai sensi dell'articolo 10;
e) non risultare titolari di altri istituti di sicurezza civile privata iscritti
in altri elenchi regionali.
2. L'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 2 è stabilita con
provvedimento discrezionale del comitato regionale competente per territorio,
costituito ai sensi dell'articolo 4.
Art. 4.
1. E' costituito, in ogni regione, un comitato regionale per gli istituti di
sicurezza civile privata e le guardie particolari giurate, presieduto dal
prefetto del capoluogo o da un suo delegato e composto, in misura paritetica, da
rappresentanti delle guardie particolari giurate e da titolari di istituti di
sicurezza civile privata, iscritti negli elenchi regionali di cui all'articolo
2.
2. Il comitato regionale ha i seguenti compiti:
a) esprimere pareri vincolanti in ordine ai rilasci ed alle revoche delle
iscrizioni negli elenchi regionali;
b) controllare l'esatta applicazione delle disposizioni legali e contrattuali;
c) gestire i corsi di addestramento e di aggiornamento professionali;
d) approvare e gestire gli elenchi regionali istituiti nel territorio di propria
competenza;
e) fornire indicazioni sull'importo delle tariffe minime e massime da applicare
nel confronti dei clienti;
f) fungere da intermediario nel corso di vertenze sindacali locali;
g) approvare, sentito il parere dell'autorità militare della regione, il modello
della divisa delle guardie particolari giurate, che deve essere identica
nell'ambito regionale, fatte salve le diversità delle mostrine e dei fregi;
h) revocare o sospendere l'autorizzazione all'esercizio di istituti di sicurezza
civile privata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico. L'autorizzazione
non può essere rilasciata a più di un istituto di sicurezza civile privata nei
comuni con popolazione inferiore a 60.000 abitanti.
Art. 5.
1. E' costituito, con sede presso il Ministero dell'interno, un comitato
nazionale presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato, composto in
misura paritetica da rappresentanti dei lavoratori e degli imprenditori iscritti
negli elenchi di cui all'articolo 2.
2. Il comitato nazionale ha i seguenti compiti:
a) esercitare il potere disciplinare sulle guardie particolari giurate e sugli
istituti di sicurezza civile privata;
b) esprimere pareri sull'acquisizione di nuove tipologie di servizio;
c) precisare diritti, prerogative e limiti di intervento delle guardie
particolari giurate;
d) fungere da intermediario nel corso delle trattative dei rinnovi dei contratti
collettivi nazionali di lavoro del settore;
e) esprimere pareri, se richiesti, ai comitati regionali di cui all'articolo 4;
f) gestire il fondo di solidarietà istituito ai sensi dell'articolo 14;
g) stabilire, sentito il parere dei Ministri dell'interno e delle infrastrutture
e dei trasporti, il colore e la forma dei segnali luminosi, acustici e delle
palette di cui all'articolo 9;
h) impartire disposizioni ai comitati regionali in ordine:
1) al numero dei componenti gli stessi comitati, tenuto conto della popolazione
della regione;
2) alle materie di studio ed alla scelta dei docenti per i corsi di
addestramento ed aggiornamento professionale. I corsi devono obbligatoriamente
prevedere come materie di insegnamento lezioni abilitanti all'uso delle armi,
alla difesa personale, al pronto soccorso e lezioni di diritto penale;
3) alla gestione degli elenchi di cui all'articolo 2.
Art. 6.
1. Ai fini dell'acquisizione del brevetto di guardia particolare giurata,
obbligatorio per l'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 2, gli
aspiranti devono frequentare gli appositi corsi indetti e gestiti dai comitati
regionali. Al termine di tali corsi gli aspiranti dichiarati idonei devono
prestare giuramento dinanzi al presidente del tribunale, con la seguente
formula: "Giuro di essere fedele alla Repubblica ed al suo Capo, di osservare
lealmente le leggi e di adempiere tutti i doveri del mio stato al solo scopo del
bene della Patria. Mi impegno ad adempiere a tutti gli obblighi del mio ufficio
con diligenza e scrupolo, serbandone il segreto".
2. Il brevetto di cui al comma 1 è rilasciato dal Ministro dell'interno, su
proposta del presidente del comitato regionale di cui all'articolo 4 ed ha
validità per tutto il territorio nazionale. Trattandosi di documento
obbligatorio per lo svolgimento del servizio, in caso di denuncia penale o
mancanza grave, il Ministro dell'interno, sentito il parere del comitato
regionale competente per territorio, può disporre la temporanea sospensione del
brevetto stesso, salvo revoca definitiva in casi di condanna penale. In caso di
sospensione temporanea, la guardia particolare giurata conserva il diritto alla
retribuzione nei limiti stabiliti all'articolo 14.
3. Il possesso del brevetto di nomina a guardia particolare giurata costituisce
titolo valido per l'acquisto ed il porto di arma comune da sparo per difesa
personale e sostituisce il nulla osta previsto dalle vigenti disposizioni e la
licenza di cui al terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo ogni
altro obbligo di legge.
Art. 7.
1. Le guardie particolari giurate, durante l'espletamento delle loro funzioni,
agiscono quali organi ausiliari delle Forze di polizia di Stato e sono, a tutti
gli effetti, pubblici ufficiali e possono essere chiamate a far parte dei
comitati locali per la protezione civile.
Art. 8.
1. Le guardie particolari giurate vestono l'uniforme approvata ai sensi
dell'articolo 4, salvo nei casi in cui svolgano servizio di investigazione,
ricerche e raccolta di informazioni.
Art. 9.
1. Le guardie particolari giurate sono abilitate ad usare automezzi, segnali
acustici e luminosi oltreché palette, purché siano per colore e forma diverse da
quelle in uso alle Forze di polizia di Stato.
Art. 10.
1. Il titolare di licenza di istituto di sicurezza civile privata, costituito in
società, deve ricoprire all'interno del consiglio di amministrazione la
qualifica di amministratore delegato della società stessa.
2. Il titolare di licenza di istituto di sicurezza civile privata che decade,
per decesso, dimissioni o perdita dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco
regionale dei titolari di istituto di sicurezza civile privata di cui
all'articolo 3, deve essere sostituito, su proposta della società, da altro
soggetto iscritto nell'elenco regionale, entro dieci giorni dalla decadenza.
Decorso tale termine, il presidente del comitato regionale competente per
territorio provvede a nominare un commissario per la gestione temporanea
dell'istituto di sicurezza civile privata, in attesa del nuovo titolare nominato
dalla società stessa.
Art. 11.
1. Tutte le società, in qualunque forma costituite ed operanti ai sensi della
presente legge, assumono la denominazione di istituti di sicurezza civile
privata.
Art. 12.
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge restano valide le
autorizzazioni, le licenze ed i decreti di nomina a guardia particolare giurata
già rilasciati ai sensi del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cui titolari sono
automaticamente inclusi negli elenchi regionali di cui all'articolo 2 della
presente legge.
Art. 13.
1. Gli istituti di sicurezza civile privata sono tenuti a prestare la propria
opera su richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e le guardie particolari
giurate sono obbligate ad aderire a tutte le richieste ad esse rivolte dagli
ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.
Art. 14.
1. Presso la sede del comitato nazionale, costituito ai sensi dell'articolo 5, è
istituito un fondo di solidarietà, finanziato con il contributo degli istituti
di sicurezza civile privata e dei dipendenti degli stessi istituti, al fine di
corrispondere un salario minimo garantito, non inferiore all'80 per cento dello
stipendio, alle guardie particolari giurate che per chiusura, ristrutturazione o
riduzione del personale siano state licenziate dall'istituto di sicurezza civile
privata, ovvero siano iscritte negli elenchi di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 2 con la qualifica di guardie particolari giurate disoccupate.
Art. 15.
1. Il trasporto su strada, per conto di terzi, di valori di entità superiore a
100.000 euro deve essere effettuato soltanto con autoveicoli blindati di
proprietà di istituti di sicurezza civile privata, abilitati per l'uso specifico
sulla base dei requisiti tecnici e degli apprestamenti difensivi individuati dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il comitato nazionale di
cui all'articolo 5 ed il Ministro della difesa, ed omologati con decreto del
medesimo Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma
1, le imprese di costruzione o di trasformazione dei veicoli blindati, dopo aver
sottoposto ad omologazione un prototipo, provvedono ad annotare sul documento di
circolazione di tutti i veicoli della serie gli estremi dell'omologazione
predetta.
3. Tutti gli istituti di sicurezza civile privata che, alla data di entrata in
vigore della presente legge, già svolgono l'attività di trasporto valori per
conto di terzi, devono adeguare i propri autoveicoli blindati facendoli
omologare ai sensi del comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della legge medesima.
4. I veicoli adibiti al trasporto valori, durante il servizio, devono avere a
bordo un equipaggio composto da almeno tre guardie particolari giurate delle
quali una con funzione di autista, una con funzione di scorta ed una con
funzione di porta valori. Se il valore trasportato supera 150.000 euro le
guardie particolari giurate con funzione di scorta devono essere almeno due.
Art. 16.
1. Sono abrogati:
a) il titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
b) il regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19
marzo 1936, n. 508;
c) il regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3
aprile 1937, n. 526;
d) il titolo IV del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
Art. 17.
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Ministro dell'interno, sentite le associazioni nazionali delle società che alla
data di entrata in vigore della presente legge già operano ai sensi del titolo
IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e le associazioni sindacali dei lavoratori firmatarie dei
contratti collettivi nazionali di lavoro che si applicano nel settore, emana,
con proprio decreto, le disposizioni per la elezione dei componenti del comitato
nazionale di cui all'articolo 5 della presente legge.
2. Entro un mese dalla sua costituzione il comitato nazionale redige un elenco
delle tipologie dei servizi che gli istituti di sicurezza civile privata già
esistenti possono continuare a svolgere.
3. Entro tre mesi dalla sua costituzione il comitato nazionale adotta le
disposizioni attuative della lettera h) del comma 2 dell'articolo 5.
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XIV LEGISLATURA
| Atti Parlamentari |
CAMERA DEI DEPUTATI |
PROPOSTA DI LEGGE N. 4209
DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro dell'interno
(PISANU)
di concerto con il ministro della giustizia
(CASTELLI)
con il ministro delle attività produttive
(MARZANO)
con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)
con il ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca
(MORATTI)
con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)
e con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)
Disposizioni in materia di sicurezza sussidiaria
Relazione
Onorevoli Deputati! - Le attività di
vigilanza privata, delle investigazioni private, di ricerca o raccolta di
informazioni e del recupero stragiudiziale dei crediti per conto terzi, sono
tutte attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento di
esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
La vetustà di tali disposizioni, ma soprattutto l'espansione dinamica di una
società in continua evoluzione, da tempo consigliavano una revisione normativa
di settore, che tenesse soprattutto conto della contestuale evoluzione del
concetto di sicurezza, che attualmente non è solamente ancorata alle attività
istituzionali di prevenzione e repressione di polizia, ma che diviene per così
dire "sicurezza partecipata", nella consapevolezza che il patrimonio sicurezza
appartiene a tutti i cittadini ed è quindi connaturale che tutti debbano in
qualche modo offrire il loro contributo. Di qui la necessità di elaborare un
progetto di sicurezza globale che distingua tra una "sicurezza primaria" che è e
rimane affidata alle varie forze di polizia e fa capo alle autorità di pubblica
sicurezza (nazionale e provinciali) ed una "sicurezza secondaria, o
sussidiaria", che consenta di demandare ai privati quelle attività che non
presuppongono l'esercizio dei poteri coercitivi che le vigenti leggi
attribuiscono esclusivamente alle forze di polizia.
Questi sono stati i princìpi ispiratori che hanno indotto il Ministro
dell'interno ad istituire, il 23 aprile 2002, un Gruppo tecnico di lavoro con
l'incarico di predisporre il disegno di legge che si sottopone all'approvazione
del Parlamento.
Il disegno di legge si compone di sei capi:
il primo, che enumera le attività di sicurezza affidate all'esercizio
professionale privato (vigilanza, custodia, investigazioni e ricerche, recupero
crediti, eccetera) e detta le norme generali e comuni che inquadrano, con forti
caratteri di omogeneità, i tratti essenziali della disciplina autorizzatoria e
dei controlli;
il secondo, che tratta specificamente degli istituti di vigilanza e delle
guardie giurate;
il terzo, che tratta delle imprese fornitrici di servizi di custodia e dei
custodi, confermando alcune recenti "liberalizzazioni" del settore;
il quarto, dedicato agli istituti di investigazione e ricerca ed agli
investigatori privati, incrociando la relativa disciplina con due temi di
particolare rilievo: la tutela dei diritti della difesa penale (per le
cosiddette "indagini difensive") e quella concernente il trattamento dei dati
personali (tutela della privacy);
il quinto, dedicato alle agenzie ed agli agenti per il recupero crediti, cui già
si è accennato, per i quali pure emergono profili di tutela della privacy;
il sesto, infine, riguardante disposizioni diverse e finali: le sanzioni; le
agevolazioni finanziarie e fiscali; il regime transitorio; le abrogazioni.
Gli obiettivi che il presente disegno di legge mira a raggiungere possono così
riassumersi:
sviluppo delle attività di sicurezza esperibili da soggetti privati, in un più
ampio contesto di sicurezza generale coordinato e controllato dal Ministero
dell'interno e dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza;
crescita strutturale e funzionale degli istituti di vigilanza, anche al fine di
meglio corrispondere alle esigenze dell'utenza;
valorizzazione e implementazione delle professionalità di settore;
calibrata apertura all'Europa, compatibilmente con i tratti pubblicistici dei
compiti delle guardie giurate e con le esigenze di controllo pubblico su
attività particolarmente delicate per i profili di ordine e sicurezza pubblica;
introduzione di meccanismi atti a favorire un miglioramento dei servizi e la
riduzione dei costi, anche attraverso esenzioni o incentivi fiscali;
adeguamento del sistema dei controlli.
