Legge 15
maggio 1997, n. 127
"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"
(G.U. 17 maggio 1997, n. 113 - S.O.)
Art. 1.
(Semplificazione delle norme sulla documentazione amministrativa)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, il Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla
documentazione amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in
mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 1
sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai princìpi contenuti nell'articolo 18
della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei certificati o delle certificazioni richieste ai
soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o
all'acquisizione di vantaggi, benefìci economici o altre utilità erogati da
soggetti pubblici o gestori o esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati, fatti, qualità personali comprovabili
dagli interessati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti
amministrativi in attuazione dei criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di
evitare che le misure di semplificazione comportino oneri o ritardi
nell'adozione dell'atto amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme abrogate.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica)
1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal
seguente:
"Art. 70. - 1. La dichiarazione di nascita è resa indistintamente da uno dei
genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da
altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della
madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione può essere resa, entro dieci giorni, presso il comune nel
cui territorio è avvenuto il parto o, entro tre giorni, presso la direzione
sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In
tale ultimo caso è trasmessa dal direttore sanitario all'ufficiale di stato
civile competente nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione
di sistemi di comunicazione telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni
dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i
genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro,
la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali
casi il comune nel quale è resa la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione
dell'avvenuta nascita presso il centro di nascita che risulta dalla
dichiarazione. Ove la nascita sia avvenuta al di fuori di un centro di nascita,
è necessario produrre una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo
2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione
adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita non si applica l'articolo 41".
2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal
seguente:
"Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di stato civile sono validi in
tutto il territorio della Repubblica".
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati e
fatti personali non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le
restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti
e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche
amministrazioni nonchè dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i
termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo al
documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subìto
variazioni dalla data di rilascio. È comunque fatta salva la facoltà di
verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso
di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di
dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre
pubbliche amministrazioni, nonchè i gestori o esercenti di pubblici servizi,
garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati
può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del decreto-legge 28 dicembre
1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
38, è inserito il seguente:
"1-bis. La certificazione redatta con le modalità di cui al comma 1 può essere
trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al di fuori del territorio del
comune competente".
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono
legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato, se presentate
personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più
soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente,
purchè nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o
l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le modalità per il rilascio della carta di identità
su supporto magnetico. La carta di identità deve contenere i dati personali ed
il codice fiscale nonchè, qualora l'interessato non si opponga, l'indicazione
del gruppo sanguigno. La stessa può essere rinnovata a decorrere dal
centottantesimo giorno precedente la scadenza.
11. È abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1967, n.
1185, in materia di rilascio del passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il
Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento
dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base
dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi procedimentali che si svolgono tra uffici
di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al
cittadino in materia di stato civile;
d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della
giurisdizione volontaria in materia di stato civile;
e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono
presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima
amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei
procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa,
disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano
particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure
stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari
si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine
il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta
giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12
sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da
corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'articolo
10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonchè del diritto fisso
previsto dal comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la
soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio
di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi
proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o
limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle
domande di ammissione agli impieghi)
1. I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso di
validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati. È
fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di
pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia
richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di richiedere
certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di riconoscimento
esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori
e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del
procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel documento di identità. Nel
caso in cui i dati attestati in documenti di riconoscimento abbiano subìto
variazioni dalla data di rilascio e ciononostante sia stato esibito il documento
ai fini del presente comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 489
del codice penale.
2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito
dal seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e
qualità personali, oltre quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo
della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta
dall'interessato. In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita
dall'interessato, a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il
provvedimento a lui favorevole.
Qualora l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici
giorni, o nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento
non è emesso".
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio
1994, n. 130, è sostituito dal seguente:
"1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1 dell'articolo 2 possono
essere presentate anche contestualmente all'istanza e sono sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto".
4. Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo
della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione
sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei
doveri di ufficio.
5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere
l'autenticazione della sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
selezioni per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni a qualsiasi titolo.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è
soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole
amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità
dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre
limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per
l'ammissione ai concorsi pubblici.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre
1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi di concorso
possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di laurea diversa
adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una percentuale non
inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a personale dotato di
laurea in scienze economiche o statistiche e attuariali".
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa ad imprese di
gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con l'osservanza
delle modalità di cui all'articolo 20, dal funzionario incaricato dal
rappresentante legale dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge
4 gennaio 1968, n. 15, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con il
divieto di cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di istanze da
produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori o esercenti di
pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione.
Art. 4.
(Giuramento del sindaco e del presidente della provincia. Distintivo del
sindaco)
1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito
dal seguente:
"6. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio,
nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la
Costituzione italiana".
2. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito
dal seguente:
"7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica
e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla della spalla destra".
Art. 5.
(Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei consigli comunali,
provinciali e regionali)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo
consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente
nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano
di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre
dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con
separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni
quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone
i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma
dell'articolo 39, comma 1, lettera b), numero 2), della presente legge".
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2)
della lettera b) è sostituito dal seguente:
"2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con
atti separati purchè contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente,
della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o
il presidente della provincia;".
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
"2-bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà
dei componenti del consiglio".
4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"2-bis. È, altresì, di competenza della giunta l'adozione dei regolamenti
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali
stabiliti dal consiglio".
5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
dopo le parole: "i piani territoriali ed urbanistici," sono aggiunte le
seguenti: "i piani particolareggiati ed i piani di recupero,".
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
è abrogata.
7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio
1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le
parole: "qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista
regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti ai
sensi dei numeri 4) e 5) e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di
raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella
composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore" devono
interpretarsi nel senso che tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da
rapportarsi alla percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono
pertanto comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi
del consiglio nella composizione così integrata.
Art. 6.
(Disposizioni in materia di personale)
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito
dal seguente:
"1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti, in conformità
con lo statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a
criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, e secondo
princìpi di professionalità e responsabilità. Nelle materie soggette a riserva
di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre
1992, n. 421, la potestà regolamentare degli enti si esercita tenendo conto
della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo da non determinarne
disapplicazioni durante il periodo di vigenza. Nelle materie non riservate alla
legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai regolamenti
di cui al presente comma".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.
142, è sostituito dal seguente: "Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di
attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo
adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di
spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel
rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti
generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali,
autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di
giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a
questi, delegati dal sindaco".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
inserito il seguente:
"3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di
cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli uffici o dei servizi".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
inserito il seguente:
"5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, negli enti
in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con
cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a
tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni, fermi restando i
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati
in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del totale della
dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva e comunque per almeno
una unità. Negli altri enti locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono
essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di
professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo
determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area
direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.
Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per
cento della dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una
dotazione organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma
non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del
presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a
quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il
personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato
della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica
qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della
temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche
competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad
personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non
vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo
determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il
dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni.".
