|
Se non visualizzi il sommario, clicca qui
|
Allegati:
- Allegato A (come sostituito dall'allegato " A " al D.M. 19 Settembre 2002 - Regolamento di esecuzione del D. Lgv. 2 Gennaio 1997, n. 7)
-
Allegato
B
"
Norme per l'impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie
esplosive della prima, seconda e della terza categoria (Polveri, Dinamiti,
Detonanti) - Norme per l'impianto di fabbriche di materie esplosive della
quarta categoria(Artifici) - Norme per l'impianto di fabbriche di materie
esplosive della quinta categoria (Esplosivi di sicurezza - Condizioni da
soddisfarsi nell'impianto, o adattamento, di un fabbricato ad uso di deposito di
materie esplosive - Uso delle mine - Esercizi di minuta vendita - Cantieri di
scaricamento, ripristino e caricamento proiettili - Sicurezza esterna ed interna
- Costituzione di baracche, di celle blindate e di caldaie di fusione -
Sicurezza contro gli incendi - Lavoro notturno - Igiene e sicurezza degli
operai - Sistemazione di locali adibiti ad uffici, abitazioni, ecc. dipendenti
dallo stabilimento o dal cantiere - Disposizioni finali e transitorie ".
-
Allegato
C
"
Licenze di trasporto " e " Norme generali da osservarsi pel trasporto degli
esplosivi "
- Allegato D " Norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, degli edifici e costruzioni in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, oppure sostanze esplosive "
DELLE AUTORITÀ DI PUBBLICA
SICUREZZA E DELLE LORO ATTRIBUZIONI
L'autorità di pubblica sicurezza è provinciale e locale.
Sono autorità provinciali il Prefetto ed il Questore.
E’ autorità locale, in ciascun Comune, il funzionario
preposto all'ufficio di pubblica sicurezza.
Nei comuni dove non esiste un ufficio di pubblica
sicurezza, è autorità locale il Sindaco o chi ne fa le veci.
Il Prefetto sopraintende alla pubblica sicurezza ed,
in particolare, esercita nella provincia le attribuzioni deferite dalle leggi alla
sua competenza.
Il Questore ha, alla dipendenza del Prefetto, la direzione
tecnica di tutti i servizi di polizia e d'ordine pubblico nella provincia. Egli
esercita tutte le altre attribuzioni deferite dalle leggi alla sua competenza.
L'autorità locale di pubblica sicurezza esercita nell'ambito
della circoscrizione del Comune, le attribuzioni che le leggi deferiscono alla sua
competenza.
Il Prefetto può, con decreto, incaricare i funzionari
preposti ad uffici distaccati di pubblica sicurezza di vigilare sull'andamento generale
dei servizi di pubblica sicurezza nei comuni vicini a
quello di loro residenza.
Quando
le esigenze del servizio lo richiedono, il Prefetto, od il Questore con l'assenso
del Prefetto, possono inviare funzionari di pubblica sicurezza nei comuni per assumere
la direzione dei servizi di polizia.
Durante la permanenza dei funzionari nei comuni, resta
sospesa la competenza del Sindaco relativamente ai servizi
di polizia.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 43 del testo
unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, il Prefetto, in attuazione delle direttive
del Ministro dell'Interno, ed a richiesta delle amministrazioni interessate, provvede
all'attribuzione della qualita' di agente di pubblica
sicurezza alle guardie telegrafiche e di strade ferrate, ai cantonieri di cui all'articolo
12 del codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e agli altri agenti destinati all'esecuzione
ed all'osservanza di speciali leggi e regolamenti, che risultino:
a) essere maggiorenni;
b) essere in possesso del
diploma di scuola media inferiore;
c) non avere subito condanna a pena detentiva per
delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
d) avere il godimento dei diritti civili e politici.
Sono fatti salvi gli ulteriori
requisiti richiesti per l'accesso allo specifico impiego per il quale e' richiesta
la qualita' di agente di pubblica sicurezza.
All'atto dell'attribuzione della qualita'
di agente di pubblica sicurezza, l'interessato e' tenuto
a prestare giuramento, in deroga all'articolo 231 del decreto legislativo 19 febbraio
1998, n. 51, davanti al Prefetto o suo delegato, con la seguente formula:
"Giuro di essere fedele
alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato
e delle regioni e di adempiere alle funzioni affidatemi con oscienza e diligenza
e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse .
L'attribuzione della qualita'
di agente di pubblica sicurezza e' revocata, previa contestazione e nel rispetto
del principio del contraddittorio, qualora venga a mancare taluno dei requisiti
prescritti, ed e' sospesa nei casi in cui la legge prevede la sospensione dal servizio
o, comunque, quando nei confronti dell'interessato e' adottato un provvedimento
restrittivo della liberta' personale.
Le disposizioni del presente articolo, si osservano
in tutti i casi in cui disposizioni di legge o di regolamento rimettono all'autorita'
amministrativa il riconoscimento
DELLA COMPOSIZIONE DEI
PRIVATI DISSIDI
Per la composizione dei privati dissidi di cui all'art.
1 della Legge, l'autorità di pubblica sicurezza invita le parti a comparire dinanzi
ad essa in un termine congruo pel tentativo di conciliazione.
L'autorità di pubblica sicurezza chiarisce alle parti
la questione di fatto e i principii di diritto ad essa
applicabili senza imporre il suo giudizio, e, salvi gli eventuali provvedimenti
di competenza dell'autorità giudiziaria, adotta, ove sia il caso, o un provvedimento
conservativo di soddisfazione delle parti in contesa o un temperamento di equità
che valga a prevenire eventuali incidenti.
Del seguito procedimento si prende nota negli atti
di ufficio e si stende processo verbale, ove lo si ritenga
necessario.
Il processo verbale, firmato dalle parti e dal funzionario,
può essere prodotto e fa fede in giudizio,avendo valore
di scrittura privata riconosciuta.
Se
le parti non possono sottoscrivere, se ne fa menzione.
I rilievi segnaletici per le persone pericolose o
sospette e per coloro che non siano in grado o si rifiutino
di provare la propria identità, giusta l'art. 4 della Legge, sono descrittivi, fotografici,
dattiloscopici e antropometrici.
La carta d'identità da rilasciarsi alle persone pericolose
o sospette, a termini del citato art. 4, deve essere conforme al modello allegato
al presente regolamento, senza particolari rilievi od annotazioni. Le impronte digitali
sono apposte sui cartellini da conservarsi presso l'ufficio comunale e l'ufficio
provinciale di pubblica sicurezza.
DELL'ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI
DI POLIZIA
I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza
sono eseguiti in via amministrativa, col procedimento di cui all'art. 5 della Legge.
I provvedimenti contingibili ed urgenti di sicurezza
pubblica emanati dal Sindaco sulle materie di cui
I provvedimenti dell'autorità di pubblica sicurezza,
quando riflettono singoli interessati, sono comunicati mediante consegna di copia
dei provvedimenti, per mezzo degli agenti della forza pubblica o del messo comunale.
La relazione della notifica, redatta in doppio originale,
è datata e sottoscritta dall'agente o dal messo e dal consegnatario. Se questi non
può o non vuole sottoscrivere, ne è fatta menzione.
La notifica si ha per avvenuta dal giorno in cui la
persona interessata, o chi la rappresenti legalmente, rilasci ricevuta dell'atto
o del provvedimento che la riguarda, o quando, in qualsiasi modo, risulti che
abbia avuto notizia dell'atto o del provvedimento.
Il Ministro dell'Interno può, in qualunque tempo,
sia sopra denuncia, sia per propria iniziativa, dichiarare, con decreto, la nullità
degli atti e dei provvedimenti delle autorità di pubblica sicurezza che
contengano violazioni di legge o di regolamenti generali
o speciali o che ritenga non fondati sopra una causa di pubblico interesse.
DELLE AUTORIZZAZIONI DI
POLIZIA
Le autorizzazioni di polizia sono concesse esclusivamente
ai fini di polizia e non possono essere invocate per escludere o diminuire la responsabilita'
civile o penale in cui i concessionari possano essere
incorsi nell'esercizio concreto della loro attivita'.
In deroga a quanto previsto dall'art. 13 della Legge,
le autorizzazioni di cui al titolo III della stessa Legge, la cui durata non sia
gia' stabilita da altre leggi statali o regionali, hanno carattere permanente, salvo
che si riferiscano ad attivita' da svolgersi per un tempo determinato.
Nel caso di trasferimento di taluna delle attivita'
di cui al titolo III della Legge in locali diversi da quelli per i quali l'autorizzazione
e' stata rilasciata, o di sostanziali modificazioni degli
stessi, restano in vigore le disposizioni di legge o di regolamento che subordinano
l'esercizio dell'attivita' alla verifica di idoneita', comunque definita, dei locali
medesimi".
Per la documentazione necessaria a comprovare il possesso
nel richiedente dei requisiti personali e l'adempimento delle altre condizioni prescritte
si osservano le disposizioni in vigore in materia di semplificazione delle certificazioni
amministrative.
E' fatta salva la facolta' dell'amministrazione
di verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti
e di disporre, se ne ricorrono i presupposti,
con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la rimozione
dei suoi effetti.
Nei casi in cui e' consentita
la rappresentanza nell'esercizio di un'attivita' autorizzata, la domanda dell'interessato
deve contenere il consenso scritto dell'eventuale rappresentante.
Gli atti di consenso possono essere assunti davanti
al dipendente competente a ricevere la documentazione.
Nel caso di morte del titolare, l'erede,
ovvero, se si tratta del titolare di un'impresa esercitata
in forma societaria, colui che vi subentra, puo' richiedere il rilascio di una nuova
autorizzazione, continuando l'attivita' nei tre mesi successivi alla data della
morte.
L'autorita' di pubblica sicurezza
puo' ordinare la cessazione immediata dell'attivita'
se l'interessato o il rappresentante esercente e' privo dei requisiti soggettivi
di cui all'articolo 11 della Legge, fatto salvo il maggior termine previsto, per
le attivita' ricettive, dall'articolo 17-ter della Legge.
La domanda è presentata all'autorità locale di pubblica
sicurezza, la quale, quando il provvedimento richiesto non sia
di sua competenza, la trasmette al Questore con informazioni e proposte.
Analogamente si provvede per la rinnovazione annuale
delle autorizzazioni.
La domanda di rinnovazione deve essere presentata
prima della scadenza del provvedimento.
La rinnovazione decorre sempre dal giorno successivo
a quello della scadenza.
Salvo che non sia, nei
singoli casi, diversamente stabilito, la rinnovazione ha luogo mediante vidimazione
sull'atto originario.
Sullo stesso atto può apporsi l'approvazione del rappresentante,
nei casi in cui la rappresentanza è consentita dalla legge.
La prestazione di cauzione, quando richiesta dalla
Legge o disposta dall'autorita' nei casi previsti dalla Legge, puo' essere effettuata
mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da
impresa di assicurazioni regolarmente autorizzata all'esercizio
di tale attivita' e con ogni altra modalita' prevista dalle disposizioni vigenti
in materia di contabilita' pubblica.
Quando la Legge prescrive, per determinati atti, l'obbligo
dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere
presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul
bollo, se prescritto.
L'autorità competente rilascia l'esemplare in bollo
alla parte con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti
di ufficio.
In tutti i casi in cui la legge prescrive, per l'esercizio
di determinate attivita' soggette ad autorizzazioni di polizia, la tenuta di speciali
registri, questi devono essere debitamente bollati, a norma di legge, in ogni foglio,
numerati e, ad ogni pagina, vidimati dall'autorita' di pubblica sicurezza che attesta
del numero delle pagine nell'ultima di esse.
I registri devono essere esibiti ad ogni richiesta
degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza, i quali appongono la data
e la firma ogni qualvolta procedono al loro esame.
I registri di cui al primo comma
possono essere tenuti con modalita' informatiche.
A tal fine con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro delle
Finanze e con il Ministro per i Beni e le Attivita' Culturali, sentito il Garante
per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalita' tecniche di tenuta,
vidimazione, assolvimento dell'obbligo di bollo ed esibizione dei registri di cui
al primo comma, predisposti con mezzi informatici, osservate,
in quanto compatibili, le disposizioni vigenti in materia di formazione, archiviazione
e trasmissione di documenti con strumenti informatici o telematici. Con lo stesso
decreto puo' prevedersi che idonei supporti informatici,
con specifici programmi, siano resi disponibili, anche presso rivendite autorizzate,
mediante specifiche convenzioni".
L'obbligo, imposto dalla Legge a chi richiede l'acquisto
di determinate merci o la prestazione di determinati servizi, di dimostrare, nei
casi tassativamente contemplati, la propria identità personale, mediante l'esibizione
della carta di identità, riguarda le operazioni che si
svolgono con l'intervento personale dei committenti.
Degli affari che vengono
trattati per corrispondenza, deve, dal commissionario, essere dato immediato avviso
alle autorità di pubblica sicurezza dei luoghi donde è partita la commissione e
dove si spedisce la merce, quando il committente non sia conosciuto.
Nelle insegne, nelle mostre, nelle tabelle, nelle
vetrine esterne o interne di qualsiasi esercizio soggetto ad autorizzazione di polizia,
deve farsi uso della lingua italiana.
E’ consentito anche l'uso di lingue straniere, purché
alla lingua italiana sia dato il primo posto con caratteri
più appariscenti.
L'inosservanza di queste disposizioni può dar luogo
a revoca dell'autorizzazione
DELLE RIUNIONI PUBBLICHE
E DEGLI ASSEMBRAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI
Fermo il disposto dell'art. 15, l'avviso per le riunioni
pubbliche di cui è parola nell'art. 18 della Legge, deve contenere l'indicazione
del giorno, dell'ora, del luogo e dell'oggetto della riunione; le generalità di
coloro che sono designati a prendere la parola nonché
le generalità e la firma dei promotori.
L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni
prima di quello fissato per la riunione.
Insieme con l'avviso può essere richiesto il consenso
scritto per l'occupazione temporanea del luogo pubblico o aperto al pubblico, da
parte dell'autorità competente, o di chi dispone del
locale destinato alla riunione.
E’ vietato l'uso delle chiese e degli altri luoghi
sacri per manifestazioni estranee al sentimento religioso o per scopi non attinenti
al culto.
Quando il Questore vieti
la riunione per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica ovvero
imponga speciali prescrizioni, a termini del quarto comma dell'art. 18 della Legge,
ne dà notizia ai promotori o direttamente o per mezzo dell'autorità di pubblica
sicurezza.
L'avvenuta comunicazione dovrà
risultare da processo verbale.
L'autorità di pubblica sicurezza assiste alle riunioni
per mezzo dei suoi funzionari ed agenti.
L'ufficiale di pubblica sicurezza preposto al servizio
impartisce le occorrenti istruzioni ai comandanti della forza pubblica e della forza
armata, presenti sul posto, chiarendo ad essi gli obbiettivi
da conseguire.
Le sue disposizioni non possono essere modificate
senza suo ordine.
Quando occorra sciogliere
una riunione od un assembramento, il funzionario di pubblica sicurezza, ove non
indossi l'uniforme di servizio, deve mettersi ad armacollo la sciarpa tricolore.
L'ufficiale od il sottufficiale dei Carabinieri.
deve essere in divisa.
L'invito a sciogliersi e le intimazioni si fanno "in
nome della legge".
Qualora non sia possibile disporre
della tromba per le formalità di cui all'art. 23 della Legge, lo scioglimento
della riunione è ordinato con tre intimazioni ad alta voce.
Nel caso di scioglimento di una riunione o di un assembramento,
a termini dell'art. 24 della Legge, non si può adoperare la forza prima che l'ufficiale
di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei carabinieri, preposto al servizio,
ne abbia dato ordine.
Eseguito lo scioglimento di una riunione o di un assembramento,
l'ufficiale di pubblica sicurezza o il sottufficiale dei carabinieri preposto al
servizio redige verbale sulle varie fasi della riunione, sui reati eventualmente
commessi, sugli autori di essi e sulle misure adottate
per il mantenimento dell'ordine.
Ove
sia il caso, il verbale è trasmesso, entro ventiquattro ore, all'autorità giudiziaria
per l'esercizio dell'azione penale.
Quando sia omesso l'avviso di cui all'art. 18 della
Legge, l'autorità locale di pubblica sicurezza informa immediatamente il Questore,
e, in caso di urgenza, provvede, sotto la propria responsabilità,
o ad impedire che la riunione abbia luogo o a vigilarne lo svolgimento, riferendone
subito al Questore per gli ulteriori provvedimenti.
DELLE CERIMONIE FUORI
DEI TEMPLI E DELLE PROCESSIONI ECCLESIASTICHE E CIVILI
L'avviso di cui è parola nell'art. 25 della Legge,
deve esser dato nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento e deve
contenere:
a) le generalità e la firma dei promotori;
b) l'indicazione del giorno e dell'ora in cui
ha luogo la cerimonia religiosa ovvero la processione
ecclesiastica o civile;
c) l'indicazione degli atti di
culto fuori dei luoghi a ciò destinati;
d) l'indicazione dell'itinerario della processione
e della località in cui le funzioni si compiono.
L'avviso deve pervenire al Questore almeno tre giorni
prima di quello fissato per la cerimonia o per la processione
ecclesiastica o civile.
Insieme con l'avviso, può essere richiesto il consenso
scritto dell'autorità competente, per percorrere vie o piazze pubbliche ovvero aree
pubbliche o aperte al pubblico.
Alle cerimonie, alle processioni religiose e civili
e alle altre manifestazioni indicate nell'art. 25 della Legge, si applicano le disposizioni
degli art. 21 a 28 del presente regolamento.
Per l'esercizio della facoltà attribuita al Questore
dal secondo comma dell'art. 27 della Legge, per quanto riguarda i trasporti funebri,
si osserva il disposto dell'art. 21 del presente regolamento.
DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI
DA GUERRA
Sono "armi da guerra", ai sensi dell'articolo 28 della
Legge, le armi di ogni specie, da punta, da taglio e
da sparo, destinate o che possono essere destinate per l'armamento delle truppe
nazionali o straniere, o per qualsiasi uso militare.
Sono armi "tipo guerra" quelle che presentano caratteristiche
analoghe alle armi da guerra.
Sono "munizioni da guerra" le cartucce, i proiettili,
le bombe, la polvere, le capsule ed ogni altra materia destinata al caricamento
delle armi da sparo belliche, o comunque ad impiego bellico.
La domanda per ottenere la licenza del Ministero dell'Interno
per la fabbricazione dei materiali da guerra contemplati
dall'art. 28 della Legge, oltre alle generalità complete e alla firma del richiedente,
deve contenere le indicazioni relative:
a) all'ubicazione delle officine;
b) alla specie e al quantitativo
dei materiali che s'intende fabbricare;
c) al periodo di tempo entro il quale il richiedente
si propone di portare a termine i singoli allestimenti.
Le variazioni relative al
quantitativo dei materiali da fabbricare devono essere comunicate, di volta in volta,
al Prefetto.
Le indicazioni di cui alle lettere a) e b) di quest'articolo
devono essere riportate sulla licenza.
Gli stabilimenti per le produzioni dei materiali da
guerra sono sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'Interno, che la esercita
per mezzo dei funzionari a ciò delegati.
La sorveglianza tecnica può essere esercitata anche
dal Ministero della difesa, i cui delegati, tecnici o militari, hanno facoltà di
visitare gli stabilimenti in ogni tempo.
E’ in facoltà del Ministero per l'Interno di determinare
la specie e la quantità dei materiali da guerra che la ditta produttrice può tenere
in deposito; di sospendere la produzione, e di ritirare i materiali già fabbricati
o in corso di fabbricazione.
La domanda per l'autorizzazione a raccogliere o detenere
materiali da guerra deve contenere, oltre alle generalità e alla firma del richiedente,
le indicazioni relative alle specie e alla quantità delle
armi o dei materiali e ai locali dove sono detenuti.
Queste indicazioni sono riportate sulla licenza. La
licenza è necessaria anche per la detenzione di una sola arma o munizioni da guerra
o tipo guerra.
Senza licenza del Ministero per l'Interno è vietata
la vendita o comunque la cessione delle armi o delle
munizioni
da guerra anche alle persone autorizzate al commercio delle armi o delle munizioni
da guerra.
La domanda per l'autorizzazione ad importare i materiali
da guerra, oltre alle generalità e alla firma del richiedente, deve indicare:
a) lo Stato da cui i materiali sono importati e la
ditta, persona od ente, che li fornisce;
b) le generalità e la residenza del destinatario,
nonché il luogo dove i materiali devono essere ricevuti;
c) la specie e la quantità dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a)
, b) , c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.
Per ottenere la licenza ad esportare materiale da
guerra, si deve indicare, con le generalità del richiedente:
a) lo Stato a cui i materiali sono diretti e la ditta,
persona od ente, cui sono ceduti;
b) la fabbrica o il deposito da cui partono;
c) la specie e la quantità dei materiali.
Le indicazioni di cui alle lettere a)
, b) , c) di quest'articolo devono essere riportate sulla licenza.
Le domande per il transito nel territorio dello Stato
di materiale da guerra e le relative licenze devono contenere le indicazioni di
cui agli artt. 38 e 39 del presente regolamento.
La licenza per l'esportazione, per l'importazione
o per il transito di materiali da guerra deve essere rilasciata per ogni singola
spedizione e deve essere esibita agli uffici di dogana.
DELLE PASSEGGIATE IN FORMA
MILITARE
Il permesso per passeggiate in forma militare con
armi, di cui all'art. 29 della Legge, è subordinato al possesso della licenza di
porto di armi in chi vi partecipa, salvo che non sia
altrimenti autorizzato ad andare armato.
E’ considerata passeggiata in forma militare con armi
l'adunata, anche in luoghi privati, di corpi od associazioni con armi,
nonché l'intervento in feste, funzioni o trattenimenti
in luoghi pubblici od aperti al pubblico.
Nelle passeggiate in forma militare non possono portarsi
munizioni.
DELLE ARMI COMUNI E DEGLI
STRUMENTI ATTI AD OFFENDERE
Sono considerate armi comuni da sparo, ai sensi dell'art.
30 della Legge:
a) tutti i fucili con una o più canne ad anima liscia,
comprese le spingarde;
b) i fucili con due canne rigate
purché non idonei ad impiegare cartuccia con pallottola totalmente blindata;
c) i fucili con due o tre canne,
miste (una liscia e una rigata oppure due canne liscie ed una rigata), purché non
idonei ad impiegare cartucce con pallottola
totalmente blindata;
d) i fucili ad una sola canna rigata che, pur potendo
impiegare cartucce con pallottola parzialmente blindata, abbiano una gittata non
superiore ai 500 metri con alzo di mira massimo di metri 300;
e) le rivoltelle o pistole a rotazione,
di qualsiasi peso, calibro e dimensione;
f) le pistole automatiche il cui potere
di arresto non sia superiore a 25 metri.
Sono pure considerate armi da sparo quelle
denominate "da bersaglio da sala" e quelle ad aria compressa,
siano lunghe che corte.
Per gli effetti dell'art. 30 della Legge, sono considerati
armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale
è l'offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili.
Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso
articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire
all'offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro,
e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale
e simili.
Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per
fabbricare, introdurre dall'estero, esportare o far transitare nel territorio dello
Stato armi comuni devono contenere: per la fabbricazione, le indicazioni di cui
al primo comma e alle lettere a) , b) , c) , dell'art.
34, per l'introduzione dall'estero, quelle di cui al primo comma e alle lettere
a) , b) , c) , dell'art. 38; per l'esportazione, quelle di cui al primo comma ed
alle lettere a) , b) , c) , dell'art. 39; per il transito, quelle di cui all'art.
40 del presente regolamento.
Le indicazioni stesse devono essere riportate sulla
licenza.
Le domande per l'autorizzazione a fare raccolta
di armi a fine di commercio od industria, a smerciarle
o esporle in vendita, devono contenere, oltre alle generalità e alla firma dei richiedenti,
le indicazioni relative alla specie e alla quantità delle armi, nonché ai locali
dove le armi sono raccolte, esposte in vendita o detenute per la vendita.
La licenza per la collezione di
armi ha carattere permanente e puo' essere rilasciata anche per una sola
arma Comune da sparo quando l'interessato non intenda avvalersi della facolta' di
detenere l'arma e il relativo munizionamento, per farne uso, previa la denuncia
di cui all'articolo 38 della Legge. Se la collezione
riguarda armi artistiche, rare o antiche, la licenza deve contenere anche l'indicazione
dell'epoca a cui risalgono le armi.
La licenza di cui all'art. 31 della Legge, per
la introduzione di armi dall'estero o per l'esportazione,
è rilasciata dal Questore della provincia nella quale si trova il Comune dove le
armi sono dirette o donde sono spedite.
Sulle domande di transito provvede il Questore della
provincia di confine dal quale le armi sono introdotte.
Alle licenze contemplate da quest'articolo si applica
il disposto dell'art. 41 del presente regolamento.
E’ vietata l'introduzione nel territorio dello Stato
di armi, di cui non sia permesso il porto, a meno che
l'introduzione
non sia richiesta per comprovate ragioni di studio o da chi sia munito di licenza
per collezione di armi artistiche, rare o antiche, a termine dell'ultimo comma dell'art.
31 della Legge.
L'avviso per il trasporto delle armi nell'Interno
dello Stato, di cui è parola nel primo e nel secondo comma dell'art. 34 della Legge,
deve essere presentato al Questore della provincia donde le armi sono spedite.
Ove il Questore autorizzi il trasporto, appone il
visto sull'avviso.
L'avviso col visto deve accompagnare le armi.
La dichiarazione di chi esercita l'industria della
riparazione delle armi deve contenere le seguenti indicazioni:
a) l'esatta ubicazione dell'officina;
b) gli operai occupati in essa;
c) il tipo di riparazioni per
cui l'officina è attrezzata.
Oltre all'eventuale trasferimento, deve essere notificato
al Questore ogni mutamento nelle condizioni denunciate nella prima dichiarazione.
I commercianti di armi
e coloro che esercitano l'industria delle riparazioni delle armi possono dare incarico
ai propri commessi di portare le armi ai loro clienti che risiedono nel Comune.
I commessi devono essere muniti di apposita tessera di
riconoscimento, che è vidimata dall'autorità locale di pubblica sicurezza e ritirata
dal principale dopo avvenuta la consegna delle armi.
Non può essere dato incarico
a persone che non diano affidamento per età e per condotta.
L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di stabilire
speciali condizioni per il trasporto delle armi.
E’ vietato il trasporto di
armi da sparo cariche.
Nel registro di cui all'art. 35 della Legge, si prende
nota della data dell'operazione; della persona o della ditta con la quale l'operazione
è compiuta, della specie, contrassegni e quantità delle armi acquistate o vendute,
del relativo prezzo e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità
personale.
E’ permessa la vendita delle armi lunghe da fuoco
al minore che esibisca la licenza di porto d'armi.
La licenza pel trasporto
di un campionario di armi non può essere rilasciata, dal Questore della provincia
dalla quale si muove, che per le armi delle quali è permesso il porto e per la quantità
strettamente necessaria ad uso campionario.
La qualità e la quantità delle armi sono indicate
nella licenza. Questa deve essere vidimata dai Questori delle province che
si intende percorrere.
La licenza di campionario non autorizza il titolare,
che non sia munito del permesso di porto d'armi, a portare
armi per uso personale.
Chi è autorizzato alla vendita ambulante degli strumenti
da punta e da taglio atti ad offendere, a termine dell'art. 37 della Legge, è tenuto
a far vidimare la licenza dai Questori delle province che intende percorrere, col
pagamento delle tasse di bollo eventualmente previste per tali vidimazioni dalle
leggi finanziarie.
L'obbligo della denuncia delle armi, delle munizioni
o delle materie esplodenti, di cui all'art. 38 della Legge, non
incombe alle persone autorizzate alla fabbricazione,
all'introduzione o al commercio delle armi o delle materie esplodenti.
Le persone munite della licenza di porto d'armi sono
tenute alla denuncia.
La denuncia è fatta nelle forme indicate dall'art.
15 del presente regolamento e deve contenere indicazioni precise circa le caratteristiche
delle armi, delle munizioni e delle materie esplodenti;
con le stesse forme deve essere denunciata qualsiasi modificazione nella specie
e nella quantità.
Non è ammessa la detenzione di bombe cariche.
In caso di trasferimento del detto materiale da una
località all'altra del territorio dello Stato, salvo l'obbligo di cui all'art.
34, secondo comma, della Legge il possessore deve ripetere
la denuncia di cui all'art. 38 della Legge, nella località dove il materiale stesso
è stato trasportato.
Chi denuncia un'arma deve anche indicare tutte le
altre armi di cui è in possesso e il luogo dove si trovano, anche se sono state
precedentemente denunciate.
Chi presiede pubbliche aste di vendita
di armi deve trasmettere al Questore copia del verbale
di aggiudicazione, con l'indicazione delle generalità e della residenza degli aggiudicatari,
sia che questi agiscano in nome proprio che per persona da nominare.
Se gli aggiudicatari non appartengono al Comune in
cui ha luogo l'asta, copia del verbale di aggiudicazione
è dal Questore trasmessa all'autorità di pubblica sicurezza competente per territorio.
L'ordine del Prefetto per la consegna delle armi o
delle materie esplodenti, di cui all'art. 40 della Legge, può
essere dato con pubblico manifesto.
La consegna è eseguita, nel termine stabilito dal
Prefetto, all'autorità di pubblica sicurezza o presso determinati depositi, dove
le armi e le materie esplodenti sono temporaneamente
custodite senza spesa, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza o dell'autorità
militare, che rilascia ricevuta.
La licenza pel porto d'armi
è rilasciata, secondo la rispettiva competenza, dal Prefetto o dal Questore della
provincia in cui il richiedente, appartenente ad uno dei Paesi dell'Unione europea,
ha la sua residenza o il domicilio, su apposito libretto personale, formato:
a) da una copertina conforme al modulo annesso al
presente regolamento, contenente la fotografia e la firma del richiedente,
nonché la indicazione delle generalità e dei connotati;
b) da uno o più fogli della carta bollata istituita
dall'art. 30 della legge 23 aprile 1911, n. 509, sui quali sono riprodotti i modelli
annessi al presente regolamento, rispettivamente per il porto dell'arma lunga da
fuoco, della rivoltella o pistola o del bastone animato.
Il rilascio del porto di
arma lunga per difesa personale, e' soggetto alle condizioni richieste per
il porto di altre armi per il medesimo motivo, compresa la dimostrazione dell'effettivo
bisogno di portare l'arma.
La domanda per ottenere la licenza di portare armi
deve essere presentata alla autorità di pubblica sicurezza
e corredata:
a) dal certificato del casellario
giudiziario, di data non anteriore ad un mese;
b) da un vaglia intestato al procuratore del registro
del luogo ove ha sede l'autorità di pubblica sicurezza che deve rilasciare la licenza,
per l'importo delle relative tasse di concessione e di bollo,
nonché, quando occorra, del prezzo della copertina.
Il vaglia deve portare l'indicazione del cognome,
nome e abitazione del richiedente;
c) da due copie di recente fotografia
dell'interessato, a capo scoperto e a mezzo busto.
La fotografia dev'essere senza cartoncino e delle dimensioni di cm. 8 per 6;
d) per coloro che non hanno
prestato servizio presso le forze armate dello Stato, dal certificato attestante
l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 16 del Regio Decreto-Legge 16 dicembre
1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale.
La domanda del minorenne emancipato per la concessione
del porto d'armi deve essere corredata anche dai documenti comprovanti l'avvenuta
emancipazione.
Il minore non emancipato, che
richieda la licenza di porto d'armi lunga da fuoco, a termini dell'ultimo
comma dell'art. 44 della Legge, deve esibire anche un certificato della società
di tiro a segno, da cui risulti che è iscritto alla società stessa ed è esperto
nel maneggio delle armi da fuoco. Ove, nel Comune o nel raggio di cinque chilometri,
non esista o non funzioni un campo di tiro a segno, il minorenne deve farlo constare
a mezzo di attestazione del Sindaco, il quale dichiarerà
altresì che il richiedente è esperto nel maneggio delle armi da fuoco.
Per la rinnovazione della licenza per il porto d'armi
lunga da fuoco, il minorenne non emancipato deve esibire, sino
all'anno in cui concorre alla leva, il certificato di
frequenza al tiro a segno, ovvero l'attestazione del Sindaco, come al comma precedente.
L'autorità locale di pubblica sicurezza, eseguita,
se del caso, sulla domanda, l'attestazione dell'adempimento richiesto dall'art.
12 della Legge, e assunte le opportune informazioni, appone il visto
di identità sulla fotografia ed invia gli atti al Questore.
L'autorità di pubblica sicurezza competente a provvedere
sulla domanda trasmette il vaglia al procuratore del registro, il quale invia all'autorità
stessa il foglio bollato per la licenza.
Qualora vi sia motivo di ritenere che il
richiedente la licenza sia stato colpito da condanna
che non figuri nel certificato, ai sensi dell'art. 687 del codice di procedura penale,
e che produca l'incapacità ad ottenere la licenza, l'autorità di pubblica sicurezza
competente richiede il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'interessato,
a termini dell'art. 688 dello stesso codice.
L'interessato, all'atto della consegna della licenza,
deve apporre la firma sulla copertina e sulla licenza stessa innanzi al funzionario
di pubblica sicurezza o al Sindaco.
Se si tratti di analfabeti
se ne fa menzione nel libretto.
La rinnovazione annuale della licenza
ha luogo mediante la sostituzione del foglio bollato
nel libretto, a cura dell'autorità competente.
La copertina e la fotografia si rinnovano ogni quinquennio.
Alla domanda di rinnovazione della licenza di porto
d'armi presentata tempestivamente, non occorre unire il certificato del casellario
giudiziario, a meno che l'autorità competente non ne
faccia richiesta.
Non occorre, del pari, produrre, salvo
esplicita richiesta, il certificato del casellario giudiziario,
quando trattasi di domanda di concessione inoltrata da chi sia munito di licenza
di porto d'armi di diversa specie, non scaduta.
La domanda del minorenne per la rinnovazione del porto
d'armi deve essere corredata dell'atto di consenso di
cui all'art. 44 della Legge.
Ai fini della revoca della licenza di porto d'armi,
l'autorità di pubblica sicurezza può richiedere il certificato di tutte le iscrizioni
esistenti al nome del concessionario, a termini dell'art. 688 del codice
di
procedura
penale.
Il libretto personale per le licenze di porto d'armi
alle guardie particolari giurate è formato:
a) da una copertina, conforme all'annesso modello,
da rinnovarsi ogni quinquennio, contenente la fotografia, la firma e le indicazioni
delle generalità e dei connotati del richiedente, nonché
quelle relative al decreto di nomina;
b) da uno o più fogli, conformi
all'annesso modello, da rinnovarsi annualmente.
L'autorità di pubblica sicurezza trasmette al procuratore
del registro il foglio contemplato alla lettera b) dell'articolo precedente e il
vaglia per l'importo della tassa speciale di concessione e della
tassa di bollo.
Il procuratore del registro appone sul foglio la marca
da bollo, e attesta della eseguita riscossione della
tassa di concessione, restituendolo alla autorità di pubblica sicurezza.
Il Capo della polizia, i Prefetti, i vice-prefetti,
gli ispettori provinciali amministrativi, gli ufficiali di pubblica sicurezza, i
Giudici ed i magistrati addetti al pubblico Ministero, sono autorizzati a portare
senza licenza le armi di cui all'art. 42 della Legge.
Gli agenti di pubblica sicurezza, contemplati dagli
artt. 17 e 18 della legge 31 agosto 1907, n. 690, portano, senza licenza, le armi
di cui sono muniti, a termini dei rispettivi regolamenti.
Gli agenti di pubblica sicurezza, riconosciuti a norma
dell'art. 43 della legge 31 agosto 1907, n. 690 o di disposizioni speciali, possono
portare, senza licenza, le armi di cui al capoverso precedente, soltanto durante
il servizio o per recarsi al luogo ove esercitano le proprie mansioni e farne ritorno,
sempre quando non ostino disposizioni di legge.
La facoltà di portare le armi senza licenza è attribuita
soltanto ai fini della difesa personale.
Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente,
qualora nei regolamenti generali di amministrazione sia
preveduto che, nell'interesse pubblico, talune categorie di personale civile, dipendente
direttamente dallo Stato e addetto permanentemente ad un determinato servizio, vadano
armate, la relativa autorizzazione viene rilasciata, senza pagamento di tassa, dal
Prefetto della provincia, sulla motivata proposta dell'amministrazione interessata.
Il rilascio ha luogo previo
accertamento che la persona di cui si tratta non si trovi nelle condizioni previste
negli artt. 11 e 43 della Legge.
L'autorizzazione è data su tessera conforme al modello
annesso al presente regolamento ed abilita il concessionario a portare le armi di
cui all'art. 42 della Legge, soltanto per difesa personale, durante il servizio
e per recarsi al luogo ove esercita le proprie mansioni e farne ritorno.
Agli ufficiali in servizio attivo permanente delle
forze armate dello Stato che ne facciano domanda può
essere concessa licenza gratuita di porto, di rivoltella o pistola quando vestano
l'abito civile. La domanda, su competente foglio bollato, deve essere corredata
da un certificato del comandante del corpo o del capo dell'ufficio da cui il richiedente
dipende, attestante che il richiedente stesso è in servizio
attivo permanente.
I componenti delle società
di tiro a segno riconosciute sono autorizzati a portare l'arma da tiro esclusivamente
per i giorni stabiliti per le esercitazioni sociali, purché siano muniti di una
carta di riconoscimento, rilasciata dal presidente della società e vidimata dall'autorità
locale di pubblica sicurezza, che ha sempre facoltà di ritirarla per ragioni di
ordine pubblico.
Questa disposizione si applica anche nel caso d'intervento
in corpo di una società di tiro a segno a termini dell'art. 29 della Legge.
Non è richiesta licenza agli appartenenti ai corpi
di vigili municipali, istituiti in forza di regolamenti debitamente approvati, per
portare l'arma che i municipi somministrano loro come guardia
di onore in occasione di feste o funzioni pubbliche.
Non è richiesta licenza alle sezioni
di tiro a segno nazionale, istituite a norma del Regio Decreto-Legge 16 dicembre
1935, n. 2430, convertito in legge 4 giugno 1936, n. 1143, per detenere le armi
occorrenti per le esercitazioni.
Per la concessione, a titolo di reciprocità, dei permessi
gratuiti di porto d'armi al personale diplomatico degli Stati esteri, si osservano
le convenzioni e gli usi internazionali.
Sono fra gli strumenti da punta e da taglio atti ad
offendere, che non possono portarsi senza giustificato motivo a norma dell'art.
42 della Legge:
i
coltelli e le forbici con lama eccedente in lunghezza i quattro centimetri; le roncole,
i ronchetti, i rasoi, i punteruoli, le lesine, le scuri, i potaioli, le falci, i
falcetti, gli scalpelli, i compassi, i chiodi e, in genere, gli strumenti da punta
e da taglio indicati nel secondo comma dell'art. 45 del presente regolamento.
Non sono, tuttavia, da comprendersi fra detti strumenti:
a) i coltelli acuminati o con apice tagliente, la
cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri di lunghezza, non superi i
centimetri sei, purché il manico non ecceda in lunghezza
centimetri otto e, in spessore, millimetri nove per una sola lama e millimetri tre
in più per ogni lama affiancata;
b) i coltelli e le forbici non acuminati o con apice
non tagliente, la cui lama, pur eccedendo i quattro centimetri, non superi i dieci
centimetri di lunghezza.
DELLA PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI E DEI DISASTRI
Sono soggetti alle disposizioni degli articoli 46
e 57 della Legge tutti i prodotti esplodenti, comunque
composti, sia che possano agire da soli od uniti ad altre sostanze, sia che possano
essere impiegati in macchine o congegni, o in qualsiasi altro modo disposti o adoperati.
Sono altresì soggetti alle disposizioni degli articoli 46 e 47 della Legge i
prodotti esplodenti indicati nell'allegato
I al Decreto Legislativo 2 gennaio
1997, n. 7 e successivi aggiornamenti e modificazioni, secondo quanto previsto
dal successivo articolo 83.
I prodotti esplosivi, di cui al precedente
articolo, sono classificati nelle seguenti categorie:
1) «polveri» e prodotti affini negli effetti esplodenti;
2) «dinamiti» e prodotti affini negli effetti esplodenti;
3) «detonanti» e prodotti affini negli effetti esplodenti;
4) «artifici» e prodotti affini negli effetti esplodenti;
5) «munizioni di sicurezza» e giocattoli pirici.
La categoria 5) «munizioni di sicurezza e giocattoli pirici» di cui al comma
precedente si articola nei seguenti gruppi:
Gruppo A:
1) bossoli innescati per artiglieria;
2) spolette a percussione con innesco amovibile o interno;
3) spolette a doppio effetto per artiglieria;
4) cartucce da salve per armi comuni e da guerra;
5) cartucce per armi comuni e da guerra;
Gruppo B:
1) micce a lenta combustione o di sicurezza;
2) cartuccia per pistola spegnitrice Wolf;
3) accenditori elettrici;
4) accenditori di sicurezza;
Gruppo C:
1) giocattoli pirici;
Gruppo D:
1) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto illuminante, fumogeno o
misto destinati alla sicurezza in mare o in montagna, ovvero alle segnalazioni
per la sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali, nonché quelli analoghi
destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
2) manufatti pirotecnici da segnalazione ad effetto sonoro, compresi quelli
destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate e ai Corpi armati dello Stato;
3) manufatti pirotecnici destinati all'attivazione di apparecchiature per l'estinzione
di incendi;
4) manufatti pirotecnici da divertimento, ad effetto di scoppio e/o ad effetto
luminoso;
Gruppo E:
1) munizioni giocattolo;
2) air bag, pretensionatori per cinture di sicurezza e relativi generatori di
gas od attuatori rìcompresi nell'allegato I al decreto legislativo 2 gennaio
1997, n. 7 e successive modificazioni e aggiornamenti;
3) bossoli innescati per munizioni per armi di piccolo calibro;
4) inneschi per munizioni per armi di piccolo calibro e per cartucce
industriali;
5) manufatti pirotecnici e cartucce per strumenti tecnici e industriali (es.:
sparachiodì, per mattazione e cementeria);
6) cartucce a salve ad effetto sonoro per armi di libera vendita t1),
I prodotti esplodenti riconosciuti e classificati
ai sensi dell'articolo 53 della legge, nonché i prodotti esplodenti muniti
dell'attestato di esame «CE del tipo» e della valutazione di conformità di cui
all'allegato V al decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7, certificati dagli
«Organismi notificati» sono indicati nell'allegato A al presente regolamento.
I prodotti esplodenti marcali CE sono classificati a seconda della loro
tipologia nelle categorie di cui ai precedente articolo 82 ed iscritti d'ufficio
nell'allegato A del presente regolamento, ai soli fini dell'applicazione delle
norme tecniche inerenti alla sicurezza nell'attività di fabbricazione e di
deposito di esplosivi contenute nell'allegato B al presente regolamento.
L'allegato B contiene le norme per l'impianto delle fabbriche e dei
depositi delle materie esplodenti di ogni categoria, nonché le norme per
l'impianto dei cantieri civili di scaricamento, ripristino e caricamento
proietti per la lavorazione di materiale da guerra.
L'allegato C determina le norme per il trasporto degli esplosivi e le
modalità per il rilascio delle relative licenze.
L'allegato D contiene le norme per la protezione contro le scariche
elettriche atmosferiche degli edifici in cui si lavorano, si manipolano o si
conservano sostanze infiammabili o esplosive.
II ministero dell'interno, sentito il parere della commissione consultiva perle
sostanze esplosive e infiammabili, ha facoltà di apportare variazioni od
aggiunte agli allegati stessi.
La commissione di cui all'articolo precedente è nominata
dal Ministero dell'Interno, e si compone di un presidente e
di undici membri.
Di questi, uno deve appartenere
al gruppo A dell'amministrazione dell'Interno, di grado non inferiore al 6º; due
possono essere scelti fra gli estranei all'amministrazione dello Stato; uno deve
rappresentare la direzione generale dei servizi antincendi del Ministero dell'Interno;
quattro sono designati dal ministro della difesa; uno per ciascuno dai ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione;
uno è designato dal comitato centrale interministeriale di protezione antiaerea.
Uno dei delegati del Ministro della difesa è scelto
fra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare; l'altro fra
gli ufficiali generali o superiori di artiglieria o genio
in effettivo servizio o in congedo.
I delegati dei Ministri dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione sono designati fra il personale
tecnico superiore, rispettivamente del corpo delle miniere e della direzione generale
delle ferrovie dello Stato.
Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla
direzione generale della pubblica sicurezza, adempie alle
funzioni di segretario della commissione.
Tanto il presidente, quanto gli altri membri,
durano in carica un triennio, e possono essere sempre
riconfermati.
In caso di assenza o d'impedimento
del presidente, ne esercita le funzioni uno dei membri della commissione delegato
dal presidente; ed, in caso di assenza o d'impedimento dei delegati tecnici, ne
fanno le veci delegati supplenti, da indicarsi in occasione della designazione degli
effettivi.
La commissione dà parere sopra tutte le questioni
sottoposte al suo esame, in ordine alla natura, alla
composizione ed alla potenzialità delle materie esplosive ed infiammabili ed alle
misure da adottarsi nei riguardi della sicurezza ed incolumità pubblica, e, in special
modo, su quanto concerne la fabbricazione, il deposito, la vendita, il trasporto
e l'uso delle materie infiammabili ed esplosive.
Ai componenti della commissione
consultiva che sono funzionari dello Stato, non designati in dipendenza della carica
o dell'ufficio che ricoprono, è assegnata, per ciascun giorno di adunanza, che risulti
da analogo verbale, la medaglia di presenza a norma dell'art. 63 del regio decreto
8 maggio 1924, n. 843.
Ai componenti che non appartengano
al personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato compete la medaglia di
presenza di £. 30. ( Importo rideterminato dal D.P.R.
11 gennaio 1956, n. 5. - Compensi ai componenti delle
Commissioni, Consigli, Comitati o Collegi operanti nelle Amministrazioni statali,
anche con ordinamento autonomo e delle Commissioni giudicatrici dei concorsi di
ammissione e di promozione nelle carriere statali - come modificato dalla Legge
14 Agosto 1971, nr. 1031)
Per le missioni, visite, ispezioni, ordinate
di ufficio e compiute fuori del Comune di Roma, sono
corrisposte sia ai funzionari dello Stato che ai membri estranei le indennità a
norma delle vigenti disposizioni.
Per le missioni, ispezioni, visite, compiute a spese
dei privati, le diarie di cui al comma precedente sono aumentate di quattro decimi,
fermo restando il rimborso delle spese di viaggio.
La commissione, con norme interne da approvarsi dal
Ministro dell'Interno, disciplina lo esercizio delle
sue attribuzioni e il suo funzionamento.
La commissione tecnica provinciale, di cui all'art.
49 della legge, e' composta di un ufficiale del regio esercito, o della regia
marina, o della regia aeronautica; del comandante provinciale dei vigili del
fuoco; di un ingegnere dello ufficio tecnico di finanza o del genio civile, o
delle miniere, competente in materia di esplosivi, nonche' di un funzionario di
pubblica sicurezza.
Nei casi in cui le determinazioni della commissione riflettono depositi di
esplosivi da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della
commissione stessa deve essere quello delle miniere.
Per il rimborso delle indennita' spettanti ai membri della commissione, si
applicano le disposizioni dell'art. 87 del presente regolamento
Agli effetti delle norme e prescrizioni contenute
nell'allegato B al presente regolamento, i depositi di prodotti esplodenti si distinguono
in:
a) depositi di fabbrica e di cantiere;
b) depositi di vendita;
c) depositi di consumo permanenti
o temporanei;
d) depositi giornalieri.
Le domande per ottenere la licenza per la fabbricazione
o il deposito di esplodenti di qualsiasi specie, o l'impianto
di cantieri di cui all'art. 83 del presente regolamento, devono contenere le generalità
complete e la firma dei richiedenti, e devono essere corredate da disegni planimetrici
e altimetrici indicanti gli edifici che s'intendono adibire per la fabbrica o il
deposito o il cantiere e le distanze, sia fra gli edifici medesimi, sia fra gli
edifici e le strade, i corsi di acqua, gli abitati e le case isolate, a norma dell'allegato
B al presente regolamento.
Le domande di licenza per la fabbricazione o il deposito
di esplodenti di seconda e terza categoria sono dal Prefetto
trasmesse, col suo parere, al Ministro per l'Interno, con tutti i prescritti documenti
e con la relazione della commissione tecnica provinciale.
Le domande di licenza per la lavorazione di proietti
e materiali da guerra, istruite come quelle indicate
nel comma precedente, sono dal Prefetto trasmesse alla direzione d'artiglieria competente
per territorio la quale le rimette al Ministero dell'Interno munite del proprio
parere. Il Ministero dell'Interno provvede sentita la commissione consultiva per
le sostanze esplosive ed infiammabili.
Le domande per ottenere la licenza per la vendita
di esplosivi di prima e quarta categoria devono contenere
le generalità complete e la firma del richiedente e le indicazioni relative alla
ubicazione e alla descrizione sommaria dell'ambiente nel quale s'intende esercitare
la vendita.
La vendita degli esplosivi di seconda e terza categoria
non è consentita che direttamente dalle fabbriche e dai depositi forniti di licenza
di vendita.
Alle domande e alle licenze per
l'autorizzazione ad importare e ad esportare esplosivi di qualsiasi categoria si
applicano rispettivamente le disposizioni degli artt.
38 e 39 del presente regolamento.
Le licenze di trasporto dei prodotti esplodenti sono
stese in calce all'avviso di spedizione.
Pei
depositi di materie esplodenti di diverse categorie, pei quali sia richiesta la
licenza del Ministero dell'Interno e quella del Prefetto, a termini degli artt.
46 e 47 della Legge, il Prefetto, prima di provvedere per la parte di sua competenza,
ne riferisce al Ministero, quando i depositi siano collocati in zone attigue.
Per materie o sostanze atte alla composizione o fabbricazione
di prodotti esplodenti, per la fabbricazione, vendita,
deposito o trasporto delle quali occorre la licenza del Prefetto, giusta l'art.
47 della Legge, s'intendono le materie e le sostanze che, per la loro natura, non
possono essere impiegate che nella fabbricazione degli esplosivi.
Per le materie o sostanze che possono servire anche
ad usi industriali, agricoli e simili, come il carbone, lo zolfo, i nitrati, ecc.,
occorre la licenza del Prefetto quando le materie o le sostanze appaiono destinate
per la fabbricazione degli esplosivi.
Possono tenersi in deposito o trasportarsi nello
Stato senza licenza, esplosivi della prima categoria in quantità non superiore a
cinque chilogrammi dì peso netto, od artifici in quantità non superiore a
chilogrammi venticinque di peso lordo, escluso l'imballaggio, ovvero un numero
di millecinquecento cartucce da fucile da caccia caricate a polvere, nonché
duecento cartucce cariche per pistola o rivoltella, ed un numero illimitato di
bossoli innescati e di micce dì sicurezza.
Possono essere acquistati, trasportati ed impiegati senza licenza, nonché
detenuti senza obbligo della denuncia di cui all'articolo 38 del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, i prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo D),
fino a 5 kg netti e della categoria 5), gruppo E), in quantità illimitata.
Gli esplosivi di cui al comma precedènte devono essere confezionati in scatole
metalliche regolamentari, oppure in pacchi di carta, secondo le norme stabilite
nell'allegato B al presente regolamento.
Per tenere in deposito o per trasportare esplosivi della prima categoria o
cartucce cariche in quantità superiore a quella indicata, occorre la licenza del
prefetto ai termini degli articoli 50 e 51 della legge.
Agli effetti dell'articolo 50 della legge, il prefetto è autorizzato a
rilasciare licenza per il deposito e il trasporto degli esplosivi di seconda e
terza categoria in quantità non superiore a cinque chilogrammi per gli esplosivi
della seconda categoria ed a numero cinquanta detonanti
Per la fabbricazione, deposito, vendita e trasporto
dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo A, gruppo B e gruppo C, è
richiesto il possesso delle relative autorizzazioni di cui alla legge ed al
presente regolamento, salvo quanto previsto dal capitolo I, n. 3, dell'allegato
C al presente regolamento.
Per la fabbricazione ed il deposito dei
prodotti esplodenti della categoria 5) gruppo D, si applicano rispettivamente le
prescrizioni di cui ai capitoli II e IV dell'allegato B al presente regolamento.
Per le relative attività di detenzione,
vendita, acquisto, trasporto ed impiego degli stessi prodotti esplodenti della
categoria 5), gruppo D, non sono richieste le autorizzazioni di cui alla legge
ed al presente regolamento di esecuzione.
Per la fabbricazione dei prodotti esplodenti della V categoria, gruppo E, fatta
eccezione per i manufatti pirotecnici, le cartucce per strumenti tecnici e
industriali, le cartucce a salve e gli inneschi, si applicano le prescrizioni di
cui al capitolo II dell'allegato B al presente regolamento.
Per la fabbricazione dei manufatti
pirotecnici, delle cartucce per strumenti tecnici e industriali, delle cartucce
a salve e degli inneschi, comunque appartenenti alla categoria 5), gruppo E, si
applicano le prescrizioni del capitolo III dell'allegato B al presente
regolamento.
Per le relative attività di deposito,
detenzione, vendita, acquisto, trasporto, importazione, esportazione, impiego
dei prodotti esplodenti della categoria 5), gruppo E, non sono richieste le
autorizzazioni di cui alla legge ed al presente regolamento di esecuzione.
Non è richiesta la licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui
all'articolo 47 della legge ed al capitolo VI dell'allegato B al presente
regolamento per la detenzione e la vendita di manufatti della categoria 5),
gruppo D e gruppo E, fino al quantitativo massimo di kg 25 netti di manufatti
della categoria 5), gruppo D e fino al quantitativo massimo di kg 10 netti di
manufatti della categoria 5), gruppo E, purché contenuti nelle loro confezioni
originali.
E’ in facoltà del Ministro per l'Interno di accordare,
sotto l'osservanza di speciali norme e cautele, e sentito il parere della commissione
centrale consultiva di cui all'art. 84, licenze per la fabbricazione, il trasporto,
la detenzione o l'impiego a scopo di studio o di esperimento,
di esplosivi anche non classificati, nonché di bombe, macchine ed altri congegni
micidiali o incendiari.
Qualora per lavori urgenti o di breve durata, l'impianto
di un regolare deposito possa essere causa di ritardo, il Prefetto può rilasciare,
con l'osservanza delle prescrizioni stabilite nell'allegato B, speciale licenza
per acquistare e detenere limitate quantità di esplosivi
di qualsiasi categoria, non superiori al consumo di otto giorni, da custodirsi in
luogo adatto, fuori dell'abitato, e in modo che non possono cadere in altre mani,
e con assoluto divieto di venderli, cederli o consegnarli ad altri.
Chi chiede la licenza per fabbricare o accendere fuochi
d'artificio deve ottenere un certificato di idoneità
rilasciato dal Prefetto su conforme parere della commissione tecnica prevista dall'art.
49 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, integrata da due ispettori del lavoro,
di cui uno laureato in ingegneria o chimica e l'altro in medicina.
L'aspirante deve dimostrare, mediante un esperimento
pratico, la conoscenza delle sostanze impiegate nella preparazione dei fuochi artificiali
e la tecnica della fabbricazione e dell'accensione dei fuochi.
Tiene luogo del certificato di cui al primo comma
di questo articolo il certificato di idoneità rilasciato
da un laboratorio pirotecnico governativo o da un centro militare di esperienze
abilitato al rilascio di diplomi di artificieri.
Ai componenti della commissione
è corrisposto, a carico dell'Amministrazione dell'Interno, il gettone di presenza
nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni.
Gli interessati, all'atto della richiesta intesa ad
ottenere la licenza di cui al primo comma, dovranno versare a favore dell'erario,
presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, la somma di €
1,00.
Chi chiede la licenza per fabbricare esplosivi di
qualsiasi specie è tenuto a dimostrare la propria idoneità nei modi indicati nel
primo e nel secondo comma dell'articolo precedente e a pagare la somma stabilita
dallo stesso articolo.
Per le licenze di deposito, vendita e trasporto, l'idoneità
del richiedente può essere dimostrata con qualsiasi mezzo ritenuto sufficiente a
giudizio dell'autorità di pubblica sicurezza competente a rilasciare la licenza.
Il titolare delle licenze contemplate dall'art. 52
della Legge è tenuto a dimostrare di aver stipulato, a proprie spese, l'assicurazione
individuale o collettiva degli operai e guardiani, tanto per gli infortuni che per
le altre specie di assicurazioni obbligatorie a norma
di legge.
Gli esplosivi della 2ª e 3ª categoria non possono
essere ceduti che alle pubbliche autorità, o ai fabbricanti o depositari autorizzati,
o a chi dimostri di averne bisogno nell'esercizio della
sua professione, arte o mestiere, e dia garanzia di non abusarne.
Tali condizioni devono farsi constatare mediante un
certificato dell'autorità locale di pubblica sicurezza, che deve essere trattenuto
dal fabbricante o dal venditore, il quale deve annotare la quantità e qualità delle
materie vendute o consegnate nell'apposito registro.
Chi ha ottenuto la licenza per fabbricare o per tenere
in deposito materie esplodenti, ha i seguenti obblighi:
1) non lavorare di notte.
E’ in facoltà del Ministero dell'Interno consentire,
previo parere del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sentita la commissione
consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili di cui all'art. 84, il lavoro
notturno nelle fabbriche di materie esplodenti secondo le modalità determinate con
apposito decreto ministeriale di integrazione dell'allegato
B ai sensi dell'art. 83 ultimo comma;
2) non impiegare fuoco o lume
nell'Interno dei locali dichiarati pericolosi dalla commissione tecnica provinciale
per gli esplosivi e le materie infiammabili.
Tali locali possono, tuttavia, essere illuminati con
lampade situate all'esterno, in apposite nicchie e separate
dai locali stessi mediante parete fissa di vetro. Ogni canalizzazione
elettrica deve essere sempre collocata all'esterno dei locali;
3) far trasportare entro 48 ore
le materie fabbricate, nei magazzini di deposito;
4) tenere quel numero di guardiani che la commissione
tecnica ritiene necessario per la custodia delle materie esplodenti.
I guardiani devono essere nominati secondo le norme
prescritte dagli artt. 133 e 138 della Legge.
La licenza pel trasporto
degli esplosivi di seconda e terza categoria deve vincolarsi alla condizione che
il trasporto per via ordinaria sia fatto con l'accompagnamento di una o più guardie
particolari giurate, oppure di uno o più agenti della forza pubblica, in modo da
rendere sicura la custodia di quelle materie.
Tuttavia, il trasporto di
esplosivi di seconda categoria sino al quantitativo di cinque chilogrammi
e di quelli di terza fino al numero di cinquanta, può essere autorizzato dal Prefetto
senza vincolo di scorta.
I comandanti delle navi mercantili in arrivo che hanno
carico, anche parziale, di esplosivi, e quelli delle
navi mercantili che devono ricevere il carico, anche parziale, di esplosivi, sono
rispettivamente tenuti, i primi a darne avviso entro 24 ore dall'entrata in porto,
e i secondo almeno 24 ore prima di ricevere il carico alle autorità di pubblica
sicurezza del porto.
Nel registro prescritto dall'art. 55 della Legge si
prende nota della data dell'operazione, della persona e della ditta con la quale
l'operazione è compiuta, della specie e quantità dell'esplosivo acquistato o venduto,
e del modo col quale l'acquirente ha dimostrato la propria identità personale.
permessa
la vendita della polvere e delle cartucce da caccia al minore che esibisca la licenza
di porto d'armi.
In caso di sottrazione o distrazione
di materie esplodenti da una fabbrica, da un deposito o da una rivendita,
deve essere fatta immediata denuncia all'autorità di pubblica sicurezza.
Nel caso di negligenza nella custodia o di ritardo
della denuncia, la licenza può essere revocata, senza pregiudizio delle sanzioni
penali in cui il titolare possa essere incorso.
E’ soggetta alla licenza contemplata dall'art. 57
della Legge la costruzione di impianti provvisori elettrici
per straordinarie illuminazioni pubbliche, in occasione di festività civili o religiose
o in qualsiasi altra contingenza.
La licenza non può essere rilasciata a chi non
dimostri la propria capacità tecnica, con qualunque mezzo
ritenuto idoneo dall'autorità di pubblica sicurezza.
Gli spari, le esplosioni e le accensioni diverse da
quelle contemplate al primo comma del presente articolo
non possono compiersi che in luogo sufficientemente lontano dalla folla, in modo
da prevenire danni o infortuni.
obbligatoria
l'assistenza della forza pubblica.
(articolo
abrogato dall'art. 1, commi 1 e 3 e dall'allegato B alla l. 24 novembre 2000, n.
340)
(articolo
abrogato dall'art. 47, D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492)
(articolo
abrogato dall'art. 1, commi 1 e 3 e dall'allegato B alla l. 24 novembre 2000, n.
340)
(articolo
abrogato dall'art. 1, commi 1 e 3 e dall'allegato B alla l. 24 novembre 2000, n.
340)
DELLE INDUSTRIE INSALUBRI
E PERICOLOSE E DEI MESTIERI RUMOROSI E INCOMODI
Qualora,
per l'esecuzione delle disposizioni contenute negli artt. 64 e 65 della Legge, occorra
una visita sopralluogo, questa è eseguita, a spese della parte richiedente o ricorrente,
da uno a da tre periti incaricati dal Prefetto o dal
Sindaco, secondo la rispettiva competenza.
DEGLI SPETTACOLI E TRATTENIMENTI
PUBBLICI
Per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della
Legge e' ammessa la rappresentanza.
La domanda per ottenere la licenza deve contenere
l'indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni.
Alla domanda della licenza per pubbliche rappresentazioni
nelle sale di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o
aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di
opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni
che prendano parte alle rappresentazioni.
La licenza è concessa per un numero determinato di
rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.
La concessione di nuove licenze
di esercizio per spettacoli cinematografici, misti e
teatrali e la rinnovazione delle licenze stesse sono subordinate al preventivo nulla
osta del Ministero della cultura popolare, a termini dei regi decreti-legge 3 febbraio
1936, n. 419, e 10 settembre 1936, n. 1946.
Il rilascio della licenza per esercitare sale cinematografiche
è subordinato all'accertamento della capacità tecnica degli operatori da
effettuarsi dalla commissione di vigilanza di cui al
seguente art. 141 ed all'accertamento che la cabina sia sistemata in modo che non
abbia comunicazione diretta con la sala e col pubblico e che sia attrezzata in maniera
che un principio d'incendio possa essere prontamente represso.
Inoltre la macchina di proiezione deve essere dotata
di un dispositivo di sicurezza atto a prevenire la possibilità d'incendio e ad assicurare
nella eventualità la illuminazione automatica ed istantanea
della sala e dei locali di servizio.
Il dispositivo di sicurezza deve essere di tipo approvato
dal Ministero dell'Interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive
ed infiammabili.
La licenza di cui all'art. 68 della Legge deve richiedersi
anche per i circoli privati a cui si acceda da non soci
con biglietto d'invito, quando, per il numero delle persone invitate, o per altre
circostanze, sia da escludere il carattere privato della rappresentazione o del
trattenimento.
Sono del pari soggetti
alla licenza le rappresentazioni o i trattenimenti dati al pubblico nel recinto
delle esposizioni artistiche, industriali e simili.
Per dare spettacoli cinematografici ambulantemente
occorre la licenza di cui all'art. 68 della Legge; però gli esercenti cinema ambulanti
che si recano in comuni della stessa provincia, una volta ottenuta la licenza di
cui all'art. 68 della Legge, possono esercitare la loro attività
in base a semplice visto dell'autorità locale di pubblica
sicurezza, che potrà imporre speciali modalità per lo spettacolo.
Non può essere concessa licenza per corse di cavalli
o
Per le corse ciclistiche o podistiche a lungo percorso,
l'apposizione dei ripari può essere limitata ai luoghi indicati dall'autorità di
pubblica sicurezza, compresi, in ogni caso, il luogo di partenza e il traguardo.
Agli agenti della forza pubblica che
concorrono a mantenere sgombro lo spazio destinato alla
corsa è dovuta, a carico del concessionario, la indennità nella misura determinata
dai rispettivi regolamenti.
Tra le condizioni da imporsi nella licenza deve essere
compresa quella di provvedere al servizio di assistenza
sanitaria pei casi di infortunio.
Le disposizioni di questo
articolo si applicano anche alle corse indette da società debitamente costituite
o autorizzate.
Per le gare di velocità di
autoveicoli, aeronautiche e simili, si osservano, oltre alle disposizioni
stabilite dalle leggi e dai regolamenti speciali, anche tutte le altre prescrizioni
che l'autorità di pubblica sicurezza ritenesse necessario di imporre a tutela dell'ordine
pubblico e della pubblica incolumità.
Per le gare sportive di
ogni specie, eseguite a scopo di trattenimento pubblico, come quelle del giuoco
della palla, del pallone, del calcio, del tiro a volo, del pugilato (boxe), di lotta
e simili, deve essere preventivamente comunicato all'autorità di pubblica sicurezza
l'apposito regolamento del giuoco.
Negli spettacoli equestri e ginnastici non sono permessi
esercizi pericolosi se non siano circondati dalle dovute
garanzie per il pubblico e per gli attori.
Ove trattisi di esercizi
ginnastici a grandi altezze, si deve collocare una rete adatta ad evitare sinistri.
Chi intende promuovere manifestazioni sportive, con
carattere educativo, esclusa qualsiasi finalità di lucro o di speculazione, deve
darne avviso all'autorità locale di pubblica sicurezza almeno tre giorni prima di
quello fissato per la manifestazione.
L'autorità di pubblica sicurezza, ove ritenga che
la manifestazione assuma carattere di spettacolo o di trattenimento pubblico, invita
subito i promotori a munirsi della licenza prescritta dall'articolo 68 della Legge
e ne informa tempestivamente il Questore.
E’ richiesta la licenza dell'autorità di pubblica
sicurezza, a termine dell'art. 69 della Legge, per i piccoli trattenimenti che si
danno al pubblico, anche temporaneamente, in baracche o in locali provvisori, o
all'aperto, da commedianti, burattinai, tenitori di giostre, di caroselli,
di altalene, bersagli e simili.
Sono soggetti alla stessa licenza gli spettacoli di
qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi contemplati dall'art. 86 della
Legge
.
L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel concedere
la licenza di cui è parola nell'articolo 69 della Legge, deve vietare che si
espongano oggetti offensivi del buon costume o che possano
destare spavento o ribrezzo; deve curare che non si abusi dell'altrui credulità
e che sia esclusa ogni possibilità di pericolo per gli spettatori, specialmente
nella esposizione di animali feroci.
(Articolo
abrogati dall'art. 13, D.Lgs.. 13 luglio 1994, n. 480)
(Articolo
abrogati dall'art. 13, D.Lgs.. 13 luglio 1994, n. 480)
(Articolo
abrogati dall'art. 13, D.Lgs.. 13 luglio 1994, n. 480)
(Articolo
abrogati dall'art. 13, D.Lgs.. 13 luglio 1994, n. 480)
L'avviso di cui è parola nell'art. 75 della Legge
dev'essere dato al Questore nei modi prescritti dall'art. 15 del presente regolamento,
e deve contenere:
a) le generalità e la firma di chi gestisce la produzione,
importa, esporta o fa commercio di pellicole cinematografiche;
b) l'indicazione del luogo dove si producono o si
commerciano le pellicole; ovvero dello Stato da cui le pellicole sono importate
o al quale sono esportate, nonché, in quest'ultimo caso,
del titolo delle pellicole esportate e della data del nulla osta ministeriale.
I produttori, gli importatori, gli esportatori e
coloro che esercitano il commercio delle pellicole cinematografiche,
sono obbligati a tenere un registro in ordine cronologico delle pellicole prodotte,
importate o esportate o comunque oggetto del proprio commercio, e ad annotarvi i
singoli nulla osta o i divieti, con l'indicazione della data e del numero.
Nel caso di nulla osta condizionato,
ovvero di nulla osta relativo a successive edizioni di
pellicole in primo tempo respinte, oppure comunque approvate in forma diversa da
quella presentata alla revisione, deve essere fatta immediata e chiara annotazione
nel registro.
(Articolo
abrogato dall'art. 13, D.Lgs.. 13 luglio 1994, n. 480)
(Vedasi
il D.P.R.. 11 novembre 1963, nr. 2029)
La ditta la quale ha ottenuto il nulla osta per la
proiezione di pellicole cinematografiche ha l'obbligo di assicurarsi che gli esemplari
delle pellicole, comunque ceduti per la rappresentazione
in pubblico nel territorio dello Stato , siano esattamente conformi a quello per
il quale venne rilasciato il nulla osta.
Chiunque dà rappresentazioni cinematografiche in pubblico
deve assicurarsi che le pellicole siano esattamente quelle per le quali siano stati
rilasciati i rispettivi nulla osta e che le condizioni
con essi imposte siano esattamente osservate.
Egli deve altresì presentare tali
nulla osta all'autorità di pubblica sicurezza, per esibirli, poi, ad ogni
richiesta degli ufficiali e degli agenti della forza pubblica
Al possessore della pellicola
è fatto obbligo di non modificare il titolo, i sottotitoli e le scritture; di non
sostituire i quadri e le scene relative; di non aggiungerne altri e di non alterare
in qualsiasi modo l'ordine.
Quando tali prescrizioni non siano
osservate da parte del possessore, o quando la pellicola non corrisponda
a quella per la quale è stato rilasciato il nulla osta, la relativa riproduzione
al pubblico è considerata come mancante del nulla osta medesimo, salvo l'eventuale
applicazione delle sanzioni comminate dalla legge.
Il titolare della licenza è responsabile dell'esecuzione
dell'ordine eventualmente risultante dal dispositivo di
approvazione di determinate pellicole di genere passionale o poliziesco,
circa il divieto di ingresso dei minori degli anni sedici.
L'inosservanza può dar luogo alla revoca della licenza.
(Articolo
abrogato dall'art. 13, D.Lgs.. 13 luglio 1994, n. 480)
L'autorità di pubblica sicurezza non deve approvare
i programmi dei singoli cinematografi, se non siano in
essi comprese pellicole a scopo di educazione civile, di propaganda nazionale e
di cultura varia, a norma del Regio Decreto-Legge 3 aprile 1926, n. 1000, e del
Regio Decreto-Legge 5 ottobre 1933, n. 1414.
L'autorità di pubblica sicurezza deve, inoltre, assicurarsi
dell'osservanza delle norme relative alla proporzione
delle pellicole nazionali da proiettarsi obbligatoriamente ai sensi del citato Regio
Decreto-Legge 5 ottobre 1933, n. 1414, convertito nella legge 5 febbraio 1934, n.
320, e modificato dalla legge 13 giugno 1935, n. 1083.
Qualora
non siano osservate le disposizioni del paragrafo 14 del presente regolamento, il
Questore può sospendere, per un periodo da tre giorni a tre mesi, o revocare la
licenza di cui all'art. 68 della Legge, salvo le sanzioni penali.
Nel caso di revoca della licenza, non si può far luogo
a concessione di una licenza nuova, se non sia trascorso un anno dal giorno della
revoca.
La licenza revocata ad un coniuge non può di regola
essere concessa all'altro coniuge, né ai figli, né ai genitori del titolare della
licenza revocata.
Per l'applicazione dell'articolo
80 della Legge sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti
compiti:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri
e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e
trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidita', di sicurezza
e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare
le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della
prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformita' alle disposizioni vigenti
e la visibilita' delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la
sicurezza e per l'incolumita' pubblica;
d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico
di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici
di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo
4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che
vengano osservate le norme e le cautele imposte e che
i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorita' competente
gli eventuali provvedimenti.
Per i locali e gli impianti con capienza complessiva
pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo
comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una
relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o, nell'albo
degli architetti o, nell'albo dei periti industriali o, nell'albo dei geometri che
attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle
regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'Interno.
Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142
per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la
natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano
una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica
per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione
provinciale di cui all'articolo 142, nella stessa provincia,
o quella comunale di cui all'articolo 141-bis, nello stesso Comune, abbia gia' concesso
l'agibilita' in data non anteriore a due anni.
Salvo quanto previsto dall'articolo 142, la commissione
di vigilanza e' comunale e le relative funzioni possono
essere svolte dai comuni anche in forma associata.
La commissione comunale di vigilanza
e' nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed e'
composta:
a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
b) dal comandante del Corpo di polizia municipale
o suo delegato;
c) dal dirigente medico dell'organo
sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso
delegato;
d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo
delegato;
e)
dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
f) da un esperto in elettrotecnica.
Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra,
uno o piu' esperti in acustica o in altra disciplina tecnica,
in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o
impianto da verificare.
Possono altresi' far parte, su
loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo
e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle
rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica
qualificazione professionale.
Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento,
attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici
e' comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico
esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di
sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni
del relativo regolamento di attuazione.
Per ogni componente della
commissione possono essere previsti uno o piu' supplenti.
Il parere della commissione e'
dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario
del provvedimento finale, che puo' parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante,
e presentare memorie e documenti.
Per l'esercizio del controllo di cui all'articolo
141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i
componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico
delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente
per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo
delegato,
o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
Relativamente ai
locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale
non e' istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti
di cui al primo comma dell'articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.
La commissione provinciale di vigilanza
e' nominata ogni tre anni dal Prefetto ed e' composta:
a) dal Prefetto o dal Vice Prefetto
con funzioni vicarie, che la presiede;
b) dal Questore o dal vice Questore
con funzioni vicarie;
c) dal Sindaco del Comune in cui si trova o deve essere
realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
d) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico
di base competente per territorio o da un medico dallo
stesso
delegato;
e)
da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni
del genio civile;
f) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco
o suo delegato;
g) da un esperto in elettrotecnica.
Possono essere aggregati, ove occorra, uno o piu'
esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione
alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
Possono altresi' far parte, su
loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo
e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle
rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica
qualificazione professionale.
Per ogni componente possono
essere previsti uno o piu' supplenti, commissione provinciale.
Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma
restando la facolta' di avvalersi di supplenti, il Questore puo' delegare un ufficiale
di pubblica sicurezza appartenente all'ufficio o comando di polizia competente per
territorio e l'ingegnere con funzioni del genio civile puo' essere sostituito dal
dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.
Il parere della commissione o della sezione
e' dato per iscritto e deve essere adottato con l'intervento
di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi
quarto e settimo dell'articolo 141-bis.
Per l'esercizio del controllo
di cui all'articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale
puo' delegare il Sindaco o altro rappresentante del Comune in cui trovasi il locale
o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato
dall'ottavo comma dell'articolo 141-bis.
Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui
all'articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione
provinciale di cui al presente articolo e' sempre prescritta:
a) nella composizione di cui al
primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per
i locali cinematografici o teatrali
e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli
altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) con l'integrazione di cui all'articolo 141-bis,
terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da
divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano
sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori
ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro
della sanita'.
Il progetto per la costruzione o la sostanziale rinnovazione
di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo deve essere presentato al Prefetto
per l'approvazione.
Il Prefetto decide sentita la commissione di vigilanza
e osservate le norme dei regi decreti-legge 3 febbraio 1936, n. 419, e 10 settembre
1936, n. 1946.
Sono a carico del conduttore del locale destinato
a pubblico spettacolo le spese per la prima ispezione e per le eventuali
ispezioni straordinarie richieste dall'autorità o dall'interessato.
Nessun compenso è invece dovuto
ai membri della commissione per la vigilanza da esercitarsi a norma dell'art. 141,
primo comma, lettera e), del presente regolamento.
Tutte le uscite dei locali di pubblico spettacolo
devono essere, durante la rappresentazione, libere da impedimenti e aperte, oppure
chiuse in modo che ognuno possa aprirne agevolmente le porte.
Le porte devono essere costruite in modo da poter
essere aperte verso l'esterno o, nei casi in cui sia ammesso
dalla commissione provinciale di vigilanza, in ambo i sensi (a vento).
(Articolo
abrogato dall'art. 9, D.Lgs.. 23 aprile 1998, n. 134)
(Articolo
abrogato dall'art. 9, D.Lgs..
23 aprile 1998,
n. 134)
Il funzionario e gli agenti di pubblica sicurezza
del servizio di sorveglianza sui locali di pubblico spettacolo devono verificare
ripetutamente, durante la rappresentazione, l'osservanza della disposizione contenuta
nell'art. 145, nonché di tutte le altre prescritte dal
presente regolamento, dal regolamento prefettizio di cui all'art. 84 della Legge
e dalla licenza.
Per gli effetti di cui all'art. 83 della Legge, è
richiesto il consenso dell'ufficiale di pubblica sicurezza che assiste allo spettacolo
per ogni comunicazione che l'impresa o gli attori intendano
fare a voce, o con qualsiasi altro mezzo, agli spettatori.
(Articolo
inapplicabile in quanto La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1956, n.
1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi dell’Art. 113 della legge
ai quali faceva riferimento)
Tra le condizioni da stabilirsi nel manifesto di cui
all'art. 85 della Legge per l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi
aperti al pubblico, sono comprese: il divieto di portare armi o strumenti atti ad
offendere, di gettare materie imbrattanti o pericolose; di molestare le persone,
nonché l'obbligo di togliersi la maschera ad ogni invito
degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
I progetti di mascherate collettive ed allegoriche
devono essere preventivamente approvati dall'autorità di pubblica sicurezza.
Fermo il disposto degli articoli 12 e 13 del presente
regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all'art. 86
della Legge deve contenere le indicazioni relative alla
natura e all'ubicazione dell'esercizio e all'insegna.
Per le attivita' ricomprese fra quelle indicate dall'art.
86 della Legge o dall'art. 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni
di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio,
comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni,
svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla
legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86, con l'osservanza
delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108,
terzo comma, 109 e 110 della Legge, nonche' di quelle del presente regolamento non
incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia".
La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni
di igiene o quando la località o la casa non si prestino
ad essere convenientemente sorvegliate.
(Articolo
abrogato dall’art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311)
Per l'esercizio di stabilimenti sottoposti ad autorizzazione
dell'autorità sanitaria, non è necessaria la licenza prescritta dall'art. 86 della
Legge.
Sono stabilimenti sottoposti ad autorizzazione dell'autorità
sanitaria quelli che hanno esclusivamente scopo terapeutico.
Per gli stabilimenti di bagni non soggetti ad autorizzazione
dell'autorità sanitaria la concessione della licenza, da parte del Questore, è subordinata
all'accertamento delle condizioni di solidità e di sicurezza dell'edificio, da farsi,
a spese dell'interessato, da persona tecnica incaricata dall'autorità di pubblica
sicurezza, salvo l'accertamento delle buone condizioni igieniche, da farsi dall'autorità
sanitaria competente.
L'esercente di stabilimenti di bagni pubblici ha obbligo
di provvedere al servizio di pronto soccorso, secondo le norme che saranno prescritte,
nei singoli casi, dall'autorità di pubblica sicurezza di concerto con l'autorità
sanitaria.
(Articolo
abrogato dall’art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311)
(Articolo
abrogato dall'art. 3 del DPR 19 dicembre 2001, n. 481)
Gli enti collettivi e i circoli privati autorizzati
alla minuta vendita di bevande alcooliche ai propri soci, a termini dell'art. 86
della Legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno
di altra licenza.
L'autorizzazione è in ogni caso
rilasciata a chi abbia la legale rappresentanza degli enti o dei circoli
e in tale sua qualità.
Non è considerata vendita ambulante di bevande alcooliche,
ai sensi dell'art. 87 della Legge, quella che si compie dagli esercenti autorizzati
o dai propri commessi nelle stazioni ferroviarie e nei porti di mare,durante
il passaggio dei treni o la sosta delle navi, negli aeroporti e ai caselli delle
autostrade e alle stazioni delle funivie od a quelle di automezzi appositamente
costruite, al momento dell'arrivo o della partenza degli aeromobili o dei veicoli.
La licenza per l'esercizio di scommesse nelle corse,
nelle regate, nei giuochi di palla o pallone e in altre
simili gare, di cui all'art. 88 della Legge, è subordinata all'approvazione, da
parte del Questore, delle norme che le regolano.
Tali norme devono tenersi affisse
in pubblico in modo da essere facilmente consultate da chiunque vi abbia interesse.
Ogni infrazione alle norme stesse, ancorché dovuta
a sola negligenza del concessionario, può dar luogo a revoca della licenza.
(Articolo
da ritenersi abrogati dalla Legge 14 Ottobre 1974, n. 524 e, dalla Legge 25 agosto
1991, n. 287)
(Articolo
da ritenersi abrogati dalla Legge 14 Ottobre 1974, n. 524 e, dalla Legge 25 agosto
1991, n. 287)
(Articolo
da ritenersi abrogati dalla Legge 14 Ottobre 1974, n. 524 e, dalla Legge 25 agosto
1991, n. 287)
(Articolo
da ritenersi abrogati dalla Legge 14 Ottobre 1974, n. 524 e, dalla Legge 25 agosto
1991, n. 287)
(Articolo
da ritenersi abrogati dalla Legge 14 Ottobre 1974, n. 524 e,dalla Legge 25 agosto
1991, n. 287)
(Articolo
da ritenersi abrogati dalla Legge 14 Ottobre 1974, n. 524 e, dalla Legge 25 agosto
1991, n. 287)
(Articolo
abrogato dalla Legge 14 Ottobre 1974, n. 524 e, dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287)
(Articolo
abrogato dalla Legge 14 Ottobre 1974, n. 524 e, dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287)
(Articolo
abrogato dalla Legge 14 Ottobre 1974, n. 524 e, dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287)
(Articolo
abrogato dalla Legge 14 Ottobre 1974, n. 524 e, dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287)
(Articolo
abrogato dalla Legge 14 Ottobre 1974, n. 524 e, dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287)
(Articolo
abrogato dalla Legge 14 Ottobre 1974, n. 524 e, dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287)
(Articolo
abrogato dalla Legge 14 Ottobre 1974, n. 524 e, dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287)
(Articolo
abrogato dalla Legge 14 Ottobre 1974, n. 524 e, dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287)
Agli effetti dell'art. 86 della Legge, non si considera
vendita al minuto di bevande alcoliche quella fatta in
recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali, e da trasportarsi fuori del
locale di vendita, purché la quantità contenuta nei singoli recipienti non sia inferiore
a litri 0,200 per le bevande alcoliche di cui all'art. 89 della Legge, ed a litri
0,33 per le altre.
Per le bevande non alcoliche, è considerata vendita
al minuto esclusivamente quella congiunta al consumo.
Si considerano bevande alcoliche aventi un contenuto
in alcole superiore al 21 per cento del volume anche quelle che
vengano ridotte al disotto di tale limite mediante diluizione
e miscela all'atto della vendita al minuto.
(Articolo
abrogato dalla Legge 14 Ottobre 1974, n. 524 e, dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287)
(Articolo
abrogato dalla Legge 14 Ottobre 1974, n. 524 e, dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287)
I pubblici esercenti debbono
tenere esposte nel locale dell'esercizio, in luogo visibile al pubblico, la licenza
e l'autorizzazione e la tariffa dei prezzi.
Hanno pure l'obbligo di tenere in luogo visibile al
pubblico l'elenco delle bevande alcoliche indicate nell'art. 89 della Legge che
trovansi in vendita nell'esercizio, nonché la riproduzione
a stampa degli artt. 96, 97 e 101 della Legge e 173 176 a 181
e 186 del presente regolamento.
Non è permesso somministrare al
minuto bevande alcoliche di qualsiasi specie come prezzo di scommessa o di
giuoco, né farne vendita a prezzo ragguagliato ad ora o frazione di ora.
Le autorità di pubblica sicurezza e sanitarie, allo
scopo di accertare il grado delle bevande alcoliche di qualsiasi genere hanno sempre
facoltà di far procedere al prelevamento dei campioni nei modi e nelle forme stabilite
dalle norme speciali sulla materia.
Il prelevamento dei campioni è limitato a due sole
bottiglie, che contengano ciascuna non meno di un quinto
di litro della bevanda da verificarsi e che devono essere consegnate all'autorità
richiedente.
Una di tali bottiglie è inviata, per l'accertamento
del grado di alcole, ad uno dei laboratori dello Stato
incaricato dell'analisi dei vini e l'altra è conservata ad eventuale disposizione
dell'autorità giudiziaria.
I campioni non utilizzati si restituiscono
allo esercente.
Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria,
quando l'accertamento delle contravvenzioni lo richieda, o l'esercente contesti
la natura o il grado alcolico della bevanda, debbono
sequestrare una bottiglia della bevanda in contestazione.
La denuncia di apertura
delle fabbriche o dei depositi di essenze, per la confezione delle bevande alcoliche
di qualsiasi genere, deve essere presentata al Prefetto, per iscritto, quindici
giorni prima dell'apertura, insieme con l'elenco delle essenze che s'intende di
fabbricare o di tenere in deposito.
La denuncia di chiusura delle fabbriche o dei depositi
predetti deve presentarsi, pure per iscritto, al Prefetto,
non oltre il termine di quindici giorni.
Analogamente si procede per la denuncia delle variazioni
che occorresse apportare all'elenco.
Gli esercenti hanno l'obbligo di tenere accesa una
luce alla porta principale dell'esercizio, dall'imbrunire alla chiusura.
Con la chiusura dei pubblici esercizi
all'ora stabilita deve cessare ogni servizio o somministrazione
agli avventori ed effettuarsi lo sgombero del locale.
Salvo quanto dispongono gli artt.
689 e 691 del codice penale, gli esercenti non possono senza un legittimo motivo,
rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le
domandi e ne corrisponda il prezzo.
I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti
alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche
negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto
o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale
dell'esercizio.
(I
commi secondo e terzo sono stati abrogati dall’art. 6 del D.P.R. 28maggio 2001,
n. 311)
L'avviso di cui all'art. 99 della Legge deve contenere
l'indicazione del periodo di tempo in cui l'esercizio rimarrà chiuso.
I casi di forza maggiore che, a termini dello stesso
art. 99, ultimo capoverso, della Legge, possono giustificare la chiusura temporanea
dell'esercizio per un termine superiore a tre mesi, devono
essere comprovati dall'interessato.
L'autorità locale di pubblica sicurezza, nel mese
di dicembre, invia al Questore le licenze ritirate a termine dell'art. 99 della
Legge; l'elenco degli esercizi pei quali fu presentato
l'avviso di chiusura temporanea, con l'indicazione della data di chiusura; e le
domande di cui al precedente capoverso, sulle quali decidono il Questore o il Prefetto,
secondo la rispettiva competenza.
Le licenze degli esercizi che si
trovino temporaneamente chiusi all'epoca dell'annuale
rinnovazione, sono vidimate alla data della riapertura.
(Articolo
abrogato dall’art. 6 del DPR 28 maggio 2001, n. 311)
(Articolo
abrogato dalla Legge 14 Ottobre 1974, n. 524 e, dalla Legge 25 agosto 1991, n. 287)
(Articolo
abrogato dall’art. 6 del DPR 28 maggio 2001, n. 311)
La disposizione dell'art. 109 della Legge circa l'obbligo
della esibizione della carta d'identità non si applica
alle case od istituti di cura.
I titolari di dette case sono però obbligati alla
tenuta di uno speciale registro ed alla notifica all'autorità di pubblica sicurezza
delle persone ricoverate.
S'intendono per case di cura quegli istituti sanitari
nei quali vengono ricoverate le persone affette da malattie
in atto e, perciò, bisognevoli di speciali cure medico - chirurgiche.
Nei pubblici esercizi non sono permessi i
giuochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione.
La tabella dei giuochi
proibiti, prescritta dall'art. 110 della Legge, deve essere tenuta esposta in luogo
visibile nell'esercizio.
In deroga a quanto previsto dall'art. 110, primo comma,
della Legge, la vidimazione e' effettuata dal Sindaco
o suo delegato, in ottemperanza agli elenchi dei giochi vietati, oltre a quelli
d'azzardo, stabiliti dal Questore o, se si tratta di giochi in uso in tutto lo Stato,
dal Ministero dell'Interno.
Nelle sale di bigliardo deve essere tenuta costantemente
a disposizione dei giuocatori la relativa tariffa.
(Articolo
abrogato dall'art. 4 del DPR 19 dicembre 2001, n. 480)
DELLE TIPOGRAFIE E DELLE ARTI AFFINI, E DELLA
ESPOSIZIONE DI MANIFESTI E AVVISI AL PUBBLICO
(Articolo
abrogato dall'art. 16, D.Lgs.. 31 marzo 1998, n. 112)
(Articolo
abrogato dall'art. 16, D.Lgs.. 31 marzo 1998, n. 112)
Il sequestro degli scritti, degli stampati e degli
altri oggetti indicati nell'art. 112 della Legge può
essere disposto anche quando il fatto non rivesta carattere di reato.
Trascorso il termine di tre mesi dal sequestro, si
può procedere alla distruzione del materiale sequestrato.
(Articolo
inapplicabile in quanto La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1956, n.
1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi dell’Art. 113 della legge
ai quali faceva riferimento)
(Articolo
inapplicabile in quanto La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1956, n.
1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi dell’Art. 113 della legge
ai quali faceva riferimento)
(Articolo
inapplicabile in quanto La Corte costituzionale, con sentenza 5 giugno 1956, n.
1, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi dell’Art. 113 della legge
ai quali faceva riferimento)
DELLE AGENZIE PUBBLICHE
E DEGLI UFFICI PUBBLICI DI AFFARI
La domanda di licenza per aprire od esercitare un'agenzia
o un ufficio pubblico di affari, a termini dell'art.
115 della Legge, deve contenere l'indicazione della natura degli affari a cui si
vuole attendere, della tariffa delle operazioni, della sede dell'esercizio e dell'insegna,
o l'indicazione del recapito, se si tratti di agenti, sensali o intromettitori girovaghi.
Il rilascio della licenza per le agenzie di viaggio
è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 1937,
n. 2650.
Nella domanda di rinnovazione della licenza per l'esercizio
delle agenzie di pegno, ai sensi dell'art. 32, comma terzo, della legge 10 maggio
1938, n. 745 sull'ordinamento dei monti di credito su pegno, si devono indicare
la misura degli interessi e degli eventuali diritti accessori a titolo di rimborso
spese di custodia, assicurazione, di asta e simili che
l'agente intende di applicare sui prestiti sopra pegno, il metodo che intende seguire
nella alienazione dei pegni non riscattati, nonché l'orario di servizio.
A corredo della domanda di rinnovazione della licenza
le predette agenzie di pegno debbono inoltre produrre,
a norma dell'art. 61 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, recante norme per
la attuazione della predetta legge 10 maggio 1938, n. 745, in aggiunta agli altri
documenti, quelli che ritiene di stabilire la Banca d'Italia.
Le indicazioni richieste per la domanda devono essere
riportate sulla licenza.
Sotto la denominazione di "agenzie pubbliche o uffici
pubblici di affari" usata dall'articolo 115 della Legge,si
comprendono le imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie
nell'assunzione o trattazione
di
affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.
Ricadono sotto il disposto del citato
articolo i commissionari, i mandatari, i piazzisti, i
sensali, i ricercatori di merci, di clienti o di affari per esercizi od agenzie
autorizzati; le agenzie per abbonamenti ai giornali; le agenzie teatrali; le agenzie
di viaggi, di pubblici incanti; gli uffici di pubblicità, e simili.
Non sono soggetti alla disciplina dell'articolo 115
della Legge le agenzie di trasporto di merci mediante autoveicoli, di cui alla legge
20 giugno 1935, n. 1349 e, in genere, le agenzie e gli uffici
di enti o di istituti soggetti alla vigilanza di autorità
diversa da quella della pubblica sicurezza, come i cambiavalute, le agenzie di
emigrazione,
le agenzie di recapito di corrispondenza, di pacchi e simili.
Non può essere concessa licenza per l’esercizio della
mediazione per le professioni liberali.
Deve munirsi della licenza, di
cui all'articolo 115 della Legge, chiunque, sia pure viaggiatore di commercio,
faccia, in qualsiasi luogo, temporanea esposizione di merci anche a scopo di pubblicità
o di commissioni, senza procedere a vendita delle cose esposte.
Non può rilasciarsi licenza per agenzie di
collocamento quando si voglia trattare una attività di
cui si occupano per legge esclusivamente gli uffici di collocamento presso le competenti
organizzazioni sindacali.
Le agenzie, da qualsiasi ente o
privato tenute, per il collocamento di nutrici, devono
sottoporsi alla vigilanza tecnica del medico provinciale, il quale può prescrivere
speciali condizioni nell'interesse dell'igiene e della sanità pubblica.
Coloro che esercitano in forma ambulante una delle
attività previste dell'art. 115 della Legge sono tenuti
ad esibire la licenza alla autorità locale di pubblica sicurezza dei comuni che
percorrono.
L'autorità locale di pubblica sicurezza appone il
visto sulla licenza, ed ha facoltà di imporre le limitazioni che ritenga opportune
nel pubblico interesse, in relazione alle condizioni
di tempo e di ambiente.
L'autorità di pubblica sicurezza, nel rilasciare la
licenza per ulteriore esercizio di agenzia di pegno,
deve fissare il limite massimo del tasso dell'interesse e degli eventuali diritti
accessori in ragione d'anno che l'agente può percepire, facendolo anche risultare
nella tabella delle operazioni da tenersi affissa al pubblico nei locali dell'agenzia,
a termini dell'art. 120 della Legge.
Gli oggetti non riscattati entro trenta giorni dalla
scadenza del prestito sono venduti all'asta pubblica secondo le norme contenute
negli articoli 529 e seguenti del codice di procedura civile,
ovvero con altro procedimento proposto dall'agente e
approvato dall'autorità di pubblica sicurezza.
Qualora
vi sia fondata ragione per ritenere che un oggetto presentato per un'operazione
di pegno sia di provenienza furtiva, l'agente è tenuto a darne subito avviso all'autorità
di pubblica sicurezza.
Lo smarrimento o la sottrazione di un oggetto pignorato
devono essere subito denunciati alla autorità medesima.
Non possono essere costituiti in pegno gli oggetti
fragili, corruttibili, facilmente infiammabili o esplodenti, i commestibili, i liquidi,
gli arredi di vestiario e di equipaggiamento militari
od equiparati, gli abiti religiosi, i paramenti sacri e gli oggetti di culto.
E’ vietato di accettare pegni da persone
di età minore o in stato di ebrietà, e da persone evidentemente
o notoriamente prive di discernimento.
E’ altresì vietata ogni operazione di soppegno.
L'agente è tenuto a comunicare giornalmente, in carta
libera, all'autorità di pubblica sicurezza la nota delle operazioni di pegno fatte
nella giornata.
Le cose costituite in pegno devono essere assicurate
a cura dell'agente contro i rischi dell'incendio e della caduta del fulmine per
un importo uguale al valore di stima ad esse attribuite
all'atto della concessione del prestito, aumentato di un quarto.
Il Registro, che le agenzie di prestito sopra pegno
devono tenere, a termini dell'art. 120 della Legge, è a madre e figlia, stampato,
e deve contenere:
a) il nome, cognome e domicilio di chi dà il pegno;
b) la data della operazione;
c) la descrizione esatta degli oggetti ricevuti in
pegno;
d) il valore di stima degli oggetti suddetti;
e)
l'importo e la durata del prestito;
f) l'interesse e gli eventuali diritti accessori da
corrispondersi;
g) la data della spegnorazione;
h) la data della vendita del pegno;
i) la somma ricavata dalla vendita di cui sopra.
La figlia deve essere rilasciata all'interessato e
portare la firma dell'agente. Essa deve riprodurre le annotazioni della madre dalla
lettera a) alla lettera f) inclusa.
Il registro delle altre agenzie pubbliche o uffici
pubblici di affari e dei sensali e intromettitori deve
indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome e cognome e domicilio del
committente, la data e la natura della commissione, il premio pattuito, esatto o
dovuto e l'esito della operazione.
I registri indicati nei due precedenti articoli devono
essere conservati dall'esercente per un quinquennio a disposizione dell'autorità
di pubblica sicurezza.
Gli esercenti agenzie
aventi per oggetto la raccolta d'informazioni a scopo di divulgazione devono presentare
all'autorità locale di pubblica sicurezza copia di ciascun bollettino o altro simile
mezzo di divulgazione.
Gli esercenti agenzie
di vendita, di esposizioni, mostre, fiere campionarie e simili devono presentare,
se richiesti, al Questore la lista dei prezzi degli oggetti posti in vendita.
Sono esonerate dall'osservanza delle disposizioni
stabilite dalla legge le imprese di spedizioni e di trasporto iscritte come case
di spedizione nel registro della Camera di commercio,
ed accreditate presso pubbliche amministrazioni.
All'uopo, le imprese devono produrre al Questore un
certificato della amministrazione pubblica presso la
quale sono accreditate.
DEI MESTIERI
GIROVAGHI E DI ALCUNE CLASSI DI RIVENDITORI
(Articolo
abrogato dall’art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311)
(Articolo
abrogato dall’art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311)
(Articolo
abrogato dall’art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311)
(Articolo
abrogato dall’art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311)
(Articolo
abrogato dall’art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311)
(Articolo
abrogato dall’art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311)
Nessuna divisa o uniforme può essere adottata per
le bande musicali o per le orchestre, se non sia stata approvata dal Prefetto, al
quale deve essere presentato il relativo figurino in triplice esemplare.
Il Prefetto provvede, sentito il comando della divisione
militare.
Ogni successiva variante all'uniforme approvata deve
essere sottoposta alla preventiva approvazione del Prefetto.
E’ in ogni caso proibito il porto di qualsiasi arma.
Sotto la denominazione di "mestiere di ciarlatano",
ai fini dell'applicazione dell'art. 121, ultimo comma, della Legge, si comprende
ogni attività diretta a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare od alimentare
l'altrui pregiudizio, come gli indovini, gli interpreti di sogni, i cartomanti,
coloro che esercitano giochi di sortilegio, incantesimi, esorcismi, o millantano
o affettano in pubblico grande valentìa nella propria
arte o professione, o magnificano ricette o specifici, cui attribuiscono virtù straordinarie
o miracolose.
(Articolo
abrogato dall’art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311)
(Articolo
abrogato dall’art. 6 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311)
(Articolo
abrogato dall’art. 46 del D.Lgs.. 31 marzo 1998, n. 112)
(Articolo
abrogato dall’art. 46 del D.Lgs.. 31 marzo 1998, n. 112)
(Articolo
abrogato dall’art. 46 del D.Lgs.. 31 marzo 1998, n. 112)
(Articolo
abrogato dall’art. 46 del D.Lgs.. 31 marzo 1998, n. 112)
(Articolo
abrogato dall’art. 46 del D.Lgs.. 31 marzo 1998, n. 112)
(Articolo
abrogato dall’art. 46 del D.Lgs.. 31 marzo 1998, n. 112)
(Articolo
abrogato dall’art. 46 del D.Lgs.. 31 marzo 1998, n. 112)
(Articolo
abrogato dall’art. 46 del D.Lgs.. 31 marzo 1998, n. 112)
La dichiarazione all'autorità locale di pubblica sicurezza
di chi intende far commercio di cose antiche o usate deve contenere l'indicazione
della sede dell'esercizio e della specie del commercio, precisando se si tratti
di commercio di oggetti aventi valore storico od artistico
oppure di commercio di oggetti usati di nessun pregio.
In caso di trasferimento o di trapasso dell'azienda,
la dichiarazione deve essere rinnovata. L'autorità locale di pubblica sicurezza,
nel rilasciare ricevuta della dichiarazione, indica se, nell'esercizio, si
faccia commercio di oggetti aventi valore storico od
artistico, oppure di oggetti usati.
L'obbligo di munirsi della licenza stabilita dall'art.
127 della Legge incombe ai fabbricanti, ai commercianti, ai mediatori
di oggetti preziosi, tanto se lavorino o negozino abitualmente,
quanto occasionalmente.
Non ricorre l'obbligo della licenza per gli institori
e i rappresentanti di commercio, i quali devono, tuttavia, munirsi di copia della
licenza concessa alla ditta rappresentata.
Tale copia è rilasciata dal Questore e deve indicare
il nome, il cognome, la paternità e la qualifica dell'institore o del rappresentante
di commercio.
La disposizione di cui al comma precedente non si
applica agli institori e ai rappresentanti di case estere.
Devono munirsi della licenza prescritta dall'art.
127 della Legge i fabbricanti ed i commercianti di articoli
con montature o guarnizioni in metalli preziosi, come, ad esempio, i cartolai, gli
ombrellai, gli ottici, i chincaglieri e simili.
Non sono tenuti a munirsi della licenza i fabbricanti
o commercianti di penne stilografiche nelle quali l'impiego dei metalli preziosi
sia limitato al pennino.
La licenza è valida per tutti gli esercizi di vendita
di oggetti preziosi, appartenenti alla medesima persona
od alla medesima ditta, ancorché siti in località diverse.
In ogni esercizio deve, tuttavia, essere conservata
copia della licenza, rilasciata ai sensi dell'art. 243.
Nella copia deve essere annotata dal Questore la sede
dell'esercizio per la quale è rilasciata. Ove si tratti
di succursali non comprese nella giurisdizione del Questore che rilascia la licenza,
la copia deve essere vistata dal Questore nella cui giurisdizione si trova la succursale
dell'esercizio.
La licenza è stesa sul modello allegato al presente
regolamento.
La licenza e le copie si rinnovano ogni anno, mediante
vidimazione.
Il registro di chi fa commercio di cose antiche od
usate o di chi commercia o fabbrica oggetti preziosi deve, agli effetti dell'art.
128 della Legge, indicare, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome
e domicilio dei venditori e dei compratori, la data dell'operazione, la specie della
merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito.
Fatte salve le disposizioni di Legge in materia di
prevenzione del riciclaggio, le disposizioni degli articoli 126 e 128 della Legge
si applicano al commercio di cose usate quali gli oggetti d'arte e le cose antiche,
di pregio o preziose, nonche' al commercio ed alla detenzione da parte delle imprese
del settore, comprese quelle artigiane, di oggetti preziosi
o in metalli preziosi o recanti pietre preziose, anche usati. Esse non si applicano
per il commercio di cose usate prive di valore o di valore
esiguo.
DEI PRESTATORI
D’OPERA E DEI DIRETTORI DI STABILIMENTI
(Articolo
abrogato dall'art. 13, D.Lgs.. 13 luglio 1994, n. 480)
Chi intende destinare guardie particolari giurate
alla custodia dei propri beni mobili od immobili deve
farne dichiarazione al Prefetto, indicando le generalità dei guardiani ed i beni
da custodire.
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal rappresentante dell'ente o dal proprietario e dai guardiani e deve essere corredata dai documenti atti a dimostrare il possesso, nei guardiani, dei requisiti prescritti dall'articolo 138 della legge, nonche' della documentazione attestante l'adempimento, nei confronti del personale dipendente, degli obblighi assicurativi e previdenziali. (Comma così modificato dalla lett. a) dell'art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Per ottenere l'autorizzazione ad associarsi per la
nomina delle guardie, gli enti od i proprietari debbono
produrre al Prefetto, in doppio esemplare, anche l'atto scritto, da cui risultino
le generalità e le firme dei consociati, la durata della consociazione, nonché le
forme di aggregazione, di sostituzione e di recesso dei soci.
Le indicazioni, di cui al primo ed al terzo comma
di questo articolo, devono essere riportate sull'atto
di autorizzazione rilasciato dal Prefetto.
La vigilanza sul servizio delle guardie particolari
giurate è esercitata dal Questore, a norma del Regio
Decreto-Legge 26 settembre 1935, n. 1952.
1. Constatato il possesso dei requisiti anche di ordine professionale prescritti dalla legge, il prefetto rilascia alle guardie particolari il decreto di approvazione. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per servizi determinati, prescrivono speciali requisiti.
2. Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare di cittadini appartenenti ad altri Stati membri dell'Unione, il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato d'origine, per lo svolgimento della medesima attivita'.
3. Ottenuta l'approvazione, le guardie particolari addette ai servizi di cui all'articolo 256-bis, comma 2, prestano giuramento con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza, nel rispetto dei diritti dei cittadini.".
4. Per l'esercizio da parte delle guardie giurate di pubbliche funzioni attribuite dalla legge si applica la formula del giuramento di cui all'articolo 5 della legge 23 dicembre 1946, n. 478.
5. Le disposizioni sul giuramento non si applicano alle guardie particolari giurate che svolgono i servizi di cui all'articolo 260-bis, comma 2.
6. Il giuramento, quando e' prescritto, e' prestato innanzi al prefetto o funzionario da questi delegato, che ne fa attestazione in calce al decreto del prefetto; la guardia particolare e' ammessa all'esercizio delle funzioni dopo la prestazione del giuramento.
7. Fatte salve le altre responsabilità previste dalla legge, lo svolgimento di attivita' per le quali e' prescritto il giuramento senza che lo stesso sia stato prestato costituisce abuso del titolo autorizzatorio, ai sensi dell'articolo 10 della legge. (Articolo così modificato dalla lett. b) dell'art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Con uno stesso decreto di approvazione una guardia
particolare può essere autorizzata alla custodia di piu' proprietà appartenenti
a persona od enti diversi, ovvero a prestare servizio presso piu' istituti di
vigilanza appartenenti allo stesso titolare, ovvero ad una medesima società o da
questa controllati, secondo le modalità regolate da apposito accordo sindacale
nazionale tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale, fatte salve le disposizioni vigenti a
tutela della sicurezza e del lavoro delle guardie particolari e le prescrizioni
imposte dall'autorità' per le finalità di vigilanza previste dalla legge.
(Comma così modificato dalla lett. 5) dell'art. 1 del
D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008,
S.O.)
Non può essere attribuita la qualità di guardia particolare
giurata a chi ne faccia richiesta per custodire le proprietà
che appartengono a lui od ai suoi parenti od affini.
1. Salvo quanto disposto da leggi speciali, quando i beni che le guardie particolari sono chiamate a custodire siano posti nel territorio di province diverse, il decreto di approvazione e' rilasciato dal prefetto che ha ricevuto la domanda, sentiti i prefetti delle province interessate, sempre che siano garantite la sicurezza delle guardie particolari, anche in rapporto ai limiti della durata giornaliera del lavoro e la qualità dei servizi."(Articolo così modificato dalla lett. d) dell'art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
1. Le guardie particolari sono iscritte in un apposito registro della prefettura, nel quale sono annotati gli istituti e gli altri soggetti presso cui prestano o hanno prestato servizio e tutte le variazioni relative al rapporto di servizio, la formazione acquisita, l'impiego prevalente nell'anno, nonche', succintamente, i motivi di cessazione dal servizio.
