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Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
Ufficio per gli Affari della Polizia Amm.va e Sociale
Nr. 557/PAS.9963.10089.D(10)
Roma, 18 novembre 2005
OGGETTO: Rapporto di lavoro definito “collaborazione coordinata e continuativa
a progetto e/o a programma” di cui alla legge Biagi.
- Applicabilità allo specifico settore della vigilanza privata - .
Sono da più parti giunte segnalazioni relative al
tentativo effettuato da alcuni istituti di vigilanza di utilizzare guardie particolari
giurate per i servizi di competenza instaurando un rapporto di lavoro “atipico”,
mediante i cosiddetti contratti di “lavoro a progetto” definiti dalla legge -
delega 14.2.2003, n. 30 e disciplinati nel Titolo VII, Capo I del D.Lgs. 10 settembre
2003, n. 276, attuativo della stessa.
Al riguardo si rappresenta che l'art. 4, 1°comma, lettera c), punto 1 della legge
di delega citata, in riferimento a siffatta tipologia di lavoro, ha previsto che
dai relativi contratti “risultino la durata, determinata o determinabile della
collaborazione, la riconducibilità di questa a uno o più progetti o programmi
di lavoro o fasi di esso, resi con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione.…”.
Il decreto legislativo di attuazione ha poi esplicitato dette caratteristiche
stabilendo in modo dettagliato la forma che deve assumere tale tipo di rapporto
lavorativo (art. 62). Si osserva, in proposito, che il lavoro a progetto presuppone
fasi e momenti distinti ed articolati che non paiono rinvenirsi nella vigilanza,
la quale deve considerarsi piuttosto una singola prestazione che, a seconda del
tipo di tutela, deve essere assoggettata a specifiche regole tecniche e prefissati
standards di sicurezza e tecnologici. Ma soprattutto preme sottolineare che le
guardie particolari giurate, contrariamente a quanto prevede il tipo di rapporto
di lavoro in argomento, non hanno alcuna autonomia, né possono assumere alcuna
iniziativa in ordine all'espletamento del servizio a cui sono destinate.
Si richiama in merito la normativa recata dal RDL 26/9/1935, n. 1952 (L. 19/3/1936,
n. 508), artt. 1,2,6, ove è delineato il potere di controllo del Questore sull'attività
delle guardie giurate ed il servizio da esse svolto. Inoltre, l'impianto normativo
del TULPS evidenzia una posizione di subordinazione sia funzionale che economica
delle guardie giurate verso il titolare della licenza. In particolare ci si riferisce
all'art. 257 del relativo regolamento di esecuzione, ove è stabilito che, colui
che richiede la licenza per gestire un istituto di vigilanza privata, deve allegare
alla domanda “il documento comprovante l'assicurazione delle guardie, tanto per
gli infortuni sul lavoro che per l'invalidità e la vecchiaia”. In tal senso si
pone anche il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza della sezione 1^
del 25 febbraio 2004, n. 76/04, laddove sottolinea che in relazione alla richiesta
di nomina delle guardie particolari giurate non può esservi dissociazione tra
titolare della licenza ex 134 TULPS e datore di lavoro delle stesse. Altresì appare
opportuno richiamare il parere prot. n. 15 del 10 marzo 2005, con il quale il
Ministero del Lavoro, esprimendosi su un quesito in materia analoga, ha precisato
che la nozione di coordinamento riferita alla collaborazione coordinata e continuativa
nella modalità a progetto, “può essere utile a giustificare la responsabilità
del committente (nel caso in specie trattasi del titolare dell'istituto di vigilanza
privata) per l'attività svolta dal collaboratore (guardia particolare giurata)
nell'ambito del rapporto contrattuale di riferimento”.
Sulla base di quanto sopra esposto si ritiene pertanto di dover precisare che
il rapporto di lavoro definito a progetto non può considerarsi compatibile con
la specificità del settore della vigilanza privata e quindi essere applicato ai
contratti per l'assunzione e/o l'impiego delle guardie giurate.
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