Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
" Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza ".
(G. U. 31 ottobre 1990, n. 255 - S.O. n. 67)
(Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla Legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla Legge 5 dicembre 2005, n. 251, dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49).
Sommario:
Titolo I - Degli organi e delle tabelle (Artt. 1-16)
Titolo II - Delle autorizzazioni (Artt. 17-25)
Titolo IV - Disposizioni relative alla distribuzione (38-49)
Titolo V - Dell'importazione, dell'esportazione e del transito (Artt. 50-59)
Titolo VI - Della documentazione e custodia (Artt. 60-68)
Titolo VII - Precrizioni particolari relative alle sostanze indicate nella IV, V e nella VI tabella (Artt. 69-71)
Titolo VIII - Della repressione delle attività illecite (Artt. 72-103)
Titolo IX - Interventi informativi ed educativi (Artt. 104-112)
Titolo X - Attribuzioni regionali, provinciali e locali. Servizi per le tossicodipendenze (Artt. 113-119)
Titolo XI - Interventi preventivi, curativi e riabilitativi (Artt. 120-126)
Titolo XII - Disposizioni finali (Artt. 127-136)
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 37 della legge 26 giugno 1990, n. 162, recante delega al Governo
per l'emanazione di un testo unico in cui devono essere riunite e coordinate
tra loro le disposizioni di cui alla legge 22 dicembre 1975, n. 685, del
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988, n. 176, del codice
di procedura penale e della citata legge n. 162 del 1990;
Udito il parere delle competenti commissioni parlamentari espresso dal Senato
della Repubblica in data 5 agosto 1990 e dalla Camera dei deputati in data
settembre 1990;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4
ottobre 1990;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del
31 luglio 1990 e del 4 ottobre 1990;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1990,
pubblicato nel a Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19 settembre 1990, con il quale
il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per gli
affari sociali ad esercitare ogni funzione a lui attribuita dalla legge 26
giugno 1990, n. 162;
Sulla proposta del Ministro per gli affari sociali, di concerto con i Ministri
dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, della difesa,
della pubblica istruzione del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
È approvato l'unito testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, composto di 136 articoli e vistato
da Ministro proponente.
DEGLI ORGANI E DELLE TABELLE
Art. 1.
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. Assistenza ai
Paesi in via di sviluppo produttori di sostanze stupefacenti.
1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga.
2. Il Comitato e' composto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che lo
presiede, dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, di grazia e
giustizia, delle finanze, della difesa, della pubblica istruzione, della
sanita', del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica e dai Ministri per gli affari sociali, per
gli affari regionali ed i problemi istituzionali e per i problemi delle aree
urbane, nonche' dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri.
3. Le funzioni di presidente del Comitato possono essere delegate al Ministro
per gli affari sociali.
4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare altri
Ministri in relazione agli argomenti da trattare.
5. Il Comitato ha responsabilita' di indirizzo e di promozione della politica
generale di prevenzione e di intervento contro la illecita produzione e
diffusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, a livello interno ed
internazionale.
6. Il Comitato formula proposte al Governo per l'esercizio della funzione di
indirizzo e di coordinamento delle attivita' amministrative di competenza
delle regioni nel settore.
7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento nazionale
per le politiche antidroga e' istituito un Osservatorio permanente che
verifica l'andamento del fenomeno della tossicodipendenza, secondo le
previsioni del comma 8. Il Ministro per la solidarieta' sociale disciplina,
con proprio decreto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio, in
modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 127,
comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente.
8. L'Osservatorio, sulla base delle direttive e dei criteri diramati dal
Comitato, acquisisce periodicamente e sistematicamente dati:
a) sulla entita' della popolazione tossicodipendente anche con riferimento
alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto tra le caratteristi che
del mercato del lavoro e delle attivita' lavorative e l'assunzione di sostanze
stupefacenti e psicotrope;
b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici e privati
operanti nel settore della prevenzione, cura e riabilitazione, nonche' sulle
iniziative tendenti al recupero sociale ivi compresi i servizi attivati negli
istituti di prevenzione e pena e nelle caserme; sul numero di soggetti
riabilitati reinseriti in attivita' lavorative e sul tipo di attivita'
lavorative eventualmente intraprese, distinguendo se presso strutture
pubbliche o private;
c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati conseguiti, in
particolare per quanto riguarda la somministrazione di metadone, nei servizi
di cui alla lettera b), sulla epidemiologia delle patologie correlate, nonche'
sulla produzione e sul consumo delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali in materia di
informazione e prevenzione;
e) sulle fonti e sulle correnti del traffico illecito delle sostanze
stupefacenti o psicotrope;
f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel settore della prevenzione
e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
g) sul numero e sugli esiti dei processi penali per reati previsti dal
presente testo unico;
h) sui flussi di spesa per la lotta alle tossicodipendenze e sulla
destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio.
9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia e giustizia, delle finanze,
della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del lavoro e della
previdenza sociale, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti a
trasmettere all'osservatorio i dati di cui al comma 8, relativi al primo e al
secondo semestre di ogni anno, entro i mesi di giugno e dicembre.
10. L'Osservatorio, avvalendosi anche delle prefetture e delle amministrazioni
locali, puo' richiedere ulteriori dati a qualunque amministrazione statale e
regionale, che e' tenuta a fornirli, con l'eccezione di quelli che possano
violare il diritto all'anonimato.
11. Ciascun Ministero e ciascuna regione possono ottenere informazioni
dall'Osservatorio.
12. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con i Ministri della
sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per gli affari sociali,
promuove campagne informative sugli effetti negativi sulla salute derivanti
dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, nonche' sull'ampiezza e sulla
gravita' del fenomeno criminale del traffico di tali sostanze.
13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso i mezzi di
comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso la stampa
quotidiana e periodica nonche' attraverso pubbliche affissioni e servizi
telefonici e telematici di informazione e di consulenza e sono finanziate
nella misura massima di lire 10 miliardi annue a valere sulla quota del Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga destinata agli interventi
previsti dall'articolo 127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il
Ministro per la solidarieta' sociale da lui delegato determina, con proprio
decreto, in deroga alle norme sulla pubblicita' delle amministrazioni
pubbliche, la distribuzione delle risorse finanziarie tra stampa quotidiana e
periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali e locali nonche' a
favore di iniziative mirate di comunicazione da sviluppare sul territorio
nazionale.
[14. (Abrogato)].
15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella sua
qualita' di Presidente del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione
antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi connessi con la
diffusione delle sostanze stupefacenti e psicotrope alla quale invita soggetti
pubblici e privati che esplicano la loro attivita' nel campo della prevenzione
e della cura della tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono
comunicate al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni
alla legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa.
16. L'Italia concorre, attraverso gli organismi internazionali, all'assistenza
ai Paesi in via di sviluppo produttori delle materie di base dalle quali si
estraggono le sostanze stupefacenti o psicotrope.
17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di reddito
per liberare le popolazioni locali dall'asservimento alle coltivazioni
illecite da cui attualmente traggono il loro sostentamento.
18. A tal fine sono attivati anche gli strumenti previsti dalla legge 26
febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di
sviluppo.
Art. 2.
Attribuzioni del Ministro della sanita'
1. Il Ministro della sanita', nell'ambito delle proprie competenze:
a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per le
attivita' di prevenzione del consumo e delle dipendenze da sostanze
stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la cura e il reinserimento sociale
dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool;
b) partecipa ai rapporti, sul piano internazionale, con la Commissione degli
stupefacenti e con l'Organo di controllo sugli stupefacenti del Coniglio
economico e sociale delle Nazioni Unite e con il Fondo delle Nazioni Unite per
il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi
della Comunita' economica europea e con ogni altra organizzazione
internazionale avente competenza nella materia di cui al presente testo unico;
a tal fine cura l'aggiornamento dei dati relativi alle quantita' di sostanze
stupefacenti o psicotrope effettivamente importate, esportate, fabbricate,
impiegate, nonche' alle quantita' disponibili presso gli enti o le imprese
autorizzati;
c) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli indirizzi per il
rilevamento epidemiologico da parte delle regioni, delle province autonome di
Trento e di Bolzano e delle unita' sanitarie locali, concernente le dipendenze
da alcool e da sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la produzione, la
fabbricazione, l'impiego, il commercio, l'esportazione, l'importazione, il
transito, l'acquisto, la vendita e la detenzione delle sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonche' quelle per la produzione, il commercio, l'esportazione,
l'importazione e il transito delle sostanze suscettibili di impiego per la
produzione di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al comma 1
dell'articolo 70;
e) stabilisce con proprio decreto:
1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione, all'impiego
e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' di
quelle di cui al comma 1, dell'articolo 70;
2) il completamento e l'aggiornamento delle tabelle di cui all'articolo 13,
sentiti il Consiglio superiore di sanita' e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga; (1)
3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope;
[4) (Abrogato);]
f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni dall'entrata
in commercio di nuovi farmaci, la loro capacita' di indurre dipendenza nei
consumatori;
g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica e di grazia e giustizia, studi e ricerche relativi
agli aspetti farmacologici, tossicologici, medici, psicologici, riabilitativi,
sociali, educativi, preventivi e giuridici in tema di droghe, alcool e
tabacco;
h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a eliminare il
fenomeno dello scambio di siringhe tra tossicodipendenti, favorendo anche
l'immissione nel mercato di siringhe monouso autobloccanti.
(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 3.
Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. E' istituito presso il Ministero della sanita' il Servizio centrale per le
dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope.
2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento per le
politiche e i programmi inerenti il trattamento delle dipendenze indicate nel
comma 1 su tutto il territorio nazionale, con parere obbligatorio del
Consiglio sanitario nazionale. Inoltre provvede a:
a) raccogliere i dati epidemiologici e le statistiche circa l'andamento dei
consumi, delle violazioni delle norme sulla circolazione stradale e degli
infortuni in stato di intossicazione da alcool e sostanze stupefacenti o
psicotrope;
b) raccogliere ed elaborare i dati trasmessi dalle regioni relativi
all'andamento delle dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da
alcool, nonche' agli interventi di prevenzione, di cura e di recupero sociale
e presentare annualmente un rapporto sulla materia al Ministro della sanita';
c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi pubblici e
privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool, ai contributi ad essi
singolarmente erogati, nonche' al numero degli utenti assistiti ed ai
risultati conseguiti nelle attivita' di recupero e prevenzione messe in atto;
d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni in materia di sostanze
stupefacenti o psicotrope per le quali e' competente il Ministro della sanita';
e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanita', il parere motivato in
ordine alla concessione di licenza di importazione di materie prime per la
produzione e l'impiego delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
f) procedere all'accertamento qualitativo e quantitativo delle sostanze
stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero della sanita' ai
sensi dell'articolo 87;
g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere nelle confezioni
commerciali di solventi inalabili;
h) individuare sostanze da taglio contenute nelle sostanze stupefacenti o
psicotrope. (1)
3. Il Servizio centrale per gli eventuali controlli analitici, si avvale dei
laboratori dell'Istituto superiore di sanita' o di istituti universitari.
(1) Lettera così modificata dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 4.
Composizione del servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze
stupefacenti o psicotrope
1. Al servizio centrale per le dipendenze da alcool e sostanze stupefacenti o
psicotrope e' preposto un dirigente generale del Ministero della sanita'.
2. Il Ministro provvede alla costituzione del Servizio centrale articolandolo
in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza da sostanze stupefacenti o
psicotrope, alla prevenzione delle infezioni da HIV tra i tossicodipendenti e
altre patologie correlate, all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi i
dirigenti di cui al comma 3.
3. Nella tabella XIX, allegata al decreto del Presidente della Repubblica
30 giugno 1972, n. 748 (1), sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il quadro A, livello di funzione C, e' incrementato di una unita';
b) il quadro C, livello di funzione D, e' incrementato di due unita';
c) il quadro C, livello di funzione E, e' incrementato di quattro unita'.
4. All'onere derivante dalla applicazione del presente articolo, valutato in
lire 360 milioni per ciascuno egli esercizi 1990, 1991 e 1992, si provvede con
la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui all'articolo 39, comma
2, della legge 26 giugno 1990, n. 162.
5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Parole così modificate dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 5.
Controllo e vigilanza
1. Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della sanita' si avvale normalmente dei nuclei specializzati dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di qualsiasi ufficiale e agente della forza pubblica. Per quanto riguarda il controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione e' coordinata con le capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto.
Art. 6.
Modalita' della vigilanza
1. La vigilanza presso gli enti e le imprese autorizzati alla coltivazione,
alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e presso chiunque sia
autorizzato alla detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, e'
esercitata dal Ministero della sanita'.
2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e
straordinarie.
3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni due anni, salvo
quanto stabilito dall'articolo 29.
4. Il Ministero della sanita' puo' disporre in ogni tempo ispezioni
straordinarie.
5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanita' puo' avvalersi
della collaborazione degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta'
di accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attivita'
previste dai titoli III, IV, V, VI e VII del presente testo unico.
6. La Guardia di finanza puo' eseguire ispezioni straordinarie in ogni tempo
presso gli enti e le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope quando sussistano sospetti di attivita' illecite.
Art. 7.
Obbligo di esibizione di documenti
1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli articoli 5 e 6 i titolari delle autorizzazioni, nonche' i titolari o i direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della sanita' ed agli appartenenti alle forze di polizia tutti i documenti inerenti all'autorizzazione, alla gestione della coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope.
Art. 8.
Opposizione alle ispezioni. Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni
chiunque:
a) indebitamente impedisce od ostacola lo svolgimento delle ispezioni previste
dall'articolo 6;
b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa debba essere improvvisa o
comunque non preannunciata;
c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o gli altri
atti previsti dall'articolo 29, oppure si sottrae all'obbligo di esibire i
documenti di cui all'articolo 7.
Art. 9.
Attribuzioni del Ministro dell'interno
1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze:
a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia per la
prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope e di coordinamento generale in materia dei compiti e delle
attivita' delle forze di polizia; promuove altresi', d'intesa con il Ministro
degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, accordi
internazionali di collaborazione con i competenti organismi esteri;
b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei Ministri
degli affari esteri e della sanita', rapporti con il Fondo delle Nazioni Unite
per il controllo dell'abuso delle droghe (UNFDAC), con i competenti organismi
della Comunita' economica europea e con qualsiasi altra organizzazione avente
competenza nella materia di cui al presente testo unico.
Art. 10.
Servizio centrale antidroga
1. Per l'attuazione dei compiti del Ministro dell'interno in materia di
coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e di alta direzione
dei servizi di polizia per la prevenzione e la repressione del traffico
illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il capo della polizia -
direttore generale della pubblica sicurezza si avvale del Servizio centrale
antidroga, gia' istituito nell'ambito del Dipartimento della pubblica
sicurezza ai sensi dell'articolo 35 della legge 10 aprile 1981, n. 121.
2. Ai fini della necessaria cooperazione internazionale nella prevenzione e
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, il
Servizio mantiene e sviluppa i rapporti con i corrispondenti servizi delle
polizie estere, avvalendosi anche dell'Organizzazione internazionale della
polizia criminale (OIPC-Interpol), nonche' con gli organi tecnici dei Governi
dei Paesi esteri operanti in Italia.
3. Il Servizio cura, altresi', i rapporti con gli organismi internazionali
interessati alla cooperazione nelle attivita' di polizia antidroga.
4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale antidroga e' equivalente,
agli effetti dello sviluppo della carriera, al periodo di comando, nei
rispettivi gradi, presso i Corpi di appartenenza.
5. Per le attivita' del Servizio centrale antidroga, nonche' per gli oneri di
cui all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento di cui all'articolo 101,
comma 2, sono stanziati, per il triennio 1990-1992, 6.800 milioni di lire in
ragione d'anno.
Art. 11.
Uffici antidroga all'estero
1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' destinare, fuori del
territorio nazionale, secondo quanto disposto dall'articolo 168 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, personale appartenente al Servizio centrale antidroga, che
operera' presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari in
qualita' di esperti, per lo svolgimento di attivita' di studio, osservazione,
consulenza e informazione in vista della promozione della cooperazione contro
il traffico della droga.
2. A tali fini il contingente previsto dall'articolo 168 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' aumentato di una quota
di venti unita', riservata agli esperti del Servizio centrale antidroga.
3. Per l'assolvimento dei compiti di cooperazione internazionale nella
prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, il Servizio centrale antidroga puo' costituire uffici operanti
fuori del territorio nazionale, nel quadro di specifici accordi di
cooperazione stipulati con i Governi interessati. Tali accordi stabiliranno la
condizione giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorita' locali.
4. Agli uffici di cui al comma 3 e' destinato personale del Servizio centrale
antidroga, nominato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e del tesoro.
5. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e' valutato in lire
4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dal 1990 per le spese riguardanti il
personale e in lire un miliardo per le spese di carattere funzionale
relativamente al 1990.
Art. 12.
Consultazione e raccordo tra lo Stato le regioni e le province autonome
1. I compiti di consultazione e raccordo, su tutto il territorio della Repubblica, delle attivita' di prevenzione, di cura e di recupero socio-sanitari delle tossicodipendenze e per la lotta contro l'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope sono svolti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quando all'ordine del giorno della Conferenza sono in discussione le problematiche attinenti alla materia di cui al presente test unico e' obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali.
Art. 13.
Tabelle delle sostanze soggette a controllo
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al
controllo del Ministero della salute sono raggruppate, in conformita' ai
criteri di cui all'articolo 14, in due tabelle, allegate al presente testo
unico. Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto il
completamento e l'aggiornamento delle tabelle con le modalita' di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera e), numero 2). (1)
2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di tutte le sostanze
e dei preparati indicati nelle convenzioni e negli accordi internazionali e
sono aggiornate tempestivamente anche in base a quanto previsto dalle
convenzioni e accordi medesimi ovvero a nuove acquisizioni scientifiche.
[3. (Abrogato).]
4. Il decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e inserito nella successiva edizione della Farmacopea ufficiale.
5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e
la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le
politiche antidroga, ed in accordo con le convenzioni internazionali in
materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, dispone con apposito decreto
l'esclusione da una o piu' misure di controllo di quei medicinali e
dispositivi diagnostici che per la loro composizione qualitativa e
quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinati.
(1)
(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 14. (1)
Criteri per la formazione delle tabelle
1. La inclusione delle sostanze stupefacenti o psicotrope nelle tabelle di cui
all'articolo 13 e' effettuata in base ai seguenti criteri:
a) nella tabella I sono indicati:
1) l'oppio e i materiali da cui possono essere ottenute le sostanze oppiacee
naturali, estraibili dal papavero sonnifero; gli alcaloidi ad azione
narcotico-analgesica da esso estraibili; le sostanze ottenute per
trasformazione chimica di quelle prima indicate; le sostanze ottenibili per
sintesi che siano riconducibili, per struttura chimica o per effetti, a quelle
oppiacee precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi;
2) le foglie di coca e gli alcaloidi ad azione eccitante sul sistema nervoso
centrale da queste estraibili; le sostanze ad azione analoga ottenute per
trasformazione chimica degli alcaloidi sopra indicati oppure per sintesi;
3) le sostanze di tipo amfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso
centrale;
4) ogni altra sostanza che produca effetti sul sistema nervoso centrale ed
abbia capacita' di determinare dipendenza fisica o psichica dello stesso
ordine o di ordine superiore a quelle precedentemente indicate;
5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che lisergici, e i derivati
feniletilamminici, che abbiano effetti allucinogeni o che possano provocare
distorsioni sensoriali;
6) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti; i tetraidrocannabinoli, i
loro analoghi naturali, le sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che
siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto
farmaco-tossicologico;
7) ogni altra pianta i cui principi attivi possono provocare allucinazioni o
gravi distorsioni sensoriali e tutte le sostanze ottenute per estrazione o per
sintesi chimica che provocano la stessa tipologia di effetti a carico del
sistema nervoso centrale;
b) nella sezione A della tabella II sono indicati:
1) i medicinali contenenti le sostanze analgesiche oppiacee naturali, di
semisintesi e di sintesi;
2) i medicinali di cui all'allegato III-bis al presente testo unico;
3) i medicinali contenenti sostanze di corrente impiego terapeutico per le
quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di grave dipendenza
fisica o psichica;
4) i barbiturici che hanno notevole capacita' di indurre dipendenza fisica o
psichica o entrambe, nonche' altre sostanze ad effetto ipnotico-sedativo ad
essi assimilabili ed i medicinali che li contengono;
c) nella sezione B della tabella II sono indicati:
1) i medicinali che contengono sostanze di corrente impiego terapeutico per le
quali sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica
o psichica di intensita' e gravita' minori di quelli prodotti dai medicinali
elencati nella sezione A;
2) i barbiturici ad azione antiepilettica e i barbiturici con breve durata
d'azione;
3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed i loro analoghi ad
azione ansiolitica o psicostimolante che possono dar luogo al pericolo di
abuso e generare farmacodipendenza;
d) nella sezione C della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II,
sezione B, da sole o in associazione con altri principi attivi, per i quali
sono stati accertati concreti pericoli di induzione di dipendenza fisica o
psichica;
e) nella sezione D della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II,
sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi quando per
la loro composizione qualitativa e quantitativa e per le modalita' del loro
uso, presentano rischi di abuso o farmacodipendenza di grado inferiore a
quello delle composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e C,
e pertanto non sono assoggettate alla disciplina delle sostanze che entrano a
far parte della loro composizione;
2) le composizioni medicinali ad uso parenterale a base di benzodiazepine;
3) le composizioni medicinali per uso diverso da quello iniettabile, le quali,
in associazione con altri principi attivi non stupefacenti contengono
alcaloidi totali dell'oppio con equivalente ponderale in morfina non superiore
allo 0,05 per cento in peso espresso come base anidra; le suddette
composizioni medicinali devono essere tali da impedire praticamente il
recupero dello stupefacente con facili ed estemporanei procedimenti
estrattivi;
f) nella sezione E della tabella II sono indicati:
1) le composizioni medicinali contenenti le sostanze elencate nella tabella II,
sezioni A o B, da sole o in associazione con altri principi attivi, quando per
la loro composizione qualitativa e quantitativa o per le modalita' del loro
uso, possono dar luogo a pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di
grado inferiore a quello delle composizioni medicinali elencate nella tabella
II, sezioni A, C o D.
