Decreto-Legge 27 luglio 2005, n. 144
" Misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale ".
(G.U. n. 173 del 27 luglio 2005)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della
Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto nei confronti del
terrorismo internazionale, anche alla luce dei recenti gravissimi episodi
con l'introduzione di ulteriori misure preventive e sanzionatorie, nonché
di idonei dispositivi operativi;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio
2005;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, delle comunicazioni, per l'innovazione e le
tecnologie, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle
finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art.
1.
Colloqui a fini investigativi per il contrasto del
terrorismo
1. All'articolo 18-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 1,
è inserito il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1
si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli
uffici o reparti della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri
competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonchè
agli ufficiali di polizia giudiziaria dagli stessi designati ed a quelli
del Corpo della guardia di finanza, limitatamente agli aspetti connessi al
finanziamento del terrorismo, al fine di acquisire dai detenuti o dagli
internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti
commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell'ordine democratico.»;
b) al comma 2, le parole: «Al personale
di polizia indicato nel comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Al
personale di polizia indicato nei commi 1 e 1-bis».
Art.
2.
Permessi di soggiorno a fini investigativi
1. Anche fuori
dei casi di cui al capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni, e di cui all'articolo 18 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto
legislativo n. 286 del 1998», e in deroga a quanto previsto dall'articolo
5 del decreto legislativo n. 286 del 1998, quando, nel corso di operazioni
di polizia, di indagini o di un procedimento relativi a delitti commessi
per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione
dell'ordine democratico, vi è l'esigenza di garantire la permanenza nel
territorio dello Stato dello straniero che abbia offerto all'autorità
giudiziaria o agli organi di polizia una collaborazione avente le
caratteristiche di cui al comma 3 dell'articolo 9 del citato decreto-legge
n. 8 del 1991, il questore, anche su segnalazione del Procuratore della
Repubblica, dei responsabili di livello almeno provinciale delle Forze di
polizia o dei Servizi informativi e di sicurezza, rilascia allo straniero
uno speciale permesso di soggiorno, di durata annuale e rinnovabile per
eguali periodi.
2. Con la segnalazione di cui al comma 1 sono
comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle
condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla rilevanza del
contributo offerto dallo straniero.
3. Il permesso di soggiorno
rilasciato a norma del presente articolo può essere rinnovato per motivi
di giustizia o di sicurezza pubblica. Esso è revocato in caso di condotta
incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal Procuratore
della Repubblica, dagli altri organi di cui al comma 1 o comunque
accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che
ne hanno giustificato il rilascio.
4. Per quanto non previsto dal
presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6
dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
5. Quando
la collaborazione offerta ha avuto straordinaria rilevanza per la
prevenzione nel territorio dello Stato di attentati terroristici alla vita
o all'incolumità delle persone o per la concreta riduzione delle
conseguenze dannose o pericolose degli attentati stessi, allo straniero
può essere concessa la carta di soggiorno, anche in deroga alle
disposizioni dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del
1998.
Art. 3.
Nuove norme in materia di espulsioni degli
stranieri per motivi di prevenzione del terrorismo
1. Oltre a
quanto previsto dagli articoli 9, comma 5, e 13, comma 2, del decreto
legislativo n. 286 del 1998 il prefetto può disporre, informando
preventivamente il Ministro dell'interno, l'espulsione dello straniero
appartenente ad una delle categorie di cui all'articolo 18 della legge 22
maggio 1975, n. 152, o nei cui confronti vi sono fondati motivi di
ritenere che la sua permanenza nel territorio dello Stato possa in
qualsiasi modo agevolare organizzazioni o attività terroristiche, anche
internazionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'espulsione è
eseguita immediatamente, salvo che si tratti di persona detenuta, anche in
deroga alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 13 del decreto
legislativo n. 286 del 1998, concernenti l'esecuzione dell'espulsione
dello straniero sottoposto a procedimento penale, e di quelle di cui al
comma 5-bis del medesimo articolo 13. Ugualmente si procede nei casi di
espulsione di cui al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n.
286 del 1998.
3. Il prefetto può altresì omettere, sospendere o
revocare il provvedimento di espulsione di cui all'articolo 13, comma 2,
del decreto legislativo n. 286 del 1998, informando preventivamente il
Ministro dell'interno, quando sussistono le condizioni per il rilascio del
permesso di soggiorno di cui all'articolo 2, ovvero quando sia necessario
per l'acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di attività
terroristiche, ovvero per la prosecuzione delle indagini o delle attività
informative dirette alla individuazione o alla cattura dei responsabili
dei delitti commessi con finalità di terrorismo.