2. Nel caso di variazione del datore di lavoro, l'iscrizione nel registro di cui al comma 1 consente l'approvazione del decreto di nomina, anche in altre province, con le procedure semplificate definite dal Ministero dell'interno.
3. Il Ministero dell'interno assicura il collegamento informatico dei registri delle prefetture, al fine di realizzare un'unica banca dei dati nazionale degli operatori di sicurezza privata, alla quale possono accedere gli uffici preposti alle attivita' di controllo e, per i rispettivi compiti istituzionali, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria. (Articolo introdotto dalla lett. e) dell'art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Quando si voglia affidare
ad una guardia particolare approvata la sorveglianza di altri beni appartenenti
allo stesso proprietario, deve farsene domanda al Prefetto, che provvede mediante
annotazione sul decreto di cui la guardia è già in possesso.
1. Le guardie particolari vestono l'uniforme, o, per particolari esigenze, portano il distintivo, da approvarsi, l'una e l'altro, dal prefetto su domanda del datore di lavoro dal quale dipendono.
2. Si applicano alla divisa e al distintivo le disposizioni dell'articolo 230 del presente regolamento.
3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai titolari degli istituti di investigazione privata ed agli investigatori dipendenti, i quali sono tenuti a dimostrare la propria qualità, ad ogni richiesta da parte di chiunque vi abbia interesse, mediante l'esibizione di un tesserino conforme al modello approvato con decreto del Ministro dell'interno, nel quale sono riportate le generalità, gli estremi della licenza e l'indicazione dell'istituto cui appartengono.
4. Nei confronti del personale ammesso ai servizi di cui all'articolo 260-bis, comma 2, trovano applicazione le disposizioni sull'uniforme vigenti nello Stato di stabilimento. (Articolo così modificato dalla lett. f) dell'art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Le guardie particolari addette alla custodia dei beni
mobili ed immobili possono stendere verbali soltanto nei riguardi del servizio cui
sono destinate.
Tali verbali fanno fede in giudizio fino a prova contraria.
Per portare armi, le guardie particolari devono munirsi
della licenza prescritta dall'articolo 42 della Legge e dall'art. 71 del presente
regolamento.
La licenza di porto d'armi, a tassa ridotta non può essere rinnovata se non consti che permane la qualità di guardia particolare giurata.
a) la sicurezza negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni ferroviarie, nelle
stazioni delle ferrovie metropolitane e negli altri luoghi pubblici o aperti al
pubblico specificamente indicati dalle norme speciali, ad integrazione di quella
assicurata dalla forza pubblica;
b) la custodia, il trasporto e la scorta di armi, esplosivi e di ogni altro
materiale pericoloso, nei casi previsti dalle disposizioni in vigore o dalle
prescrizioni dell'autorità', ferme restando le disposizioni vigenti per
garantire la sicurezza della custodia, del trasporto e della scorta;
c) la custodia, il trasporto e la scorta del contante o di altri beni o titoli
di valore; nonche' la vigilanza nei luoghi in cui vi e' maneggio di somme
rilevanti o di altri titoli o beni di valore rilevante, appartenenti a terzi;
d) la vigilanza armata mobile e gli interventi sugli allarmi, salve le
attribuzioni degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza;
e) la vigilanza presso infrastrutture del settore energetico o delle
telecomunicazioni, dei prodotti ad alta tecnologia, di quelli a rischio di
impatto ambientale, ed ogni altra infrastruttura che può costituire, anche in
via potenziale, un obiettivo sensibile ai fini della sicurezza o
dell'incolumità' pubblica o della tutela ambientale.
(*) Vedi il Regio Decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 "Disciplina del servizio delle Guardie Particolari Giurate" , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1935, n. 272, successivamente convertito nella Legge 19 Marzo 1936, n. 508, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 08 Aprile 1936, n. 82.
DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA
E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA
1. La domanda per ottenere la licenza prescritta
dall'articolo 134 della legge per le attivita' di vigilanza e per le altre
attivita' di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione,
ricerche e raccolta di informazioni, contiene:
a) l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell'institore o del
direttore tecnico preposto all'istituto o ad una sua articolazione secondaria,
nonche' degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o
gestione, anche parziali, se esistenti;
b) la composizione organizzativa e l'assetto proprietario dell'istituto, con
l'indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e
delle eventuali partecipazioni in altri istituti;
c) l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in province o regioni diverse,
in cui l'istituto intende svolgere la propria attivita', precisando la sede
legale, nonche' la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa,
qualora non corrispondenti;
d) l'indicazione dei servizi per i quali si chiede l'autorizzazione, dei mezzi e
delle tecnologie che si intendono impiegare.
2. Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo
136, comma primo, della legge, la domanda e' corredata del progetto
organizzativo e tecnico- operativo dell'istituto, con l'indicazione del tempo,
non superiore a sei mesi, necessario all'attivazione dello stesso, nonche' della
documentazione comprovante:
a) il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone
preposte alle unità operative dell'istituto;
b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per
l'attività' da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle
disposizioni in vigore.
3. Alla domanda occorre altresì unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, che dovrà risultare adeguato, per mezzi e personale, alla tipologia degli stessi, all'ambito territoriale richiesto, alla necessità che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attività' delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell'istituto, nonche' alle locali condizioni della sicurezza pubblica.
4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito
l'Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all'articolo
260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacità
tecnica di cui all'articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve
conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli
istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 della legge, nonche' i requisiti
professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e
per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le
disposizioni di legge o
adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o
impianti, prescrivono speciali requisiti, capacità, abilitazioni o
certificazioni.
(Articolo così modificato dalla lett. h) dell'art. 1
del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre
2008, S.O.)
1. La licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attivita' di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, e' richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l'attività' di investigazione e ricerca.
2. La relativa domanda contiene:
a) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza e' richiesta e degli altri
soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettera a), se esistenti;
b) l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 257, comma 1, lettera b);
c) le altre indicazioni di cui all'articolo 257, comma 1, lettere c) e d).
3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.
4. Nulla e' innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attivita' indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice. (Articolo introdotto dalla lett. i) dell'art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
1. Qualora nulla osti al rilascio della licenza,
l'ufficio comunica all'interessato il termine, non superiore a sessanta giorni,
entro il quale il provvedimento e' rilasciato, previa esibizione della
documentazione comprovante:
a) l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi
assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nel numero
e con le professionalità occorrenti;
b) il versamento al prefetto competente per il rilascio della licenza della
cauzione o delle garanzie sostitutive ammesse dalla legge e dal presente
regolamento, di ammontare commisurato al progetto organizzativo di cui
all'articolo 257 ed a quanto previsto dall'articolo 260-bis. Per le imprese già
assentite in altro Stato membro dell'Unione europea, il prefetto tiene conto
della cauzione, ovvero delle altre garanzie sostitutive ammesse dalla legge,
eventualmente gia' prestate nello Stato di stabilimento, purché idonee, per
ammontare e modalità di pagamento, al soddisfacimento delle esigenze di cui
all'articolo 137 della legge.
2. La licenza contiene le indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 257, lettere a), c) e d), ovvero quelle di cui all'articolo 257-bis, comma 2, lettere a) e c), e le prescrizioni eventualmente imposte a norma dell'articolo 9 della legge, nonche' l'attestazione dell'avvenuta comunicazione al prefetto della tabella delle tariffe dei servizi offerti.
3. Se la licenza e' richiesta per l'esercizio dell'attività' in piu' province, essa e' rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l'istituto ha sede, previa comunicazione ai prefetti competenti per territorio. La preventiva comunicazione non e' richiesta per le attivita' prive di caratterizzazione territoriale, quali quelle di teleallarme, video-sorveglianza, trasporto valori, vigilanza mobile, nonche' per quelle di vigilanza per specifici eventi, ovvero di investigazione e ricerche, i cui incarichi siano stati conferiti nel luogo in cui gli istituti hanno sede, ne' per i servizi occasionali o transfrontalieri di cui all'articolo 260-bis. Sono fatte salve le altre comunicazioni per finalità di controllo.
4. Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all'articolo 257, comma 1, lettera d), e' comunicata al prefetto. Al prefetto e' altresì comunicata ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico-operativo o dell'assetto proprietario dell'istituto ed e' esibita, almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva, la certificazione attestante l'integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonche' la certificazione dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente l'integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate, e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente.
5. Ai fini dell'estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonche' la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all'articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell'attività' qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'articolo 257-quater. (Articolo introdotto dalla lett. i) dell'art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 134 della
legge, le licenze di cui al medesimo articolo sono negate quando:
a) risulta che gli interessati abbiano esercitato taluna delle attivita' ivi
disciplinate in assenza della prescritta licenza;
b) nei confronti di taluno dei soggetti di cui all'articolo 257, comma 1,
lettere a) e b), o di cui all'articolo 257-bis, comma 1, lettere a) e b),
risulta esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti dall'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per
l'applicazione di una misura di prevenzione;
c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il concreto
pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o
amministrazione dell'istituto.
2. Le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attivita' assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l'impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica.
3. Le licenze sono altresì revocate o sospese
quando e' accertato:
a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei
confronti del personale dipendente;
b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle
attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad
altre gravi inadempienze all'integrale rispetto della contrattazione nazionale e
territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie
particolari o sulla qualità dei servizi resi in rapporto alla dotazione di
apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la
sicurezza, alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle
prescrizioni dell'autorità' ed alle determinazioni del questore ai sensi del
Regio Decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952
convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508.
4. Le licenze sono altresì revocate trascorso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 257 senza che siano state osservate integralmente le prescrizioni ivi previste. (Articolo introdotto dalla lett. i) dell'art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
1. Per l'accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 257 e della permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità degli istituti, il prefetto si avvale degli organismi di qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 260-ter. Degli stessi organismi si avvale il questore per le finalità di vigilanza di cui all'articolo 249, quinto comma.
2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal
presente regolamento, per l'accertamento delle condizioni di sicurezza dei
servizi e del personale, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il
prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro
dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 260-quater, tenendo
conto:
a) degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge o di
regolamento che disciplinano le attivita' di cui all'articolo 134 della legge e,
particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione alle condizioni, anche
locali della sicurezza pubblica;
b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli blindati, protezioni
individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo,
strumento od equipaggiamento indispensabile per la qualita' e la sicurezza dei
servizi;
c) dei costi reali e complessivi per il personale, determinati secondo quanto
previsto dall'articolo 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. (Articolo introdotto dalla
lett. i) dell'art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n.
234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
1. Le disposizioni della presente sezione non
costituiscono ostacolo alla costituzione di raggruppamenti temporanei di
istituti di vigilanza o loro consorzi, ne' di studi associati di investigatori
privati ai quali e' stata rilasciata la licenza e nei limiti ivi stabiliti, ne'
ad altre forme di organizzazione aziendale che prevedano l'utilizzazione comune
di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di
monitoraggio e di allarme di beni senza limiti territoriali, a condizione che:
a) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione siano
preventivamente comunicati al prefetto e l'utilizzazione comune di impianti e
risorse siano attestate nella licenza, previa comunicazione al prefetto del
relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo;
b) siano costantemente garantite l'efficacia e l'efficienza delle strutture e la
funzionalita' dei servizi;
c) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione dispongano di
una centrale operativa adeguata alle esigenze del territorio in cui operano, o,
ferma restando la necessità della centrale operativa, di una idonea struttura
tecnica di supporto con linee appositamente dedicate per la gestione degli
interventi sugli allarmi del personale dipendente. (Articolo introdotto dalla
lett. i) dell'art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n.
234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Gli istituti di informazioni
commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art. 115 della
Legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni
per conto di privati, senza la licenza contemplata dall'art. 134 della Legge stessa.
Salvo quanto dispone il Regio Decreto-Legge 12 novembre
1936, n. 2144, gli enti ed i privati di cui all'art. 133 della Legge, e chiunque
esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni
per conto di privati, è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale
dipendente e a dar notizia, appena si verifichi, di ogni
variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato
dal servizio.
Devono altresì essere comunicati al Prefetto gli elenchi,
e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo
risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a
cui i singoli abbonamenti si riferiscono.
Nel registro di cui all'articolo 135 della legge
devono essere indicati:
a) le generalita' delle persone, con le quali gli
affari o le operazioni sono compiute;
b) la data e la specie dell'affare o della operazione;
c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione;
d) i documenti, con i quali il committente ha dimostrato la
propria identità personale.
Gli obblighi di cui al primo comma devono essere assolti nella sede principale ed in quelle operative risultanti dalla licenza, indipendentemente dall'ambito territoriale in cui i servizi devono essere svolti.
Nel caso di servizi effettuati con il concorso di piu' istituti, il registro dovrà indicare l'operazione complessiva, il cliente per conto del quale l'intero servizio e' effettuato, la fase operativa di competenza di ciascun istituto, il soggetto, debitamente identificato, richiedente l'esecuzione della stessa ed i riferimenti al titolo del concorso.
Per le attivita' indicate nell'articolo 327-bis del codice di procedura penale, continuano ad osservarsi le disposizioni dello stesso codice e dell'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice.
Per le operazioni compiute da istituti
di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti
di scontrini di abbonamento, si annotano nel registro l'avvenuta vendita, le generalità
dell'acquirente, i documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identità,
e l'onorario convenuto.
Il registro deve essere conservato per cinque anni.
(Articolo così modificato dalla lett. l) dell'art. 1 del D.P.R. 04 Agosto 2008, n. 153 pubblicato sulla G.U. n. 234 del 06 Ottobre 2008, S.O.)
Degli istituti stabiliti in altri Paesi dell'Unione europea, degli enti di certificazione indipendenti e della Commissione consultiva centrale
composta:
a) dal direttore dell'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e
sociale del Dipartimento della pubblica sicurezza, con le funzioni di vice
presidente;
b) da un questore;
c) da tre esperti designati dall'Amministrazione della pubblica sicurezza, di
cui almeno uno appartenente alla Polizia di Stato ed uno all'Arma dei
carabinieri;
d) da quattro esperti designati, rispettivamente, dal Ministero della giustizia,
dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e dal Ministero dell'istruzione, dell'università' e
della ricerca;
e) da non piu' di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli
istituti di vigilanza comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
nel limite massimo di quattro;
f) da non piu' di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni
sindacali delle guardie particolari comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale, nel limite massimo di quattro;
g) da non piu' di un esperto designato da ciascuna delle organizzazioni degli
istituti di investigazione privata e di quelli per la raccolta delle
informazioni commerciali comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale, nel limite massimo di due;
h) da esperti, in numero non superiore a tre, designati dalle associazioni
rappresentative del sistema bancario, del sistema delle assicurazioni private e
del sistema della grande distribuzione.
DEL SOGGIORNO DEGLI STRANIERI
NELLO STATO
(Le
disposizioni del presente articolo devono ritenersi abrogate dal D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286)
(Articolo
abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in Legge 28 febbraio
1990, n. 39)
(Articolo
abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in Legge 28 febbraio
1990, n. 39)
(Articolo
abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in Legge 28 febbraio
1990, n. 39)
(Le
disposizioni del presente articolo devono ritenersi abrogate dal D.Lgs. 25 luglio
1998, n. 286)
(Articolo
abrogato dall'art. 11, l. 29 marzo 2001, n. 135)
DEGLI STRANIERI DA ESPELLERE
E DA RESPINGERE DALLO STATO
(Articolo
abrogato dall'art. 13, D.L. 30 dicembre 1989, n. 416, convertito in Legge 28 febbraio
1990, n. 39)
(Articolo
abrogato dall'Art. 47 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
(Articolo
abrogato dall'Art. 47 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
(Articolo
abrogato dall'Art. 47 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
(Articolo
abrogato dall'Art. 47 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)
DEI MALATI DI MENTE E
DEGLI INTOSSICATI
(Articolo
abrogato dall'art. 11, Legge. 13 maggio 1978, n. 180)
(Articolo
abrogato dall'art. 11, Legge. 13 maggio 1978, n. 180)
(Articolo
abrogato dall'art. 11, Legge. 13 maggio 1978, n. 180)
(Articolo
abrogato dall'art. 11, Legge. 13 maggio 1978, n. 180)
(Articolo
abrogato dall'art. 11, Legge. 13 maggio 1978, n. 180)
Sono considerati come inabili a qualsiasi lavoro proficuo
i fanciulli che non hanno compiuto i dodici anni e le
persone che, per infermità cronica o per gravi difetti fisici o intellettuali, non
possono procacciarsi i mezzi di sussistenza.
Per i fanciulli in istato
di abbandono materiale o morale si applicano le disposizioni delle leggi e dei regolamenti
sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, e sul funzionamento
del tribunale dei
minorenni.
Ai fini di constatare la
inabilità a qualsiasi lavoro proficuo, l'autorità di pubblica sicurezza provvede
a che la persona, che la deduce, sia visitata dall'ufficiale sanitario comunale.
Questi, nel termine di cinque
giorni dalla richiesta, fa pervenire all'autorità stessa la sua relazione.
Il termine può essere prorogato.
La persona riconosciuta inabile a qualsiasi lavoro,
priva di mezzi di sussistenza e di parenti tenuti per legge agli alimenti e in grado
di fornirli, è, dall'autorità di pubblica sicurezza, proposta agli istituti
di assistenza e beneficenza pubblica, esistenti nel Comune,
per il ricovero o per il soccorso a domicilio, in conformità degli statuti propri
degli enti.
Ove non sia possibile provvedere con la pubblica beneficenza,
l'autorità di pubblica sicurezza, richiesti al procuratore delle imposte e all'esattore
dei Comuni di origine, di domicilio e di dimora abituale
dell'inabile e delle persone tenute per legge a somministrargli gli alimenti, i
certificati, da cui risulti che l'inabile e le persone obbligate per legge agli
alimenti non sono iscritte nei ruoli dei contribuenti delle tasse erariali, provinciali
o comunali, trasmette la proposta di ricovero al Prefetto, pei provvedimenti di
competenza del Ministro per l'Interno.
Nel frattempo l'autorità locale di pubblica sicurezza
adotta i provvedimenti che, per l'urgenza, potessero
essere richiesti.
L'autorità locale di pubblica sicurezza cura l'esecuzione
dell'ordinanza di ricovero; ne trasmette copia al Comune del domicilio di soccorso
e all'istituto interessato, e provvede all'accompagnamento dell'inabile.
Il Prefetto trasmette copia dell'ordinanza all'intendente
di finanza.
Non si provvede al ricovero quando una o più persone
assumano per iscritto, in confronto dell'autorità di pubblica sicurezza, l'obbligo
di provvedere all'assistenza dell'inabile, prestando, se richiesti, idonea cauzione.
Se la persona, a favore della quale l'obbligazione
è stata assunta, è colta a mendicare, viene deferita
all'autorità giudiziaria, ed, espiata la pena, viene inviata in un istituto di ricovero.
Le persone, che si sono assunte di provvedere alla
sua assistenza, incorrono nella perdita della cauzione a favore dell'istituto ed
a sgravio degli enti obbligati al mantenimento del ricoverato.
Qualora l'inabile, di cui sia stato ordinato il ricovero,
non intenda stabilirsi nell'istituto o se ne allontani
arbitrariamente vi è accompagnato con la forza.
Gli enti obbligati al mantenimento del ricoverato
possono promuovere la revoca della ordinanza, quando,
per qualsiasi causa, vengano a mancare le condizioni nel concorso delle quali venne
emessa l'ordinanza di ricovero.
Revocata l'ordinanza, si fa luogo al rilascio del
ricoverato, diffidandolo che sarà provveduto contro di lui, a termine del codice
penale, ove sia colto a mendicare.
La disposizione dell'art. 155 della Legge si applica
anche nel caso in cui l'inabile al lavoro o i congiunti di lui
possono provvedere solo parzialmente alla spesa per mantenimento.
Copia dell'atto di diffida è trasmessa al procuratore
della Repubblica nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 155 della Legge.
(Articolo
abrogato dall'art. 3, della Legge 18 novembre 1981, n. 659)
(Articolo
abrogato dall'art. 3, della Legge 18 novembre 1981, n. 659)
(Articolo
da ritenersi superato a seguito dell'entrata in vigore della l. 27 dicembre 1956,
n. 1423)
La carta di identità costituisce
mezzo di identificazione ai fini di polizia.
Chi la richiede è tenuto soltanto a dimostrare la
propria identità personale.
La carta d'identità è rilasciata unicamente su esemplari,
assoggettati al regime delle carte-valori, forniti dal Provveditorato generale dello
Stato in conformità del modello annesso al presente regolamento, alle prefetture,
o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto Adige
e nella Valle d'Aosta, i quali provvedono alla distribuzione ai comuni.
I comuni corrispondono l'importo delle carte d'identità
alle prefetture o agli organi ai quali ne sono demandate le attribuzioni nel Trentino-Alto
Adige e nella Valle d'Aosta, che provvedono ai sensi dell'art. 2 del Regio Decreto-Legge
22 dicembre 1927, n. 2609.
Al termine di ogni bimestre
agli organi predetti, che vigilano, anche mediante ispezioni, sul regolare andamento
del servizio, i comuni inviano un prospetto riepilogativo sull'utilizzazione dei
documenti, nonché un elenco, compilato per ordine numerico di tessera, delle persone
alle quali il documento è stato rilasciato nel bimestre stesso .
Le eventuali modificazioni al modello sono apportate
con decreto del Ministro dell'Interno.
Essa contiene la fotografia, a mezzo busto, senza
cappello, del titolare; il numero progressivo, il timbro a secco, la firma,
la indicazione delle generalità e dei connotati e i contrassegni
salienti.
Gli esemplari forniti devono essere conservati con
particolare riservatezza sotto la responsabilità del Sindaco.
La carta d'identità deve essere rilasciata dopo rigorosi
accertamenti sulla identità della persona richiedente,
da eseguirsi, ove sia necessario, a mezzo degli organi di polizia.
Quando
la carta è richiesta da stranieri, deve essere indicata la cittadinanza del richiedente.
E’ vietato di apporre sulla carta
di identità indicazioni diverse o in aggiunta a quelle
richieste a norma del presente articolo.
L'apposizione della impronta
digitale è, in ogni caso, facoltativa.
Insieme colla carta d'identità, l'ufficio comunale
compila, sia all'atto del rilascio che a quello della
rinnovazione, due cartellini conformi all'annesso modulo, che è riprodotto su cartoncino
di color bianco.
Uno dei cartellini è conservato nella segreteria del
Comune in apposito schedario, in ordine alfabetico
sillabico,
con gli eventuali riferimenti al registro di popolazione, e l'altro è trasmesso,
entro ventiquattro ore dal rilascio o dal rinnovo, al Questore della provincia,
che ne cura la conservazione, per ordine alfabetico sillabico, in apposito schedario,
da tenersi sempre al corrente.
Per le persone pericolose o sospette per l'ordine
nazionale, è compilato un terzo cartellino, che, pel
tramite del Prefetto, è trasmesso al Ministero dell'Interno.
Nel gennaio di ogni anno
deve essere affisso nella casa comunale, in luogo visibile dal pubblico, un avviso
per ricordare che le carte di identità hanno la validità di cinque anni, a norma
dell'art. 3 della Legge di pubblica sicurezza e che pertanto coloro che posseggono
carte di identità scadute non possono servirsene se non provvedono per la rinnovazione.
La carta d'identità è esente da tassa di bollo.
All'atto del rilascio o del rinnovo, i Comuni sono
autorizzati ad esigere oltre che i diritti di segreteria, di cui all'allegato n.
5 del regolamento per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, un diritto
non superiore a lire una esentandone le persone iscritte nell'elenco dei poveri.
In caso di smarrimento, il duplicato della carta d'identità
è soggetto al pagamento di doppio diritto.
Nei casi in cui la Legge consente che l'identità personale
possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta di
identità, è considerato come tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato
da una amministrazione dello Stato, come ad esempio: i libretti ferroviari di cui
sono muniti gli impiegati civili e militari dello Stato; le tessere di riconoscimento
degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri; le patenti di cui sono muniti
i conducenti di autovetture; le tessere di riconoscimento postali; i libretti di
porto d'armi e i passaporti per l'estero.
L'identità dei componenti
le famiglie degli impiegati civili e militari dello Stato può esser dimostrata con
l'esibizione del libretto ferroviario.
Le tessere per l'uso dei biglietti
di abbonamento ferroviario sono considerate titoli equipollenti
alla carta di identità, quando contengano la dichiarazione esplicita che sono state
rilasciate previo accertamento dell'identità personale dei titolari.
Si considerano equipollenti alla carte
di identità le tessere di riconoscimento munite di fotografia
e di timbro a secco da chiunque rilasciate, quando l'identità del titolare risulti
convalidata da dichiarazione scritta da un organo dell'amministrazione dello Stato.
La carta d'identità od i titoli equipollenti devono
essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza.
Il rimpatrio obbligatorio, di
cui all'articolo 157 della Legge, è fatto, se il rimpatriando è privo di
mezzi, a spese dello Stato.
L'autorità di pubblica sicurezza non può disporre
il rimpatrio obbligatorio a spese dello Stato se non per motivi d'ordine, di sicurezza
e di moralità.
Il foglio di via obbligatorio è fatto sul modello
annesso al presente regolamento.
Quando sia da rimpatriare un liberato
dal carcere, che debba essere sottoposto allo stato di libertà vigilata o ad altre
misure di sicurezza o all'ammonizione, e vi sia ragione di ritenere che possa rendersi
latitante, il Questore può ordinare il rimpatrio per traduzione.
L'autorità di pubblica sicurezza che intenda vietare,
a chi sia rimpatriato con foglio di via obbligatorio o per traduzione, di tornare
nel Comune dal quale venne allontanato senza preventiva
autorizzazione dall'autorità stessa, redige apposito verbale in confronto del rimpatriando;
ne fa annotazione sul foglio di via obbligatorio e ne informa l'autorità di pubblica
sicurezza del luogo ove il rimpatriando è diretto.
L'autorizzazione per tornare nel Comune dal quale
il rimpatriando fu allontanato deve essere richiesta
per mezzo dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo dove egli si trova.
Questa ne informa l'autorità cui la richiesta è diretta,
e formula le eventuali proposte.
I mezzi di viaggio gratuito agli indigenti possono
essere accordati, ove ricorrano motivi di pubblica sicurezza o in casi eccezionali
di pubbliche o private sventure, esclusivamente nell'Interno del territorio dello
Stato e soltanto a scopo di effettivo rimpatrio o per
avviamento al lavoro.
Fuori dei casi accennati nell'art. 295, e quando non
trattisi di indigenti provenienti dall'estero con trasporto
pagato dai consoli o da società di beneficienza o dimessi, dagli ospedali o da altri
istituti di ricovero, l'autorità di pubblica sicurezza deve richiedere l'autorizzazione
al Ministero dell'Interno.
Il foglio di via per il viaggio gratuito è fatto sul
modello annesso al presente regolamento.
L'avviso di liberazione dei condannati, di cui all'art.
161 della Legge, deve essere fatto sul modello stabilito con istruzioni del Ministero
per l'Interno, e contenere notizia della condotta tenuta in carcere dal liberando,
l'indicazione del patronato pei liberati dal carcere
al quale l'iscritto sia stato eventualmente segnalato, e ogni altra informazione
utile ai fini di polizia.
L'autorità di pubblica sicurezza è tenuta a prestare
ai liberati dal carcere assistenza morale e materiale, procedendo d'accordo con
le società di patronato o con altre istituzioni di beneficenza.
Un ufficio speciale istituito presso il Ministero
dell'Interno provvede alla diramazione delle ricerche a mezzo
di apposito bollettino periodico, che è inviato agli uffici di pubblica sicurezza,
ai comandi dei carabinieri ed a quegli altri uffici e comandi che possano interessarsi
del relativo servizio.
DEL LA CARTELLA BIOGRAFICA
E DEL REGISTRO DEI PREGIUDICATI
In ogni ufficio di pubblica sicurezza sono tenuti
un registro nominativo ed i fascicoli riguardanti i singoli
ammoniti, i confinati, i sottoposti a misure di sicurezza personali e gli altri
pregiudicati che hanno domicilio nella circoscrizione, nelle forme stabilite con
istruzioni del Ministero dell'Interno.
Dei pregiudicati minori degli anni diciotto
è tenuto un registro nominativo separato.
In ogni fascicolo individuale è tenuta una cartella
biografica, in cui sono riassunti tutti i precedenti, le imputazioni e le condanne.
L'obbligo di trasmettere ogni quindici giorni il dispositivo
delle sentenze, portanti condanne a pene restrittive della libertà
divenute esecutive, al Questore del domicilio o dell'ultima dimora del condannato,
a termine dell'art. 160 della Legge, incombe anche ai cancellieri dei Tribunali
militari, e di qualsiasi altro organo giurisdizionale ordinario o speciale.
Il dispositivo delle sentenze di condanna è
dai cancellieri trascritto in foglio a parte per ciascun
condannato.
Il Questore annota la sentenza nella cartella biografica,
ne informa l'autorità locale di pubblica sicurezza e conserva l'estratto nel fascicolo
individuale della persona cui si riferisce.
(Si
veda ora, la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Si
veda ora, la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Si
veda ora, la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Si
veda ora, la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Si
veda ora, la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Si
veda ora, la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Si
veda ora, la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
DEI PROVVEDIMENTI
RELATIVI AI MINRI DEGLI ANNI DICIOTTO
La denuncia del minore di
anni diciotto che sia da considerare ozioso, vagabondo, diffamato, a termine
dell'art. 177 della Legge, è fatta dal Questore al presidente del Tribunale dei
minorenni con motivato rapporto, corredato dai documenti su cui si fonda e, in ogni
caso, dal certificato medico, dalla cartella biografica e dalle informazioni dell'arma
dei Carabinieri.
Copia della denuncia e dell'eventuale ordinanza di
ricovero sono comunicate ai comitati di patronato per la protezione e l'assistenza
della maternità e dell'infanzia.
I minorenni colpiti da ordinanza di ricovero coattivo,
prima di essere accompagnati agli istituti cui sono assegnati, sono sottoposti a
visita medica di controllo.
I minorenni riconosciuti affetti da infermità fisiche
e psichiche, sono segnalati ai comitati di patronato per la protezione e l'assistenza
della maternità e dell'infanzia, pei provvedimenti ai
sensi del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316, e del relativo regolamento.
I minorenni in attesa di
essere accompagnati presso istituti di ricovero e quelli fermati per misura di pubblica
sicurezza sono provvisoriamente ricoverati presso i centri di osservazione per minorenni
ai sensi dell'art. 8 del Regio Decreto-Legge 20 luglio 1934, n. 1404, o dove questi
mancano, presso istituti pii o religiosi disposti ad assumerne la custodia.
Ove non sia possibile provvedere nei sensi di cui
al comma precedente, i minorenni sono custoditi nelle camere di sicurezza o nelle
carceri in appositi locali distinti da quelli per gli
adulti.
Di
ogni singolo ricovero in istituti pii o religiosi
deve essere data immediata telegrafica comunicazione all'opera nazionale per la
protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, indicando la data, i
motivi del provvedimento e la presumibile durata della degenza del ricoverando.
DELL’ASSEGNAZIONE AL CONFINO
DI POLIZIA
(Si
veda ora, la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Si
veda ora, la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Si
veda ora, la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Si
veda ora, la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Si
veda ora, la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Si
veda ora, la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Si
veda ora, la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Si
veda ora, la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Si
veda ora, la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Si
veda ora, la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Si
veda ora, la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
DEL TRATTAMENTO DEI CONFINATI
E DELLA DISCIPLINA DEL CONFINO
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
DELLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE
E DEFINITIVA DEI CONFINATI
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
DELLE DICHIARAZIONI DI
LOCALE DI MERETRICIO
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
DELLA VIGILANZA SUL MERETRICIO
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
DELL'UFFICIO CENTRALE
ITALIANO PER LA REPRESSIONE DELLA TRATTA DELLE DONNE E DEI FANCIULLI
(Ora
provvede la Legge 27 dicembre 1956, n. 1423)
Quando il Prefetto ritenga di dover
ordinare la confisca dei beni delle associazioni disciolte, vi provvede, di regola,
con lo stesso decreto di scioglimento.
I beni confiscati passano in proprietà
dello Stato.
I beni mobili sono venduti all'asta
pubblica, versando il ricavato in conto entrate eventuali del tesoro.
E’ in facoltà del Prefetto di disporre
la cessione dei beni mobili ad istituti di beneficenza,
con preferenza a quelli per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia.
I beni immobili sono assunti in consistenza
dall'amministrazione finanziaria dello Stato.
A tale fine, il Prefetto comunica
copia del decreto di scioglimento delle associazioni, all'intendente di finanza,
per la esecuzione nella parte di competenza.
Ove il Prefetto ritenga di dover
proporre la cessione dei beni agli istituti di beneficenza, di cui all'articolo
precedente, o di dare ai beni stessi una diversa destinazione, invia motivato rapporto
al Ministro per l'Interno, non appena decretato lo scioglimento dell'associazione.
L'approvazione
del Prefetto rilasciata alle guardie particolari, ai sensi degli artt.
44 del T.U. di L. 31 agosto 1907, n. 690, e 82 del regolamento 20 agosto 1909, n.
666, non può essere rinnovata quando risulti che il titolare
non si trovi nel possesso dei requisiti prescritti dall'art. 138 della Legge.
E,
tuttavia, in facoltà del Prefetto di rinnovare l'approvazione quando il titolare
abbia riportato condanna per reati diversi da quelli contemplati dall'art. 82, n.
3 del citato regolamento.
Rimangono in vigore le disposizioni
degli artt. 135 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 21 gennaio
1929, n. 62, concernenti la materia della revisione cinematografica
e del nulla osta per la proiezione in pubblico delle pellicole, in quanto applicabili,
fino a quando tale materia non sarà riordinata con norme da emanarsi su proposta
del Ministro per la cultura popolare di concerto col Ministro per l'Interno.
I modelli contenuti nell'allegato
E al presente regolamento possono essere modificati con decreto del Ministro dell'Interno.
Allegati:
- Allegato A (come sostituito dall'allegato " A " al D.M. 19 Settembre 2002 - Regolamento di esecuzione del D. Lgv. 2 Gennaio 1997, n. 7)
-
Allegato B
"
Norme per l'impianto di edifici destinati alla fabbricazione di materie
esplosive della prima, seconda e della terza categoria (Polveri, Dinamiti,
Detonanti) - Norme per l'impianto di fabbriche di materie esplosive della
quarta categoria(Artifici) - Norme per l'impianto di fabbriche di materie
esplosive della quinta categoria (Esplosivi di sicurezza - Condizioni da
soddisfarsi nell'impianto, o adattamento, di un fabbricato ad uso di deposito di
materie esplosive - Uso delle mine - Esercizi di minuta vendita - Cantieri di
scaricamento, ripristino e caricamento proiettili - Sicurezza esterna ed interna
- Costituzione di baracche, di celle blindate e di caldaie di fusione -
Sicurezza contro gli incendi - Lavoro notturno - Igiene e sicurezza degli
operai - Sistemazione di locali adibiti ad uffici, abitazioni, ecc. dipendenti
dallo stabilimento o dal cantiere - Disposizioni finali e transitorie ".
- Allegato C " Licenze di trasporto " e " Norme generali da osservarsi pel trasporto degli esplosivi "
- Allegato D " Norme per la protezione contro le scariche elettriche atmosferiche, degli edifici e costruzioni in cui si lavorano, si manipolano o si conservano sostanze facilmente infiammabili e capaci di dar luogo ad esplosioni, oppure sostanze esplosive "