2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini della applicazione del presente
testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri, gli eteri, ed i sali anche
relativi agli isomeri, esteri ed eteri, nonche' gli stereoisomeri nei casi in
cui possono essere prodotti, relativi alle sostanze ed ai preparati inclusi
nelle tabelle, salvo sia fatta espressa eccezione.
3. Le sostanze incluse nelle tabelle sono indicate con la denominazione comune
internazionale, il nome chimico, la denominazione comune italiana o
l'acronimo, se esiste. E', tuttavia, ritenuto sufficiente, ai fini della
applicazione del presente testo unico che nelle tabelle la sostanza sia
indicata con almeno una delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad
identificarla.
4. Le sostanze e le piante di cui al comma 1, lettera a), sono soggette alla
disciplina del presente testo unico anche quando si presentano sotto ogni
forma di prodotto, miscuglio o miscela.
(1) Articolo così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 15.
Adempimenti del Ministero della sanita' e delle regioni
1. Il Ministero della sanita' provvede alla pubblicazione periodica ed alla
diffusione mediante trasmissione alle regioni ed alle autorita' sanitarie
locali dei dati aggiornati concernenti le sostanze indicate nelle tabelle di
cui all'articolo 14, i loro effetti, i metodi di cura delle tossicodipendenze,
l'elenco dei presidi sanitari specializzati e dei centri sociali abilitati
alla prevenzione ed alla cura delle tossicomanie.
2. Gli uffici regionali competenti provvedono a comunicare le notizie di cui
al comma 1 ai singoli medici esercenti la professione sanitaria.
Art. 16.
Elenco delle imprese autorizzate
1. L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati alla coltivazione e produzione, alla fabbricazione, all'impiego e al commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli estremi di ciascuna autorizzazione e con la specificazione delle attivita' autorizzate, e' pubblicato annualmente, a cura del Ministero della sanita', nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
DELLE AUTORIZZAZIONI
Art. 17.
Obbligo di autorizzazione
1. Chiunque intenda coltivare, produrre, fabbricare impiegare, importare,
esportare, ricevere per transito, commerciare a qualsiasi titolo o comunque
detenere per il commercio sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle
tabelle di cui all'articolo 14 deve munirsi dell'autorizzazione del Ministero
della sanita'.
2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le farmacie, per quanto
riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti o psicotrope e per l'acquisto, la
vendita o la cessione di dette sostanze in dose e forma di medicamenti.
3. L'importazione, il transito e l'esportazione di sostanze stupefacenti o
psicotrope da parte di chi e' munito dell'autorizzazione di cui al comma 1,
sono subordinati alla concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della
sanita' in conformita' delle convenzioni internazionali e delle disposizioni
di cui al titolo V del presente testo unico.
4. Nella domanda di autorizzazione, gli enti e le imprese interessati devono
indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono responsabili della tenuta
dei registri e dell'osservanza degli altri obblighi imposti dalle disposizioni
dei titoli VI e VII del presente testo unico.
5. Il Ministro della sanita', nel concedere l'autorizzazione, determina, caso
per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa e' subordinata, sentito
il Comando generale della Guardia di Finanza nonche', quando trattasi di
coltivazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed e' soggetto alla tassa
di concessione governativa.
[7. (Abrogato).]
Art. 18.
Comunicazione dei decreti di autorizzazione
1. I decreti ministeriali di autorizzazione sono comunicati al Dipartimento di
pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, al Comando generale della
Guardia di finanza e al Comando generale dell'Arma i carabinieri che
impartiscono ai dipendenti organi periferici le istruzioni necessarie per la
vigilanza.
2. Uguale comunicazione e' effettuata al Servizio centrale antidroga.
Art. 19.
Requisiti soggettivi per l'autorizzazione
1. Le autorizzazioni previste dal comma 1 dell'articolo 17 sono personali e
non possono essere cedute, ne' comunque utilizzate da altri a qualsiasi titolo
ed in qualsiasi forma.
2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto ad enti o
imprese il cui titolare o legale rappresentante, se trattasi di societa', sia
di buona condotta e offra garanzie morali e professionali. Gli stessi
requisiti deve possedere il direttore tecnico dell'azienda.
3. Nel caso di enti o imprese che abbiano piu' filiali o depositi e'
necessaria l'autorizzazione per ciascuna filiale o deposito. I requisiti
previsti dal comma 2 devono essere posseduti anche dalla persona preposta alla
filiale o al deposito.
4. Nel caso di cessazione dell'attivita' autorizzata o di cessazione
dell'azienda, di mutamento della denominazione o della ragione sociale, di
morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o del legale rappresentante
dell'ente, l'autorizzazione decade di diritto, senza necessita' di apposito
provvedimento.
5. Tuttavia nel caso di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa o
del legale rappresentante dell'ente, il Ministero della sanita' puo'
consentire in via provvisoria, per non oltre il termine perentorio di tre
mesi, la prosecuzione dell'attivita' autorizzata sotto la responsabilita' del
direttore tecnico.
Art. 20.
Rinnovo delle autorizzazioni
1. La domanda per ottenere il rinnovo delle autorizzazioni deve essere
presentata, almeno tre mesi prima della scadenza, con la procedura stabilita
per il rilascio delle singole autorizzazioni.
2. Nei casi di decadenza di cui al comma 4 dell'articolo 19, ai fini del
rilascio della nuova autorizzazione, puo' essere ritenuta valida la
documentazione relativa ai requisiti obiettivi rimasti invariati.
Art. 21.
Revoca e sospensione dell'autorizzazione
1. In caso di accertate irregolarita' durante il corso della coltivazione,
della raccolta, della fabbricazione, trasformazione, sintesi, impiego,
custodia, commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando vengono a
mancare in tutto o in parte i requisiti prescritti dalla legge per il titolare
o per il legale rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della
sanita' procede alla revoca dell'autorizzazione.
2. Il Ministro della sanita' puo' procedere alla revoca anche in caso di
incidente tecnico, di furto, di deterioramento di sostanze stupefacenti o
psicotrope o di altre irregolarita' verificatesi anche per colpa del personale
addetto.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto risulti di lieve
entita', puo' essere adottato un provvedimento di sospensione
dell'autorizzazione fino a sei mesi.
4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato ed e'
notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato all'autorita'
sanitaria regionale, alla questura competente per territorio e, ove occorra,
al Comando generale della Guardia di finanza.
5. Nel caso che le irregolarita' indicate nel comma 1 concernano
esclusivamente le prescrizioni tecnico-agrarie, il Ministro della sanita'
adotta i provvedimenti opportuni, sentito il Ministero dell'agricoltura e
delle foreste.
Art. 22.
Provvedimenti in caso di cessazione delle attivita' autorizzate
1. Nei casi di decadenza, di revoca o di sospensione dell'autorizzazione, il Ministro della sanita', salvo quanto previsto dall'articolo 23, adotta i provvedimenti ritenuti opportuni nei riguardi delle eventuali giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope e provvede al ritiro del bollettario e dei registri previsti dal presente testo unico, nonche' al ritiro del decreto di autorizzazione.
Art. 23.
Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Nell'esercizio delle facolta' previste dall'articolo 22, il Ministro della
sanita' puo' consentire, su richiesta dell'interessato, la cessione delle
giacenze di sostanze stupefacenti o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad
altri enti o imprese autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati.
2. Qualora nel termine di un anno non sia stato possibile realizzare alcuna
destinazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, queste vengono
acquisite dallo Stato ed utilizzate con le procedure e modalita' di cui
all'articolo 24.
3. Le sostanze deteriorate non utilizzabili farmacologicamente devono essere
distrutte, osservando le modalita' di cui all'articolo 25.
4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma del presente
articolo deve essere redatto apposito verbale.
Art. 24.
Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite
1. Le sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o comunque acquisite dallo
Stato ai sensi dell'articolo 23 sono poste a disposizione del Ministero della
sanita' che effettuate, se necessario, le analisi provvede alla loro
utilizzazione o distruzione.
2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il ricavato,
dedotte le spese sostenute dallo Stato, e' versato al proprietario. Le somme
relative ai recuperi delle spese sostenute dallo Stato sono versate con
imputazione ad apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate
statali.
Art. 25.
Distruzione delle sostanze consegnate o messe a disposizione del Ministero
della sanita'
1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi previsti
dagli articoli 23 e 24 e' disposta con decreto del Ministro della sanita' che
ne stabilisce le modalita' di attuazione e si avvale di idonee strutture
pubbliche locali, ove esistenti, o nazionali.
2. In tali casi il Ministro della sanita' puo', altresi', richiedere ai
prefetti delle province interessate che venga assicurata adeguata assistenza
da parte delle forze di polizia alle operazioni di distruzione.
3. Il verbale relativo alle operazioni di cui al comma 2 e' trasmesso al
Ministero della sanita'.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
Capo I
Della coltivazione e produzione
Art. 26.
Coltivazioni e produzioni vietate
1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata nel territorio dello
Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I di cui
all'articolo 14. (1)
2. Il Ministro della sanita' puo' autorizzare istituti universitari e
laboratori pubblici aventi fini istituzionali di ricerca, alla coltivazione
delle piante sopra indicate per scopi scientifici, sperimentali o didattici.
(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 27.
Autorizzazione alla coltivazione
1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione, avanzata dai soggetti di
cui agli articoli 16 e 17 del presente testo unico deve contenere il nome del
richiedente coltivatore responsabile, l'indicazione del luogo, delle
particelle catastali e della superficie di terreno sulla quale sara'
effettuata la coltivazione, nonche' la specie di coltivazione e i prodotti che
si intende ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei
locali destinati alla custodia dei prodotti ottenuti.
2. Sia la richiesta che l'eventuale decreto ministeriale di autorizzazione
sono trasmessi alla competente unita' sanitaria locale e agli organi di cui
all'articolo 29 ai quali spetta l'esercizio della vigilanza e del controllo di
tutte le fasi della coltivazione fino all'avvenuta cessione del prodotto.
3. L'autorizzazione e' valida oltre che per la coltivazione, anche per la
raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da effettuarsi
esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione per la fabbricazione e
l'impiego di sostanze stupefacenti.
Art. 28.
Sanzioni
1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le piante indicate
nell'articolo 26, e' assoggettato a sanzioni penali ed amministrative
stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze stesse.
2. Chiunque non osserva le prescrizioni e le garanzie cui l'autorizzazione e'
subordinata, e' punito, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave, con
l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire quattro
milioni.
3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e
confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86.
Art. 29.
Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti
1. Ai fini della vigilanza sulle attivita' di coltivazione, raccolta e
produzione di stupefacenti, i militari della Guardia di finanza svolgono
controlli periodici delle coltivazioni autorizzate per accertare l'osservanza
delle condizioni imposte e la sussistenza delle garanzie richieste dal
provvedimento autorizzativo. La periodicita' dei controlli e' concordata tra
il Ministero della sanita', il Comando generale della Guardia di finanza e il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in relazione alla ubicazione ed
estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo agrario.
2. Indipendentemente dalle ispezioni previste dal comma 1, i militari della
Guardia di finanza possono eseguire controlli a carattere straordinario in
caso di sospetto di frode.
3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia di finanza
hanno facolta' di accedere in qualunque tempo alle coltivazioni, nonche' nei
locali di custodia dei prodotti ottenuti, ove effettuano riscontri sulle
giacenze.
4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante o parti di esse,
dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono essere effettuate alla presenza
dei predetti militari.
5. Fuori delle coltivazioni autorizzate, e specialmente nelle immediate
vicinanze di esse, i militari della Guardia di finanza esercitano attiva
vigilanza al fine di prevenire e reprimere qualsiasi tentativo di abusiva
sottrazione dei prodotti. Ove accertino l'esistenza di coltivazioni abusive,
provvedono alla conta delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse
dopo averne repertato appositi campioni.
Art. 30.
Eccedenze di produzione
1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per
cento sulle quantita' consentite purche' siano denunciate al Ministero della
sanita' entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.
2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell'anno
successivo.
3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantita'
superiore a quelle consentite o tollerate e' punito con la reclusione sino ad
un anno o con la multa fino a lire venti milioni.
Capo II
Della fabbricazione
Art. 31.
Quote di fabbricazione
1. Il Ministro della sanita', entro il mese di novembre di ogni anno, tenuto
conto degli impegni derivanti dalle convenzioni internazionali, stabilisce con
proprio decreto le quantita' delle varie sostanze stupefacenti o psicotrope,
comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B di cui all'articolo 14, che
possono essere fabbricate e messe in vendita, in Italia o all'estero, nel
corso dell'anno successivo, da ciascun ente o impresa autorizzati alla
fabbricazione.
2. I limiti quantitativi stabiliti nel provvedimento di cui al comma 1 possono
essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno al quale si riferiscono.
3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
4. Sono tollerate eventuali eccedenze di fabbricazione non superiori al 10 per
cento sulle quantita' consentite purche' siano denunciate al Ministero della
sanita' entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate. Le eccedenze
sono computate nei quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo.
5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti o psicotrope in quantita'
superiori a quelle consentite o tollerate e' punito con la reclusione fino ad
un anno o con la multa fino a lire venti milioni.
Art. 32.
Autorizzazione alla fabbricazione
1. Chiunque intenda ottenere l'autorizzazione per estrarre alcaloidi dalla
pianta di papavero sonnifero o dall'oppio dalle foglie o dalla pasta di coca o
da altre piante contenenti sostanze stupefacenti, ovvero fabbricarli per
sintesi, deve presentare domanda al Ministero della sanita', entro il 31
ottobre di ciascun anno.
2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel comma 1,
da chi intenda estrarre, trasformare ovvero produrre per sintesi sostanze
psicotrope.
3. La domanda deve essere corredata dal certificato di iscrizione all'albo
professionale del direttore tecnico, che deve essere munito di laurea in
chimica o in farmacia o in altra disciplina affine.
4. La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere:
a) le generalita' del richiedente: titolare dell'impresa o legale
rappresentanza dell'ente che avra' la responsabilita' per quanto riguarda
l'osservanza delle norme di legge;
b) la sede, l'ubicazione e, la descrizione dell'ente o dell'impresa di
fabbricazione con descrizione grafica dei locali adibiti alla lavorazione e al
deposito della merce lavorata o da porsi in lavorazione;
c) le generalita' del direttore tecnico che assume la responsabilita' con il
titolare dell'impresa o il legale rappresentante dell'ente;
d) la qualita' e i quantitativi delle materie prime richieste per la
lavorazione;
e) le sostanze che si intende fabbricare, nonche' i procedimenti di estrazione
che si intende applicare, con l'indicazione presumibile delle rese di
lavorazione.
5. L'autorizzazione e' valida, oltre che per la fabbricazione di sostanze
stupefacenti e psicotrope, anche per l'acquisto delle relative materie prime,
nonche' per la vendita dei prodotti ottenuti.
Art. 33.
Idoneita' dell'officina ai fini della fabbricazione
1. Ogni officina deve essere provvista di locali adibiti esclusivamente alla
fabbricazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, di apparecchi e mezzi
adeguati allo scopo, nonche' di locali idonei alla custodia dei prodotti
finiti e delle materie prime occorrenti per la fabbricazione.
2. Il Ministero della sanita' accerta la sussistenza dei requisiti di cui al
comma 1.
3. Qualora il richiedente non sia autorizzato all'esercizio di officina
farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione.
4. Il Ministero della sanita' accerta, mediante ispezione, l'idoneita'
dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni.
5. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i
relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello
stato di previsione delle entrate statali.
Art. 34.
Controllo sui cicli di lavorazione
1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione di
sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II, sezione A,
di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o piu' militari della
Guardia di finanza per il controllo dell'entrata e dell'uscita delle sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonche' per la sorveglianza a carattere
continuativo durante i cicli di lavorazione. (1)
2. La vigilanza puo' essere disposta, su richiesta del Ministero alla sanita',
previa intesa con il Comando generale della Guardia di finanza, anche presso
singoli enti o imprese autorizzati all'impiego di dette sostanze.
3. Le istruzioni di servizio sono impartite dal Comando generale della Guardia
di finanza in conformita' alle disposizioni di massima concertate, anche ai
fini del coordinamento, col Ministero della sanita'.
4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti o psicotrope, hanno
l'obbligo di mettere a disposizione dei militari addetti alla vigilanza presso
lo stabilimento i locali idonei per lo svolgimento delle operazioni di
controllo, adeguatamente attrezzati per i turni di riposo, quando la
lavorazione si svolga durante la notte.
(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 35.
Controllo sulle materie prime
1. Il Ministero della sanita' esercita il controllo sulle quantita' di materie
prime ad azione stupefacente, sulle quantita' di sostanze stupefacenti o
psicotrope comprese nelle tabelle I e II, sezioni A e B di cui all'articolo
14, fabbricate o comunque in possesso di ciascuna officina e sulla loro
destinazione, con particolare riguardo alla ripartizione quantitativa sul
mercato.
2. Il Ministro della sanita' puo' limitare o vietare, in qualsiasi momento,
ove particolari circostanze lo richiedano, la fabbricazione di singole
sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad effettuare saltuarie
ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria che su richiesta
del Ministero della sanita'.
Capo III
Dell'impiego
Art. 36.
Autorizzazione all'impiego
1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione all'impiego di sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e II di cui all'articolo
14, purche' regolarmente autorizzato all'esercizio di officina farmaceutica,
deve presentare domanda al Ministero della sanita', secondo le modalita'
previste dal comma 4 dell'articolo 32, in quanto applicabili.
2. Il Ministero della sanita' accerta se i locali siano idonei alla
preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e dei prodotti.
3. Il decreto di autorizzazione e' valido per l'acquisto e per l'impiego delle
sostanze sottoposte a controllo, nonche' per la vendita dei prodotti
ottenuti. (1)
4. Le spese relative agli accertamenti di cui al comma 2 sono a carico del
richiedente ed i relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito
capitolo dello stato di previsione delle entrate statali.
(1) Parole così modificate dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Capo IV
Del commercio all'ingrosso
Art. 37.
Autorizzazione al commercio all'ingrosso
1. Chiunque intende ottenere l'autorizzazione al commercio all'ingrosso di
sostanze stupefacenti o psicotrope deve presentare domanda al Ministero della
sanita', separatamente per ciascun deposito o filiale.
2. Il Ministero della sanita' accerta l'idoneita' dei locali adibiti alla
conservazione e alla custodia delle sostanze e dei prodotti.
3. Le spese relative a tali accertamenti sono a carico del richiedente ed i
relativi recuperi sono versati con imputazione ad apposito capitolo dello
stato di previsione delle entrate statali.
4. La domanda corredata da certificato di iscrizione della camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare:
a) le generalita' del titolare o la denominazione dell'impresa commerciale con
l'indicazione del legale rappresentante;
b) le generalita' della persona responsabile del funzionamento dell'esercizio
e l'indicazione dei requisiti previsti dall'articolo 188-bis del testo unico
delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
c) l'ubicazione delle sedi, delle filiali, dei depositi o magazzini nei quali
il commercio viene esercitato con l'indicazione dei locali riservati alla
ricezione, alla detenzione e alla spedizione o consegna dei prodotti di cui al
comma 1, con la indicazione delle misure di sicurezza adottate per i predetti
locali;
d) le sostanze, i prodotti e le specialita' medicinali che si intende
commerciare.