4. Contro i
decreti di espulsione di cui al comma 1 è ammesso ricorso al tribunale
amministrativo competente per territorio.
5. Quando nel corso
dell'esame dei ricorsi di cui al comma 4 e di quelli di cui all'articolo
13, comma 11, del decreto legislativo n. 286 del 1998 la decisione dipende
dalla cognizione di atti per i quali sussiste il segreto d'indagine o il
segreto di Stato, il procedimento è sospeso fino a quando l'atto o i
contenuti essenziali dello stesso non possono essere comunicati al
tribunale amministrativo. Qualora la sospensione si protragga per un tempo
superiore a due anni, il tribunale amministrativo può fissare un termine
entro il quale l'amministrazione è tenuta a produrre nuovi elementi per la
decisione o a revocare il provvedimento impugnato. Decorso il predetto
termine, il tribunale amministrativo decide allo stato degli
atti.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 si applicano fino al
31 dicembre 2007.
7. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286
del 1998, il comma 3-sexies è soppresso.
Art. 4.
Nuove norme
per il potenziamento dell'attività informativa
1. Il Presidente del
Consiglio dei Ministri può delegare i direttori dei Servizi informativi e
di sicurezza di cui agli articoli 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n.
801, a richiedere l'autorizzazione per svolgere le attività di cui
all'articolo 226 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e
transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, quando siano ritenute indispensabili
per la prevenzione di attività terroristiche o di eversione
dell'ordinamento costituzionale.
2. L'autorizzazione di cui al
comma 1 è richiesta al Procuratore generale della Corte di cassazione, che
provvede direttamente o attraverso un suo sostituto appositamente
designato.
Art. 5.
Unità antiterrorismo
1. Per le
esigenze connesse alle indagini di polizia giudiziaria conseguenti ai
delitti di terrorismo di rilevante gravità, il Ministro dell'interno
costituisce apposite unità investigative interforze, formate da esperti
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria delle Forze di polizia,
individuati secondo criteri di specifica competenza tecnico-professionale,
definendo le risorse, i mezzi e le altre attrezzature occorrenti,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili.
2. Quando
procede a indagini per delitti di cui al comma 1, il pubblico ministero si
avvale di regola delle Unità investigative interforze di cui al medesimo
comma.
Art. 6.
Nuove norme sui dati del traffico telefonico
e telematico
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino al 31 dicembre 2007, è sospesa l'applicazione
delle disposizioni di legge, di regolamento o dell'autorità amministrativa
che prescrivono o consentono la cancellazione dei dati del traffico
telefonico o telematico, anche se non soggetti a fatturazione, e gli
stessi, esclusi comunque i contenuti delle comunicazioni e limitatamente
alle informazioni che consentono la tracciabilità degli accessi e dei
servizi, debbono essere conservati fino al 31 dicembre 2007 dai fornitori
di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione
elettronica accessibile al pubblico, fatte salve le disposizioni vigenti
che prevedono un periodo di conservazione ulteriore. I dati del traffico
conservati oltre i limiti previsti dall'articolo 132 del decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, possono essere utilizzati
esclusivamente per le finalità del presente decreto, salvo l'esercizio
dell'azione penale per i reati comunque perseguibili.
2.
All'articolo 55, comma 7, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
le parole: «dell'attivazione del servizio» sono sostituite dalle seguenti:
«prima dell'attivazione del servizio, al momento della consegna o messa a
disposizione della occorrente scheda elettronica (S.I.M.). Le predette
imprese adottano tutte le necessarie misure affinchè venga garantita
l'acquisizione dei dati anagrafici riportati su un documento di identità,
nonchè del tipo, del numero e della riproduzione del documento presentato
dall'acquirente ed assicurano il corretto trattamento dei dati
acquisiti».