Passando ad esaminare il provvedimento in dettaglio, si osserva che con
l'articolo 1 vengono innanzitutto definite in generale le attività di sicurezza
sussidiaria, conferendo ai soggetti privati operanti in tale settore margini di
intervento assai più ampi di quelli che il testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931, attualmente rimette agli
istituti di vigilanza. Pur integrando l'elenco delle attività già note con altre
riguardanti settori di sicurezza decisamente innovativi, quali la sicurezza
delle reti informatiche e di telecomunicazione, è rimasto l'intento, conforme
agli indirizzi generali sopra evidenziati, di realizzare una impalcatura
generale delle attività di sicurezza esercitabili dai privati, sotto diretto e
puntuale controllo pubblico, suscettibile, tuttavia, di espansione con strumenti
amministrativi e regolamentari appropriati.
Per molte delle attività prese in considerazione (vigilanza, trasporto e scorta
valori, gestione di sistemi complessi di sicurezza aziendale, servizi sui mezzi
di trasporto, eccetera) la nozione di "sicurezza secondaria", in un primo tempo
prescelta per le attività disciplinate dal disegno di legge, merita di essere
inquadrata ad un livello di maggiore integrazione con il "sistema sicurezza" cui
attende l'Amministrazione dell'interno e si è ritenuto quindi di proporre la
formula definitoria "sicurezza sussidiaria", come quella in grado di esprimere
meglio il senso ed il perché di una legge statuale in materia.
In tale contesto si inserisce il comma 5 dell'articolo 1 che rimette alla
decretazione interministeriale, fra l'altro, l'individuazione di ulteriori
attività di sicurezza esercitabili da soggetti privati, consentendo, ad esempio,
di estendere l'azione di operatori privati ai controlli di sicurezza agli
accessi, anche attraverso l'identificazione personale degli interessati (ad
esempio negli stadi), di implementare i servizi svolti ad integrazione dei
sistemi di prevenzione e di sicurezza assicurati dalle Forze di polizia dello
Stato (come già ora avviene in ambito aeroportuale). La lettera c) dello stesso
comma contempla poi i servizi di vigilanza e di sicurezza connessi alle attività
di trattenimento e di spettacolo lascia ampio spazio ad una disciplina
regolamentare delle attività di security attualmente svolte fuori da ogni
controllo (ad esempio gli accompagnatori "antifans" degli artisti più in voga),
al fine di ricondurre tali attività ad un sistema definito ed applicabile, dal
quale siano comunque esclusi l'uso di armi o altri strumenti di coazione fisica
o l'espletamento di attività che la legge riserva a soggetti in possesso di
qualifiche pubblicistiche.
L'articolo 2 riguarda la "disciplina generale delle autorizzazioni" contemplate
dal disegno di legge ed al comma 1 viene posta una preclusione significativa,
peraltro presente nell'ordinamento attuale e coerente con il sistema dei
pubblici poteri, che tali autorizzazioni non possono essere rilasciate per
attività che importino l'esercizio di pubbliche funzioni o limitazioni della
libertà personale.
I commi successivi riguardano i requisiti per il rilascio di tali
autorizzazioni. Particolare attenzione viene riservata ai requisiti soggettivi,
che devono essere posseduti, oltre che dagli intestatari delle autorizzazioni
(titolare dell'istituto organizzato in forma individuale o legale rappresentante
per le società), anche dall'institore, dal direttore tecnico e dagli altri
soggetti che possono in qualsiasi modo determinare le scelte e gli indirizzi,
nonché a quelli organizzativi ed operativi di cui all'articolo 3.
Sempre relativamente al possesso dei requisiti soggettivi, la particolare
implicazione che l'esercizio delle attività ha con l'ordine e la sicurezza
pubblica e la contestuale apertura, anche se solo per le attività di portierato,
agli stranieri in possesso della carta di soggiorno, hanno imposto di
considerare adeguatamente la pendenza di procedimenti penali per reati
particolarmente gravi. E' stata quindi prevista l'estensione delle disposizioni
dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, che disciplina
la sospensione dalla carica e l'incandidabilità dei pubblici amministratori nei
cui confronti sia stata esercitata l'azione penale per gravi reati, come il
delitto previsto dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato
mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello
Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319
(corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in
atti giudiziari) e 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico
servizio) del codice penale.
Una novità di rilievo rispetto alla precedente disciplina è sicuramente
rappresentata dal comma 7 della disposizione in esame dove viene prevista la
possibilità che in caso di morte del titolare l'erede o, se si tratta di un
istituto esercitato in forma societaria, chi subentra quale legale
rappresentante, possa continuare ad esercitare l'attività per un periodo non
superiore a sei mesi dalla data della morte, ferma restando la possibilità per
l'autorità di pubblica sicurezza di ordinare l'immediata cessazione dell'
attività se il soggetto interessato è privo dei requisiti soggettivi. La norma,
infatti, tende ad assicurare il livello occupazionale del personale dipendente,
pur salvaguardando allo stesso tempo le esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
L'articolo 3 (progetto organizzativo e regole tecnico-operative) impone al
soggetto interessato all'autorizzazione per l'esercizio di un istituto di
"sicurezza sussidiaria" di sottoporre all'approvazione dell'autorità competente
un progetto organizzativo e tecnico-operativo, congruamente documentato, la cui
eventuale inadeguatezza ne impedisce l'approvazione. Ciò al fine di assicurare
una efficace corrispondenza con le esigenze di qualità dei servizi e di evitare
la proliferazione di licenze prive di un reale contenuto imprenditoriale.
In definitiva, gli articoli 2 e 3 intendono caratterizzare una riforma da tempo
auspicata per restituire flessibilità ad un sistema troppo a lungo ingabbiato in
regole che le pur ardite estensioni interpretative non sono riuscite a
svecchiare.
Il presente disegno di legge cerca appunto di delineare un regime autorizzatorio
attento sia ai tradizionali profili di affidabilità delle persone fisiche
investite di incarichi rilevanti nell'impresa e nella direzione degli istituti
(dedicando anche particolare attenzione alla verifica degli assetti societari
delle imprese), sia alle nuove esigenze organizzative delle imprese
(riconoscendo ad esse la facoltà di associarsi per meglio corrispondere alle
esigenze della clientela), sia, infine, alle esigenze di professionalità degli
operatori e di qualità dei servizi.
Per assicurare inoltre un'efficace rispondenza, ai fini della qualità dei
servizi, fra licenza e organizzazione d'impresa, e, soprattutto, per evitare la
proliferazione di istituti privi di una seria prospettiva di successo, è stato
previsto l'obbligo, per i soggetti interessati alla licenza di esercizio delle
attività in argomento, di presentare preliminarmente un "progetto organizzativo
e tecnico-operativo" contenente precise indicazioni circa la disponibilità di
mezzi logistici, tecnici, finanziari occorrenti per l'attività da svolgere e
circa l'assetto societario dell'impresa.
L'articolo 4 (disciplina generale delle attività autorizzate) impone per tutte
le attività disciplinate dalla legge alcuni obblighi generali, oltre quelli
previsti dalle disposizioni riguardanti le singole attività, che devono essere
osservati dal titolare della licenza e dal suo institore.
Tali obblighi sono:
di tenere affissa nei locali dove si svolge l'attività una tabella delle
operazioni autorizzate, con l'indicazione delle relative tariffe;
di tenere un registro degli incarichi assunti;
di comunicare al prefetto o al questore l'elenco del personale dipendente o
comunque impiegato;
di vigilare sull'attività del personale;
di informare le autorità di pubblica sicurezza su quanto comunque attiene
l'ordine e la sicurezza pubblica.
Significativa in proposito è la prescrizione contenuta al comma 2 dello stesso
articolo, relativa alle tariffe praticate che devono essere commisurate alla
qualità dei servizi resi ed ai costi derivanti dall'applicazione del contratto
collettivo nazionale, di lavoro per il personale impiegato, ovvero alle spese
sostenute per gli incaricati non dipendenti, come ad esempio nel caso dei
collaboratori investigativi. La disposizione mira al mantenimento delle
condizioni ottimali di impiego del personale, come condizione determinante della
qualità e della sicurezza dei servizi svolti.
Nella stessa ottica di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza sul
lavoro per gli operatori e l'adempimento degli oneri previdenziali ed
assistenziali, va inquadrata la disposizione contenuta al comma 6 che contempla
la possibilità per il questore di avvalersi, nell'esercizio delle attività di
controllo, degli accertamenti svolti dagli organi territoriali del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, e, per le attività di recupero crediti degli
accertamenti svolti dagli organi aventi compiti di vigilanza sulle attività di
credito, intermediazione finanziaria ed altre connesse.
L'articolo 5 (diniego, sospensione e revoca delle autorizzazioni), ai commi 1 e
2, prevede altre ipotesi - oltre quelle concernenti il possesso dei requisiti
soggettivi contemplate all'articolo 2 - nelle quali le autorizzazioni previste
dalla legge sono negate o revocate: il mancato avvio delle attività autorizzate
decorso un anno dal rilascio della licenza; la mancanza, anche sopravvenuta, dei
requisiti professionali ed organizzativi occorrenti; la violazione grave e
reiterata degli obblighi inerenti alla licenza; il fondato pericolo che
l'istituto o l'impresa acquisisca una posizione predominante nel territorio o
nel settore di attività; la presenza nel territorio di un numero adeguato di
istituti o imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori
abilitati.
I motivi di ordine e sicurezza pubblica, cui oggi fa riferimento l'articolo 136,
ultimo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, diventano,
quindi, una condizione residuale ed eccezionale, sottolineata dalla loro
particolare gravità. I commi successivi svolgono una funzione di garanzia, di
cui si avverte l'esigenza, prevedendo l'instaurazione del contraddittorio per
l'avvio dei procedimenti inibitori. Resta comunque salva la possibilità, per il
questore, di sospendere in via cautelare il titolo per un periodo fino ad un
massimo di sessanta giorni, nonché quella di adottare i provvedimenti occorrenti
per assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, anche a
mezzo di commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto all'esecuzione
dei contratti in corso.
L'articolo 6 (esercizio in forma diretta delle attività di sicurezza
sussidiaria) per l'esercizio in forma diretta, cioè svolto con propri
dipendenti, delle attività disciplinate dalla legge, di cui all'articolo 1,
commi 2 e 3 (con esclusione cioè delle attività di investigazione e di quelle
del recupero crediti), è previsto il rilascio di un nulla osta da parte del
prefetto, previa indicazione di un responsabile di tali servizi. Per quel che
concerne, in particolare, le condizioni e le modalità del rilascio, nonché per
la sospensione e la revoca del nulla osta, si rinvia la disciplina al
regolamento di esecuzione, tenuto conto di quanto previsto dalla legge e dallo
stesso regolamento per le attività svolte dagli istituti autorizzati.
L'articolo 7 (Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza
sussidiaria) prevede l'istituzione di una Commissione consultiva centrale per il
monitoraggio del settore, nell'ambito della quale far emergere e comporre le
inevitabili rilevanti problematiche connesse ai rapporti tra gli istituti che
svolgono le attività di "sicurezza sussidiaria" e la grande "committenza", in un
quadro di riferimento, attento ai rilevanti interessi pubblici in gioco, nel
quale sono presenti le amministrazioni interessate.
Una seconda importante funzione della Commissione è quella della tenuta dei
registri delle professionalità più rilevanti (titolari e direttori degli
istituti, security manager, tecnici della sicurezza, investigatori privati,
agenti di recupero crediti, eccetera).
L'articolo 8 (registro professionale) istituisce, appunto, il registro delle
persone che esercitano le attività di sicurezza sussidiaria previste dal disegno
di legge, per le quali è richiesta una elevata professionalità, distinto in
apposite sezioni in relazione alla tipologia di attività. Al registro possono
iscriversi i soggetti interessati che siano in possesso dei requisiti soggettivi
di cui al comma 2 dello stesso articolo, secondo le modalità che saranno
individuate con il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia, di cui al comma 3 dello stesso articolo. Lo stesso
decreto - oltre ad individuare, come già si è detto, le modalità di iscrizione,
sospensione e cancellazione, compresi i criteri e le procedure di valutazione
della condotta - dovrà individuare disposizioni regolamentari relative alla
composizione delle sezioni della Commissione di cui all'articolo 7, incaricate
della tenuta dei registri; individuare i titoli di studio e le qualificazioni
professionali; disciplinare i collegamenti fra il registro istituito presso il
Ministero dell'interno dal comma 1 della disposizione in esame e l'albo
istituito, come si vedrà, all'articolo 18 presso ogni corte d'appello per gli
investigatoti abilitati allo svolgimento delle investigazioni difensive. Le
spese per la tenuta dei registri e dell'albo sono a carico degli iscritti e
conseguentemente l'articolo 25 del disegno di legge demanda ad un decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e
dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle somme dovute e le relative
modalità di pagamento.
Altro aspetto qualificante dello stesso regolamento è poi rappresentato
dall'individuazione delle procedure per l'adozione dei codici di deontologia
professionale e le modalità di controllo della qualità dei servizi prestati
<(articolo 8, comma 3, lettere e) e f)>.
Il capo II del disegno di legge (articoli da 9 a 13) si occupa "degli istituti
di vigilanza e di sicurezza e delle guardie giurate", attualmente disciplinati
dagli articoli da 134 a 141 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e
dalle corrispondenti norme del regolamento di esecuzione del medesimo testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza. Si tratta di una riforma da tempo
auspicata dalle categorie interessate, per adeguare la disciplina sia
all'avvento di sofisticati sistemi di tecnologia avanzata (si pensi ad esempio
al teleallarme, alla vigilanza satellitare, eccetera), sia agli assetti
organizzativi degli istituti, imposti da un mercato in continua espansione.