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica amministrazione è
risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del contratto stipulato
ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente
alla vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si verifica,
la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia richiesta entro i
trenta giorni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo
determinato o alla data di disponibilità del posto in organico.
6. Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in
deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i
dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di
situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza della
Corte costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. La domanda deve essere
presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito
dal seguente:
"6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con
provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza
professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo
del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati in caso di
inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della provincia, della
giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al
termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano
esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità
particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo
20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di
lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente
assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi".
8. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi può inoltre prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette
dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli
assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro
attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purchè
l'ente non abbia dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato".
9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono
aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti
locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli
impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei
princìpi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo 36.
3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti demografici stagionali in relazione a
flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a carattere periodico, al
fine di assicurare il mantenimento di adeguati livelli quantitativi e
qualitativi dei servizi pubblici, il regolamento può prevedere particolari
modalità di selezione per l'assunzione del personale a tempo determinato per
esigenze temporanee o stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed
escludendo ogni forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non
possono, a pena di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a
tempo indeterminato".
10. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il
seguente:
"Art. 51-bis. - (Direttore generale). - 1. Il sindaco nei comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un direttore
generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo
determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli
uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi
stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal
sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione
dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in
particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di
obiettivi previsto dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 40 del decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonchè la proposta di piano esecutivo di
gestione previsto dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del
1995. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle
funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario del
comune e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal sindaco o dal presidente della
provincia, previa deliberazione della giunta comunale o provinciale. La durata
dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco o del presidente
della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è consentito
procedere alla nomina del direttore generale previa stipula di convenzione tra
comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso
il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria
dei servizi tra i comuni interessati.
4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3 e in ogni
altro caso in cui il direttore generale non sia stato nominato, le relative
funzioni possono essere conferite dal sindaco o dal presidente della provincia
al segretario".
11. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è sostituito
dal seguente:
"5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa
sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura
finanziaria".
12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi interamente
riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure
professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente
all'interno dell'ente.
13. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è
sostituito dai seguenti:
"1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro ovvero il 50
per cento della tariffa professionale relativa a un atto di pianificazione
generale, particolareggiata o esecutiva sono destinati alla costituzione di un
fondo interno da ripartire tra il personale degli uffici tecnici
dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di pianificazione,
qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i piani, il coordinatore
unico di cui all'articolo 7, il responsabile del procedimento e i loro
collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito per ogni singola opera o atto di
pianificazione, sulla base di un regolamento dell'amministrazione aggiudicatrice
o titolare dell'atto di pianificazione".
14. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è
sostituito dal seguente:
"11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli enti locali con popolazione
non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla
rilevazione dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore
ai 15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei
carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la rideterminazione
delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è approvata con deliberazione
della giunta che ne attesta, nel medesimo atto, la congruità. Non sono, altresì,
tenute alla rilevazione dei carichi di lavoro le istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza".
15. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:
"Art. 16-bis. - (Disposizioni in materia di assunzioni e mobilità negli enti
locali). - 1. Le procedure di mobilità del personale degli enti locali
dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di rideterminazione
della pianta organica, vengono espletate prioritariamente nell'ambito della
provincia e della regione di appartenenza dell'ente interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire l'assegnazione del personale di cui al
comma 1, gli enti locali della regione nella quale si trovino enti locali che
hanno deliberato il dissesto danno comunicazione dei posti vacanti, di cui
intendono assicurare la copertura, alla Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica. Entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione, il Dipartimento della funzione
pubblica trasmette all'ente locale l'elenco nominativo del personale da
trasferire mediante la procedura di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale
trasmissione, nel predetto termine, l'ente locale può avviare le procedure di
assunzione".
16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre
1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti di inquadramento
del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni
ed integrazioni, e a bandire contestualmente i concorsi per la copertura dei
posti resisi vacanti per effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura
dei posti resisi disponibili per effetto del presente comma, il personale
destinatario dei provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere
le mansioni corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti,
mantenendo il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi
vacanti per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per
titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i dipendenti
appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano svolto almeno
cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, nonchè i dipendenti
di cui al presente comma anche se provvisti del titolo di studio immediatamente
inferiore a quello prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente.
18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le
seguenti modifiche:
a) al comma 14, le parole: "alla data del 30 novembre 1995" sono sostituite
dalle seguenti: "alla data del 30 novembre 1996"; le parole: "indette entro il
31 dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "indette entro il 31 dicembre
1994"; le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1997";
b) al comma 15, le parole: "trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"ventiquattro mesi";
c) al comma 18, le parole: "31 dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 1997".
19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un impiegato di un ente
locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea vacanza può essere
coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in deroga alle
disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si applica per gli enti
locali che versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni, che abbiano personale in mobilità.
20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 ottobre
1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n.
539, sono aggiunte, in fine, le parole: "vigente prima della data del 31 agosto
1993".
21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono
efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale
copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e
disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente
all'indizione del concorso medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha
efficacia a decorrere dal 4 dicembre 1996.
Art. 7.
(Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo 1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo
1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono soppresse le parole: "e
amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole: "La Commissione ha sede
presso la Camera dei deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31
luglio 1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di coordinarle con" sono sostituite
dalle seguenti: "recanti princìpi e criteri direttivi per"; la parola: "emanati"
è sostituita dalle seguenti: "da emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre 1997" sono sostituite dalle
seguenti: "31 marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di
concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono soppresse le parole:
"dell'articolo 38";
i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le parole: "ad ordinamento
autonomo" sono aggiunte le seguenti: "o di agenzie e aziende, anche";
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) è sostituita dalla seguente:
"t) prevedere che i processi di riordinamento e razionalizzazione sopra indicati
siano accompagnati da adeguati processi formativi che ne agevolino l'attuazione,
all'uopo anche rivedendo le attribuzioni e l'organizzazione della Scuola
superiore della pubblica amministrazione e delle altre scuole delle
amministrazioni centrali";
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 è ricollocata come lettera f), al
termine del comma 1 dell'articolo 17;
n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole: "Di conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1, le parole: "e alle province autonome" sono
sostituite dalle seguenti: ", alle province autonome e ai comuni";
p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "o la provincia autonoma" sono
aggiunte le seguenti: "o i comuni";
q) all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti ad uno o più comuni. Possono
altresì" sono sostituite dalle seguenti: "ad esse trasferiti ai comuni
interessati, i quali possono altresì";
r) all'articolo 22, comma 4, le parole: "territorialmente interessate" sono
sostituite dalle seguenti: "o i comuni territorialmente interessati";
s) alle leggi richiamate al n. 86 dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti:
"legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.".
Art. 8.
(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)
1. All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come
modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono apportate le
seguenti modificazioni: al primo periodo del comma 4 le parole: "previo parere
delle province e dei comuni" sono sostituite dalle seguenti: "previa intesa con
le province e con i comuni e previo parere degli organismi rappresentativi degli
altri enti del comparto"; al medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono
sostituiti dal seguente: "L'intesa dei comuni e delle province è espressa
rispettivamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione
delle province d'Italia".