3. All'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma
1, dopo le parole: «al traffico telefonico», sono inserite le seguenti: «,
inclusi quelli concernenti le chiamate senza risposta,»;
b) al
comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, mentre, per le
medesime finalità, i dati relativi al traffico telematico, esclusi
comunque i contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore
per sei mesi»;
c) al comma 2, dopo le parole: «al traffico
telefonico», sono inserite le seguenti: «, inclusi quelli concernenti le
chiamate senza risposta,»;
d) al comma 2, dopo le parole: «per
ulteriori ventiquattro mesi», sono inserite le seguenti: «e quelli
relativi al traffico telematico, esclusi comunque i contenuti delle
comunicazioni, sono conservati per ulteriori sei mesi»;
e) al comma
3, le parole: «giudice su istanza del pubblico ministero o» sono
sostituite dalle seguenti: «pubblico ministero anche su
istanza»;
f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis.
Nell'ipotesi prevista al comma 4, nel corso delle indagini preliminari,
quando vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare
grave pregiudizio alle indagini, il pubblico ministero, anche su richiesta
del difensore dell'indagato e delle altre parti private, può disporre
l'acquisizione dei dati con decreto motivato, che va comunicato
immediatamente e comunque non oltre le ventiquattro ore al giudice, il
quale, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con
decreto motivato. Se il decreto del pubblico ministero non viene
convalidato nel termine stabilito, i dati acquisiti non possono essere
utilizzati.».
4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri
interessati, sono definiti le modalità ed i tempi di attuazione della
previsione di cui al comma 3, lettere a) e c), anche in relazione alla
determinazione e allocazione dei relativi costi, con esclusione, comunque,
di oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 7.
Integrazione
della disciplina amministrativa degli esercizi pubblici di telefonia e
internet
1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2007,
chiunque intende aprire un pubblico esercizio o un circolo privato di
qualsiasi specie la cui esclusiva o prevalente attività consista nel
mettere a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi
terminali utilizzabili per le comunicazioni, anche telematiche, oppure in
cui siano installati più di tre apparecchi terminali, deve chiederne la
licenza al questore. La licenza non è richiesta nel caso di sola
installazione di telefoni pubblici a pagamento, abilitati esclusivamente
alla telefonia vocale.
2. Per coloro che già esercitano le attività
di cui al comma 1, la licenza deve essere richiesta entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. La licenza
si intende rilasciata trascorsi sessanta giorni dall'inoltro della
domanda. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dei capi III e
IV del titolo I e del capo II del titolo III del testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
nonchè le disposizioni vigenti in materia di sorvegliabilità dei locali
adibiti a pubblici esercizi. Restano ferme le disposizioni di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.
4. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentito il Garante per
la protezione dei dati personali, da adottarsi entro quindici giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabilite le misure che il titolare o il gestore di un esercizio in
cui si svolgono le attività di cui al comma 1 è tenuto ad osservare per il
monitoraggio delle operazioni dell'utente e per l'archiviazione dei
relativi dati, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo
122 e dal comma 3 dell'articolo 123 del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, nonchè le misure di preventiva acquisizione di dati
anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che
utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche
ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza
fili.
5. Fatte salve le modalità di accesso ai dati previste dal
codice di procedura penale e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, il controllo sull'osservanza del decreto di cui al comma 3 e
l'accesso ai relativi dati sono effettuati dall'organo del Ministero
dell'interno preposto ai servizi di polizia postale e delle
comunicazioni.
Art. 8.
Integrazione della disciplina
amministrativa e delle attività concernenti l'uso di esplosivi
1.
Oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento
di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il
Ministro dell'interno, per specifiche esigenze di pubblica sicurezza o per
la prevenzione di gravi reati, può disporre, con proprio decreto, speciali
limiti o condizioni all'importazione, commercializzazione, trasporto e
impiego di detonatori ad accensione elettrica a bassa e media intensità e
degli altri esplosivi di 2ª e 3ª categoria.
2. Le limitazioni o
condizioni di cui al comma 1 possono essere disposte anche in attuazione
di deliberazioni dei competenti organi internazionali o di intese
internazionali cui l'Italia abbia aderito.
3. All'articolo 163,
comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e previo nulla osta del questore
della provincia in cui l'interessato risiede, che può essere negato o
revocato quando ricorrono le circostanze di carattere personale previste
per il diniego o la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di
armi.».
4. La revoca del nulla osta è comunicata al comune che ha
rilasciato la licenza e comporta il suo immediato ritiro.
5. Dopo
l'articolo 2 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, è inserito il
seguente:
«Art. 2-bis. 1. Chiunque fuori dei casi consentiti da
disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce
istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi
da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o
pericolose e di altri congegni micidiali è punito, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a sei
anni.».
Art. 9.