5. Il Ministro della sanita', previ gli opportuni accertamenti, rilascia
l'autorizzazione al commercio determinando, ove necessario, le condizioni e le
garanzie.
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE
Capo I
Della vendita, dell'acquisto e della somministrazione
Art. 38.
Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. La vendita o cessione, a qualsiasi titolo, anche gratuito, delle
sostanze e dei medicinali compresi nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14
deve essere fatta alle persone autorizzate a norma del presente testo unico in
base a richiesta scritta da staccarsi da apposito bollettario «buoni acquisto»
conforme al modello predisposto e distribuito dal Ministero della salute. La
richiesta scritta non e' necessaria per la vendita o cessione a qualsiasi
titolo ai titolari o direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere
per quanto attiene ai medicinali compresi nella tabella II, sezioni D ed E,
acquistati presso le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso. I titolari
o i direttori di farmacie aperte al pubblico o ospedaliere possono utilizzare
il bollettario «buoni acquisto» anche per richiedere, a titolo gratuito, i
medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, ad altre farmacie
aperte al pubblico o ospedaliere, qualora si configuri il carattere di urgenza
terapeutica. (1)
1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio decreto, il modello di
bollettario «buoni acquisto» adatto alle richieste cumulative. (1)
2. In caso di perdita, anche parziale, del bollettario «buoni acquisto», deve
essere fatta, entro ventiquattro ore dalla scoperta, denuncia scritta all'autorita'
di pubblica sicurezza. Chiunque viola tale disposizione e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a lire
quattro milioni.
3. I produttori di specialita' medicinali contenenti sostanze stupefacenti o
psicotrope sono autorizzati, nei limiti e secondo le norme stabilite dal
Ministero della sanita', a spedire ai medici chirurghi e ai medici veterinari
campioni di tali specialita'.
4. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici veterinari
di campioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nelle tabelle I,
II e III di cui all'articolo 14.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione di cui
al comma 4 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento della somma
da lire duecentomila a lire un milione.
6. L'invio delle specialita' medicinali di cui al comma 4 e' subordinato alla
richiesta datata e firmata dal sanitario, che si impegna alla somministrazione
sotto la propria responsabilita'.
7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo e' punito salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 39.
Buoni acquisto
1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la richiesta di una sola
sostanza o preparazione.
2. Esso e' diviso in tre sezioni. La sezione prima costituisce la matrice e
rimane in possesso del richiedente. Ad essa deve essere allegata la fattura di
vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli estremi del buono acquisto al
quale si riferisce. La sezione seconda e' consegnata al fornitore che deve
allegarla alla copia della fattura di vendita.
3. Le sezioni prima e seconda devono essere conservate quali documenti
giustificativi dell'operazione.
4. La sezione terza deve essere inviata a cura del venditore al Ministero
della sanita'. Quando l'acquirente e' titolare o direttore di farmacia, la
sezione stessa deve essere inviata all'autorita' sanitaria regionale nella cui
circoscrizione ha sede la farmacia.
Art. 40.
Confezioni per la vendita
1. Il Ministero della salute, nel rispetto delle normative comunitarie,
al momento dell'autorizzazione all'immissione in commercio, determina, in
rapporto alla loro composizione, indicazione terapeutica e posologia, le
confezioni dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope che
possono essere messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri di
cui all'articolo 14, la sezione della tabella II in cui collocare il
medicinale stesso (1).
2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia ed eventuali
controindicazioni devono essere riportate in modo inequivoco nel foglio
illustrativo che accompagna la confezione.
(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 41.
Modalita' di consegna
1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da parte degli enti o delle
imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta:
a) personalmente all'intestatario dell'autorizzazione al commercio o al
farmacista, previo accertamento della sua identita', qualora la consegna sia
effettuata presso la sede dell'ente o dell'impresa, e annotando i dati del
documento di riconoscimento in calce al buono acquisto;
b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente o dell'impresa, debitamente
autorizzato, direttamente al domicilio dell'acquirente, previo accertamento
della identita' di quest'ultimo e annotando i dati del documento di
riconoscimento in calce al buono acquisto;
c) a mezzo pacco postale assicurato;
d) mediante agenzia di trasporto o corriere privato. In questo caso, ove si
tratti di sostanze stupefacenti o psicotrope indicate nelle tabelle I e II,
sezione A, di cui all'articolo 14 (1) e il cui quantitativo sia
superiore ai cento grammi, il trasporto deve essere effettuato previa
comunicazione, a cura del mittente, al piu' vicino ufficio di Polizia di Stato
o comando dei carabinieri o della Guardia di finanza.
1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, la consegna di sostanze
sottoposte a controllo puo' essere fatta anche da parte di operatori sanitari,
per quantita' terapeutiche di medicinali (1) di cui
all'allegato III-bis, accompagnate da dichiarazione sottoscritta dal medico di
medicina generale, di continuita' assistenziale o dal medico ospedaliero che
ha in cura il paziente, che ne prescriva l'utilizzazione anche nell'assistenza
domiciliare di pazienti affetti da dolore severo in corso di patologia
neoplastica o degenerativa, ad esclusione del trattamento domiciliare degli
stati di tossicodipendenza da oppiacei.
2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera d), compilata in triplice
copia, deve indicare il mittente ed il destinatario, il giorno in cui si
effettua il trasporto, la natura e la quantita' degli stupefacenti
trasportati. Una delle copie e' trattenuta dall'ufficio o comando predetti; la
seconda e' da questo inviata al corrispondente ufficio o comando della
giurisdizione del destinatario, per la opportuna azione di vigilanza; la
terza, timbrata e vistata dall'ufficio o comando di cui sopra, deve
accompagnare la merce ed essere restituita dal destinatario al mittente.
3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope non
ottemperando alle disposizioni del presente articolo e' punito con l'arresto
fino ad un anno e con l'ammenda da lire un milione a lire venti milioni.
4. Chi vende o cede sostanze sottoposte a controllo, deve conservare la copia
della fattura, il relativo buono acquisto, nonche', ove la consegna avvenga a
mezzo posta o corriere, la ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del
corriere privato, relativa alla spedizione della merce. La inosservanza delle
disposizioni del presente comma e' punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire un milione.
(1) Parole così modificate dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 42.
Acquisto di medicinali a base di sostanze stupefacenti e di sostanze
psicotrope da parte di medici chirurghi
1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori sanitari o
responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unita' operativa
di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni
sanitarie qualora, per le normali esigenze terapeutiche, si determini la
necessita' di approvvigionarsi di medicinali a base di sostanze stupefacenti o
psicotrope compresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo
14, devono farne richiesta scritta in triplice copia alla farmacia o al
grossista di medicinali. La prima delle predette copie rimane per
documentazione al richiedente; le altre due devono essere rimesse alla
farmacia o alla ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per il
proprio discarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria locale a cui
fanno riferimento. (1)
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto dei predetti medicinali in
misura eccedente in modo apprezzabile quelle occorrenti per le normali
necessita' e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da euro 100 ad euro 500 (2).
3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al comma 1 debbono
tenere un registro di carico e scarico dei medicinali acquistati (2),
nel quale devono specificare l'impiego dei medicinali stessi (2).
4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina dall'autorita'
sanitaria locale.
(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
(2) Parole così modificate dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 43. (1)
Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari
1. I medici chirurghi e i medici veterinari prescrivono i medicinali
compresi nella tabella II, sezione A, di cui all'articolo 14, su apposito
ricettario approvato con decreto del Ministero della salute.
2. La prescrizione dei medicinali indicati nella tabella II, sezione A, di cui
all'articolo 14 puo' comprendere un solo medicinale per una cura di durata non
superiore a trenta giorni, ad eccezione della prescrizione dei medicinali di
cui all'allegato III-bis per i quali la ricetta puo' comprendere fino a due
medicinali diversi tra loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti
per una cura di durata non superiore a trenta giorni.
3. Nella ricetta devono essere indicati:
a) cognome e nome dell'assistito ovvero del proprietario dell'animale
ammalato;
b) la dose prescritta, la posologia ed il modo di somministrazione;
c) l'indirizzo e il numero telefonico professionali del medico chirurgo o del
medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata;
d) la data e la firma del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la
ricetta e' rilasciata;
e) il timbro personale del medico chirurgo o del medico veterinario da cui la
ricetta e' rilasciata.
4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice copia a ricalco per
i medicinali non forniti dal Servizio sanitario nazionale, ed in triplice
copia a ricalco per i medicinali forniti dal Servizio sanitario nazionale. Una
copia della ricetta e' comunque conservata dall'assistito o dal proprietario
dell'animale ammalato.
Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma ed il
contenuto del ricettario di cui al comma 1.
5. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui
all'articolo 14, qualora utilizzati per il trattamento di disassuefazione
dagli stati di tossicodipendenza da oppiacei o di alcooldipendenza, e'
effettuata utilizzando il ricettario di cui al comma 1 nel rispetto del piano
terapeutico predisposto da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura
privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita'
di diagnosi di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo. La persona
alla quale sono consegnati in affidamento i medicinali di cui al presente
comma e' tenuta ad esibire a richiesta la prescrizione medica o il piano
terapeutico in suo possesso.
6. I medici chirurghi e i medici veterinari sono autorizzati ad
approvvigionarsi attraverso autoricettazione, a trasportare e a detenere i
medicinali compresi nell'allegato III-bis per uso professionale urgente,
utilizzando il ricettario di cui al comma 1.
Una copia della ricetta e' conservata dal medico chirurgo o dal medico
veterinario che tiene un registro delle prestazioni effettuate, annotandovi le
movimentazioni, in entrata ed uscita, dei medicinali di cui si e'
approvvigionato e che successivamente ha somministrato. Il registro delle
prestazioni non e' di modello ufficiale e deve essere conservato per due anni
a far data dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle
autoricettazioni sono conservate, come giustificativo dell'entrate, per lo
stesso periodo del registro.
7. Il personale che opera nei distretti sanitari di base o nei servizi
territoriali o negli ospedali pubblici o accreditati delle aziende sanitarie
locali e' autorizzato a consegnare al domicilio di pazienti affetti da dolore
severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad esclusione del
trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei, le
quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato III-bis
accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive la posologia e
l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare.
8. Gli infermieri professionali che effettuano servizi di assistenza
domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di base o nei servizi
territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari dei pazienti,
opportunamente identificati dal medico o dal farmacista che ivi effettuano
servizio, sono autorizzati a trasportare le quantita' terapeutiche dei
medicinali compresi nell'allegato III-bis accompagnate dalla certificazione
medica che ne prescrive la posologia e l'utilizzazione a domicilio di pazienti
affetti da dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa, ad
esclusione del trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da
oppiacei.
9. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezioni B, C e D,
di cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta da rinnovarsi volta per volta
e da trattenersi da parte del farmacista.
10. La prescrizione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione E, di
cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta medica.
(1) Articolo così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 44.
Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
1. E' fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle
previste dall'articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del
comma 1 e' punito con una sanzione amministrativa, del pagamento di una somma
fino a lire due milioni.
Art. 45. (1)
Dispensazione dei medicinali
1. La dispensazione dei medicinali compresi nella tabella II, sezione A,
di cui all'articolo 14 e' effettuata dal farmacista che si accerta dell'identita'
dell'acquirente e prende nota degli estremi di un documento di riconoscimento
da trascrivere sulla ricetta.
2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui al comma 1 dietro presentazione
di prescrizione medica compilata sulle ricette previste dal comma 1
dell'articolo 43 nella quantita' e nella forma farmaceutica prescritta.
3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata redatta
secondo le disposizioni stabilite nell'articolo 43, di annotarvi la data di
spedizione e di apporvi il timbro della farmacia e di conservarla tenendone
conto ai fini del discarico dei medicinali sul registro di entrata e uscita di
cui al comma 1 dell'articolo 60.
4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni B e C, e'
effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi
volta per volta. Il farmacista appone sulla ricetta la data di spedizione e il
timbro della farmacia e la conserva tenendone conto ai fini del discarico dei
medicinali sul registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, comma
1.
5. Il farmacista conserva per due anni, a partire dal giorno dell'ultima
registrazione nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, le ricette che
prescrivono medicinali compresi nella tabella II, sezioni A, B e C. Nel caso
di fornitura di medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale, il
farmacista e' tenuto a conservare una copia della ricetta originale o
fotocopia della ricetta originale, recante la data di spedizione.
6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione D, e'
effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica da rinnovarsi
volta per volta.
7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II, sezione E, e'
effettuata dal farmacista dietro presentazione di ricetta medica.
8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio, la prescrizione medica non
puo' essere piu' spedita.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, il contravventore alle disposizioni
del presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 100 ad euro 600.
10. Il Ministro della salute provvede a stabilire, con proprio decreto, tenuto
conto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15 luglio 2004 in materia di
tracciabilita' di medicinali, la forma ed il contenuto dei moduli idonei al
controllo del movimento dei medicinali a base di sostanze stupefacenti o
psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e singoli reparti.
(1) Articolo così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Capo II
Disciplina per i casi di approvvigionamento obbligatorio
Art. 46.
Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili
1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella II,
sezioni A, C e D, prevista (1) dall'articolo 14, di cui devono
essere provviste le navi mercantili a norma della legge 16 giugno 1939, n.
1045, e' fatta in triplice copia, nei limiti stabiliti dalle tabelle allegate
alla legge medesima, dal medico di bordo o, qualora questi manchi, da un
medico fiduciario dell'armatore.
Essa deve precisare il nome o il numero del natante, nonche' il luogo ove ha
sede l'ufficio di iscrizione della nave per la quale viene rilasciata; inoltre
deve essere vistata dal medico di porto del luogo ove trovasi il natante.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le
altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per
il proprio discarico e trasmette l'altra al medico di porto annotandovi la
dicitura: «spedita il giorno...».
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu' delle
disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il medico di bordo o, quando questi manchi, il capitano della nave, e'
consegnatario (( dei medicinali )) e deve annotare in apposito registro il
carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna pagina dal
medico di porto del luogo ove e' iscritta la nave.
6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata di due anni a
datare dal giorno dell'ultima registrazione.
(1) Parole così modificate dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 47.
Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro
1. La richiesta per l'acquisto dei medicinali compresi nella tabella II,
sezioni A, C e D, prevista (1) dall'articolo 14, di cui devono
essere provviste le aziende industriali, commerciali e agricole, a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, 303, e' fattain
triplice copia, nei limiti stabiliti nelle disposizioni previste dal decreto
medesimo, dal medico fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome
dell'azienda e il luogo ove e' ubicato il cantiere per il quale e' rilasciata,
nonche' il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve esse vistata dall'autorita'
sanitaria locale nella cui circoscrizione il cantiere e' ubicato.
2. La prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente; le
altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne trattiene una per il
proprio discarico e trasmette l'altra alla competente unita' sanitaria locale
apponendovi la dicitura: «spedita il giorno...».
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o piu' delle
disposizioni del presente articolo e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire un milione.
4. Il titolare dell'azienda o il medico del cantiere o, in mancanza,
l'infermiere addetto o il capo cantiere e' consegnatario dei medicinali (1)
e deve annotare in apposito registro il carico e lo scarico.
5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in ciascuna pagina
dall'autorita' sanitaria locale nella cui circoscrizione l'azienda ha sede.
Esso deve essere conservato per la durata di due anni a datare dal giorno
dell'ultima registrazione.
(1) Parole così modificate dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 48.
Approvvigionamento per le necessita' di pronto soccorso
1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di preparazioni, previste
negli articoli 46 e 47, il Ministero della sanita' puo' rilasciare
autorizzazione, indicando la persona responsabile della custodia e della
utilizzazione, alla detenzione di dette preparazioni, per finalita' di pronto
soccorso a favore di equipaggi e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri,
marittimi ed aerei o di comunita' anche non di lavoro, di carattere
temporaneo.
2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in misura
corrispondente alle esigenze mediamente calcolabili, nonche' le disposizioni
che gli interessati sono tenuti ad osservare.
Capo III
Della ricerca scientifica e sperimentazione
Art. 49.
Istituti di ricerca scientifica Assegnazione di stupefacenti e sostanze
psicotrope
1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o per indagini
richieste dall'autorita' giudiziaria, gli istituti d'istruzione universitaria
ed i titolari di laboratorio di ricerca scientifica e sperimentazione,
all'uopo riconosciuti idonei dal Ministero della sanita', possono essere
autorizzati a provvedersi di quantitativi di sostanze stupefacenti o
psicotrope occorrenti per ciascun ciclo di ricerca di sperimentazione.
2. L'autorizzazione e' rilasciata da parte del Ministro della sanita', previa
determinazione dei quantitativi predetti. Di detti quantitativi deve essere
dato conto al Ministero della sanita' in qualsiasi momento ne venga fatta
richiesta, nonche' con relazione scritta annuale contenente la descrizione
delle ricerche e delle sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi
dei ricercatori e dei periti. L'autorizzazione non e' soggetta a tassa di
concessione governativa.
3. Il responsabile della detenzione e dell'uso scientifico assume in entrata
la sostanza e si munisce, ai fini della registrazione di scarico, delle
dichiarazioni lasciate dai singoli ricercatori e sperimentatori o periti.
4. Le persone autorizzate sono obbligate ad annotare in apposito registro
vidimato dall'autorita' sanitaria locale le seguenti indicazioni:
a) gli estremi dell'atto di autorizzazione;
b) la quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e in
giacenza;
c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle sperimentazioni effettuate e
l'indicazione dei prodotti ottenuti e delle quantita' residue.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del
comma 4 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
fino a lire un milione.
DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE E DEL TRANSITO
Art. 50.
Disposizioni generali
1. L'importazione, l'esportazione ed il transito di sostanze stupefacenti o
psicotrope possono essere effettuati esclusivamente dagli enti e dalle imprese
autorizzati alla coltivazione delle piante, alla produzione alla
fabbricazione, all'impiego e al commercio di sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonche' all'impiego delle predette sostanze, a fini di ricerca
scientifica e di sperimentazione.
2. Le operazioni di cui al comma 1 devono, essere svolte soltanto tramite le
dogane di prima categoria.
3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola operazione;
ha la validita' di mesi sei e puo' essere utilizzato anche per quantitativi
inferiori a quelli assegnati.
4. Le sostanze stupefacenti psicotrope dirette all'estero devono essere
spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato.
5. E' vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope con
destinazione ad una casella postale o ad una banca.
6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone, punti o depositi
franchi qualora la disciplina a questi relativa vi consenta la introduzione di
sostanze stupefacenti o psicotrope.
7. Durante il transito e' vietato manomettere o in qualsiasi modo modificare
gli involucri contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope salvo che per
finalita' doganali o di polizia. E' vietato altresi' destinarli, senza
apposita autorizzazione del Ministro della sanita', a Paese diverso da quello
risultante dal permesso di esportazione e da quello di transito.
8. Per il trasporto e la consegna di sostanze stupefacenti o psicotrope in
importazione, esportazione o transito si applicano le norme di cui
all'articolo 41.
9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si applicano soltanto alle sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III, IV e V di cui
all'articolo 14.
Capo I
Dell'importazione
Art. 51.
Domanda per il permesso di importazione
1. Per ottenere il permesso di importazione, l'interessato e' tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanita' secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro.
Art. 52.
Importazione
1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di importazione in
conformita' delle convenzioni internazionali, ne da' tempestivo avviso alla
dogana presso la quale e' effettuata l'importazione e, se quest'ultima e'
interna, anche alla dogana di confine.
2. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna e' disposto
con scorta di bolletta di cauzione per merci estere dichiarate, sulla quale
deve essere indicato l'indirizzo del locale autorizzato, destinato ad
accogliere il prodotto.
3. L'importatore deve presentare al piu' presto alla dogana destinataria il
permesso di importazione, insieme con la dichiarazione doganale, provvedendo
in pari tempo, ove si debba procedere al prelevamento di campioni, a
richiedere l'intervento del comando della Guardia di finanza.
4. La dogana destinataria, pervenuta la merce e qualora non sussista la
possibilita' di sdoganare immediatamente la merce medesima, ne dispone
l'introduzione nei propri magazzini di temporanea custodia, dandone nello
stesso tempo comunicazione al Ministero della sanita', al Servizio centrale
antidroga, al competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore.
Art. 53.
