Il 24 ottobre 2025 è stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il decreto che conferma per l’anno 2025 la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell’11,50%, in accordo con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La conferma si basa sui dati INPS relativi alle contribuzioni del settore nel 2023, che indicano come il gettito contributivo complessivo compensi la riduzione prevista.
Indice
Requisiti e condizioni per accedere alla riduzione contributiva
Possono beneficiare dell’agevolazione i datori di lavoro del settore industria con codici statistici contributivi da 11301 a 11305 e quelli dell’artigianato con codici da 41301 a 41305, nonché le imprese con codici Ateco 2007 compresi tra 412000 e 439909. Sono invece escluse le attività non strettamente edili, come l’installazione di impianti elettrici o idraulici, identificabili dai codici Ateco 2007 da 432101 a 432909 e dai codici contributivi 11306-11308 e 41306-41308.
Il beneficio consiste in una riduzione dell’11,50% sui contributi previdenziali, esclusi quelli pensionistici, e si applica solo agli operai a tempo pieno. Non è invece previsto per i lavoratori part-time o per coloro che godono di altre agevolazioni, mentre in caso di contratti di solidarietà la riduzione è valida solo per i lavoratori senza riduzione d’orario. Non è più applicabile ai premi assicurativi Inail.
Requisiti di regolarità e sicurezza
Lo sgravio contributivo può essere fruito solo se l’azienda possiede regolarità contributiva certificata dal DURC, rispetta le norme e i contratti collettivi nazionali e non ha condanne passate in materia di sicurezza sul lavoro negli ultimi cinque anni.
Modalità di richiesta della riduzione contributiva
Le domande devono essere inviate esclusivamente online tramite il modulo “Rid-Edil”, disponibile nel Cassetto previdenziale del sito INPS, entro il 15 febbraio 2025. In caso di approvazione, viene assegnato il codice autorizzativo “7N” per il periodo da ottobre 2024 a gennaio 2025, visibile nel Cassetto previdenziale. I sistemi centrali verificano l’idoneità dell’azienda, e in caso di dichiarazioni false l’Autorità giudiziaria viene informata e le somme indebitamente percepite recuperate.
Esposizione nello Uniemens
I datori di lavoro autorizzati possono riportare lo sgravio nel flusso Uniemens a partire dal mese di competenza ottobre 2024 fino a gennaio 2025, utilizzando il codice causale “L206” per il periodo corrente e “L207” per il recupero degli arretrati del 2024. Per i lavoratori cessati o sospesi, l’istanza va presentata con dichiarazione conforme al fac-simile allegato, e il codice di autorizzazione “7N” viene assegnato all’ultimo mese di attività della matricola. Gli operai non più in forza devono essere indicati con codice “NFOR”, escludendo settimane e giorni retribuiti, ma mantenendo le informazioni richieste per gli operai ancora attivi.