Integrazione della disciplina amministrativa
dell'attività di volo
1. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 731 del codice della navigazione, dalla legge 2 aprile 1968,
n. 518, dalla legge 25 marzo 1985, n. 106, e dalle altre disposizioni di
legge o di regolamento concernenti le attività di volo, esclusi i voli
commerciali, ed il conseguimento o rinnovo dei relativi brevetti,
attestati o altre forme di certificazione, ovvero licenze o altre
abilitazioni aeronautiche, il Ministro dell'interno può disporre, con
proprio decreto, che, per ragioni di sicurezza, il rilascio dei titoli
abilitativi civili comunque denominati e l'ammissione alle attività di
addestramento pratico siano subordinati per un periodo determinato, non
inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, al nulla osta preventivo
del questore, volto a verificare l'insussistenza, nei confronti degli
interessati, di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e
della sicurezza pubblica e della sicurezza dello Stato.
2. Il nulla
osta può essere altresì richiesto per gravi motivi di ordine e sicurezza
pubblica a chiunque sia già in possesso di titoli abilitanti all'esercizio
delle attività di volo rilasciati da organismi esteri o internazionali,
riconosciuti dall'ordinamento nazionale, che intendono svolgere attività
di volo nel territorio dello Stato.
3. Il rifiuto del nulla osta,
il suo ritiro o il mancato rinnovo dello stesso, per il venir meno dei
requisiti che ne hanno consentito il rilascio, comporta il ritiro degli
attestati, delle licenze, delle abilitazioni, delle autorizzazioni e di
ogni altro titolo previsto dall'ordinamento per l'esercizio delle attività
di volo, nonchè l'inefficacia nel territorio dello Stato di analoghi
titoli rilasciati in altri Paesi.
Art. 10.
Nuove norme
sull'identificazione personale
1. All'articolo 349 del codice di
procedura penale, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis.
Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di
materiale biologico dal cavo orale e manca il consenso dell'interessato,
la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della
dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa
oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.».
2.
All'articolo 349, comma 4, del codice di procedura penale, dopo le parole:
«non oltre le dodici ore», sono aggiunte le seguenti: «ovvero, previo
avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore,
nel caso che l'identificazione risulti particolarmente complessa oppure
occorra l'assistenza dell'autorità consolare o di un
interprete».
3. All'articolo 495, quarto comma, n. 2, del codice
penale, dopo le parole: «da un imputato all'autorità giudiziaria», sono
inserite le seguenti: «o da una persona sottoposta ad indagini alla stessa
autorità o alla polizia giudiziaria delegata alle indagini».
4.
Dopo l'articolo 497 del codice penale è inserito il seguente:
«Art.
497-bis. Uso, detenzione e fabbricazione di documenti di identificazione
falsi
Chiunque è trovato in possesso di un documento falso valido
per l'espatrio è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La
pena di cui al primo comma è aumentata da un terzo alla metà per chi
fabbrica o comunque forma il documento falso, ovvero lo detiene fuori dei
casi di uso personale.».
Art. 11.
Permesso di soggiorno
elettronico
1. Il comma 8 dell'articolo 5 del decreto legislativo
n. 286 del 1998 è sostituito dal seguente:
«8. Il permesso di
soggiorno e la carta di soggiorno di cui all'articolo 9 sono rilasciati
mediante utilizzo di mezzi a tecnologia avanzata con caratteristiche
anticontraffazione conformi ai modelli da approvare con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, in attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio,
del 13 giugno 2002, riguardante l'adozione di un modello uniforme per i
permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi. Il permesso
di soggiorno e la carta di soggiorno rilasciati in conformità ai predetti
modelli recano inoltre i dati personali previsti, per la carta di identità
e gli altri documenti elettronici, dall'articolo 36 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.».
2. Dall'attuazione delle disposizioni di
cui al comma 1 non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Art. 12.
Verifica delle identità e dei
precedenti giudiziari dell'imputato
1. Dopo l'articolo 66 del
codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 66-bis.
Verifica dei procedimenti a carico dell'imputato
1. In ogni stato e
grado del procedimento, quando risulta che la persona sottoposta alle
indagini o l'imputato è stato segnalato, anche sotto diverso nome,
all'autorità giudiziaria quale autore di un reato commesso
antecedentemente o successivamente a quello per il quale si procede, sono
eseguite le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini
dell'applicazione della legge penale.».
Art. 13.
