Con l’articolo 23 della bozza della Legge di Bilancio 2026, il governo introduce la quinta edizione della rottamazione delle cartelle, denominata Rottamazione Quinquies. Il provvedimento interessa i debiti affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 e offre ai contribuenti la possibilità di estinguere i propri debiti fiscali con condizioni agevolate rispetto alla riscossione ordinaria.
Indice
Ambito di applicazione della Rottamazione Quinquies
La nuova misura riguarda gli omessi versamenti derivanti da diverse tipologie di imposte e contributi. Rientrano nella sanatoria:
le imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali;
i debiti emersi dai controlli automatizzati relativi a IRPEF, IRES e IVA (ai sensi degli articoli 36-bis e 54-bis dei rispettivi decreti DPR 600/1973 e DPR 633/1972);
le somme dovute in seguito ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi (art. 36-ter del DPR 600/1973);
i contributi previdenziali INPS non derivanti da accertamenti;
le sanzioni per violazioni del Codice della strada.
Non rientrano invece nel beneficio le somme derivanti da avvisi di accertamento o di rettifica, i tributi locali, i contributi richiesti a seguito di accertamento e i premi INAIL.
Rottamazione Quinquies, importi esclusi e vantaggi
La definizione agevolata consente di chiudere i debiti senza pagare sanzioni, interessi di mora, interessi per mancato pagamento, somme aggiuntive sui debiti previdenziali e aggio di riscossione. Per le multe stradali vengono esclusi gli interessi comunque denominati e le maggiorazioni previste per ritardato pagamento.
Il contribuente dovrà quindi versare solo il capitale e le spese di notifica o procedura esecutiva. La norma si applica ai carichi affidati alla riscossione e non alla data di notifica della cartella, rendendo così eleggibili anche debiti notificati dopo il periodo di riferimento, purché l’affidamento sia compreso nei limiti temporali stabiliti.
Modalità di pagamento
È possibile scegliere tra due modalità di pagamento:
in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
a rate, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.
Le prime tre scadenze sono fissate per il 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre 2026. Dal 2027 al 2034 seguiranno sei rate ogni anno, mentre le ultime tre scadranno il 31 gennaio, 31 marzo e 31 maggio 2035.
Sulle rate, a partire dal 1° agosto 2026, si applicano interessi al 4% annuo, ma non quelli previsti per le ordinarie dilazioni di pagamento. È previsto un importo minimo di rata pari a 100 euro, con accesso al massimo numero di rate per chi ha un debito di almeno 5.400 euro.
Procedura di adesione
I contribuenti che intendono aderire alla Rottamazione Quinquies dovranno presentare domanda entro il 30 aprile 2026, esclusivamente online, indicando il numero di rate desiderato e, se esistenti, i giudizi pendenti relativi ai debiti oggetto della domanda. Il modello di adesione sarà disponibile sul sito dell’agente della riscossione entro il 21 gennaio 2026.
Il contribuente dovrà impegnarsi a rinunciare ai contenziosi in corso, che verranno sospesi fino al pagamento della prima rata. Con il versamento della prima o dell’unica rata, la definizione sarà considerata perfezionata e i giudizi pendenti verranno dichiarati estinti.
L’agente della riscossione comunicherà entro il 30 giugno 2026 l’importo esatto da versare e le scadenze delle rate.
Effetti della domanda e sospensioni
La presentazione della domanda comporta la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza fino alla scadenza della prima o unica rata. Inoltre, non potranno essere iscritti nuovi fermi amministrativi o ipoteche, né avviate o proseguite procedure esecutive già in corso. Durante tale periodo, il debitore non sarà considerato inadempiente ai fini del rilascio del DURC e non dovrà rispettare gli obblighi di pagamento di eventuali piani di rateizzazione preesistenti.
Le dilazioni in corso alla data del 30 luglio 2026 saranno automaticamente revocate e non potranno essere concesse nuove rateazioni.
Cause di decadenza e casi particolari
La perdita del beneficio si verifica in caso di mancato o insufficiente pagamento dell’unica rata, di due rate anche non consecutive, oppure dell’ultima rata prevista nel piano. In tal caso, i versamenti già effettuati verranno considerati acconti sul debito residuo, che tornerà integralmente esigibile.
La rottamazione è estesa anche ai debiti derivanti da procedure di crisi da sovraindebitamento, consentendo di effettuare i pagamenti secondo le modalità e i termini stabiliti dal decreto di omologazione del piano.