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993,
n. 470, è sostituito dal seguente: "Per quanto attiene ai contratti collettivi
riguardanti il personale delle regioni, degli enti regionali e degli enti
locali, il Governo provvede previa intesa con le amministrazioni regionali,
provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province
d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito
dal seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per gli aspetti di interesse
regionale, provinciale e comunale, previa intesa con le amministrazioni
regionali, provinciali e comunali, espressa rispettivamente dalla Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani, impartisce all'agenzia le direttive per i rinnovi dei contratti
collettivi, indicando in particolare le risorse complessivamente disponibili per
i comparti, i criteri generali della distribuzione delle risorse al personale ed
ogni altro elemento utile in ordine al rispetto degli indirizzi impartiti".
4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione collettiva di
cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN),
l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 27 marzo
1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n. 186, può essere concessa
sino al 31 marzo 1998.
Art. 9.
(Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità degli enti
locali)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad integrare le
disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, relative alle conseguenze della dichiarazione di dissesto
finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a rafforzare
gli strumenti di verifica per garantire il rispetto dell'equilibrio finanziario
degli enti locali e la corretta gestione delle risorse finanziarie, strumentali
e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica dell'attendibilità delle previsioni di bilancio da parte
dei collegi dei revisori;
b) le sanzioni per gli amministratori, esclusa ogni limitazione ai diritti di
elettorato attivo e passivo, quando il dissesto finanziario sia diretta
conseguenza di azioni od omissioni dolose o colpose accertate secondo giusto
procedimento;
c) procedure semplificate e celeri per la rilevazione e il pagamento dei debiti
conseguenti al dissesto finanziario;
d) disposizioni per garantire il rispetto dell'obbligo di idonea copertura
finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti degli enti locali e per
contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta giorni dalla
data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni parlamentari,
nonchè della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-Città e
autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine prescritto, il Governo
procede comunque all'emanazione del decreto legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c), si applicano anche ai
casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
emanato ai sensi del medesimo comma 1.
4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito
dal seguente:
"Art. 108. - (Adeguamento dei regolamenti). - 1. I regolamenti di contabilità di
comuni e province sono approvati nel rispetto delle sottoelencate norme del
presente decreto, da considerarsi come princìpi generali con valore di limite
inderogabile:
a) articoli da 1 a 18;
b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2, 27 e 29, comma 1;
c) articoli da 31 a 34;
d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a 39;
e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;
f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2, 62 e 64;
g) articoli da 67 a 99;
h) articoli 102, 105, 106, 111 e 116.
2. Le rimanenti norme del presente decreto non si applicano qualora il
regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina".
5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli di entrata e di
spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni,
da parte di comuni e province è facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, nella parte in cui consente l'affidamento
senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del servizio di
riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "all'articolo
53, comma 1, ed". All'articolo 31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, le parole: "in sede di
assestamento" sono sostituite dalle parole: "una tantum".
7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei regolamenti di
contabilità di comuni e province ai princìpi del decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre 1997.
Art. 10.
(Disposizioni in materia di giudizio di conto)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
inserito il seguente:
"2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali, salvo che la Corte dei conti lo
richieda, non sono tenuti alla trasmissione della documentazione occorrente per
il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923,
n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio
decreto 12 luglio 1934, n. 1214".
2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;
b) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: "il quale lo
deposita" fino alla fine del comma.
Art. 11.
(Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del
decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 maggio 1965, n. 431. Competenze del Consiglio superiore dei lavori pubblici)
1. Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere
della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15
marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965,
n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta è soppressa.
2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal
decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge
2 giugno 1995, n. 216, dopo il comma 5-bis, è aggiunto il seguente:
"5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere entro
quarantacinque giorni dalla trasmissione del progetto. Decorso tale termine, il
parere si intende espresso in senso favorevole".
Art. 12.
(Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di proprietà pubblica)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è
inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle unità
immobiliari degli enti pubblici territoriali che non abbiano finalità di
edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani pubblici e a quelli
sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1o giugno 1939, n.
1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si applicano le
disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e
successive modificazioni".
2. I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio
patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre
1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio
decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonchè alle norme
sulla contabilità generale degli enti locali, fermi restando i princìpi generali
dell'ordinamento giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di
trasparenza e adeguate forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti
proposte di acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.
3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e artistico dello
Stato, dei comuni e delle province si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 24 e seguenti della legge 1o giugno 1939, n. 1089. I beni immobili
notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364, o della legge 11 giugno
1922, n. 778, per i quali non siano state in tutto o in parte rinnovate e
trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1o giugno 1939, n.
1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti gli effetti
tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n.
1089. Alle alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo
precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge,
non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1o
giugno 1939, n. 1089.
4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non si applicano alle
alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte di enti ed istituti
pubblici, aventi ad oggetto beni immobili ricompresi nella tutela disposta con
gli articoli 1 e 2 della legge 1o giugno 1939, n. 1089, per i quali non siano
intervenute, prima della deliberazione di alienazione, la notifica e la
trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge. In assenza di
regolamento, i comuni e le province non possono procedere alle alienazioni
secondo le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1o giugno 1939, n.
1089, relative ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni
di interesse storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il
termine è sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente
soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero
procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a provvedere nel
successivo termine di trenta giorni, le richieste di approvazione e di
autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei confronti dei
responsabili del ritardo è promosso il procedimento disciplinare mediante
contestazione di addebiti, in applicazione delle disposizioni vigenti.
Art. 13.
(Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad accettare
lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili)
1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n. 218, sono
abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono
autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di donazioni,
eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni
deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 14.
(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante cessione di beni
culturali)
1. All'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo
bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalla vigente legislazione di
tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui al primo comma, l'interesse
dello Stato ad acquisirli";
b) il quinto comma è abrogato.
2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta
sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali attesta per ogni singolo
bene l'esistenza delle caratteristiche previste dalle norme indicate
nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i beni e le opere di cui al comma 1,
l'interesse dello Stato ad acquisirli";
b) il comma 5 è abrogato.
Art. 15.
(Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle tasse di concessione
governativa e dell'imposta di bollo)
1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi dagli uffici
diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione della Sezione III è sostituita dalla seguente: "Passaporti,
altre tasse di concessione governativa e imposta di bollo";
b) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"Art. 25 - Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a quella stabilita nel
territorio nazionale.
Altre tasse di concessione governativa. Le tasse da applicarsi sono uguali a
quelle stabilite nel territorio nazionale";
c) dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:
"Art. 25-bis. - Imposta di bollo. L'imposta da applicarsi è uguale a quella
stabilita nel territorio nazionale".