Nuove
disposizioni in materia di arresto e di fermo
1. All'articolo 380,
comma 2, lettera i), del codice di procedura penale, le parole: «non
inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni» sono
sostituite dalle seguenti: «non inferiore nel minimo a quattro anni o nel
massimo a dieci anni».
2. All'articolo 381, comma 2, del codice di
procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«m-bis)
fabbricazione, detenzione o uso di documento di identificazione falso
previsti dall'articolo 497-bis del codice penale.».
2. All'articolo
384 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche
internazionale, o di eversione dell'ordine democratico»;
b) al
comma 3, le parole: «specifici elementi che rendano fondato il pericolo
che l'indiziato sia per darsi alla fuga» sono sostituite dalle seguenti:
«specifici elementi, quali il possesso di documenti falsi, che rendano
fondato il pericolo che l'indiziato sia per darsi alla fuga».
Art.
14.
Nuove norme in materia di misure di prevenzione
1. Il
comma 2 dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«2. Se
l'inosservanza riguarda gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla
sorveglianza speciale con l'obbligo o il divieto di soggiorno, si applica
la pena della reclusione da uno a cinque anni ed è consentito l'arresto
anche fuori dei casi di flagranza.».
2. Il primo comma
dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni, è abrogato.
3. All'articolo 2 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
«1-bis. Quando non vi è stato il preventivo avviso e la
persona risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con
la notificazione della proposta il questore può imporre all'interessato il
divieto di cui all'articolo 4, quarto comma, della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423; si applicano le disposizioni dei commi quarto, ultimo periodo, e
quinto del medesimo articolo 4.».
4. L'articolo 5 della legge 31
maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
«Art. 5. 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'inosservanza concerne
l'allontanamento abusivo dal luogo in cui è disposto l'obbligo del
soggiorno, la pena è della reclusione da due a cinque anni.».
5.
All'articolo 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«In ogni
caso si procede d'ufficio e quando i delitti di cui al primo comma, per i
quali è consentito l'arresto in flagranza, sono commessi da persone
sottoposte alla misura di prevenzione, la polizia giudiziaria può
procedere all'arresto anche fuori dei casi di flagranza.».
6. Nel
decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 dicembre 2001, n. 431, e successive modificazioni, dopo
l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. Congelamento dei
beni 1. Quando sulla base delle informazioni acquisite a norma
dell'articolo 1 sussistono sufficienti elementi per formulare al Comitato
per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale
competente proposte per disporre il congelamento di fondi o di risorse
economiche, quali definiti dal regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio,
del 27 maggio 2002, e successive modificazioni, e sussiste il rischio che
i fondi o le risorse possano essere, nel frattempo, dispersi, occultati o
utilizzati per il finanziamento di attività terroristiche, il presidente
del Comitato di sicurezza finanziaria ne fa segnalazione al procuratore
della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 2 della legge 31 maggio
1965, n. 575.».
7. All'articolo 18 della legge 22 maggio 1975, n.
152, e successive modificazioni, dopo il terzo comma è aggiunto il
seguente:
«Le disposizioni di cui al primo comma, anche in deroga
all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e quelle dell'articolo
22 della presente legge possono essere altresì applicate alle persone
fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni
Unite, o ad altro organismo internazionale competente per disporre il
congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati
elementi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi,
occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività
terroristiche, anche internazionali.».
Art. 15.
Nuove
fattispecie di delitto in materia di terrorismo
1. Dopo l'articolo
270-ter del codice penale sono inseriti i seguenti:
«270-quater.
(Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale). -
Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o
più persone per il compimento di atti di violenza con finalità di
terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un
organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici
anni.
270-quinquies. (Addestramento ad attività con finalità di
terrorismo anche internazionale). - Chiunque, al di fuori dei casi di cui
all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla
preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di
altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose,
nonchè di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di
violenza con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato
estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la
reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti
della persona addestrata.».
Art. 16.
Autorizzazione a
procedere per i reati di terrorismo
1. Il primo comma dell'articolo
313 del codice penale è sostituito dal seguente:
«Per i delitti
preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 270-bis terzo comma, e
270-quater, limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità
di terrorismo internazionale, 270-quinquies, limitatamente al compimento
di atti di violenza con finalità di terrorismo internazionale, 273, 274,
277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del
Ministro della giustizia.».