Oltre alle innovazioni strutturali già poste in luce commentando gli articoli 2
e 3, si segnalano le ulteriori disposizioni dell'articolo 9 che, con specifico
riferimento agli istituti di vigilanza, rivedono il criterio della "provincialità"
della licenza, mantenendolo con le dovute eccezioni (trasporto valori, sistemi
di teleallarme, vigilanza a cantieri mobili, vigilanza e scorta di convogli
ferroviari), soltanto in ragione della necessaria contiguità spaziale fra
impiego di personale armato ed esercizio delle funzioni di direzione, gestione e
controllo. Viene però contemplata la possibilità, per gli istituti di vigilanza,
di:
attivare una o più sedi secondarie in ciascuna delle province ove intendano
operare;
avvalersi dell' attività di altro istituto di vigilanza regolarmente autorizzato
in altra provincia, mediante stipula di accordi associativi;
avvalersi di unità mobili per i cantieri itineranti;
avvalersi di personale e di mezzi della stessa impresa in caso di attività
svolta in ambito di comuni direttamente confinanti con la provincia ove
l'istituto è autorizzato, previa comunicazione al prefetto ed al questore della
provincia interessata e con l'osservanza delle eventuali prescrizioni imposte
dalle predette autorità.
Le disposizioni del presente capo vanno raccordate, come si è detto, con quelle
del capo I, relative alla disciplina generale delle autorizzazioni, di cui si
richiamano le previsioni alla qualità dei servizi:
la preventiva approvazione del progetto organizzativo e tecnico-operativo di
impresa, di cui già si è fatto cenno (articolo 3);
un tariffario proporzionato alla qualità ed ai costi dei servizi, oltre che alle
prescrizioni dell'autorità (articolo 4, comma 2);
specifici codici di qualità del tipo UNI da adottare con decreto
interministeriale, sulla base dei requisiti minimi stabiliti dall'UNI (articolo
1, comma 7);
le prescrizioni questorili sui servizi delle guardie giurate (articoli 4, 10 e
11);
il ricorso, in sede di verifica e di controllo, a soggetti pubblici o privati
aventi specifiche competenze in materia (articolo 4, comma 6).
Passando ad esaminare gli aspetti relativi agli addetti dei vari settori della
"sicurezza sussidiaria" un punto particolarmente qualificante che il disegno di
legge prende in considerazione è quello della nazionalità (per le guardie
giurate, gli agenti di recupero dei crediti ed i collaboratori investigativi),
relativamente al quale vengono ammessi i cittadini italiani e quelli dei Paesi
appartenenti all'Unione europea. Per gli addetti ai servizi di custodia, invece,
vengono ammessi anche gli stranieri extracomunitari, in possesso della carta di
soggiorno. Si rammenta, infatti, che l'articolo 2 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione di cui al decreto
legislativo n. 286 del 1998 e norme sulla condizione dello straniero, garantisce
allo straniero, anche extracomunitario, regolarmente soggiornante parità di
trattamento rispetto al cittadino (l'articolo 9 dello stesso testo unico
consente allo straniero extracomunitario in possesso di carta di soggiorno di
svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lecita, salvo quelle che la
legge espressamente vieta allo straniero o comunque riserva al cittadino). Una
tale soluzione è giustificata dall'esigenza manifestata in più occasioni dagli
esponenti delle organizzazioni di categoria, i quali hanno evidenziato una
notevole scarsità di risposte alle offerte di lavoro, soprattutto nelle regioni
del nord, ed in particolare nel settore del portierato. La soddisfazione di tale
esigenza, però, è stata contemperata con quella dei possibili rischi sotto il
profilo dell'ordine pubblico e dell'impatto che le varie tipologie di attività
possono esercitare sui diritti dei terzi, con la conseguenza che gli strumenti
amministrativi adottati sono stati ispirati ad ovvi criteri di gradualità. Si
progredisce così dall'attività svolta dai "custodi", di cui si è detto, di per
sé rimessa all'iniziativa dei titolari dei beni da custodire, per i quali si è
prevista un'iscrizione volontaria in un apposito registro tenuto dalla questura,
fino all'attività svolta dalle guardie giurate, per le quali occorre un apposito
riconoscimento formale e un giuramento di fedeltà alle leggi dello Stato.
Particolari sono anche le regole d'azione per le attività di investigazione e di
ricerca e per quelle di recupero crediti.
Un discorso a parte va fatto poi per la questione della qualificazione giuridica
degli addetti ai compiti di "sicurezza sussidiaria", significando che sono state
attentamente valutate le proposte di considerare gli stessi - o almeno le
guardie particolari giurate - come "pubblici ufficiali" o "incaricati di
pubblico servizio", o anche solo "ausiliari di polizia".
Il disegno di legge in esame opta per l'esclusione dell'una e dell'altra delle
formule indicate, ritenendo tali qualificazioni tecnicamente inappropriate e,
comunque, tali da ingenerare il dubbio, nei cittadini, che si tratti di soggetti
muniti di pubbliche funzioni o di una speciale autorità.
Ciò non ha impedito, però, né di riproporre, estendendola, la norma
dell'articolo 43 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di
pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 690 del 1907, che attribuisce
alle guardie giurate con compiti di accertamento degli illeciti (esempio le
"guardie venatorie", i "guardaparco" e simili), anche la qualifica di agente di
pubblica sicurezza, né di adottare nel testo (articolo 11) una tesi "avanzata"
per quanto riguarda il riconoscimento, alle guardie giurate, di occasionali
funzioni di polizia giudiziaria (secondo una consolidata giurisprudenza della
Cassazione) e, soprattutto, di più estese facoltà di arresto in flagranza.
In altre parole, per tali operatori viene estesa la facoltà concessa ai privati
(e, quindi, anche alle guardie giurate) dall'articolo 383 del codice di
procedura penale, con riguardo non solo ai delitti perseguibili d'ufficio per i
quali l'arresto sia obbligatorio, ma anche "ai delitti che le guardie giurate
sono tenute a prevenire", sempre che l'arresto sia consentito. Viene quindi
previsto all'articolo 11, comma 4, che nell'ambito del servizio cui sono
impiegate le guardie giurate stendono verbali che fanno fede fino a prova
contraria e hanno l'obbligo di consegnare immediatamente all' organo di polizia
che interviene sul posto le persone arrestate ed i mezzi di prova eventualmente
raccolti.
Il provvedimento in esame pone poi particolare attenzione al requisito della
professionalità degli operatori, privilegiando quindi la formazione degli
addetti. In particolare, per le guardie giurate l'articolo 13, comma 1, nel
rinviare l'individuazione dei requisiti professionali minimi ad un decreto del
Ministro dell'interno, da adottare sentita la Commissione di cui all'articolo 7
e la Conferenza Stato-regioni, presuppone che i programmi di formazione e
l'aggiornamento debbano promuovere il senso di responsabilità ed assicurare una
formazione adeguata ai compiti da svolgere. Lo stesso articolo 13 distingue poi
la formazione professionale che in generale è di specifica competenza delle
regioni, dalla formazione e dall'aggiornamento professionali cui possono
provvedere anche gli istituti di vigilanza e di sicurezza e gli enti bilaterali
previsti dai contratti collettivi delle guardie giurate, sulla base di programmi
formativi che saranno individuati con decreto del Ministro dell'interno.
Significativa è, infine, la disposizione contenuta sempre all'articolo 13 sopra
richiamato che, relativamente alla formazione professionale di competenza delle
regioni, demanda alla Conferenza Stato-regioni, il compito di promuovere su
proposta del Ministro dell'interno, l'adozione da parte delle regioni di
normative comuni per la formazione delle guardie giurate e degli altri operatori
della sicurezza sussidiaria.
Il capo III (articoli da 14 a 16) si occupa "dei servizi di custodia e degli
altri servizi di sicurezza secondaria". Vengono quindi in considerazione, per un
verso, i servizi indicati al comma 3 dell'articolo 1:
la scorta tecnica per i trasporti eccezionali ed i servizi a tutela della
pubblica incolumità da assicurare nel corso di gare ciclistiche, motociclistiche
e automobilistiche su strada;
la custodia di immobili quali case di abitazione, alberghi, esercizi pubblici,
officine, stabilimenti, depositi, uffici, quando non vi siano particolari
esigenze di sicurezza che richiedono l'impiego di guardie giurate;
per altro verso, nello stesso ambito sono ricompresi pure i servizi indicati al
comma 5, lettera c), dello stesso articolo 1, nonché quelli non riservati alle
guardie giurate, che saranno successivamente individuati con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la
Commissione di cui all'articolo 7.
Anche per questa tipologia di operatori particolare cura viene posta
nell'individuazione dei requisiti soggettivi e professionali, pur dovendo
prendere atto, relativamente ai primi, della liberalizzazione già intervenuta
per le attività di portierato e custodia (parziale abrogazione dell'articolo 62
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per effetto dell'articolo 1,
comma 3 e dell'allegato B, n. 1, della legge n. 340 del 2000) e della
improponibilità del requisito della "buona condotta" (sentenza della Corte
costituzionale n. 440 del 2-16 dicembre 1993).
Si è ovviato allora prevedendo un registro, ove possono iscriversi in via
facoltativa i custodi dipendenti da imprese, da società o da privati che
provvedono direttamente (articolo 16, comma 3) e nel quale devono iscriversi
obbligatoriamente i custodi assunti da apposite agenzie di "portierato" per
conto terzi (articolo 16, comma 1). Sempre per i requisiti soggettivi, in luogo
della "buona condotta" viene introdotta la nozione di "condotta idonea a
dimostrare l'attuale attitudine e affidabilità" necessarie all'esercizio dei
compiti richiesti. Per tutti viene invece operato il rinvio <(articolo 16, comma
2, lettere d) ed e)> all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza ed all'articolo 10 della legge n. 575 del 1965 (misure di prevenzione
patrimoniali e interdittive, oltre che personali).
Anche per i custodi e i portieri, si è evitato di conferire "poteri"
particolari, che non fossero quelli stessi del soggetto presso cui prestano
servizio, sottolineando la diretta responsabilità del titolare del bene che se
ne avvale, oltre che quella del titolare dell'agenzia che abbia eventualmente
assunto o assicurato per conto terzi il servizio di portierato.
Il capo IV (articoli da 17 a 20) recante la rubrica "degli istituti di
investigazione e ricerca e degli investigatori privati", contempla il rilascio
di una licenza per l'esercizio di un istituto di investigazione e di ricerca e
raccolta di informazioni per conto dei privati, da parte del prefetto della
provincia in cui ha sede l'istituto, al direttore dello stesso, iscritto nel
registro professionale di cui all'articolo articolo 8, fermo restando il
possesso degli altri requisiti prescritti dall'articolo 2. Viene poi previsto
(articolo 17, comma 3) il rilascio di una licenza da parte del questore della
provincia di residenza al collaboratore investigativo iscritto nel registro di
cui all'articolo 8. Tale licenza consente l'esercizio individuale delle attività
di investigazione e ricerche, che può svolgersi o nell'ambito di accordi di
collaborazione, ovvero in un rapporto di lavoro subordinato con un istituto
regolarmente autorizzato.
Anche per gli istituti di investigazione, analogamente a quanto già osservato
per gli istituti di vigilanza privata, per assicurare un'efficace rispondenza,
ai fini della qualità dei servizi fra licenza e organizzazione d'impresa, e,
soprattutto, per evitare la proliferazione di istituti privi di una seria
prospettiva di successo, è stato previsto l'obbligo di presentare
preliminarmente un progetto organizzativo e tecnico-operativo contenente precise
indicazioni circa la disponibilità di mezzi logistici, tecnici, finanziari
occorrenti per l'attività da svolgere e circa l'assetto societario dell'impresa.
Quanto all'efficacia spaziale della licenza, gli istituti di investigazione
assumono gli incarichi nell'ambito territoriale indicato dalla licenza ed
esercitano le attività autorizzate, solo su espresso incarico del committente
regolarmente annotato nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b)
(articolo 17, comma 7), a mezzo di collaboratori investigativi dipendenti muniti
della licenza del questore, ovvero attraverso altro istituto di investigazione o
collaboratore investigativo con il quale siano stati sottoscritti accordi
associativi o di collaborazione, anche saltuaria, preventivamente approvati
dalle autorità (prefetto o questore) che hanno rilasciato le rispettive licenze.
Nessun "potere" particolare è stato previsto per gli investigatori privati
(fatte salve le facoltà già riconosciute dalla legge a proposito delle
"investigazioni difensive") e per gli agenti di recupero crediti, per i quali,
anzi, si è prevista una disciplina attenta alle esigenze di tutela della privacy
- per entrambi - e, per i secondi, della regolarità contabile (articoli 19 e
21).
Relativamente agli investigatori privati, si è inoltre previsto, colmando una
lacuna dell' ordinamento, che, fatte salve le prerogative inerenti alle
"indagini difensive", essi siano tenuti a denunciare i fatti costituenti delitto
di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio dell'attività autorizzata
(articolo 19, comma 4); allo stato della legislazione vigente, infatti,
l'omissione di denuncia sarebbe sanzionata solo come violazione dell'obbligo di
collaborazione a richiesta dell'organo di polizia o come favoreggiamento.
Un profilo a parte è quello degli istituti di investigazione abilitati
all'investigazione difensiva (articolo 18). Mantenendo integralmente le
disposizioni "speciali" in vigore, che sono, poi, quelle del codice di procedura
penale e delle relative disposizioni di attuazione, viene attribuita al
presidente della corte d'appello, come organo sicuramente "terzo" nel processo
penale, la competenza a disporre l'iscrizione dell'istituto, ovvero del
collaboratore investigativo, che siano in possesso della licenza,
rispettivamente, di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, in apposito albo da tenere
presso ogni corte d'appello.
Lo stesso articolo 18 prevede poi che la tenuta, comprese le disposizioni
inerenti all'iscrizione, alla sospensione ed alla cancellazione dal citato albo,
è determinata con regolamento da adottare su proposta del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno.
Il presidente della corte d'appello, sentiti il procuratore generale ed, il
questore, è inoltre competente ad impartire le direttive generali che devono
essere osservate per la regolarità dell'attività investigativa autorizzata.