Sdoganamento e bolletta di accompagnamento
1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma 3
dell'articolo 52 e dopo il prelievo dei campioni, provvede allo sdoganamento
dei prodotti ed assicura i colli che li contengono con contrassegni doganali.
Sulla bolletta di importazione la dogana, oltre alle indicazioni di rito, deve
annotare anche gli estremi del permesso di importazione, da allegarsi alla
bolletta matrice, e a scorta della merce importata rilascia una bolletta di
accompagnamento, riportante tutti i dati essenziali dell'avvenuta operazione,
nonche' il termine entro cui la bolletta medesima dovra' essere restituita
alla dogana emittente con le attestazioni di scarico.
2. L'arrivo a destinazione della merce deve risultare da attestazione che
l'importatore, dopo che la merce sia stata presa in carico sull'apposito
registro, avra' cura di far apporre sulla bolletta di accompagnamento dal piu'
vicino ufficio di Polizia di Stato o Comando dei carabinieri o della Guardia
di finanza ovvero dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata
disposta.
3. La bolletta di accompagnamento, munita della cennata attestazione, deve
essere restituita, entro il termine perentorio specificato nella bolletta
stessa, dall'importatore alla dogana, che informa dall'avvenuta regolare
importazione, citando la data e il numero della bolletta di importazione, il
Ministero della sanita', il Servizio centrale antidroga ed il Comando della
Guardia di finanza competente.
4. Trascorso il termine assegnato per la restituzione della bolletta di
accompagnamento senza che questa sia stata restituita, munita
dell'attestazione di scarico, la dogana redige processo verbale, informandone
le autorita' di cui al comma 3.
Art. 54.
Prelevamento di campioni
1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese
nelle tabelle I e II, sezioni A e B (1), di cui all'articolo
14 la dogana destinataria provvede al prelevamento di campioni, a richiesta
del Ministero della sanita' e con le modalita' da questi fissate.
2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope incluse
nelle tabelle I e II, sezione A (1), previste dall'articolo
14 la dogana preleva quattro separati campioni con le modalita' indicate nel
presente articolo.
3. Ciascun campione, salvo diversa determinazione disposta dal Ministero della
sanita' all'atto del rilascio del permesso di importazione, deve essere
costituito da almeno 10 grammi per l'oppio, per gli estratti di oppio, per la
resina di canape e per la pasta di coca; di grammi 20 per le foglie di coca,
per la canapa indiana, per le capsule e per la paglia di papavero; di grammi
uno per la cocaina, per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina e per
qualunque altra sostanza chimica allo stato grezzo o puro, di sali o di
derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1.
4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di vetro, con
chiusura a tenuta, suggellati.
5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantita' e qualita'
della sostanza, della ditta importatrice e della provenienza, devono figurare
anche il titolo dichiarato del principio attivo dominante e la percentuale di
umidita' della sostanza.
6. All'operazione di prelevamento dei campioni deve presenziare anche un
militare della Guardia di finanza.
7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito verbale compilato
in contraddittorio con l'importatore o un suo legale rappresentante e firmato
dagli intervenuti.
8. Una copia del verbale e' trasmessa, a cura della dogana, al Ministero della
sanita', altra copia e' allegata alla dichiarazione di importazione ed una
terza copia e' consegnata all'importatore.
9. Dei campioni prelevati, due devono essere trasmessi, a cura della dogana,
al Ministero della sanita', uno rimane alla dogana stessa ed uno e' trattenuto
in custodia dall'importatore, il quale deve tenerne conto agli effetti delle
registrazioni di entrata ed uscita.
(1) Parole così modificate dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 55.
Analisi dei campioni
1. L'analisi sul campione e' disposta dal Ministero della sanita' ed e'
effettuata entro sessanta giorni dall'Istituto superiore di sanita' a spese
dell'importatore.
2. I risultati sono comunicati a cura del Ministero stesso alla dogana
competente, all'importatore e, per conoscenza, al laboratorio chimico centrale
delle dogane e delle imposte dirette per gli usi di legge.
3. I residuati dell'analisi dei campioni ed i campioni non utilizzati sono
restituiti, su richiesta, all'importatore a sue spese.
4. I residuati e i campioni non richiesti restano a disposizione del Ministero
della sanita'.
5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore puo' utilizzare il campione
affidatogli per la custodia.
Capo II
Dell'esportazione
Art. 56.
Domanda per il permesso di esportazione
1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato e' tenuto a
presentare domanda anche al Ministro della sanita'.
2. La domanda deve essere redatta secondo le modalita' stabilite con decreto
del Ministro della sanita'. Essa deve essere corredata dal permesso di
importazione rilasciato dalle competenti autorita' del Paese di destinazione
della merce, vidimato delle autorita' consolari italiane ivi esistenti.
Art. 57.
Esportazione
1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di esportazione, ne da'
tempestivo avviso alla dogana di confine, attraverso la quale deve essere
effettuata la esportazione, e al Servizio centrale antidroga.
2. Copia del permesso e' inoltrata alle competenti autorita' del Paese di
destinazione tramite il Ministero degli affari esteri.
3. Sulla matrice e sulla figlia della bolletta di esportazione rilasciata
dalla dogana devono essere indicati la data ed il numero del permesso di
esportazione, il quale rimane allegato alla matrice.
4. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello Stato la dogana da'
immediata comunicazione al Ministero della sanita', segnalando gli estremi
della bolletta e del permesso di esportazione.
5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale, ferroviario od aereo, il
permesso di esportazione deve essere presentato dall'operatore agli uffici
postali, agli scali ferroviari od aerei, i quali sono tenuti ad unirlo ai
documenti di viaggio a scorta della merce fino alla dogana di uscita. Quest'ultima
provvede agli adempimenti indicati nel presente articolo.
6. La spedizione deve essere effettuata secondo le modalita' stabilite con
decreto del Ministro della sanita'.
Capo III
Del transito
Art. 58.
Domanda per il permesso di transito
1. Per ottenere il permesso di transito l'operatore e' tenuto a presentare
domanda al Ministero della sanita' secondo le modalita' stabilite con decreto
del Ministro.
2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:
a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorita' del
Paese di destinazione;
b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorita' del
Paese di provenienza.
3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere
esibiti in fotoriproduzione o in copia, purche' vidimati dalle competenti
autorita' consolari italiane.
4. Il transito e' ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.
Art. 59.
Transito
1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso di transito di sostanze
stupefacenti o psicotrope, ne da' tempestivamente avviso alle dogane di
entrata e uscita.
2. La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato il permesso di transito,
procede all'inoltro della merce alla dogana di uscita, emettendo a scorta
della merce stessa, bolletta di cauzione estera dichiarata alla cui figlia
allega il permesso di transito. Il termine di validita' di tale bolletta deve
essere fissato sulla base del tempo strettamente necessario perche' la merce
raggiunga, per la via piu' breve, la dogana di uscita.
3. Tanto sulla matrice quanto sulla figlia della bolletta di cauzione la
dogana emittente deve indicare la data e il numero del permesso di transito.
La stessa dogana comunica quindi al Ministero della sanita', nonche' alla
dogana di uscita, l'arrivo e la spedizione della merce, specificando gli
estremi della bolletta emessa.
4. La dogana di uscita, effettuata l'operazione, invia il certificato di
scarico alla dogana di entrata e questa, ricevuto il certificato medesimo,
provvede a dare conferma al Ministero della sanita' dell'avvenuta uscita della
merce dal territorio dello Stato, precisando i dati concernenti l'operazione
effettuata.
5. Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta di cauzione,
la dogana di uscita, indipendentemente dagli altri adempimenti di competenza,
informa immediatamente il piu' vicino posto di polizia di frontiera e il
Ministero della sanita'.
DELLA DOCUMENTAZIONE E CUSTODIA
Art. 60. (1)
Registro di entrata e uscita
1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e di
medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14, e' iscritto in un
registro speciale nel quale, senza alcuna lacuna, abrasione o aggiunta, in
ordine cronologico, secondo una progressione numerica unica per ogni sostanza
o medicinale, e' tenuto in evidenza il movimento di entrata e di uscita delle
stesse sostanze o medicinali. Tale registro e' numerato e firmato in ogni
pagina dal responsabile dell'azienda unita' sanitaria locale o da un suo
delegato che riporta nella prima pagina gli estremi della autorizzazione
ministeriale e dichiara nell'ultima il numero delle pagine di cui il registro
e' costituito. Il registro e' conservato da parte degli enti e delle imprese
autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni dal giorno
dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto a cinque anni per le
officine autorizzate all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio
all'ingrosso.
2. I responsabili delle farmacie aperte al pubblico e delle farmacie
ospedaliere riportano sul registro il movimento dei medicinali di cui alla
tabella II, sezioni A, B e C secondo le modalita' indicate al comma
precedente.
3. Le unita' operative delle strutture sanitarie pubbliche e private, nonche'
le unita' operative dei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali
sono dotate di registro di carico e scarico dei medicinali di cui alla tabella
II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo 14.
4. I registri di cui ai commi 1 e 3 sono conformi ai modelli predisposti dal
Ministero della salute.
5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3, il Ministero della salute
stabilisce con proprio decreto le modalita' di registrazione su supporto
informatico della movimentazione delle sostanze e dei medicinali di cui alle
tabelle previste dall'articolo 14.
6. Il registro di cui al comma 3 e' vidimato dal direttore sanitario, o da un
suo delegato, che provvede alla sua distribuzione.
Il registro e' conservato, in ciascuna unita' operativa, dal responsabile
dell'assistenza infermieristica per due anni dalla data dell'ultima
registrazione.
7. Il dirigente medico preposto all'unita' operativa e' responsabile della
effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile e quella reale dei
medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B e C, prevista dall'articolo
14.
8. Il direttore responsabile del servizio farmaceutico compie periodiche
ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di reparto di cui al
comma 3 e redige apposito verbale da trasmettere alla direzione sanitaria.
(1) Articolo così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 61.
Registro di entrata e uscita per gli enti e le imprese autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da enti e imprese
autorizzati alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche'
dei medicinali, compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, e' annotata
ciascuna operazione di entrata e di uscita o di passaggio in lavorazione. (1)
2. Nelle registrazioni relative alle operazioni di uscita o di passaggio in
lavorazione deve risultare anche il numero della operazione con la quale la
sostanza, che ne e' oggetto, fu registrata in entrata.
3. La sostanza ottenuta dal processo lavorativo, anche mediante sintesi, deve
essere registrata in entrata con le indicazioni che consentono il collegamento
con i dati contenuti nel registro di lavorazione.
4. Le variazioni quantitative delle giacenze di ogni sostanza devono essere
contabilizzate, in apposita colonna da intestare alla sostanza stessa, in
corrispondenza della registrazione concernente l'operazione da cui sono state
determinate.
(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 62. (1)
Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati all'impiego
o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e per le farmacie.
1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e imprese autorizzati all'impiego ed al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali di cui alle tabelle previste dall'articolo 14 ed il registro delle farmacie per quanto concerne i medicinali di cui alla tabella II, sezioni A e C, dell'articolo 14, sono chiusi al 31 dicembre di ogni anno. La chiusura si compie mediante scritturazione riassuntiva di tutti i dati comprovanti i totali delle qualita' e quantita' dei prodotti avuti in carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati o commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni eventuale differenza o residuo.
(1) Articolo così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 63.
Registro di lavorazione per gli enti e le imprese autorizzati alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali compresi nelle tabelle di cui
all'articolo 14 tengono anche un registro di lavorazione, numerato e firmato
in ogni pagina da un funzionario del Ministero della salute all'uopo delegato,
nel quale sono iscritte le quantita' di materie prime poste in lavorazione,
con indicazione della loro esatta denominazione e della data di entrata nel
reparto di lavorazione, nonche' i prodotti ottenuti da ciascuna lavorazione. (1)
2. I registri devono essere conservati, da parte degli enti e delle imprese
autorizzati alla fabbricazione, per la durata di dieci anni a datare dal
giorno dell'ultima registrazione. Detto termine e' ridotto a cinque anni per
le officine che impiegano sostanze stupefacenti o psicotrope; per i
commercianti grossisti e per i farmacisti.
3. Il registro di lavorazione deve essere conforme al modello predisposto dal
Ministero della sanita' ed approvato con decreto del Ministro.
(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 64.
Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici veterinari, le
navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti terrestri ed aerei e le
comunita' temporanee.
1. Nel registro di carico e scarico previsto dagli articoli 42, 46, e 47
devono essere annotati per ogni somministrazione, oltre il cognome, il nome e
la residenza del richiedente, salvo quanto stabilito nell'articolo 120, comma
5, la data della somministrazione, la denominazione e la quantita' della
preparazione somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna pagina
del registro e' intestata ad una sola preparazione e deve essere osservato un
ordine progressivo numerico unico delle operazioni di carico e scarico.
2. Detti registri ogni anno dalla data di rilascio devono essere sottoposti al
controllo e alla vidimazione dell'autorita' sanitaria locale o del medico di
porto che ne ha effettuato la prima vidimazione.
Art. 65. (1)
Obbligo di trasmissione di dati
1. Gli enti e le imprese autorizzati alla produzione, alla fabbricazione
e all'impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali,
compresi nelle tabelle di cui all'articolo 14, trasmettono al Ministero della
salute, alla Direzione centrale per i servizi antidroga e alla competente
unita' sanitaria locale annualmente, non oltre il 31 gennaio di ciascun anno,
i dati riassuntivi dell'anno precedente e precisamente:
a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico;
b) la quantita' e qualita' delle sostanze utilizzate per la produzione di
medicinali preparati nel corso dell'anno;
c) la quantita' e la qualita' dei medicinali venduti nel corso dell'anno;
d) la quantita' e la qualita' delle giacenze esistenti al 31 dicembre.
(1) Articolo così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 66.
Trasmissione di notizie e dati trimestrali
1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi dell'articolo 17 che
abbiano effettuato importazioni o esportazioni di sostanze stupefacenti o
psicotrope nonche' di medicinali compresi nelle tabelle di cui all'articolo
14, trasmettono al Ministero della salute, entro 15 giorni dalla fine di ogni
trimestre, i dati relativi ai permessi di importazione o di esportazione
utilizzati nel corso del trimestre precedente. Gli enti e le imprese
autorizzati alla fabbricazione trasmettono, altresi', un rapporto sulla natura
e quantita' delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per la
lavorazione degli stupefacenti o sostanze psicotrope nonche' dei medicinali
ricavati, e di quelli venduti nel corso del trimestre precedente. In tale
rapporto, per l'oppio grezzo, nonche' per le foglie e pasta di coca e'
indicato il titolo in principi attivi ad azione stupefacente. (1)
2. Il Ministero della sanita' puo', in qualsiasi momento, richiedere agli enti
o alle imprese autorizzati alla fabbricazione, all'impiego e al commercio di
sostanze stupefacenti o psicotrope, notizie e dati che devono essere forniti
entro il termine stabilito.
3. Salvo che, il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi alle
condizioni prescritte o non fornisca entro il termine stabilito le
informazioni previste dal presente articolo e dall'articolo 65 ovvero fornisca
dati inesatti o incompleti e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire due milioni.
(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 67.
Perdita, smarrimento o sottrazione
1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei registri, di loro parti o
dei relativi documenti giustificativi, gli interessati, entro ventiquattro ore
dalla constatazione, devono farne denuncia scritta alla piu' vicina autorita'
di pubblica sicurezza, e darne comunicazione al Ministero della sanita'.
2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1 deve essere fatta all'autorita'
sanitaria locale, nella cui circoscrizione ha sede la farmacia.
Art. 68.
Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico.
Trasmissione di dati
1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque non ottempera
alle norme sulla tenuta dei registri di entrata e uscita, di carico e scarico
e di lavorazione, nonche' all'obbligo di trasmissione dei dati e di denunzia
di cui agli articoli da 60 a 67 e' punito con l'arresto sino a due anni o con
l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni.
PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE SOSTANZE INDICATE NELLA IV, V E NELLA VI TABELLA.
Art. 69. (1)
[Obbligo di trasmissione di dati e di segnalazioni]
(1) Articolo abrogato.
Art. 70.
Sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope
1. Sono sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope quelle individuate e classificate come tali nelle
categorie 1, 2, e 3 riportate nell'allegato I.
2. I soggetti definiti nell'allegato II, di seguito denominati gli
«operatori», i quali intendono effettuare per taluna delle sostanze
appartenenti alla categoria 1, dell'allegato I, una delle attivita' indicate
nella citata definizione devono munirsi dell'autorizzazione ministeriale di
cui al comma 1 dell'articolo 17. Si applicano altresi' le disposizioni di cui
al comma 2 e ai commi 4, 5 e 6 dello stesso articolo 17 nonche', in quanto
compatibili, gli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano altresi' agli operatori che intendono
effettuare attivita' di importazione, esportazione e transito ad eccezione
degli spedizionieri doganali, dei depositari e dei vettori che agiscono
unicamente in tale qualita'.
3. Gli operatori che intervengono nella fabbricazione e nell'immissione in
commercio di taluna delle sostanze appartenenti alla categoria 2 dell'allegato
I, sono tenuti a comunicare al Ministero della sanita' gli indirizzi dei
locali in cui producono dette sostanze o da cui le inviano per la
commercializzazione, e ad indicare tempestivamente eventuali variazioni. Allo
stesso obbligo sono tenuti gli operatori di cui all'articolo 2-bis, paragrafo
2, del regolamento CEE n. 3677/90 nei limiti ivi indicati.
4. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1, 2 e 3
dell'allegato I e' subordinata al previo rilascio del permesso
all'esportazione da parte del Ministero della sanita' in conformita' e nei
limiti di quanto disposto dagli articoli 4, 5 e 5-bis del regolamento CEE del
Consiglio del 13 dicembre 1990. Egualmente, l'importazione e il transito delle
sostanze di cui alla categoria 1 dell'allegato I da parte di chi e' munito
dell'autorizzazione di cui al comma 2, sono subordinati alla concessione del
permesso rilasciato dal Ministero della sanita'. Si applicano altresi' le
disposizioni di cui al titolo V.
5. All'interno del territorio dell'Unione europea, le sostanze appartenenti
alla categoria 1 dell'allegato I possono essere fornite unicamente alle
persone autorizzate, ai sensi del comma 2 ovvero dalle competenti autorita' di
altro Stato membro.
6. Gli operatori sono tenuti a documentare le transazioni commerciali relative
alle sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I, secondo le
modalita' indicate nell'allegato III.
7. Gli operatori hanno l'obbligo di comunicare alla Direzione centrale per i
servizi antidroga, istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica
sicurezza del Ministero dell'interno, al piu' tardi al momento della loro
effettuazione, le singole operazioni commerciali relative alle sostanze da
essi trattate, secondo le modalita' e entro i termini stabiliti con decreto
del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'interno sentiti i
Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
medesimo obbligo si applica altresi' agli operatori che svolgono attivita' di
importazione, esportazione e transito.
8. Gli operatori sono altresi' tenuti a collaborare in ogni altro modo con la
Direzione centrale per i servizi antidroga, istituita nell'ambito del
Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in
particolare fornendo ogni informazione eventualmente richiesta, nonche'
segnalando immediatamente ogni fatto od elemento che, per caratteristiche,
entita', natura o per qualsiasi altra circostanza conosciuta in ragione dell'attivita'
esercitata, induce a ritenere che le sostanze trattate possono essere in
qualsiasi modo impiegate per la produzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope. Al medesimo obbligo sono sottoposti gli operatori che svolgono
attivita' di importazione, esportazione e transito.
9. Per la vigilanza ed il controllo sulle attivita' di cui al comma 2 e
sull'esattezza e completezza dei dati e delle informazioni forniti si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, con esclusione del comma 3, e
agli articoli 7 e 8. Ai fini della vigilanza relativa agli altri obblighi si
applicano le disposizioni dell'articolo 35, comma 3.
10. Chiunque non adempie agli obblighi di comunicazione di cui al comma 7 e'
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a
lire cinque milioni. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la
sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di cui al comma 2 per
un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno. Puo' essere
applicata la misura cautelare interdittiva della sospensione dell'esercizio
dell'attivita' di cui al comma 3 per un periodo non superiore ad un anno.
11. Ove il fatto non costituisce reato, in caso di violazione degli obblighi
di informazione e di segnalazione di cui al comma 8, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un milione a lire cinque
milioni. Puo' essere adottato il provvedimento della sospensione
dell'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' per un periodo non inferiore
ad un mese e non superiore ad un anno. Le stesse sanzioni si applicano nei
confronti delle violazioni di cui ai commi 3 e 6.
12. Chiunque produce, commercia, effettua operazioni di importazione,
esportazione o transito relativamente a sostanze inserite nella categoria 1
dell'allegato I senza la prescritta autorizzazione, o le esporta in assenza
del permesso di cui al comma 4, e' punito con la reclusione da quattro a dieci
anni e con la multa da lire venti milioni a lire duecento milioni. Alla
condanna consegue la revoca dell'autorizzazione, nonche' il divieto del suo
ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza di condanna
il giudice puo' altresi' disporre la sospensione dell'attivita' svolta
dall'operatore, con riferimento alle sostanze di cui alle categorie 2 e 3
dell'allegato I, per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore ad un
anno.
13. Chiunque esporta senza il necessario permesso di cui al comma 4, sostanze
classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I, e' punito con l'arresto
fino ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni.
Con la sentenza di condanna il giudice puo' disporre la sospensione dell'attivita'
svolta dall'operatore per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore
ad un anno. Puo' essere applicata la misura cautelare interdittiva della
sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore ad un anno.
14. La violazione dell'obbligo di cui al comma 5 e' punita con l'arresto fino
ad un anno o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni. Il
giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la sospensione
dell'autorizzazione a svolgere le attivita' di cui al comma 2 per un periodo
non inferiore ad un mese e non superiore ad un anno.
15. Gli allegati I, II e III potranno essere modificati con decreto del
Ministero della sanita', in conformita' a nuove disposizioni di modifica della
disciplina comunitaria.
Art. 71. (1)
[Prescrizioni relative alla vendita]
(1) Articolo abrogato.
DELLA REPRESSIONE DELLE ATTIVITA' ILLECITE
Capo I
Disposizioni penali e sanzioni amministrative
Art. 72.
Attivita' illecite
[1. (Abrogato).]
2. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessita' di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto.
Art. 73.
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o
psicotrope
1. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 17, coltiva,
produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede,
distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce
in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope
di cui alla tabella I prevista dall'articolo 14, e' punito con la reclusione
da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. (1)
1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e' punito chiunque, senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 17, importa, esporta, acquista, riceve a
qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene:
a) sostanze stupefacenti o psicotrope che per quantita', in particolare se
superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute
emanato di concerto con il Ministro della giustizia sentita la Presidenza del
Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale per le politiche antidroga-,
ovvero per modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo
complessivo o al confezionamento frazionato, ovvero per altre circostanze
dell'azione, appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;
b) medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope elencate nella
tabella II, sezione A, che eccedono il quantitativo prescritto. In questa
ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite da un terzo alla meta' (1).
2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo 17,
illecitamente cede, mette o procura che altri metta in commercio le sostanze o
le preparazioni indicate nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 (2),
e' punito con la reclusione da sei a ventidue anni e con la multa da euro
26.000 a euro 300.000. (2)
2-bis. Le pene di cui al comma 2 si applicano anche nel caso di illecita
produzione o commercializzazione delle sostanze chimiche di base e dei
precursori di cui alle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al presente testo
unico, utilizzabili nella produzione clandestina delle sostanze stupefacenti o
psicotrope previste nelle tabelle di cui all'articolo 14. (1)
3. Le stesse pene si applicano a chiunque coltiva, produce o fabbrica sostanze
stupefacenti o psicotrope diverse da quelle stabilite nel decreto di
autorizzazione. (1)
4. Quando le condotte di cui al comma 1 riguardano i medicinali
ricompresi nella tabella II, sezioni A, B e C, di cui all'articolo 14 e non
ricorrono le condizioni di cui all'articolo 17, si applicano le pene ivi
stabilite, diminuite da un terzo alla meta'. (1)
5. Quando, per i mezzi, per la modalita' o le circostanze dell'azione ovvero
per la qualita' e quantita' delle sostanze, i fatti previsti dal presente
articolo sono di lieve entita', si applicano le pene della reclusione da uno a
sei a anni e della multa da euro 3.000 a euro 26.000. (1)
5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente ai reati di cui al
presente articolo commessi da persona tossicodipendente o da assuntore di
sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice, con la sentenza di condanna o
di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444
del codice di procedura penale, su richiesta dell'imputato e sentito il
pubblico ministero, qualora non debba concedersi il beneficio della
sospensione condizionale della pena, puo' applicare, anziche' le pene
detentive e pecuniarie, quella del lavoro di pubblica utilita' di cui
all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, secondo le
modalita' ivi previste. Con la sentenza il giudice incarica l'Ufficio locale
di esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo svolgimento del lavoro
di pubblica utilita'. L'Ufficio riferisce periodicamente al giudice. In deroga
a quanto disposto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274, il lavoro di pubblica utilita' ha una durata corrispondente a quella
della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo' essere disposto anche nelle strutture private autorizzate ai sensi
dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso di violazione degli
obblighi connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', in deroga
a quanto previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n.
274, su richiesta del Pubblico ministero o d'ufficio, il giudice che procede,
o quello dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice
di procedura penale, tenuto conto dell'entita' dei motivi e delle circostanze
della violazione, dispone la revoca della pena con conseguente ripristino di
quella sostituita. Avverso tale provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per
Cassazione, che non ha effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo'
sostituire la pena per non piu' di due volte (1).
6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone in concorso tra loro, la pena
e' aumentata.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi
per chi si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a
conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorita' di polizia o
l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di risorse rilevanti per la
commissione dei delitti.
(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
(2) Parole così modificate dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 74.
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope
1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di commettere piu'
delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce,
dirige, organizza o finanzia l'associazione e' punito per cio' solo con la
reclusione non inferiore a venti anni.
2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la reclusione non inferiore a
dieci anni.
3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci o piu' o se
tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope.
4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non
puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto
dal comma 2, a dodici anni di reclusione.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la
disponibilita' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in
luogo di deposito.
5. La pena e' aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del
comma 1 dell'articolo 80.
6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti dal comma
5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416
del codice penale.
7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a due terzi
per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per
sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.
8. Quando in leggi e decreti e' richiamato il reato previsto dall'articolo 75
della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1,
della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al
presente articolo.
Art. 75. (1)
Condotte integranti illeciti amministrativi
1. Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi
titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle
ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o medicinali contenenti sostanze
stupefacenti o psicotrope elencate nella tabella II, sezioni B e C, fuori
delle condizioni di cui all'articolo 72, comma 2, e' sottoposto, per un
periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o piu' delle
seguenti sanzioni amministrative:
a) sospensione della patente di guida o divieto di conseguirla;
b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla;
c) sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto
di conseguirli;
d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di
conseguirlo se cittadino extracomunitario.
2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e' invitato a seguire
il programma terapeutico e socio-riabilitativo di cui all'articolo 122 o ad
altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle
proprie specifiche esigenze, predisposto dal servizio pubblico per le
tossicodipendenze competente per territorio analogamente a quanto disposto al
comma 13 o da una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116.
3. Accertati i fatti di cui al comma 1, gli organi di polizia procedono alla
contestazione immediata, se possibile, e riferiscono senza ritardo e comunque
entro dieci giorni, con gli esiti degli esami tossicologici sulle sostanze
sequestrate effettuati presso le strutture pubbliche di cui al comma 10, al
prefetto competente ai sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento,
l'interessato abbia la diretta e immediata disponibilita' di veicoli a motore,
gli organi di polizia procedono altresi' all'immediato ritiro della patente di
guida. Qualora la disponibilita' sia riferita ad un ciclomotore, gli organi
accertatori ritirano anche il certificato di idoneita' tecnica, sottoponendo
il veicolo a fermo amministrativo. Il ritiro della patente di guida, nonche'
del certificato di idoneita' tecnica e il fermo amministrativo del ciclomotore
hanno durata di trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di quanto
previsto al comma 4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e
successive modificazioni. La patente di guida e il certificato di idoneita'
tecnica sono trasmessi al prefetto competente ai sensi del comma 13. In caso
di guida di un veicolo durante il periodo in cui la patente sia stata ritirata
ovvero di circolazione con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, si
applicano rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli 216 e 214 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
4. Entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della segnalazione, il
prefetto, se ritiene fondato l'accertamento, adotta apposita ordinanza
convocando, anche a mezzo degli organi di polizia, dinanzi a se' o a un suo
delegato, la persona segnalata per valutare, a seguito di colloquio, le
sanzioni amministrative da irrogare e la loro durata nonche', eventualmente,
per formulare l'invito di cui al comma 2. In tale attivita' il prefetto e'
assistito dal personale del nucleo operativo costituito presso ogni
prefettura-ufficio territoriale del Governo. Nel caso in cui l'interessato si
avvalga delle facolta' previste dall'articolo 18 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e successive modificazioni, e non venga emessa ordinanza motivata di
archiviazione degli atti, da comunicare integralmente all'organo che ha
effettuato la segnalazione, contestualmente all'ordinanza con cui viene
ritenuto fondato l'accertamento, da adottare entro centocinquanta giorni dalla
ricezione degli scritti difensivi ovvero dallo svolgimento dell'audizione ove
richiesta, il prefetto convoca la persona segnalata ai fini e con le modalita'
indicate nel presente comma. La mancata presentazione al colloquio comporta
l'irrogazione delle sanzioni di cui al comma
1. Avverso l'ordinanza con cui il prefetto ritiene fondato l'accertamento e
convoca la persona segnalata puo' essere proposta opposizione al giudice di
pace, entro il termine di dieci giorni dalla notifica all'interessato. Nel
caso di minore l'opposizione viene proposta al Tribunale per i minorenni.
Valgono per la competenza territoriale in merito all'opposizione gli stessi
criteri indicati al comma 13.
5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto, qualora cio' non
contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca i genitori o chi ne
esercita la potesta', li rende edotti delle circostanze di fatto e da' loro
notizia circa le strutture di cui al comma 2.
6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1 a 5 puo' essere fatto
uso soltanto ai fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni previste
nel presente articolo e nell'articolo 75-bis.
7. L'interessato puo' chiedere di prendere visione e di ottenere copia degli
atti di cui al presente articolo che riguardino esclusivamente la sua persona.
Nel caso in cui gli atti riguardino piu' persone, l'interessato puo' ottenere
il rilascio di estratti delle parti relative alla sua situazione.
8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in essere da
straniero maggiorenne, gli organi di polizia ne riferiscono altresi' al
questore competente per territorio in relazione al luogo, come determinato al
comma 13, per le valutazioni di competenza in sede di rinnovo del permesso di
soggiorno.
9. Al decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni di cui al comma 1 e
eventualmente formula l'invito di cui al comma 2, che ha effetto dal momento
della notifica all'interessato, puo' essere fatta opposizione entro il termine
di dieci giorni dalla notifica stessa, davanti al giudice di pace, e nel caso
di minorenne al Tribunale per i minorenni, competente in relazione al luogo
come determinato al comma 13. Copia del decreto e' contestualmente inviata al
questore di cui al comma 8.
10. Gli accertamenti medico-legali e tossicologico-forensi sono effettuati
presso gli istituti di medicina legale, i laboratori universitari di
tossicologia forense, le strutture delle Forze di polizia ovvero presso le
strutture pubbliche di base da individuare con decreto del Ministero della
salute.
11. Se risulta che l'interessato si sia sottoposto, con esito positivo, al
programma di cui al comma 2, il prefetto adotta il provvedimento di revoca
delle sanzioni, dandone comunicazione al questore e al giudice di pace
competente.
12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione II del capo I
e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo di residenza
o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi siano sconosciuti,
in relazione al luogo ove e' stato commesso il fatto, applica le sanzioni di
cui al comma 1 e formula l'invito di cui al comma 2.
14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel caso di particolare tenuita'
della violazione, ricorrono elementi tali da far presumere che la persona si
asterra', per il futuro, dal commetterli nuovamente, in luogo della sanzione,
e limitatamente alla prima volta, il prefetto puo' definire il procedimento
con il formale invito a non fare piu' uso delle sostanze stesse, avvertendo il
soggetto delle conseguenze a suo danno.
(1) Articolo così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 75-bis (1)
Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica
1. Qualora in relazione alle modalita' od alle circostanze dell'uso,
dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 possa derivare pericolo per
la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti gia' condannato, anche non
definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per
quelli previsti dalle disposizioni del presente testo unico o dalle norme
sulla circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione delle norme del
presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza,
puo' essere inoltre sottoposto, per la durata massima di due anni, ad una o
piu' delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale
ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri
territorialmente competente;
b) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata
dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora
prefissata;
c) divieto di frequentare determinati locali pubblici;
d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
e) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente
indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici;
f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore.
2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il quale e' stata applicata una
delle sanzioni di cui all'articolo 75, quando la persona si trova nelle
condizioni di cui al comma 1, puo' disporre le misure di cui al medesimo
comma, con provvedimento motivato, che ha effetto dalla notifica
all'interessato, recante l'avviso che lo stesso ha facolta' di presentare,
personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice della
convalida. Il provvedimento e' comunicato entro quarantotto ore dalla notifica
al giudice di pace competente per territorio in relazione al luogo di
residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il giudice, se
ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto la convalida
nelle successive quarantotto ore.
3. Le misure, su istanza dell'interessato, sentito il questore, possono essere
modificate o revocate dal giudice di pace competente, qualora siano cessate o
mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Le prescrizioni
possono essere altresi' modificate, su richiesta del questore, qualora
risultino aggravate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In
tal caso, con la richiesta di modifica, il questore deve avvisare
l'interessato della facolta' prevista dal comma 2. Il ricorso per cassazione
contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui all'articolo 75, adottato
quando l'interessato risulta essersi sottoposto con esito positivo al
programma di cui al comma 2 dell'articolo 75, e' comunicato al questore e al
giudice ai fini della revoca dei provvedimenti eventualmente emessi ai sensi
del presente articolo. Il giudice provvede senza formalita'.
5. Della sottoposizione con esito positivo al programma e' data comunicazione
al questore in relazione al disposto di cui al comma 8 dell'articolo 75.
6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma 1 del
presente articolo e' punito con l'arresto da tre a diciotto mesi.
7. Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere ai sensi dei
commi da 2 a 4 e' il tribunale per i minorenni, individuato in relazione al
luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio.
(1) Articolo così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 76. (1)
[Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria Sanzioni penali in caso di
inosservanza]
(1) Articolo abrogato.
Art. 77.
Abbandono di siringhe
1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da mettere a rischio l'incolumita' altrui siringhe o altri strumenti pericolosi utilizzati per l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.
Art. 78.
Quantificazione delle sostanze
1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo parere
dell'Istituto superiore di sanita' e del Comitato scientifico di cui
all'articolo 1-ter, e periodicamente aggiornato in relazione all'evoluzione
delle conoscenze nel settore, sono determinate le procedure diagnostiche,
medico-legali e tossicologico-forensi per accertare il tipo, il grado e l'intensita'
dell'abuso di sostanze stupefacenti o psicotrope ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis. (1)
[2. (Abrogato).]
(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 79.
Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope
1. Chiunque adibisce o consente che sia adibito un locale pubblico o un
circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno di persone che ivi si
danno all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito, per questo solo
fatto, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad
euro 10.000 se l'uso riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle
tabelle I e II, sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione da
uno a quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad euro 26.000 se l'uso
riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B, prevista dallo
stesso articolo 14. (1)
2. Chiunque, avendo la disponibilita' di un immobile, di un ambiente o di un
veicolo a cio' idoneo, lo adibisce o consente che altri lo adibisca a luogo di
convegno abituale di persone che ivi si diano all'uso di sostanze stupefacenti
o psicotrope e' punito con le stesse pene previste nel comma 1.
3. La pena e' aumentata dalla meta' a due terzi se al convegno partecipa
persona di eta' minore.
4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna importa la chiusura
dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni.
5. La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con provvedimento
motivato dall'autorita' giudiziaria procedente.
6. La chiusura del pubblico esercizio puo' essere disposta con provvedimento
cautelare dal prefetto territorialmente competente o dal Ministro della
sanita', quando l'esercizio e' aperto o condotto in base a suo provvedimento,
per un periodo non superiore ad un anno, salve, in ogni caso, le disposizioni
dell'autorita' giudiziaria.
(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 80.
Aggravanti specifiche
1. Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 73 sono aumentate da un
terzo alla meta':
a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti e psicotrope sono consegnate o
comunque destinate a persona di eta' minore;
b) nei casi previsti dai numeri 2), 3) e 4) del primo comma dell'articolo 112
del codice penale;
c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella commissione
del reato, persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
d) se il fatto e' stato commesso da persona armata o travisata;
e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope sono adulterate o commiste ad
altre in modo che ne risulti accentuata la potenzialita' lesiva;
f) se l'offerta o la cessione e' finalizzata ad ottenere prestazioni sessuali
da parte di persona tossicodipendente;
g) se l'offerta o la cessione e' effettuata all'interno o in prossimita' di
scuole di ogni ordine o grado, comunita' giovanili, caserme, carceri,
ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti.
2. Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o
psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi; la pena e' di
trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi 1, 2 e 3
dell'articolo 73 riguardano quantita' ingenti di sostanze stupefacenti o
psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla lettera e) del comma 1.
3. Lo stesso aumento di pena si applica se il colpevole per commettere il
delitto o per conseguirne per se' o per altri il profitto, il prezzo o
l'impunita' ha fatto uso di armi.
4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 112 del codice
penale.
[5. (Abrogato).]
Art. 81.
Prestazioni di soccorso in caso di pericolo di morte o lesioni dell'assuntore
1. Quando l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope abbia cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e taluno, per aver determinato o comunque agevolato l'uso di sostanze, debba risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale, le pene stabilite da tali articoli, nonche' quelle stabilite per i reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella predetta attivita' di determinazione o agevolazione, sono ridotte dalla meta' a due terzi se il colpevole ha prestato assistenza alla persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorita' sanitaria o di polizia.
Art. 82.
Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore
1. Chiunque pubblicamente istiga all'uso illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attivita' di proselitismo per
tale uso delle predette sostanze, ovvero induce una persona all'uso medesimo,
e' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire due
milioni a lire dieci milioni.
2. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso nei confronti di persone di
eta' minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole di ogni ordine e
grado, di comunita' giovanili o di caserme. La pena e' altresi' aumentata se
il fatto e' commesso all'interno di carceri, di ospedali o di servizi sociali
e sanitari.
3. La pena e' raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di minore
degli anni quattordici, di persona palesemente incapace o di persona affidata
al colpevole per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o
di custodia.
4. Se il fatto riguarda i medicinali di cui alla tabella II, sezione B,
prevista (1) dall'articolo 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e
3 sono diminuite da un terzo alla meta'.
(1) Parole così modificate dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 83.
Prescrizioni abusive
1. Le pene previste dall'articolo 73, commi 1, 4 e 5, si applicano altresi' a carico del medico chirurgo o del medico veterinario che rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti o psicotrope ivi indicate per uso non terapeutico.
Art. 84.
Divieto di propaganda pubblicitaria
1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni comprese nelle
tabelle previste dall'articolo 14, anche se effettuata in modo indiretto, e'
vietata. Non sono considerate propaganda le opere dell'ingegno non destinate
alla pubblicita', tutelate dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto
d'autore.
2. Il contravventore e' punito con una sanzione amministrativa da lire dieci
milioni a lire cinquanta milioni, sempre che non ricorra l'ipotesi di cui
all'articolo 82.
3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni di cui al
comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
di cui all'articolo 127.
Art. 85.
Pene accessorie
1. Con la sentenza di condanna per uno dei fatti di cui agli articoli 73, 74,
79 e 82, il giudice puo' disporre il divieto di espatrio e il ritiro della
patente di guida per un periodo non superiore a tre anni.
2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di riconoscimento, effettuato
a norma dell'articolo 12 del codice penale, di sentenza penale straniera di
condanna per uno dei delitti sopra indicati.
3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonche' quello che
definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente testo unico,
dispone comunque la confisca delle sostanze.
Art. 86.
Espulsione dello straniero condannato
1. Lo straniero condannato per uno dei reati previsti dagli articoli 73, 74,
79 e 82, commi 2 e 3, a pena espiata deve essere espulso dallo Stato.
2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo Stato puo' essere adottato nei
confronti dello straniero condannato per uno degli altri delitti previsti dal
presente testo unico.
3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'articolo 382 del codice di
procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2 e 5
dell'articolo 73, il prefetto dispone l'espulsione immediata e
l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo nulla osta dell'autorita'
giudiziaria procedente.
Capo II
Disposizioni processuali e di esecuzione
Art. 87.
Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorita' giudiziaria
1. L'autorita' che effettua il sequestro deve darne immediata notizia al
Servizio centrale antidroga specificando l'entita' ed il tipo di sostanze
sequestrate.
2. Quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro effettuato
dall'autorita' giudiziaria non e' piu' assoggettabile al riesame, l'autorita'
giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu' campioni, determinandone l'entita',
con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 del codice di
procedura penale e ordina la distruzione della residua parte di sostanze.
3. Se la conservazione delle sostanze di cui al comma 2 sia assolutamente
necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorita' giudiziaria dispone in
tal senso con provvedimento motivato.
4. In ogni caso l'autorita' giudiziaria ordina la distruzione delle sostanze
stupefacenti e psicotrope confiscate.
5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope l'autorita'
giudiziaria si avvale di idonea struttura pubblica locale, ove esistente, o
statale ed incarica la polizia giudiziaria del regolare svolgimento delle
relative operazioni. Il verbale delle operazioni e' trasmesso all'autorita'
giudiziaria procedente e al Ministero della sanita'.
6. La distruzione avviene secondo le modalita' tecniche determinate con
decreto del Ministro della sanita' in data 19 luglio 1985, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985.
Art. 88.
Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate
1. Il Servizio centrale antidroga, istituito nell'ambito del Dipartimento di pubblica sicurezza, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria la consegna di alcuni campioni delle sostanze sequestrate. Altri campioni possono essere motivatamente richiesti dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanita' tramite il Servizio centrale antidroga. L'autorita' giudiziaria, se la quantita' delle sostanze sequestrate lo consente, e se le richieste sono pervenute prima della esecuzione dell'ordine di distruzione, accoglie le richieste stesse dando la priorita' a quelle del Servizio centrale antidroga e determina le modalita' della consegna.
Art. 89.
Provvedimenti restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o
alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici.
1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia cautelare in carcere il
giudice, ove non sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza,
dispone gli arresti domiciliari quando imputata e' una persona
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma
terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai
tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di una struttura privata autorizzata ai
sensi dell'articolo 116, e l'interruzione del programma puo' pregiudicare il
recupero dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli
628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso
sussistano particolari esigenze cautelari, il provvedimento e' subordinato
alla prosecuzione del programma terapeutico in una struttura residenziale. Con
lo stesso provvedimento, o con altro successivo, il giudice stabilisce i
controlli necessari per accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente
prosegua il programma di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo
stesso puo' assentarsi per l'attuazione del programma. (1)
2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che e' in custodia
cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma di recupero presso i
servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero una struttura
privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, la misura cautelare e'
sostituita con quella degli arresti domiciliari ove non ricorrano esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza. La sostituzione e' concessa su istanza
dell'interessato; all'istanza e' allegata certificazione, rilasciata da un
servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata
accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d),
dell'articolo 116, attestante lo stato di tossicodipendenza o di
alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale
di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, nonche' la dichiarazione di
disponibilita' all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio
pubblico e' comunque tenuto ad accogliere la richiesta dell'interessato di
sottoporsi a programma terapeutico. L'autorita' giudiziaria, quando si procede
per i delitti di cui agli articoli 628, terzo comma, o 629, secondo comma, del
codice penale e comunque nel caso sussistano particolari esigenze cautelari,
subordina l'accoglimento dell'istanza all'individuazione di una struttura
residenziale. (1)
3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone il
ripristino quando accerta che la persona ha interrotto l'esecuzione del
programma, ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la corretta
esecuzione, o quando accerta che la persona non ha collaborato alla
definizione del programma o ne ha rifiutato l'esecuzione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando si procede
per uno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,
n. 354, e successive modificazioni, ad eccezione di quelli di cui agli
articoli 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale purche' non
siano ravvisabili elementi di collegamento con la criminalita' organizzata od
eversiva. (1)
5. Nei confronti delle persone di cui ai commi 1 e 2 (2) si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6.
5-bis. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma
terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorita'
giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma.
Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorita'
giudiziaria ne da' comunicazione alle autorita' competenti per la sospensione
o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di
cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i
soggetti in trattamento presso la struttura. (1)
(1) Comma così modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
(2) Parole così modificate dal Decreto-Legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 90.
Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva
1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva
inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di
tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza puo' sospendere l'esecuzione
della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione
della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si e'
sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una
struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il tribunale di
sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni
economiche, puo' altresi' sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria
che non sia stata gia' riscossa. La sospensione puo' essere concessa solo
quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a
pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a
titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. (1)
2. La sospensione della esecuzione non puo' essere concessa e la relativa
domanda e' inammissibile (2) se nel periodo compreso tra
l'inizio del programma e la pronuncia della sospensione il condannato abbia
commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione.
3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili le misure
di sicurezza nonche' le pene accessorie e gli altri effetti penali della
condanna, tranne che si tratti della confisca. La sospensione non si estende
alle obbligazioni civili derivanti dal reato. (1)
4. La sospensione della esecuzione della pena non puo' essere concessa piu' di
una volta.
4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed ove
compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e
successive modificazioni. (1)
(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
(2) Parole così modificate dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 91.
Istanza per la sospensione dell'esecuzione
[1. (Abrogato).]
2. All'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena e' allegata, a
pena di inammissibilita', certificazione rilasciata da un servizio pubblico
per le tossicodipendenze o da una struttura privata accreditata per l'attivita'
di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante, ai
sensi dell'articolo 123, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso
abituale di sostanze stupefacenti o psicotrope, il tipo di programma
terapeutico e socio-riabilitativo scelto, l'indicazione della struttura ove il
programma e' stato eseguito, le modalita' di realizzazione ed i risultati
conseguiti a seguito del programma stesso. (1)
[3. (Abrogato).]
4. Se l'ordine di carcerazione e' gia' stato eseguito la domanda e'
presentata al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di
detenzione, il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono offerte concrete
indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'accoglimento
della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato
di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da far ritenere la
sussistenza del pericolo di fuga, puo' disporre l'applicazione provvisoria del
beneficio. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza il magistrato di
sorveglianza e' competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo 93,
comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui
all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354. (1)
(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 92.
Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza
1. Il tribunale di sorveglianza, nominato un difensore al condannato che ne
sia privo, fissa senza indugio la data della trattazione, dandone avviso al
richiedente, al difensore e al pubblico ministero almeno cinque giorni prima.
Se non e' possibile effettuare l'avviso al condannato nel domicilio indicato
nella richiesta o all'atto della scarcerazione (1) e lo
stesso non compare all'udienza, il tribunale dichiara inammissibile la
richiesta.
2. Ai fini della richiesta, il tribunale di sorveglianza puo' acquisire copia
degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in ordine al
programma terapeutico e socioriabilitativo effettuato.
3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento e' data immediata comunicazione
al pubblico ministero competente per l'esecuzione, il quale, se la sospensione
non e' concessa, emette ordine di carcerazione.
(1) Parole così modificate dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 93. (1)
Estinzione del reato. Revoca della sospensione
1. Se il condannato nei cinque anni successivi non commette un delitto
non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro effetto penale
si estinguono.
2. La sospensione dell'esecuzione e' revocata di diritto se il condannato, nel
termine di cui al comma 1, commette un delitto non colposo per cui viene
inflitta la pena della reclusione. Il tribunale di sorveglianza che ha
disposto la sospensione e' competente alle pronunce di cui al presente comma
ed al comma 1.
2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma 1 decorre dalla data di
presentazione dell'istanza in seguito al provvedimento di sospensione adottato
dal Pubblico ministero ai sensi dell'articolo 656 del codice di procedura
penale o della domanda di cui all'articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale,
tenuto conto della durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali
l'interessato si e' spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, puo'
determinare una diversa, piu' favorevole data di decorrenza dell'esecuzione.
(1) Articolo così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 94.
Affidamento in prova in casi particolari
1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona
tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di
recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato puo' chiedere in ogni
momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o
intraprendere l'attivita' terapeutica sulla base di un programma da lui
concordato con una azienda unita' sanitaria locale o con una struttura privata
autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi
particolari puo' essere concesso solo quando deve essere espiata una pena
detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei
anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di
cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni. Alla domanda e' allegata, a pena di inammissibilita',
certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una
struttura privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma
2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di
alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale
di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma
concordato eventualmente in corso e la sua idoneita', ai fini del recupero del
condannato. Affinche' il trattamento sia eseguito a carico del Servizio
sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso
dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver
stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del citato
decreto legislativo. (1)
2. Se l'ordine di carcerazione e' stato eseguito, la domanda e' presentata al
magistrato di sorveglianza il quale, se l'istanza e' ammissibile, se sono
offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per
l'accoglimento della domanda ed al grave pregiudizio derivante dalla
protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi siano elementi tali da
far ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo' disporre l'applicazione
provvisoria della misura alternativa. Si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni di cui al comma 4. Sino alla decisione del tribunale di
sorveglianza il magistrato di sorveglianza e' competente all'adozione degli
ulteriori provvedimenti di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni. (1)
3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza puo' anche acquisire
copia degli atti del procedimento e disporre gli opportuni accertamenti in
ordine al programma terapeutico concordato; deve altresi' accertare che lo
stato di tossicodipendenza o alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di
recupero non siano preordinati al conseguimento del beneficio. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3. (2)
4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il programma di recupero,
anche attraverso le altre prescrizioni di cui al all'articolo 47, comma 5,
della legge 26 luglio 1975, n. 354, contribuisce al recupero del condannato ed
assicura la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati. Se il
tribunale di sorveglianza dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite
devono essere comprese quelle che determinano le modalita' di esecuzione del
programma. Sono altresi' stabilite le prescrizioni e le forme di controllo per
accertare che il tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente o
prosegua il programma di recupero. L'esecuzione della pena si considera
iniziata dalla data del verbale di affidamento, tuttavia qualora il programma
terapeutico al momento della decisione risulti gia' positivamente in corso, il
tribunale, tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali
l'interessato si e' spontaneamente sottoposto e del suo comportamento, puo'
determinare una diversa, piu' favorevole data di decorrenza dell'esecuzione. (1)
5. L'affidamento in prova al servizio sociale non puo' essere disposto, ai
sensi del presente articolo, piu' di due volte.
6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina prevista
dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificata dalla legge 10 giugno
1986, n. 663.
6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi del presente
articolo l'interessato abbia positivamente terminato la parte terapeutica del
programma, il magistrato di sorveglianza, previa rideterminazione delle
prescrizioni, puo' disporne la prosecuzione ai fini del reinserimento sociale
anche qualora la pena residua superi quella prevista per l'affidamento
ordinario di cui all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. (1)
6-ter. Il responsabile della struttura presso cui si svolge il programma
terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e' tenuto a segnalare all'autorita'
giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma.
Qualora tali violazioni integrino un reato, in caso di omissione, l'autorita'
giudiziaria ne da' comunicazione alle autorita' competenti per la sospensione
o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento di
cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di misure idonee a tutelare i
soggetti in trattamento presso la struttura. (1)
(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
(2) Parole così modificate dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 94-bis. (1)
[Concessione dei benefici ai recidivi]
(1) Articolo abrogato.
Art. 95.
Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente
1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in
relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in
istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e
socio-riabilitativi.
2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all'acquisizione
di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti
condannati con sentenza anche non definitiva.
Art. 96.
Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti
1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di espiazione di pena per
reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendenza o sia
ritenuto dall'autorita' sanitaria abitualmente dedito all'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope o che comunque abbia problemi di tossicodipendenza
ha diritto di ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno
degli istituti carcerari a scopo di riabilitazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al tossicodipendente non
ammesso, per divieto di legge o a seguito di provvedimento dell'autorita'
giudiziaria, alle misure sostitutive previste negli articoli 90 e 94 per la
prosecuzione o l'esecuzione del programma terapeutico al quale risulta
sottoposto o intende sottoporsi.
3. Le unita' sanitarie locali, d'intesa con gli istituti di prevenzione e pena
ed in collaborazione con i servizi sanitari interni dei medesimi istituti,
provvedono alla cura e alla riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o
alcoolisti.
4. A tal fine il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio
decreto, su basi territoriali, reparti carcerari opportunamente attrezzati,
provvedendo d'intesa con le competenti autorita' regionali e con i centri di
cui all'articolo 115.
5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri
medici e di assistenza sociale regionali competenti coloro che, liberati dal
carcere, siano ancora bisognevoli di cure e di assistenza.
6. Grava sull'amministrazione penitenziaria l'onere per il mantenimento, la
cura o l'assistenza medica della persona sottoposta agli arresti domiciliari
allorche' tale misura sia eseguita presso una struttura privata autorizzata ai
sensi dell'articolo 116 e convenzionata con il Ministero della giustizia. (1)
6-bis. Per i minori tossicodipendenti o tossicofili, anche portatori di
patologie psichiche correlate all'uso di sostanze stupefacenti, sottoposti
alle misure cautelari non detentive, alla sospensione del processo e messa
alla prova, alle misure di sicurezza, nonche' alle misure alternative alla
detenzione, alle sanzioni sostitutive, eseguite con provvedimenti giudiziari
di collocamento in comunita' terapeutiche e socio-riabilitative, gli oneri per
il trattamento sanitario e socio-riabilitativo sono a carico del Dipartimento
giustizia minorile, fatti salvi gli accordi con gli enti territoriali e, nelle
more della piena attuazione del trasferimento di dette competenze, del
Servizio sanitario nazionale. (1)
6-ter. All'onere derivante dall'attuazione del precedente comma, determinato
nella misura massima di euro 2.000.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, alla scopo parzialmente
utilizzando per gli anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e delle politiche sociali e per l'anno 2008 l'accantonamento
relativo al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. (1)
(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Capo III
Operazioni di polizia e destinazione di benie valori sequestrati o confiscati
Art. 97. (1)
Attivita' sotto copertura
1. Fermo il disposto dell'articolo 51 del codice penale, non sono
punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle unita'
specializzate antidroga, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova
in ordine ai delitti previsti dal presente testo unico ed in esecuzione di
operazioni anticrimine specificatamente disposte dalla Direzione centrale per
i servizi antidroga o, sempre d'intesa con questa, dal questore o dal
comandante provinciale dei Carabinieri o della Guardia di finanza o dal
comandante del nucleo di polizia tributaria o dal direttore della Direzione
investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre
1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n.
410, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od
occultano sostanze stupefacenti o psicotrope o compiono attivita' prodromiche
e strumentali.
2. Per le stesse indagini di cui al comma 1, gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria possono utilizzare documenti, identita' o indicazioni di
copertura anche per attivare o entrare in contatto con soggetti e siti nelle
reti di comunicazione, informandone il pubblico ministero al piu' presto e
comunque entro le quarantotto ore successive all'inizio delle attivita'.
3. Dell'esecuzione delle operazioni di cui al comma 1 e' data immediata e
dettagliata comunicazione alla Direzione centrale per i servizi antidroga ed
all'autorita' giudiziaria, indicando, se necessario o se richiesto, anche il
nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione,
nonche' il nominativo delle eventuali interposte persone impiegate.
4. Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono avvalersi di ausiliari ed
interposte persone, ai quali si estende la causa di non punibilita' di cui al
presente articolo. Per l'esecuzione delle operazioni puo' essere autorizzata
l'utilizzazione temporanea di beni mobili ed immobili, nonche' di documenti di
copertura secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri
Ministri interessati.
5. Chiunque, nel corso delle operazioni sotto copertura di cui al comma 1,
indebitamente rivela ovvero divulga i nomi degli ufficiali o agenti di polizia
giudiziaria che effettuano le operazioni stesse, e' punito, salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, con la reclusione da due a sei anni.
(1) Articolo così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 98.
Ritardo o omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro -
Collaborazione internazionale
1. L'autorita' giudiziaria puo', con decreto motivato, ritardare l'emissione o
disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o
sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori
ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti di cui
agli articoli 73 e 74.
2. Per gli stessi motivi gli ufficiali di polizia giudiziaria addetti alle
unita' specializzate antidroga, nonche' le autorita' doganali, possono
omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato
avviso, anche telefonico, all'autorita' giudiziaria, che puo' disporre
diversamente, ed al Servizio centrale antidroga per il necessario
coordinamento anche in ambito internazionale. L'autorita' procedente trasmette
motivato rapporto all'autorita' giudiziaria entro quarantotto ore.
3. L'autorita' giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni
di massima per il controllo degli sviluppi dell'attivita' criminosa,
comunicando i provvedimenti adottati all'autorita' giudiziaria competente per
il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso
il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello
Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, delle sostanze
stupefacenti o psicotrope e di quelle di cui all'articolo 70.
4. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere
richieste od impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve
essere emesso entro le successive ventiquattro ore.
Art. 99.
Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere al
traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
1. La nave italiana da guerra o in servizio di polizia, che incontri in mare
territoriale o in alto mare una nave nazionale, anche da diporto, che sia
sospetta di essere adibita al trasporto di sostanze stupefacenti o psicotrope,
puo' fermarla, sottoporla a visita ed a perquisizione del carico, catturarla e
condurla in un porto dello Stato o nel porto estero piu' vicino, in cui
risieda una autorita' consolare.
2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle acque
territoriali e, al di fuori di queste, nei limiti previsti dalle norme
dell'ordinamento internazionale.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, anche
agli aeromobili.
Art. 100.
Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni
antidroga
1. I beni mobili iscritti in pubblici registri, le navi, le imbarcazioni, i
natanti e gli aeromobili sequestrati nel corso di operazioni di polizia
giudiziaria antidroga possono essere affidati dall'autorita' giudiziaria
procedente in custodia giudiziale agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attivita' di polizia antidroga; se vi ostano
esigenze processuali, l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con decreto
motivato.
2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i proprietari sono convocati
dall'autorita' giudiziaria procedente per svolgere, anche con l'assistenza di
un difensore, le loro deduzioni e per chiedere l'acquisizione di elementi
utili ai fini della restituzione. Si applicano, in quanto compatibili, le
norme del codice di procedura penale.
3. Gli oneri relativi alla gestione dei beni e all'assicurazione obbligatoria
dei veicoli, dei natanti e degli aeromobili sono a carico dell'ufficio o
comando usuario.
4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato, a seguito di provvedimento
definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta dell'Amministrazione di
appartenenza degli organi di polizia che ne abbiano avuto l'uso ai sensi dei
commi 1, 2 e 3. Possono altresi' essere assegnati, a richiesta anche ad
associazioni, comunita', od enti che si occupino del recupero dei
tossicodipendenti.
5. Le somme di denaro costituenti il ricavato della vendita dei beni
confiscati affluiscono ad apposito capitolo delle entrate del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, in parti uguali, sulla base di specifiche
richieste, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del Ministero
dell'interno, che provvede alle erogazioni di competenza ai sensi del
decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 giugno 1985, n. 297, e del Ministero della sanita' con vincolo di
destinazione per le attivita' di recupero dei soggetti tossicodipendenti.
Art. 101.
Destinazione dei valori confiscati a seguito di operazioni antidroga
1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati
previsti dal presente testo unico ovvero per il delitto di sostituzione di
denaro o valori provenienti da traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope o da associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope sono destinate al potenziamento delle attivita' di
prevenzione e repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico,
anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla
collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei
Paesi interessati.
2. A tal fine il Ministro dell'interno e' autorizzato ad attuare piani annuali
o frazioni di piani pluriennali per il potenziamento delle attivita' del
Servizio centrale antidroga nonche' dei mezzi e delle strutture tecnologiche
della Amministrazione della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza, impiegate per l'attivita' di prevenzione e
repressione dei traffici illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.
3. I predetti piani di potenziamento sono formulati secondo una coordinata e
comune pianificazione tra l'Amministrazione della pubblica sicurezza e le
forze di polizia di cui al comma 2 e sono approvati con decreto del Ministro
dell'interno, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza
pubblica, di cui all'articolo 18 della legge 1° aprile 1981, n. 121, al quale
e' chiamato a partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga.
4. Ai fini del presente articolo le somme di cui al comma 1 affluiscono ad
apposito capitolo delle entrate del bilancio dello Stato per essere assegnate,
sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di
Previsione del Ministero dell'interno - rubrica «Sicurezza pubblica».
Art. 102.
Notizie di procedimenti penali
1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia
giudiziaria, appositamente delegati, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria
competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro
contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione o per il tempestivo
accertamento dei delitti previsti dal presente testo unico, nonche' per la
raccolta e per la elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle
indagini per gli stessi delitti.
2. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni di cui
al comma 1 anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta provvede entro
quarantotto ore.
3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi 1 e 2 sono coperte
dal segreto d'ufficio e possono essere comunicate agli organi di polizia degli
Stati esteri con i quali siano raggiunte specifiche intese per la lotta al
traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope e alla criminalita'
organizzata.
4. Se l'autorita' giudiziaria ritiene di non poter derogare al segreto di cui
all'articolo 329 del codice di procedura penale, dispone con decreto motivato
che la trasmissione sia procrastinata per il tempo strettamente necessario.
Art. 103.
Controlli ed ispezioni
1. Al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni previste dal presente
testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia di finanza possono
svolgere negli spazi doganali le facolta' di visita, ispezione e controllo
previste dagli articoli 19 e 20 del testo unico delle disposizioni legislative
in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, comma
1, lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349.
2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia
giudiziaria, nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la
repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope,
possono procedere in ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di
trasporto, dei bagagli e degli effetti personali quando hanno fondato motivo
di ritenere che possano essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope.
Dell'esito dei controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale in
appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della
Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le
successive quarantotto ore. Ai fini dell'applicazione del presente comma,
saranno emanate, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i
Ministri della difesa e delle finanze, le opportune norme di coordinamento nel
rispetto delle competenze istituzionali.
3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di
particolare necessita' ed urgenza che non consentano di richiedere
l'autorizzazione telefonica del magistrato competente, possono altresi'
procedere a perquisizioni dandone notizia, senza ritardo e comunque entro
quarantotto ore, al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i
presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore.
4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno proceduto al
controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai sensi dei commi 2 e 3, sono
tenuti a rilasciare immediatamente all'interessato copia del verbale di esito
dell'atto compiuto.
INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI
Capo I
Disposizioni relative al settore scolastico
Art. 104.
Promozione e coordinamento, a livello nazionale, delle attivita' di educazione
ed informazione
1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove e coordina le attivita' di
educazione alla salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo,
dal tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche'
dalle patologie correlate.
2. Le attivita' di cui al comma 1 si inquadrano nello svolgimento ordinario
dell'attivita' educativa e didattica, attraverso l'approfondimento di
specifiche tematiche nell'ambito delle discipline curricolari.
3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi annuali
differenziati per tipologie di iniziative e relative metodologie di
applicazione, per la promozione di attivita' da realizzarsi nelle scuole,
sulla base delle proposte formulate da un apposito comitato
tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da venticinque
membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione, compreso almeno
un esperto di mezzi di comunicazione sociale, e rappresentanti delle
amministrazioni statali che si occupano, di prevenzione, repressione e
recupero nelle materie di cui al comma 1 e sette esponenti di associazioni
giovanili e dei genitori.
4. Il comitato, che funziona sia unitariamente che attraverso gruppi di lavoro
individuati nel decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei
programmi, le tematiche:
a) della pedagogia preventiva;
b) dell'impiego degli strumenti didattici, con particolare riferimento ai
libri di testo, ai sussidi audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attivita' culturali, ricreative e sportive, da
svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o attuate da altre
amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla prevenzione primaria.
5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di loro
interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni, delle
province autonome e dei comuni.
6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale
della scuola sara' data priorita' alle iniziative in materia di educazione
alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze.
Art. 105.
Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative di
educazione e di prevenzione. Corsi di studio per insegnanti e corsi
sperimentali di scuola media.
1. Il provveditore agli studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la
realizzazione delle iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che
possono essere deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della
loro autonomia.
2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale di un comitato
tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze emergenti nell'ambito
distrettuale o interdistrettuale, di comitati distrettuali o
interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui membri sono scelti tra
esperti nei campi dell'educazione alla salute e della prevenzione e recupero
dalle tossicodipendenze nonche' tra rappresentanti di associazioni familiari.
Detti comitati sono composti da sette membri.
3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare
rappresentanti delle autorita' di pubblica sicurezza, degli enti locali
territoriali e delle unita' sanitarie locali, nonche' esponenti di
associazioni giovanili.
4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della
scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta dalle disposizioni in
vigore. Le istituzioni scolastiche interessate possono avvalersi anche
dell'assistenza del servizio ispettivo tecnico.
5. Il provveditore agli studi, d'intesa con il consiglio provinciale
scolastico e sentito il comitato tecnico provinciale, organizza corsi di
studio per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado sulla educazione
sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, nonche' sul fenomeno criminoso nel suo insieme, con il supporto di
mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare, con i fondi a sua
disposizione, apposite convenzioni con enti locali, universita', istituti di
ricerca ed enti, cooperative di solidarieta' sociale e associazioni iscritti
all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma dell'articolo 116.
6. I corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere
istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarieta' sociale e le
associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 116 entro i limiti
numerici e con le modalita' di svolgimento di cui alle vigenti disposizioni. I
corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al reinserimento dell'attivita'
lavorativa.
7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui all'articolo 14,
decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono essere disposte, nel
limite massimo di cento unita', ai fini del recupero scolastico e
dell'acquisizione di esperienze educative, anche presso gli enti e le
associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 116, a condizione che tale
personale abbia documentatamente frequentato i corsi di cui al comma 5.
8. Il Ministro della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati
agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per
le attivita' di educazione alla salute e di prevenzione delle
tossicodipendenze da ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri
elaborati dai comitati provinciali, con particolare riguardo alle iniziative
di cui all'articolo 106.
9. L'onere derivante dal funzionamento del comitato tecnico-scientifico di cui
all'articolo 104 e dei comitati di cui al presente articolo e' valutato in
complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il
Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto disciplina
l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e dei
comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei
compensi ai componenti dei comitati stessi.
Art. 106.
Centri di informazione e consulenza nelle scuole Iniziative di studenti
animatori
1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di istituto e con i
servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti,
istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli studenti
all'interno delle scuole secondarie superiori.
2. I centri possono realizzare progetti di attivita' informativa e di
consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con i servizi
pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le informazioni e
le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato di chi si
rivolge al servizio.
3. Gruppi di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo
scopo di far fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed
orientamento sulle tematiche relative all'educazione alla salute ed alla
prevenzione delle tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare
nell'ambito dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che
abbia dichiarato la propria disponibilita'. Nel formulare le proposte i gruppi
possono esprimere loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare
alle iniziative.
4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano tra quelle previste dall'articolo
6, secondo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 31
maggio 1974, n. 416, e sono deliberate dal consiglio di istituto, sentito, per
gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
5. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che si svolgono in orario
aggiuntivo a quello delle materie curricolari, e' volontaria.
Capo II
Disposizioni relative alle Forze armate
Art. 107.
Centri di formazione e di informazione
1. Il Ministero della difesa promuove corsi formativi di psicologia e
sociologia per tutti gli ufficiali medici e per gli allievi delle scuole
infermieri, nonche' per ufficiali e sottufficiali di arma finalizzati di
addestrare personale esperto preposto alla tutela della salute fisica e
psichica dei giovani alle armi. Promuove altresi' sessioni di studio sulla
psicologia di gruppo e su temi specifici di sociologia, nonche' seminari sul
disadattamento giovanile e sulle tossicodipendenze da svolgere periodicamente
per la continua formazione e aggiornamento dei quadri permanenti.
2. Il Ministero della difesa organizza presso accademie, scuole militari,
scuole di sanita' militare, comandi ed enti militari, corsi di informazione
sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, alcool e
tabacco, inserendoli nel piu' ampio contesto dell'azione di educazione civica
e sanitaria che viene svolta nei confronti dei giovani che prestano il
servizio militare di leva, nonche' dando un'informazione complessiva sul
fenomeno criminoso sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope. Tale
informazione e' attuata anche mediante periodiche campagne basate su
conferenze di ufficiali medici ai militari di leva, con il supporto di mezzi
audiovisivi e opuscoli.
Art. 108.
Azione di prevenzione e accertamenti sanitari
1. Il Ministero della difesa tramite i consultori ed i servizi di psicologia
delle Forze armate svolge azione di prevenzione contro le tossicodipendenze.
2. In occasione delle operazioni di selezione per la leva e per l'arruolamento
dei volontari, ove venga individuato un caso di tossicodipendenza o
tossicofilia, l'autorita' militare, che presiede alla visita medica e alle
prove psicoattitudinali, dispone l'invio dell'interessato all'ospedale
militare per gli opportuni accertamenti.
3. Analogamente provvede l'autorita' sanitaria militare nel corso di visite
mediche periodiche e di idoneita' a particolari mansioni o categorie.
Art. 109.
Stato di tossicodipendenza degli iscritti e arruolati di leva, nonche' dei
militari gia' incorporati o in ferma, rafferma e servizio permanente.
1. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva a cui sia riscontrato dagli
ospedali militari uno stato di tossicodipendenza o di abuso di sostanze
stupefacenti o psicotrope possono essere giudicati rivedibili per un massimo
di tre anni in deroga a quanto previsto nelle avvertenze e negli articoli 40 e
41 dell'elenco approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1985, n. 1008, e nell'articolo 69, decreto del Presidente della
Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono segnalati dalle autorita' sanitarie
militari alle competenti unita' sanitarie locali al fine di facilitare il loro
volontario avviamento al trattamento di recupero sociale presso il servizio
pubblico per le tossicodipendenze.
3. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva, gia' riconosciuti
tossicodipendenti dalle autorita' sanitarie civili e che hanno in corso un
documentato trattamento di recupero da parte di centri civili autorizzati,
possono essere giudicati rivedibili per un massimo di tre anni, previo
accertamento delle competenti autorita' sanitarie militari.
4. Gli iscritti di leva e gli arruolati di leva riconosciuti idonei al termine
del periodo di rivedibilita' previsto per il recupero dei soggetti
tossicodipendenti possono, a domanda, essere dispensati ai sensi dell'articolo
100 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237,
quale risulta sostituito dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1986, n. 958,
indipendentemente dall'ordine di priorita' ivi previsto.
5. I militari di leva gia' incorporati che sono riconosciuti tossicodipendenti
dagli ospedali militari vengono posti in licenza di convalescenza fino al
termine del congedamento della classe di appartenenza e il periodo di licenza
e' computato ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva in deroga a
quanto previsto dall'articolo 24, comma 8, della legge 24 dicembre 1986, n.
958.
Detti militari vengono altresi' segnalati alle competenti unita' sanitarie
locali al fine di facilitare il loro avvio volontario a programmi di recupero.
6. Il termine in ferma prolungata o rafferma o in servizio permanente
riconosciuto tossicodipendente, che dichiari la sua disponibilita' a
sottoporsi a trattamenti di recupero socio-sanitario, viene posto in licenza
di convalescenza straordinaria e successivamente, se del caso, in aspettativa
per il periodo massimo previsto dalla normativa in vigore. Al termine del
trattamento viene sottoposto a controlli sanitari intesi a stabilire la sua
idoneita' al servizio militare.
7. Per i militari di cui al presente articolo riconosciuti tossicofili,
vengono realizzate attivita' di sostegno di educazione sanitaria presso i
consultori militari.
8. Le funzioni di polizia giudiziaria ai fini della prevenzione e repressione
dei reati previsti dal presente testo unico, commessi da militari in luoghi
militari, spettano ai soli comandanti di corpo con grado non inferiore ad
ufficiale superiore.
9. Tutti gli interventi previsti nel capo II del titolo IX del presente testo
unico devono essere svolti nel rispetto del diritto alla riservatezza dei
soggetti interessati.
Art. 110.
Servizio civile
1. Il dipendente da sostanze stupefacenti o psicotrope che, al termine del
trattamento di recupero, e' nelle condizioni di essere chiamato al servizio
militare di leva puo', su propria richiesta da presentare all'ufficio
territoriale di leva del distretto militare, e su parere conforme della
direzione della comunita' terapeutica, continuare a prestare come servizio
civile la sua attivita' volontaria per un periodo pari alla durata del
servizio militare.
2. Il periodo di attivita' trascorso nella comunita' terapeutica o presso il
centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale e' valido
a tutti gli effetti come servizio militare.
3. In caso di assenza ingiustificata, la direzione della comunita' terapeutica
o il responsabile del centro di accoglienza e di orientamento dell'unita'
sanitaria locale devono dare comunicazione alle competenti autorita' militari
territoriali che provvedono alla chiamata dell'interessato al servizio
militare di leva.
4. Le autorita' militari competenti del territorio possono, in qualsiasi
momento, accertare presso comunita' terapeutiche o presso il centro di
accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale la presenza
effettiva dell'interessato.
5. Al termine del periodo di attivita' nella comunita' terapeutica o presso il
centro di accoglienza e di orientamento dell'unita' sanitaria locale, l'autorita'
militare rilascia all'interessato il congedo militare illimitato.
Art. 111.
Rapporti con le strutture socio-sanitarie civili
1. I rapporti di collaborazione tra struttura sanitaria militare e strutture
sanitarie civili impegnate nel settore delle tossicodipendenze sono volti ad
assicurare, in ogni caso, la continuita' dell'assistenza a favorire il
recupero socio-sanitario dell'interessato.
2. I dati statistici relativi all'andamento del fenomeno della
tossicodipendenza rilevati nell'ambito militare, vengono trasmessi ogni dodici
mesi ai Ministeri della sanita' e dell'interno.
Art. 112.
Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza
socio-sanitaria
1. Gli obiettori di coscienza ammessi ai benefici della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni ed integrazioni, possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio-sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.
ATTRIBUZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E LOCALI. SERVIZI PER LETOSSICODIPENDENZE.
Art. 113. (1)
Competenze delle regioni e delle province autonome
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l'attivita'
di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei
principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti
principi:
a) le attivita' di prevenzione e di intervento contro l'uso di sostanze
stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di
parita' dei servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti e delle
strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;
b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che
esercitano attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono
essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e
funzionali di cui all'articolo 116;
c) la disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi e delle
strutture, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, garantisce
la parita' di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi
pubblici e dalle strutture private accreditate;
d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra
l'altro, le seguenti funzioni:
1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del
tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;
2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di
tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali
tipologie di accertamento;
3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di
disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo
alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di
tossicodipendenza;
4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e
socio-riabilitativo, nel rispetto della liberta' di scelta del luogo di
trattamento di ogni singolo utente;
5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di
informazione e prevenzione.
(1) Articolo così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 114.
Compiti di assistenza degli enti locali
1. Nell'ambito delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza i
comuni e le comunita' montane, avvalendosi ove possibile delle associazioni di
cui all'articolo 115, perseguono, anche mediante loro consorzi, ovvero
mediante appositi centri gestiti in economia o a mezzo di loro associazioni,
senza fini di lucro, riconosciute o riconoscibili, i seguenti obiettivi in
tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:
a) prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la
progettazione e realizzazione, in forma diretta o indiretta, di interventi
programmati;
b) rilevazione ed analisi, anche in collaborazione con le autorita'
scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono
il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica;
c) reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente.
2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal comma 1 puo' essere
affidato dai comuni e dalle comunita' montane o dalle loro associazioni alle
competenti aziende unita' sanitarie locali o alle strutture private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116. (1)
(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 115.
Enti ausiliari
1. I comuni, le comunita' montane, i loro consorzi ed associazioni, i servizi
pubblici per le tossicodipendenze costituiti dalle unita' sanitarie locali,
singole o associate, ed i centri previsti dall'articolo 114 possono avvalersi
della collaborazione di gruppi di volontariato o degli enti di cui
all'articolo 116 che svolgono senza fine di lucro la loro attivita' con
finalita' di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura,
riabilitazione e reinserimento del tossicodipendente ovvero di associazioni,
di enti di loro emanazione con finalita' di educazione dei giovani, di
sviluppo socio-culturale della personalita', di formazione professionale e di
orientamento al lavoro.
2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113 e 114
possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i centri
medesimi allo scopo di partecipare all'opera di prevenzione, recupero e
reinserimento sociale degli assistiti.
Art. 116. (1)
Livelli essenziali relativi alla liberta' di scelta dell'utente e ai requisiti
per l'autorizzazione delle strutture private
1. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano assicurano,
quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione, la liberta' di scelta di ogni singolo
utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle
tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita'
sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o
alcooldipendenti e' soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo 8-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione alla specifica attivita' prescelta e' rilasciata in
presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali
ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:
a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura di
associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e
seguenti del codice civile;
b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al tipo di attivita'
prescelta;
c) personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attivita'
prescelto;
d) presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali
del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla
tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di
tossicodipendenza, dello psichiatra e/o dello psicologo abilitato
all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attivita'
prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza;
e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunita',
supportata dalle figure professionali del medico, dello psicologo e delle
ulteriori figure richieste per la specifica attivita' prescelta di cura e
riabilitazione dei tossicodipendenti.
3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato con espresso riferimento
alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi di cui al comma 2.
4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le modalita' di accertamento
e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le cause che danno luogo
alla sospensione o alla revoca dell'autorizzazione.
5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede internazionale e nei
rapporti bilaterali per stipulare accordi finalizzati a promuovere e
supportare le attivita' e il funzionamento dei servizi istituiti da
organizzazioni italiane in paesi esteri per il trattamento e la riabilitazione
dei tossicodipendenti.
6. L'autorizzazione con indicazione delle attivita' prescelte e' condizione
necessaria oltre che per l'ammissione all'accreditamento istituzionale e agli
accordi contrattuali di cui all'articolo 117, per:
a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114;
b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129;
c) la stipula con il Ministero della giustizia delle convenzioni di cui
all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione dell'attivita' per la quale e'
stata rilasciata l'autorizzazione.
7. Fino al rilascio delle autorizzazioni ai sensi del presente articolo sono
autorizzati all'attivita' gli enti iscritti negli albi regionali e
provinciali.
8. Presso il Ministero della giustizia e' tenuto l'elenco delle strutture
private autorizzate e convenzionate, con indicazione dell'attivita'
identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco e' annualmente
aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari.
9. Per le finalita' indicate nel comma 1 dell'articolo 100 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le province autonome di cui al comma 1
sono abilitate a ricevere erogazioni liberali fatte ai sensi del comma 2,
lettera a), del suddetto articolo. Le regioni e le province autonome
ripartiscono le somme percepite tra gli enti di cui all'articolo 115, secondo
i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati dalle rispettive
assemblee.
(1) Articolo così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 117. (1)
Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali
1. Le regioni e le province autonome fissano gli ulteriori specifici
requisiti strutturali, tecnologici e funzionali, necessari per l'accesso degli
enti autorizzati all'istituto dell'accreditamento istituzionale per lo
svolgimento di attivita' di prevenzione, cura, certificazione attestante lo
stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, recupero e riabilitazione
dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, ai sensi
dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni.
2. L'esercizio delle attivita' di prevenzione, cura, recupero e riabilitazione
dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope, con oneri a
carico del Servizio sanitario nazionale e' subordinato alla stipula degli
accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
(1) Articolo così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 118.
Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le unita' sanitarie
locali
1. In attesa di un riordino della normativa riguardante i servizi sociali, il
Ministro della sanita', di concerto con il Ministro per gli affari sociali,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, determina con proprio decreto
l'organico e le caratteristiche organizzative e funzionali dei servizi per le
tossicodipendenze da istituire presso ogni unita' sanitaria locale.
2. Il decreto dovra' uniformarsi ai seguenti criteri direttivi:
a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali del medico,
dello psicologo, dell'assistente sociale, dell'infermiere, dell'educatore
professionale e di comunita' in numero necessario a svolgere attivita' di
prevenzione, di cura e di riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali;
b) il servizio deve svolgere un'attivita' nell'arco completo delle
ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi relativi al trattamento
della sieropositivita' nei tossicodipendenti, anche in relazione alle
problematiche della sessualita', della procreazione e della gravidanza,
operando anche in collegamento con i consultori familiari, con particolare
riguardo alla trasmissione madre-figlio della infezione da HIV.
3. Entro sessanta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, in
ogni unita' sanitaria locale e' istituito almeno un servizio per le
tossicodipendenze in conformita' alle disposizioni del citato decreto. Qualora
le unita' sanitarie locali non provvedano entro il termine indicato, il
presidente della giunta regionale nomina un commissario ad acta (1)
il quale istituisce il servizio reperendo il personale necessario anche in
deroga alle normative vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti e sugli
inquadramenti.
Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al primo periodo
il presidente della giunta regionale non abbia ancora nominato il commissario
ad acta (1), quest'ultimo e' nominato con decreto del
Ministro della sanita'.
4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici per le
tossicodipendenze, valutato per la fase di avvio in lire 30 miliardi per
l'anno 1990 e in lire 240 miliardi e 600 milioni per ciascuno degli anni 1991
e 1992, si provvede:
a) per l'anno 1990, mediante l'utilizzo del corrispondente importo a valere
sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo
127;
b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante corrispondenti quote del
Fondo sanitario nazionale vincolate allo scopo ai sensi dell'articolo 17 della
legge 22 dicembre 1984, n. 887.
(1) Parole così modificate dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 119.
Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero
1. Il Ministro della sanita' d'intesa con il Ministro degli affari esteri, in base alle disposizioni dell'articolo 37 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, assicura, tramite convenzioni o accordi bilaterali con i singoli paesi, ai tossicodipendenti italiani che si trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza sanitaria e la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro in Italia fornendo apposita comunicazione alle competenti unita' sanitarie locali per successivi interventi.
Titolo XI
INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI E RIABILITATIVI
Art. 120.
Terapia volontaria e anonimato
1. Chiunque fa uso di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope puo'
chiedere al servizio pubblico per le tossicodipendenze o ad una struttura
privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita'
di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo di essere
sottoposto ad accertamenti diagnostici e di eseguire un programma terapeutico
e socio-riabilitativo. (1)
2. Qualora si tratti di persona minore di eta' o incapace di intendere e di
volere la richiesta di intervento puo' essere fatta, oltre che personalmente
dall'interessato, da coloro che esercitano su di lui la potesta' parentale o
la tutela.
3. Gli interessati, a loro richiesta, possono beneficiare dell'anonimato nei
rapporti con i servizi, i presidi e le strutture delle aziende unita'
sanitarie locali, e con le strutture private autorizzate ai sensi
dell'articolo 116 nonche' con i medici, gli assistenti sociali e tutto il
personale addetto o dipendente.
4. Gli esercenti la professione medica che assistono persone dedite all'uso
di sostanze stupefacenti e di sostanze psicotrope possono, in ogni tempo,
avvalersi dell'ausilio del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle
strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116. (1)
[5. (Abrogato).]
6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro scheda
sanitaria non contenga le generalita' ne' altri dati che valgano alla loro
identificazione.
7. Gli operatori del servizio pubblico per le tossicodipendenze e delle
strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, salvo l'obbligo di
segnalare all'autorita' competente tutte le violazioni commesse dalla persona
sottoposta al programma terapeutico alternativo a sanzioni amministrative o ad
esecuzione di pene detentive, non possono essere obbligati a deporre su quanto
hanno conosciuto per ragione della propria professione, ne' davanti all'autorita'
giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Agli stessi si applicano le
disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono
le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del
codice di procedura penale in quanto applicabili. (1)
8. Ogni regione o provincia autonoma provvedera' ad elaborare un modello unico
regionale di scheda sanitaria da distribuire, tramite l'ordine dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni provincia, ai singoli presidi
sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le regioni e le province autonome
provvedono agli adempimenti di cui al presente comma.
9. Il modello di scheda sanitaria dovra' prevedere un sistema di codifica atto
a tutelare il diritto all'anonimato del paziente e ad evitare duplicazioni di
carteggio.
(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 121.
Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze
[1. (Abrogato).]
2. L'autorita' giudiziaria o il prefetto nel corso del procedimento, quando
venga a conoscenza di persone che facciano uso di sostanze stupefacenti o
psicotrope, deve farne segnalazione al servizio pubblico per le
tossicodipendenze competente per territorio.
3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, nell'ipotesi di cui al comma
2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per la definizione di un
programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Art. 122.
Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo
1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le strutture private
autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i necessari accertamenti e
sentito l'interessato, che puo' farsi assistere da un medico di fiducia
autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari, definiscono un
programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che puo' prevedere,
ove le condizioni psicofisiche del tossicodipendente lo consentano, in
collaborazione con i centri di cui all'articolo 114 e avvalendosi delle
cooperative di solidarieta' sociale e delle associazioni di cui all'articolo
115, iniziative volte ad un pieno inserimento sociale attraverso
l'orientamento e la formazione professionale, attivita' di pubblica utilita' o
di solidarieta' sociale. Nell'ambito dei programmi terapeutici che lo
prevedono, possono adottare metodologie di disassuefazione, nonche'
trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il servizio per le
tossicodipendenze controlla l'attuazione del programma da parte del
tossicodipendente. (1)
2. Il programma viene formulato nel rispetto della dignita' della persona,
tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro e di studio e delle
condizioni di vita familiare e sociale dell'assuntore.
3. Il programma e' attuato presso strutture del servizio pubblico o presso
strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 (2)
o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia.
4. Quando l'interessato ritenga di attuare il programma presso strutture
private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita'
di diagnosi, di cui al comma 2, lettera d), del medesimo articolo, la scelta
puo' cadere su qualsiasi struttura situata nel territorio nazionale che si
dichiari di essere in condizioni di accoglierlo. (1)
5. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze, destinatario delle
segnalazioni previste nell'articolo 121 ovvero del provvedimento di cui
all'articolo 75, comma 9, definisce, entro dieci giorni decorrenti dalla data
di ricezione della segnalazione o del provvedimento suindicato, il programma
terapeutico e socio-riabilitativo.
(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
(2) Parole così modificate dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 122-bis. (1)
Verifiche e controlli
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro da lui delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei dati trasmessi dalle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, presenta annualmente al Parlamento una relazione sull'attivita' svolta dal servizio pubblico per le tossicodipendenze e dalle comunita' terapeutiche, con particolare riferimento ai programmi terapeutici definiti ed effettivamente eseguiti dai tossicodipendenti e all'efficacia dei programmi medesimi.
(1) Articolo così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 123. (1)
Verifica del trattamento in regime di sospensione di esecuzione della pena,
nonche' di affidamento in prova in casi particolari.
1. Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli articoli 90 e 94,
viene trasmessa dall'azienda unita' sanitaria locale competente o dalla
struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116, su richiesta dell'autorita'
giudiziaria, una relazione secondo modalita' definite con decreto del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro della giustizia, relativamente alla
procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di sostanze
stupefacenti o psicotrope, all'andamento del programma, al comportamento del
soggetto e ai risultati conseguiti a seguito del programma stesso e della sua
eventuale ultimazione, in termini di cessazione di assunzione delle sostanze e
dei medicinali di cui alle tabelle I e II, sezioni A, B e C, previste
dall'articolo 14.
1-bis. Deve, altresi', essere comunicata all'autorita' giudiziaria ogni nuova
circostanza suscettibile di rilievo in relazione al provvedimento adottato.
(1) Articolo così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 124.
Lavoratori tossicodipendenti
1. I lavoratori di cui viene accertato lo stato di tossicodipendenza, i quali
intendono accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i
servizi sanitari delle unita' sanitarie locali o di altre strutture
terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti a tempo
indeterminato hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro per il
tempo in cui la sospensione delle prestazioni lavorative e' dovuta
all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non
superiore a tre anni.
2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per il pubblico
impiego possono determinare specifiche modalita' per l'esercizio della
facolta' di cui al comma 1. Salvo piu' favorevole disciplina contrattuale,
l'assenza di lungo periodo per il trattamento terapeutico-riabilitativo e'
considerata, ai fini normativi, economici e previdenziali, come l'aspettativa
senza assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I
lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a loro volta essere
posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per concorrere al programma
terapeutico e socio-riabilitativo del tossicodipendente qualora il servizio
per le tossicodipendenze ne attesti la necessita'.
3. Per la sostituzione dei lavoratori di cui al comma 1 e' consentito il
ricorso all'assunzione a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 1, secondo
comma, lettera b), della legge 18 aprile 1962, n. 230. Nell'ambito del
pubblico impiego i contratti a tempo determinato non possono avere una durata
superiore ad un anno.
4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di
particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego,
nonche' quelle che, per il personale delle Forze armate e di polizia, per
quello che riveste la qualita' di agente di pubblica sicurezza e per quello
cui si applicano i limiti previsti dall'articolo 2 della legge 13 dicembre
1986, n. 874, disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio.
Art. 125.
Accertamenti di assenza di tossicodipendenza
1. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che
comportano rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi,
individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro della sanita', sono sottoposti, a cura di strutture
pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di
lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione
in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici.
2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicita' degli
accertamenti e le relative modalita'.
3. In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del
rapporto di lavoro il datore di lavoro e' tenuto a far cessare il lavoratore
dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la
incolumita' e la salute dei terzi.
4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore
di lavoro e' punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da
lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.
Art. 126.
Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento
1. Durante il periodo di affidamento di cui all'articolo 94 e all'articolo 4-sexies del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, il responsabile della comunita' puo' accompagnare o far accompagnare da persona di sua fiducia il tossicodipendente fuori della comunita' in casi di necessita' o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria o da gravi motivi familiari dandone immediata comunicazione all'autorita' giudiziaria.
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
Finanziamento di progetti, concessione di contributi e agevolazioni
Art. 127.
Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga
1. Il decreto del Ministro per la solidarieta' sociale di cui all'articolo 59,
comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in sede di ripartizione del
Fondo per le politiche sociali, individua, nell'ambito della quota destinata
al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, le risorse destinate
al finanziamento dei progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al
recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata, secondo le
modalita' stabilite dal presente articolo. Le dotazioni del Fondo nazionale di
intervento per la lotta alla droga individuate ai sensi del presente comma non
possono essere inferiori a quelle dell'anno precedente, salvo in presenza di
dati statistici inequivocabili che documentino la diminuzione dell'incidenza
della tossicodipendenza.
2. La quota del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga di cui
al comma 1 e' ripartita tra le regioni in misura pari al 75 per cento delle
sue disponibilita'. Alla ripartizione si provvede annualmente con decreto del
Ministro per la solidarieta' sociale tenuto conto, per ciascuna regione, del
numero degli abitanti e della diffusione delle tossicodipendenze, sulla base
dei dati raccolti dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1,
comma 7.
3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le comunita' montane, le aziende
unita' sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115 e 116, le
organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le
cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, possono presentare alle regioni
progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero dalle tossicodipendenze e
dall'alcoldipendenza correlata e al reinserimento lavorativo dei
tossicodipendenti, da finanziare a valere sulle disponibilita' del Fondo
nazionale di cui al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna
regione.
4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 6,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' le organizzazioni rappresentative
degli enti ausiliari, delle organizzazioni del volontariato e delle
cooperative sociali che operano sul territorio, come previsto dall'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 del presente articolo,
stabiliscono le modalita', i criteri e i termini per la presentazione delle
domande, nonche' la procedura per la erogazione dei finanziamenti, dispongono
i controlli sulla destinazione dei finanziamenti assegnati e prevedono
strumenti di verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con
particolare riferimento ai progetti volti alla riduzione del danno nei quali
siano utilizzati i farmaci sostitutivi. Le regioni provvedono altresi' ad
inviare una relazione al Ministro per la solidarieta' sociale sugli interventi
realizzati ai sensi del presente testo unico, anche ai fini previsti
dall'articolo 131.
5. Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo nazionale di cui al comma 1
e' destinato al finanziamento dei progetti finalizzati alla prevenzione e al
recupero dalle tossicodipendenze e dall'alcoldipendenza correlata promossi e
coordinati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali, d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e giustizia,
della difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del lavoro e della
previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma sono
finalizzati:
a) alla promozione di programmi sperimentali di prevenzione sul territorio
nazionale;
b) alla realizzazione di iniziative di razionalizzazione dei sistemi di
rilevazione e di valutazione dei dati;
c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con le iniziative assunte
dall'Unione europea;
d) allo sviluppo di iniziative di informazione e di sensibilizzazione;
e) alla formazione del personale nei settori di specifica competenza;
f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute;
g) al trasferimento dei dati tra amministrazioni centrali e locali.
6. Per la valutazione e la verifica delle spese connesse ai progetti di cui al
comma 5 possono essere disposte le visite ispettive previste dall'articolo 65,
commi 5 e 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato dal Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro per la solidarieta' sociale, previo parere
delle commissioni parlamentari competenti, sentite la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e la
Consulta degli esperti e degli operatori sociali di cui all'articolo 132, sono
stabiliti i criteri generali per la valutazione e il finanziamento dei
progetti di cui al comma 3.
Tali criteri devono rispettare le seguenti finalita':
a) realizzazione di progetti integrati sul territorio di prevenzione primaria,
secondaria e terziaria, compresi quelli volti alla riduzione del danno purche'
finalizzati al recupero psico-fisico della persona;
b) promozione di progetti personalizzati adeguati al reinserimento lavorativo
dei tossicodipendenti;
c) diffusione sul territorio di servizi sociali e sanitari di primo
intervento, come le unita' di strada, i servizi a bassa soglia ed i servizi di
consulenza e di orientamento telefonico;
d) individuazione di indicatori per la verifica della qualita' degli
interventi e dei risultati relativi al recupero dei tossicodipendenti;
e) in particolare, trasferimento dei dati tra assessorati alle politiche
sociali, responsabili dei centri di ascolto, responsabili degli istituti
scolastici e amministrazioni centrali;
f) trasferimento e trasmissione dei dati tra i soggetti che operano nel
settore della tossicodipendenza a livello regionale;
g) realizzazione coordinata di programmi e di progetti sulle tossicodipendenze
e sull'alcoldipendenza correlata, orientati alla strutturazione di sistemi
territoriali di intervento a rete;
h) educazione alla salute.
8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere
la somministrazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope incluse nella
tabella I di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella
Farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso dei medicinali oppioidi prescrivibili,
purche' i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano
l'esclusiva finalita' clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi
programmi riabilitativi. (1)
9. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro per la solidarieta'
sociale, promuove, sentite le competenti commissioni parlamentari,
l'elaborazione di linee guida per la verifica dei progetti di riduzione del
danno di cui al comma 7, lettera a).
10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di ciascun anno
finanziario ad adottare i provvedimenti di cui al comma 4 e all'impegno
contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma 1 ad esse assegnate,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112.
11. Per l'esame istruttorio dei progetti presentati dalle amministrazioni
indicate al comma 5 e per l'attivita' di supporto tecnico-scientifico al
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, e' istituita, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta
da un esperto o da un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri designato dal Ministro per la solidarieta' sociale e
composta da nove esperti nei campi della prevenzione e del recupero dalle
tossicodipendenze, nei seguenti settori:
sanitario-infettivologico, farmaco-tossicologico, psicologico, sociale,
sociologico, riabilitativo, pedagogico, giuridico e della comunicazione.
All'ufficio di segreteria della commissione e' preposto un funzionario della
carriera direttiva dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Gli oneri per il funzionamento della commissione sono valutati in lire 200
milioni annue.
12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga sono disciplinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri. L'attuazione amministrativa delle
decisioni del Comitato e' coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per gli affari sociali attraverso un'apposita
conferenza dei dirigenti generali delle amministrazioni interessate,
disciplinata con il medesimo decreto.
(1) Comma così modificato dal Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49.
Art. 128.
Contributi
1. Per la costruzione, l'ampliamento o il recupero di immobili destinati a
sedi di comunita' terapeutiche il comitato esecutivo del Comitato per
l'edilizia residenziale (CER), integrato per tali circostanze da un
rappresentante del Ministro per gli affari sociali, puo' concedere agli enti
di cui all'articolo 11 un contributo in conto capitale fino alla totale
copertura della spesa necessaria.
2. La concessione di detto contributo, secondo le procedure dei programmi
straordinari attivati dal CER ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera
q), della legge 5 agosto 1978, n. 457, comporta un vincolo decennale di
destinazione dell'immobile a sede di comunita' terapeutica residenziale o
diurna per tossicodipendenti ed e' subordinata alla previa autorizzazione alla
realizzazione dell'opera.
3. I contributi sono ripartiti tra le regioni in proporzione al numero di
tossicodipendenti assistiti sulla base delle rilevazioni dell'Osservatorio
permanente di cui all'articolo 132 e, in ogni caso, sono destinati in
percentuale non inferiore al 40 per cento al Mezzogiorno a norma dell'articolo
1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire
100 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede mediante
l'utilizzo delle disponibilita' della sezione autonoma della Cassa depositi e
prestiti istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n.
457.
Art. 129.
Concessione di strutture appartenenti allo Stato
1. Agli enti locali, alle unita' sanitarie locali e ai centri privati
autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso, con convenzione per
una durata almeno decennale, con decreto del Ministro delle finanze, emanato
di concerto con il Ministro per gli affari sociali, edifici, strutture e aree
appartenenti al demanio o al patrimonio e dello Stato, al fine di destinarli a
centri di cura recupero di tossicodipendenti, nonche' per realizzare centri e
case di lavoro per i riabilitati.
2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono effettuare opere di
ricostruzione, restauro e manutenzione per l'adattamento delle strutture
attingendo ai finanziamenti di cui all'articolo 128 e nel rispetto dei vincoli
posti sui beni stessi.
3. Agli enti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 1,
comma 1, 4, 5 e 6, dell'articolo 2 della legge 11 luglio 1986, n. 390.
Art. 130.
Concessione delle strutture degli enti locali
1. Le regioni, le province autonome, gli enti locali, nonche' i loro enti
strumentali e ausiliari possono concedere in uso gratuito agli enti ausiliari
di cui all'articolo 115, anche se in possesso dei soli requisiti di cui alle
lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 116, beni immobili di loro
proprieta' con vincolo di destinazione alle attivita' di prevenzione, recupero
e reinserimento anche lavorativo dei tossicodipendenti, disciplinate dal
presente testo unico.
2. L'uso e' disciplinato con apposita convenzione che ne fissa la durata,
stabilisce le modalita' di controllo sulla utilizzazione del bene e le cause
di risoluzione del rapporto, e disciplina le modalita' di autorizzazione ad
apportare modificazioni o addizioni al bene, anche mediante utilizzazione dei
contributi di cui all'articolo 128.
Art. 131.
Relazione al Parlamento
1. Il Ministro per la solidarieta' sociale, anche sulla base dei dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30 giugno di ciascun anno una relazione al Parlamento sui dati relativi allo stato delle tossicodipendenze in Italia, sulle strategie e sugli obiettivi raggiunti, sugli indirizzi che saranno seguiti nonche' sull'attivita' relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attivita' di prevenzione, riabilitazione, reinserimento e recupero dei tossicodipendenti.
Art. 132.
Consulta degli esperti e degli operatori sociali
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli
affari sociali e' istituita la Consulta degli esperti e degli operatori
sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri.
2. La Consulta e' nominata con decreto del Ministro per la solidarieta'
sociale tra gli esperti di comprovata professionalita' e gli operatori dei
servizi pubblici e del privato sociale ed e' convocata periodicamente dallo
stesso Ministro in seduta plenaria o in sessioni di lavoro per argomenti al
fine di esaminare temi e problemi connessi alla prevenzione e al recupero
dalle tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale di
coordinamento per l'azione antidroga.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 400
milioni annue, sono a carico del Fondo nazionale di intervento per la lotta
alla droga di cui all'articolo 127.
Art. 133.
Province autonome di Trento e Bolzano
1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, alle finalita' di cui all'articolo 131 secondo le modalita' stabilite dai rispettivi ordinamenti.
Art. 134.
Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti
1. I contributi di cui all'articolo 132 sono destinati, nella misura del 40
per cento, al finanziamento di progetti per l'occupazione di tossicodipendenti
che abbiano completato il programma terapeutico e debbano inserirsi o
reinserirsi nel mondo del lavoro.
2. I progetti possono essere elaborati dalle comunita' terapeutiche e dalle
cooperative operanti per l'inserimento lavorativo tanto autonomamente quanto
in collaborazione con imprese pubbliche e private e con cooperative e con il
concorso, anche in veste propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti
sono inviati al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che, entro
sessanta giorni dalla loro ricezione, esprime alla Commissione di cui
all'articolo 134 un parere sulla fattibilita' e sulla congruita'
economico-finanziaria, nonche' sulla validita' del progetto con riferimento
alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti possono prevedere una prima
fase di formazione del personale e possono realizzare l'occupazione anche in
forma cooperativistica.
3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, autorizza la realizzazione del progetto e l'anticipazione
dei fondi necessari.
Art. 135.
Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS
1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri della sanita'
e per gli affari sociali, approva uno o piu' programmi finalizzati alla
prevenzione ed alla cura dell'AIDS, al trattamento socio-sanitario, al
recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.
2. Il Ministro di grazia e giustizia puo' realizzare i suddetti programmi,
anche avvalendosi di strutture esterne, mediante apposite convenzioni, tanto
per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i detenuti in attesa di
giudizio.
3. Il Ministero di grazia e giustizia dovra' attivare corsi di addestramento e
riqualificazione del personale dell'amministrazione penitenziaria.
4. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e' determinato in
lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992.
Capo II
Abrogazioni
Art. 136.
Abrogazioni
1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n. 1041, ad eccezione dell'articolo
1, per quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli articoli 447 e 729
del codice penale e ogni altra forma in contrasto con il presente testo unico.
2. Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75, 80, 80-bis, 82 e 83 della legge 22
dicembre 1975, n. 685.
3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del
codice di procedura penale.
Allegato I ( omissis )
Allegato II ( omissis )
Allegato III ( omissis )