2. Dopo l'articolo 343, comma 5, del
codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
«5-bis. I commi
2, 3, 4 e 5 non si applicano quando si procede per i delitti di cui ai
seguenti articoli del codice penale: 270-bis, terzo comma, 270-quater,
limitatamente al compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo
internazionale, e 270-quinquies, limitatamente al compimento di atti di
violenza con finalità di terrorismo internazionale.».
Art.
17.
Norme sull'impiego della polizia giudiziaria
1.
All'articolo 148 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei
procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame il
giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano
eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono
detenuti, con l'osservanza delle norme del presente titolo.»;
b) il
comma 2-ter è abrogato.
2. All'articolo 151 del codice di procedura
penale il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le notificazioni
di atti del pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari sono
eseguite dall'ufficiale giudiziario, ovvero dalla polizia giudiziaria nei
soli casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa polizia
giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire.».
3.
All'articolo 59, comma 3, del codice di procedura penale, dopo le parole:
«Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire
i compiti a essi affidati» sono inserite le seguenti: «inerenti alle
funzioni di cui all'articolo 55, comma 1».
4. Al decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 20 la rubrica è sostituita dalla
seguente: «Citazione a giudizio» e il comma 1 è sostituito dal
seguente:
«1. Il pubblico ministero cita l'imputato davanti al
giudice di pace.»;
b) all'articolo 20, i commi 3 e 4 sono
sostituiti dai seguenti:
«3. La citazione deve essere sottoscritta,
a pena di nullità, dal pubblico ministero o dall'assistente
giudiziario.
4. La citazione è notificata, a cura dell'ufficiale
giudiziario, all'imputato, al suo difensore e alla parte offesa almeno
trenta giorni prima della data dell'udienza. Se l'imputato è già assistito
da un difensore la notificazione è eseguita per entrambi depositando le
copie ad essi destinate presso la locale sede dell'ordine degli
avvocati.»;
c) all'articolo 49, la rubrica è sostituita dalla
seguente:
«Citazione a giudizio»;
d) all'articolo 50, comma
1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) nell'udienza
dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori onorari addetti
all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due anni che nei
cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale di polizia
giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il secondo
anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni legali
di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398;».
5. All'articolo 72, primo comma, del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a)
nell'udienza dibattimentale, da uditori giudiziari, da vice procuratori
onorari addetti all'ufficio, da personale in quiescenza da non più di due
anni che nei cinque anni precedenti abbia svolto le funzioni di ufficiale
di polizia giudiziaria, o da laureati in giurisprudenza che frequentano il
secondo anno della scuola biennale di specializzazione per le professioni
legali di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.
398;».
6. Per i procedimenti relativi ai delitti previsti
dall'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 1), 3) e 4), del codice di
procedura penale non si applicano le modificazioni recate dai commi 1, 2 e
3 e rimane ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 18.
Servizi di vigilanza che non
richiedono l'impiego di personale delle forze di polizia
1. Ferme
restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza,
degli organi di polizia e delle altre autorità eventualmente competenti, è
consentito l'affidamento a guardie giurate dipendenti o ad istituti di
vigilanza privata dei servizi di sicurezza sussidiaria nell'ambito dei
porti, delle stazioni ferroviarie e dei relativi mezzi di trasporto e
depositi, delle stazioni delle ferrovie metropolitane e dei relativi mezzi
di trasporto e depositi, nonché nell'ambito delle linee di trasporto
urbano, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche
potestà o l'impiego di appartenenti alle Forze di polizia.
2. Ai
fini di cui al comma 1, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
stabilisce, con proprio decreto da adottarsi di concerto con il Ministro
dell'interno, le condizioni, gli ambiti funzionali e le modalità per
l'affidamento dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti
concessionari, le caratteristiche funzionali delle attrezzature tecniche
di rilevazione eventualmente adoperate, nonchè ogni altra prescrizione
ritenuta necessaria per assicurare il regolare svolgimento delle attività
di vigilanza.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
per i porti e le stazioni ferroviarie, ovvero con delibera degli organi
competenti per i luoghi, le installazioni e i mezzi di rilievo locale,
sono stabiliti gli importi posti a carico dell'utenza quale contributo
alla copertura dei costi dei servizi di cui al comma 1, senza oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art.
19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello
Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Dato a Roma, addì
27 luglio
2005.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro
della giustizia
Fini, Ministro degli affari esteri
Landolfi,
Ministro delle comunicazioni
Stanca, Ministro per l'innovazione e
le tecnologie
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti
Siniscalco, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli