Tassazione delle plusvalenze, novità in arrivo dal 2026

Una donna intenta a usare una calcolatrice

Una donna intenta a usare una calcolatrice | Pixabay @Michal Jarmoluk - Sanzioniamministrative.it

Alanews

Ottobre 23, 2025

La legge di Bilancio 2026, approvata in bozza con il relativo disegno di legge (DDL), introduce importanti novità in materia di tassazione delle plusvalenze per le società. Una delle modifiche più rilevanti riguarda la riduzione del numero di rate con cui sarà possibile ripartire la tassazione Ires sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni strumentali e partecipazioni.

Il quadro normativo attuale sulle plusvalenze

Attualmente, il comma 4 dell’articolo 86 del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) stabilisce che le plusvalenze concorrono a formare il reddito complessivo per l’intero importo nell’esercizio in cui vengono realizzate. Tuttavia, se i beni oggetto di cessione sono stati detenuti per almeno tre anni — o due nel caso delle società sportive professionistiche — è consentito suddividere la tassazione in quote costanti, nell’anno di realizzo e nei successivi, fino a un massimo di quattro esercizi.

La nuova disciplina del DDL di Bilancio 2026

L’articolo 15 del disegno di legge, intitolato “Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali”, riscrive integralmente il comma 4 dell’articolo 86 del Tuir. La nuova formulazione prevede che le plusvalenze — diverse da quelle disciplinate dall’articolo 87 — concorrano a formare il reddito per intero nell’anno di realizzo oppure, qualora i beni siano stati posseduti per almeno cinque anni, possano essere ripartite in quote costanti nell’esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il secondo.

Per i beni iscritti come immobilizzazioni finanziarie negli ultimi cinque bilanci, valgono le stesse disposizioni, con la precisazione che si considerano ceduti per primi i beni acquisiti più di recente.

Cessioni d’azienda e società sportive

Le plusvalenze derivanti da cessioni di azienda o di rami d’azienda concorreranno alla formazione del reddito per l’intero ammontare nell’esercizio di realizzo oppure, se l’attività è stata posseduta per almeno tre anni, potranno essere distribuite in quote costanti per un massimo di quattro esercizi.

Per quanto riguarda invece le società sportive professionistiche, le plusvalenze relative alla cessione dei diritti di utilizzo esclusivo delle prestazioni degli atleti potranno essere ripartite in quote costanti per un massimo di quattro esercizi, a condizione che tali diritti siano stati detenuti per almeno due anni. Tuttavia, la rateizzazione sarà applicabile solo alla parte della plusvalenza proporzionale al corrispettivo incassato in denaro, mentre la quota residua dovrà essere tassata interamente nell’anno in cui è maturata.

Applicazione e decorrenza delle nuove regole

Le opzioni di rateizzazione dovranno essere dichiarate nella dichiarazione dei redditi; in caso contrario, la plusvalenza sarà tassata integralmente nell’anno di realizzo. Le nuove disposizioni entreranno in vigore per le plusvalenze realizzate a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Per la determinazione degli acconti relativi al periodo d’imposta successivo, l’imposta dell’anno precedente dovrà essere calcolata come se le nuove regole fossero già in vigore.

Plusvalenze, una riforma all’insegna della semplificazione

La modifica proposta dal DDL di Bilancio 2026 mira a rendere più lineare e prevedibile la tassazione delle plusvalenze, riducendo i tempi di rateizzazione e armonizzando le regole applicabili alle diverse tipologie di beni e società. Un intervento che, nelle intenzioni del legislatore, punta a semplificare la gestione fiscale e a garantire maggiore chiarezza agli operatori economici.

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