Per quanto riguarda, infine, le cosiddette "informazioni commerciali" l'articolo
17, comma 8, consente finalmente di chiarire che non occorre la licenza di
"investigazione privata" per le attività di ricerca e raccolta delle
informazioni presso albi, registri o repertori, comunque denominati, istituiti
per fini di pubblica notizia o destinati alla pubblica consultazione.
Il capo V riguarda l'attività di recupero crediti che, pur presentando elementi
di contiguità con quella di investigazione e di ricerca, è oggettivamente ai
margini della materia "sicurezza sussidiaria". Si è comunque preferito
disciplinarla nel disegno di legge, al fine di poter comprendere in un contesto
normativo statuale una materia finora riservata alla competenza degli organi
dello Stato per gli spiccati profili di ordine e sicurezza pubblica che essa
presenta. Si rammenta, infatti, che l'articolo 163, comma 2, lettera d), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferma allo Stato la competenza al
rilascio delle licenze ex articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza limitatamente alle attività di recupero crediti, pubblici incanti,
agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni.
Considerate tuttavia l'ampiezza della materia ed l'interrelazione fra le diverse
esigenze da tutelare, gli aspetti attuativi e di dettaglio, per i quali non vi
sia una riserva di legge, sono stati rinviati al regolamento di attuazione o ad
altre fonti secondarie.
Il capo VI (articoli da 23 a 26), reca infine, disposizioni diverse e finali: le
sanzioni; le agevolazioni finanziarie e fiscali; il regime transitorio; le
abrogazioni.
Tali disposizioni meritano di essere richiamate unicamente per i profili
attinenti agli incentivi e al regime transitorio.
Per quel che concerne la disposizione di cui all'articolo 24 lo scopo di tale
previsione è quello di promuovere lo sviluppo del settore ed in proposito viene
previsto che al contributo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, possono accedere anche le piccole e medie imprese commerciali
interessate a programmi di spesa per la realizzazione o il potenziamento della
sicurezza sussidiaria, mediante contratti pluriennali con istituti di vigilanza
e di sicurezza per attività di sicurezza da svolgere mediante l'impiego di
guardie giurate.
Per la fase transitoria, infine, l'articolo 25 prevede per un verso che le
attività non sottoposte a licenza anteriormente alla data di entrata in vigore
della legge possono essere proseguite per non oltre sei mesi successivi. Altra
previsione è poi quella relativa alle licenze rilasciate prima della data di
entrata in vigore della legge, le quali continuano ad avere efficacia fino alla
data del rinnovo che sarà disposto con le modalità previste dalla stessa legge e
dal regolamento di attuazione. Infine, i provvedimenti di attuazione dei
registri o degli elenchi contemplati dal disegno di legge dovranno provvedere,
con disposizioni di prima applicazione, a disciplinare l'iscrizione a domanda
dei soggetti già in possesso di licenze, approvazioni o nulla osta rilasciati a
norma di disposizioni previgenti, anche se tali soggetti siano privi del titolo
di studio, ovvero delle qualificazioni professionali richiesti.
Relazione Tecnica
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni).
Il disegno di legge non comporta oneri. In particolare, va osservato che anche
se l'articolo 8, istituisce il registro - tenuto dalla Commissione di cui
all'articolo 7 - delle persone che esercitano professionalmente taluna delle
attività di sicurezza previste dal disegno di legge, ciò non comporta nuove e
maggiori spese a carico del bilancio dello Stato, in quanto per la tenuta del
registro e per il supporto necessario alle attività della Commissione consultiva
centrale, di cui all'articolo 7, vengono utilizzate le strutture amministrative
e le risorse umane già esistenti nell'ambito del Dipartimento della pubblica
sicurezza ed in particolare presso l'Ufficio per la polizia amministrativa e
sociale.
Più in generale, in tutte le disposizioni intese a prevedere l'istituzione di
registri e di albi è espressamente stabilito che le spese per la relativa tenuta
sono a carico degli iscritti.
Come pure, l'articolo 24 (agevolazioni finanziarie) del disegno di legge non
comporta nuove e maggiori spese a carico del bilancio dello Stato. In proposito
si osserva, infatti, che il primo comma della disposizione non comporta effetti
finanziari ulteriori rispetto allo stanziamento (di 10 milioni di euro) previsto
dall'articolo 74 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002),
per incentivare la riqualificazione ed il potenziamento degli apparati di
sicurezza nelle piccole e medie imprese commerciali.
Con riferimento, infine, a quanto previsto dall'articolo 25, comma 7, del
provvedimento, si precisa che al complesso degli adempimenti connessi
all'attuazione del medesimo si provvede utilizzando le risorse strumentali e
umane a disposizione degli uffici centrali o periferici delle amministrazioni
interessate.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto
A) Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione
vigente.
Il disegno di legge ha lo scopo di ridisciplinare alcune materie attualmente
regolate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento per l'esecuzione, di
cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
In particolare:
le disposizioni (articoli da 9 a 13) del capo II e quelle (articoli da 17 a 20)
del capo IV del disegno di legge, che trattano, rispettivamente, degli istituti
di vigilanza e delle guardie giurate e degli istituti di investigazione e di
ricerca e degli investigatori privati, intervengono abrogandoli sugli articoli
da 133 a 141 del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
recante "Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di
investigazione privata", nonché sugli articoli da 249 a 260 del titolo IV
(paragrafi 20 e 21), recante "Delle guardie particolari e degli Istituti di
vigilanza e di investigazione privata", del citato regolamento per l'esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Il capo IV dello stesso
disegno di legge regolamenta inoltre le cosiddette "indagini difensive"
affrontando due temi di particolare rilievo: la tutela dei diritti della difesa
penale e quella concernente il trattamento dei dati personali (tutela della
privacy);
le disposizioni (articoli da 14 a 16) del capo III trattano delle imprese
fornitrici di servizi di custodia e dei custodi, confermando però alcune recenti
"liberalizzazioni" del settore;
le disposizioni (articoli da 21 a 22) del capo V dedicato alle agenzie ed agli
agenti per il recupero crediti, abrogano la disposizione di cui all'articolo 115
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, limitatamente alla parte
rimasta nella competenza dello Stato. Infatti, l'articolo 163, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, conferma allo Stato la
competenza al rilascio delle licenze ex articolo 115 del citato testo unico;
limitatamente alle attività di recupero crediti, pubblici incanti, agenzie
matrimoniali e di pubbliche relazioni. Anche in questa materia emergono profili
di tutela della privacy, che il disegno di legge prende in considerazione ai
fini della compatibilità con la legge 31 dicembre 1996, n. 675.
B) Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano
l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza, nella
materia oggetto dell'intervento, di riserva assoluta o relativa di legge;
precedenti norme di delegificazione.
Si tratta di una riforma da tempo auspicata, tendente ad adeguare la disciplina
posta da norme così datate, non più rispondenti da un lato all'avvento di
sofisticati sistemi di tecnologia avanzata (si pensi ad esempio al teleallarme,
alla vigilanza satellitare, eccetera) e dall' altro all'assetto organizzativo
degli istituti, imposti da un mercato in continua espansione.
La materia è attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai
sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Non si ravvisano elementi di contrasto tra le disposizioni che si commentano e
le disposizioni comunitarie. In particolare, il disegno di legge tiene conto
anche della decisione della Corte di giustizia della Comunità europea n.
C-283/99, in data 31 maggio 2001 e per quel che concerne le varie attività
disciplinate dal disegno di legge i cittadini comunitari vengono equiparati ai
cittadini italiani.
Relativamente all'esistenza di precedenti norme di delegificazione, vengono
salvaguardate le liberalizzazioni introdotte dall'allegato B alla legge 24
novembre 2000, n. 340, che ha abrogato l'articolo 62 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, nonché gli articoli 111, 113 e 114 del citato regolamento
per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
limitatamente alla parte disciplinante il procedimento per l'iscrizione nel
registro dei portieri e dei custodi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo
1, comma 3, della stessa legge n. 340 del 2000.
D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni
ordinarie ed a statuto speciale.
In relazione a quanto espresso ai punti A) e B), non si ravvisano elementi di
contrasto tra le disposizioni che si commentano e le competenze normative
regionali. Va anzi segnalato che per quel che concerne la formazione
professionale degli addetti alle varie attività di "sicurezza sussidiaria",
l'articolo 13 (per le guardie giurate) e l'articolo 22 (per gli agenti di
recupero credito) attribuiscono alla Conferenza Stato-regioni il compito di
promuovere, su proposta del Ministro dell'interno, l'adozione da parte delle
regioni di normative comuni in materia di formazione professionale.
E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongano il
trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
Le disposizioni recate dal provvedimento che si commenta non inficiano
l'autonomia degli enti locali, né si pongono in contrasto con le deleghe svolte
in tema di trasferimento di funzioni e competenze agli enti locali.
2) Valutazione dell'impatto amministrativo
A) Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei mezzi e dei tempi
individuati per il loro perseguimento.
Il provvedimento ha lo scopo di ridisciplinare i particolari e delicati settori
di attività in cui interviene, offrendo agli operatori nuovi scenari
imprenditoriali sui quali porre l'attenzione ed ampliando indirettamente
l'offerta di lavoro. In particolare, il disegno di legge ha obiettivamente
inteso disciplinare e circoscrivere attività già oggi svolte e tollerate al di
fuori di una specifica regolamentazione. Lo stesso strumento regolamentare
individuato (articolo 1, comma 5) per definire nuove attività da sottoporre a
licenza è stato apprestato ai fini di una necessaria flessibilità della norma,
rispetto ad esigenze che potranno in successione di tempo emergere. Quanto ai
tempi necessari per il perseguimento degli obiettivi, va considerato che lo
stesso disegno di legge differenzia, in relazione all'importanza ovvero alla sua
indispensabilità, la tempistica degli interventi di normazione secondaria
attuativi del disegno di legge. In proposito basterà osservare, a titolo
esemplificativo, che il comma 2 dell'articolo 18 del disegno di legge fissa in
nove mesi, dalla data di entrata in vigore delle disposizioni in commento, il
termine entro cui emanare, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto
con il Ministro dell'interno, il regolamento per la tenuta presso ogni corte
d'appello dell'albo degli investigatori difensivi.
In via generale, l'articolo 25, comma 4, del disegno di legge fissa in un
quinquennio il termine massimo entro il quale attuare in via definitiva le
disposizioni del disegno di legge. Nella fase intermedia, viene quindi previsto
che, al fine di agevolare il passaggio dal regime vincolistico stabilito
dall'articolo 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza a quello
previsto dagli articoli 2 e seguenti del disegno di legge, il Ministro
dell'interno può, con propri decreti, da adottare sentita la Commissione di cui
all'articolo 7, stabilire speciali modalità per il rilascio di licenze per
l'esercizio di nuovi istituti di vigilanza e di sicurezza o di investigazione,
ricerche e raccolta di informazioni o di nuove agenzie per il recupero
stragiudiziale dei crediti.
B) Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche
amministrazioni anche in relazione alla loro ripartizione fra strutture centrali
e periferiche dello Stato, regioni ed enti locali.
Le disposizioni recate dal provvedimento non comportano nuovi oneri
organizzativi a carico di pubbliche amministrazioni.
C) Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture
amministrative e del coordinamento con le strutture esistenti.
Non è prevista l'istituzione di nuove strutture amministrative.
D) Verifica dell'esistenza, a carico di cittadini e delle imprese, di oneri
finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.
Le disposizioni che si commentano non determinano tale risultato.
3) Elementi di drafting e linguaggio normativo
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della
loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Le disposizioni che si commentano introducono come nuova definizione normativa
quella di "sicurezza sussidiaria", la cui introduzione è valutata necessaria e
coerente con le altre definizioni in uso, in quanto mira a sottolinearne la
complementarietà delle attività disciplinate rispetto al sistema della
"sicurezza pubblica". Tale complementarietà esplica i suoi effetti nel senso di
confermare la competenza della legge statuale a disciplinare la materia, sia con
riguardo alla legislazione regionale (ex articolo 117 della Costituzione, che a
quella comunitaria.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto,
con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite
dai medesimi.
I riferimenti contenuti nel testo a norme vigenti sono corretti per quanto
attiene all'esatta individuazione delle norme.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni
ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Le disposizioni del provvedimento che importano modifiche od integrazioni alla
disciplina normativa vigente sono esplicite, conservando coerenza e leggibilità
alle disposizioni modificate.
D) Valutazione dell'opportunità di prevedere la delega per la redazione di un
testo unico nella materia oggetto del progetto.
Non si ritiene opportuna la previsione di una delega per la redazione di un
testo unico nella materia oggetto del progetto.
E) Individuazione di eventuali effetti abrogativi impliciti di disposizioni del
progetto e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Il testo del disegno di legge non reca abrogazioni implicite di norme vigenti,
disponendo solo modificazioni esplicite (si veda punto C).
SCHEDA ALLEGATA ALL'ANALISI TECNICO-NORMATIVA
A) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza costituzionale in
materia e di eventuali giudizi di costituzionalità in corso.
La Corte costituzionale con sentenza 10-17 luglio 1995, n. 326 (Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 9 agosto 1995, Serie speciale) ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli
11, terzo comma, e 138, primo comma, numero 4), sollevata in riferimento
all'articolo 3 della Costituzione. Con successiva sentenza 10-17 dicembre 1997,
n. 405 (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 24 dicembre 1997, Serie speciale), la
stessa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli articoli 11, ultimo comma, e 138, primo comma, numero 4),
sollevata in riferimento agli articoli 3, 4 e 35 della Costituzione.
La Corte costituzionale, con ordinanza l2-24 luglio 2000, n. 338 (Gazzetta
Ufficiale n. 32 del 2 agosto 2000, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 138,
primo comma, numero 4), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 97, primo
comma, della Costituzione.
La Corte costituzionale, con sentenza 18-25 luglio 1996, n. 311 (Gazzetta
Ufficiale n. 31 del 31 luglio 1996, 1^ Serie speciale), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'articolo 138, primo comma, numero 5), nella
parte in cui, stabilendo i requisiti che devono possedere le guardie particolari
giurate: a) consente di valutare la condotta "politica" dell'aspirante; b)
richiede una condotta morale "ottima" anziché "buona"; c) consente di valutare
la condotta "morale" per aspetti non incidenti sull'attuale attitudine ed
affidabilità dell'aspirante ad esercitare le relative funzioni.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga
all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Presso la Camera dei deputati, innanzi alla I Commissione, in sede referente, è
iniziato l'esame congiunto dei seguenti disegni di legge di iniziativa
parlamentare recanti "Disciplina degli istituti di vigilanza privata": atti
Camera nn. 301 Lucidi, 452 Cento, 823 Pistone, 868 Misuraca, 1172 Molinari, 2188
Stucchi, 2303 Nespoli, 2393 Ascierto, 2508 Marras e 2880 Pezzella.
ALLEGATO
... (omissis) ...
... (omissis) ...
Articoli
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
Art. 1.
(Attività di sicurezza sussidiaria).
1. La presente legge disciplina le attività di sicurezza sussidiaria rivolte ad
evitare danni o pregiudizi alla libera fruizione dei beni, anche immateriali,
svolte da soggetti privati, che la legge non riserva alla forza pubblica o a
soggetti investiti di pubbliche funzioni. Nessuna attività di vigilanza o di
sicurezza sussidiaria può essere svolta al di fuori delle previsioni della
presente legge.
2. Rientrano nelle attività di sicurezza sussidiaria di cui al comma 1 e sono
svolte dagli istituti di vigilanza e di sicurezza di cui al capo II a mezzo di
guardie giurate e, per quanto prescritto, dal personale tecnico iscritto nel
registro di cui all'articolo 8:
a) la vigilanza e la custodia di beni mobili o immobili, di imprese o di loro
unità produttive o commerciali, di cantieri, di uffici, anche pubblici;
b) la vigilanza sui mezzi di trasporto, anche a tutela dei beni trasportati;
c) il trasporto e la scorta di valori o di altri beni;
d) la gestione di sistemi di sicurezza complessi e di misure anti-intrusione o
di controllo di sicurezza degli accessi;
e) la vigilanza di sicurezza in centri industriali o commerciali, in uffici e
simili;
f) la gestione di sistemi di video sorveglianza di sicurezza o di teleallarme;
g) la gestione di sistemi di sicurezza e anti-intrusione nelle reti di
comunicazione telematica.
3. Rientrano altresì nelle attività di sicurezza sussidiaria, e possono essere
svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 2:
a) la scorta tecnica per i trasporti eccezionali ed i servizi a tutela della
pubblica incolumità da assicurare nel corso di gare ciclistiche, motociclistiche
e automobilistiche su strada;
b) la custodia di immobili quali case di abitazione, alberghi, esercizi
pubblici, officine, stabilimenti, depositi, uffici, quando non vi siano
particolari esigenze di sicurezza che richiedono l'impiego di guardie giurate.
4. La presente legge disciplina inoltre le attività di investigazione, ferme
restando le disposizioni vigenti in materia processuale penale, quelle di
ricerca o di raccolta di informazioni per conto di privati, nonché quelle delle
agenzie per il recupero stragiudiziale crediti.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, da adottare sentita la Commissione di cui all'articolo 7, possono
essere individuate altre attività di sicurezza, che non comportano l'esercizio
di potestà pubbliche o limitazioni della libertà personale, da svolgere a mezzo
di guardie giurate ovvero a mezzo di custodi o di altri operatori abilitati ai
sensi della presente legge. Con lo stesso decreto sono disciplinate:
a) le attività di sicurezza che devono essere assicurate a mezzo di guardie
giurate o di altri operatori abilitati ai sensi della presente legge;
b) le attività di sicurezza per le quali le guardie giurate possono essere
impiegate in servizi integrati con agenti di pubblica sicurezza, o per le quali
le stesse possono essere autorizzate a richiedere l'esibizione di un documento
di identificazione personale;
c) i servizi di vigilanza o sicurezza connessi alle attività di trattenimento o
di spettacolo, che non comportano l'uso di armi o altri strumenti di coazione
fisica.
6. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono dettate le
disposizioni per la tenuta, presso il Ministero dell'interno, di una banca dei
dati relativi agli istituti di vigilanza e di sicurezza di cui al comma 2, alle
imprese di servizi di cui al comma 3, agli istituti di investigazione, ricerca e
informazione di cui al comma 4, alle agenzie di recupero crediti di cui al
medesimo comma 4, nonché per la verifica periodica delle capacità tecniche degli
stessi istituti, agenzie ed imprese e per il controllo periodico dei loro
assetti proprietari e delle composizioni azionarie, prevedendo la connessione
con il centro elaborazione dati del registro delle imprese.
7. Con il regolamento di attuazione della presente legge sono, altresì, dettate
le norme per il controllo delle attività autorizzate, anche relativamente alla
qualità dei servizi. A tale fine, il regolamento di attuazione può prevedere che
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia e con il Ministro delle attività produttive, sentita la Commissione di
cui all'articolo 7, siano stabiliti i requisiti minimi predisposti dall'Ente
nazionale di unificazione cui devono conformarsi i progetti organizzativi e le
regole tecnico-operative di servizio e quelli comprovanti il possesso delle
capacità tecniche e direzionali occorrenti, nonché i pareri tecnici e
tecnico-operativi da acquisire.
Art. 2.
(Disciplina generale delle autorizzazioni).
1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, sottoposto alle
autorizzazioni di polizia disciplinate dalla presente legge, è svolto solo in
relazione a specifici incarichi di natura contrattuale, conferiti dall'avente
diritto. Per le attività di vigilanza privata i relativi contratti possono
essere stipulati solo dai soggetti che hanno, a qualsiasi titolo la piena
disponibilità dei beni da vigilare o da custodire. Salvo quanto previsto da
altra espressa disposizione di legge, le autorizzazioni non possono essere
rilasciate per attività che importano l'esercizio di pubbliche potestà o
limitazioni della libertà personale. Sono fatte salve le disposizioni di legge o
di regolamento che consentono o prescrivono specifiche attività di autotutela o
di prevenzione.
2. Possono ottenere le autorizzazioni di cui alla presente legge coloro che:
a) sono cittadini italiani o di uno Stato appartenente all'Unione europea;
b) hanno la capacità di obbligarsi e non sono falliti;
c) hanno le capacità tecniche, ovvero tecniche e direzionali occorrenti in
relazione all' attività da esercitare;
d) non hanno riportato condanne, ancorché non definitive, per delitto non
colposo, non risultano essere stati destinatari di una misura di prevenzione,
anche interdittiva o patrimoniale, o di sicurezza personale, salvi gli effetti
della riabilitazione;
e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.
773, e successive modificazioni;
f) non risultano aver esercitato taluna delle attività di cui all'articolo 1 in
assenza del titolo autorizzatorio prescritto o aver subito la revoca dello
stesso in data non anteriore al decennio.
3. I requisiti soggettivi di cui al comma 2 si riferiscono altresì al legale
rappresentante nel caso di società, all'institore, al direttore tecnico
dell'istituto o alla sua articolazione secondaria, agli altri soggetti provvisti
di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se
esistenti, e di quelli che possono determinarne in qualsiasi modo scelte e
indirizzi.
4. Le autorizzazioni di cui alla presente legge possono essere negate quando gli
interessati sono sottoposti a procedimento penale per uno dei reati previsti
dall' articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, se nei loro
confronti è stata esercitata l'azione penale. Nei medesimi casi di cui al
presente comma la licenza già rilasciata può essere revocata.
5. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista
dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di
condanna.
6. Le licenze per l'esercizio di un istituto o di un'impresa disciplinati dalla
presente legge hanno durata quinquennale e sono rinnovabili.
7. Nel caso di morte del titolare, l'erede, ovvero, se si tratta di un istituto
esercitato in forma societaria, colui che vi subentra quale legale
rappresentante, possono continuare ad esercitare l'attività per un periodo non
superiore a sei mesi dalla data della morte, previa comunicazione all'autorità
competente al rilascio della licenza. Entro tale termine deve essere richiesta
una nuova licenza per la prosecuzione dell'attività. La competente autorità di
pubblica sicurezza può ordinare la cessazione immediata dell'attività se
l'interessato o il rappresentante esercente è privo dei requisiti soggettivi di
cui al presente articolo.
8. Oltre a quanto previsto dall'articolo 3, il rilascio della licenza è
subordinato all'esibizione della documentazione comprovante l'adempimento degli
obblighi assicurativi e contributivi a favore del personale dipendente, nonché
al deposito di una cauzione, a garanzia del regolare adempimento degli obblighi
connessi alla licenza.
9. L'ammontare della cauzione è definito dal prefetto ed è commisurato alle
caratteristiche dell'attività soggetta a licenza ed alle specifiche esigenze di
garanzia. L'ammontare della cauzione può essere modificato in ogni tempo, in
relazione alle esigenze e allo sviluppo dell'attività soggetta a licenza.
10. L'estensione dell'attività in ambiti più ampi di quelli originari è
sottoposta a preventiva approvazione del progetto organizzativo e
tecnico-operativo con conseguente integrazione della licenza, o al rilascio di
ulteriori licenze.
11. Oltre a quanto previsto per taluna delle attività disciplinate dalla
presente legge, l'autorità di pubblica sicurezza competente al rilascio delle
licenze può imporre le prescrizioni necessarie nel pubblico interesse e, per
motivate esigenze di ordine e sicurezza pubblica, può vietare il compimento di
operazioni determinate, nonché l'espletamento, nei confronti di soggetti
determinati, di taluna delle attività di cui all'articolo 1. Essa può
prescrivere, inoltre, limiti all'assunzione, aggregazione o cessione temporanea
di guardie giurate.
Art. 3.
(Progetto organizzativo e regole tecnico-operative).
1. Il rilascio delle licenze relative all'esercizio di un istituto di vigilanza
o di un istituto di investigazione, ricerca o raccolta di informazioni,
all'esercizio di taluno dei servizi di cui all'articolo 1, comma 3, nonché
all'esercizio di un'agenzia di recupero stragiudiziale dei crediti è subordinato
all'approvazione, da parte dell' autorità competente al rilascio della licenza,
del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo, nonché, per gli
istituti di vigilanza, all'approvazione, da parte del questore, delle regole
tecnico-operative del servizio delle guardie giurate.
2. Il progetto deve contenere:
a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, unitamente alla
composizione dell'assetto proprietario o delle partecipazioni azionarie
dell'istituto o impresa di servizi, alla indicazione delle persone di cui
all'articolo 2, comma 3, e per gli istituti, agenzie o imprese organizzate in
forma societaria di coloro che comunque detengono una quota di partecipazione
superiore al 5 per cento o, anche se inferiore, una partecipazione utile ai fini
del controllo dell'istituto;
b) l'indicazione delle attività che si intendono esercitare ed il relativo
ambito territoriale;
c) la documentazione attestante il possesso delle capacità tecniche e
direzionali occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità
organizzative dell'istituto;
d) l'indicazione del numero delle guardie giurate, dei collaboratori
investigativi, dei custodi, degli altri operatori di sicurezza abilitati, del
personale tecnico e di supporto e degli agenti di recupero crediti che si
intendono impiegare;
e) la documentazione attestante la disponibilità di mezzi finanziari, logistici
e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche.
3. L'approvazione può essere negata per inadeguatezza del progetto e per gli
stessi motivi per i quali può essere negata la licenza.
4. La licenza può essere richiesta contestualmente alla presentazione del
progetto o, al più tardi, entro sei mesi dalla sua approvazione.
Art. 4.
(Disciplina generale delle attività autorizzate).
1. Oltre a quanto previsto per ciascuna delle attività disciplinate dalla
presente legge, i titolari della licenza ed i loro institori sono tenuti a:
a) tenere permanentemente affissa nei locali in cui svolgono l'attività con il
pubblico la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa
prevista per ciascuna di esse, vidimata dall'autorità competente al rilascio o
da un funzionario da questi delegato;
b) tenere un registro giornaliero delle operazioni e dei soggetti per conto dei
quali esse sono svolte, con le annotazioni prescritte dalla presente legge, dal
regolamento di attuazione o dall'autorità;
c) comunicare al prefetto e al questore gli elenchi del personale disciplinato
dalla presente legge dipendente o comunque impiegato e a dare notizia, appena si
verifichi, di ogni variazione;
d) vigilare scrupolosamente sull'attività del personale impiegato;
e) informare immediatamente le autorità di pubblica sicurezza su quanto comunque
abbia attinenza con l'ordine e con la sicurezza pubblica nella provincia.
2. Le tariffe praticate devono essere commisurate alla qualità dei servizi
assicurati ed ai costi derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative
per il personale impiegato nelle diverse attività, oltre che dagli oneri
retributivi, previdenziali ed assicurativi in relazione al servizio prestato dal
personale dipendente e dalle prescrizioni dell'autorità, ovvero delle spese
sostenute per gli incaricati non dipendenti ove ammessi.
3. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito ad ogni richiesta degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza incaricati del controllo.
4. L'attività tecnico-operativa degli istituti, imprese ed agenzie di cui alla
presente legge ed il servizio delle guardie giurate e dei collaboratori
investigativi, ad eccezione delle attività inerenti alle indagini difensive,
sono posti sotto la diretta vigilanza del questore, il quale ha facoltà:
a) di aggiungere alle regole tecnico-operative specifiche prescrizioni per
esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
b) di fare effettuare in qualsiasi momento controlli e ispezioni nei locali e
sui mezzi di pertinenza dell'istituto, impresa o agenzia autorizzati e nei
luoghi in cui il servizio è svolto;
c) di sospendere cautelarmente dal servizio le guardie giurate, i collaboratori
investigativi, gli agenti di recupero crediti, in caso di grave inosservanza
degli obblighi inerenti all'espletamento del servizio;
d) di adottare o di proporre al prefetto l'adozione dei provvedimenti di
rispettiva competenza nei confronti dell'istituto, impresa o agenzia e delle
guardie giurate, dei collaboratori investigativi e degli altri operatori o
agenti disciplinati dalla presente legge.
5. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 4, il questore si avvale degli
ufficiali e agenti di pubblica sicurezza della Polizia di Stato e può avvalersi
di ufficiali e agenti di pubblica sicurezza di altre Forze di polizia per
specifiche attività inerenti ai loro compiti di istituto.
6. Il questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi
territoriali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti a
rilevare infrazioni alle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di
previdenza, di sanità, degli organi paritetici costituiti presso gli enti
bilaterali e deputati alla certificazione liberatoria circa la regolarità degli
adempimenti retributivi previsti dai contratti collettivi per le guardie giurate
o per il personale interessato e dalle norme previdenziali ed assicurative,
nonché, relativamente alla vigilanza sulla qualità dei servizi, dagli organi
aventi competenza nella materia o aventi compiti di tutela del consumatore e
della fede pubblica. Relativamente alle attività di recupero crediti, il
questore può altresì avvalersi degli accertamenti svolti dagli organi aventi
compiti di vigilanza sulle attività di credito, di intermediazione finanziaria
ed altre connesse.
Art. 5.
(Diniego, sospensione e revoca delle autorizzazioni).
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, le autorizzazioni di polizia
previste dalla presente legge sono negate o revocate quando non sono soddisfatte
o vengono a mancare le condizioni previste dalla medesima legge e dal
regolamento di attuazione e possono essere negate o revocate per gravi motivi di
ordine e sicurezza pubblica.
2. Costituiscono, altresì, motivo di diniego o di revoca delle licenze previste
dalla presente legge, delle relative integrazioni o di taluna di esse:
a) il mancato avvio delle attività autorizzate, decorso un anno dal rilascio
della licenza;
b) la mancanza, anche sopravvenuta, dei requisiti professionali ed organizzativi
occorrenti, in rapporto alle attività da svolgere o svolte;
c) la violazione grave o reiterata degli obblighi inerenti alla licenza;
d) il fondato pericolo che l'istituto, la società o l'impresa interessata
acquisisca una posizione predominante nel territorio o nel settore di attività;
e) la presenza, nel territorio, di un numero non proporzionato di istituti o
imprese di servizi, di guardie giurate o di altri operatori abilitati.
3. La revoca della licenza, delle relative integrazioni o di taluna di esse è
disposta previa comunicazione all'interessato dei motivi e previa valutazione
degli elementi addotti a giustificazione nel termine prescritto. La revoca della
licenza per l'esercizio di un istituto di vigilanza e sicurezza di cui all'
articolo 1, comma 2, ovvero di quella per l'esercizio di un istituto di
investigazione e ricerca di cui all'articolo 17, comma 1, comporta la immediata
cessazione delle funzioni delle guardie e dei collaboratori investigativi
dipendenti dall'istituto.
4. L'autorità di pubblica sicurezza competente può disporre la sospensione del
titolo autorizzatorio fino alla conclusione del procedimento di revoca. La
stessa autorità può, altresì, disporre la sospensione della licenza, delle
relative integrazioni o di taluna di esse, fino ad un massimo di sessanta
giorni, nonché la devoluzione all'erario, totale o parziale, della cauzione per
motivate esigenze di ordine pubblico o per violazioni di taluno degli obblighi
inerenti alla licenza, previa comunicazione all'interessato dei motivi e previa
valutazione degli elementi addotti a giustificazione.
5. Con il provvedimento che ordina la sospensione della licenza, delle relative
integrazioni o approvazioni, l'autorità adotta i provvedimenti occorrenti per
assicurare la continuità delle attività di sicurezza sussidiaria, a mezzo di
commissari straordinari, ovvero autorizzando l'istituto all'esecuzione dei
contratti in corso.
Art. 6.
(Esercizio in forma diretta delle attività di sicurezza sussidiaria).
1. Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono, previo
nulla osta del prefetto competente in relazione al luogo in cui hanno la sede o
la residenza, esercitare direttamente, a mezzo di guardie giurate, ovvero di
dipendenti abilitati, le attività di sicurezza sussidiaria di cui all'articolo
1, commi 2 e 3, per la tutela dei beni di cui dispongono, indicandone il
responsabile.
2. Il nulla osta di cui al comma 1, con l'indicazione del responsabile, è
richiesto anche per la costituzione di unità organizzative addette alla
promozione o al coordinamento delle attività di sicurezza sussidiaria svolte
direttamente, ovvero, anche in parte, dagli istituti o imprese di servizi
autorizzati a norma della presente legge.
3. I soggetti di cui al comma 1 che impiegano guardie giurate dipendenti per la
tutela dei beni di cui dispongono in province diverse da quelle in cui gli
stessi hanno la sede o la residenza ne danno comunicazione all'autorità
competente per territorio.
4. Il nulla osta di cui al comma 1 non è richiesto per le attività di sicurezza
sussidiaria di cui all'articolo 1, comma 3, svolte a mezzo di custodi o altro
personale dipendente.
5. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le condizioni e le modalità
per il rilascio, la sospensione e la revoca del nulla osta, tenuto conto di
quanto previsto dalla presente legge e dallo stesso regolamento relativamente
alle attività svolte dagli istituti autorizzati.
Art. 7.
(Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza sussidiaria).
1. E' istituita, presso il Ministero dell'interno, la Commissione consultiva
centrale per le attività di sicurezza sussidiaria. Essa è presieduta da un
prefetto ed è composta:
a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e
sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza;
b) da un questore;
c) da quattro rappresentati del Ministero della giustizia e da un rappresentante
per ciascuno dei Ministeri delle attività produttive e del lavoro e delle
politiche sociali;
d) da due funzionari di qualifica dirigenziale preposti ai servizi di polizia
amministrativa presso uffici territoriali del Governo e da due preposti agli
stessi servizi presso questure aventi sede in un capoluogo di regione, designati
a rotazione biennale;
e) da non più di due rappresentanti delle associazioni degli istituti di
vigilanza privata, designati a rotazione biennale;
f) da non più di due rappresentanti delle associazioni degli istituti di
investigazione privata e di raccolta e ricerca delle informazioni, anche
commerciali, designati a rotazione biennale;
g) da non più di due rappresentanti delle associazioni delle agenzie di recupero
crediti, designati a rotazione biennale;
h) da non più di due rappresentanti dei sindacati rappresentativi delle guardie
giurate, designati a rotazione biennale;
i) da un rappresentante per ciascuna delle categorie di cui all' articolo 8,
comma 1, lettere c), d) ed e), e da un rappresentante degli agenti di recupero
crediti;
l) da non più dì due rappresentanti delle associazioni o società di livello
almeno nazionale, rappresentative delle categorie di utenti della sicurezza
sussidiaria.
2. La Commissione di cui al comma 1 è integrata con la partecipazione di un
rappresentante del Ministero delle comunicazioni e di un rappresentante del
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio
dei ministri, nei casi in cui è chiamata a pronunciarsi sulle questioni
riguardanti le attività di sicurezza sussidiaria indicate all'articolo 1, comma
2, lettere f) e g).
3. Delle sedute della Commissione e del relativo ordine del giorno sono
informate le Autorità indipendenti che esercitano competenze in materia di
tutela dei dati personali, di tutela della concorrenza e del mercato e di
libertà delle telecomunicazioni, che possono inviare propri rappresentanti.
4. Il presidente può invitare alle sedute della Commissione e richiedere pareri
a esperti in telecomunicazioni, in informatica, in sistemi di criptazione, in
sistemi anti-intrusione, in sistemi di difesa passiva e di deterrenza ed in ogni
altra materia per la quale ravvisi la necessità di un supporto tecnico.
5. Le mansioni di segretario sono esercitate da un funzionario del Dipartimento
della pubblica sicurezza.
6. Il presidente e i componenti della Commissione sono nominati con decreto del
Ministro dell'interno, durano in carica quattro anni e possono essere
riconfermati. I componenti designati a rotazione durano in carica due anni e
possono essere riconfermati nel biennio successivo solo se con la partecipazione
dei nuovi componenti è assicurato il criterio della rotazione. Per ciascun
componente effettivo è nominato un supplente.
7. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne esercita le funzioni
il componente effettivo annualmente delegato dal presidente; in caso di assenza
o di impedimento dei componenti effettivi, ne fanno le veci i supplenti.
L'eventuale assenza di uno o più rappresentanti delle categorie di cui al comma
1, lettere e), f), g), h), i) e l), regolarmente invitati, non inficia la
regolarità delle sedute.
8. La Commissione esprime il proprio parere sullo schema di regolamento di
attuazione della presente legge e negli altri casi previsti dalla stessa legge,
nonché su ogni altra questione, attinente all'attività degli istituti di cui
all'articolo 1, per la quale il Ministro dell'interno o il Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica sicurezza ritengano di richiederlo.
9. Ai componenti della Commissione consultiva centrale di cui al comma 1 non è
dovuto alcun compenso né rimborso spese.
Art. 8.
(Registro professionale).
1. E' istituito presso il Ministero dell'interno ed è tenuto dalla Commissione
di cui all'articolo 7 il registro delle persone che esercitano professionalmente
taluna delle attività di sicurezza previste dalla presente legge, distinto nelle
seguenti sezioni:
a) dei direttori e degli institori degli istituti di vigilanza e di sicurezza;
b) dei direttori degli istituti di investigazioni e dei direttori degli istituti
di raccolta e ricerca delle informazioni anche commerciali;
c) dei collaboratori investigativi, anche per le informazioni commerciali;
d) degli operatori tecnologici per le attività di vigilanza, di sicurezza, di
investigazione e ricerca, individuate con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della giustizia;
e) dei responsabili dei servizi di sicurezza delle imprese e dei loro
coadiutori.
2. Al registro possono iscriversi le persone che:
a) sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) hanno maggiore età;
c) godono dei diritti civili;
d) sono in possesso di titolo di studio, non inferiore a quello di scuola media
superiore, delle qualificazioni professionali corrispondenti a quelle richieste
per le attività da esercitare;
e) sono in possesso degli altri requisiti soggettivi richiesti per l'esercizio
di talune delle attività disciplinate dalla presente legge;
f) sono assicurate per i rischi di responsabilità civile inerenti all'attività o
alla professione esercitata, nonché, per le persone iscritte nelle sezioni di
cui al comma 1, lettere a), b) ed e), per i rischi di responsabilità civile per
fatto dei dipendenti, nei massimali previsti con decreto del Ministro
dell'interno;
g) mantengono condotta costantemente idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed
affidabilità ad esercitare i compiti di sicurezza inerenti alla professione.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della
giustizia, previo parere della Commissione di cui all'articolo 7, sono adottate
le disposizioni regolamentari relative:
a) alla composizione delle sezioni della Commissione di cui all'articolo 7
incaricate della tenuta dei registri, in modo da assicurare l'adeguata
rappresentanza delle categorie interessate;
b) alle modalità di iscrizione, sospensione e cancellazione dal registro,
compresi i criteri e le procedure di valutazione della condotta;
c) all'individuazione delle attività o delle professionalità per le quali
occorre un titolo di studio di livello universitario, ed al riconoscimento delle
qualificazioni professionali, tenuto conto di quanto stabilito con i
provvedimenti di cui all'articolo 13;
d) ai collegamenti fra il registro di cui al presente articolo e l'albo di cui
all'articolo 18, comma 2;
e) alle procedure per l'adozione di codici di deontologia professionali, da
predisporre a cura delle sezioni della Commissione di cui alla lettera a);
f) alle modalità di controllo della qualità dei servizi prestati.
4. Il decreto di cui al comma 3, lettera c), è adottato di concerto anche con il
Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca.
5. Le spese per la tenuta dei registri di cui al comma 1 sono a carico degli
iscritti.
Capo II
DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI SICUREZZA E DELLE GUARDIE GIURATE
Art. 9.
(Requisiti e condizioni per il rilascio delle licenze).
1. La licenza per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, o
di taluna di esse è rilasciata dal prefetto della provincia in cui ha sede la
direzione operativa dell'istituto di vigilanza o di sicurezza privata.
2. Le attività autorizzate sono svolte entro l'ambito territoriale, non
superiore alla provincia, stabilito nella licenza. L'ambito provinciale può
essere superato per le attività, quali la gestione di sistemi di allarme su cose
mobili, la vigilanza su mezzi di trasporto, il trasporto e la scorta di valori e
per quelle, aventi simili caratteristiche, individuate con il regolamento di cui
all'articolo 1, comma 6, sempre che non sussistano particolari esigenze di
direzione e di gestione delle guardie giurate dipendenti. Deroghe specifiche al
limite territoriale della provincia possono essere concesse dal prefetto,
d'intesa con il prefetto della provincia confinante, per l'esercizio delle
attività di vigilanza in comune appartenente ad altra provincia direttamente
confinante con quello in cui ha sede la direzione operativa dell'istituto di
vigilanza o di sicurezza privata.
3. Fuori dei casi di cui al comma 2, l'espletamento delle attività di vigilanza
e custodia di cui all'articolo 1, comma 4, che richiedono l'impiego continuativo
di guardie particolari giurate in province diverse da quella in cui ha sede la
direzione operativa di cui al comma 1, è consentito avvalendosi:
a) di una o più sedi secondarie costituite in ciascuna delle province in cui si
intende operare, munite della licenza del prefetto competente per territorio;
b) di altro istituto avente sede nella provincia interessata con il quale sono
stati sottoscritti accordi per la partecipazione congiunta a gare di appalto,
fermo restando il divieto di subappalto dei servizi, approvati dai prefetti
rispettivamente competenti;
c) di un'unità operativa mobile, specificamente autorizzata dal prefetto
competente per il luogo di inizio dei servizi, nel caso di attività di vigilanza
di cantieri mobili.
Art. 10.
(Obblighi inerenti alle autorizzazioni).
1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, è sottoposto
all'osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento e delle regole
tecnico-operative di servizio approvate dal questore, che può apportarvi le
modificazioni occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
2. Oltre a quanto previsto dall' articolo 4, gli istituti di vigilanza e di
sicurezza sono tenuti:
a) ad annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), i luoghi
e i beni vigilati o custoditi ed i soggetti per conto dei quali le operazioni
sono svolte, nonché gli elementi essenziali delle relazioni di servizio delle
guardie impiegate e le altre indicazioni prescritte;
b) ad assicurare i collegamenti con le centrali operative degli uffici o comandi
di polizia competenti per territorio, senza oneri per il bilancio dello Stato;
c) a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza.
3. Gli agenti degli istituti autorizzati sono obbligati ad aderire a tutte le
richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o
di polizia giudiziaria.
Art. 11.
(Impiego delle guardie giurate).
1. Gli istituti autorizzati a norma dell'articolo 9 svolgono le attività di
sicurezza sussidiaria di cui all'artico1o 1, comma 2, avvalendosi delle guardie
giurate e del personale tecnico iscritto nel registro di cui all'articolo 8.
2. Oltre ai servizi specificamente indicati in attuazione delle disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 5, devono essere svolti, a mezzo di guardie giurate, i
servizi:
a) di visione e ascolto dei sistemi di video-sorveglianza e di teleallarme, di
gestione operativa dei sistemi di sicurezza e anti-intrusione e degli altri
sistemi di vigilanza a mezzo di apparati tecnologici;
b) di attivazione ed esecuzione dei servizi di pronto intervento;
c) di vigilanza e di custodia armata di beni mobili o immobili;
d) di scorta al trasporto di valori o di altri beni.
3. Le guardie giurate non possono essere impiegate in modo difforme alle norme
di servizio approvate dal questore. Fatte salve le disposizioni di legge o di
regolamento dello Stato che attribuiscono loro specifiche facoltà o
qualificazioni giuridiche, le guardie giurate assolvono i compiti di vigilanza,
di protezione e di sicurezza previsti dalla presente legge e dal relativo
regolamento di attuazione e sono tenute ad aderire a tutte le richieste ad esse
rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia
giudiziaria.
4. Nell'ambito del servizio in cui sono impiegate, le guardie giurate svolgono
le attività autorizzate, stendono verbali che fanno fede fino a prova contraria,
procedono all'arresto, sempre che la legge lo consenta, delle persone colte in
flagranza dei delitti che sono tenute a prevenire e possono trattenerle per il
tempo strettamente necessario all'intervento degli organi di polizia. Le persone
arrestate sono immediatamente consegnate all'organo di polizia che interviene
sul posto, unitamente ai mezzi di prova eventualmente raccolti.
5. Agli addetti ai servizi di vigilanza cui la legge attribuisce compiti di
esecuzione di speciali disposizioni di legge o di regolamento dello Stato e di
repressione delle infrazioni ivi previste, che sono in possesso dei requisiti
prescritti e prestino giuramento, il prefetto, in attuazione delle direttive del
Ministro dell'interno e sulla richiesta delle amministrazioni interessate, può
attribuire la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia
giudiziaria.
6. Le guardie giurate vestono l'uniforme, o, in mancanza, portano il distintivo,
approvati dal prefetto su domanda del titolare dell'istituto. Possono essere
autorizzate dal prefetto a portare armi per difesa personale, alle condizioni
stabilite dal regolamento di attuazione e previo pagamento della tassa di
concessione governativa in misura ridotta, come previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.
Con lo stesso regolamento sono altresì stabilite le modalità e la frequenza
delle esercitazioni pratiche di tiro.
7. I trasferimenti delle guardie giurate, nell'ambito delle previsioni del
contratto nazionale in vigore, sono ammessi solo se giustificati da obbiettive
esigenze di funzionalità dei servizi e devono essere approvati dal prefetto.
Art. 12.
(Nomina delle guardie giurate).
1. Possono essere nominate guardie giurate le persone in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) maggiore età;
c) adempimento degli obblighi scolastici e il possesso dei requisiti
professionali di cui all'articolo 13;
d) idoneità psico-fisica e attitudinale al porto delle armi;
e) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di
prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, salvi gli effetti della
riabilitazione;
f) possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni;
g) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed
affidabilità ad esercitare i compiti di guardia giurata;
h) iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed ai servizi assicurativi ed
antinfortunistici prescritti.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista
dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di
condanna.
3. La nomina delle guardie giurate deve essere approvata dal prefetto della
provincia in cui ha sede la persona fisica o giuridica o l'unità operativa
dell'istituto di vigilanza o di sicurezza che richiede la nomina, essa è valida
per un anno e può essere rinnovata. L'approvazione può essere negata nei casi
previsti dall'articolo 2, comma 4.
4. Prima di assumere servizio, la guardia giurata presta giuramento davanti al
questore della provincia in cui il servizio deve essere svolto o un funzionario
di polizia delegato, il quale rilascia alla stessa apposito tesserino munito di
fotografia, conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno,
idoneo ad attestare la qualità e l'identità personale del titolare.
5. L'approvazione di cui al comma 3 ed il giuramento di cui al comma 4 non sono
necessari per le guardie giurate iscritte nell'apposito registro nazionale
tenuto dal Ministero dell'interno. Le modalità di iscrizione nel registro, le
professionalità suscettibili di annotazione, le verifiche periodiche relative
alla condotta delle persone iscritte, le cause di cancellazione o di sospensione
dell'iscrizione e le modalità di riattivazione delle funzioni di guardia giurata
sono disciplinate dal regolamento di attuazione della presente legge.
Art. 13.
(Requisiti professionali delle guardie giurate).
1. I requisiti professionali minimi delle guardie giurate sono determinati con
decreto del Ministro dell'interno, sentite la Commissione di cui all'articolo 7
e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano, la Conferenza di cui al comma 1, alla quale partecipa il Ministro
dell'interno ai fini di quanto previsto dal presente articolo, promuove
l'adozione da parte dello stesso Ministro dei programmi formativi che devono
essere osservati quando alla formazione ed all'aggiornamento professionali
provvedono gli istituti di vigilanza e di sicurezza o gli enti bilaterali
previsti dai contratti collettivi delle guardie giurate, nonché l'adozione da
parte delle regioni delle normative comuni per la formazione delle guardie
giurate e degli altri operatori della sicurezza sussidiaria.
3. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti interessati, possono porre
totalmente o parzialmente a carico dei partecipanti ai corsi gli oneri relativi
alla formazione.
4. Il possesso dei requisiti per l'iscrizione ai registri professionali di cui
alla presente legge è accertato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio
dello Stato, da una apposita commissione istituita presso gli uffici
territoriali del Governo aventi sede nei capoluoghi di regione, mediante
l'espletamento di un colloquio e di una prova pratica.
5. L'accertamento di cui al comma 4 non è richiesto per la nomina a guardia
giurata degli appartenenti alle Forze armate congedati senza demerito dopo una
ferma almeno triennale, in possesso di una attestazione professionale rilasciata
dal comando di appartenenza e di coloro che hanno prestato servizio per almeno
un anno, senza demerito, nelle Forze di polizia dello Stato o nella polizia
municipale.
Capo III
DEI SERVIZI DI CUSTODIA E DEGLI ALTRI SERVIZI DI SICUREZZA SECONDARIA
Art. 14.
(Disciplina delle licenze).
1. Fermo restando quanto previsto dal codice della strada e dalle altre
disposizioni di legge o di regolamento concernenti taluno dei servizi di cui
all'articolo 1, comma 3, e degli altri servizi individuati a norma del comma 5
dello stesso articolo non riservati alle guardie giurate, l'attività finalizzata
alla prestazione dei predetti servizi per conto di terzi è soggetta alla licenza
del prefetto della provincia in cui ha sede l'impresa di servizi interessata.
2. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, comma 3, svolto attraverso
dipendenti dell'impresa, dell'ufficio, del condominio o di ogni altro titolare
dei beni da custodire, non è soggetto alla licenza di cui al comma 1.
3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è sottoposto all'osservanza
delle disposizioni di legge e di regolamento e delle regole tecnico-operative di
servizio approvate dal questore che può apportarvi le modificazioni o le
prescrizioni occorrenti per esigenze di ordine e sicurezza pubblica e disporre i
controlli a norma dell'articolo 4.
Art. 15.
(Impiego dei custodi abilitati).
1. I custodi abilitati all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 14,
comma 1, operano sotto la diretta responsabilità di coloro che nell'impresa,
ufficio, o condominio si avvalgono della loro attività o del titolare dei beni
da custodire, salvo che il fatto dipenda dalle disposizioni impartite dal
titolare dell'impresa fornitrice del servizio.
2. Gli operatori di cui al comma 1 non possono svolgere attività di sicurezza
diverse da quelle indicate a norma dell'articolo 1, commi 5 e 6, né attività o
interventi che la legge riserva agli organi di polizia o alle guardie giurate.
Essi sono tenuti a corrispondere ad ogni richiesta dell'autorità di pubblica
sicurezza ed a riferire ogni circostanza utile per la prevenzione e la
repressione dei reati.
3. Le eventuali uniformi di cui possono essere muniti gli operatori di cui al
comma 1, di foggia diversa di quella delle uniformi delle guardie giurate,
devono essere approvate dal prefetto.
Art. 16.
(Registro dei custodi abilitati).
1. Gli operatori delle imprese di servizi autorizzate a norma dell'articolo 14,
addetti alle attività individuate a norma dell'articolo 1, commi 3 e 5, devono
ottenere l'iscrizione in un apposito registro tenuto presso la questura
competente per territorio.
2. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni anno.
Essa è rifiutata o revocata a chi non risulta in possesso dei seguenti
requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ovvero di
altro Stato, se in possesso di carta di soggiorno;
b) maggiore età;
c) idoneità psico-fisica e attitudinale;
d) assenza di condanne a pene detentive superiori ad un anno per delitti non
colposi e di misure di prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, salvi gli
effetti della riabilitazione;
e) possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni;
f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed
affidabilità ad esercitare i compiti di custode;
g) iscrizione al Servizio sanitario nazionale ed ai servizi assicurativi ed
antinfortunistici prescritti.
3. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista
dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di
condanna.
4. Nel registro di cui al comma 1 possono chiedere di essere iscritti anche i
custodi dipendenti da imprese, società o privati che provvedono direttamente
alle attività individuate a norma dell'articolo 1, commi 3 e 5, non riservate
alle guardie giurate. L'iscrizione può essere negata nei casi previsti
dall'articolo 2, comma 4.
5. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono a carico degli
iscritti.
Capo IV
DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE E RICERCA E DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI
Art. 17.
(Disciplina delle licenze).
1. La licenza per l'esercizio di un istituto di investigazione e di ricerca e
raccolta delle informazioni, comprese quelle commerciali, per conto di privati è
rilasciata dal prefetto della provincia in cui ha sede l'istituto, al direttore
dello stesso che sia iscritto nel registro professionale di cui all'articolo 8
ed abbia gli altri requisiti prescritti dall'articolo 2.
2. Gli istituti assumono gli incarichi nell'ambito territoriale indicato dalla
licenza in relazione al progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui
all'articolo 4 ed esercitano le attività autorizzate a mezzo di collaboratori
investigativi dipendenti, muniti della licenza di cui al comma 3, ovvero, con
l'assenso del committente, attraverso altro istituto o collaboratore
investigativo con il quale siano stati sottoscritti accordi associativi o di
collaborazione, anche saltuaria. Gli accordi fra gli istituti di cui al comma 1
debbono essere approvati dalle autorità che hanno rilasciato le rispettive
licenze.
3. La licenza per l'esercizio individuale delle attività di investigazione,
ricerca e raccolta delle informazioni nell'ambito di accordi di collaborazione
professionale o di rapporti di lavoro dipendente con gli istituti di cui al
comma 1 è rilasciata dal questore della provincia di residenza al collaboratore
investigativo che sia iscritto nel registro professionale di cui all'articolo 8
e abbia i requisiti soggettivi prescritti dall'articolo 2, comma 2. La licenza è
quinquennale e non è trasmissibile.
4. I collaboratori investigativi autorizzati a norma del comma 3, svolgono le
attività autorizzate esclusivamente nell'ambito dei rapporti di lavoro o degli
accordi di collaborazione professionale di cui allo stesso comma.
5. Al titolare delle licenze di cui ai commi 1 e 3 e agli iscritti all'albo di
cui all'articolo 18 è rilasciato un tesserino di identificazione conforme al
modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, che attesta l'identità
e la qualità professionale dell'interessato.
6. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge e dal codice di
procedura penale relativamente alle investigazioni difensive, le attività di cui
ai commi 1 e 3 non comportano l'esercizio di facoltà che la legge riserva agli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza o ad altri
soggetti investiti di pubbliche funzioni.
7. Nessuna attività di investigazione o ricerca e raccolta delle informazioni o
di analisi dei dati raccolti può essere svolta al di fuori di un incarico
professionale annotato nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b).
8. Fermo restando quanto previsto dall'artico1o 115 del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, o da
altre disposizioni di legge concernenti analoghe attività per conto di terzi, la
licenza di cui al comma 1 del presente articolo non è richiesta per la ricerca e
la raccolta di informazioni presso albi, registri o repertori, comunque
denominati, istituiti per fini di pubblica notizia o destinati alla pubblica
consultazione.
Art. 18.
(Albo degli investigatori difensivi).
1. Le investigazioni difensive sono svolte dal titolare di un istituto di
investigazione e ricerche in possesso della licenza di cui all'articolo 17,
comma 1, e dal collaboratore investigativo in possesso della licenza di cui allo
stesso articolo 17, comma 3, che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo di cui al
comma 2.
2. Il presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede l'istituto o
il collaboratore investigativo ha la residenza, sentiti il procuratore generale
e il questore, sulla base dei parametri determinati dalla competente sezione
istituita nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 7, ai sensi
dell'articolo 8, comma 3, lettera a), dispone l'iscrizione dell'interessato in
apposito albo da tenere presso ogni corte d'appello, la cui tenuta, comprese le
disposizioni inerenti all'iscrizione, alla sospensione e cancellazione, anche in
relazione a quanto previsto dall'articolo 20, è determinata con regolamento da
emanare entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno.
3. Il presidente della corte d'appello, sentiti il procuratore generale e il
questore, impartisce le direttive generali che devono essere osservate per la
regolarità dell'attività investigativa autorizzata.
4. Le spese per la tenuta dell'albo di cui al comma 2 sono a carico degli
iscritti.
Art. 19.
(Obblighi inerenti alla licenza)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o
di regolamento, i titolari della licenza di cui all'articolo 17, comma 1,
devono:
a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), gli
elementi essenziali dell'incarico ricevuto, la specie degli atti investigativi
richiesti e la durata delle indagini o degli accertamenti, nonché i riferimenti
relativi agli atti d'archivio e le altre indicazioni prescritte dal regolamento
di attuazione;
b) comunicare al presidente della corte d'appello, nel caso di istituti
abilitati all'esercizio delle investigazioni difensive, gli elenchi del
personale dipendente e dei collaboratori investigativi privati impiegati e a
dare notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta;
c) osservare gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), fatte
salve le disposizioni di legge che tutelano il segreto relativamente alle
indagini difensive previste dal codice di procedura penale;
d) comunicare, a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati
che possono riguardarli, compresi quelli attinenti alle investigazioni
difensive, anche preventive, fatta salva la riservatezza della fonte delle
notizie ed osservare le altre disposizioni vigenti per la tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
2. Le informazioni e le notizie raccolte ai sensi del comma 1 possono essere
trattate nei limiti e per le finalità dell'incarico ricevuto. Al termine dello
stesso, la relativa documentazione deve essere conservata per cinque anni e non
può essere utilizzata senza il consenso degli interessati, fatte salve le
prescrizioni dell'autorità.
3. Gli obblighi di cui al comma 1, lettere c) e d), e quelli di cui al comma 2,
devono essere adempiuti anche dai titolari delle licenze di cui all'articolo 17,
comma 3. Delle violazioni degli obblighi di cui al citato comma 1, lettera d), e
di quelle di cui al comma 2 è data notizia al Garante per la protezione dei dati
personali, con le modalità previste dal regolamento di attuazione.
4. I titolari delle licenze di cui all'articolo 17 sono, altresì, tenuti a
prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e ad
aderire alle richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di
pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria, nello svolgimento delle attività di
controllo di cui alla presente legge. Gli stessi sono, inoltre, tenuti a
denunciare i fatti costituenti delitto di cui hanno avuto notizia nell'esercizio
dell'attività autorizzata. Relativamente alle attività di investigazione
difensiva, sono fatte salve le garanzie e le prerogative relative alle
professioni forensi.
Art. 20.
(Vigilanza e controlli).
1. Il servizio degli istituti di cui al presente capo e dei collaboratori
investigativi muniti della licenza di cui all'articolo 17, comma 3, è sottoposto
alla vigilanza e ai controlli di cui all'articolo 4.
2. Relativamente alle attività di investigazioni difensive, le funzioni di
vigilanza e di controllo sono svolte sotto la diretta vigilanza del presidente
della corte d'appello che ha rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 18, e
di quello competente per il luogo in cui i servizi sono espletati, o loro
delegati.
3. Il presidente della corte d'appello di cui al comma 2, per le attività di
investigazione difensiva, e il questore negli altri casi, hanno facoltà:
a) di adottare specifiche prescrizioni per esigenze, rispettivamente, di
garanzia della regolarità delle modalità di acquisizione delle prove in materia
processuale penale, ovvero di ordine e sicurezza pubblica;
b) di effettuare o fare effettuare in qualsiasi momento visite ispettive e
controlli, osservate, relativamente alle attività di investigazione difensiva,
le garanzie e le prerogative relative alle professioni forensi;
c) di sospendere cautelarmente dal servizio gli investigatori privati titolari
della licenza di cui all'articolo 17, comma 1, ed i collaboratori investigativi
di cui al medesimo articolo 17, comma 3, in caso di inosservanza degli obblighi
inerenti all'espletamento del servizio. Con il provvedimento di sospensione è
disposto il ritiro immediato del tesserino di cui al citato articolo 17, comma
5;
d) di adottare i provvedimenti di revoca di propria competenza o di proporre
quelli di competenza di altra autorità, osservate le procedure previste dalla
presente legge, dal regolamento di attuazione e di quello di cui all'articolo
18, comma 2.
Capo V
DELLE ATTIVITA' DI RECUPERO CREDITI
Art. 21.
(Disciplina delle licenze e delle attività).
1. La licenza per l'esercizio di un'agenzia di recupero stragiudiziale crediti
per conto di terzi è rilasciata dal questore della provincia in cui ha sede la
direzione operativa dell'impresa al titolare che:
a) è in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media
superiore e di un'esperienza lavorativa nel settore del recupero crediti ovvero
della riscossione e tasse non inferiore a cinque anni;
b) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della
riabilitazione, a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno
dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria,
finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e
valori mobiliari, di strumenti di pagamento, ovvero per uno dei delitti previsti
nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni;
c) è in possesso degli altri requisiti di cui all'articolo 2.
2. Per attività di recupero crediti stragiudiziale si intende l'attività di
recupero crediti insoluti presso i debitori e di trasmissione delle
disponibilità finanziarie recuperate ai clienti creditori, dietro corresponsione
di onorari e rimborsi spese, svolta anche con l'ausilio degli agenti di
recupero.
3. Le agenzie assumono gli incarichi nell'ambito territoriale indicato dalla
licenza in relazione al progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui
all'articolo 3, ed esercitano le attività autorizzate a mezzo di agenti di
recupero dei crediti dipendenti, iscritti nel registro di cui all'articolo 22,
ovvero, con l'assenso del committente, attraverso altra agenzia o agenti di
recupero crediti con i quali sono stati sottoscritti accordi associativi o di
collaborazione, anche saltuaria. Gli accordi fra agenzie di recupero crediti
devono essere approvati dalle autorità che hanno rilasciato le rispettive
licenze. Quelli fra l'agenzia ed uno o più agenti devono essere documentati a
corredo degli elenchi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c).
4. Oltre a quanto previsto dall'articolo 4 e dalle altre disposizioni di legge o
di regolamento, i titolari della licenza di cui al comma 1 del presente articolo
devono:
a) annotare nel registro di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), anche le
somme riscosse e quelle versate al committente;
b) assicurare la costante conformità delle attività degli agenti di recupero
crediti alle regole tecniche ed alle norme di condotta stabilite con il
regolamento di attuazione della presente legge;
c) comunicare, a richiesta degli interessati, l'esistenza di trattamenti di dati
che possano riguardarli, ed osservare le altre disposizioni vigenti per la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali.
5. Le informazioni e le notizie raccolte possono essere trattate nei limiti e
per le finalità dell'incarico ricevuto. Al termine dello stesso, la relativa
documentazione deve essere conservata per cinque anni e non può essere
utilizzata senza il consenso degli interessati, fatte salve le prescrizioni
dell'autorità.
6. Gli obblighi di cui al comma 4, lettera c), e di cui al comma 5, devono
essere osservati anche dagli agenti di recupero. Delle eventuali violazioni è
data notizia al Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 22.
(Registro degli agenti di recupero).
1. In ciascuna questura è istituito il registro degli agenti di recupero
operanti nella provincia, al quale possono essere iscritte le persone in
possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) maggiore età;
c) adempimento degli obblighi scolastici e possesso dei requisiti professionali
richiesti;
d) assenza di condanne a pena detentiva per delitti non colposi e di misure di
prevenzione, anche patrimoniali o interdittive, fatti salvi gli effetti della
riabilitazione;
e) possesso degli altri requisiti soggettivi indicati dal testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
successive modificazioni;
f) tenuta di una condotta idonea a dimostrare l'attuale attitudine ed
affidabilità ad esercitare i compiti di agente di recupero crediti.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo la sentenza prevista
dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a quella di
condanna.
3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 abilita all'esercizio delle
attività di recupero crediti per conto di terzi esclusivamente nell'ambito e per
conto di un'agenzia autorizzata a norma dell'articolo 21. Nessuna attività di
recupero crediti per conto di terzi può essere svolta dagli agenti di recupero
crediti al di fuori di un documentato rapporto di lavoro o di collaborazione con
l'agenzia autorizzata. L'approvazione può essere negata nei casi previsti
dall'articolo 2, comma 4.
4. Prima di assumere servizio, l'agente di recupero presta giuramento davanti al
questore della provincia in cui il servizio deve essere svolto, il quale
rilascia allo stesso apposito tesserino munito di fotografia, conforme al
modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, idoneo ad attestare la
qualità e l'identità personale del titolare.
5. Per la formazione degli agenti di recupero si osservano le disposizioni di
cui agli articoli 8 e 13, tenuto conto delle specifiche esigenze professionali.
6. Il possesso dei requisiti professionali è accertato, senza alcun onere a
carico del bilancio dello Stato, da una apposita commissione istituita presso
gli uffici territoriali del Governo aventi sede nei capoluoghi di regione,
mediante l'espletamento di un colloquio e di una prova pratica.
7. Le spese per la tenuta del registro di cui al comma 1 sono a carico degli
iscritti.
Capo VI
DISPOSIZIONI DIVERSE E FINALI
Art. 23.
(Disposizioni penali).
1. L'esercizio senza licenza delle attività di sicurezza previste dalla presente
legge è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa fino 100 mila
euro.
2. L'inosservanza dei provvedimenti amministrativi adottati dall'autorità
competente a seguito di abuso del titolo autorizzatorio, ovvero dei
provvedimenti adottati a seguito di inosservanza degli obblighi o delle
prescrizioni inerenti all'attività soggetta ad autorizzazione, è punita con la
pena prevista dal comma 1 ridotta da un terzo alla metà.
3. L'esercizio dell'attività senza aver ottenuto le necessarie iscrizioni nei
registri, elenchi o albi, ovvero senza aver ottenuto le approvazioni o gli altri
titoli autorizzatori previsti dalla presente legge, è punito con la reclusione
da tre mesi a due anni e con la multa da 200 euro a 1.200 euro.
4. Le pene di cui ai commi 1 e 3 si applicano anche nei confronti di chiunque si
avvale, per l'espletamento di attività di sicurezza previste dalla presente
legge o per lo svolgimento di attività in violazione della presente legge,
dell'opera di persone o di imprese prive del titolo autorizzatorio prescritto.
Art. 24.
(Agevolazioni finanziarie).
1. Al contributo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
possono accedere anche le piccole e medie imprese commerciali interessate a
programmi di spesa per la realizzazione o il potenziamento della sicurezza
sussidiaria mediante contratti pluriennali con istituti di vigilanza e di
sicurezza per attività di sicurezza da svolgere mediante l'impiego di guardie
giurate.
Art. 25.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. La presente legge entra in vigore il primo giorno del sesto mese successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le attività non sottoposte a licenza anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente legge possono essere proseguite per non oltre i sei mesi
successivi. Gli stessi termini si applicano relativamente alle iscrizioni
previste dagli articoli 8, 12, 16, 18 e 22.
3. Le licenze, le autorizzazioni e le iscrizioni rilasciate in applicazione
delle disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad avere efficacia fino alla data del rinnovo che è
disposto con le modalità previste dalla presente legge e dal relativo
regolamento di attuazione. I provvedimenti di attuazione dei registri o degli
elenchi previsti dalla presente legge provvedono, con disposizioni di prima
applicazione, a disciplinare l'iscrizione a domanda nei medesimi registri ed
elenchi dei soggetti già in possesso di autorizzazioni, licenze, approvazioni o
nulla osta, rilasciate a norma delle disposizioni vigenti anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge, anche se privi del titolo di
studio, ovvero delle qualificazioni professionali richieste.
4. Al fine di agevolare il passaggio dal regime vincolistico stabilito
dall'articolo 136 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n.773, a quello previsto dagli articoli 2 e
seguenti della presente legge, il Ministro dell'interno può, con propri decreti,
da adottare sentita la Commissione di cui all'articolo 7, stabilire, per non
oltre un quinquennio, speciali modalità per il rilascio di licenze per
l'esercizio di nuovi istituti di vigilanza e sicurezza o di investigazione,
ricerche e raccolta di informazioni o di nuove agenzie per il recupero
stragiudiziale dei crediti.
5. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione, il Ministro
dell'interno può impartire le disposizioni e le direttive occorrenti per
l'applicazione della presente legge.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della
giustizia e dell'economia e delle finanze, sono individuate le somme dovute e le
relative modalità di pagamento per le iscrizioni di cui agli articoli 8, 12, 16,
18, 22 e per le verifiche di professionalità previste dalla presente legge o dal
regolamento di attuazione.
7. Gli adempimenti connessi all'attuazione della presente legge sono svolti
utilizzando le risorse strumentali ed umane degli uffici centrali o periferici
delle amministrazioni interessate.
Art. 26.
(Abrogazioni).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono
abrogate le disposizioni:
a) del titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
b) del titolo IV, paragrafi 20 e 21, del relativo regolamento di esecuzione, di
cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.
2. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952,
convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, ed al regio decreto-legge 12
novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, sono
abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della
presente legge.
3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, le disposizioni
dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e quelle corrispondenti del relativo
regolamento di esecuzione cessano di trovare applicazione relativamente alle
agenzie di recupero crediti.