Al via l’arbitro assicurativo: dal 15 gennaio attivi i ricorsi per i cittadini

Luigi Federico Signorini presidente dell'IVASS

Signorini: "Al via l'Arbitro Assicurativo" | ANSA/FABIO CIMAGLIA (NPK)

Alanews

Ottobre 8, 2025

È ufficialmente partita la nuova fase dell’Arbitro Assicurativo, il sistema indipendente per la risoluzione stragiudiziale delle controversie nel settore assicurativo, che sarà operativo a partire dal prossimo 15 gennaio 2026. A renderlo noto è stato il presidente dell’Ivass, Luigi Federico Signorini, nel corso di un incontro dedicato alle autorità indipendenti e alla collaborazione con la Guardia di Finanza.

Struttura e funzionamento dell’Arbitro Assicurativo

L’Arbitro Assicurativo nasce con l’obiettivo di offrire a cittadini e imprese un organismo imparziale e accessibile per dirimere le controversie con compagnie e intermediari assicurativi. I ricorsi possono essere presentati senza necessità di assistenza legale, con un costo di 20 euro, rimborsati in caso di accoglimento della domanda. La decisione dell’arbitro deve essere emessa entro 180 giorni, prorogabili di ulteriori 90 giorni solo per controversie particolarmente complesse.

Il procedimento può essere avviato solo dopo aver presentato un reclamo all’impresa o all’intermediario e in caso di mancata risposta entro 45 giorni o di risposta insoddisfacente. Il ricorso deve essere notificato telematicamente e viene deciso da un Collegio composto da cinque membri: il Presidente e due componenti designati dall’Ivass, un membro scelto tra le associazioni di categoria delle imprese o degli intermediari e un rappresentante dei consumatori o di altre categorie di clienti.

Regolamentazione e limiti di competenza

Il regolamento che istituisce l’Arbitro Assicurativo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2025 (Decreto MIMIT n. 215/2024), con entrata in vigore prevista per il 24 gennaio 2025. L’Ivass ha quattro mesi di tempo dall’entrata in vigore per adottare le disposizioni tecniche attuative e dichiarare ufficialmente l’operatività dell’organismo.

Le controversie che rientrano nella competenza dell’Arbitro riguardano i contratti assicurativi, inclusi quelli di distribuzione, e devono rispettare precisi limiti economici: fino a 300.000 euro per i contratti di ramo vita con prestazioni dovute in caso di decesso, 150.000 euro per gli altri contratti vita, 25.000 euro per i contratti danni e 2.500 euro per i risarcimenti relativi a responsabilità civile promossi da terzi danneggiati. Sono escluse le controversie relative a sinistri gestiti dal Fondo di Garanzia e quelle di competenza della CONSAP.

In caso di mancato rispetto della decisione da parte dell’impresa o dell’intermediario, la segnalazione dell’inadempimento sarà pubblicata sul sito dell’Arbitro per cinque anni e sul sito dell’impresa per sei mesi, garantendo così trasparenza e tutela per i consumatori. La decisione dell’arbitro non è vincolante e le parti possono sempre rivolgersi all’autorità giudiziaria.