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione delle
modalità dei versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle regioni,
delle amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte dei
cittadini italiani all'estero o stranieri presso gli uffici diplomatici e
consolari per altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.
Art. 16.
(Difensori civici delle regioni e delle province autonome)
1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e
province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito
dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici
delle regioni e delle province autonome esercitano, sino all'istituzione del
difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni
periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti in materia di
difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime funzioni di richiesta,
di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti
attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della
Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta
nell'anno precedente ai sensi del comma 1.
Art. 17.
(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività
amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
"2-bis. Nella prima riunione della conferenza di servizi le amministrazioni che
vi partecipano stabiliscono il termine entro cui è possibile pervenire ad una
decisione. In caso di inutile decorso del termine l'amministrazione indicente
procede ai sensi dei commi 3-bis e 4".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia espresso, anche nel corso
della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione procedente può
assumere la determinazione di conclusione positiva del procedimento dandone
comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione
procedente o quella dissenziente sia una amministrazione statale; negli altri
casi la comunicazione è data al presidente della regione ed ai sindaci. Il
Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o
il presidente della regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale
o dei consigli comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della
comunicazione, possono disporre la sospensione della determinazione inviata;
trascorso tale termine, in assenza di sospensione, la determinazione è
esecutiva".
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito
dal seguente:
"4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione del procedimento sia espresso
da una amministrazione preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della
salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può richiedere, purchè non vi
sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa in base alle
norme tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27
dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una
determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è
aggiunto il seguente:
"4-bis. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame
contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi
reciprocamente connessi, riguardanti medesimi attività o risultato. In tal caso,
la conferenza è indetta dalla amministrazione o, previa informale intesa, da una
delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente ovvero
dall'amministrazione competente a concludere il procedimento che
cronologicamente deve precedere gli altri connessi. L'indizione della conferenza
può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta".
5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
"Art. 14-bis. 1. Il ricorso alla conferenza di servizi è obbligatorio nei casi
in cui l'attività di programmazione, progettazione, localizzazione, decisione o
realizzazione di opere pubbliche o programmi operativi di importo iniziale
complessivo superiore a lire 30 miliardi richieda l'intervento di più
amministrazioni o enti, anche attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi
comunque denominati, ovvero qualora si tratti di opere di interesse statale o
che interessino più regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla
amministrazione preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può
essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al comma 1, la decisione si considera
adottata se, acquisita anche in sede diversa ed anteriore alla conferenza di
servizi una intesa tra lo Stato e la regione o le regioni territorialmente
interessate, si esprimano a favore della determinazione i rappresentanti di
comuni o comunità montane i cui abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento
ufficiale, costituiscono la maggioranza di quelli delle collettività locali
complessivamente interessate dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti
della maggioranza dei comuni o delle comunità montane interessate. Analoga
regola vale per i rappresentanti delle province".
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal
comma 5 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 14-ter. 1. La conferenza di servizi di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, può essere convocata prima o
nel corso dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto
decreto. Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva
i progetti entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 è indetta, per le opere di interesse statale,
dal Provveditore alle opere pubbliche competente per territorio. Allo stesso
organo compete l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, salvo il caso di opere che interessano
il territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai
competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal
comma 6 del presente articolo, è inserito il seguente:
"Art. 14-quater. 1. Nei procedimenti relativi ad opere per le quali sia
intervenuta la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4,
16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla
tutela della salute dei cittadini, fermo restando quanto disposto dall'articolo
3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.
Su proposta del Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro
per i beni culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può
essere estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle
categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione di impatto ambientale, il provvedimento
finale, adottato a conclusione del relativo procedimento, è pubblicato, a cura
del proponente, unitamente all'estratto della predetta valutazione di impatto
ambientale, nella Gazzetta Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale.
Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per
eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti
interessati".
8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 5, è
inserito il seguente:
"5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi
dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi
finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione
dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di
avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni".
9. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole:
"consenso unanime delle" sono sostituite dalle seguenti: "consenso unanime del
presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle
altre".
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in
quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge
7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, agli accordi di programma
relativi agli interventi previsti nei programmi e nei piani approvati dalla
Commissione di cui all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonchè
alle sovvenzioni globali di cui alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 dell'articolo 14 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano
anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di
legge.
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito
dal seguente:
"5. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese relative al
proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti previsti da un apposito
fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello Stato. Il rendiconto della
gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti. Le norme
dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, sono approvate con decreto
del Presidente della Repubblica da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta
Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il
primo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle dipendenze della Commissione è
posto, altresì, un contingente, non superiore nel primo biennio a diciotto
unità, di dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, in
posizione di comando, determinato, su proposta della Commissione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del
tesoro. I dipendenti comandati conservano lo stato giuridico e il trattamento
economico delle amministrazioni di provenienza, a carico di queste ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano
l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di
personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di
appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di
comando entro quindici giorni dalla richiesta.
15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" è
sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di
amministrazione" sono soppresse.
16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" è
sostituita dalla seguente: "sentito"; le parole: "ed il consiglio di
amministrazione" sono soppresse.
17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente comma:
"In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può essere concessa,
dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata utilizzazione dell'impiegato
presso l'amministrazione che ha richiesto il comando".
18. Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente poste italiane, il
personale dipendente dell'Ente stesso può essere comandato presso le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I dipendenti degli enti locali a tempo
parziale, purchè autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono
prestare attività lavorativa presso altri enti.
19. Presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione è
istituito un Centro tecnico, operante con autonomia amministrativa e funzionale,
sotto la direzione e il controllo dell'Autorità, per l'assistenza ai soggetti
che utilizzano la Rete unitaria della pubblica amministrazione. Con regolamento
da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il funzionamento del
Centro medesimo. Il Centro si avvale di personale assunto con contratto di
diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non superiore a cinquanta
unità. In sede di prima applicazione i compiti del Centro sono svolti
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. Dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, il Centro subentra
nei compiti dell'Autorità inerenti l'assistenza ai soggetti che utilizzano la
Rete unitaria della pubblica amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara
ancora in corso. Gli oneri di funzionamento del Centro gravano sulle
disponibilità già destinate al finanziamento del progetto intersettoriale "Rete
unitaria della pubblica amministrazione" di cui all'articolo 2 del decreto-legge
3 giugno 1996, n. 307, convertito dalla legge 30 luglio 1996, n. 400, da
assegnare con le modalità ivi indicate nella misura ritenuta congrua
dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla
progressiva assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, nonchè dagli articoli 19 e seguenti del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718,
in materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e
delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento di
sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo di
cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario
s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di
utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora siano divenuti
inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono alienati, ove possibile,
a cura del Provveditorato generale dello Stato, secondo il procedimento previsto
dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito
negativo del procedimento di alienazione, i beni e le apparecchiature stessi
sono assegnati in proprietà, a titolo gratuito, a istituzioni scolastiche o ad
associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro che ne abbiano fatto
richiesta, ovvero sono distrutti, nel rispetto della vigente normativa in
materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio 1982, n. 441, si
applicano anche al personale di livello dirigenziale od equiparato di cui
all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, nonchè al personale dirigenziale delle amministrazioni
pubbliche. Per il personale delle magistrature ordinaria, amministrativa,
contabile e militare le competenze attribuite dalla legge 5 luglio 1982, n. 441,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Presidente del Consiglio dei
ministri sono esercitate dai rispettivi organi di governo.
23. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
relativo alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e vigilanza degli enti
pubblici di assistenza e previdenza, il primo periodo è sostituito dai seguenti:
"Il consiglio di indirizzo e vigilanza definisce i programmi e individua le
linee di indirizzo dell'ente; elegge tra i rappresentanti dei lavoratori
dipendenti il proprio presidente; nell'ambito della programmazione generale,
determina gli obiettivi strategici pluriennali; definisce, in sede di
autoregolamentazione, la propria organizzazione interna, nonchè le modalità e le
strutture con cui esercitare le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza,
per la quale può avvalersi anche dell'organo di controllo interno, istituito ai
sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, per acquisire i dati e gli elementi relativi alla
realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle
risorse; emana le direttive di carattere generale relative all'attività
dell'ente; approva in via definitiva il bilancio preventivo e il conto
consuntivo, nonchè i piani pluriennali e i criteri generali dei piani di
investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni dalla deliberazione del
consiglio di amministrazione; in caso di non concordanza tra i due organi, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede all'approvazione
definitiva. I componenti dell'organo di controllo interno sono nominati dal
presidente dell'ente, d'intesa con il consiglio di indirizzo e vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono
sostituiti dai seguenti:
"1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i
pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal
ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono
tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del
termine entro il quale il parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o
senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà
dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che
debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il
termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere
deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli
elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate".
25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè per
l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da
uno o più ministri.
26. È abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il parere del
Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato disposto
dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 33
del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto
26 giugno 1924, n. 1054.
27. Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio
di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze istruttorie, non possa
essere rispettato il termine di cui al presente comma, tale termine può essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro
venti giorni dal ricevimento degli elementi istruttori da parte delle
amministrazioni interessate.
28. È istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato per l'esame degli
schemi di atti normativi per i quali il parere del Consiglio di Stato è
prescritto per legge o è comunque richiesto dall'amministrazione. La sezione
esamina altresì, se richiesto dal Presidente del Consiglio dei ministri, gli
schemi di atti normativi dell'Unione europea. Il parere del Consiglio di Stato è
sempre reso in adunanza generale per gli schemi di atti legislativi e di
regolamenti devoluti dalla sezione o dal presidente del Consiglio di Stato a
causa della loro particolare importanza.
29. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle
leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una legge, decreto o altro atto
normativo, i cui articoli risultino di particolare complessità in ragione
dell'elevato numero di commi, la Presidenza del Consiglio dei ministri ne
predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, un testo corredato da
sintetiche note a margine, stampate in modo caratteristico, che indichino in
modo sommario il contenuto di singoli commi o di gruppi di essi. Tale testo
viene pubblicato in una data indicata contestualmente alla pubblicazione della
legge o dell'atto normativo e, comunque, non oltre quindici giorni dalla
pubblicazione stessa".
30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento
recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o
abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13
febbraio 1993, n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 479, nonchè gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
32. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione, esclusa
ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui regolamenti, esclusi
quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale e contabile dei
consigli regionali, nonchè sugli atti costituenti adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
33. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali si
esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza
del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e contabile,
sui bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, sul rendiconto della
gestione, secondo le disposizioni dei commi da 34 a 45.
34. Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le
deliberazioni che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al
comitato regionale di controllo.
35. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali di controllo
servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono rivolgersi al fine di
ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o
provvedimenti di particolare complessità o che attengano ad aspetti nuovi
dell'attività deliberativa. La regione disciplina con propria normativa le
modalità organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
36. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate dalla
giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i relativi testi sono
messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal
regolamento.
37. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale di controllo
non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo nel caso di
annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di controllo.
38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo
nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri
provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a
15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino
a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l'indicazione
delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio,
quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia
di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante organiche e relative variazioni.
39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato, dalla data di
rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e provinciali; il
difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà
comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla richiesta, e lo invita ad
eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di modificare
la delibera, essa acquista efficacia se viene confermata con il voto favorevole
della maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. Fino all'istituzione del
difensore civico, il controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal
comitato regionale di controllo.
40. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di legittimità diventa
esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla trasmissione della stessa, che
deve comunque avvenire a pena di decadenza entro il quinto giorno successivo
all'adozione, il comitato regionale di controllo non abbia adottato un
provvedimento motivato di annullamento, trasmesso nello stesso termine di trenta
giorni all'ente interessato. Le deliberazioni diventano esecutive prima del
decorso del termine se il comitato regionale di controllo dà comunicazione di
non aver riscontrato vizi di legittimità.
41. Il controllo di legittimità comporta la verifica della conformità dell'atto
alle norme vigenti ed alle norme statutarie specificamente indicate nel
provvedimento di annullamento, per quanto riguarda la competenza, la forma e la
procedura, e rimanendo esclusa ogni diversa valutazione dell'interesse pubblico
perseguito. Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione
il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la
corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonchè con i
documenti giustificativi allegati alle stesse.
42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla ricezione degli
atti di cui al comma 33, può disporre l'audizione dei rappresentanti dell'ente
deliberante o richiedere chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma
scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del controllo viene sospeso e
riprende a decorrere dalla data della trasmissione dei chiarimenti o elementi
integrativi o dell'audizione dei rappresentanti.
43. Il comitato può indicare all'ente interessato le modificazioni da apportare
alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito ad adottarle entro il
termine massimo di trenta giorni.
44. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine di cui al
comma 43, o di annullamento della deliberazione di adozione del rendiconto della
gestione da parte del comitato di controllo, questo provvede alla nomina di uno
o più commissari per la redazione del conto stesso.
45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo
termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si
provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale,
ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad
acta provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale, individuate
dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio 1987, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987, come modificato dal decreto del
Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
98 del 28 aprile 1995, possono, nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8
luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di
competenza delle regioni, delle province e dei comuni.
47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: "di personale del comparto sanità" sono inserite
le seguenti: "di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli
enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui
all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive
modificazioni";
b) il secondo periodo del comma 10 è sostituito dal seguente: "Il divieto non si
applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni".
48. All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo
periodo è sostituito dal seguente: "Le stesse disposizioni si applicano altresì
ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi da parte
delle province e dei comuni in sede di costituzione o trasformazione dei
consorzi in aziende speciali e consortili ai sensi degli articoli 25 e 60 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per la costituzione di
società per azioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre
1992, n. 498, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da
parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le
partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive
modificazioni".
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre 1996,
l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le
disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si
applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre
1995, n. 549.
50. I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la
localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in
edifici pubblici anche non scolastici.
51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto unilaterale,
trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3,
lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in società per azioni, di cui
possono restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni
dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato dalla
deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di dotazione
delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e
comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la
costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio netto
conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le
denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende originarie.
Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori alla
trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e passivi delle
aziende originarie.
52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli adempimenti in
materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente, ferma
l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi terzo e quarto, e
2330-bis del codice civile.
53. Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti,
entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono
richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione
giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice
civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i
sindaci determinano i valori definitivi di conferimento dopo avere controllato
le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se sussistono fondati motivi,
aver proceduto alla revisione della stima. Fino a quando i valori di
conferimento non sono stati determinati in via definitiva le azioni delle
società sono inalienabili.
54. Le società di cui al comma 51 possono essere costituite anche ai fini
dell'applicazione delle norme di cui al decreto- legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
55. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono essere alienate
anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre
1992, n. 498.
56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e delle aziende
speciali alle società di cui al comma 51 sono esenti da imposizioni fiscali,
dirette e indirette, statali e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere la scissione
dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova costituzione di un
ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per quanto compatibili, le
disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61 del presente articolo
nonchè agli articoli 2504-septies e 2504-decies del codice civile.
58. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera e) è
sostituita dalla seguente:
"e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente
capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del
pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito
territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati".
59. Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della
provincia e della regione, possono costituire società per azioni per progettare
e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti
urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere
che gli azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite
procedura di evidenza pubblica. Le società di trasformazione urbana provvedono
alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla
trasformazione e alla commercializazione delle stesse. Le acquisizioni possono
avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte
del comune. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono
individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di
intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non
interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali
interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo di
concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di
trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di
nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, è abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 1o ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti
od opere di qualsiasi natura possono essere rimosse e demolite d'ufficio dal
comune. Le spese per la rimozione sono poste a carico del trasgressore".
63. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni, sino alla completa
esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree
pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non
ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste dall'articolo
3, comma 143, lettera e), numero 1), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i
comuni che non abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono, con proprio
regolamento, non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.
65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza
Stato-Città e autonomie locali, sono disciplinati i casi e le modalità con le
quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i
Ministri delle finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito
ai comuni, alle province e alle regioni che ne facciano richiesta, beni immobili
dello Stato, iscritti in catasto nel demanio civile e militare che da almeno
dieci anni risultino inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti nel
programma di dismissione di beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nè di beni che siano stati conferiti nei
fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio
1994, n. 86, come sostituito dall'articolo 3, comma 111, della legge 23 dicembre
1996, n. 662.
66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere alienati nei venti
anni successivi alla cessione.
67. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o
funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica
di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma 75.
68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e
funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi
dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo
statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il presidente della provincia, ove si
avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 51-bis della legge 8
giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge,
contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano,
secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi
ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. Il segretario
sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina
l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato
articolo 51-bis della legge n. 142 del 1990 il sindaco o il presidente della
provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni
del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare
scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o
conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia.
69. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis, della legge 8 giugno
1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della presente legge, può
prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi
di vacanza, assenza o impedimento.
70. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che
dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli
iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la
nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del
presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad
esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla
riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima di
sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del
sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è
confermato.
71. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o
del presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, per
violazione dei doveri d'ufficio.
72. Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o comunque
privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata
massima di quattro anni. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto
all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia autonoma per la gestione
dell'albo per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza,
nonchè per incarichi di cui al comma 78 presso altre amministrazioni che lo
richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il
periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in
godimento in relazione agli incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in
disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario
oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo
stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare
spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di
indennità per l'espletamento dei predetti incarichi. Decorsi quattro anni senza
aver preso servizio in qualità di titolare in altra sede il segretario viene
collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni nella
piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo finanziario di
mobilità a carico degli enti locali e percentualmente determinato sul
trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in rapporto alla
dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo contrattuale e da attribuire
all'Agenzia.
74. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato
dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.
75. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si accede
per concorso, è articolato in sezioni regionali.
76. È istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto pubblico e
sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno fino all'attuazione dei
decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei
Ministeri in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59. L'Agenzia è gestita da
un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un
presidente di provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e
provinciali eletti tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla
Conferenza Stato-Città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno
un presidente e un vicepresidente. Con la stessa composizione e con le stesse
modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni regionali.
77. Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al
numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate,
maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di
amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata
opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di provincia. Resta
ferma la facoltà dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario
comunale comunicandone l'avvenuta costituzione all'Agenzia regionale.
L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso dell'abilitazione concessa dalla
Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79. Al relativo
corso si accede mediante concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati
in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio.
78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro competente sentite le organizzazioni
sindacali e le rappresentanze degli enti locali e salvo quanto previsto dalla
presente legge, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e
l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua
articolazione in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione all'albo degli
iscritti all'albo provvisorio, le modalità di svolgimento dei concorsi per
l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il procedimento
disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari non chiamati a
ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni previste dal
regolamento hanno effetto decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del regolamento stesso. Il regolamento dovrà conformarsi ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione delle dotazioni organiche dell'Agenzia nel limite massimo
costituito dal personale del Servizio segretari comunali e provinciali
dell'amministrazione civile dell'interno;
b) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle
procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente, anche in deroga
alle disposizioni dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione
civile dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;
c) previsione di un esame di idoneità per l'iscrizione all'albo riservato ai
frequentatori dei corsi promossi dalla Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero
dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno
di cui al comma 79;
d) disciplina dell'ordinamento contabile dell'Agenzia anche in deroga alle
disposizioni sulla contabilità generale dello Stato, fermo restando l'obbligo di
sottoporre il rendiconto della gestione finanziaria al controllo della Corte dei
conti;
e) utilizzazione in via prioritaria dei segretari non chiamati a ricoprire sedi
di segreteria per le esigenze dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di
reggenza, ovvero per l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica
rivestita presso altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro
carico.
79. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per la formazione e
la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi, previa convenzione, della
sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell'interno. Con
regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli
enti locali, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e
l'ordinamento contabile delle scuole determinando i criteri per l'eventuale
stipula di convenzioni per l'attività formativa anche in sede decentrata con
istituti, enti, società di formazione e ricerca.
80. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola superiore, l'Agenzia
si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 73 a cui sono attribuiti i
proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno
1962, n. 604, e successive modificazioni.
81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, è istituito, a cura del Ministro
dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti, in via transitoria, i
segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla data di entrata in vigore
della presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 51-bis
della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della
presente legge, e di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 78 il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il
segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione
della presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 78 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, concernenti
il divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione
dei segretari comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una disciplina
transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo
ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto delle posizioni
giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie dovranno, altresì,
prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento presso altre pubbliche
amministrazioni dei segretari che ne facciano richiesta. Entro trenta giorni
dall'emanazione del regolamento di cui al comma 78, è consentito ai segretari in
servizio di ruolo di chiedere l'iscrizione ad apposita sezione speciale
dell'albo. I segretari che richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono
mantenuti nel ruolo statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni,
con preferenza per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e
trattamento economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui
all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio
1990, n. 44, ed all'articolo 15 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono
abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento l'ammissione
all'albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e degli idonei
dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che ne facciano
richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le relative funzioni.
84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del presente articolo con
propria legislazione. Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige, fino
all'emanazione di apposita legge, rimane ferma l'applicazione del titolo VI
della legge 11 marzo 1972, n. 118.
85. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse
le parole: "nonchè del segretario comunale o provinciale sotto il profilo di
legittimità".
86. L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n.
142, sono abrogati.
87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai sensi dell'
articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, nonchè delle associazioni nazionali delle autonomie locali, è
disciplinata la procedura per consentire alle regioni e agli enti locali e ai
loro consorzi di ricorrere a modalità di riscossione dei tributi nonchè di
sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria in forma diretta, anche mediante
strumenti elettronici o informatici, ovvero tramite il sistema bancario e
postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali potranno altresì
stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di importi valutati di
modica entità e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 87 sono
abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano l'utilizzazione di
sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti locali diversi dalla
carta moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "Tali parcheggi
possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo
di aree pertinenziali esterne al fabbricato, purchè non in contrasto con i piani
urbani del traffico, tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e
compatibilmente con la tutela dei corpi idrici";
b) al comma 3, dopo le parole: "sono approvate", sono inserite le seguenti:
"salvo che si tratti di proprietà non condominiale".
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine, di responsabile
del procedimento e di diritto di accesso ai documenti, ove non già vigenti, sono
adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Decorso tale termine il comitato regionale di controllo nomina un commissario
per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto 1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste dalla legge 19
marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina delle vendite straordinarie e di
liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè dal testo unico
delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia del 20 luglio 1890, n.
6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e dal relativo
regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242,
si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 e dall'articolo
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31
maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio 1994, n. 47, e al decreto
legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che
pongono a carico di persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi
obblighi in materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate
ove gli obblighi da esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta
alla criminalità organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di
specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n.
341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi
1 e 2, della predetta legge, in conformità a criteri generali definiti, nel
rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più
decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi
agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di
entrata in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a
119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano
altresì:
a) la durata, il numero minimo di annualità e i contenuti minimi qualificanti
per ciascun corso di cui al presente comma, con riferimento ai settori
scientifico-disciplinari;
b) modalità e strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli
studenti, nonchè la più ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche
attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di università italiane, in collaborazione
con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonchè di
dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al capo II del
titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione delle procedure e
di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui al comma 95, è
altresì rideterminata la disciplina concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697,
l'attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge
18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la convalida dei titoli di cui all'articolo
3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280, e
la valutazione dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di
cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987,
n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al relativo albo professionale;
d) il riordino delle università per stranieri, prevedendo anche casi specifici
in base ai quali è consentito l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite
disposizioni in materia di requisiti scientifici e professionali dei predetti
professori, di modalità di impiego, nonchè di durata e di rinnovabilità dei
contratti.
97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della
legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri
Ministri interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la formazione
degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle province
autonome di Trento e di Bolzano, nonchè delle scuole in lingua slovena ai fini
di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti fini le
regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonchè le province autonome di
Trento e di Bolzano, possono, sentiti i Ministeri dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, stipulare
apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi dell'area
linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni disciplinano il
rilascio di titoli di studio universitari da parte delle università nonchè le
modalità di finanziamento. La stessa disciplina si applica ai diplomi di cui
agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
99. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o
più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo criteri
di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali sono
raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza della
titolarità ai medesimi settori, nonchè i raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato degli ordinamenti
didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo economico e
produttivo, nonchè con l'evoluzione degli indirizzi culturali e professionali.
101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria, nelle more
dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano gli
ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e i criteri
per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà degli studenti
iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare ai nuovi corsi
previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche competenti, degli
esami sostenuti con esito positivo.
102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo elettivo di
rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso formula pareri e
proposte:
a) sulla programmazione universitaria;
b) sui criteri per la utilizzazione della quota di riequilibrio del fondo per il
finanziamento ordinario delle università;
c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96, nonchè sull'approvazione dei regolamenti
didattici d'ateneo;
d) sui settori scientifico-disciplinari;
e) sul reclutamento dei professori e dei ricercatori dell'università.
103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può sentire il CUN su
altre materie di interesse generale per l'università.
104. Il CUN è composto da:
a) tre membri eletti in rappresentanza di ciascuna delle grandi aree omogenee di
settori scientifico-disciplinari individuate, in numero non superiore a
quindici, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
b) otto studenti eletti dal Consiglio nazionale degli studenti, di cui
all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, fra i
componenti del medesimo;
c) quattro membri eletti in rappresentanza del personale tecnico e
amministrativo delle università;
d) tre membri eletti dalla Conferenza permanente dei rettori delle università
italiane (CRUI).
105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al comma 104 non
inficia la valida costituzione dell'organo.
106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono determinate con
decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentite le competenti Commissioni parlamentari. L'elettorato attivo e passivo
per l'elezione dei membri di cui al comma 104, lettera a), è comunque attribuito
ai professori ordinari e associati e ai ricercatori afferenti a ciascuna area.
107. I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non
sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede di
prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.
108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli schemi dei decreti
di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni per il rinnovo del CUN
hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto concernente le
modalità di elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei princìpi di una
corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e strumentali, le
materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5),
della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate dalle università, per quanto
riguarda il personale tecnico e amministrativo, secondo i propri ordinamenti. I
relativi atti regolamentari devono rispettare quanto stabilito dai contratti
collettivi di lavoro e sono soggetti al procedimento di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto tra dirigenti
delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero anche fra estranei
alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di durata non superiore a
cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del
decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di
detto articolo è presentata al rettore e da questi trasmessa al consiglio di
amministrazione e al senato accademico. In prima applicazione il contratto di
lavoro è stipulato con il direttore amministrativo in carica alla data di
entrata in vigore della presente legge per la durata determinata dagli organi
competenti dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego sono integrate, in
sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui
all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al
fine di tenere in considerazione le professionalità prodotte dai diplomi
universitari, dai dottorati di ricerca e dai diplomi delle scuole di
specializzazione.
112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato giuridico dei
professori universitari e del relativo reclutamento, il Ministro dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, con proprio decreto, definisce i
criteri per la chiamata diretta, da parte delle facoltà, di eminenti studiosi,
non solo italiani, che occupino analoga posizione in università straniere o che
siano insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale.
L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
è abrogato dalla data di emanazione del predetto decreto.
113. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del concorso
per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti princìpi e
criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento del concorso e
introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al concorso,
dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente presso scuole di
specializzazione istituite nelle università, sedi delle facoltà di
giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative all'accesso alle
professioni di avvocato e notaio, il diploma di specializzazione di cui al comma
113 costituisce, nei termini che saranno definiti con decreto del Ministro di
grazia e giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, titolo valutabile ai fini del compimento del
relativo periodo di pratica. Con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e
giustizia, sentiti i competenti ordini professionali, sono definiti i criteri
per la istituzione ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al
comma 113, anche prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto
professionale a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi, finalizzati alla
trasformazione degli attuali Istituti superiori di educazione fisica (ISEF),
sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) possibilità di istituire facoltà o corsi di laurea e di diploma in scienze
motorie, con il concorso di altre facoltà o dipartimenti, indicando i settori
scientifico-disciplinari caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per l'individuazione sul territorio, in modo
programmato e tenuto conto della localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi
delle facoltà di scienze motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in
materia di programmazione universitaria;
c) possibilità di attivare le facoltà anche mediante specifiche convenzioni con
gli ISEF pareggiati per l'utilizzo delle strutture e del personale, nonchè per
il mantenimento dei contributi finanziari dei soggetti promotori degli ISEF
predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di Roma in istituto universitario autonomo o
in facoltà di uno degli atenei romani, con il conseguente subentro in tutti i
rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al medesimo ISEF e con
l'inquadramento del personale non docente nei ruoli e nelle qualifiche
universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, delle funzioni didattiche e del
trattamento economico complessivo in godimento per i docenti non universitari in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso l'ISEF di
Roma e gli ISEF pareggiati, i quali abbiano svolto attività di insegnamento in
posizione di comando, distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione
dall'equiparazione ai professori universitari di ruolo anche ai fini della
valutazione del servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio
dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a domanda, anche in altra sede nei casi
diversi dalle convenzioni di cui alla lettera c), delle funzioni e del
trattamento economico complessivo in godimento per il personale
tecnico-amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge presso gli ISEF pareggiati, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai sensi dell'ordinamento vigente alla data
di entrata in vigore della presente legge, nonchè previsione delle modalità di
passaggio dal medesimo ordinamento a quello previsto dai decreti legislativi di
cui al presente comma;
h) previsione della possibilità, per le facoltà universitarie di cui al presente
comma, di sottoscrivere convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano
(CONI) per l'attuazione di programmi di ricerca scientifica per corsi di
aggiornamento e di specializzazione, nonchè per l'uso di strutture e
attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole:
"per i quali sia prevista" sono sostituite dalle seguenti: "universitari, anche
a quelli per i quali l'atto emanato dal Ministro preveda".
117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica,
degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti superiori di educazione
fisica, i diplomi conseguiti presso le predette istituzioni costituiscono titolo
valido per l'ammissione alla scuola di specializzazione di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le
classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base
alla normativa vigente. Nell'organizzazione delle corrispondenti attività
didattiche, le università potranno stipulare apposite convenzioni con le
predette istituzioni e, per quanto riguarda in particolare l'educazione
musicale, con le scuole di didattica della musica.
118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n. 188, è
sostituito dal seguente:
"2. I cittadini italiani che hanno conseguito un titolo accademico austriaco
sono ammessi con riserva a tutti i concorsi banditi da amministrazioni pubbliche
nonchè agli esami di Stato e ai tirocini pratici post lauream e sono iscritti
con riserva negli albi professionali, in attesa della dichiarazione di cui al
comma 1".
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da 95 a 118 del
presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7 dell'articolo 3, il
comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9, l'articolo 10, ad
eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
nonchè gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere a) e
c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di
una università non statale nel territorio rispettivamente della provincia
autonoma di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o
gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al
rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la
regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì
l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle
dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonchè
concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono
essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine
sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore
legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della provincia di
Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato
in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati
annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di
Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito
stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di
previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al
presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti
didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la provincia
autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita
alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in
materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia
universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche
mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle
predette norme la provincia eserciterà le relative funzioni amministrative. Con
riferimento all'attribuzione alla regione autonoma della Valle d'Aosta della
potestà legislativa nella materia di cui al presente comma si procederà,
successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo
periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello Statuto speciale per la Valle
d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive
modificazioni.
122. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120
promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università e con i
centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri
dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che
dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere
l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le università, sia
presso una di esse, nonchè programmi di ricerca congiunti. Le medesime
università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei
piani di studio svolti dagli studenti presso le università e istituzioni
universitarie estere, nonchè i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi
integrati.
123. Gli accordi di collaborazione di cui al comma 122, qualora abbiano ad
oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca,
sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica entro trenta giorni dalla loro stipulazione. Ove il Ministro non si
opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di
contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i
criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono
esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della
provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del
testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto
31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con
esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi
aderenti all'Unione europea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta,
senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la
Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche qualora
nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà. Nel caso in
cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e
gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato
testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 è subordinata
all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi
universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'università degli studi di Trento possono disporre
la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per
chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere
qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario
italiano, nella misura massima, per l'università di Trento, del trenta per cento
delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La
facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura
massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università
istituita nel territorio della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo
istituito nella provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere
ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica.
126. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono
istituire la facoltà di scienza della formazione primaria. L'attivazione del
corso di laurea è subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio
ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e
degli istituti magistrali.
127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95,
lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione
internazionale dell'università di Trento, volti al conferimento del titolo di
dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo
titolo è rilasciato dalla università di cui al presente comma, limitatamente ai
dottorati di cui è sede amministrativa. In tali casi la commissione di
valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita da una
commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui
almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti
della commissione non devono appartenere alla predetta università.
128. La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai
sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi
a favore dell'università degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca
scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti formativi.
129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, la
parola: "contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "in correlazione".
130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997,
n. 2, è sostituito dai seguenti: "Il collegio dei revisori è composto da cinque
revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i Presidenti delle due
Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e individuati tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili. Il mandato dei membri del collegio non è
rinnovabile".
131. Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può prevedere il
trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle province o ai
comuni.
132. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti
comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree
oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e
l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei
comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni
necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi
compresi il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al personale ispettivo
delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone nelle forme previste
dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità
di cui al primo periodo del comma 132, le funzioni di prevenzione e accertamento
in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico
ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285.
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola:
"portano" è sostituita dalle seguenti: "possono, previa deliberazione in tal
senso del consiglio comunale, portare".
135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15
dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il Ministero della difesa provvede il
rappresentante del Governo competente per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento degli enti
locali e degli istituti di partecipazione popolare, è consentito il
contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i
referendum abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del 1997.
Al fine di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme relative
alle consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che verranno
stabilite, anche in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto sono
determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti interessati, in
ragione del numero dei referendum di competenza di ciascun ente.
137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti e nel
rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
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